Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2016.35
Entscheidungsdatum
12.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2016.35

rs

Lugano 12 gennaio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2016 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

considerato, in fatto e in diritto

che - con sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015 questa Corte ha ritenuto irricevibile l’istanza interposta da RI 1 il 2 luglio 2015 chiedente la revisione e la riconsiderazione della decisione del 30 novembre 2009 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’460 per il mese di dicembre 2009), della decisione dell’11 agosto 2010 (riconoscimento di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’534 per i mesi di settembre e ottobre 2010), di due decisioni del 22 agosto 2011 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per il mese di settembre 2011, rispettivamente riconoscimento di una prestazione speciale di fr. 121.35 a titolo di contributi minimi AVS per il mese di agosto 2011) e della decisione del 23 settembre 2011 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’552 per i mesi di ottobre e novembre 2011 con deduzione di fr. 60.65 quale recupero contributi AVS arretrati) emanate dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) e tutte cresciute in giudicato.

Il TCA, dopo aver evidenziato che ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione, rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo, ha in effetti deciso che a torto RI 1 ha inoltrato l’istanza di revisione e di riconsiderazione delle decisioni menzionate direttamente a questo Tribunale - che quindi non poteva entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 -, invece che all’USSI.

Gli atti sono stati, conseguentemente, trasmessi per ragione di competenza all’USSI affinché si pronunciasse in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011 (due provvedimenti) e del 23 settembre 2011 entro un termine adeguato;

  • con giudizio 42.2016.4 del 17 marzo 2016 il TCA ha, inoltre, respinto il ricorso del 4/10 marzo 2016 di RI 1 per denegata/ritardata giustizia da parte dell’USSI per non avere emesso una decisione in merito alla sua domanda di revisione e di riconsiderazione dei provvedimenti citati sopra.

Questo Tribunale ha stabilito che l’amministrazione non si è resa colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti di RI 1, evidenziando che tra l’emanazione della propria sentenza del 2 novembre 2015 e l’inoltro del messaggio di posta elettronica al TCA del 4 marzo 2016 (copia del quale è stata nuovamente trasmessa da RI 1 il 10 marzo 2016 allegata a un suo scritto firmato su richiesta di questo Tribunale) è trascorso un periodo di 4 mesi durante il quale l’amministrazione, alla quale spetta decidere quali misure istruttorie esperire al fine di emettere la decisione richiesta dall’interessato, ha peraltro ritenuto necessaria l’audizione di RI 1. Al riguardo questa Corte ha precisato che un colloquio tra l’USSI e RI 1 non appariva, dopo un esame sommario della fattispecie, manifestamente superfluo. Al contrario lo stesso avrebbe potuto consentire alle parti di chiarire la situazione e facilitare l’emissione di una decisione nei confronti di RI 1 in merito alla sua richiesta di revisione/riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, 11 agosto 2010, 22 agosto 2011 e 23 settembre 2011;

  • tra luglio e novembre 2016 sono intercorsi vari messaggi di posta elettronica tra RI 1, rispettivamente sua sorella __________, e l’USSI in cui quest’ultimo ha indicato che l’incontro tra le parti avrebbe potuto effettuarsi in presenza della sorella presso il Municipio di __________, dove è domiciliato RI 1, e che non avrebbero partecipato le collaboratrici dell’USSI, __________ e __________. La parte interessata non ha, tuttavia, indicato delle date utili per il colloquio, volendo sapere prioritariamente chi sarebbe stato presente (cfr. doc. I1; I3);

  • con messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2016 inviato al TCA, RI 1 ha lamentato il fatto che l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI) non ha ancora emesso, in conformità a quanto indicato da questo Tribunale, una decisione riguardo alla sua istanza di revisione delle decisioni emesse dall’Ufficio in questione il 30 settembre 2009, l’11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011 (cfr. doc. I);

  • il 20 dicembre 2016 il TCA ha invitato RI 1 a ritrasmettere il suo messaggio del 19 dicembre 2016 in forma cartacea e munito della sua firma, al fine di valutarne il prosieguo e rammentando che senza tali requisiti il Tribunale non avrebbe potuto esaminare concretamente le sue richieste (cfr. doc. II);

  • siccome sempre il 20 dicembre 2016 RI 1 con un ulteriore messaggio di posta elettronica ha risposto di aver già inviato un’istanza in forma cartacea e munita della sua firma nel 2015 (cfr. doc. II), questa Corte, in medesima data, gli ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" con riferimento ai suoi messaggi di posta elettronica del 19 e del 20 dicembre 2016, le trasmettiamo copia del suo messaggio del 19 dicembre 2016 da per favore firmare e rinviarci tramite la busta allegata al fine di poter chinarci sulle sue contestazioni.

Al riguardo le segnaliamo che degli atti (opposizioni, reclami, ricorsi) inviati all’amministrazione o al Tribunale per e-mail o per fax non esplicano alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.).

Inoltre rileviamo che altre istanze da lei inoltrate in forma cartacea e munite di firma, come indicato nel suo messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2016, concernono peraltro incarti conclusi per quanto riguarda la competenza del TCA (cfr. STCA 42.2016.4 del 17 marzo 2016; STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015).” (Doc. IV)

  • RI 1 non ha proceduto come richiesto dal TCA, limitandosi invece a inviare, il 21 dicembre 2016, un nuovo messaggio di posta elettronica in cui ha ribadito di attendere una decisione da parte dell’USSI (cfr. doc. VI);

  • l’invio all’amministrazione o al Tribunale di atti (opposizioni, reclami, ricorsi) tramite e-mail o fax non è valido e quindi non esplica alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; DTF 121 II 252);

  • nella procedura di ricorso, come anche nella procedura di opposizione, del resto, l'assegnazione di un termine supplementare per rimediare a un atto di impugnazione difettoso - come può essere ritenuto un ricorso sprovvisto di firma autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi (cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.3.);

  • il Tribunale federale nella sentenza, già menzionata, DTF 142 V 152 consid. 4.5. ha inoltre precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare un’opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo contravviene all’esigenza della firma autografa;

  • in concreto RI 1, nonostante, da una parte, sia stato immediatamente reso attento dal TCA del fatto che la mancanza della firma autografa nel messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2016 con cui ha lamentato il fatto che l’USSI non si sia ancora pronunciato in merito alla sua richiesta di revisione e riconsiderazione di alcune decisioni emesse da tale Ufficio nel 2009, 2010 e 2011 rende tale atto privo di effetti giuridici, dall’altra, sia stato agevolato (mediante l’invio di una copia dell’e-mail del 19 dicembre 2016 unicamente da firmare e di una busta preaffrancata per la rispedizione a questo Tribunale) nel provvedere a sanare il difetto (cfr. doc. II; IV), non ha mai trasmesso copia del messaggio del 19 dicembre 2016 con apposta la sua firma;

  • nel caso di specie l’assegnazione da parte del TCA, tramite un decreto di completazione, di un termine suppletorio per completare l’atto in questione (cfr. art. 5 Lptca e per analogia art. 61 lett. b LPGA) si rivela inoltre, in ogni caso, superfluo, visto che RI 1 già non ha dato seguito a quanto richiestogli da questo Tribunale il 20 dicembre 2016, ossia di rispedire la copia firmata dell’e-mail del 19 dicembre 2016 mediante la busta allegata dal TCA (cfr. doc. IV). Del resto RI 1 pure nella procedura 42.2016.4 era stato informato che un atto per essere considerato dal Tribunale deve essere firmato dall’interessato;

  • l’assenza della firma di RI 1 nel messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2019 rende, pertanto, tale atto non valido;

  • di conseguenza il ricorso per denegata/ritardata giustizia fatta valere nel messaggio del 19 dicembre 2016 risulta irricevibile;

  • a titolo abbondanziale questa Corte rileva che il 23 dicembre 2016 l’USSI ha invitato nuovamente RI 1 a dare seguito alle sue richieste di fissare un appuntamento, comunicando la sua disponibilità con alcune date utili entro il 23 gennaio 2017. L’amministrazione ha specificato che in assenza di un colloquio definirà la procedura in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. VI);

  • al riguardo giova segnalare che l’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps, peraltro corrispondente all’art. 43 cpv. 3 LPGA applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

3

LPGA

Reg.Laps

  • art. 14 Reg.Laps

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