Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2017.54
Entscheidungsdatum
12.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2017.54 42.2018.2-7

rs

Lugano 12 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 18 dicembre 2017 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Questa Corte, con sentenza 42.2016.28 del 30 novembre 2016, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall’ RI 1 contro la decisione su reclamo del 19 settembre 2016 con la quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) le aveva negato il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di aprile 2016, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA ha stabilito, da un lato, che, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, la fattispecie dovesse essere ulteriormente indagata dall’USSI, in particolare chiarendo, con la collaborazione della ricorrente, di quali entrate specifiche quest’ultima disponesse da aprile a settembre 2016.

Dall’altro, che dopo aver esperito le indagini necessarie, l’USSI avrebbe determinato nuovamente se l’insorgente avesse diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili risultavano di entità differente da un mese all’altro.

1.2. L’USSI, il 9 febbraio 2017, ha emanato sette decisioni relative ai mesi da aprile a ottobre 2016.

Per il mese di aprile 2016 all’RI 1 è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 178, computandole a titolo di altri redditi la somma di fr. 24’228 (cfr. doc. 76-79).

Per il mese di maggio 2016 le è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 28, conteggiando un importo di fr. 26’028 quali altri redditi (cfr. doc. 72-75).

Per il mese di giugno 2016 l’RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione assistenziale di fr. 2'196. A titolo di reddito non le è stato computato alcunché (cfr. doc. 68-71).

Per il periodo luglio - ottobre 2016 l’amministrazione le ha invece negato il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria, tenendo conto a titolo di altri redditi della somma di fr. 72’804 per il mese di luglio 2016, di fr. 50’856 per il mese di agosto 2016, di fr. 55'668 per il mese di settembre 2016 e di fr. 54'468 per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 56-67).

1.3. Con giudizio 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017 questo Tribunale ha stabilito che il ricorso del 13 febbraio 2017 inoltrato dall’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017 era irricevibile, in quanto il TCA può pronunciarsi soltanto su decisioni su reclamo. L’insorgente avrebbe dovuto interporre reclamo presso l’USSI.

Gli atti, pertanto, sono stati trasmessi all’USSI affinché statuisse al più presto sul reclamo dell’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017 emettendo una decisione su reclamo.

1.4. Con sentenza 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017 il TCA ha, poi, respinto il ricorso interposto il 13 marzo 2017 dall’RI 1 contro la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, con cui l’USSI ha confermato i sette provvedimenti del 9 febbraio 2017 relativi ai mesi da aprile a ottobre 2016.

In particolare nel giudizio 42.2017.16-22 questo Tribunale ha stabilito che per determinare il diritto dell’insorgente all’assistenza sociale, rispettivamente il relativo importo per ogni singolo mese da aprile a ottobre 2016, dovevano essere conteggiate le entrate del mese precedente, ovvero di marzo 2016 per aprile 2016, di aprile 2016 per maggio 2016, di maggio 2016 per giugno 2016, di giugno 2016 per luglio 2016, di luglio 2016 per agosto 2016, di agosto 2016 per settembre 2016 e di settembre 2016 per ottobre 2016, visto che, da un lato, nel periodo marzo-settembre 2016 i bonifici di una certa entità sui conti presso Banca __________ e Banca __________ rilevanti ai fini della vertenza erano stati effettuati principalmente verso la fine del mese. Dall’altro, era altamente verosimile che la ricorrente avesse fatto fronte al pagamento delle spese mensili afferenti a ciascuno mese da aprile ad ottobre 2016 utilizzando le entrate del mese precedente.

Inoltre il TCA ha ricalcolato per ciascun mese da aprile a ottobre 2016 il diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale, concludendo che rettamente l’USSI, da una parta, le ha riconosciuto fr. 178 per il mese di aprile 2016, fr. 28 per il mese di maggio 2016 e fr. 2'196 per giugno 2016, dall’altra, le ha negato una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi da luglio a ottobre 2016, in quanto presentava un’eccedenza di reddito Las.

Tale sentenza è passata in giudicato incontestata.

1.5. L’8 novembre 2017 l’RI 1 ha inviato il seguente scritto all’USSI:

" Conto tenuto della sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano, della decisione 12 luglio 2017 del Tribunale Federale che ha respinto il mio ricorso contro lo sfratto, e rispettivamente a cascata della circostanza che non percepisco più la somma di Fr. 2'080.-/mese dai miei ex-subaffittuari da voi conteggiata come reddito, in allegato vi trasmetto gli estratti conto della Banca __________ per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 con cortese istanza di voler procedere al conteggio delle rispettive prestazioni.” (Doc. A1)

1.6. L’amministrazione, il 15 novembre 2017, ha risposto all’interessata:

" (…) le comunichiamo che la sua pratica di prestazioni assistenziali è stata chiusa in data 10 agosto 2017 (sei mesi dopo l’ultima prestazione versata).

Nel caso in cui necessitasse un aiuto finanziario dovrà inoltrare una nuova domanda di prestazioni assistenziali.

(…)” (Doc. A6)

1.7. L’RI 1, il 18 dicembre 2017, ha interposto al TCA un ricorso per denegata giustizia in cui ha lamentato il fatto che l’USSI si sia rifiutato di rispettare la sentenza del TCA 42.2017.16-22 cresciuta in giudicato.

L’insorgente ha precisato, da una parte di avere chiesto, tenuto conto della sentenza menzionata, il pagamento delle prestazioni per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 non avendo più incassato, in quanto sfrattata, la somma di circa fr. 2'000.- al mese, conteggiata come reddito.

Dall’altra, che l’USSI le ha risposto negativamente, indicandole di rifare se del caso la procedura ex novo, siccome la sua pratica sarebbe stata chiusa il 10 agosto 2017. A mente della ricorrente tale motivazione non è sorretta da alcun tipo di supporto logico-normativo e non risponde alla realtà dei fatti, per cui ha chiesto a questo Tribunale di voler invitare l’amministrazione a rispettare la sentenza 42.2017.16-22 e conseguentemente a conteggiare le prestazioni dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 senza computare l’importo di circa fr. 2'000.--(cfr. doc. I).

1.8. Nella sua risposta del 2 febbraio 2018 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, osservando, in particolare, di avere trasmesso all’insorgente una lettera del 9 febbraio 2017 esplicita per il rinnovo delle prestazioni assistenziali da fare al Comune di domicilio, ma che la ricorrente non vi ha dato seguito fino all’8 novembre 2017 quando ha chiesto il ricalcolo dell’assistenza sociale per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 a seguito della sentenza del Tribunale federale che ha respinto il suo ricorso contro lo sfratto.

L’amministrazione ha, inoltre, evidenziato che con il giudizio 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017 il TCA ha respinto l’impugnativa del 13 marzo 2017 interposta dall’insorgente contro la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 con cui l’USSI aveva confermato i sette provvedimenti del 9 febbraio 2017 relativi ai mesi da aprile a ottobre 2016.

Infine la parte resistente ha rilevato che la ricorrente, che ha omesso l’inoltro del rinnovo indicatole nello scritto e nelle decisioni del 9 febbraio 2017 è stata correttamente invitata a interporre una nuova domanda di prestazioni assistenziali secondo la procedura tramite il proprio Comune e il competente Sportello Laps, in assenza della quale l’amministrazione non dispone dei dati e dei documenti necessari per emettere una decisione in merito alle prestazioni richieste (cfr. doc. V).

1.9. Il 1° marzo 2018 l’RI 1 ha formulato alcune osservazioni. La medesima ha segnatamente contestato di avere ricevuto da parte dell’amministrazione lo scritto del 9 febbraio 2017 concernente il rinnovo delle prestazioni assistenziali. Inoltre ha specificato che, ammesso e non concesso che abbia ricevuto la lettera del 9 febbraio 2017, non aveva alcun senso rinnovare la domanda di assistenza sociale prima di una decisione definitiva da parte del TCA, ritenuto che aveva contestato tutte le decisioni del 9 febbraio 2017, proprio per il fatto che la somma percepita per il subaffitto da parte di __________ era calcolata come reddito (cfr. doc. IX).

1.10. Copia del doc. IX è stata trasmessa per conoscenza all’USSI (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr. STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2.; DTF 110 V 61 consid. 4).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:

" (...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.

