Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2016.32
Entscheidungsdatum
08.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2016.32

rs

Lugano 8 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 9 novembre 2016 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 30 settembre 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha stabilito che non era possibile entrare nel merito della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 22 settembre 2016 formulata da RI 1 (cfr. doc. 205) e che quindi non si giustificava il versamento di una prestazione assistenziale, in quanto dagli estratti conto dell’interessato in possesso dell’amministrazione risultava che il medesimo risiedeva regolarmente in Italia dove vivono la moglie e due figlie (cfr. doc. 204).

1.2. A seguito del reclamo interposto da RI 1, rappresentato da RA 1 (cfr. doc. 196), l’USSI, il 9 novembre 2016, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il precedente provvedimento del 30 settembre 2016, ossia il diniego al rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie.

L’amministrazione ha in particolare rilevato:

" (…)

Si osserva che in Italia la moglie è proprietaria della casa d’abitazione e lavora. Non si spiega e non è giustificato il prelievo per mantenimento in Italia tramite la carta del marito, indicato dal reclamante. Il reclamante ha la moglie e due figlie, quindi la parte essenziale del nucleo familiare, in Italia, dove è pure proprietario della casa.

(…)

Si prende atto della spiegazione fornita dal richiedente di avere in pratica solo dato alla moglie residente in Italia la propria carta per i prelevamenti bancari necessari al mantenimento delle due figlie. In tal senso risulta che non necessita per i propri bisogni della prestazione assistenziale che è versata (per lui e la figlia a __________) nella misura in cui non riesce a coprire il minimo vitale assistenziale. Ne risulterebbe quindi che dispone di altre risorse per il proprio mantenimento. In tal senso la prestazione di assistenza, che è sussidiaria a ogni risorsa del richiedente, non è giustificata. (…)” (Doc. A3)

1.3. Contro la decisione su reclamo del 9 novembre 2016 RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha interposto ricorso al TCA, chiedendo la concessione di prestazioni assistenziali con versamento degli arretrati dal giorno della richiesta di rinnovo avvenuta il 22 settembre 2016.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto di vivere a __________ con sua figlia secondogenita che frequenta la __________ mentre le altre due figlie e la moglie risiedono in Italia, a __________, dove quest’ultima lavora quale insegnante dopo aver vinto un concorso.

Il ricorrente ha indicato, da una parte, di avere una formazione quale gessatore e di aver svolto tale professione fino all’aprile 2014 quando ha subito un infortunio sul lavoro.

Dall’altra, di aver richiesto, dopo aver terminato il diritto a prestazioni a seguito del sinistro, l’assistenza sociale, siccome la cassa malati __________ si rifiuta di versargli indennità giornaliere per malattia.

Il medesimo ha poi affermato di non essere in grado di mantenere sua moglie e le figlie e di non disporre di altre risorse per il proprio sostentamento.

L’insorgente sostiene di essere domiciliato a __________ con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove ha il centro della sua vita ed attività professionale.

Il medesimo ha altresì dichiarato di recarsi a rendere visita a parte della famiglia che abita in Italia di solito nel fine settimana.

Egli ha precisato che anche la moglie abitava e lavorava in Svizzera tedesca e in seguito si è trasferita in Italia per motivi professionali. Il ricorrente ha rilevato di essersi spostato in Ticino a quel momento.

L’insorgente ritiene di avere pieno diritto al rinnovo dell’assistenza sociale e nel contempo diritto di visitare la sua famiglia, muoversi liberamente e fare ciò che considera più opportuno, come fare la spesa dove maggiormente gli conviene, ovvero in Italia, specialmente non avendo grandi disponibilità economiche.

A questo proposito egli ha osservato che avendo problemi di salute ne approfitta per farsi aiutare dalla moglie a caricare la spesa e quant’altro.

Il ricorrente, infine, ha asserito di trovarsi in una situazione drammatica sprovvisto di mezzi finanziari, ciò che gli ha causato l’intimazione dello sfratto (cfr. doc. I).

1.4. Con risposta del 16 novembre 2016, l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. La parte ricorrente, il 2 dicembre 2016 ha presentato delle osservazioni, rilevando in particolare che la moglie di RI 1 percepisce uno stipendio di 1'500 Euro e deve pagare un mutuo di 700 Euro (cfr. doc. V).

