Raccomandata
Incarto n. 42.2016.5
DC/sc
Lugano 3 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 aprile 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 4 aprile 2016, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 17 novembre 2015 (cfr. doc. 347) con la quale ha applicato a RI 1 una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi.
L’amministrazione ha motivato la sanzione con il fatto che l’assistita ha interrotto un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività (cfr. doc. A1).
1.2. Il 6 aprile 2016 l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento della sanzione e l’accredito di fr. 750.-- affermando di essere stata chiamata a svolgere un’attività (donna delle pulizie) diversa da quella per la quale era stata assunta (assistente di cura CRS):
" (…)
Il 30 settembre 2015 ho firmato un contratto a ore quale collaboratrice di cura CRS con __________, iniziando con 2 utenti il 1 ottobre 2015. Succede che mi ritrovo ad assistere subito al primo giorno un’utente nelle pulizie di casa per 5 giorni alla settimana, per 3 ore al giorno. Dopo qualche giorno trascorso a fare prevalentemente economia domestica, ho parlato con la direttrice sig.ra __________, comunicandole le mie perplessità e la mia intenzione di abbandonare se le mansioni fossero state solo di economica domestica.
Non rispecchiava assolutamente l’impegno pattuito. Nel caso mi sarei accordata per questo tipo di assunzione e l’avrei sicuramente valutata diversamente. Insisto sul fatto d’aver firmato un contratto di lavoro quale ASSISTENTE DI CURA che racchiude anche momenti di economia domestica, ma non nella misura propostami da Internursing. Infatti il piano di lavoro per il mese di ottobre 2015, assegnatomi dopo la firma del contratto, prevedeva i medesimi utenti per i quali sono stata approvata, con mansioni prevalentemente di economica domestica. Sottolineo, che al colloquio conoscitivo ho risposto in modo chiaro e preciso alla domanda “se dovesse fare economica domestica, cosa ne conviene?”, ho precisato la mia NON VOLONTÀ a svolgere SOLO lavori di economia domestica. Questo concetto era chiaro ad entrambi le parti. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 13 aprile 2016 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
Come chiarito nella decisione oggetto del ricorso, la motivazione data dall’assistita di essere stata oggetto di un’errata applicazione, rispettivamente di una violazione del contratto da parte del datore di lavoro, il quale le avrebbe attribuito un’attività in pratica di economia domestica, diversa quella concordata di assistente di cura con qualche ora di economica domestica, non è idonea a giustificare la sua disdetta dopo pochi giorni di lavoro. La sua avventata decisione di interrompere il contratto non concerne semplicemente il diritto contrattuale, alla luce del quale poteva dare la disdetta, ma anche il suo dovere di collaborare e favorire i provvedimenti lavorativi idonei a ridurre il suo stato di bisogno finanziario in quanto beneficiaria di assistenza. In tale senso una disdetta del rapporto di lavoro dopo pochi giorni di attività, senza valutare l’evoluzione e chiedere il rispetto degli accordi, è da ritenere ingiustificata. La situazione andava prima chiarita anche con l’assistenza. Inoltre, contrattualmente, essa non era comunque obbligata a svolgere compiti non voluti e non conformi al contratto, senza per questo dover porre fine al contratto di lavoro. Eventuali fluttuazioni delle entrate mensili dell’attività sarebbero state coperte dalla prestazione assistenziale (fino all’importo della medesima).
Si evidenzia che dopo aver svolto le prove, l’assistita ha accettato e firmato il contratto (“Prova superata, tutti contenti, decido di firmare il contratto e subito inizio”) con la relativa remunerazione e ciò le permetteva di ridurre l’assistenza e rimanere attiva nel mercato del lavoro, con la facoltà di trovare una soluzione professionale migliore. La sua disdetta dopo pochi giorni non si giustifica. Essa ha violato i suoi doveri e secondo l’art. 9 a cpv. 1 lit. g Regolamento Las le prestazioni assistenziali potevano essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse. La riduzione di CHF 250.-- delle prestazioni per tre mesi a titolo di sanzione è quindi giustificata.” (Doc. III)
1.4. Il 27 aprile 2016 RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" … con la presente allego il “calendario dei lavori del collaboratore” assegnatomi dopo la stipula del contratto di collaborazione professionale. Da questo documento risultano chiare le mansioni pianificate da parte di Internursing. Vi invito ad esaminare orari e incarichi, che si sono così svolti.
Utente __________: 7.30-8.30/11.00-12.30/17.00-18.00 economia domestica dal 30.09/01.10.2015 (prova); dal 21.10.2015 al 30.10.2015 non eseguito per dimissioni.
Utente __________: 8.00-12.00 igiene + economica domestica, dal 01.10/09.10.15.
Questo documento attesta il lavoro di economica domestica.
Inoltre anche il contratto di lavoro (già ai vostri atti) sottoscritto dalle parti, è da valutare attentamente, in quanto menziona una “collaborazione professionale” in prestazioni di assistenza infermieristica (che non mi competono non essendo infermiera), o ad una professione sanitaria riconosciuta nella convenzione stipulata con santésuisse. L’economia domestica non è riconosciuta da santésuisse.
I disagi provocati dalle numerose assenze del personale in quel periodo presso __________, non sono parte integrante del contratto di collaborazione. Faccio presente che la stessa __________ ha ammesso verbalmente, proprio nel colloquio avuto telefonicamente in data 5 ottobre 2015, con l’intento di mediare una soluzione che mettesse d’accordo entrambe, che le mansioni sarebbero state quelle di economia domestica essendo sprovvista di collaboratori. Queste dinamiche sono state gestite dall’azienda tamponando con la mia assunzione lampo nonostante la poca esperienza nell’ambito. Questo non è corretto. In un altro contesto non mi avrebbero mai assunta e la prova è la mia candidatura inviata più volte (vedi ricerche di lavoro presso USSI), per la medesima posizione, mai considerata.
All’esposizione di quanto sopra, ritengo le mie argomentazioni giustificate. Il mio atteggiamento di rinuncia è stato motivato dal fatto che da parte di __________ non c’era in quel momento la volontà di attenersi alle mansioni pattuite. È stato scritto che non ero costretta ad eseguire lavori non consoni e che avrei dovuto interagire con lo scopo di trovare una soluzione che non fosse il licenziamento. L’ho fatto. Fintanto che l’emergenza “assenze” non fosse rientrata, le necessità dell’azienda erano coprire turni di economia domestica. Non potevo sostenere questo rapporto. Incoerente, al limite dello sfruttamento, soprattutto per i ritmi richiesti.
Ho sempre assunto un atteggiamento di impegno, comprensione e mobilità nel mondo del lavoro, anche in situazioni infelici, quindi ritengo il mio comportamento soprattutto coerente. (…)” (Doc. V)
Il 6 maggio 2016 l’USSI si è così espresso:
" (…)
La signora RI 1 era al beneficio di prestazioni assistenziali quando è stata assunta dalla società __________ – aiuto domiciliare, con un contratto a tempo indeterminato per prestazioni di assistenza infermieristica professionale con un salario indicativo minimo di CHF 100.-- alla settimana. Il contratto prevedeva che:
“ __________ si impegna a ricercare e offrire al collaboratore opportunità di lavoro confacenti alle capacità di quest’ultimo a insindacabile giudizio di Internursing stessa e compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato del lavoro. Il collaboratore non è obbligato in nessun caso ad accettare le offerte sottopostegli in virtù di questo accordo.
Parimenti non può esigere da Internursing alcuna garanzia circa la corresponsione del salario indicativo di cui alle premesse.”
Dopo pochi giorni di attività tuttavia l’assistita ha già inoltrato la disdetta del contratto sostenendo che l’impiego non rispecchiava le sue aspettative. Alla luce del contratto (in base al quale non era comunque obbligata a svolgere compiti non voluti e non conformi al contratto), la motivazione che le veniva attribuita un’attività in pratica di economia domestica, diversa da quella concordata di assistente di cura solo con qualche ora di economia domestica, non è idonea a giustificare la sua disdetta data dopo solo pochi giorni di lavoro. La situazione andava prima chiarita anche con l’assistenza. La ricorrente ha disatteso l’obbligo di informare, collaborare e ridurre il danno, vanificando una misura di inserimento.” (Doc. VII)
1.5. Il 20 giugno 2016 si è tenuto il dibattimento davanti al presidente del TCA.
All’udienza ha partecipato __________ e __________ per l’USSI, RI 1 non è invece comparsa all’udienza non avendo ritirato la lettera di convocazione.
In quell’occasione è stata sentita come teste __________, titolare della __________.
Dal verbale d’udienza emerge quanto segue:
" (…)
Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che la signora RI 1 ha inviato personalmente un curriculum. La prima volta si è annunciata nel maggio 2014. Siccome la sig.ra aveva difficoltà ad esprimere chiarezza sulla sua disponibilità (in quanto era impegnata con altri lavoretti), abbiamo lasciato stare. Le abbiamo scritto che avremmo tenuto il curriculum per eventuali ulteriori possibilità.
L’abbiamo contattata nuovamente nel settembre 2015, in quanto avevamo delle prospettive di lavoro come collaboratrice sanitaria CRS.
Abbiamo fatto il colloquio e le abbiamo assegnato due lavori. La sig.ra RI 1 ha iniziato il lavoro presso una signora e si è semplicemente presentata (e peraltro ben accolta) presso un signore.
La signora RI 1 ha iniziato il lavoro presso un utente ma dopo una settimana ha rinunciato in quanto non corrispondeva alle sue aspettative.
La collaboratrice sanitaria CRS deve occuparsi dell’igiene personale dell’utente ed anche dell’economia domestica.
Il presidente del TCA attira l’attenzione della teste sui termini “collaboratrice sanitaria CRS” (doc. 549) e i termini “assistente domiciliare per assistenza privata” (doc. 534-535) e le chiede di spiegare la differenza dei termini.
Nel primo caso si tratta di cure che possono essere poste a carico della cassa malati mentre nel secondo caso si tratta di assistenza fatturata direttamente all’utente.
Il presidente del TCA chiede alla sig.ra __________ se pensa che una persona che si annuncia come collaboratrice sanitaria CRS può pensare di dovere svolgere anche attività domestica. La teste risponde di si, che una persona con questo titolo inserita in un servizio di aiuto domiciliare sa che deve svolgere anche lavori domestici.
Questi compiti vengono svolti, oltre che dalla collaboratrice sanitaria CRS, anche dall’addetto alle cure socio-sanitarie (18 mesi di formazione), in quanto l’utente spesso desidera avere meno persone possibili attorno. Queste figure vanno distinte dagli infermieri qualificati e pure dagli operatori socio-sanitari (OSS o OSA). La teste segnala che pure questi ultimi, pur essendo retribuiti in modo diverso, si prestano a fornire anche attività di aiuto domestico.
La teste conferma che in breve tempo la ricorrente avrebbe potuto aumentare la sua attività e pure le condizioni salariali (siamo dei privati non vincolati da contratti).
Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che per quel che riguarda la fatturazione LAMal ci sono delle tariffe imposte.
Il presidente del TCA legge le premesse al contratto di collaborazione professionale, in particolare il primo e l’ultimo punto della premessa e chiede alla teste dove vengono inquadrate le persone che dispongono esclusivamente del titolo rilasciate dalla CRS.
La teste risponde che questo tipo di personale rientra nella convenzione stipulata con santésuisse.
Il presidente del TCA prende atto di questa risposta che peraltro risulta conforme alla documentazione da lui consultata ma segnala comunque che le premesse al contratto di collaborazione indicano esclusivamente degli aspetti di carattere infermieristico/sanitario ma non anche degli aspetti di collaborazione domestica. (…)”. (doc. XIII)
1.6. Il 20 giugno 2016 __________ ha trasmesso al TCA le direttive sulle sanzioni elaborate dall’USSI (cfr. doc. XV/1-5), accompagnato dalle seguenti considerazioni:
" … le invio le direttive delle sanzioni applicate dal nostro ufficio (sanzioni in generale, sanzioni inserimento professionale, sanzioni inserimento sociale), sia quelle in vigore fino al 31 dicembre 2015 sia quelle in vigore dal 1. gennaio 2016.
Per quanto riguarda la sanzione applicata alla signora RI 1 (3 mesi x 250 CHF), è riferita alla sanzione inserimento professionale di “rifiuto/interruzione di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato) o di guadagno intermedio” che è considerata grave.” (Doc. XV)
1.7. Queste Direttive sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVI), alla quale è stato pure assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte sul verbale d’udienza (cfr. doc. XIII).
RI 1 ha così risposto il 21 giugno 2016:
" Purtroppo non ero in Ticino, rientrata al domicilio solo oggi. Qui di seguito le mie osservazioni:
Ho scritto parecchie pagine sulla vicenda, non voglio ripetermi e davvero ritengo di non dover aggiungere altro se non ribadire che l'impiego convenuto con Internursing non era idoneo, ed il contratto di lavoro sottoscritto, non menziona le mansioni di una collaboratrice di cura. Lo stesso stato allegato ai vostri atti. La sanzione subita è di tipo grave, "interruzione di un'occupazione adeguata". L'impiego NON era adeguato; il ruolo conferitomi era donna delle pulizie, lo dimostrano il piano di lavoro assegnatomi, agli atti, ed il mio operato svolto presso una delle utenti.
Non concordo con le affermazioni di Internursing riguardo al 2014, anno in cui la mia candidatura spontanea veniva archiviata perché mi fu proposto, telefonicamente, un impiego presso un loro assistito per lavori di economia domestica e io RIFIUTAI. Quindi preciso, non perché non avessi le idee chiare sui miei impegni lavorativi in quel momento, come si vuol far credere, ma semplicemente non accettai la proposta.
L'aver firmato un impiego lavorativo con Internursing quale assistente di cura e ritrovarmi a fare pulizie, per me rimane una grave incongruenza. I contratti di collaborazione professionali, così come sono, non sono idonei. Che si venga a dire che col tempo la situazione sarebbe mutata, questo non è una certezza. Che si dica che anche un infermiere fa lavori domestici, di sicuro non nella misura attribuita ad una CRS, considerata proprio una donna delle pulizie. In concreto c'è un contratto di lavoro irregolare e una situazione di lavoro irregolare, che io non ho scelto, non ho accettato dando le dimissioni subito.
Inoltre non concordo assolutamente che una CRS è consapevole di dover svolgere lavori di economia domestica più delle cure igieniche. Non è scritto da nessuna parte.
La formazione CRS comprende un programma di cure dettagliato, un'etica professionale, dove i lavori di economia domestica nemmeno si trattano, le cure sono la professione principale. Occorre studiare e applicarsi, con tanto di esame finale pari ad una tesi universitaria ed uno stage in casa anziani non retribuito. Questa formazione costa Fr. 2000 e non licenzia futuri collaboratori addetti a fare economia domestica. E' un ottimo escamotage che molte associazioni di aiuto domiciliare, sfruttano per giustificare costi e guadagni, agli utenti e alle casse malati. Questa è la realtà.
Conclusione
La mia fiducia nel sistema è a dir poco pari allo zero. In due anni di precariato mai un colloquio conoscitivo con l'USSI e non una proposta di impiego. Come già dichiarato, quando ero alle dipendenze presso la __________ di __________, il personale di cura era costretto a turni in cucina di oltre 2 ore al giorno per !avare pentole e piatti, con la divisa di assistente di cura e malgrado l'avessi denunciato al sindacato __________, se n'è lavato completamente le mani. Queste assunzioni che non rispettano né i ruoli né le condizioni contrattuali, sono la regola. Nessuno prende l'impegno per fare qualcosa, ma si continua a penalizzare il lavoratore e a fare processi, a favore dei datori di lavoro. Ottimi incentivi che valorizzano questa professione e la reputazione del Cantone.
Il finale di questa storia lo lascio decidere al sistema.” (doc. XVII).
L’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, chiamato ad esprimersi al riguardo, con scritto del 7 luglio 2016 si è così espresso:
" (…)
Si conferma quanto già esposto nella risposta al ricorso e nelle successive osservazioni, nonché all'udienza presso codesto Tribunale.
In concreto la signora RI 1 dopo pochi giorni di attività ha già inoltrato la disdetta del contratto sostenendo che l'impiego non rispecchiava le sue aspettative. Come già esposto la situazione andava prima chiarita anche con l'assistenza. La ricorrente ha quindi disatteso l'obbligo di informare, collaborare e ridurre il danno, vanificando una misura di inserimento.
Dallo scritto 21 giugno 2016 si evince come per la ricorrente il mondo del lavoro pure in altre occasioni non era all'altezza delle sue aspettative. Occorre qui evidenziare che una persona in assistenza deve collaborare con l'amministrazione, informare e contribuire a ridurre il danno. Purtroppo nel caso concreto l'assistita si è invece direttamente licenziata dopo pochi giorni senza neppure prima chiarire la situazione: essa ha agito a prescindere e in violazione dei citati doveri che discendono dal fatto di chiedere delle prestazioni assistenziali allo Stato, situazione nella quale non può agire come meglio le garba.
L'assenza della signora RI 1 all'udienza in Tribunale per il ricorso da lei stessa inoltrato indica che non trova necessario discutere e chiarire la situazione ma preferisce avvalersi di motivazioni allestite a tavolino successivamente.
Anche dallo scritto 21 giugno 2016 si evince che per l'assistita le sue convinzioni ed esigenze vengono prima dei suoi doveri.
Si chiede la reiezione del ricorso.” (Doc. XX)
Copia di tale scritto è stata trasmessa, per conoscenza, a RI 1 (cfr. doc. XXI).
1.8. Il 18 luglio 2016 è pervenuta al TCA da parte della ricorrente copia di un suo scritto inviato all’USSI il 15 luglio 2016 (cfr. doc. XXII+1).
in diritto
2.1. L'art. 23 Las prevede che:
" 1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:
" Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.
In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se
la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento;
la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;
la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva.
La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al rimborso (à E.3).
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (à schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.
n Entità della riduzione
A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità di assistenza.
Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale assoluto e non sono quindi lecite (à A.6.3).
Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.
Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione dell’errore commesso e del danno causato."
La Direttiva dell'USSI denominata "Sanzioni in inserimento professionale", in vigore dal 1° maggio 2012, ha il seguente tenore:
" 1 PRINCIPI GENERALI
1.1 Disposizioni COSAS
Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
In caso di sanzione è necessario che:
· La persona interessata possa far valere le ragioni che giustificano il suo comportamento
· La decisione per sanzioni e riduzioni sia in forma scritta
· La sanzione e/o la riduzione abbia una durata definita.
1.2 In caso di più motivi per sanzioni
sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.
1.3 In presenza di una trattenuta
al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).
A.8.2 COSAS
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.
2 TIPO DI SANZIONE
Grado
Lieve
Medio
Grave
Durata
3 mesi
3 mesi
3 mesi
Importo
CHF 100
CHF 150
CHF 250 Colloquio OSA/Consulente URC per valutazione idoneità inserimento professionale (possibile disdetta contratto inserimento professionale)
In caso di recidiva
Non rinnovabile è passa a medio
Non rinnovabile è passa a grave
Rinnovabile
Decisione
2 firme = OSA + CS
2 firme = OSA + CS
2 firme = OSA + CS
Applicazione
per definire 1°, 2° e 3° volta fa stato la data d'inizio del 1° contratto
3 ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI
INSERIMENTO PROFESSIONALE
MOTIVO
TIPO
SANZIONI USSI
1
Ricerche di lavoro insufficienti durante il contratto
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
2
Nessuna ricerca di lavoro durante il contratto
1° volta 2° volta
Medio Grave
3
Prove della ricerca di lavoro inoltrate dopo il termine
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
4
Rifiuto/interruzione di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato) o di un guadagno intermedio
Grave
5
Assenza non giustificata a un colloquio di consulenza o di controllo, o a una misura
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
6
Mancato rispetto di altre istruzioni di URC
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
7
Rifiuto, mancato inizio e interruzione ingiustificata di una misura
Grave
8
Violazione dell’obbligo di informare o di annunciare: ricerche di lavoro svolte ma dichiarazioni inesatte
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
9
Annuncio tardivo o mancato annuncio dell’incapacità lavorativa
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
· Questa direttiva è valida dal 1 maggio 2012 fino a revoca.” (doc. XIX/5)
Dal 1° gennaio 2016 le sanzioni nel settore dell’assistenza sociale sono state inasprite (cfr. F. Wolffers, «Réformes et nouveaux défis pour l’aide sociale» in Sécurité sociale 6/2015 pag. 316-321).
La nuova direttiva dell’USSI prevede in particolare che:
" (…)
2 TIPO DI SANZIONE
Grado
Lieve
Medio
Grave
Durata
3 mesi
3 mesi
3 mesi
Importo
CHF 100
CHF 200
CHF 300 Colloquio OSA/Consulente URC per valutazione idoneità inserimento professionale (possibile disdetta contratto inserimento professionale)
In caso di recidiva
Non rinnovabile è passa a medio
Non rinnovabile è passa a grave
Rinnovabile
Decisione
2 firme = OSA + CS
2 firme = OSA + CS
2 firme = OSA + CS
Applicazione
per definire 1°, 2° e 3° volta fa stato la data d'inizio del 1° contratto
3 ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI
INSERIMENTO PROFESSIONALE
MOTIVO
TIPO
SANZIONI USSI
1
Ricerche di lavoro insufficienti durante il contratto
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
2
Nessuna ricerca di lavoro durante il contratto
1° volta 2° volta
Medio Grave
3
Prove della ricerca di lavoro inoltrate dopo il termine
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
4
Rifiuto/interruzione di un’occupazione adeguata assegnata dall’URC (o trovata dall’assicurato) o di un guadagno intermedio
Grave
5
Assenza non giustificata a un colloquio di consulenza o di controllo, o a una misura
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
6
Mancato rispetto di altre istruzioni di URC
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
7
Rifiuto, mancato inizio e interruzione ingiustificata di una misura
Grave
8
Violazione dell’obbligo di informare o di annunciare: ricerche di lavoro svolte ma dichiarazioni inesatte
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
9
Annuncio tardivo o mancato annuncio dell’incapacità lavorativa
1° volta 2° volta 3° volta
Lieve Medio Grave
(…)”. (doc. XIX/8)
2.2. A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
" (…)
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
" (…)
3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”
Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo.
In una sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg. il TCA ha stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità, ha di fatto rifiutato una misura di inserimento.
2.3. Nella presente fattispecie la ricorrente ha abbandonato l’attività presso __________ in quanto ella sarebbe stata chiamata a svolgere attività diverse rispetto a quelle per le quali era stata assunta (aiuto domestico anziché assistente di cure).
Il contratto di collaborazione professionale stipulato tra la __________ e RI 1 il 30 settembre 2015 contiene una premessa del seguente tenore:
" (…)
__________ – aiuto domiciliare – ha come scopo la gestione di assistenza infermieristica professionale presso terzi, avvalendosi dell’opera di professionisti;
il collaboratore ha interesse a prestare la propria collaborazione professionale ad __________, in modo saltuario e occasionale, a dipendenza delle proprie esigenze salariali e della propria disponibilità di tempo;
il collaboratore auspica di conseguire della collaborazione di cui al presente contratto un salario minimo di CHF 100.-- settimanali, importo tuttavia che egli riconosce come meramente indicativo e non vincolante per __________;
Il collaboratore è cosciente che le opportunità di lavoro in campo infermieristico sono soggette ad importanti e repentine fluttuazioni di mercato e pertanto riconosce che il mancato conseguimento delle attese salariali di cui al punto precedente per carenza di offerta non possono essere imputate ad __________ la quale non è per questo fatto costituita in mora;
Il requisito essenziale e necessario, affinché il collaboratore possa svolgere la propria opera presso i clienti di __________ è il possesso di una delle abilitazioni a svolgere attività di infermiere contemplate e riconosciute nel Regolamento Organico dell’Ente ospedaliero cantonale del Canton Ticino o di un'altra professione sanitaria riconosciuta nella convenzione stipulata con santésuisse; (…)” (doc. 356)
Il contratto prevede in particolare i seguenti punti:
" (…)
Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.
Gli incarichi consisteranno in prestazioni di assistenza infermieristica professionale, generica o specializzata, presso i clienti della __________.
Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente e con diligenza gli incarichi affidatigli, nel rispetto delle norme deontologiche e salvaguardando con fedeltà gli interessi legittimi di __________.
(…)
conferirà gli incarichi solo previo riconoscimento da parte della propria clientela dei requisiti attestati dal collaboratore. In merito il collaboratore autorizza sin d’ora __________ a fornire informazioni circa il curriculum formativo professionale.
Il 1° ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato a RI 1 due scritti del seguente tenore:
" (…)
Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in qualità di assistente domiciliare per assistenza privata alla Signora __________ presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.-- l’ora. La tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed assicurativi, include l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a mensilità. (…)” (doc. 354)
e
" (…)
Con la presente abbiamo il piacere di confermarle l’incarico in qualità di assistente domiciliare per assistenza privata al signor __________ presso il suo domicilio di __________ per un importo di fr. 20.-- l’ora. La tariffa è da considerarsi al lordo degli oneri sociali ed assicurativi, include l’indennità vacanze (8,33%, pari a 4 settimane) e la 13 a mensilità. (…)” (doc. 355)
In sede ricorsuale RI 1 ha prodotto il “Calendario lavori per il collaboratore”.
Dallo stesso si evince che durante il mese di ottobre 2015 presso il paziente X la ricorrente avrebbe dovuto effettuare esclusivamente lavori di economia domestica in 28 occasioni, mentre per la paziente Y avrebbe dovuto svolgere dal 1° al 9 ottobre 2015 in 3 occasioni lavori di sola igiene e in altre 6 occasioni lavori di igiene ed economia domestica (cfr. Doc. V/1).
Il 7 ottobre 2015 __________ della __________ ha inviato all’Ufficio intervento sociale della Città di __________ uno scritto del seguente tenore:
" Come anticipatole al telefono, a partire dal 30 settembre abbiamo assunto la signora RI 1 con un contratto a ore a tempo indeterminato in qualità di collaboratrice sanitaria CRS.
Dopo pochi giorni la signora ha inoltrato una disdetta del contratto di lavoro affermando che l’impiego offertole non rispecchiava le sue aspettative.
Naturalmente siamo rimasti molto sorpresi di questa motivazione in quanto a nostro avviso non giustificata.
La signora è stata inserita presso due utenti e in poco tempo avrebbe potuto aumentare considerevolmente la sua percentuale di lavoro.
Abbiamo ritenuto opportuno fare questa segnalazione e la ringraziamo per l’attenzione e collaborazione. (…).” (doc. 349)
Chiamato ora a pronunciarsi alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale sottolinea, come già fatto dal Presidente del TCA durante l’udienza del 20 giugno 2016 (cfr. consid. 1.5.) che esiste una contraddizione evidente tra quanto figura nelle premesse del contratto stipulato tra __________ e la ricorrente il 31 settembre 2015 e il fatto di averla voluta impiegare, almeno presso un paziente, esclusivamente come aiuto domestico, nel senso di collaboratrice domestica.
Infatti, nelle premesse, che costituiscono parte integrante del contratto, si parla di “requisiti indispensabili” che vanno dall’infermiere diplomato alla persona che svolge un’altra professione sanitaria riconosciuta nella convenzione stipulata con santésuisse.
A quest’ultima categoria appartiene la collaboratrice sanitaria (CRS). Si tratta di una persona che “svolge la propria mansione, dopo aver seguito una formazione riconosciuta dalla CRS, in un istituto per anziani, un servizio di assistenza e cure a domicilio, un istituto per persone ammalate e/o disabili, un centro di riabilitazione o, più raramente, presso un ospedale o al domicilio di un privato. Nell’ambito delle proprie competenze, la CS elargisce cure di base e assistenza a persone in buona salute, ammalate e/o disabili, anziane. Si attiene alle direttive generali CRS e dell’istituzione dove svolge la propria attività lavorativa, nel rispetto delle conoscenze e competenze acquisite durante la formazione. Coopera con il personale diplomato e lo assiste nel campo delle cure. La CS svolge la propria attività su istruzione e sotto la supervisione del personale curante diplomato” (cfr. www.crs-corsiti.ch).
Come ricordato dal TCA in una sentenza 38.2014.5 del 23 giugno 2014, dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da santésuisse con la CCSACD.
Il possesso del diploma quale collaboratrice sanitaria CRS è peraltro uno dei requisiti minimi per essere assunti presso uno Spitex (cfr. STF 9C_88/2016 del 12 maggio 2016: “(…) Abgesehen davon, dass für die Anstellung von pflegenden Angehörigen vielfach Minimalausbildungen (z.B. Pflegehelfer SRK; der Beschwerdeführer hat einen solchen Lehrgang erst am 15. Oktober 2012 absolviert) vorausgesetzt wurden bzw. Werden (…)” e Allegato 5 “Qualifiche minime del personale” alla Convenzione amministrativa tra l’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio unitamente all’Association Spitex Privée Suisse (ASPS) e tarifsuisse, valida dal 1° febbraio 2016 , che sostituisce la convenzione amministrativa tra l’ASSACD e l’ASPS e santésuisse del 20 dicembre 2010; per un’infermiera libera professionista cfr. DTF 142 V 94).
È vero che al punto 9 del contratto viene precisato che __________ si impegna a proporre un lavoro che corrisponda alle conoscenze della persona che cerca lavoro, tuttavia ciò deve avvenire logicamente nei limiti di quanto figura nelle premesse.
Ora, se è comprensibile e certamente anche indicato per il paziente che desidera comprensibilmente avere a che fare con il minor numero di persone possibile (cfr. le affermazioni della teste __________ al consid. 1.5) che la persona assunta come prestatore di cure svolga anche quello di aiuto domestico (a condizione di fatturare in modo diverso e preciso le prestazioni a carico della Cassa malati, a carico del paziente o eventualmente delle assicurazioni complementari alla LAMal o delle altre, cfr. STCA 36.2009.65 del 26 novembre 2008) resta il fatto che nel contesto del contratto di collaborazione è necessario che la persona assunta presti almeno in parte la sua attività come prestatore di cure.
