Raccomandata
Incarto n. 42.2017.51
rs
Lugano 20 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 3 novembre 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 luglio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha negato a RI 1 (__________ 1995) il diritto a una prestazione assistenziale per il mese di luglio 2017 a causa delle ripetute assenze dal suo domicilio (cfr. doc. 125).
1.2. Il 6 luglio 2017 RI 1 ha interposto reclamo contro il provvedimento del 4 luglio 2017, rilevando segnatamente:
" (…) In occasione del colloquio avuto il 2 maggio scorso con la signora __________, alla mia domanda riguardo al funzionamento delle vacanze mi ha comunicato che non avrei avuto diritto alle prestazioni se avessi superato 30 giorni di assenza.
Io sono stata via 7 giorni con i miei famigliari al mare dal 3 al 10 giugno invece che fino al 13 come inizialmente comunicato (sono tornata prima e avevo fatto un colloquio alla __________ in data 12 giugno che può provarlo) e starò via 15 giorni nel mese di luglio, quindi non supero la soglia dei 30 giorni. (…)” (Doc. 191)
1.3. Con decisione su reclamo del 3 novembre 2017 l’USSI ha confermato il rifiuto della prestazione assistenziale per il mese di luglio 2017, indicando:
" (…)
Si rileva che sulle domande di rinnovo della prestazione di assistenza è indicato espressamente che: “In particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non è più riconosciuta.”
Una prolungata assenza contrasta infatti con il dovere di essere a disposizione per misure di integrazione sociale e professionale nell’ambito dell’assistenza. Il diritto all’assistenza d’altra parte è garantito, ai sensi dell’art. 12 CF, alle persone presenti in Svizzera.
Considerato che il diritto alle vacanze per le persone attive è di un mese all’anno, non si giustificherebbe un diritto addirittura superiore per le persone al beneficio dell’assistenza.
Nel caso concreto non si è di fatto verificata un’assenza superiore al limite ammesso.
L’assistita ha tuttavia destinato al mese di luglio 2017 un importo di (almeno) CHF 2'600.- utilizzati per le proprie (ulteriori) vacanze, mentre in base al principio della sussidiarietà proprio dell’assistenza sociale e all’obbligo di ridurre il danno, essa doveva utilizzare tale risorsa per far fronte al suo fabbisogno mensile.(…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su reclamo l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere quanto segue:
" (...)
Contesto questa decisione in quanto io, RI 1, nel mese di luglio e prima non ho assolutamente destinato quei soldi alle mie vacanze (come si potrà confermare dall’estratto bancario allegato), anche perché non ci sarei concretamente riuscita in quanto i soldi che ricevo vengono destinati alla spesa alimentare, alla benzina per la macchina, per vestiti e per pasti fuori dal mio domicilio e questo lo posso confermare nell’allegato estratto bancario.
Le vacanze del mese di luglio da loro citate mi erano state regalate come regalo di anniversario dal mio, a quel tempo, ragazzo. Avevo inoltre consegnato una copia dell’estratto postale di esso per confermare l’uscita di quei soldi dal suo conto e non dal mio. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 9 gennaio 2018 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando in particolare:
" (…)
Considerato che essa era appena stata al beneficio delle vacanze dal 3 al 10 giugno 2017, l’ulteriore (sottaciuta) vacanza dal 15 al 29 luglio 2017 non risulta necessaria né giustificata.
Come noto in base al principio di sussidiarietà dell’assistenza, la persona in assistenza deve inoltre utilizzare tutte le risorse a sua disposizione per il sostentamento. Solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza.
In tal senso anche rispetto a prestazioni volontarie di terzi quali i regali (donazioni) l’assistenza interviene per l‘eventuale ulteriore bisogno scoperto.
Nelle circostanze descritte l’assistita ha beneficiato, come dono, di un importo di CHF 2'600.- utilizzato per svolgere, ben consapevole di essere in assistenza, le ulteriori vacanze di luglio 2017. Esso deve, quindi essere considerato quale importo a copertura del suo fabbisogno di luglio 2017 e di riflesso non sussiste il diritto alla prestazione assistenziale mensile (posto che il fabbisogno scoperto e la sua prestazione assistenziale ammonta a CHF 698.-). (…)” (Doc. III)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto l’USSI abbia negato alla ricorrente il versamento della prestazione assistenziale per il mese di luglio 2017.
2.2. Questa Corte osserva innanzitutto che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d’essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
Il Tribunale federale ha precisato che il diritto di essere sentito deve in particolare essere riconosciuto e rispettato quando l'autorità prevede di fondare la propria decisione su una norma o su un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva concretamente supporre la pertinenza (cfr. STF 9C_394/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 2.2.; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368 consid. 4a e rinvii).
Tale giurisprudenza sviluppata precedentemente alla Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 42 LPGA il quale prevede esplicitamente l'obbligo per l'amministrazione di garantire il diritto di essere sentito durante la procedura di opposizione) è valida anche successivamente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 3.1.; STF 8C_386/2011 del 19 settembre 2011 consid. 3.1.) ed è applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù degli art. 65 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale (Las) e 33 cpv. 3 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; cfr. STCA 42.2017.25 del 6 giugno 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008 consid. 2.6.).
Ai sensi della giurisprudenza, poi, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (cfr. STF 9C_971/2010 del 26 luglio 2011 consid. 3.1.; STF DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_8/2012 del 17 aprile 2012 consid. 1.2.; STF 9C_394/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 2.2.; STF 8C_360/2007 del 3 settembre 2008 consid. 5.1.
2.3. Nel caso di specie l’USSI, con decisione del 4 luglio 2017, ha negato all’insorgente l’assistenza sociale a causa delle ripetute assenze dal suo domicilio (cfr. doc. 125; consid. 1.1.).
Con la decisione su reclamo del 3 novembre 2017 l’amministrazione, dopo aver precisato che in concreto non si è trattato di un’assenza superiore al limite ammesso di 30 giorni, ha in ogni caso confermato il rifiuto a una prestazione assistenziale per il mese di luglio 2017, indicando che la ricorrente, in virtù del principio della sussidiarietà, avrebbe dovuto destinare la somma di (almeno) fr. 2'600.-- utilizzata per le proprie vacanze di luglio 2017 al proprio sostentamento (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
L’USSI, il 3 novembre 2017, ha, perciò, ribadito il rifiuto della prestazione menzionata fondandosi su di un motivo differente rispetto alla decisione del 4 luglio 2017.
Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti non risulta che la ricorrente, durante la procedura di reclamo, sia stata espressamente informata del fatto che l’assistenza sociale le sarebbe stata sospesa per il mese di luglio 2017 sulla base di un’altra ragione rispetto al provvedimento iniziale, né, quindi, che alla stessa sia stato assegnato un termine per pronunciarsi al riguardo.
Procedendo in tal senso l’USSI ha violato il diritto di essere sentito dell'insorgente.
Tuttavia tale vizio nel caso concreto può essere considerato sanato, in quanto, da un lato, il ricorso interposto al TCA configura un rimedio giuridico ordinario che rende possibile il riesame della decisione impugnata dal profilo sia del diritto che dei fatti (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).
Dall’altro, la ricorrente si era espressa in merito alla somma utilizzata per la vacanza di luglio 2017 già prima dell’emanazione della decisione del 4 luglio 2017, indicando all’USSI, il 12 giugno 2017, che il pagamento della vacanza era stato un regalo da parte del suo ragazzo di allora (cfr. doc. 195), e della decisione su reclamo - come peraltro indicato dall’insorgente stessa nel ricorso (cfr. doc. I) -, inviando un estratto del conto postale dell’ex ragazzo relativo al mese di giugno 2017 all’amministrazione
Giova, inoltre, ricordare che anche nel caso di una grave violazione - non realizzantesi però nella fattispecie in esame - del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse
In simili condizioni, nulla osta a un esame nel merito, da parte di questa Corte, della correttezza della decisione su reclamo impugnata.
2.4. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.5. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.6. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________ 1995) ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione nell’agosto 2016 (cfr. doc. 3).
In seguito per alcuni mesi la madre ha provveduto al sostentamento della ricorrente, mentre quest’ultima continuava a cercare un impiego senza esito positivo (cfr. doc. 3).
Nel mese di febbraio 2017 l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 9).
L’USSI le ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 697.85 mensili per i mesi da febbraio a giugno 2017 (cfr. doc. 177, 172, 151, 145).
Per il mese di luglio 2017 l’amministrazione ha negato alla ricorrente l’assistenza sociale, considerando che avrebbe dovuto utilizzare l’importo di fr. 2'600.-- destinato alla vacanza di quel mese per far fronte alle proprie necessità primarie (cfr. consid. 1.3.; 2.3.).
All’insorgente è stata nuovamente assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 697.85 mensili da agosto a dicembre 2017 (cfr. doc. 114; 106; 85; 65).
Con decisione del 6 dicembre 2017 l’USSI le ha inoltre attribuito una prestazione ordinaria di fr. 698.30 per il mese di gennaio 2018 (cfr. doc. 63).
RI 1, il 25 aprile 2017, ha sottoscritto con l’USSI un contratto d’inserimento professionale dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018, con cui si è tra l’altro impegnata a comunicare tempestivamente all’USSI i cambiamenti che sarebbero intervenuti nella sua situazione personale, familiare e finanziaria, nonché a seguire scrupolosamente le indicazioni del consulente URC e dell’Operatore socio amministrativo (OSA) di riferimento (cfr. doc. 59; III).
Il 15 maggio 2017 l’insorgente ha iniziato uno stage __________ tramite l’URC che però è stato annullato, analogamente al contratto d’inserimento, il 13 giugno 2017, a causa della sua scarsa motivazione nell’affrontare il percorso (cfr. doc. 53; 195; III).
Il 16 maggio 2017 RI 1 ha indicato all’USSI che avrebbe dovuto posticipare un colloquio con la sua consulente URC in quanto dal 3 al 13 giugno 2017 sarebbe stata in vacanza (cfr. doc. 199).
La ricorrente ha soggiornato a __________ (__________) con la famiglia dal 3 al 10 giugno 2017, avendo un colloquio il 12 giugno 2017 con la __________ (cfr. doc. 191; A2).
Il 12 giugno 2017 RI 1 ha, inoltre, comunicato alla parte resistente un ulteriore periodo di vacanza dal 15 al 30 luglio 2017, specificando che non avrebbe versato alcun importo per il relativo pagamento trattandosi di un regalo da parte del suo ragazzo di allora (cfr. doc. 195).
Dalla Conferma/Fattura del 18 maggio 2017 della __________ di __________ si evince che a nome dell’insorgente e del suo ex ragazzo è stata prenotata una vacanza nella __________ dal 15 al 29 luglio 2017 del costo di fr. 2'600.-- a persona per complessivi fr. 5'200.-- (cfr. doc. 193). Questa vacanza ha poi effettivamente avuto luogo, come risulta dai timbri apposti nel passaporto della ricorrente (cfr. doc. 122).
RI 1, il 13 giugno 2017, ha stipulato con l’USSI un contratto d’inserimento sociale dal 14 giugno 2017 al 13 giugno 2018. Anche in questa convenzione è stato previsto l’obbligo della medesima di avvisare tempestivamente l’amministrazione in merito alle modifiche della sua situazione personale, familiare e finanziaria (cfr. doc. 49-50; III).
Il 4 luglio 2017 l’insorgente è stata convocata da __________ per presentarle un programma AUP (attività di utilità pubblica) che ha avuto inizio il 2 agosto 2017 al 100% con durata prevista fino al 31 gennaio 2018 (cfr. doc. 48; 45; III).
2.8. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, e meglio in merito al diniego di una prestazione assistenziale per il mese di luglio 2017, il TCA ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
2.9. Questa Corte, attentamente esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato dell’USSI che ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio 2017 debba essere tutelato.
In concreto l’insorgente, nel ricorso, ha contestato il fatto che avrebbe dovuto destinare l’importo di fr. 2'600.-- utilizzato per la vacanza di luglio 2017 al proprio sostentamento, asserendo che tale vacanza le è stata regalata dal suo ragazzo di allora (cfr. doc. I).
In proposito la medesima ha trasmesso un estratto conto relativo al conto postale del suo ex compagno, pervenuto all’USSI il 3 agosto 2017 (cfr. doc. 120).
Dallo stesso emerge, da un lato, che il 27 giugno 2017 su tale conto è stato accreditato, tramite __________, l’importo di fr. 2'700.--, dall’altro, che sempre il 27 giugno 2017 è stato effettuato presso la filiale __________ di __________ un versamento di fr. 4'000.--, corrispondenti al saldo da pagare entro la fine di giugno 2017 all’agenzia di viaggi per la vacanza nella __________ (cfr. doc. 193; 120).
Al riguardo vi sarebbe da chiedersi da dove provenga (da un altro conto postale o bancario, da terzi, ecc.) la somma di fr. 2'700.-- che l’allora ragazzo della ricorrente ha versato sul proprio conto postale il 27 giugno 2017 (cfr. doc. 120).
Tale questione in casu può restare insoluta.
In effetti, anche considerando che effettivamente il pagamento della vacanza di luglio 2017 fosse un regalo all’insorgente da parte del suo ex ragazzo, a ragione l’USSI le ha negato l’assistenza sociale per il mese di luglio 2017.
Come esposto in precedenza, la ricorrente, quando il 12 giugno 2017 ha comunicato all’amministrazione che avrebbe effettuato una vacanza dal 15 al 29 luglio 2017, era infatti da poco rientrata dall’Italia dove aveva già trascorso una settimana di ferie, dal 3 al 10 giugno 2017, con la sua famiglia (cfr. consid. 2.7).
Inoltre la medesima, il 13 giugno 2017, dopo che il precedente contratto d’inserimento professionale del 25 aprile 2017 era stato annullato sempre il 13 giugno 2017 a causa della scarsa motivazione con cui aveva affrontato lo stage __________ assegnatole tramite l’URC, ha concluso con l’USSI un contratto d’inserimento sociale (cfr. consid. 2.7.). L’insorgente, perciò, doveva essere reperibile e disponibile per un’eventuale attività di utilità pubblica.
In simili condizioni, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.) e considerato in particolare il fatto che la ricorrente avesse beneficiato di un periodo di ferie proprio nel mese precedente, ossia nel mese di giugno 2017, si rivela corretto tenere conto, per il mese di luglio 2017, dell’importo ricevuto quale dono per la vacanza dall’ex ragazzo.
Visto che nei mesi precedenti al luglio 2017 l’insorgente ha ricevuto prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 697.85 mensili (cfr. consid. 2.7.), è peraltro sufficiente computare nel calcolo della prestazione assistenziale di luglio 2017 una somma di circa fr. 700.-- per rifiutarle la prestazione.
Va, infine, rilevato che l’insorgente non ha chiesto preventivamente all’USSI ragguagli in merito alla possibilità di svolgere un’ulteriore vacanza in luglio 2017, dopo quella effettuata in giugno 2017, nonostante, da una parte, l’amministrazione il 16 maggio 2017 le abbia ribadito (tale indicazione è precisata nei moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali; cfr. doc. 148; 126) che ogni assenza doveva essere preventivamente autorizzata (cfr. doc. 198), dall’altra, la conferma della prenotazione del viaggio nella __________ risalga al 18 maggio 2017 (cfr. doc. 193).
La decisione su reclamo del 3 novembre 2017 va, di conseguenza, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti