Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2018.15
Entscheidungsdatum
12.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2018.15

rs

Lugano 12 settembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2018 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 6 aprile 2018 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 18 gennaio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) non ha concesso a RI 1 il rinnovo del diritto ad una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (artt.19 e 48 Las).

L’amministrazione ha in particolare computato, sotto la voce ogni altro reddito, l’importo di fr. 5'400.-- (relativo all’eccedenza mensile di fr. 450.-- inerente la spesa per l’alloggio: cfr. doc. 306-308).

1.2. Respingendo il reclamo inoltrato da RI 1 il 3 febbraio 2017 (cfr. doc. 596), l’USSI, con decisione su reclamo del 6 aprile 2018, ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Relativamente alla richiesta di riconoscere, per l’attività professionale della moglie, il costo auto per recarsi al lavoro, si osserva che per i costi di trasporto professionali della moglie l’USSI ha considerato, come da prassi, il costo del trasporto pubblico (abbonamento arcobaleno), non essendo giustificato un altro mezzo per circostanze particolari. Si osserva infatti che le spese di trasporto per lo svolgimento del lavoro sono a carico del datore di lavoro.

(…).

Il reclamo indica poi che l’ospite dell’abitazione, il quale avrebbe versato CHF 700.- al mese, ha lasciato l’appartamento senza preavviso. La decisione ha considerato un’entrata corrispondente alla maggior spesa di pigione rispetto all’importo riconosciuto dalla legge di CHF 1'250.-, vale a dire CHF 450.- (CHF 1'700.- - CHF 1'250.-), quindi CHF 5'400.- all’anno. Ciò in considerazione del fatto che il mantenimento ormai da anni di una pigione chiaramente superiore al fabbisogno assistenziale dimostra concretamente una disponibilità che deve essere tenuta in considerazione. La valutazione può essere confermata. (…)” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato, da una parte, il riconoscimento delle spese di trasferta da casa al lavoro con l’automobile privata, corrispondenti a fr. 775.-- al mese (fr. 0.60 x 60 km al giorno x 21,5 gg al mese), che deve sostenere sua moglie e non solo del costo per l’abbonamento dei mezzi pubblici. Al riguardo egli ha precisato, allegando una dichiarazione del 27 ottobre 2016 del datore di lavoro (__________), che la moglie, per richiesta di quest’ultimo, è tenuta a essere automunita.

L’insorgente ha, inoltre, puntualizzato di non avere domandato di tenere conto delle spese di trasporto per lo svolgimento del lavoro, in quanto queste sono a carico del datore di lavoro.

D’altra parte, il ricorrente, dopo aver rilevato che l’USSI, nel calcolo dell’assistenza sociale, a titolo di spesa per l’alloggio ha computato unicamente la somma di fr. 1'250.--, ha chiesto che venga considerato l’importo della pigione effettiva di fr. 1'700.-- mensili, oltre al conguaglio delle spese annuali. Egli ha affermato di avere domandato formalmente, il 19 aprile 2018, all’amministrazione della sua abitazione lo scioglimento anticipato del contratto di locazione, ma che gli è stato risposto che possono lasciare l’appartamento unicamente trovando un subentrante - che peraltro stanno cercando -, poiché il contratto scade il 31 luglio 2019.

L’insorgente ha, infine, censurato il lungo tempo trascorso fra il reclamo del 3 febbraio 2017 e la decisione su reclamo del 6 aprile 2018, lamentando una denegata/ritardata giustizia (cfr. doc. I).

1.4. Nella sua risposta del 29 maggio 2018 l’USSI propone di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. L’8 giugno 2018 il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni e prodotto un’ulteriore dichiarazione della __________ (cfr. doc. V+1).

1.6. L’USSI, il 27 giugno 2018, ha preso posizione in merito e si è riconfermato nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Questa Corte rileva, innanzitutto, che RI 1, nel suo ricorso, ha censurato il lungo tempo trascorso tra il reclamo del 3 febbraio 2017 interposto dal medesimo contro la decisione del 18 gennaio 2017 con cui l’USSI gli ha negato una prestazione assistenziale ordinaria e l’emanazione della decisione su reclamo del 6 aprile 2018, lamentando una denegata/ritardata giustizia (cfr. doc. I).

Come ben evidenziato dall’insorgente, l’USSI il 6 aprile 2018 ha in ogni caso emesso la decisione su reclamo (cfr. doc. A1), che il medesimo ha peraltro impugnato nel merito il 3 maggio 2018 contestualmente alla denuncia di denegata/ritardata giustizia.

La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

2.2. Oggetto della vertenza nel merito è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia negato al ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale richiesta nel mese di gennaio 2017.

Più specificatamente deve essere appurato se a ragione oppure no l’amministrazione, nel relativo calcolo, abbia computato, sotto la voce ogni altro reddito, l’importo di fr. 5’400.-- annui (concernente l’eccedenza mensile di fr. 450.- inerente la spesa per l’alloggio) e, quale spesa per l’alloggio, l’ammontare di fr. 15'000.-- annui a fronte di una pigione effettiva di fr. 20'400.-- all’anno.

Inoltre deve essere ugualmente accertata la correttezza del conteggio da parte dell’USSI, a titolo di spese professionali di trasporto in relazione all’attività lavorativa svolta dalla moglie dell’insorgente, __________, dell’importo di fr. 1'308.--, corrispondente all’abbonamento Arcobaleno, invece del costo dell’automobile privata per la trasferta domicilio – luogo di lavoro e ritorno, come postulato dal ricorrente.

2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).

2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (nato nel 1977) e la moglie, __________ (nata nel 1976), con effetto dal 1° agosto 2014, hanno concluso con la __________, rappresentata dall’Immobiliare e __________ di __________, un contratto di locazione relativo a un appartamento di 4 ½ locali a __________. La pigione ammonta a fr. 18'000.-- all’anno, pari a fr. 1'500.-- al mese, e le spese accessorie a fr. 2'400 annui, corrispondenti a fr. 200.-- mensili. Per quanto attiene alla disdetta è stato previsto un preavviso di tre mesi, con effetto alla scadenza del 31 luglio, la prima volta il 31 luglio 2019 (cfr. doc. 19).

Nel febbraio 2015 RI 1, dopo che da alcuni anni non lavorava più (in precedenza era attivo nel settore bancario e nel 2014 ha percepito una rendita AI retroattiva limitata nel tempo; cfr. doc. 15; 16; V) e la moglie aveva esaurito, il 5 dicembre 2014, il diritto a indennità di disoccupazione (cfr. doc. 96), ha postulato la concessione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 30).

Con decisioni del 30 marzo 2015 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente, la cui unità di riferimento è composta del medesimo e della moglie, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'240.-- per il mese di gennaio 2015 (cfr. doc. 573) e di fr. 2'924.-- per i mesi da febbraio ad aprile 2015 (cfr. doc. 569), computando quale reddito computabile Las la somma di fr. 9'506.-- (reddito da titoli e capitali fr. 24 + indennità per perdita di guadagno della LADI fr. 8’219 + franchigie CM alte fr. 1'263) per gennaio 2015, rispettivamente l’importo di fr. 1'288.-- (reddito da titoli e capitali fr. 24 + indennità per perdita di guadagno della LADI fr. 1 + franchigie CM alte fr. 1'263) per febbraio-aprile 2015. A titolo di spesa per l’alloggio è stato conteggiato l’ammontare di fr. 15'000.-- annui (limite massimo Las per due persone) a fronte di una pigione effettiva di fr. 20'400.-- annui.

Sempre il 30 marzo 2015 l’USSI ha inviato uno scritto all’insorgente da cui si evince segnatamente:

" (…) Dall’allegata tabella di calcolo può rilevare che l’affitto a suo carico è di gran lunga superiore rispetto a quanto riconosciuto dai nostri parametri. La invitiamo pertanto ad inoltrare disdetta o a trovare un subentrante entro i prossimi 6 mesi. Trascorso questo termine il nostro ufficio si riserva di rivedere, a parità di condizioni, il calcolo della prestazione stabilita a suo favore.” (Doc. 567)

Il 16 ottobre 2015 l’assistente sociale, __________, del Comune di __________ ha comunicato all’USSI che i coniugi __________ stavano cercando un subentrante ma che a quel momento nessuno era interessato (cfr. doc. 501).

L’amministrazione, con decisione del 19 ottobre 2015 valida per il mese di novembre 2015, ha nuovamente assegnato al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'924.--, come nei mesi precedenti (cfr. doc. 569, 544, 533), tenendo conto quale reddito computabile Las di fr. 1'288.-- (reddito da titoli e capitali fr. 24 + indennità per perdita di guadagno della LADI fr. 8’219 + franchigie CM alte fr. 1'263) e di una spesa per l’alloggio di fr. 15'000.-- annui (cfr. doc. 497).