In tale contesto va segnato che sul sito __________, figurano le seguenti indicazioni relative all’Assistenza privata”:
" Estende e completa le prestazioni spitex, con servizi d’aiuto domiciliare e domestico non riconosciuti dell’assicurazione obbligatoria, ma coperta da assicurazioni complementari o direttamente dal cliente o dai familiari.
L'assistenza privata di __________ interviene per integrare o completare le prestazioni spitex; s'incarica quindi di soddisfare tutti i bisogni che vadano oltre a quelli primari. Si tratta quindi soprattutto di servizi di aiuto domestico e domiciliare, quali riassetto della casa, spesa, preparazione dei pasti, sorveglianza, compagnia, ecc. Questi servizi, che costituiscono un valido alleggerimento e sostegno per la famiglia, sono liberamente modulabili e combinabili con prestazioni infermieristiche spitex; ad esempio un'assistenza diurna domiciliare e notturna con un infermiere diplomato, oppure un'assistenza domiciliare con interventi puntuali e regolari di personale diplomato, ecc. Per i clienti in ogni modo la garanzia di un'assistenza continua, anche nel caso di un eventuale impedimento della persona che normalmente interviene; per la famiglia la garanzia di un monitoraggio costante del tipo e della qualità delle prestazioni fornite, con tempestive modifiche delle modalità di assistenza in caso di cambiamenti delle necessità del cliente.
__________ cerca di favorire al massimo l'instaurarsi di un rapporto personale di reciproca stima e fiducia fra aiuto e cliente, limitando al minimo il ricambio di personale; in particolare, nel caso di assistenze di lunga durata, viene creato un team fisso di assistenza, che garantisca competenza e continuità.”
Nel caso concreto, dai documenti dell’incarto figura che presso uno dei due pazienti la ricorrente avrebbe dovuto occuparsi di igiene ed aiuto domestico, presso l’altro invece avrebbe dovuto lavorare almeno inizialmente, solo come aiuto domestico, motivo per cui la ricorrente ha abbondonato l’impiego.
Come visto, un’attività esclusivamente come aiuto domestico è invece contraria al contenuto del contratto di collaborazione stipulato il 30 settembre 2015.
La conseguenza di questa circostanza non è però quella che pretende la ricorrente.
Ad una persona che si trova in disoccupazione e ancora maggiormente ad una che si trova in assistenza, la legge impone di fare tutto il possibile per reperire un’attività lavorativa, anche al di fuori della professione appresa (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI) in virtù dall’obbligo di ridurre il danno e del principio di sussidiarietà dell’intervento dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_536/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 2.2 e DTF 142 I 1 consid. 7.2.2. pag. 6).
Pertanto la richiedente non può sostenere, senza incorrere in una sanzione, che se avesse saputo che doveva lavorare come aiuto domestico non avrebbe assunto l’impiego, rispettivamente che ha abbandonato l’attività lavorativa presso __________ proprio per questo motivo.
Come giustamente sottolineato dall’USSI (cfr. consid. 1.3, 1.4 e 1.7), ella avrebbe invece dovuto accettare l’attività propostale e segnalare il problema alla responsabile di __________ ma soprattutto ai responsabili dell’assistenza che le avrebbero consigliato cosa fare e l’avrebbero aiutata a risolvere il problema. Ella avrebbe dunque dovuto mantenere l’occupazione e discutere con il datore di lavoro (cfr. STCA 38.2008.30 del 17 settembre 2008; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 3.5).
Non avendolo fatto e avendo invece deciso spontaneamente di abbandonare l’occupazione, la ricorrente ha perso un’occasione di lavoro.
La sanzione prevista in questi casi è di una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- per tre mesi (cfr. art. 23 LAS e la Direttiva riprodotta al consid. 2.1), che l’USSI ha correttamente applicato.
La decisione su reclamo del 4 aprile 2016 deve dunque essere confermata.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che le ore di impiego e l’importo dello stipendio avrebbe potuto aumentare in funzione della qualità delle prestazioni fornite dalla ricorrente (cfr. consid. 1.5).
2.4. A titolo abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las (cfr. RtiD II-2015 pag. 38 seg.).
A proposito dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.
In una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst. (…)”
Questa giurisprudenza viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139 I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego).
In una sentenza pubblicata in DTF 142 I 1 il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che è contrario all’art. 12 Cost. negare l’aiuto in situazioni di bisogno (nel senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di un’ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui quest’ultimo non è retribuito.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti