Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2017.23
Entscheidungsdatum
19.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2017.23

rs

Lugano 19 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 13 febbraio 2017 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 13 ottobre 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha stabilito che non era più giustificato un intervento da parte dell’assistenza sociale a favore di RI 1, in quanto dagli elementi in possesso dell’amministrazione risultava che il suo centro d’interesse fosse situato fuori Cantone (cfr. doc. 311).

1.2. A seguito del reclamo interposto da RI 1 (cfr. doc. 294), l’USSI, il 13 febbraio 2017, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il precedente provvedimento del 13 ottobre 2016, ossia il diniego al rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie.

L’amministrazione ha in particolare rilevato:

" (…) G.

Nel caso concreto, in base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione 13 ottobre 2016, alla luce degli accertamenti di polizia e delle autorizzazioni rilasciate a terzi di risiedere nel suo appartamento a __________, non ha riconosciuto le prestazioni assistenziali visto che il richiedente risulta essere regolarmente a __________ presso la sua fidanzata e non avere il centro degli interessi e quindi non avere realmente il proprio domicilio in Ticino e meglio a __________. Con reclamo del 21 ottobre 2016, RI 1 contesta la decisione indicando di risiedere a __________ e, semplicemente, di andare una volta al mese dalla fidanzata a __________. Egli chiede quindi di annullare la decisione e riconoscergli le prestazioni di assistenza.

Ai sensi della Legge sull’assistenza il suo domicilio assistenziale non è individuabile nel cantone Ticino, in quanto non risulta risiedere e avere il centro degli interessi a __________. Si evidenzia che secondo la giurisprudenza è decisiva l’intenzione deducibile dalle circostanze esterne e meglio la risposta alla domanda se si può dedurre dall’insieme delle circostanze che l’interessato ha fatto del luogo in oggetto – nel caso qui in esame il Ticino – il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 111 Ia 113; 113 Ia 465). Tale circostanza non è presente nel caso in esame. In assenza del domicilio assistenziale non vi è diritto ad una prestazione ordinaria di assistenza. La decisione può essere confermata.

Si prende atto della risposta fornita dal richiedente di visitare solo la fidanzata a __________. Tuttavia risulta che nell’appartamento di __________ risiedono terze persone con relativo canone di sublocazione e pure il padre non è presente ma risiede nella casa di __________. (…)” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su reclamo del13 febbraio 2017 RI 1 ha interposto ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha dapprima addotto di non aver potuto parlare con l’USSI, nonostante la richiesta di un colloquio, e di non avere potuto accedere a tutti gli atti, in particolare agli atti di polizia citati nel provvedimento impugnato.

Egli ha poi indicato di avere subito durante il servizio militare due trombosi, che gli è stata riscontrata la malattia di Paget-Schroetter e che da vent’anni deve assumere antidolorifici, anticoagulanti e indossare una calza elastica sul braccio sinistro.

L’insorgente, al riguardo, ha precisato di essere spesso a __________ presso l’Ospedale __________ per delle visite mediche.

Il medesimo, da un lato, ha riconosciuto che nel 2016 una persona si era trasferita presso il suo appartamento, dall’altro, ha asserito che però dal 18 aprile 2016 tale persona è uscita dalla sua abitazione e dalla Svizzera.

Egli ha affermato di abitare sempre a __________ da quarant’anni con suo padre nello stesso stabile dove ha pure svolto la mansione di custode e di avere una ragazza - non fidanzata - che abita a __________ (cfr. doc. I).

1.4. Con risposta del 27 marzo 2016, l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente che:

" (…)

Di fatto egli non risulta risiedere a __________. Al contrario dagli atti risulta che egli è quasi sempre a __________. Il ricorrente non contesta che negli ultimi anni si reca regolarmente a __________, non avendone però mai fatto menzione né allo sportello Laps né all’assistenza.

Neppure contesta che nell’appartamento a __________ in concreto abitassero terze persone di cui mai ha informato l’assistenza. Nemmeno contesta che, come indicato nella decisione impugnata, esse pagavano pure una pigione di sublocazione. (…)” (Doc. IV)

1.5. Il 31 marzo 2017 RI 1 ha chiesto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova e di poter visionare gli atti, tra i quali il rapporto di polizia.