In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

2.2. Nella presente evenienza questa Corte rileva che con sentenza 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017 il TCA ha respinto il ricorso dell’insorgente interposto contro la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 con la quale l’USSI ha confermato i sette provvedimenti del 9 febbraio 2017 relativi ai mesi da aprile a ottobre 2016. Per il mese di aprile 2016 è stata riconosciuta alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 178.--, per il mese di maggio 2016 di fr. 28.--, per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.--. Alla medesima è stato negato il diritto all’assistenza sociale per i mesi da luglio a ottobre 2016, in quanto presentava un’eccedenza di reddito Las (cfr. consid. 1.4.).

Tale giudizio è cresciuto in giudicato incontestato.

Ne discende che a ragione l’USSI non era tenuto, unicamente sulla base della sentenza 42.2017.16-22 il cui oggetto della lite riguardava il diritto all’assistenza sociale per i mesi da aprile a ottobre 2016 e con cui questo Tribunale ha respinto l’impugnativa dell’insorgente del 13 marzo 2017 (cfr. consid. 1.4.), a verificare se a quest’ultima spettava o meno una prestazione assistenziale ordinaria nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, come invece preteso dalla ricorrente (cfr. doc. A1; I).

Nemmeno risultano specifiche domande di assistenza sociale concernenti i mesi da agosto a ottobre 2017 formulate dall’insorgente tramite il proprio Comune e lo Sportello Laps rimaste inevase da parte dell’USSI.

Il ricorso per denegata giustizia del 18 dicembre 2017 è, pertanto, irricevibile (cfr. STCA 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 consid. 2.2.).

Come indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A6; V), la ricorrente, qualora ritenga di postulare nuovamente la concessione dell’assistenza sociale, deve formulare una nuova domanda secondo la procedura prevista dalla Las (art. 14 Reg.Las) e dalla Laps (art. 11 Reg.Laps), ossia rivolgendosi al suo Comune dove sarà fissato un appuntamento con lo Sportello Laps.

Abbondanzialmente va osservato che l’RI 1, prestando la debita attenzione agli atti a sua disposizione, avrebbe dovuto sapere che il rinnovo dell’assistenza sociale implicava la compilazione di uno specifico formulario da presentare all’USSI tramite il Comune di domicilio, allegando la necessaria documentazione.

In effetti, come evidenziato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. V), nelle decisioni del 9 febbraio 2017 di concessione di una prestazione assistenziale per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 l’USSI ha esplicitamente indicato che “l’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.” (cfr. doc. 326, 330, 334).

L’amministrazione ha, inoltre, specificatamente reso attenta l’insorgente che la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali le andava presentata tramite il Comune di domicilio con lettera del 9 febbraio 2017, allestita distintamente dalle decisioni emesse nella medesima data. In tale scritto l’USSI ha altresì elencato i documenti, in particolare gli estratti conto per il periodo ottobre 2016 – gennaio 2017, che la ricorrente avrebbe dovuto allegare alla domanda di rinnovo delle prestazioni (cfr. doc. 311=367).

Riguardo alla censura dell’insorgente secondo cui non avrebbe mai ricevuto lo scritto del 9 febbraio 2017 (cfr. doc. IX), questo Tribunale si limita a rilevare che è stata la ricorrente stessa a produrre copia di tale documento unitamente al ricorso del 13 febbraio 2017 inoltrato al TCA contro le decisioni del 9 febbraio 2017 (cfr. consid. 1.3.). La lettera del 9 febbraio 2017 dell’USSI corrisponde al doc. D1 (cfr. doc. 367), poi trasmesso da questa Corte all’amministrazione per competenza (per decidere sul reclamo dell’avv. RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017) a seguito dell’emissione da parte del TCA del giudizio 42.2017.4-10 d’irricevibilità del ricorso del 13 febbraio 2017 (cfr. consid. 1.3.; doc. III inc. 42.2017.4-10= doc. 338).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

BV

Cost

Cst

LJPA

  • art. 57 LJPA

LPGA

LTF

Reg.Laps

  • art. 11 Reg.Laps

Reg.Las

  • art. 14 Reg.Las

Gerichtsentscheide

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