Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2017.24
Entscheidungsdatum
24.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2017.24

KE/RS/sc

Lugano 24 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 21 ottobre 2016 (cfr. doc. 12) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali.

A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che la formazione da lei conseguita (impiegata di commercio con AFC, formazione estesa) le permette di trovare e svolgere un’attività lavorativa idonea a garantire un reddito sufficiente per il suo fabbisogno. A mente dell’amministrazione, inoltre, la decisione della nuova formazione (corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università __________ a __________) è in sostanza una sua scelta, cosicché l’intervento della pubblica assistenza non è giustificato (cfr. doc. A2).

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato il 20 marzo 2017 un ricorso al TCA, facendo segnatamente valere che ha due figli (entrambi studenti) a carico, è divorziata e da quasi due anni si trova al 100% in malattia. In relazione a tale affermazione ha allegato tre certificati medici del Dr. med. __________ (cfr. doc. A3, A4 e A5).

La ricorrente indica inoltre di avere percepito le prestazioni dell’USSI fino al 30 marzo 2016 trovandosi nelle stesse condizioni finanziarie e formative come ora. In merito alla sua seconda formazione ella afferma di non richiedere le prestazioni assistenziali per sostenere la sua “attuale e del tutto facoltativa formazione universitaria”, piuttosto si tratta di una sua scelta per eventi futuri.

Infine rileva che la sua domanda AI è stata depositata presso l’Ufficio competente (cfr. doc. I).

1.3. Con risposta del 28 marzo 2017 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso osservando che la seconda formazione (laurea in psicologia) non è giustificata, non risultando di breve durata né idonea ad aumentare notevolmente le sue possibilità di collocamento (cfr. doc. III).

1.4. Con osservazioni del 13 aprile 2017 la ricorrente ha ribadito di avere percepito le prestazioni assistenziali con lo stesso grado di formazione scolastica e il medesimo stato di salute fino al marzo dell’anno scorso. Inoltre ella sostiene che il suo stato di salute non le permetterebbe l’inserimento sul mercato di lavoro. Riguardo alla sua seconda formazione osserva che non segue le lezioni di persona e che non ha l’obbligo di frequenza. Infine ella indica che, se necessario, non frequenterebbe più le lezioni online per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. V).

1.5. Con osservazioni del 24 aprile 2017 l’USSI ha constatato che la ricorrente non aveva portato nuovi fatti che giustificherebbero una diversa situazione rispetto alla risposta in causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VI e VII sono stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso l’art. 65 cpv. 1 Las prevede che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

Ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 Laps contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

La legge di procedura per le cause davanti al TCA non prevede nulla in merito al computo e alla sospensione dei termini. L'art. 31 Lptca, tuttavia, precisa che, per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative (LPAmm).

L’art. 38 LPGA stabilisce che:

"1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato.

2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto inclusi;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso."

Secondo l'art. 39 LPGA inoltre:

"1 Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato."

2.2. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta.

Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).

In casu di assenza di breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.

Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 . 45 pag. 172.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta «Servizi postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione del gennaio 2004).

Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

2.3. Nella presente fattispecie la decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 è stata inviata a RI 1 per raccomandata. La raccomandata però non è stata ritirata dall’assicurata, per cui la medesima è stata rinviata all’USSI.

L’amministrazione, il 23 febbraio 2017, ha quindi ritrasmesso la decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 all’assicurata per conoscenza tramite posta A (cfr. doc. A1).

In seguito l’insorgente ha inoltrato il ricorso del 20 marzo 2017 indicando di averne preso atto il 24 febbraio 2017 (cfr. doc. I).

Visto che l’USSI ha di nuovo notificato, senza riserva alcuna, la decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 con l’indicazione del rimedio giuridico prima che fosse scaduto il termine originario di 30 giorni per interporre ricorso al TCA, il termine ricorsuale andrebbe calcolato, conformemente alla giurisprudenza citata al considerando precedente, a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano ossequiati i requisiti attinenti all’applicazione del principio costituzionale della tutela della buona fede.

Nel caso concreto però, la questione di sapere se il ricorso interposto al TCA il 20 marzo 2017 sia o meno tempestivo, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Infatti l’impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.

In diritto

2.4. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 28 settembre 2016 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione assistenziale

2.5. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

272.--

272.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono quanto segue:

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6. Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto, avendo ottenuto l’AFC quale impiegata di commercio (formazione estesa) è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. Inoltre a mente dell’amministrazione, l’ulteriore corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia presso l’Università __________ che la ricorrente ha intrapreso è una scelta personale e non è né idonea né di breve durata (cfr. consid. A2; III, consid. 1.1. e 1.3.).

Riguardo alla seconda formazione intrapresa, la ricorrente sostiene che la sua prima formazione non le permetterebbe l’inserimento sul mercato di lavoro a causa del suo stato di salute. Inoltre ella afferma di non assistere alle lezioni di persona e di non avere nemmeno un obbligo di frequenza (cfr. consid. 1.4.).

Dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il __________ 1979 (cfr. doc. 17), il 4 luglio 2011 ha conseguito l’AFC quale impiegata di commercio, formazione estesa, dopo aver svolto il relativo tirocinio presso __________ (cfr. doc. 19). Dopo il conseguimento dell’AFC, l’assicurata ha continuato la sua attività lavorativa presso __________ fino al 30 aprile 2012. Dal 1° maggio al 10 settembre 2012 l’assicurata ha lavorato in qualità di segretaria/aiuto ufficio delle risorse umane presso la __________ (cfr. doc. 17 e 18).

In seguito, con domanda del 14 settembre 2015, RI 1 si è annunciata presso l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton Ticino per richiedere prestazioni (cfr. doc. 94).

Dagli atti si evince poi che l’assicurata ha beneficiato fino a marzo 2016 di prestazioni assistenziali ordinarie ammontanti a fr. 2'721.05 mensili (cfr. doc. 111). Contro la decisione di rifiuto del 17 marzo 2016 in relazione alla domanda di rinnovo, l’assicurata il 5 aprile 2016 ha presentato un reclamo (cfr. doc. 102 e 103).

Con decisione del 9 febbraio 2016 è stato negato alla ricorrente il diritto ad un aiuto allo studio presentato per l’anno scolastico 2015-2016 (cfr. doc. 68).

In data 10 marzo 2016 RI 1 ha poi compilato e firmato l’iscrizione al 1° anno del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all’Università __________ presso la sede di __________ a partire dall’anno accademico 2015-2016 per la durata di un anno (cfr. doc. 69).

Il 24 giugno 2016, rispettivamente il 4 luglio 2016, la ricorrente ha chiesto l’aiuto allo studio per l’anno scolastico 2016 per i suoi figli __________ e __________ i quali frequentano il __________ di __________ rispettivamente la Scuola __________ di __________ durante l’anno scolastico 2016-2017 (cfr. doc. 61-63).

Dalla nota interna del 28 settembre 2016 allestita da __________ si evince che la ricorrente si è iscritta al secondo anno di Università __________ a __________ e che i suoi figli sono ancora in attesa della decisione da parte dell’Ufficio borse di studio (cfr. doc. 26).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha rilevato in virtù del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha inoltre esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. Inoltre l’aiuto sociale può essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2, l’Alta Corte ha inoltre rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS, adottate nel 2005 e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.8. Questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

Il TCA ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio quanto segue:

" (…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6 ("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale") ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale, sottolineando che:

" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le disposizioni COSAS prevedono che:

" Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata.

Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha osservato che:

" (…)

La giurisprudenza degli altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed., Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del seguente tenore:

" a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

  • abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC non è uniforme nei diversi Cantoni svizzeri;

  • abbiamo in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.

  • Ginevra ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

  • Questo regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01 (cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il riconoscimento della prestazione di cui sopra.

  • In particolare:

· premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o approfondimenti;

· per principio il finanziamento della formazione non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai sensi della relativa legge.

· Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo sei mesi.

· Per il finanziamento della formazione si deve far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:

" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167) (…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)

Dall’esame di cui sopra è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

In quell’occasione il TCA ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non ha diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolge una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. In concreto decisiva è comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale non sono adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risulta di breve durata e il richiedente l’assistenza sociale non ha dimostrato che tale specializzazione migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso formativo intrapreso potrebbe, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.

Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.

In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

E’ stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

Dall’altra, che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.

Con giudizio 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.

In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.

Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.

Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.

In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.

Il TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro indicando che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però la circostanza che essa si svolge su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso evidentemente non è di breve durata.

Infine con giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in fotografia e la maturità artistica una seconda formazione con indirizzo Technical Industrial Design presso la Scuola specializzata superiore d’arte applicate.

Il TCA ha in particolare rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e avrebbe anche dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso decisiva è la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Inoltre il TCA ha osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.

2.9. Nella concreta fattispecie la ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha conseguito l’attestato federale di capacità quale impiegata di commercio, formazione estesa nell’estate 2011 al termine del relativo apprendistato svolto dal 2008 fino al 2011 (cfr. doc. 66).

Dal portale ufficiale svizzero d’informazione dell’orientamento professionale, universitario e di carriera (www.orientamento.ch) risulta che l’attestato di capacità quale impiegato/a di commercio permette di essere attivi in tutti i settori dell’economia e dell’amministrazione e operare sia nell’ambito delle piccole e medie imprese, sia nei grossi gruppi internazionali. Inoltre è indicato che la professione di impiegato/a di commercio è caratterizzata da un’estrema varietà di attività, e meglio:

" Contatti e relazioni: accoglienza clientela e contatti telefonici, relazioni con i colleghi e con la clientela.

Corrispondenza e documentazione: apertura, controllo e distribuzione della corrispondenza, archiviazione di documenti, invio di comunicazioni, dati, fatture, ricerca e riordino di documenti, evasione di pratiche, riproduzione di documenti.

Elaborazioni e calcoli: calcolo conteggi, operazioni finanziarie, contabilità e chiusure contabili, elaborazione di statistiche, tabelle e grafici, fatturazione, traffico dei pagamenti.

Gestione delle informazioni e consulenza: sostenere una conversazione, comunicare.

Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione: compilazione elenchi, liste, immissione dati PC, registrazione dati, documenti, operazioni, ricerca dati, stampa documenti, utilizzo del telefono, fax, posta elettronica e internet.

Acquisti / vendite: redigere offerte, controllare e ordinare la merce, elaborare le ordinazioni, gestire i reclami dei clienti.

Ogni attività prenderà naturalmente maggiore o minore importanza a seconda dell'azienda / ufficio in cui la professione viene esercitata. Ad esempio gli studi legali e notarili così come le fiduciarie devono affrontare problematiche di altro tipo rispetto all'amministrazione pubblica, le banche o le assicurazioni. Si può tranquillamente affermare che ogni settore è un mondo a sé. Gli impiegati di commercio ricevono una formazione di base comune, che permette loro di affrontare con competenza i compiti nei diversi settori e nelle possibili funzioni nell’ambito del commercio. Chi ha svolto il tirocinio nel profilo E (formazione estesa) sa svolgere compiti commerciali con autonomia, dispone di buone conoscenze del tedesco e dell’inglese, possiede competenze estese nell’area disciplinare economia e società.”

Ne discende che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego.

Per quanto attiene alla retribuzione nel settore degli impiegati di commercio, è poi utile sottolineare che i Contratti Normali di lavoro per gli studi fiduciari e gli studi di consulenza aziendale prevedono dal 2016 lo stipendio minimo per la categoria “impiegati di commercio” ammontante a fr. 42'950.--, pari a fr. 3'300.--, al mese per impiegati con formazione di base nel primo anno (http://www.sicticino.ch/it/6621/Stipendi.htm).

Il TCA ritiene, perciò, che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio, formazione estesa consenta l'accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

2.10. L’insorgente, tuttavia, ha fatto valere che il suo stato di salute non le permette l’inserimento sul mercato di lavoro, in quanto si trova da quasi due anni al 100% in malattia.

Al riguardo RI 1 ha trasmesso con il ricorso tre certificati medici del Dr. med. __________, Medico chirurgo, che attestano complessivamente un’incapacità lavorativa al 100% per malattia dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017. Il primo e il secondo certificato medico attestano un’incapacità lavorativa dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, rispettivamente dal 1° novembre al 31 dicembre 2016. Entrambi sono stati emessi dopo il consulto del 17 marzo 2017 (cfr. doc. A3 e A4). Il terzo certificato attesta l’incapacità lavorativa relativa al mese di ottobre 2016 ed è stato emesso dopo il consulto del 27 ottobre 2016 (cfr. doc. A3).

Con il reclamo del 28 ottobre 2016 l’insorgente ha allegato quattro certificati medici del Dr. med. __________ che attestano complessivamente un’incapacità lavorativa al 100% per malattia dal 3 giugno 2016 fino al 31 ottobre 2016.

Dopo il consulto del 26 settembre 2016 il Dr. med. __________ ha emesso due certificati medici attestando un’incapacità lavorativa dal 8 agosto al 30 settembre 2016, rispettivamente dal 5 luglio al 7 agosto 2016 (cfr. doc. 9 e 10). Invece il certificato medico relativo al periodo dal 3 giugno fino al 4 luglio 2016 è stato emesso dopo il consulto dell’8 agosto 2016 (cfr. doc. 11). Il certificato medico relativo al mese di ottobre 2016 è stato inoltrato due volte sia con il ricorso che con il reclamo (cfr. doc. 8 e A5).

Per costante giurisprudenza la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 10 febbraio 2016) delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Quindi, secondo i certificati medici inoltrati, la ricorrente - alla data della decisione su reclamo - era inabile al lavoro per malattia dal 3 giugno 2016, ossia da otto mesi e sette giorni.

Questa Corte osserva che l’insorgente ha inoltrato i certificati medici del Dr. med. __________ stipulati retroattivamente (cfr. doc. 5). Oltre a ciò i certificati summenzionati non specificano in nessun modo quale malattia rende l’assicurata inabile al lavoro al 100%.

In ogni caso la questione sollevata dalla ricorrente può rimanere aperta, poiché nella presente fattispecie è decisiva la circostanza che il percorso formativo intrapreso dalla ricorrente non è di breve durata.

In effetti in concreto il corso di laura in scienze e tecniche psicologiche che l’insorgente ha intrapreso presso l’Università __________, svolgendosi su 3 anni (si tratta di un corso di laura triennale; cfr. __________) non è evidentemente di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.8.). Inoltre va osservato che l’art. 43.1 del regolamento didattico dell’Università __________ prevede che con riferimento ai corsi di laurea magistrale, specialistica e a ciclo unico, nonché per i Master Universitari di durata superiore all’anno, la domanda di immatricolazione comporta l’iscrizione per un numero di anni pari alla durata legale del corso (cfr. Regolamento didattico Università __________ __________).

Non vi è dunque spazio, considerato il principio di sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.7.), per l’intervento di quest’ultima (cfr. la giurisprudenza riassunta al consid. 2.8.).

2.11. La ricorrente afferma inoltre che la formazione che ha intrapreso è facoltativa e una scelta sua personale per il futuro. Oltre a ciò, l’insorgente indica di non assistere alle lezioni di persona e nemmeno avere l’obbligo di frequenza (cfr. doc. I e III).

Come sopra esposto (cfr. consid. 2.6.), la ricorrente si è iscritta per l’anno accademico 2015-2016 al 1° anno in corso del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia all’Università __________ a __________ (cfr. doc. 69). Il 4 luglio 2016 RI 1 ha poi sostenuto il primo esame di psicologia generale superandolo con il voto di 27/30. Durante il 1° anno ha inoltre frequentato fondamenti di informatica, pedagogia generale e sociale, biologia applicata, psicometria, lingua inglese, psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, discipline demoetnoantropologiche e neurofisiologia per un totale di 61 CFU (crediti formativi universitari). In seguito RI 1 si è iscritta al 2° anno del corso di laurea in scienza e tecniche psicologiche della facoltà di psicologia (cfr. doc. 13).

L'Università __________ è un'università telematica non statale __________, riconosciuta con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 30 gennaio 2006 (cfr. ). L’università mette a disposizione dei propri studenti corsi di formazione attraverso la rete telematica. Essi possono seguire le lezioni dal loro computer, hanno l’assistenza di un tutor personale online, possono partecipare a corsi intensivi in vista degli esami e godono di una piattaforma di studio personale. Gli esami invece devono essere sostenuti presso una delle loro sedi (). L’offerta formativa dell’Università __________ ingloba cinque facoltà diverse (economia, ingegneria, giurisprudenza, lettere e psicologia). Fra i corsi di laurea della facoltà di psicologia si trova la laurea triennale di scienze e tecniche psicologiche che l’insorgente sta seguendo.

Il TCA rileva dapprima che nelle disposizioni COSAS al punto H6 è indicato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica personale (cfr. consid. 2.8.). Perciò la censura della ricorrente, che si tratti di una sua scelta, non può portare al finanziamento della seconda formazione.

Per quanto riguarda l’affermazione che ella non fosse tenuta ad una presenza fisica si osserva che la progettazione e la programmazione didattica dell’Università , assumono, come riferimento principale e unità misura, il credito formativo universitario (CFU) che è definito come 25 ore di attività dello studente ().

Dato che la ricorrente ha conseguito 61 CFU durante il 1° anno dell’Università essi corrispondono a 1'525 ore di attività, ossia 190 giorni lavorativi a 8 ore, rispettivamente a 36 settimane lavorative a 42 ore.

L’impegno complessivo richiesto dagli studenti non muta dunque fra un’università telematica e un’università nel senso classico con la presenza fisica dello studente. Quindi, anche per questo motivo non è possibile versare le prestazioni assistenziali alla ricorrente.

2.12. Infine l’insorgente osserva che fino a marzo 2016 ha ricevuto le prestazionali assistenziali ordinarie. RI 1 non comprende perché non dovrebbe più avere il diritto alle prestazioni trovandosi nelle stesse condizioni finanziarie e formative come allora.

A tale proposito si rileva che la ricorrente allorché ha inoltrato la domanda il 28 settembre 2016 per l’assegnazione di prestazioni assistenziali non si trovava più nelle condizioni precedenti. In effetti, RI 1 il 10 marzo 2016 ha deciso di seguire il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università __________. Visto che la ricorrente è già in possesso di un’adeguata prima formazione la seconda formazione scelta dalla ricorrente non viene più sostenuta e perciò le sono state negate le prestazioni assistenziali. Al riguardo giova rilevare che anche se ci fosse una lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto a una prestazione assistenziale per coprire tale lacuna, quando, come in concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. STCA 42.2011.3 del 17 dicembre 2011).

In relazione all’affermazione dell’insorgente secondo la quale essa rinuncerebbe alla formazione iniziata si osserva che questa Corte deve esprimersi soltanto sulla situazione esistente fino al 10 febbraio 2017, data della decisione su reclamo (cfr. consid. 2.10).

2.13. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale. La decisione su reclamo del 10 febbraio 2017 deve, pertanto, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

5

BV

  • Art. 12 BV

Cost

  • art. 12 Cost

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 39 LPGA

Reg.Las

  • art. 1 Reg.Las

Gerichtsentscheide

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