Il 19 dicembre 2016, inoltre, l’RA 1 ha inviato uno scritto redatto dall’insorgente nella medesima data in cui questi, oltre a ribadire di aver ricevuto lo sfratto, ha indicato di essere in attesa di una decisione dell’AI e di avere un aumento della franchigia per il 2017 che comporterà una sospensione degli appuntamenti dai medici a causa dell’impossibilità di pagare le relative fatture e delle cure per la malattia di cui è affetto, ossia l’artrite reumatoide (cfr. doc. VI; VI1).

L’insorgente, tramite il proprio rappresentante, il 23 gennaio 2017, ha trasmesso il modulo ufficiale per la notifica della disdetta del contratto di locazione del 19 gennaio 2017 inviatogli dal locatore a seguito del mancato pagamento delle pigioni (cfr. doc. VII; A5-A6).

1.6. I doc. V, VI e VII con i rispettivi allegati sono stati inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure cautelari intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. pag. 6; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).

Nel merito

2.2. La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.3. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”

L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a)richiedenti l’asilo e

b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta l’art. 10 Las, poi:

" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art. 4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

Ex art. 9 LAS:

" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).

Relativamente, in particolare, all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati in Svizzera:

" Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano. (cpv. 1)

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2).(

Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera:

" Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1

Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico. (cpv. 2)”

Ai sensi dell’art. 22 LAS relativo al rimpatrio:

" È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.”

2.4. L’art. 23 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

" (…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“

In proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530.

2.5. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:

" (…)

Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito.

(…)

24 Assistenza degli stranieri

241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20 a 22)

(…) di regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per

gli stranieri, coincide con il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23 capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di domicilio.

(…)”. (FF 1976 III 1207, 1208, 1209 e 1214)

Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

" (…)

Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou 1 on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicte par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.

(…)

Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’ un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.

(…)

En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

  • les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

  • la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

  • la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

  • l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.

  • la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).

  • l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111).

  • l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

  • l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35).

  • le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”

2.6. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.3.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.5.).

Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Al riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli stranieri.

In effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque, essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati, e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente.

In questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr. consid. 2.5.).

Qualora, per contro una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese).

2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali risulta che RI 1 - nato il __________ 1963, di nazionalità italiana e di professione gessatore - nel 1987 è emigrato dall’Italia in __________ dove ha risieduto per dodici anni lavorando quale frontaliere in Svizzera. Nel 1987 egli si è inoltre sposato con una connazionale. Dalla loro unione sono nate in , e meglio a __________ nel __________ al confine con la Svizzera (cfr. www.), tre figlie, __________ nel 1987, __________ nel 1991 e __________ nel 1992.

Nel 2000 il ricorrente è rientrato in Italia a __________ dove è stato attivo come gessatore fino al 2010 quando, a causa delle difficoltà del mercato del lavoro, ha iniziato a lavorare a __________. Dopo tre anni, nel 2013, egli è stato assunto dalla ditta __________ di __________ (cfr. doc. 17; 21 inc. 36.2016.91; doc. F inc. 36.2016.110).

Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino si evince che l’insorgente è giunto in Ticino, a __________, nell’aprile 2013, proveniente da __________ (Canton __________).

Egli dispone di un permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) ottenuto nel febbraio 2016 e valido fino al 30 settembre 2020 (cfr. doc. A4 inc. 42.2016.32).

Nell’aprile 2014 RI 1 è stato vittima di un infortunio sul lavoro. Il caso è stato assunto dall’__________, il quale ha dichiarato estinto il nesso di causalità a far tempo dal 1° agosto 2015 (cfr. doc. 17; 8 inc. 36.2016.91).

Con decisione del 3 febbraio 2016 la __________, ritenendo che il ricorrente possa svolgere attività alternative a quella di gessatore svolta precedentemente all’infortunio, gli ha riconosciuto il diritto a indennità giornaliere per malattia corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% per un periodo di transizione di tre mesi fino al 1° maggio 2016 (cfr. doc. 18 inc. 36.2016.91).

Con decisione su opposizione del 5 agosto 2016 la __________ ha prolungato il periodo di adattamento di due mesi (complessivamente cinque mesi), concedendo a RI 1 indennità giornaliere fino al 1° luglio 2016 (cfr. doc. B inc. 36.2016.91).

L’insorgente, rappresentato dall‘RA 1, ha impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 5 agosto 2016 chiedendo di essere posto a beneficio di indennità giornaliere anche successivamente al 1° luglio 2016, essendo inabile al lavoro al 100% e non in grado di svolgere altre attività seppur leggere, fino alla guarigione (cfr. doc. I inc. 36.2016.91).

Il ricorso menzionato è tuttora pendente.

Nel frattempo, il 17 marzo 2016, la __________ ha sciolto il rapporto di impiego con l’insorgente per il 30 aprile 2016, indicando che nel suo ambito lavorativo non era possibile svolgere un impiego fisicamente meno impegnativo o un’attività alternativa (cfr. doc. 149 inc. 42.2016.32).

RI 1, nel mese di maggio 2016, ha interposto domanda di assistenza sociale precisando che la sua unità di riferimento è composta del medesimo e della figlia __________ (cfr. doc. 6 segg. Inc. 42.2016.32).

Con decisioni del 18 giugno, del 5 luglio, del 12 agosto e del 30 agosto 2016 l’USSI gli ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2‘191 mensili per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016, tenendo conto anche della figlia __________ (cfr. doc. 267; 256; 235; 219 inc. 42.2016.32).

Il 30 settembre 2016, a seguito di una richiesta di rinnovo da parte dell’insorgente, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha deciso che non si giustificava il versamento di una prestazione assistenziale a suo favore, poiché dai suoi estratti conto in possesso dell’amministrazione risultava che il medesimo risiedeva regolarmente in Italia dove vivono la moglie e due figlie (cfr. doc. 204; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 9 novembre 2016 (cfr. doc. A3; consid. 1.2.).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la moglie e le tre figlie di RI 1 risultano iscritte come residenti presso il Comune di __________ in provincia di __________ dall’ottobre 1999 (cfr. doc. F inc. 36.2016.110). La moglie è insegnante presso una scuola di __________ dove ha vinto un concorso (cfr. doc. I inc. 42.2016.32).

In Italia la moglie e le figlie abitano in una casa di proprietà della famiglia gravata da un mutuo (cfr. doc. V inc. 42.2016.32; doc. 21 inc. 36.2016.91). Il conto relativo al mutuo è intestato al ricorrente e alla moglie con indirizzo per entrambi a __________ (cfr. doc. 59 inc. 42.2016.32).

La figlia secondogenita, __________, studia presso la __________ in Ticino dal settembre 2014 (cfr. doc. D inc. 36.2016.110).

__________ risulta effettivamente entrata in Svizzera nell’agosto 2014 proveniente da __________ (cfr. Sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino).

Nel ricorso pendente davanti a questo Tribunale interposto da __________, anch’ella assistita dall‘RA 1, contro la decisione su reclamo del 10 ottobre 2016 con la quale la Cassa __________ ha confermato il rifiuto di esonerarla dall’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera, è stato peraltro indicato, da un lato, che la medesima risiede in Italia dove vive la sua famiglia (madre e sorelle) e dove tornerà una volta finiti gli studi. Dall’altro, che in Svizzera ella soggiorna esclusivamente per motivi di studio, frequentando la __________, ed è mantenuta prevalentemente dalla madre che svolge la professione di professoressa in Italia.

Dall’impugnativa emerge, inoltre, che __________ è arrivata in Svizzera indipendentemente dal padre e che, come molti studenti, ha deciso di condividere un appartamento, nel caso di specie con il padre che si è trasferito in Svizzera per motivi di lavoro, lasciando la sua famiglia in Italia (cfr. doc. I inc. 36.2016.110).

Il TCA evidenzia, inoltre, che dagli estratti del conto presso la Banca __________ del __________ del ricorrente relativi ai mesi da fine ottobre 2015 a maggio 2016 e da luglio a settembre 2016 (cfr. doc. 113-146; 209-217 inc. 42.2016.32) si evince che molti prelevamenti e molti acquisti pagati tramite la carta Maestro sono stati effettuati in Italia, e meglio il 27 e il 28 ottobre 2015, il 4, il 5, il 7, l‘8, il 12, il 13, il 14, il 17, il 18, il 20, il 21, il 23, il 26, il 28, il 29 e il 30 novembre 2015, il 5, il 6, il 7, l‘8, il 10, il 13, il 15, il 16, il 19, il 20, il 22, il 23, il 24, il 27, il 29, il 30 e il 31 dicembre 2015, il 2, il 6, il 7, il 9, il 10, il 12, il 14, il 15, il 16, il 17, il 18, il 23, il 24 e il 28 gennaio 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, l‘8, il 9, il 10, l’11, il 12, il 13, il 14, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 21, il 23, il 24, il 27 e il 28 febbraio 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 6, il 9, il 10, il 12, il 13, il 16, il 17, il 18, il 21, il 22, il 23, il 29 e il 30 marzo 2016, il 2, il 3, il 5, il 6, il 13, il 14, il 16, il 18, il 19, il 21, il 23, il 24, il 26, il 27, il 28 e il 29 aprile 2016, il 1°, il 2, il 4, il 5, il 6, l‘8, il 10, il 13, il 14, il 15 e il 16 maggio 2016, il 7, l‘8, il 19 e il 20 luglio 2016, il 17, il 19, il 20 e il 22 agosto 2016, il 1°, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, l‘8, il 9, il 10, l’11, il 12, il 15, il 17, il 18, il 19 e il 20 settembre 2016.

Al riguardo l’insorgente, in prima battuta, ha dichiarato di aver lasciato la carta bancaria a sua moglie al fine di utilizzarla per il mantenimento delle due figlie in Italia (cfr. doc. 202 inc. 42.2016.32).

Nel ricorso è stato però indicato che l’insorgente, viste le difficoltà finanziarie, quando è possibile fa la spesa in Italia e, ritenuti i suoi problemi di salute, ne approfitta per farsi aiutare dalla moglie a caricare la spesa e quant’altro (cfr. doc. I pag. 4).

2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, attentamente esaminati i documenti agli atti, questa Corte ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione che ha rifiutato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie richiesto il 22 settembre 2016 debba essere tutelato.

In effetti dagli elementi di fatto relativi al caso di specie emerge che il ricorrente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non ha il proprio domicilio assistenziale ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid. 2.3.) nel Cantone Ticino.

Da una parte, la famiglia dell’insorgente vive, dal 1999, dopo il rientro dalla __________ (cfr. consid. 2.7.), in Italia a __________ in provincia di __________ - che dista 155 km di cui 147 km di autostrada da __________ (cfr. www.viamichelin.ch) - dove abita in una casa di sua proprietà.

RI 1 è anch’egli rientrato in Italia nel 2000 dalla __________, dove è stato dal 1987 lavorando sì in Svizzera ma quale frontaliere. In Italia egli ha risieduto e lavorato fino al 2010, allorché per motivi professionali ha iniziato un impiego nel Cantone __________. Nel 2013 è stato assunto in Ticino dalla ditta __________ presso la quale è stato attivo fino all’aprile 2014 quando ha subito un infortunio sul posto di lavoro. Da quel momento il ricorrente non ha più ripreso l’attività lavorativa (cfr. consid. 2.7.; doc. 4, 17 inc. 36.2016.91).

Dall’altra, nel reclamo e nel ricorso il medesimo ha dichiarato di recarsi in Italia, dalla sua famiglia, nei fine settimana (cfr. doc. 197, I inc. 42.2016.32).

Inoltre dagli estratti del suo conto bancario risultano prelevamenti e acquisti effettuati in Italia in un numero di giorni ben superiore al numero di giorni relativi ai fine settimana mensili.

Al riguardo giova sottolineare che il ricorrente ha affermato che, visti i suoi disturbi di salute, in Italia può essere aiutato a caricare la spesa e per altre mansioni dalla moglie (cfr. doc. I inc. 42.2016.32), dalla quale non ha del resto mai sostenuto di essere separato.

L’asserzione secondo cui avrebbe lasciato la propria carta bancaria alla moglie (cfr. consid. 2.8.), d’altronde, non risulta convincente nella misura in cui, da un lato, la moglie dispone di un suo proprio stipendio, dall’altro, il ricorrente afferma di trovarsi in ristrettezze finanziarie.

In simili condizioni, considerando in particolare il fatto che dall’aprile 2014 il ricorrente a causa del sinistro occorsogli non svolge più attività lavorativa e la circostanza che dagli estratti del suo conto bancario risultano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia, occorre concludere che la residenza effettiva in Ticino dell’insorgente risulta alquanto dubbia.

In concreto decisivo, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, è comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non è nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove vive la sua famiglia.

Al riguardo giova ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).

Il TCA non ignora che la figlia __________ dall’agosto 2014 condivide l’appartamento preso in locazione dal padre (cfr. consid. 2.8.; doc. 20 inc. 42.2016.32). Tuttavia la medesima, che frequenta la __________, è in Ticino esclusivamente per motivi di studio. Ella ha dichiarato, infatti, di risiedere in Italia, di soggiornare in Ticino unicamente per conseguire la sua formazione e di voler tornare in Italia una volta ultimati gli studi (cfr. consid. 2.8.; doc. I inc. 36.2016.110).

Infine è utile osservare che l.ttenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

La decisone su reclamo del 9 novembre 2016 deve, pertanto, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

33