Allo stesso modo (fr. 15'000.--), con decisioni del 4 e 18 dicembre 2015, nonché del 18 gennaio 2016, è stata considerata la pigione per dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016 (cfr. doc. 482; 466; 454).

Nei mesi di gennaio e febbraio 2016, nei redditi, è stata pure computata l’entrata di fr. 14'495.-- annui (cfr. doc. 469), rispettivamente di fr. 18'086.-- (cfr. doc. 457) conseguita dall’insorgente che nel novembre 2015 ha concluso un contratto di lavoro a ore con la __________ in qualità di addetto alle pulizie (cfr. doc. 64).

L’ammontare della prestazione assistenziale ordinaria è conseguentemente stato ridotto a fr. 1'862.-- per il mese di gennaio 2016 (cfr. doc. 466) e a fr. 1'797.-- per il mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 454).

Il 18 gennaio 2016 l’USSI ha scritto al ricorrente che:

" (…) se non verrà inoltrata disdetta dell’appartamento entro il 30.4.2016 (effetto 31.07.2017 come previsto da contratto di locazione), il nostro ufficio provvederà dal mese di maggio 2016 ad inserire l’importo di fr. 450.-- sotto la voce ogni altro reddito. (…)” (Doc. 449)

Il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il 23 febbraio 2016, ha attestato che __________ era in sua cura dal 17 novembre 2015 e che un cambiamento di appartamento, date le sue condizioni di salute psichica a quel momento, avrebbe potuto risultare un fattore peggiorativo per la stessa (cfr. doc. 105).

L’11 marzo 2016 l’assistente sociale di __________ ha informato l’USSI che i coniugi __________ stavano cercando una persona alla quale subaffittare una camera del loro appartamento, così da poter suddividere i costi, che ci sarebbero state diverse persone interessate e che avevano già preso contatto con l’immobiliare per la relativa autorizzazione (cfr. doc. 433).

Il ricorrente e la moglie, il 21 marzo 2016, hanno stipulato con __________ un contratto di sublocazione secondo cui quest’ultimo avrebbe usufruito dal 1° maggio 2016 di una camera ammobiliata presso di loro con pigione di fr. 700.-- tutto compreso. La disdetta sarebbe stata comunicata entro la fine del mese con scadenza il 30° giorno del mese successivo (cfr. doc. 17).

Il 23 marzo 2016 i coniugi __________ hanno peraltro ricevuto l’accordo da parte dell’Immobiliare e fiduciaria __________ (cfr. doc. 18).

L’USSI, il 20 aprile 2016, ha emesso una decisione concernente il mese di maggio 2016 con cui ha riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'860.--, tenendo conto di una pigione ridotta da fr. 15'000.-- a fr. 12'000.-- (con la precisazione che “con la modifica dell’economia domestica che dal 01.05.2016 sarà composta da 3 persone, l’importo massimo riconoscibile per affitto e spese accessorie sarà di Fr. 1'000.00 mensili. L’importo rappresenta i 2/3 della cifra massima disponibile stabilita per un’economia domestica di 3 o più persone ossia Fr. 1'500.00 mensili”; cfr. doc. 408) a fronte di una pigione effettiva di fr. 13'600 (2/3 di fr. 20'400; cfr. doc. 408-412).

Lo stesso calcolo è stato effettuato per il mese di giugno 2016 con assegnazione di una prestazione assistenziale di fr. 2'621.-- (cfr. doc. 393). L’aumento dell’importo rispetto al mese di maggio 2016 è dovuto al fatto che nulla è stato computato quale reddito da attività dipendente del marito nel mese di giugno 2016, non avendo lavorato (cfr. doc. 397; 371).

Il 7 giugno 2016 __________ ha concluso con la __________ di __________ - che si occupa delle vendita di alimentari bio (cfr. doc. 384) - un contratto di lavoro di durata determinata fino al 6 giugno 2017, con la prospettiva di rinnovo, quale Administration/Customer Service. E’ stato pattuito uno stipendio di fr. 48'000.-- lordi pagabili in dodici mensilità e il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese vive sopportate per ragioni professionali (cfr. doc. 102).

L’insorgente, il 17 giugno 2016, ha compilato il modulo per il rinnovo delle prestazioni assistenziali, chiedendo di tener conto della spesa supplementare (trasporto e pranzo) a loro carico dovuta al nuovo lavoro della moglie che comportava il suo trasferimento giornaliero ad __________ (cfr. doc. 384).

Il 23 giugno 2016 l’USSI ha attribuito al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 480.-- per il mese di luglio 2016, conteggiando, in particolare, il salario lordo della moglie di fr. 38'400.-- annui (cfr. doc. 389: conteggio di salario del mese di giugno 2016) e nelle spese computabili Las i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e della previdenza professionale, le spese professionali di trasporto di fr. 1'308.-- annui (costo dell’abbonamento Arcobaleno; cfr. doc. 321), le spese professionali di doppia economia domestica di fr. 1'068.-- annui e la spesa per l’alloggio di fr. 12'000.-- (cfr. doc. 381).

Con decisione del 5 agosto 2016 l’USSI ha poi negato all’insorgente il diritto all’assistenza sociale, in quanto, computando un reddito più elevato da attività lavorativa della moglie, e meglio fr. 43'800.-- annui [fr. 48'000 lordi (cfr. doc. 372: conteggio salario luglio 2016 di fr. 4'000) – fr. 4'200 (franchigia reddito da lavoro)], non presentava una lacuna di reddito, bensì un’eccedenza mensile di fr. 192.-- (cfr. doc. 363).

Lo stesso esito emerge dalle decisioni del 2 settembre 2016 (cfr. doc. 248), del 5 ottobre 2016 (cfr. doc. 333) e dell’11 novembre 2016 (cfr. doc. 320).

Nel frattempo la __________, il 27 ottobre 2016, ha dichiarato:

" (…) al momento della sottoscrizione del suo contratto di lavoro è stato esplicitamente richiesto che lei fosse automunita. Questo è dovuto al fatto che lei deve usare la sua autovettura per esigenze lavorative come viaggi alle nostre società partecipate in Italia o commissioni nel Cantone Ticino. (…)” (Doc. 331)

Il 13 gennaio 2017 l’assistente sociale di __________ ha avvisato l’USSI che i coniugi __________ avevano deciso di inoltrare nuovamente la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali, poiché facevano fatica a far fronte alle spese di trasporto e il 30 novembre 2016 __________, che contribuiva con fr. 700.-- al mese al pagamento della pigione, se ne era andato senza nemmeno lasciare la quota per il mese di dicembre 2016 (cfr. doc. 310).

Con decisione del 18 gennaio 2017 l’amministrazione non ha concesso al ricorrente il rinnovo richiesto, visto che il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

L’USSI - oltre a computare un reddito del lavoro di fr. 44'888.-- (fr. 1'388 reddito da attività lavorativa del marito + fr. 48'000 reddito da attività lavorativa della moglie – fr. 300 franchigia marito - fr. 4'200 franchigia moglie) e, nelle spese, i contributi sociali, nonché le spese professionali, invariate rispetto alle decisioni precedenti, di fr. 1'308.-- annui per il trasporto con mezzi pubblici e di fr. 1'068.-- annui per le spese professionali di doppia economia domestica

  • ha sì aumentato la spesa per l’alloggio da considerare da fr. 12'000.-- a fr. 15'000.-- (a fronte di quella effettiva di fr. 20'400.--), essendo partito il subaffittuario, ma nei redditi ha pure conteggiato la somma di fr. 5'400.-- annui, corrispondente alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone (fr. 20'400 – fr. 15'000.--; cfr. doc. 306-308; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 6 aprile 2018 (cfr. doc. A1; consid.1.2.).

Il 19 aprile 2018 i coniugi __________ hanno disdetto il contratto di locazione. L’__________, il 25 aprile 2018, ha tuttavia comunicato di non poter accettare la disdetta anticipata e che il contratto sarebbe scaduto il 31 luglio 2019, ma che, vista l’importante motivazione addotta, avrebbe aiutato il ricorrente e la consorte nella ricerca di un subentrante pubblicando a sue spese il relativo annuncio (cfr. doc. A4).

Pendente causa la __________ ha attestato:

" (…) la nostra dipendente la signora __________, da quando è alle nostre dipendenze non ha orari fissi perciò sono orari flessibili a seguito delle necessità societarie, in più le viene richiesto di venire presso il luogo di lavoro automunita, purtroppo attualmente non siamo in possesso di un veicolo da destinare ad uso della signora, per potersi spostare durante gli orari di lavoro sempre per servizi aziendali, gli spostamenti con la propria vettura durante le esigenze lavorative sono ovviamente presi a carico dalla stessa azienda, ma non il tragitto casa lavoro e viceversa.” (Doc. V1)

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima rilevare che secondo l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità - LaLPC)

Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).

Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

Le Direttive della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:

" (…)

■ Locali d’abitazione

Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.

Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola propria.

Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei giovani adulti.

(…)

■ Affitti eccessivamente elevati

Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia dispo­nibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica. Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

■ Disattendere le disposizioni

Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto solo l’im­porto corrispondente alle spese generate dall’abitazione più economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora l’ufficio del so­stegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza temporaneo

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione, tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

2.8. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua situazione personale.

In un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--) conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica.

In una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.

Questo Tribunale, in una sentenza 42.2016.2 del 6 giugno 2016, chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015 visto che, se si considerava l’eccedenza mensile inerente la spesa per l’alloggio rispetto all’importo massimo assegnato dall’assistenza pagata dalla ricorrente come un reddito computabile, il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità, ha confermato l’operato dell’USSI.

L’amministrazione, anche in quel caso, aveva invitato la ricorrente a trovare un appartamento più economico e aveva ritenuto che i motivi da lei invocati per non cambiarlo (ovvero, la difficoltà a trovare un subentrante per lo stato della casa, il fatto che i proprietari non le hanno permesso di lasciare la casa durante l’anno e i problemi a trasferirsi per il figlio che dovrebbe cambiare scuola) non erano sufficienti.

In un’altra sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N. 5 pag. 29-30, chiamato a stabilire se la ricorrente doveva lasciare il suo appartamento e cercarne uno con un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione emessa dall’USSI nel novembre 2014, o se poteva mantenerlo, questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione a seguito di un’istruttoria carente.

In effetti l’USSI, non si era minimamente confrontato con le ragioni addotte dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato e neppure con le sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento più a buon mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito dalle Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.

Il TCA ha ordinato all’USSI di verificare se, tenuto conto della situazione personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche nei dintorni.

Nelle due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle possibilità di alloggio a minor costo.

Se fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento in cui abita.

In un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.

In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben superiore a tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 è senz’altro esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

2.9. Nel caso di specie è vero che l’USSI, già nel marzo 2015, ha reso attenti i coniugi __________ del fatto che la pigione del loro appartamento di __________ di complessivi fr. 20'400.--annui (fr. 1'700 mensili; cfr. doc. 19) superava i parametri Las per la spesa per l’alloggio, che nel caso di un’unità di riferimento di due persone corrisponde, quale massimo ammissibile Las, a fr. 15'000.-- (fr. 1'250 mensili; cfr. consid. 2.7.), e ha invitato gli stessi a inoltrare disdetta del contratto di locazione o a trovare un subentrante entro i successivi 6 mesi, avvertendo che in caso contrario avrebbe dovuto rivedere il calcolo della prestazione assistenziale stabilita a loro favore (cfr. doc. 567).

Inoltre nel gennaio 2016 l’amministrazione ha espressamente indicato al ricorrente e alla moglie che se entro il 30 aprile 2016, con effetto dal 31 luglio 2016, non avessero disdetto il contratto di locazione, da maggio 2016 sarebbe stata conteggiata la somma di fr. 450.-- al mese (differenza tra la pigione effettiva mensile di fr. 1'700.-- e la pigione massima ammissibile Las di fr. 1'250.--) sotto la voce “ogni altro reddito (cfr. doc. 449).

E’ altrettanto vero, tuttavia, da un lato, che i coniugi __________, il 21 marzo 2016, hanno concluso con __________ un contratto di sublocazione (ottenendo il 23 marzo 2016 la relativa autorizzazione da parte dell’immobiliare rappresentante del proprietario dell’abitazione; cfr. doc. 18) secondo cui quest’ultimo avrebbe usufruito dal 1° maggio 2016 di una camera ammobiliata presso di loro con pigione di fr. 700.-- tutto compreso. La disdetta sarebbe stata comunicata entro la fine del mese con scadenza il 30° giorno del mese successivo (cfr. doc. 17).

Dall’altro, che l’USSI non ha sollevato particolari obiezioni al riguardo, emettendo al contrario, il 20 aprile 2016, una decisione con cui ha riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di maggio 2016 di fr. 1'860.--, tenendo conto, a seguito dell’arrivo di una terza persona non facente parte dell’unità di riferimento e in virtù del principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), di una pigione ridotta da fr. 15'000.-- (cfr. consid. 2.6.; 2.7.) a fr. 12'000.-- (2/3 di fr. 18'000.--, importo della pigione massimo ammissibile Las per tre persone; cfr. doc. 408) a fronte di una pigione effettiva di fr. 13'600.-- (2/3 di fr. 20'400.--; cfr. doc. 408-412).