Egli ha, inoltre, informato che nei seguenti venti giorni non avrebbe potuto presentarsi “…siccome mi dovrò assentare per problemi famigliari e di salute siccome a __________ stanno preparando la documentazione sulla diagnosi della sindrome di Paget Schroetter” (cfr. doc. VII).

1.6. Il TCA, il 10 aprile 2017, da una parte, ha prorogato il termine per visionare l’incarto e presentare eventuali ulteriori mezzi di prova, nonché osservazioni, fino al 5 maggio 2017.

Dall’altra, ha negato al ricorrente l’accesso ai documenti riguardanti terzi, motivando come segue:

" (…) l’art. 47 cpv. 1 lett. a della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) concernente la consultazione degli atti, applicabile alla procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni quale diritto sussidiario in virtù dell’art. 31 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca), prevede:

“1Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti:

L’assicurato per i dati che lo riguardano.”

Giusta l’art. 48 LPGA:

“Un atto il cui esame è stato rifiutato alla parte può essere usato contro di essa solo qualora l'assicuratore gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale riguardante la contestazione e le abbia permesso di pronunciarsi e di fornire controprove.”

L’art. 32 cpv. 1 e 2 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), anch’essa applicabile alla procedura dinnanzi al TCA in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, enuncia poi:

“1Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l’autorità un aggravio eccessivo.

2Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, l’autorità può trasmettere gli atti ufficiali per consultazione alle parti o ai loro patrocinatori.”

Ai sensi dell’art. 33 LPAmm:

“1Il diritto di esaminare gli atti può essere negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il rifiuto deve essere motivato e annotato agli atti.

2L’atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l’autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.”

In concreto negli atti del suo incarto in ambito di assistenza sociale risultano alcuni documenti riguardanti dei terzi.

Da questi documenti emergono unicamente alcune informazioni che la concernono, e meglio che lei avrebbe una fidanzata a __________ che eserciterebbe l’attività di medico, che lei sarebbe quasi sempre da questa persona e che nel 2016 lei avrebbe svolto le ferie in __________.

Tali informazioni sono state sostanzialmente poste alla base della decisione dell’USSI di negarle il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie dall’ottobre 2016, come si evince esplicitamente dalla decisione su reclamo del 13 febbraio 2017.

Inoltre le stesse risultano esserle state note dal tenore del suo reclamo e del ricorso, in cui ha affermato di abitare sempre a __________ e ha contestato in modo circostanziato il fatto di essere considerato domiciliato a __________, indicando di avere una ragazza e non una fidanzata, che vede poche volte, e che a __________ si recherebbe per delle visite mediche.

In simili condizioni, l’accesso ai documenti riguardanti terzi, ritenuto, da una parte, che gli stessi la concernono soltanto marginalmente, dall’altra, che le indicazioni a lei relative, di cui era peraltro già a conoscenza, sono state sopra riportate, deve esserle negato.

Gli altri documenti formanti il suo incarto di assistenza sociale possono, invece, essere da lei consultati. (…)” (Doc. VIII)

1.7. Il 4 maggio 2017 l’insorgente, dopo aver visionato gli atti il 26 aprile 2017 presso la cancelleria del TCA (cfr. annotazione sul doc. VIII), ha prodotto una lista con i nominativi di persone che possono accertare la sua presenza a __________ e alcune dichiarazioni delle stesse. Egli ha indicato che si tratta di inquilini dello stabile in cui vive, come pure di persone che lo conoscono e lo vedono spesso (cfr. doc. IX; A1-3).

1.8. L’USSI, l’11 maggio 2017, ha osservato che il ricorrente non ha indicato fatti o motivi che permettano di ritenere che il centro delle sue relazioni personali è __________ (cfr. doc. XI).

1.9. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII).

in diritto

2.1. La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.2. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”

L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a)richiedenti l’asilo e

b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta l’art. 10 Las, poi:

" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art. 4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

Ex art. 9 LAS:

" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).

Relativamente, in particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:

" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.

