Raccomandata
Incarto n. 42.2017.38
rs
Lugano 6 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 giugno 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13 giugno 2017 (cfr. doc. II1) l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 25 gennaio 2017 con la quale a causa della sua assenza all’estero superiore a trenta giorni, e meglio prevista dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, ha sospeso nei confronti di RI 1 (cittadina svizzera nata il __________ 1956) il versamento della prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017.
Nella decisione su reclamo è stato in particolare osservato:
" (…)
Si rileva che sulla domanda di rinnovo della prestazione di assistenza è indicato espressamente che: “In particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non è più riconosciuta.”
Una prolungata assenza contrasta infatti con il dovere di essere a disposizione per misure di integrazione sociale e professionale nell’ambito dell’assistenza. Il diritto all’assistenza d’altra parte è garantito, ai sensi dell’art. 12 CF, alle persone presenti in Svizzera.
Considerato che il diritto alle vacanze per le persone attive è di un mese all’anno, non si giustificherebbe un diritto addirittura superiore per le persone al beneficio dell’assistenza.
Nel caso concreto per il mese di gennaio 2017 è stata versata la piena prestazione.
L’assenza dell’assistita in gennaio 2017 (in concreto protrattasi fino a metà febbraio 2017) è stata superiore al limite chiaramente indicato.
(…)” (Doc. II1)
1.2. Contro la decisione su reclamo l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto lo sblocco della prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
Dal 2014 non mi recavo in __________ per vedere i miei familiari, ho la madre 81enne cardiopatica e un fratello di 39 anni con sindrome di Down, quali mi mancano tantissimo. Natale del 2016 ho ricevuto in regalo da un mio nipote il biglietto aereo (con partenza dalla Svizzera) per il 30 dic. 2016 e ritorno al 31 gennaio 2017 (doc. 3) per andare a trovarli.
Pertanto il 29 dic. 2016 mi sono recata al Comune di __________ per comunicare all’Assistente Sociale Sig.ra __________ della mia partenza; purtroppo lei non c’era, ho provato parecchie volte chiamare telefonicamente la Sig.ra __________ dell’Ufficio sociale di __________ senza riuscire a contattarla; allora 30 dic. 2016 sono ritornata al Comune di __________ ed ho scritto una lettera di proprio pugno, allegando copia del mio biglietto (doc. 4) ed ho chiesto che fosse consegnata alla Sig.ra __________ con copia alla Sig.ra __________, comunicando il mio viaggio.
(…) 26 gennaio 2017 ho subito un infortuni automobilistico (doc. 5), con conseguente rottura di due costole (conforme l’attestato dei medici) (doc. 6) non potevo pertanto rischiare di fare un viaggio prolungato in aereo poiché una costola grattava nel polmone, allora ho dovuto cambiare il mio ritorno in Svizzera per il 14 febbraio 2017, con arrivo al 15 febbraio 2017 (doc. 7), quindi sapendo della decisione dell’Ufficio sociale di bloccare il versamento delle prestazioni per il mese di febbraio 2017, ho scritto e-mails alla signora __________ (datati nel 06.02.2017 e 09.02.2017) spiegando la mia situazione e chiedendo questo sblocco (doc. 8) con gli allegati del rapporto della polizia e dei medici sull’accaduto.
Vi chiedo cortesemente di rivalutare la mia situazione poiché mi trovo in un grande disagio finanziario, lo so che per la legge una persona ha diritto di stare un mese in vacanza fuori della Svizzera per anno, come il mio biglietto era datato dal 30 dic. 2016 (ero fuori dalla Svizzera al 31 dic. 2016 pertanto, un solo giorno nell’anno del 2016) e ritornavo al 31 gennaio 2017, sarebbero di vacanza esattamente un mese come prevede la legge, poiché al 31 gennaio già ero per rientrare a casa. Il fatto è che ho sofferto questo infortunio del 26 gennaio 2017 (debitamente documentato dal rapporto di rapporto della polizia e dai medici (…)) e non ho potuto ritornare nella data prevista, dovendo cambiare la data sono rientrata a casa al 15 febbraio 2017 (doc. 9), nella settimana del mio ritorno mi sentivo moltissimo male, comunque mi sono recata lo stesso personalmente all’Ufficio di sostegno sociale e dell’inserimento per parlare con la Sig.ra __________ (…).” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’11 agosto 2017 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando in particolare:
" (…)
Essa è partita senta dare adeguata e tempestiva informazione all’assistenza conformemente al suo dovere di informare.
Nel caso in esame per il mese di maggio 2017 è stata versata la piena prestazione. L’assenza dell’assistita in gennaio 2017, poi protrattasi fino a metà febbraio 2017, è stata superiore al limite chiaramente indicato e conosciuto. Lo era anche a prescindere dall’infortunio visto che il 30 gennaio 2017 non sarebbe stata in Svizzera. (…)” (Doc. VII)
1.4. Pendente causa questa Corte ha chiesto all’USSI di indicare su quale base legale si fonda l’affermazione “In particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non è più riconosciuta.” che appare sul formulario “Richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. IX).
Il 24 agosto 2017 __________ dell’USSI ha risposto che la determinazione del periodo di assenza all’estero per le persone al beneficio del sostegno sociale si riferisce ai parametri indicati in un articolo allegato intitolato “Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?” di Heinrich Dubacher, membro della Commissione direttive e prassi della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale, COSAS (cfr. doc. X; X1).
__________, il 31 agosto 2017, su invito del TCA, ha precisato che:
" (…) I riferimenti legislativi indicati nella citata presa di posizione della COSAS son in particolare i seguenti:
In base alla LAS federale, il diritto all’assistenza è limitato alle persone presenti sul territorio svizzero.
In base alla Legge sull’assistenza, vi è l’obbligo per le persone in assistenza di essere a disposizione per misure di inserimento e tale obbligo implica la presenza laddove un’assenza prolungata costituisce una sua violazione.
Il diritto all’assenza per vacanza può essere riconosciuto anche per le persone in assistenza ma per parità dio trattamento si considera applicabile la stessa durata delle persone con attività lavorativa vale a dire 4/5 settimane in riferimento a quanto previsto dal CO per i lavoratori.” (Doc. XI)
1.5. I doc. IX, X; X1 e XI sono stati trasmessi alla ricorrente per osservazioni (cfr. doc. XII).
L’insorgente è, tuttavia, rimasta silente.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto l’USSI abbia negato alla ricorrente il versamento della prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017 a causa della sua assenza all’estero della durata superiore a quattro settimane.
2.2. La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:
" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
In proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530.
2.5. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.2.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.3.; 2.4.).
Qualora, per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’ 8 febbraio 2017.
2.6. Va, inoltre, rilevato che giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
L’art. 68 cpv. 1 Las prevede, poi, che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).
2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, da alcuni anni al beneficio dell’assistenza sociale, il 22 dicembre 2016 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali compilando il relativo formulario, nel quale ha risposto negativamente alle domande volte a sapere se nella sua situazione familiare ed economica erano intervenuti dei cambiamenti (cfr. doc. 344-346).
La prima pagina in alto di tale modulo riporta quanto segue:
" (…) Ogni cambiamento della sua situazione economica e famigliare dovrà essere debitamente documentato (certificati d’iscrizione o di fine scolarità, certificati di salario, contratti assicurativi o di locazione,…). In particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non è più riconosciuta. (…)” (Doc. 344).
Nelle osservazioni la medesima ha indicato che a fine febbraio avrebbe avuto un appuntamento presso il __________ di __________ e che in seguito avrebbe provveduto alle pratiche per l’AI (cfr. doc. 345).
A quest’ultimo riguardo va rilevato che con sentenza 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 il TCA ha confermato la decisione del 28 ottobre 2013 dell’Ufficio AI con la quale all’insorgente è stato negato il diritto a una rendita essendo il suo grado di invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (cfr. doc. 103 segg.).
L’USSI, con decisione del 23 dicembre 2016, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di gennaio e febbraio 2017 di fr. 2'046.-- mensili (cfr. doc. 339).
Il 30 dicembre 2016 l’insorgente è partita con un volo da __________ per __________ in __________ (cfr. doc. A2). Il rientro in Ticino era previsto per martedì 31 gennaio 2017 con partenza da __________ lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 20:20 (cfr. doc. A3).
L’USSI, il 25 gennaio 2017, a causa dell’assenza all’estero della ricorrente dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, le ha bloccato il versamento della prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1).
Il 6 febbraio 2017 l’insorgente, che è venuta a conoscenza della sospensione di cui sopra tramite una vicina la quale era stata incaricata di ritirare la sua posta (cfr. doc. I), mediante messaggi di posta elettronica ha chiesto all’amministrazione di revocare immediatamente la decisione del 25 gennaio 2017, informando di aver subito un incidente stradale e allegando un attestato medico, il biglietto aereo da cui si evince che il rientro era stato posticipato al 14/15 febbraio 2017 e il rapporto di polizia relativo al sinistro (cfr. doc. A5; A6).
L’USSI, a seguito del formale reclamo del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. A1), il 13 giugno 2017 ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il blocco della prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1).
Nella risposta di causa l’amministrazione ha precisato, da una parte, che la ricorrente non ha dato adeguata e tempestiva informazione della sua partenza. Dall’altra, che l’assenza all’estero della medesima è stata superiore al limite di trenta giorni a prescindere dall’infortunio, visto che il 30 gennaio 2017 non sarebbe stata in ogni caso in Svizzera (cfr. doc. VII).
L’insorgente ha contestato l’operato dell’USSI, facendo valere di non essersi più recata in __________ per vedere i suoi familiari, in particolare la madre anziana e un fratello affetto dalla sindrome di Down, dal 2014 e di avere ricevuto il biglietto aereo in regalo da un suo nipote in occasione del Natale 2016.
Inoltre la ricorrente ha asserito che a causa delle sue condizioni di salute (rottura di due costole, una delle quali toccava un polmone) a seguito dell’incidente del 26 gennaio 2017 non poteva rischiare di effettuare un lungo viaggio aereo per rientrare in Svizzera e ha conseguentemente posticipato la data al 14 febbraio 2017.
La medesima ha pure affermato che, siccome aveva provato invano il 29 dicembre 2016 a contattare l’assistente sociale del Comune di __________ come pure la collaboratrice dell’USSI, il 30 dicembre 2016 è ritornata al Comune di __________ dove ha scritto una lettera in cui ha comunicato il suo viaggio, con allegata copia del suo biglietto, chiedendo che fosse consegnata alle signore menzionate (cfr. doc. I).
Il 24 agosto 2017 l’USSI, rispondendo al TCA in merito alla base legale su cui fondarsi per non riconoscere le prestazioni assistenziali in caso di assenza all’estero superiori ai trenta giorni (cfr. doc. IX), ha prodotto un articolo di Heinrich Dubacher, membro della Commissione direttive e prassi della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale, COSAS, intitolato “Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?” e pubblicato in ZESO 4/13 PRAXIS (cfr. doc. X; X1).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto che l’obiezione formulata nella risposta di causa secondo cui l’insorgente non avrebbe informato tempestivamente l’USSI della sua partenza per il __________ (cfr. doc. VII) non possa esserle pregiudizievole.
La ricorrente, al riguardo, ha affermato di aver avvertito l’USSI tramite il Comune di __________ con una lettera del 30 dicembre 2016, siccome il 29 dicembre 2016 aveva tentato invano di mettersi in contatto con la collaboratrice dell’amministrazione (cfr. doc. I; A1).
E’ vero che l’avviso alla parte resistente avrebbe dovuto essere più tempestivo ritenuto che il biglietto aereo è stato emesso da __________ il 14 dicembre 2016 (cfr. doc. A2).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’USSI è comunque venuta a conoscenza dell’assenza all’estero dell’insorgente nel mese di gennaio 2017 e il 25 gennaio 2017, quando quest’ultima era ancora in __________, ha bloccato il versamento della prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017.
Il TCA rileva, inoltre, che nel proprio contributo “Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?” di Heinrich Dubacher ha indicato segnatamente che un soggiorno all’estero temporaneo non modifica o interrompe il domicilio assistenziale in Svizzera e non implica automaticamente la perdita del diritto all’assistenza sociale. Tuttavia, per parità di trattamento con coloro che svolgono un’attività lavorativa, sulla base di quanto contemplato dal CO in ambito della durata delle vacanze (cfr. art. 329a cpv. 1 CO) va ammesso un soggiorno all’estero di al massimo quattro settimane all’anno.
L’autore ha comunque evidenziato che l’autorità deve decidere nella singola fattispecie se una situazione familiare particolare giustifichi, quale eccezione, l’applicazione di una deroga (cfr. doc. X1).
Il domicilio assistenziale ai sensi degli art. 5 Las e 12 LAS (cfr. consid. 2.3.) della ricorrente risulta essere nel Cantone Ticino, e meglio nel periodo determinante per la fattispecie a __________ (dal 1° agosto 2017 l’insorgente si è trasferita a __________; cfr. doc. 10).
La parte resistente non ha, del resto, messo in dubbio tale circostanza.
Questo Tribunale osserva, altresì, da un lato, che la ricorrente ha asserito di non essersi recata - prima del 30 dicembre 2016 - in __________ dal 2014 (cfr. doc. I; A1).
Il fatto che la ricorrente non vada spesso in __________ risulta pure dalla perizia pluridisciplinare del 29 maggio 2013 eseguita dal SAM nell’ambito di una procedura dell’assicurazione invalidità (cfr. consid. 2.7.), in cui è stato indicato che “per problemi finanziari l’A. non può recarsi in __________ da due anni a trovare la famiglia (piangendo riferisce che non è nemmeno potuta andare ai funerali del padre e dei fratelli)” (cfr. STCA 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 consid. 2.7.).
Dall’altro, giova sottolineare che l’insorgente è partita per il __________ il 30 dicembre 2016 alle ore 19:00 dall’aeroporto di __________ (cfr. doc. A2), ossia nel periodo delle festività di fine anno.
Il rientro in Ticino avrebbe avuto luogo, se la ricorrente non fosse stata vittima di un incidente stradale il 26 gennaio 2017, martedì 31 gennaio 2017, ossia con un giorno di ritardo rispetto ai trenta giorni di assenza all’estero ammissibili.
Tuttavia deve essere considerato, oltre al fatto che in ogni caso dal 2014 la medesima non si recava in __________ a fare visita alla sua famiglia, la circostanza che nel periodo programmato di assenza dalla Svizzera, ovvero dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, vi era il giorno festivo di venerdì 6 gennaio 2017.
In effetti, visto che l’USSI, fondandosi sull’articolo di Heinrich Dubacher della COSAS, ritiene ammissibili per parità di trattamento con le persone che svolgono un’attività lavorativa quattro settimane di assenza all’estero (cfr. doc. XI), va tenuto conto dei giorni festivi durante un periodo di ferie che non vanno dedotti quali giorni di vacanza.
L’insorgente è poi rientrata in Svizzera soltanto a metà febbraio 2017 a seguito dell’incidente automobilistico occorsole in __________ il 26 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.7.), quindi per motivi indipendenti dalla propria volontà.
In simili condizioni, esaminati specificatamente gli elementi di fatto del caso di specie e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’insorgente non debba subire alcuna conseguenza negativa per il fatto che il suo rientro in Ticino era inizialmente previsto per il 31 gennaio 2017.
Ne discende che a torto l’USSI non le ha versato la prestazione assistenziale ordinaria del mese di febbraio 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 13 giugno 2017 è annullata.
§§ La ricorrente ha diritto alla prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti