Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2017.52
Entscheidungsdatum
15.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2017.52

rs

Lugano 15 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 13 novembre 2017 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 13 novembre 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 17 luglio 2017 (cfr. doc. 187) con cui ha negato ad RI 1 (23.11.1964) una prestazione assistenziale mensile, in quanto dal relativo calcolo non è risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di fr. 2'212.-- al mese (cfr. doc. A1).

In particolare nella decisione su reclamo è stato indicato che:

" (…)

H.

Nel caso in esame in base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, USSI ha considerato un reddito per il figlio __________ di CHF 1’000.- al mese (CHF 12'000.- all’anno), che risulta dalla documentazione agli atti quale salario versato al figlio.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 Laps l’unità di riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge o dal partner registrato; c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile; d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale; e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

Secondo l’art. 2 cpv. 1 Regolamento Laps una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente: a) ha meno di 30 anni; b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata; c) non ha figli; d) è in prima formazione.

In sostanza i figli minorenni o maggiorenni in formazione economicamente non indipendenti fanno ancora parte dell’unità di riferimento. Quindi correttamente, il loro reddito è stato considerato nel calcolo della prestazione assistenziale. Il figlio Anteo ha ricevuto un prestito di studio per l’anno 2016-2017 di CHF 10'000.- e quindi relativo al periodo settembre 2016 – agosto 2017. I relativi costi sono quindi coperti, mentre il fabbisogno rientra nel forfait per tre persone. Anche in tal senso risulta giustificato che il suo reddito sia stato considerato nel calcolo.

Relativamente alla sostanza immobiliare, la decisione ha considerato, in base ai documenti agli atti, la proprietà fondiaria all’estero per ½ di pertinenza della reclamante per un valore di CHF 36'541.- pari a CHF 3'045.- al mese (CHF 36'541.- : 12). La sostanza immobiliare, anche all’estero, deve infatti essere considerata come reddito. La reclamante non ha sostanziato una reale difficoltà di liquidazione che non risulta dalla documentazione agli atti, la quale al contrario ne conferma la buona condizione e ubicazione. (…)” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su reclamo del 13 novembre 2017 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo il riconoscimento di una prestazione assistenziale.

A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto che la situazione valutata dall’USSI non corrisponde alla realtà. Al riguardo la medesima ha precisato di essere separata da sette anni e di ricevere, a titolo di alimenti, la somma di fr. 1'000.-- al mese, che rappresenta la sua unica entrata, in quanto, dopo aver perso nel 2015 il lavoro quale impiegata di commercio di direzione per fallimento della ditta sua datrice di lavoro, nonostante l’impegno, non ha trovato una nuova occupazione.

La ricorrente ha, poi, indicato di avere ancora a suo carico il figlio __________ che studia alla __________. In proposito ha censurato il computo di un reddito del figlio che non esisterebbe.

L’insorgente ha altresì contestato il conteggio di un’entrata derivante dalla sua sostanza immobiliare di fr. 3'045.--, poiché non la percepirebbe. La stessa ha spiegato, da un lato, che la casa in questione, che è in comproprietà con il marito, si trova in un paese del Sud-Italia dove è andata a vivere con la famiglia per quattro anni, ma che è chiusa da tredici anni e non è in buone condizioni. Dall’altro, che verrà messa in vendita allorché il giudice del divorzio avrà dato l’autorizzazione. La ricorrente ha comunque osservato che venderla sarà problematico, visto che in Italia in generale, e nel Sud in particolare, la vendita di immobili è praticamente bloccata.

La medesima ha specificato di non avere mai dato in locazione la casa, poiché, da una parte, là l’inquilino versa uno o due affitti e poi non paga più, dall’altra, un’eventuale vendita di un’abitazione con inquilini risulta di fatto impossibile (cfr. doc. I).

1.3. Il 23 dicembre 2017 la ricorrente ha trasmesso in particolare copia della disdetta del contratto di locazione della sua abitazione di __________ notificatagli il 20 novembre 2017 dal locatore, , nonché copia della lettera del 20 dicembre 2017 dell’ con cui le è stato comunicato che il 2 gennaio 2018 avrebbe dovuto consegnare l’appartamento (cfr. doc. V e C1 segg.).