L’insorgente e la moglie, trovando un subinquilino con il quale condividere l’appartamento e le relative spese di locazione, hanno peraltro ossequiato l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa.

Visto che già il 18 gennaio 2017 l’USSI ha emesso una decisione di rifiuto del rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando, da una parte, una spesa per l’alloggio di fr. 15'000.-- (a fronte di quella effettiva di fr. 20'400.--), dall’altra, nei redditi, in aggiunta alle entrate connesse all’attività lavorativa, anche la somma di fr. 5'400.-- annui, corrispondente alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone (fr. 20'400.-- – fr. 15'000.--; cfr. doc. 306-308; consid. 1.1.; 2.6.), ai coniugi __________ è mancato il tempo materiale per reagire alla partenza alla fine di novembre 2016 del subinquilino.

In simili condizioni, il TCA ritiene ragionevole concedere all’insorgente, dopo la partenza, senza preavviso, di __________ a fine novembre 2016 (cfr. doc. 596; 310), un ulteriore periodo di sei mesi, e meglio da gennaio a giugno 2017, in cui avrebbero dovuto trovare una soluzione abitativa alternativa e soprattutto meno costosa.

Per questo lasso di tempo nei redditi computabili Las non va considerato un reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui (differenza tra il canone di locazione effettivo di fr. 20'400.-- e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--).

Quale spesa per l’alloggio non è, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Il TCA non ignora che da un certificato medico del 23 febbraio 2016 del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si evince che un cambiamento di appartamento avrebbe potuto risultare per __________, date le sue condizioni di salute psichica a quel momento, un fattore peggiorativo (cfr. doc. 105; consid. 2.6.).

In proposito giova evidenziare che in una sentenza 8C_95/2007 del 13 agosto 2007 l’Alta Corte ha deciso che gli asseriti disturbi di salute non erano d’ostacolo al trasloco in un appartamento meno costoso. In particolare è stato precisato che in quel caso le imminenti operazioni e gli scarni certificarti medici che attestavano sì un’incapacità al lavoro del 100%, ma senza fornire ulteriori informazioni non costituivano un motivo di impedimento di più mesi al cambiamento di abitazione.

A seguito di una sentenza di rinvio 8C_871/2011 del 12 giugno 2012 del Tribunale federale, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha respinto il 31 luglio 2013 (causa VB.2013.00343) il ricorso di una persona affetta dalla sindrome di Marfan con crescita anomala in altezza che abitava in un appartamento attrezzato in modo ergonomico a cui l’autorità competente in ambito di assistenza sociale aveva ordinato di trovare un’abitazione più economica, motivando come segue:

" Die Weisung der Sozialhilfebehörde, dass sich die Beschwerdeführerin intensiv um eine günstigere Wohnung zu bemühen habe, ist rechtmässig. Der Mietpreis der jetzigen Wohnung liegt Fr. 550.- über dem von den Richtlinien vorgesehenen Mietzins. Trotz ihrer Krankheit muss die Beschwerdeführerin als Sozialhilfeempfängerin gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen (E. 3) Die Beschwerdeführerin hat nicht genügend Nachweise für die Suche einer neuen Wohnung erbracht, weshalb die Kürzung der angerechneten Wohnkosten gerechtfertigt ist (E. 4). Gewährung der UP (E. 6).”

Il successivo ricorso è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con STF 8C_619/2013 del 17 ottobre 2013.

Con STF 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015 il TF ha poi stabilito che nel caso di un ricorrente che aveva fatto valere di soffrire di disturbi di salute con inabilità lavorativa al 100% non sussistevano concrete indicazioni che il suo stato di salute rendesse necessaria la permanenza nell’abitazione con pigione elevata.

Nel caso di specie l’attestato del 23 febbraio 2016 del Dr. med. __________, il quale si è in ogni caso espresso in merito alle conseguenze di un cambiamento di appartamento unicamente con termini di semplice possibilità, risale a sedici mesi prima della fine, al 30 giugno 2017, del termine di sei mesi nel quale non tenere conto del reddito aggiuntivo a causa di pigione eccessiva. Inoltre dal febbraio 2016 alla presente procedura la parte ricorrente non ha più fatto valere alcun impedimento connesso a disturbi di salute a cambiare abitazione.

La moglie del ricorrente, che nel giugno 2016 ha iniziato a lavorare a tempo pieno per la ______), non ha del resto preteso una sua incapacità al lavoro a causa di specifici disturbi di salute.

Ne consegue che in concreto un cambiamento di abitazione è esigibile.

Trascorso il termine di sei mesi - da gennaio a giugno 2017 - di cui sopra, ovvero dal mese di luglio 2017, ritenuto peraltro che non sono stati comprovati, ma nemmeno pretesi, fino ad aprile 2018 quando è stato disdetto il contratto di locazione - che tuttavia scadrà il 31 luglio 2019, benché il rappresentante del locatore si sia detto disponibile a partecipare alla ricerca di un subentrante (cfr. doc. A4; consid. 2.6.), concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico dell’insorgente e della consorte, si giustifica quindi di computare, quale reddito, pure la somma di fr. 5'400.-- annui.

2.10. Per quanto concerne il conguaglio delle spese annuali menzionato nel ricorso (cfr. doc. I), è utile ricordare che l’art. 22 lett. c Las prevede che per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art. 22 lett. c Las è analogo alla regolamentazione di cui alla LPC.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC vanno, in effetti, computate la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.

Nel caso in cui le persone vivano in un appartamento in locazione da esse stesse riscaldato e non debbano pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va poi anche conteggiato, oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento ex art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI di fr. 840.-- annui.

Al riguardo cfr. STCA 39.2006.4 del 4 ottobre 2006; STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007.

Nel regime delle PC (per quanto attiene al computo della pigione analogo all’art. 22 lett. c Las), come visto, in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.

In casu la questione di sapere se nel regime Las vada o meno considerato il conguaglio delle spese accessorie non merita di ulteriori approfondimenti, poiché in ogni caso, l’amministrazione ha già computato, a titolo di spesa per l’alloggio, l’ammontare massimo ammissibile ai sensi dell’art. 22 lett. c Las di fr. 15'000.-- (cfr. doc. 308).

Pertanto un aumento di tale importo per tenere conto del conguaglio delle spese accessorie è in ogni caso escluso (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.7.).

2.11. Relativamente alle spese professionali di , e meglio alle spese di trasporto dal domicilio () al luogo di lavoro (__________) e ritorno, l’USSI, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha computato l’importo di fr. 1'308.--, corrispondente al costo dei mezzi pubblici - abbonamento Arcobaleno (cfr. doc. 306-308; A1; III).

Il ricorrente ha, per contro, chiesto di conteggiare tale spesa tenendo conto del costo dell’automobile privata, siccome il datore di lavoro richiede che la moglie sia automunita per poter svolgere servizi aziendali in Italia e nel Cantone Ticino (cfr. doc. I; A6; V1).

L’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, enuncia che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dalle spese ai sensi degli art. 25-31 LT e che il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata.

Giusta l’art. 4a cpv. 1 Reg.Laps, relativo alle spese per il conseguimento del reddito dei salariati, per spesa di trasporto si intende il trasferimento dal luogo di domicilio al luogo di lavoro allorquando la distanza fra i due è di almeno due chilometri.

La direttiva Laps 1/2004 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Servizio centrale delle prestazioni sociali, concernente le spese professionali di trasporto (cfr. doc. 391) prevede:

" Sono considerate spese professionali dei dipendenti unicamente quelle necessarie al conseguimento del reddito del lavoro dipendente che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo.

Esse possono essere dedotte solo nella misura in cui non siano già assunte dal datore di lavoro.

Le spese di trasporto sono riferite al trasferimento dal luogo di domicilio a quello di lavoro, quando quest’ultimo è a notevole distanza. La deduzione delle spese del mezzo privato di trasporto è ammessa laddove non esiste la possibilità di far capo a mezzi pubblici e allorquando la distanza fra domicilio e luogo di lavoro è “notevole”. Una distanza tra i 2 e 2,5 km, nell’assenza di mezzi pubblici, legittima la deduzione della spesa d’automobile.

-trasporto pubblico (ferrovia, tram, autobus, ecc.) Spese effettive

annue

-bicicletta, ciclomotore o motoleggera

(cilindrata fino a 50cmc.) Max.fr 700 annui

-motocicletta, automobile privata Spese annue del

mezzo pubblico

secondo tariffa

Arcobaleno

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione del richiedente o se questo non può servirsene (es. infermità, orari di lavoro, ecc.):

-motocicletta (cilindrata oltre 50 cmc.) 40 cts. il km

-automobile 70 cts. il km

Per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno

(deduzione massima pari a quella per pasti

consumati fuori casa) Max.fr. 5.- al giorno

o fr. 1'072 annui

(forfait)

Per il calcolo delle spese di trasporto con mezzo privato nel caso in cui l’utente lavori regolarmente 5 giorni lavorativi settimanali, il numero di chilometri giornalieri viene moltiplicato per 220 giorni lavorativi annui. Se l’attività è stata esercitata unicamente durante una parte dell’anno, la deduzione è ammessa proporzionalmente. (…)”

Con sentenza 8C_19/2013 del 18 marzo 2014 la nostra Massima istanza ha stabilito che, qualora l’auto privata sia necessaria per motivi di salute o per il conseguimento del reddito, i relativi costi sono da computare nel calcolo dell’assistenza sociale. Nel caso in cui, invece, non sia data una di queste situazioni, i costi dell’auto devono essere assunti dalla persona stessa.

2.12. In concreto il datore di lavoro della moglie del ricorrente, il 27 ottobre 2016, ha attestato che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro è stato esplicitamente richiesto che la medesima fosse automunita, in quanto deve usare la sua autovettura per esigenze lavorative, come viaggi alle società partecipate in Italia o commissioni nel Cantone Ticino (cfr. doc. 331; consid. 2.6.).

Inoltre, pendente causa, la __________ di __________ ha affermato segnatamente che a __________ è richiesto di recarsi al lavoro automunita, poiché, da un lato, il datore di lavoro non è in possesso di un veicolo da destinare ad uso della stessa e, dall’altra, la moglie del ricorrente, durante gli orari di lavoro, deve spostarsi per servizi aziendali.

Infine il datore di lavoro ha precisato che gli spostamenti con la propria vettura durante le esigenze lavorative sono presi a carico dall’azienda, ma non il tragitto casa-lavoro e viceversa (cfr. doc. V1; consid. 2.6.).

Il TCA constata che nel contratto di impiego del 7 giugno 2016 concluso tra la __________ di __________ e __________ è stato sì indicato che il datore di lavoro avrebbe rimborsato le spese vive sopportate per ragioni professionali, ma nulla è stato previsto circa il fatto che la moglie del ricorrente, assunta quale Adminstration / Customer Service, avrebbe dovuto essere automunita per esigenze di lavoro (cfr. doc. 102).

Dai conteggi di stipendio emessi dalla __________ da giugno a dicembre 2016 agli atti non risulta, poi, alcun rimborso specifico per le spese dell’auto privata utilizzata dalla moglie dell’insorgente per motivi professionali (cfr. doc. 389; 372; 360; 343; 330; 315).

Di conseguenza nel caso di specie l’USSI dovrà verificare, con la collaborazione di __________ e del suo datore di lavoro, se effettivamente per l’espletamento delle proprie mansioni ella ha utilizzato la propria autovettura.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Qualora dai rimborsi delle spese di trasferta da parte del datore di lavoro e dalle registrazioni degli spostamenti emerga un uso regolare dell’auto privata per servizi aziendali durante la presenza ad __________ nell’orario di lavoro (e non quindi un utilizzo del veicolo privato unicamente per viaggi professionali in Italia con partenza dal domicilio), l’USSI conteggerà, a titolo di spese professionali di trasporto dal domicilio di __________ al luogo di lavoro di __________ (distanti circa 24 km; cfr. www.viamichelin.ch) e ritorno, l’ammontare relativo alla vettura privata (cfr. STF 8C_19/2013 del 18 marzo 2014 consid. 5.1.).

In caso contrario, sarà da confermare il computo del costo dei mezzi pubblici.

2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, dopo aver esperito le indagini per chiarire quali spese professionali di trasporto connesse all’attività lavorativa dipendente della moglie vadano considerate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente (cfr. consid. 2.12.), effettui un nuovo conteggio di quest’ultima dal mese di gennaio 2017.

A tal fine l’USSI terrà, inoltre, conto che da gennaio a giugno 2017 non va computato il reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- pari alla differenza tra il canone di locazione effettivo di fr. 20'400.-- e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.-- (cfr. consid. 2.9.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto non privo di oggetto, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 6 aprile 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché, dopo aver esperito un complemento istruttorio come stabilito al consid. 2.12., decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di gennaio 2017 conformemente a quanto indicato ai consid. 2.9. e 2.13.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

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LPGA

  • art. t. c LPGA

LPGA

  • art. 61 LPGA

LPC

LPGA

LT

OPC

  • art. 16b OPC

Reg.Laps

  • art. 4a Reg.Laps
  • art. 5 Reg.Laps

Gerichtsentscheide

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