Raccomandata
Incarto n. 42.2017.36
rs
Lugano 10 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 8 giugno 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 (cfr. doc. A1) l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 6 aprile 2017 (cfr. doc. 476=A5) con cui, da un lato, ha bloccato il versamento a RI 1 (4.6.1973) delle prestazioni assistenziali con effetto dal 31 marzo 2017. Dall’altro, ha stabilito che una sua richiesta di prestazioni assistenziali avrebbe potuto essere esaminata solamente se in possesso anche dei dati di __________, in quanto dagli elementi raccolti è stata ritenuta una convivenza con quest’ultima.
In particolare nella decisione su reclamo è stato rilevato quanto segue:
" (…) Il reclamante contesta la valutazione di una sua convivenza e quindi il motivo di interruzione dell’assistenza. La sua indicazione è smentita dagli atti: come risulta dal verbale del colloquio all’USSI, firmato dal signor RI 1 risulta che egli ha con la signora __________ una relazione che dura da 14 anni. Nel reclamo egli conferma che essa lo assiste regolarmente. Dagli accertamenti di polizia risulta poi che l’auto dell’interessata è regolarmente parcheggiata presso l’abitazione del reclamante.
In tali circostanze è corretto ritenere che sussiste una relazione stabile e duratura e quindi una convivenza, la quale, secondo la giurisprudenza, comunque non richiede necessariamente di vivere nella stessa abitazione.
In assenza di una domanda congiunta con i dati della convivente non è quindi possibile una corretta decisione di assistenza. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento e il conseguente ripristino dell’erogazione delle prestazioni assistenziali a fare tempo dal 1° aprile 2017.
L’insorgente ha inoltre postulato la condanna del Cantone Ticino a versargli la somma di fr. 1'000.-- a titolo di indennità per la presente procedura (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali RI 1 ha segnatamente addotto di avere informato, al momento della richiesta delle prestazioni assistenziali, il Municipio di __________ e l’Ufficio dei servizi sociali del fatto che __________ è persona a lui vicina che lo supporta nei lavori domestici a causa della sua malattia e che il Comune di __________ ha dato preavviso favorevole.
Il ricorrente ha precisato di avere inviato, il 27 marzo 2017, all’amministrazione delle osservazioni in merito al verbale dell’audizione che ha avuto luogo presso l’USSI a Bellinzona il 21 marzo 2017. Egli ha indicato di avere ribadito che non si tratta di convivenza, poiché __________ è domiciliata a __________ e lo aiuta solo nelle faccende domestiche. Al riguardo il medesimo si è chiesto se era forse meglio assumere un aiuto domiciliare a carico del Cantone.
L’insorgente ha rilevato che __________ in sostanza è una persona che gli sta vicino visto l’aggravarsi della sua depressione cronica che è andata peggiorando, come risulterebbe dai certificati medici allegati, ma che il centro dei suoi interessi resta presso il domicilio dei genitori a __________.
Egli ha, poi, censurato il fatto che le sue richieste tendenti a ricevere il rapporto della Polizia comunale di __________ del 3 febbraio 2017 sono rimaste senza esito, così che non ha potuto esprimersi in proposito in violazione del suo diritto di essere sentito.
Il medesimo ha ad ogni modo contestato quanto inserito nel rapporto di Polizia, in quanto nel posto auto per gli ospiti si poteva trovare qualsiasi auto parcheggiata (cfr. doc. I).
1.3. In risposta l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 24 settembre 2017 il ricorrente, rappresentato da RA 1 (__________), si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V + B1-B8).
1.5. I doc. V + B1-B8 sono stati inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di RI 1 di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. V; STF 9C_514/2017 del 7 settembre 2017; STF 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12, pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia bloccato il versamento a RI 1 delle prestazioni assistenziali dal 31 marzo 2017, rispettivamente abbia deciso che il rinnovo delle stesse può essere esaminato soltanto nel caso in cui vengano forniti anche i dati relativi a __________.
Più specificatamente il TCA deve verificare se correttamente oppure no l’amministrazione ha ritenuto che __________ conviva in modo stabile con il ricorrente e debba quindi essere considerata nell’unità di riferimento di quest’ultimo.
Al riguardo questa Corte evidenzia che nella risposta di causa l’USSI ha fatto riferimento sia alla “signora __________” che alla “signora __________” (cfr. doc. III).
Dal contesto in cui è stato utilizzato il cognome “__________” (ad esempio indicando che “…nel caso concreto risultava dal verbale del colloquio all’USSI, firmato dal signor RI 1, che egli aveva con la signora __________ una relazione che durava da 14 anni”. In realtà il verbale citato si riferisce espressamente a __________; cfr. doc. A3) emerge chiaramente che l’amministrazione, menzionando il cognome __________ è incorsa in una svista e intendeva __________.
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
2.6. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" (…)
2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.7. La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Con il giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia.
Inoltre in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-) eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1). (…).”
Con giudizio 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 l’Alta Corte ha confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia di considerare conviventi un richiedente di prestazioni assistenziali che ha traslocato da un appartamento in un altro perché il canone di locazione del precedente appartamento era più elevato delle pigioni previste dalle direttive del comune in questione e la compagna che è entrata con lui nel nuovo appartamento. Inoltre il TF ha osservato che non è arbitrario considerare la coppia di innamorati (“Liebespaar”) che vive nello stesso appartamento quale comunità di abitazione e vita di tipo familiare (“familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft”). La circostanza di dormire in stanze differenti e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno risulta inusuale per le economie domestiche comuni, come le unioni familiari.
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Può non essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta Corte, in un caso in cui era stato contestato il computo nel calcolo dell’assistenza sociale relativa al 2014 di un contributo al concubinato del partner non assistito beneficiario di una rendita AVS e PC con il quale la ricorrente conviveva dal 2010, ha deciso che il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13 pag. 66 seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è applicabile l’art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale, in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Infine con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016 e STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.8. Le direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3), al punto F. 5.1 (“Comunità di abitazione e vita di tipo familiare”) sottolineano che:
" F.5. Comunità di abitazione e vita di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.
Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.
Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).
Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.
Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.
Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano i specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.
Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura almeno due anni o partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172).
2.9. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali ordinarie dal 2003 (cfr. doc. 287-307; 119).
Per quanto riguarda l’anno 2017, con decisione del 24 ottobre 2016 l’USSI ha accordato al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'080.30 per il periodo gennaio - aprile 2017 (cfr. doc. 318).
Nell’unità di riferimento è stato considerato unicamente il medesimo (cfr. doc. 320), come del resto per gli anni precedenti in particolare per il 2016, 2015, 2014 e 2013 (cfr. doc. 324; 336; 350; 360; 369; 381; 392; 396; 408; 416; 427; 435; 443; 451).
Il 24 ottobre 2016 l’amministrazione ha, inoltre, inviato all’insorgente uno scritto del seguente tenore:
" (…) in occasione della sua prossima richiesta di rinnovo, la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:
· certificato medico aggiornato;
· estratto conto per il periodo ottobre 2016 – marzo 2017;
· appena in suo possesso, certificato assicurativo cassa malati 2017.
Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 317)
A seguito di una segnalazione anonima del 28 ottobre 2016 inoltrata al Comune di __________ sono state ordinate delle verifiche da parte della Polizia comunale di __________ al fine di accertare se __________ (25.11.1976) - risultante domiciliata a __________ presso i genitori - convivesse con il ricorrente (cfr. doc. 489).
Dal Rapporto d’esecuzione del 3 febbraio 2017 si evince, da un lato, che nel periodo 11 gennaio-1 febbraio 2017 l’automobile di __________, in occasione dei controlli effettuati dalla Polizia sempre tra le ore 5:00 e le 7:00, salvo in un caso alle ore 12:50, era posteggiata nel parcheggio dell’insorgente presso la sua abitazione a __________. Dall’altro, che da informazioni ottenute sul posto emergerebbe che la medesima è presente da diverso tempo nell’alloggio dell’insorgente (cfr. doc. 489).
Il 21 marzo 2017 il ricorrente è stato sentito dall’USSI.
In occasione di tale audizione, a cui erano presenti due funzionari dell’amministrazione, una collaboratrice del Comune di __________ e l’insorgente, è stato allestito un rapporto/verbale firmato anche da quest’ultimo del seguente tenore:
" A seguito di una segnalazione anonima, abbiamo proceduto ad attivare dei controlli di polizia. Dai dati in nostro possesso risulta che la signora __________, domiciliata a __________ con i suoi genitori, vive regolarmente nell’appartamento di RI 1 a __________.
Il signor RI 1 conferma di avere una relazione con la signora __________ da 14 anni e che la stessa abita da lui 3/4 giorni alla settimana. Il signor RI 1 ha dei problemi di salute e per questo motivo la sua ragazza sta regolarmente da lui.
Comunichiamo che la sua unità di riferimento dovrà essere completata con i dati anagrafici e finanziari della sua convivente che dovrà innanzitutto spostare il suo domicilio a __________. Sarà poi necessario rivolgersi al comune di domicilio per l’avvio della procedura.
La prestazione assistenziale viene bloccata con effetto dal 31 marzo 2017.” (Doc. 485=A3)
Il ricorrente, il 27 marzo 2017, ha inviato uno scritto all’USSI relativo al verbale del 21 marzo 2017 in cui ha precisato:
" (…)
Conosco la signora __________ da ormai 14 anni e a intervalli irregolari ci vediamo.
Recentemente ho avuto importanti problemi di schiena (certificati presso il dr. __________). A causa di questi mi impedivano di muovermi agilmente. Per esempio le passeggiate con il cane non potevo più farle io. In questo periodo la signora __________ ha gentilmente portato a spasso il cane.
Inoltre la signora __________ mi ha aiutato nell’eseguire le faccende domestiche, nel fare la spesa e mi ha perfino accompagnato dai miei genitori a __________, in quanto sprovvisto di automobile.
La signora __________ notoriamente vive a __________ e si occupa della sua famiglia. L’anziana mamma segue un trattamento medico molto invasivo con importanti effetti collaterali (bisogna portarla ca 2 volte pro settimana al pronto soccorso), il fratello è invalido, ha problemi mentali e quindi deve essere costantemente seguito. La signora __________ passa buona parte del suo tempo a sostenere la sua famiglia. Inoltre contribuisce al pagamento dell’affitto. Si può certamente dire che la signora __________ vive a __________. Non si capisce bene perché la signora __________ dovrebbe spostare il domicilio da __________ a __________. Lei dice che non vorrebbe spostare il domicilio e che non ne capisce le motivazioni.
Durante l’audizione mi avete detto che non devo più andare a mangiare durante il fine settimana dai miei genitori. A ripensarci dopo non mi ricordo le motivazioni che mi avete detto e non capisco perché non posso frequentare i miei famigliari.
Al momento sono in cura del dr. __________ per la mia depressione che peggiora sempre. E’ mia intenzione recarmi dal dottor psichiatra __________ di __________ per intraprendere le pratiche per ricevere una rendita AI. Con questo mio stato di salute, certificato dai vari certificati che mensilmente vi inoltro, non posso svolgere un’attività lavorativa. (…)” (Doc. 477)
Il Dr. med. __________, spec. FMH medicina interna generale, il 28 marzo 2017 ha certificato che RI 1:
" (…) è inabile al lavoro nella misura del 100% a causa di uno stato depressivo ricorrente e che a tal proposito necessita di un aiuto domestico. Il paziente è seguito a livello psichiatrico dal Dr. __________, da cui ha preso a breve un appuntamento.
Certifico che la signora __________, compagna del paziente, abita con i propri genitori e non con il Signor RI 1. Si reca 3-4 giorni a settimana al domicilio del Signor RI 1 per svolgere le mansioni di aiuto domestico e per fare compagnia al paziente. (…)” (Doc. 479=A6)
Con decisione del 6 aprile 2017 l’USSI, da un lato, ha bloccato il versamento a RI 1 delle prestazioni assistenziali con effetto dal 31 marzo 2017. Dall’altro, ha stabilito che una sua richiesta di prestazioni assistenziali avrebbe potuto essere esaminata solamente se in possesso anche dei dati di __________, in quanto dagli elementi raccolti è stata ritenuta una convivenza con quest’ultima (cfr. doc. 476=A5; consid. 1.1.).
L’insorgente, il 18 aprile 2017, ha interposto reclamo contro il provvedimento del 6 aprile 2017 con uno scritto del medesimo tenore della sua lettera del 27 marzo 2017 (cfr. doc. 469; 477).
Il 24 aprile 2017 il Comune di __________ ha comunicato all’USSI che la segnalazione anonima dell’ottobre 2016 è stata ritirata (cfr. doc. 468; 469).
Il Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, il 28 aprile 2017 ha attestato che il ricorrente:
" (…) risulta in cura specialistica presso il sottoscritto a partire dal 03.04.2017 su segnalazione del medico curante Dr. __________ di __________ a causa della presenza di una depressione ricorrente atipica con ansia generalizzata con sentimenti di esclusione sociale, tendenza alla emarginazione e disturbi e disturbi del sonno pronunciati, sintomatologia psichica che oltre a necessitare di una presa a carico specialistica continuativa entra in linea di conto per una richiesta di rendita di invalidità essendo fondata su elementi clinici di portata rilevante.” (cfr. doc. A7)
Con messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2017 inviato all’USSI il Dr. med. __________ ha in particolare indicato:
" (…) Il Sig. RI 1 mi comunica che il rapporto con la sua compagna è limitato a ricevere un aiuto una tantum per la pulizia dell’appartamento in cui abita e per il bucato senza però convivere con la signora eccetto i giorni del sabato e della domenica che li trascorre prevalentemente con lei. (…)” (Doc. A9)
Con decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 6 aprile 2017 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Il 25 luglio 2017 __________ ha dichiarato di essere domiciliata a __________ presso l’abitazione dei suoi genitori e che la sua frequentazione con RI 1 è legata unicamente al disbrigo delle sue faccende domestiche, in quanto la sua malattia invalidante non gli permette di rimanere troppo da solo presso il suo domicilio di __________ (cfr. doc. B3).
2.10. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale evidenzia che l'art. 29 cpv. 2 Cost., l’art. 6 CEDU e l'art. 42 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale, per quanto attiene alla procedura davanti all’amministrazione, in virtù del rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativamente alla procedura dinanzi al TCA, quale diritto sussidiario secondo l’art. 31 Lptca, garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite.
Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto (questo diritto non è assoluto e può essere limitato per salvaguardare un interesse pubblico preponderante, l’interesse di terzi o del richiedente stesso; cfr. STF 2C_34/2011 del 30 luglio 2011 consid. 4.1.;DTF 126 I 7 consid. 2b; STF 2A.511/2005 del 16 febbraio 2009 consid. 4; STF 1P.531/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2), quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.2.; DTF 140 I 99 consid.3.4.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. STF 8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
In una sentenza 8C_779/2016 del 3 aprile 2017, già citata sopra, il Tribunale federale ha annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che, su rinvio dell’Alta Corte, aveva nuovamente negato l’assistenza sociale a una persona per mancanza di domicilio nel Cantone.
La nostra Massima istanza ha, infatti, stabilito che il Tribunale cantonale, decidendo sulla base di documenti già presenti agli atti senza dare la possibilità al ricorrente di esprimersi al riguardo, aveva violato il suo diritto di essere sentito.
Gli atti sono, pertanto, stati rinviati ai primi giudici per un nuovo giudizio.
2.11. Giova, inoltre, rilevare che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
2.12. In concreto, attentamente esaminate le carte processuali il TCA ritiene che gli elementi di fatto presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che il ricorrente conviva in modo stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.) con __________.
E’ vero che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.7.).
In assenza di una coabitazione regolare non è, perciò, escluso a priori che ci si trovi confrontati con una convivenza.
E’ altrettanto vero, però, che per concludere che due persone convivano in modo stabile devono essere valutate tutte le circostanze del singolo caso.
In proposito giova ribadire che nella sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13 pag. 66 seg., citata sopra (cfr. consid. 2.7.), questa Corte ha considerato per un determinato arco di tempo che il ricorrente convivesse con un’altra persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni, benché essi non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento (la compagna si recava tuttavia presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso, due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), tenendo conto in ogni caso - oltre della circostanza che la compagna si occupava anche delle faccende domestiche dell’insorgente e del fatto che la sua auto risultava in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva l’interessato
2.13. Nel caso di specie, da una parte, il ricorrente stesso, durante l’audizione davanti all’USSI del 21 marzo 2017, ha indicato di avere una relazione con __________ da quattordici anni e che la medesima abita da lui 3-4 giorni alla settimana (cfr. doc. A3).
Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale di __________ nel periodo dall’11 gennaio al 1° febbraio 2017 tra le ore 5:00 e le 7:00 e in un’occasione alle ore 12:50 l’automobile di __________ è risultata parcheggiata presso l’abitazione dell’insorgente (cfr. doc. 489-491).
Dall’altra, tuttavia, dagli atti dell’incarto è emerso che l’insorgente soffre di disturbi di salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedono l’aiuto di terzi per lo svolgimento delle mansioni domestiche come attestato dai Dr. med. __________, FMH medicina interna generale, e Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapeuta (cfr. doc. 479=A6; A7; consid. 2.8.).
Il Dr. med. __________, il 9 maggio 2017, ha altresì indicato che RI 1 gli ha comunicato di trascorrere con __________ unicamente il sabato e la domenica (cfr. doc. A9; consid. 2.9.).
Il ricorrente, in relazione al verbale del 21 marzo 2017 con scritto del 27 marzo 2017, ha peraltro puntualizzato, in primo luogo, di avere avuto in quel periodo problemi alla schiena e che, non potendosi muovere, __________ lo aiutava anche portando a passeggio il cane al suo posto.
In secondo luogo, che la signora citata abita a __________ presso i genitori dove si occupa della madre anziana e malata e del fratello invalido (cfr. doc. 477; consid. 2.8.).
Le carte processuali, poi, non specificano alcunché in merito al tipo di relazione che intercorre tra l’insorgente e __________, e meglio non forniscono indicazioni circa l’evoluzione della stessa nel corso della sua durata di quattrodici anni, come ad esempio non è dato di sapere se i due hanno abitato insieme per alcuni periodi.
In simili condizioni, il TCA ritiene, quindi, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dalla parte resistente.
Nel caso di specie si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se tra il ricorrente e __________ sussista una convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.) e se dunque quest’ultima debba rientrare o meno dell’unità di riferimento dell’insorgente al fine del calcolo dell’assistenza sociale.
A tal fine l’USSI sentirà l’insorgente al quale, dopo aver dato visione del Rapporto di Polizia del 3 febbraio 2017 (cfr. consid. 2.10.), sarà data l’opportunità di illustrare che tipo di relazione ha con __________ e di indicare con che frequenza e per quanto tempo __________ si trova presso la sua abitazione a Morbio Inferiore. Egli potrà pure spiegare i motivi per i quali l’automobile della signora __________ nel periodo dei controlli di Polizia nel gennaio/febbraio 2017 era posteggiata presso la sua abitazione anche al mattino molto presto, ossia alle ore 5:00.
Il ricorrente fornirà, poi, dettagli, comprovando debitamente, circa i suoi disturbi alla schiena nel periodo precedente l’audizione del marzo 2017 che avrebbero richiesto un maggiore aiuto da parte di terzi, segnatamente specificando da quando esattamente ha sofferto di tale problematica.
L’amministrazione, per chiarire i punti appena esposti, sentirà pure __________, la quale dovrà pure precisare - sostanziando le proprie asserzioni con la necessaria documentazione -, da un lato, come e quando si occupa concretamente dei suoi familiari a __________, e quanto tempo richiede la sua collaborazione. Dall’altro, dove lavora e in che percentuale.
Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente e __________ convivono in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps oppure no.
In caso di risposta affermativa, il diritto all’assistenza sociale a fare tempo dal mese di aprile 2017 andrà calcolato tenendo conto di un’unità di riferimento costituita dall’insorgente e da __________.
Pertanto il relativo conteggio potrà essere eseguito unicamente se la parte ricorrente fornirà, oltre ai suoi dati personali ed economici, anche quelli di __________.
Qualora una convivenza stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale dal 1° aprile 2017, considerando un’unità di riferimento composta esclusivamente del medesimo.
2.14. Il 24 settembre 2017 RA 1 ha comunicato al TCA di rappresentare ufficialmente l’insorgente e di essersi già “messa a disposizione nell’aiutare il signor RI 1 per il ricorso, con esplicita richiesta del signor RI 1, di non figurare come nominativo di rappresentanza/patrocinio (…)” e di aver “seguito le pratiche di ricorso per non far decorrere i termini legali” (Doc. V).
Nel ricorso è stata chiesta un’indennità per la presente procedura di fr. 1'000.-- (cfr. doc. I). Tale domanda è stata ribadita il 24 settembre 2017 (cfr. doc. V).
Il ricorrente risulta vincente in causa. Egli, tuttavia, non ha diritto a ripetibili, in quanto la sua rappresentante (contabile cantonale / eliminazione dei debiti / curatrice / garante sociale / commissario per gli appuramenti bonali / specialista in LEF; cfr. doc. V) non può essere ritenuta persona particolarmente qualificata ai sensi della giurisprudenza federale per la questione giuridica considerata in ambito di assistenza sociale (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STF I 384/06 del 4 luglio 2007; STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 consid. 2.6.; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 608).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come indicato al consid. 2.13. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° aprile 2017.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti