Raccomandata
Incarto n. 42.2017.39
KE/sc
Lugano 23 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 22 giugno 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI), con decisione su reclamo del 22 giugno 2017 ha parzialmente accolto il reclamo tempestivamente interposto in data 3 maggio 2017 (cfr. doc. 13) dall’avv. RA 1, in nome e per conto di RI 1, contro la decisione del 24 aprile 2017 (cfr. doc. 26) con cui aveva negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A e 26). Tuttavia, limitatamente al mese di marzo 2017, l’USSI ha confermato il suo precedente provvedimento.
L’amministrazione ha così motivato la decisione su reclamo:
" (…) In base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, USSI, per l’unità di riferimento del richiedente ha definito e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 5'703.-. Dal calcolo globale, svolto secondo i criteri validi per l’assistenza e definiti dalla Legge sull’assistenza, non è risultato un fabbisogno mensile scoperto bensì una maggiore disponibilità di CHF 3'640.-. Con decisione del 24 aprile 2017 l’USSI non ha pertanto riconosciuto una prestazione assistenziale mensile. RI 1 ha contestato la decisione indicando che il suo conto bancario ha un saldo negativo e il corso di formazione organizzato dall’AI, con le relative indennità, si è concluso in gennaio 2017 di modo che non ha più nessuna risorsa. Chiede quindi di rivedere il calcolo al fine di attribuire una prestazione mensile di assistenza.
Il calcolo della decisione impugnata applica la legge.
In concreto è stato considerato un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 5'703.- (riportato a CHF 68'436.- all’anno). Alla luce dell’estratto conto del reclamante il suo conto corrente presentava a fine febbraio 2017 un saldo (spendibile in marzo 2017) di CHF 2'974.-, dipendente da importi incassati in tale mese. Considerando tale disponibilità nel calcolo dell’assistenza per marzo 2017 risulta una maggiore disponibilità di CHF 912.-. Non risulta accertato e non si può quindi considerare che nei mesi successivi (da aprile in avanti) il reclamante abbia avuto il reddito ritenuto dall’assistenza, che deve invece basarsi sulla situazione effettiva e reale di ciascun mese considerato.
La decisione risulta corretta relativamente al mese di marzo 2017 ma si giustifica di emettere una nuova decisione relativa anche ai mesi successivi dopo la verifica delle entrate effettive di ciascun mese.” (cfr. doc. A)
1.2. RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 22 giugno 2017 davanti al TCA, chiedendo il relativo annullamento e il rinvio degli atti all’USSI per l’audizione delle parti prima dell’emanazione della nuova decisione o in via subordinata l’indizione di un’udienza dibattimentale davanti al TCA (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente fatto valere una violazione del diritto di essere sentito, il mancato accesso agli atti e la mancata erogazione delle prestazioni assistenziali per il mese di marzo 2017. Il ricorrente contesta in particolare il computo di fr. 64'432.- annuali a titolo di indennità per perdita di guadagno da assicurazione di invalidità, malattia e infortunio inserito dall’USSI nel reddito computabile Las. Al riguardo egli solleva che tale entrata a partire dal 31 gennaio 2017 non esisterebbe più (cfr. doc. I).
1.3. Il 26 agosto 2017 l’avv. RA 1 ha inviato un ulteriore scritto con il quale ha indicato delle rettifiche e complementi nel suo ricorso precedentemente inoltrato (cfr. doc. II; C1; C2).
1.4. L’USSI, dopo avere ottenuto una proroga fino al 18 ottobre, con risposta del 17 ottobre 2017, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV; V; VI).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’USSI ha correttamente o meno negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali per il mese di marzo 2017.
2.2. Il ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione su reclamo del 22 giugno 2017 emessa dall’USSI per motivi d’ordine formale.
Più specificatamente è stata fatta valere una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’USSI avrebbe violato il diritto alla consultazione del proprio incarto e degli atti relativi a quella decisione (cfr. doc. I).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie con il reclamo del 3 maggio 2017 l’interessato ha chiesto di poter visionare l’incarto (doc. 13).
Con decisione su reclamo del 22 giugno 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo senza dare precedentemente all’interessato la possibilità di visionare gli atti (doc. A).
Orbene, da una parte è vero che l’amministrazione ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente non avendogli permesso di visionare la richiesta di prestazioni assistenziali da lui stesso inoltrata il 28 marzo 2017. Dall’altro, la decisione su reclamo del 22 giugno 2017 è stato comunque favorevole al ricorrente.
La violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Inoltre, per costante giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
Supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.6. Nella presente evenienza risulta dalle carte processuali che RI 1 il 14 marzo 2017 si è annunciato per la prima volta presso il Comune di domicilio per richiedere le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 50). Successivamente, e meglio il 28 marzo 2017, egli ha completato la documentazione necessaria e per il 4 aprile 2017 gli è stato fissato l’appuntamento allo sportello Laps di __________ (cfr. doc. 51).
Il 24 aprile 2017 l’USSI ha deciso, computando a titolo di “indennità per perdita di guadagno da assicurazione di invalidità, malattia e infortunio” di fr. 5'703.- mensili, pari a fr. 68'432.- annui che RI 1 non aveva diritto alle prestazioni sociali (cfr. consid. 1.1.; doc. 26-28).
Con decisione su reclamo del 22 giugno 2017 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI 1 (cfr. doc. 13-17) confermando tuttavia la decisione del 24 aprile 2017 limitatamente al mese di marzo 2017. L’USSI ha in particolare indicato che alla luce dell’estratto conto di RI 1 il suo conto corrente presentava a fine febbraio 2017 un saldo di fr. 2'974.- e tenendo in considerazione tale disponibilità nel calcolo della prestazione assistenziale per marzo 2017 risultava una maggiore disponibilità di fr. 912.- (cfr. consid. 1.1. e doc. A = 5-9).
L’insorgente, tramite il suo patrocinatore, ha contestato il modo di procedere della parte resistente, facendo valere, in buona sostanza, che non si giustificherebbe di considerare la somma di fr. 68'447.- quale reddito computabile Las in quanto questa entrata a partire dal 31 gennaio 2017 non esisterebbe più (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005, direttiva COSAS 12/15, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico. (…)"
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.8. Questa Corte ritiene che l’USSI a ragione ha tenuto conto della somma di fr. 2'974.- presente sul conto corrente del ricorrente alla fine di febbraio 2017 per negare al ricorrente la prestazione assistenziale per il mese di marzo 2017.
Al riguardo giova evidenziare che, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Questo Tribunale ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
In proposito cfr. pure STCA 4.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.
Dagli atti processuali risulta che l’assicurazione invalidità, con decisione del 6 ottobre 2017, ha comunicato al ricorrente di assumere i costi del progetto IRIDE che si è svolto dal 12 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 (cfr. doc. 107). In base a questa comunicazione l’istituto delle assicurazioni sociali gli ha versato un’indennità giornaliera di fr. 145.60 dal 12 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 (cfr. doc. 32). Con conteggio del 2 febbraio 2017 è stato calcolato l’indennità giornaliera spettante al ricorrente per il mese di gennaio 2017 (cfr. doc. 33). L’importo così stabilito di fr. 4'232.65 è stato versato sul conto corrente del ricorrente il 6 febbraio 2017 (cfr. doc. 93). In aggiunto a ciò, l’istituto delle assicurazioni sociali ha versato all’insorgente fr. 35.75 a titolo di spese di viaggio sostenute durante il mese di gennaio (cfr. doc. 30; 93).
Dato che il progetto IRIDE è terminato il 31 gennaio 2017, il ricorrente non ha percepito ulteriori indennità da parte dell’istituto delle assicurazione sociali.
Il 7 e il 24 febbraio 2017 l’insorgente ha ricevuto le prestazioni dell’assicurazione infortuni della __________ in base alla sua assicurazione infortuni privata la quale prevede fr. 60.- a titolo di indennità giornaliera in caso di infortunio ed ulteriori fr. 50.- in caso di ospedalizzazione, ammontante a fr. 1'860.-, rispettivamente a fr. 1'680.- (cfr. doc. 41-43; 93).
Sommando tutti questi importi, sul conto corrente del ricorrente durante il mese di febbraio 2017 è stato accreditato un totale di fr. 7'808.40. Nonostante le sue spese del mese in questione, ad inizio marzo 2017 vi era ancora un saldo positivo di fr. 2'974.97 (cfr. doc. 166). Questo importo era sufficiente per fare fronte al suo fabbisogno mensile composto dal fabbisogno base di fr. 986.- e la sua spesa computabile di fr. 1’399.- calcolato dall’USSI in occasione della decisione del 24 aprile 2017 (cfr. doc. 27). Al ricorrente rimaneva, dunque, una maggiore disponibilità di fr. 589.97 (2'974.94 - 986 - 1399).
La decisione su reclamo del 22 giugno 2017 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
2.9. L’insorgente ha chiesto la propria audizione (cfr. doc. I).
Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la un incontro in contraddittorio onde poter comprendere la situazione per giungere a una soluzione della vertenza (cfr. doc. I). Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione del ricorrente si rileva superflua.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti