Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2017.28
Entscheidungsdatum
18.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2017.28

KE/sc

Lugano 18 luglio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo dell’11 aprile 2017 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 18 gennaio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale richiesta il 2 gennaio 2017, in quanto non si giustifica il versamento di una prestazione mensile a compensazione della lacuna finanziaria, poiché la scelta personale di sua moglie di rinunciare a percepire le indennità di disoccupazione per avviare un’attività indipendente non può essere sopportata dall’assistenza sociale (cfr. doc. D).

1.2. A seguito del reclamo interposto il 7 febbraio 2017 da RI 1, patrocinato dal RA 1, l’amministrazione, l’11 aprile 2017, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato la decisione del 18 gennaio 2017. L’USSI ha così motivato il proprio provvedimento:

" (…)

Nel caso in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, USSI, ha rilevato che la moglie, per scelta personale, ha rinunciato alla disoccupazione avviando un’attività economica indipendente.

L’USSI ha evidenziato il principio della sussidiarietà della prestazione di assistenza rispetto ad ogni altra entrata e alle altre prestazioni sociali e quindi ha rifiutato l’assistenza. Con il proprio reclamo, RI 1, rappresentato dal RA 1, ha contestato la decisione e indicato che non è corretto considerare una rinuncia da parte della moglie alla disoccupazione siccome il mancato versamento dipende dalla valutazione di non collocabilità da parte della stessa assicurazione disoccupazione in virtù dell’attività indipendente e non già dalla rinuncia dalla moglie. Chiede quindi di attribuire una prestazione di assistenza.

In concreto la moglie dell’assistito, per scelta personale, con l’avvio di un’attività economica indipendente ha di fatto rinunciato a ricevere le indennità di disoccupazione cui aveva diritto e idonee ad escludere il bisogno di assistenza. Essa aveva invece diritto e avrebbe dovuto percepire la disoccupazione.” (cfr. doc. B)

1.3. Il 4 maggio 2017 RI 1, patrocinato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo il riconoscimento di una prestazione assistenziale.

A sostengo delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, tramite il RA 1, ha in particolare sollevato:

" (…)

A nostro parere non si può ritenere che la Signora abbia scientemente ed espressamente comunicato all’Ufficio di collocamento di rinunciare alle prestazioni dell’Assicurazione Disoccupazione: la revoca delle indennità giornaliere è stata una decisione indipendente dalla Sig.ra __________ ma frutto dell’esame di un ufficio “collega” dell’USSI.

(…)

Le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione sono indennità giornaliere per perdita di guadagno derivanti dalla perdita di lavoro salariato ed è obbligo del disoccupato ridurre in ogni modo il danno intraprendendo tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione. Questo è esattamente quanto adempiuto dalla moglie del ricorrente.

(…)

La Signora ha cercato di migliorare la sua condizione, uscire in parte dallo status di disoccupato ingegnandosi con una attività autonoma di trattamenti fisici quali massaggi, conseguendo anche un attestato. Una attività nuova, con pochissimi clienti, considerata dalla Sig.ra quale accessoria, ma che invece l’Ufficio del lavoro (recte: Sezione del lavoro) ha ritenuto principale. Questa specifica condicio economica pertanto non può essere una conseguenza alle scelte della Sig.ra __________ ma una conseguenza dell’applicazione delle norme.”(cfr. doc. I).

1.4. In risposta, l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente:

" (…)

Come già chiarito, l’assistenza si caratterizza per la propria sussidiarietà alle altre possibili risorse ed entrate e, in particolare, alle altre assicurazioni sociali: nella misura in cui sia possibile usufruire di tali prestazioni, non vi è diritto all’assistenza.

Nel caso in esame, la moglie dell’assistito aveva diritto e avrebbe dovuto percepire la disoccupazione. In alternativa avrebbe se del caso potuto iniziare un’attività dipendente con un reddito adeguato, mentre un’attività indipendente senza un reddito adeguato, scelta in alternativa al diritto alle indennità di disoccupazione idonee a sopperire al fabbisogno, significa non voler beneficiare di entrate che sono disponibili e quindi significa in realtà non trovarsi in una condizione di assistenza.” (cfr. doc. III)

1.5. Il 31 maggio 2017 il RA 1, per conto del ricorrente, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie e ha inoltrato ancora altri mezzi di prova (cfr. doc. V, G1-G24).

1.6. L’USSI, il 12 giugno 2017, ha osservato che il ricorrente non indica nuovi fatti o motivi che, alla luce delle circostanze chiarite nella risposta al ricorso, permettono di ritenere che sia dato il diritto a prestazioni di assistenza. (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI con decisione su reclamo dell’11 aprile 2017 ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie richieste il 2 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.)

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

272.--

272.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

Persone dell’unità Forfait globale per il

di riferimento mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.5. Nella presente evenienza RI 1 (nato il 19 gennaio 1961, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al 24 novembre 2019; cfr. doc. 16), venditore ambulante di frutta e vedura fino al 2016, ha percepito dal 6 aprile 2016 al 20 settembre 2016 le indennità straordinarie cantonali di disoccupazione (cfr. doc. 117). L’ultima indennità straordinaria di disoccupazione relativa al mese di settembre 2016, ammontante a fr. 591.50, gli è stata versata il 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 42). Invece durante i mesi di novembre e dicembre 2016 è stato mantenuto da sua moglie __________ (cfr. doc. 6).

L’insorgente è titolare dell’unità di riferimento di cui fa parte anche la moglie __________ (nata il __________, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al 24 novembre 2019; cfr. doc. 17).

__________ si era iscritta alla disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2015 con diritto alle indennità di disoccupazione. Allora, era stato aperto un termine quadro dal 1° giugno 2015 al 30 maggio 2017 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 1'695.-- (cfr. doc. 121).

Il 1° febbraio 2016 __________ ha avviato un’attività __________ Anche dopo tale data, ella è rimasta iscritta in disoccupazione percependo le indennità di disoccupazione indicando ogni mese il guadagno derivante dalla sua attività indipendente quale guadagno intermedio (cfr. doc. 135 - 138).

Il 30 settembre 2016 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento. Dopo la relativa audizione, con decisione del 25 ottobre 2016, __________ è stata ritenuta inidonea al collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2016 siccome la sua attività indipendente in qualità di terapista complementare è stata ritenuta principale e di carattere duraturo con la conseguenza che __________ non era più normalmente disponibile al mercato del lavoro per l’assunzione di un impiego dipendente (cfr. doc. 121 - 128).

In seguito, il 2 gennaio 2017, il ricorrente ha inoltrato domanda per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali ordinarie.

Dagli dati finanziari dichiarati in tale sede emerge un reddito computabile di fr. 30'071.-- (fr. 12'000.-- da attività indipendente della moglie e fr. 18'071.-- reddito della sostanza). Invece il totale della spesa computabile ammonta a fr. 24'089.-- (cfr. doc. 9).

Il loro reddito residuale ammonta perciò a fr. 5'982.-- all’anno, pari a fr. 498.50 al mese.

I tre figli dei coniugi, __________ (nato il __________; cfr. doc. 18), __________ (nato il __________; cfr. doc. 19) e __________ (nata il __________; cfr. doc. 20) convivono con i genitori ma non fanno parte della loro unità di riferimento. Tutte e tre sono a beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 6).

La Città di __________, con scritto del 16 gennaio 2017, ha preavvisato negativamente la domanda di sostegno sociale di RI 1 perchè ha sostenuto in particolare che __________ ha rinunciato ad un reddito sicuro da parte della cassa di disoccupazione, che avrebbe quasi sicuramente garantito all’unità di riferimento il fabbisogno, per intraprendere un’attività indipendente che non le garantisce un’entrata sicura. La lacuna secondo i parametri vigenti sarebbe di circa fr. 300.-- (cfr. doc. 6).

L’USSI, con decisione del 18 gennaio 2017, ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni assistenziali, basandosi sul principio della sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza sociale, in quanto sua moglie aveva scelto per sé di avviare un’attività indipendente e conseguentemente di rinunciare a percepire le indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. D = doc. 168).

L’amministrazione, poi, con decisione su reclamo dell’11 aprile 2017, ha ribadito il concetto di sussidiarietà della prestazione di assistenza rispetto ad ogni altra entrata e alle altre prestazioni sociali. Secondo il parere dell’amministrazione la moglie dell’assistito ha, con l’avvio di un’attività economica indipendente per scelta personale, di fatto rinunciato a ricevere le indennità di disoccupazione cui aveva diritto e idonee ad escludere il bisogno di assistenza (cfr. consid. 1.2.; doc. B = doc. 147-151).

L’insorgente, con il ricorso inoltrato mediante il suo patrocinatore, ha sostenuto che sua moglie non avrebbe volontariamente rinunciato alle indennità di disoccupazione. __________ è stata ritenuta inidonea al collocamento dall’Ufficio giuridico della Sezione di lavoro e pertanto sarebbe stata una decisione indipendente dalla di lei volontà. __________ avrebbe invece fatto del tutto per ridurre il danno, in rispetto degli obblighi di un disoccupato, intraprendendo tutto quanto in suo potere per abbreviare la disoccupazione. Essa ha cercato di migliorare la sua condizione uscendo dalla disoccupazione e avviando un’attività autonoma (cfr. consid. 1.3.; doc. I).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

In una sentenza 8C_455/2015 dell’8 marzo 2016, pubblicata in DTF 142 I 1, il Tribunale federale ha stabilito che è contrario all’art. 12 Cost. negare l’aiuto in situazioni di bisogno (nel senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di un’ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui quest’ultimo non è retribuito, poiché il principio della sussidiarietà non va applicato. Invece a proposito dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.

Con sentenza STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 l’Alta Corte ha rilevato in virtù del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Inoltre le direttive COSAS (Conferenza svizzera dell’azione sociale) del 12/15 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico. (…)"

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.7. Chiamato a pronunciarsi nella presente fattispecie il TCA ritiene che, a ragione, l’USSI ha stabilito che il ricorrente non ha diritto a prestazioni assistenziali poiché sua moglie ha implicitamente rinunciato alle indennità di disoccupazione allorché ha avviato la sua attività indipendente quale terapista complementare.

Innanzitutto giova rilevare che ai sensi dell’art. 163 CC i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.

Ciò vale anche per i conviventi.

In una sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF142 V 513, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza riguardante l’importo ipotetico a carico del convivente non beneficiario dell’assistenza sociale. Nel caso concreto i ricorrenti vivevano in un concubinato stabile. La questione da chiarire era sapere se si poteva computare un importo ipotetico da parte del convivente il quale usufruiva di una rendita complementare all’AVS/AI. La nostra Massima Istanza ha risposto positivamente ed ha in particolare rilevato:

" Gemäss Praxishilfe H.10 sind in einem stabilien Konkubinat dem erweiterten SKOS-Budget der nicht unterstützten leistungspflichtigen Person sämtliche Einnahmen gegenüberzustellen. Der Einnahmeüberschuss ist sodann im Budget der antragstellenden Person vollumfänglich als Einnahme (Konkubinatsbeitrag) anzurechnen. Es geht darum, dass nicht verheiratete Paare gegenüber verheirateten Paaren nicht wesentlich besser gestellt werden. Ist der nicht unterstützte Konkubinatspartner leistungsfähig, ist unerheblich, woher seine Einnahmen stammen. Ist praxisgemäss das gesamte Netto-Erwerbseinkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit anrechenbar, sind auch sämtliche Ersatzeinkommen wie AHV- und IV-Renten, Ergänzungsleistungen, Arbeitslosenunterstützungen oder andere Taggelder von Versicherungen anzurechnen (cfr. 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid.5.2.1.).”

Cfr. al riguardo anche la STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, massimata in DTF 141 I 153.

Anche alla moglie, che fa parte dell’unità di riferimento del richiedente, deve essere applicato, per quel che riguarda le sue entrate, il principio della sussidiarietà (cfr. consid. 2.6.).

Questo principio alla base prevede che si può far capo all’assistenza sociale solo nel caso in cui la protezione offerta dalle assicurazioni sociali manca o risulta insufficiente nel caso specifico (cfr. consid 2.6. e STF 9C_702/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 1.3.).

La moglie dell’insorgente ha frequentato per tre anni la Scuola professionale di massaggio O.d.M. di __________ (__________), alla sera il lunedì ed il mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 22:00 e a luglio 2015 ha superato gli esami finali per l’ottenimento del diploma di Massoterapista (Terapista complementare).

Nel periodo dal 19 agosto 2015 al 2 ottobre 2015 ha partecipato al Corso TRIS.

Con lettera del 15 dicembre 2015 __________ è stata informata che la sua domanda di registrazione e riconoscimento alle Casse Malati è stata accettata. In seguito per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2016 ha svolto la sua attività presso la __________ ove pagava fr. 500.-- di affitto. Dal 1° agosto 2016 __________ svolge la sua attività presso __________ a __________ con un contratto d’affitto pari a fr. 850.-- al mese, salvo i primi due mesi di contratto che pagava fr. 650.-- al mese (cfr. doc. 129 - 134).

Poi, il 15 ottobre 2016, allorché __________ ha dovuto dichiarare i suoi dati relativi al reddito da attività indipendente, ha indicato un reddito annuo netto stimato per l’anno 2016 ammontante a fr. 12'000.-- per l’attività di terapista svolta nella percentuale del 50% (cfr. doc. 140).

Durante l’audizione del 20 ottobre 2016 eseguita da parte della Sezione del lavoro, la stessa ha invece dichiarato di recarsi, a partire dal 1° febbraio 2016, “quotidianamente presso il mio studio di terapia da martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per 8 ore al giorno” (cfr. doc. 132).

__________ sta dunque dedicandosi alla sua attività di terapista complementare da ormai cinque anni. Dal suo atteggiamento nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. in particolare la dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente, ove ha indicato di svolgere l’attività al 50%; doc. 140) risulta chiaramante che ella intendeva continuare a percepire le indennità di disoccupazione svolgendo la sua attività indipendente parallelamente.

Con l’avvio della propria attività e la relativa presenza ininterrotta presso il suo posto di lavoro e il relativo contratto di locazione che la lega in maniera duratura, si è resa talmente indisponibile per il mercato di lavoro che per conseguenza risultava inindonea al collocamento, circostanza accertata dalla Sezione del lavoro con decisione di inidoneità a partire dal 1° ottobre 2016. Tale decisione non è stata peraltro impugnata e pertanto è cresciuta in giudicato.

Certo non vi sarebbe niente da obiettare sul modo di procedere della moglie del ricorrente se, con la sua attività indipendente quale terapista complementare riuscisse a conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento. Ma per l’anno 2016 ha indicato come reddito di soli fr. 12'000.--, ammontare insufficiente per raggiungere questo scopo.

__________ avrebbe così dovuto rimanere iscritta in disoccupazione godendo in tal modo dei diritti ed obblighi per il reinserimento professionale che vengono offerti dalla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. Ella avrebbe semmai dovuto organizzarsi per conseguire con la sua attività indipendente un guadagno intermedio, rimanendo però disponibile per il mercato del lavoro.

Pertanto risulta che __________ non ha osservato il principio di sussidiarietà allorché ha avviato un’attività indipendente per scelta propria siccome con questo modo di procedere si è resa indisponibile per il mercato del lavoro e pertanto ha implicitamente rinunciato alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In conclusione, non avendo usufurito della protezione offerta da un’assicurazione sociale non è possibile trasferire i costi sull’assistenza sociale.

2.8. La decisione su reclamo dell’USSI dell’11 aprile 2017 deve conseguentemente essere confermata e RI 1o non ha, dunque, diritto, per il periodo 1° gennaio 2017 - 11 aprile 2017 a una prestazione assistenziale ordinaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

Zitate

Gesetze

3

CC

  • art. 163 CC

Cost

  • art. 12 Cost

Reg.Las

  • Art. 1 Reg.Las

Gerichtsentscheide

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