3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”

Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:

" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”

2.3. L’art. 23 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

" (…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“

In proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530.

2.4. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:

" (…)

Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito.

(…)

23 Assistenza di cittadini svizzeri

231 Competenza

231.1 In genere (art. 12)

L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio.

L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.

(…)

231.2 Casi d'urgenza (art. 13)

L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di domicilio.

Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza.

Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.

Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato ospedale.

Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore.”

Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio federale ha rilevato:

" 22 Assistenza di cittadini svizzeri

221 Competenza

Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.

221.1 Principio

(art. 12)

II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.

Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:

  • la creazione di un domicilio assistenziale fittizio;

  • una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;

  • una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale.

Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della loro durata.

Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.

221.2 Casi d'urgenza

(art. 13)

Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.

Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”

Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

" (…)

Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou 1 on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicte par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.

(…)

Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.

(…)

En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

  • les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

  • la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

  • la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

  • l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.

  • la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).

  • l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111).

  • l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

  • l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35).

  • le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”

2.5. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.2.)

  • è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.3.; 2.4.).

Qualora, per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’ 8 febbraio 2017.

2.6. Nella presente evenienza il TCA rileva, innanzitutto, che con decisione del 7 settembre 2005 l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni AI presentata da RI 1, cittadino svizzero nato il __________ 1975, nel settembre 2005, essendo l’assicurato - che soffre dei postumi di una trombosi spontanea della vena subclavia sinistra verificatasi nel 1995 durante il servizio militare - da considerare pienamente abile al lavoro nella professione di fotografo per la quale era stato riformato dall’assicurazione militare (AM).

L’Ufficio AI, con decisione su opposizione del 30 ottobre 2008, ha poi confermato il proprio provvedimento del 16 maggio 2006 con il quale non era entrato nel merito di una nuova domanda dell’insorgente presentata nell’aprile/maggio 2006 (cfr. STCA 32.2013.110 del 22 gennaio 2014 consid. 1.1.; 2.5.).

Con sentenza 32.2013.110 del 22 gennaio 2014 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’Ufficio AI che con decisione del 23 maggio 2013 aveva negato l’intervento di un aggravamento rispetto al precedente provvedimento e quindi respinto l’ulteriore domanda di prestazioni dell’ottobre 2012.

Dalle carte processuali emerge, inoltre, che RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali ordinarie perlomeno dal 2007 al 2010 (cfr.doc. 104) e dalla fine del 2012 al settembre 2016 (cfr. doc. 143-281; I pag. 3).

Con decisione del 13 ottobre 2016, confermata dalla decisione su reclamo del 13 febbraio 2017, l’USSI ha negato al ricorrente il rinnovo alle prestazioni assistenziali ordinarie, in quanto sulla base di elementi in suo possesso ha ritenuto che il suo centro d’interesse non fosse più situato in Ticino a __________, bensì a __________ (cfr. doc. 311; A1; consid. 1.1.; 1.2.).

L’amministrazione ha deciso in tal senso fondandosi essenzialmente su alcune informazioni scaturenti da documenti riguardanti terzi, e meglio che l’insorgente avrebbe una fidanzata a __________ che eserciterebbe l’attività di medico, che il medesimo sarebbe quasi sempre da questa persona e che nel 2016 il ricorrente avrebbe svolto le ferie in __________ (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.).

RI 1, nel reclamo, ha dichiarato che è vero che la sua ragazza abita nel Canton __________ e che al massimo un fine settimana al mese va a trovarla, ma che per lo più è lei che viene a trovarlo nei fine settimana (cfr. doc. 294).

Nel ricorso l’insorgente ha precisato di essere spesso a __________ presso l’Ospedale __________ per delle visite mediche.

Egli ha pure riconosciuto il fatto che nel 2016 una persona si era trasferita presso il suo appartamento, asserendo però che dal 18 aprile 2016 tale persona è uscita dalla sua abitazione e dalla Svizzera.