1.4. RI 1, il 16 gennaio 2018, ha chiesto a questa Corte di sospendere la procedura ricorsuale, in quanto il 24 gennaio 2018 avrebbe avuto luogo un incontro con l’USSI e l’assistente sociale di __________ in occasione del quale sperava di risolvere la sua situazione. A questo scritto l’insorgente ha allegato, tra l’altro, la citazione da parte dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ per un’udienza di conciliazione che si sarebbe tenuta il 25 gennaio 2018 (cfr. doc. VII+1/2).

1.5. Il 18 gennaio 2018 il TCA ha sospeso la causa informalmente, con l’indicazione che le parti avrebbero dovuto comunicare tempestivamente l’esito del colloquio previsto il 24 gennaio 2018 (cfr. doc. VIII).

1.6. Il 31 gennaio 2018 la ricorrente ha informato che il colloquio con la parte resistente del 24 gennaio 2018 è avvenuto e ha formulato alcune osservazioni in merito al relativo verbale annesso in copia. Dal verbale di udienza del 25 gennaio 2018 davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ risulta, poi, la mancata conciliazione. In proposito l’insorgente ha rilevato che al locatore interessa unicamente il pagamento delle pigioni, per cui, quando i canoni di locazione dovuti saranno corrisposti, metteranno a posto il resto (cfr. doc. IX + D1-D6).

1.7. Nella sua risposta del 5 febbraio 2018 l’USSI ha osservato:

" (…) che il bene immobile in questione (una casa e un fondo agricolo con casolare), secondo la perizia agli atti ha un valore di vendita di almeno 180'000.- Euro per l’abitazione di via __________ a __________ (__________) e almeno 15'000.- Euro per il terreno agricolo con piccolo fabbricato rurale a __________, sulla strada provinciale (doc. 81 e segg. inc. USSI). Il valore considerato a beneficio della ricorrente nella decisione di assistenza è quindi senz’altro corretto: la decisione ha considerato, in base ai documenti agli atti, la proprietà fondiaria all’estero – per ½ di pertinenza della reclamante – per un valore di CHF 36'541.- pari a CHF 3'045.- al mese (CHF 36'541.- : 12), valore pure sottoscritto dalla ricorrente nella domanda di assistenza del 7 luglio 2017 (doc. 10 inc. USSI).

La ricorrente indica di essere in fase di divorzio e tale procedura tocca anche i beni immobili in oggetto la cui vendita sembra ancora da definire da parte della Pretura.

Dai relativi atti trasmessi dall’interessata all’USSI, risulta che essa è anche proprietaria di un ulteriore immobile a __________ (doc. 58 inc. USSI), non di pertinenza del marito e precedentemente affittato. Immobile che tuttavia essa non ha indicato nell’ambito della domanda di assistenza. Pure esso deve invece essere considerato per la valutazione dell’eventuale diritto all’assistenza.

In base al principio della sussidiarietà che regola il diritto all’assistenza, la persona interessata ha diritto all’assistenza solo dopo aver utilizzato ogni sua risorsa. Per contro nel caso concreto risulta che la ricorrente è titolare di varie risorse immobiliari, che in concreto non risultano immediatamente facilmente liquidabili in quanto l’immobile di __________ è ancora soggetto alla procedura di divorzio, mentre quello di __________ pur essendo stato messo in vendita, come risulta dagli atti, non ha ancora trovato un acquirente.

In tali circostanze si giustifica di riconoscere non facilmente liquidabile la sostanza immobiliare per un periodo di 6 mesi durante i quali essa non viene computata nel calcolo dell’assistenza a titolo provvisorio (art. 22 lett. a cifra 2 Las). In questo periodo l’assistita deve impegnarsi attivamente per la liquidazione dei beni citati e darne adeguata informazione all’USSI.

L’USSI ha già emesso in tal senso una relativa decisione di assistenza per il periodo giugno – dicembre 2017 che si allega in copia. Si chiede quindi lo stralcio del ricorso.” (Doc. XI + 1/5)

In effetti con decisione emessa dall’USSI il 1° febbraio 2018 è stata assegnata all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 651.-- mensili per giugno e luglio 2017 (cfr. doc. XI2). Con ulteriore provvedimento del 2 febbraio 2018 l’amministrazione le ha attribuito una prestazione assistenziale di fr. 1'172.-- mensili per il lasso di tempo da agosto a dicembre 2017 (cfr. doc. XI3).

Le due decisioni appena menzionate sono state inviate alla ricorrente con uno scritto accompagnatorio da cui emerge che:

" (…)

CONSIDERATO CHE LA SOSTANZA IMMOBILIARE IN SUO POSSESSO E’ DIFFICILMENTE LIQUIDABILE, LA STESSA NON VIENE COMPUTATA NEL CALCOLO PER UN PERIODO DI SEI MESI (FINO AL 31.07.2018 – recte: 2017). IN QUESTO PERIODO DOVRA’ ATTIVARSI PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI IN SUO POSSESSO.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (cfr. doc. XI1)

1.8. Il 16 febbraio 2018 l’insorgente ha trasmesso al TCA un messaggio di posta elettronica inviato all’USSI il 12 febbraio 2018 in relazione all’emissione dei due provvedimento con i quali le è stata riconosciuta l’assistenza sociale da giugno a dicembre 2017. In particolare ha manifestato la propria perplessità circa il termine di sei mesi in cui non viene computata la sostanza immobiliare, chiedendo se si tratti della prassi. Pone tale quesito anche a questo Tribunale, con la richiesta che il termine di sei mesi, se non corrisponde alla prassi, venga cancellato e la precisazione che, appena ci sarà un qualsiasi cambiamento, sarà sua premura comunicarlo all’amministrazione (cfr. doc. XIII + 1).

1.9. L’USSI, il 28 febbraio 2018, ha rilevato che le osservazioni del 16 febbraio 2018 della ricorrente non indicano nuovi elementi idonei a cambiare la valutazione espressa nella risposta al ricorso che attesta una soluzione equa e conforme alla Las. L’amministrazione si è, dunque, riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. XV).

1.10. Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XVI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

Il cpv. 2 prevede che l’autorità amministrativa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

Giusta il cpv. 3 dell’art. 6 Lptca, inoltre, quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.

L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù degli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, enuncia che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 3. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, n. 78 ad art. 53 pag. 715).

2.3. Nel caso di specie l’USSI, con decisione su reclamo del 13 novembre 2017, ha confermato nei confronti della ricorrente il rifiuto di una prestazione assistenziale ordinaria richiesta il 7 luglio 2017, in quanto dal relativo calcolo, tenendo conto in particolare di fr. 800.-- mensili [(fr. 12'000 annui - fr. 2'400 franchigia reddito da lavoro) : 12 mesi; cfr. doc. 189] a titolo di reddito da attività dipendente del figlio __________, nonché di una sostanza computabile come reddito Las (costituita principalmente da proprietà fondiaria sita in Italia) di fr. 2'934.-- al mese, non risultava un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di fr. 2'212.-- al mese (cfr. doc. A1;187 segg.; consid. 1.1.).

L’amministrazione, a seguito del ricorso interposto contro la decisione su reclamo del 13 novembre 2017 - in cui l’insorgente ha contestato il computo dell’entrata del figlio che non esisterebbe, rispettivamente del reddito da sostanza immobiliare che non percepirebbe (cfr. doc. I; consid. 1.2.) - e dell’incontro avuto luogo il 24 gennaio 2018 con quest’ultima (cfr. doc. D1), ha riesaminato la correttezza del proprio provvedimento, concludendo nella risposta di causa del 5 febbraio 2018 che la sostanza immobiliare di cui è proprietaria la ricorrente in Italia (in provincia di Lecce in comproprietà con il marito da cui sta divorziando e a __________ in comproprietà con il fratello) va considerata non facilmente liquidabile per un periodo di sei mesi in cui la stessa non viene conteggiata a titolo provvisorio nel calcolo (cfr. doc. XI).

L’USSI, il 1°, rispettivamente il 2 febbraio 2018, ha in effetti emesso due decisioni con le quali, non computando alcunché a titolo di sostanza immobiliare e tenendo conto di un reddito da attività dipendente del figlio __________ di circa fr. 354.-- al mese [fr. 6'653 annui – fr. 2'400 franchigia reddito da lavoro) : 12 mesi; cfr. doc. XI2; XI3] ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 651.-- al mese per giugno e luglio 2017 (cfr. doc. XI2) e una prestazione assistenziale di fr. 1'172.-- mensili per il lasso di tempo da agosto a dicembre 2017 (cfr. doc. XI3).

Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.2.).

Nel caso in esame il 13 dicembre 2017 il TCA ha assegnato all’USSI un termine di venti giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente dell’11 dicembre 2017 (cfr. doc. II).

Tale termine spirava, tenuto conto della sospensione dei termini durante le festività natalizie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA), il 19 gennaio 2018.

Il 18 gennaio 2018, tuttavia, il TCA ha sospeso informalmente la causa in vista dell’incontro tra le parti e l’assistente sociale di Morbio Inferiore del 24 gennaio 2018 (cfr. doc. VIII; consid. 1.4.; 1.5.).

Il 2 febbraio 2018 questa Corte ha invitato l’amministrazione a presentare la risposta di causa entro il termine di dieci giorni (cfr. doc. X), ossia entro il 13 febbraio 2018.

Le nuove decisioni del 1° e 2 febbraio 2018 con cui l’USSI ha attribuito una prestazione assistenziale ordinaria mensile alla ricorrente sono state, perciò, emanate prima della scadenza del termine per la risposta.

Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 1° e 2 febbraio 2018 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Ritenuto, poi, che nelle nuove decisioni di concessione dell’assistenza sociale per il periodo giugno-dicembre 2017 non è stato computato alcunché a titolo di sostanza immobiliare, la vertenza, per quanto concerne la censura relativa al conteggio di un reddito da sostanza immobiliare relativa alle proprietà fondiarie in Italia, è divenuta priva di oggetto.

2.4. Per inciso, in relazione alla proprietà di sostanza immobiliare, giova comunque rilevare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Inoltre ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 della Legge sull’assistenza sociale (Las) che regola l’intervento della pubblica assistenza nel Cantone Ticino la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:

" Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

Per quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell’ 8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016.

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero deve essere, in virtù dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las e del principio di sussidiarietà, considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali. Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla legge stessa, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.

In casu, pertanto, il termine di sei mesi fissato dall’USSI in cui non ha considerato le proprietà fondiarie in Italia dell’insorgente trova fondamento nell’art. 22 letta cfr. 2 Las che contempla proprio che l’eccezione al conteggio della sostanza immobiliare sia transitorio.

D’altronde l’amministrazione, qualora sia confrontata con una richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale, ha la facoltà di esaminare in ogni singola fattispecie se siano oppure no ossequiati i presupposti per nuovamente applicare una deroga transitoria al principio del computo della proprietà fondiaria ai fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale.

Al riguardo è in ogni caso utile ricordare che l’art. 33 Las prevede l’obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni, segnatamente in caso di acquisizione di una sostanza rilevante.

2.5. Il litigio tra la ricorrente e l’USSI sussiste ancora, invece, per quel che attiene alla contestazione relativa al computo del reddito da attività dipendente del figlio __________ che l’insorgente sostiene non esisterebbe (cfr. doc. I).

In effetti nelle nuove decisioni l’USSI ha tenuto conto, come nel precedente provvedimento del 17 luglio 2017 (cfr. doc. 189), di un reddito da attività dipendente del figlio __________, anche se in misura decurtata, e meglio di fr. 354.-- al mese [fr. 6'653 – fr. 2'400 franchigia reddito da lavoro) : 12 mesi; cfr. doc. XI2; XI3], invece di fr. 800.-- mensili [(fr. 12'000 - fr. 2'400 franchigia reddito da lavoro) : 12 mesi; cfr. doc. 189].

Giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. e della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), nell’unità di riferimento di un genitore rientrano i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, ossia, secondo l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps, i figli con meno di 30 anni, non sposati, e in prima formazione.

L’art. 2 cpv. 2 Reg.Laps prevede, inoltre, che vi è prima formazione quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

Con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha deciso che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica.

Il TCA ha, in primo luogo, rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo mantenimento.

In secondo luogo, questo Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello stato finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art. 277 cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio sostentamento.

In tale ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.

Infatti, qualora le sue entrate fossero anche lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento.

Tuttavia l’art. 328 CC comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo, che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

Questa Corte ha, pertanto, stabilito che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della forza derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost.

Se il figlio ossequia i quattro presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps e non risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento, in quanto non dispone di alcuna risorsa o comunque le sue risorse non sono sufficienti a coprirne il fabbisogno, egli rientrerà nell’unità di riferimento dei genitori.

Se, invece, il figlio adempie le quattro condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps ma, grazie alle proprie risorse può mantenersi completamente, egli non sarà compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a meno che lo stesso viva in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia, quindi, tenuto all’assistenza tra parenti in linea ascendente.

Al riguardo, in particolare in relazione alla nozione di prima formazione, cfr. pure STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N. 4 pag. 23 segg.

2.6. In concreto è pacifico che __________, nato nel 1992, abbia meno di 30 anni, non sia sposato, né legalmente divorziato, separato o vedovo, non sia vincolato o non sia stato vincolato da un’unione domestica registrata e non abbia figli (cfr. doc. 5).

Parimenti incontestato risulta l’adempimento, da parte del figlio della ricorrente che nel semestre autunnale 2017 (settembre 2017 – febbraio 2018) era iscritto alla __________, Bachelor of __________ a tempo pieno (doc. A15), della condizione relativa allo svolgimento della prima formazione (cfr. doc. A1).

Inoltre dalle carte processuali si evince che RI 1, nel mese di giugno 2017, parallelamente agli studi stava svolgendo uno stage presso la __________ di __________ percependo, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente nel ricorso dove ha indicato che non sussisterebbero entrate a favore di __________ (cfr. doc. I), l’importo di fr. 1'000.-- lordi al mese (cfr. doc. 108; 109). Il relativo contratto d’impiego, nel mese di agosto 2017, è stato prolungato fino al 28 febbraio 2018 con un salario di fr. 600.-- lordi mensili a fare tempo dal 1° settembre 2017 (cfr. doc. A16).

In simili condizioni, ritenuto che la retribuzione ottenuta da __________ non gli consente di provvedere al proprio completo sostentamento, egli deve essere ritenuto un figlio maggiorenne economicamente dipendente ai sensi dell’art. 4 lett. e Laps e 2 Reg.Laps e, come tale, deve essere considerato nell’unità di riferimento della madre, RI 1, ai fini della determinazione del diritto di quest’ultima all’assistenza sociale (cfr. consid. 2.5.), come correttamente ritenuto dall’amministrazione.

Il computo nei calcoli della prestazione assistenziale ordinaria relativa al periodo giugno – dicembre 2017 di un reddito da attività dipendente del figlio __________ di fr. 6'653.-- annui (da cui è poi stata dedotta la franchigia del reddito da lavoro di fr. 2'400.--; cfr. doc. XI2; XI3; 2.3.; 2.5.), considerato uno stipendio di fr. 600.-- lordi al mese, pari a fr. 7'200.-- lordi annui, non presta, quindi, il fianco a critica alcuna.

Rettamente dunque l’USSI, con le decisioni del 1° e 2 febbraio 2018 ha attribuito all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 651.-- mensili per giugno e luglio 2017 (cfr. doc. XI2) e di fr. 1'172.-- mensili per il lasso di tempo da agosto a dicembre 2017 (cfr. doc. XI3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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