Il ricorrente ha affermato di abitare sempre a __________ da quarant’anni con suo padre nello stesso stabile dove ha pure svolto la mansione di custode e di avere una ragazza - non fidanzata - che abita a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie,. questo Tribunale evidenzia che l'art. 29 cpv. 2 Cost., l’art. 6 CEDU e l'art. 42 LPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale, per quanto attiene alla procedura davanti all’amministrazione, in virtù del rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativamente alla procedura dinanzi al TCA, quale diritto sussidiario secondo l’art. 31 Lptca, garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite.

Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto (questo diritto non è assoluto e può essere limitato per salvaguardare un interesse pubblico preponderante, l’interesse di terzi o del richiedente stesso; cfr. STF 2C_34/2011 del 30 luglio 2011 consid. 4.1.;DTF 126 I 7 consid. 2b; STF 2A.511/2005 del 16 febbraio 2009 consid. 4; STF 1P.531/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2), quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.2.; DTF 140 I 99 consid.3.4.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. STF 8C_779/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

In una sentenza 8C_779/2016 del 3 aprile 2017, già citata sopra, il Tribunale federale ha annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che, su rinvio dell’Alta Corte, aveva nuovamente negato l’assistenza sociale a una persona per mancanza di domicilio nel Cantone.

La nostra Massima istanza ha, infatti, stabilito che il Tribunale cantonale, decidendo sulla base di documenti già presenti agli atti senza dare la possibilità al ricorrente di esprimersi al riguardo, aveva violato il suo diritto di essere sentito.

Gli atti sono, pertanto, stati rinviati ai primi giudici per un nuovo giudizio.

2.8. Giova, inoltre, rilevare che a proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).

(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

2.9. Nella presente fattispecie, da una parte, l’USSI non ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. consid. 2.7.), che ha peraltro asserito di aver chiesto un colloquio all’amministrazione (cfr. doc. I), non dandogli la possibilità di esprimersi specificatamente in merito alle informazioni assunte tramite documenti riguardanti terzi.

D’altra parte, l’istruttoria effettuata dall’amministrazione è del tutto carente. L’USSI non ha esperito particolari accertamenti per verificare se quanto riferito da terzi circa il fatto che l’insorgente non sarebbe quasi mai presente a __________ corrisponde effettivamente a verità.

In particolare la parte resistente, oltre a non aver proceduto a un’audizione di RI 1, nemmeno, ad esempio, ha interpellato, dopo aver reperito - tramite il ricorrente - il suo nominativo, la persona che quest’ultimo avrebbe frequentato a __________ al fine di chiarire il tipo di relazione e la durata dei soggiorni dell’insorgente fuori dal Canton Ticino.

In simili condizioni, secondo questa Corte, considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), si giustifica l’annullamento della decisione su reclamo del 13 febbraio 2017 e il rinvio degli atti all’USSI affinché senta RI 1 ed indaghi ulteriormente la fattispecie per acclarare dove il ricorrente aveva il proprio domicilio assistenziale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Las, come pure degli art. 12 e 4 LAS nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2016 al 13 febbraio 2017 (è la data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005).

L’USSI, a tal fine, interpellerà i vicini di casa di __________ del ricorrente (cfr. doc. A3) e chiarirà tramite il locatore dell’appartamento di due locali e mezzo di via dei __________ a __________ locato da RI 1 (cfr. doc. 50), la __________, rappresentata dalla __________ di __________ (cfr. doc. 50), chi viveva in questa abitazione dopo che l’ultimo subinquilino è partito nell’aprile 2016 (cfr. doc. A1).

L’amministrazione sentirà pure la persona - la quale dalle informazioni ottenute da documenti riguardanti terzi risulterebbe esercitare la professione di medico (cfr. consid. 2.6.; 1.6.) - che il ricorrente frequentava a __________ nel periodo determinante e, dopo aver ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte dell’insorgente - o se del caso direttamente tramite il ricorrente -, verificherà presso i medici e gli ospedali di __________ consultati da RI 1 da ottobre 2016 a metà febbraio 2017 in quali giorni quest’ultimo ha soggiornato a __________ per visite mediche, rispettivamente interventi.

In proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di ottobre 2016 al 13 febbraio 2017.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 13 febbraio 2017 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come indicato al consid. 2.9. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° ottobre 2016 al 13 febbraio 2017.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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