Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2016.3
Entscheidungsdatum
07.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2016.3

rs

Lugano 7 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 3 febbraio 2016 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 3 febbraio 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione dell’8 ottobre 2015 (cfr. doc. 129) con cui non è entrata nel merito della domanda di rinnovo di prestazioni assistenziali ordinarie inoltrata da RI 1 il 17 agosto 2015, in quanto non ha fornito i documenti richiesti necessari per poter determinare la sua situazione finanziaria.

" (…)

In concreto l’assistito non ha fornito la documentazione completa indispensabile a calcolare il suo diritto all’assistenza. L’estratto conto 15.9.2015 __________ per il periodo 1.1.2015-31.5.2015 indica unicamente CHF 1'363.45 di entrate (di cui CHF 638.95 dal Cantone), che non rendono conto in modo completo della sua situazione finanziaria e delle entrate. Egli dovrebbe infatti far fronte al proprio fabbisogno con una media di ca CHF 272.- mensili. Egli stesso indica di lavorare saltuariamente (ca 20 ore mensili).

(…)

Si osserva che nella decisione 11.6.2015 l’USSI ha segnalato che nella successiva domanda di rinnovo l’assistito avrebbe dovuto allegare gli estratti conto gennaio-maggio 2015, conteggi stipendio aprile-maggio 2015, aggiornamenti sulla sua situazione professionale e che in occasione del rinnovo, in assenza della documentazione necessaria l’amministrazione avrebbe potuto non entrare in materia. L’USSI pure con lo scritto 10.8.2015 indica che una “eventuale richiesta di rinnovo dal 1.8.2015” deve allegare gli estratti conto e conteggi salario gennaio-luglio 2015.

Il signor RI 1 non ha fatto una richiesta di rinnovo con la documentazione necessaria né per giugno 2015, né per luglio 2015, né per agosto 2015 e ha quindi consapevolmente omesso di trasmettere la documentazione necessaria a calcolare l’assistenza di modo che la decisione di non entrata in materia era inevitabile e giustificata.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su reclamo del 3 febbraio 2016 RI 1 ha inoltrato personalmente un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è limitato a rinviare alla sua impugnativa dell’8 marzo 2016 interposta al Consiglio di Stato contro la decisione emessa il 10 febbraio 2016 dall’Ufficio della Migrazione di revoca del permesso B beneficiando dell’assistenza sociale (cfr. doc. I; A3).

1.3. Il 9 marzo 2016 il Presidente di questa Corte, rilevato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA, ha assegnato all’insorgente un termine di 15 giorni per completarlo con la comminatoria che trascorso infruttuoso tale termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. II).

Il Presidente del TCA, il 22 aprile 2016, constatando che il ricorrente non ha dato seguito al decreto del 9 marzo 2016, gli ha assegnato un ultimo termine di 10 giorni per completare il ricorso con l’avvertenza che trascorso infruttuoso il medesimo questo Tribunale non sarebbe entrato nel merito dell’impugnativa (cfr. doc. III).

1.4. Il 19 maggio 2016 l’avv. RA 1, a nome e per conto dell’insorgente, dopo aver chiesto e ottenuto una proroga (cfr. doc. IV; V), ha asserito che il suo assistito non ha rifiutato di fornire le informazioni necessarie all’USSI, bensì non era nella condizione di provvedere come richiesto. Al riguardo il legale ha precisato che il ricorrente, da un lato, non poteva presentare i conteggi stipendio non avendo un salario, come risulta dagli estratti bancari. Dall’altro, nemmeno ha ulteriore documentazione da presentare per rendere evidente il suo stato di bisogno (cfr. doc. VI).

1.5. In risposta l’USSI ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo che l’insorgente l’ha informato in modo incompleto e intempestivo malgrado le ripetute richieste.

Inoltre la parte resistente ha evidenziato che nel ricorso dell’8 marzo 2016 al Consiglio di Stato il ricorrente ha indicato un reddito idoneo ad escludere il suo diritto all’assistenza sociale e che quindi anche in tal senso si giustifica la decisione impugnata (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI non è entrato nel merito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata dal ricorrente nel mese di agosto 2015, in assenza di informazioni specifiche sul suo reddito disponibile residuale.

Per verificare se un beneficiario di prestazioni assistenziali ha diritto o meno al rinnovo delle stesse, e meglio per potere effettuare il calcolo volto alla determinazione dell’importo dell’eventuale prestazione assistenziale, è essenziale conoscere la situazione connessa alla sua unità di riferimento ed economica (cfr. art. 18, 22 Legge sull’assistenza sociale - Las; 5 Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali - Laps applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. h Laps).

Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle prestazioni sociali, gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati inerenti il richiedente in questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27).

L’art. 28 Laps a tale proposito enuncia:

" Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie. (cpv. 1)

Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni (cpv. 2)."

Inoltre l’assicurato stesso è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

Ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 Las:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.”

L’art. 29 Laps prevede poi:

" Le persone che compongono l’unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto."

L’art. 29 Laps impone, dunque, la trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 pag. 28).

L’art. 43 cpv. 3 LPGA, applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).

L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. DTF 129 V 267; STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

2.2. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che al ricorrente, di nazionalità portoghese al quale nel novembre 2007 è stato rilasciato un permesso di dimora B e la cui famiglia (moglie e figli) risiede in __________ (cfr. doc. A3; 128; 71), è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'663 per il mese di aprile 2014. Nel relativo calcolo, che ha considerato un’unità di riferimento composta unicamente del medesimo, quale reddito computabile Las è stato computato l’importo di fr. 6'332 annui, di cui fr. 6'188 a titolo di reddito da attività dipendente (cfr. doc. 211-214).

Il 16 giugno 2014 l’USSI, in relazione alla domanda di rinnovo del 6 maggio 2014 (cfr. doc. 215; 207), ha inviato al ricorrente uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto ala prestazione richiesta.

La invitiamo pertanto a voler documentarci ancora quanto segue:

  • ricevute che attestino il pagamento dell’affitto dei mesi di marzo e aprile 2014,

  • estratto di tutti i conti correnti e/o depositi bancari/postali per i mesi di aprile e maggio 2014.

Restiamo in attesa delle sue osservazioni e dei documenti necessari per l’esame della sua richiesta che dovranno essere trasmessi entro 15 giorni. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia sulla sua pratica.” (Doc. 219)

All’insorgente, con decisione del 16 luglio 2014, è stata in seguito concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'124 mensili per il periodo maggio – luglio 2014. Quale reddito del lavoro è stato tenuto conto dell’importo di fr. 1.- (cfr. doc. 207; 209-210).

Per il mese di agosto 2014 non gli è stata assegnata alcuna prestazione a causa della richiesta di rinnovo tardiva (cfr. doc. 191).

Il ricorrente è poi stato posto al beneficio di una prestazione assistenziale ordinaria nei mesi di settembre e ottobre 2014 di fr. 1'319 mensili. A titolo di reddito del lavoro è stata considerata la somma di fr. 11'220 annui (cfr. doc. 183-186).

A novembre e a dicembre 2014 al medesimo è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'494 al mese, tenendo conto di un reddito da attività dipendente di fr. 9'120 annui (cfr. doc. 177-180, 166-169).

Per il mese di gennaio 2015 all’insorgente è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'502, sempre conteggiando un reddito del lavoro di fr. 9'120 all’anno (cfr. doc. 162-165).

L’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2015, poiché la documentazione richiesta è stata completata soltanto nel maggio 2015 nonostante le varie richieste da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 135; 142; 145; 147).

In particolare nello scritto del 19 gennaio 2015 l’USSI ha chiesto che alla domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali fossero allegati gli estratti dei conti correnti intestati al ricorrente relativi al periodo ottobre – dicembre 2014, i conteggi stipendio di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015 ed eventuali aggiornamenti circa la situazione alloggiativa.

E’ stato pure rammentato che:

" (…) il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 147)

Inoltre nello scritto del 26 febbraio 2015 l’amministrazione, in relazione alla richiesta di rinnovo del 20 febbraio 2015, ha comunicato all’insorgente che per procedere al ricalcolo a suo favore necessitava, oltre che degli estratti bancari afferenti al lasso di tempo ottobre-dicembre 2014, del conteggio stipendio del __________ del gennaio 2015 e di sapere in quali periodi si trovava all’estero. L’USSI ha fissato un termine di dieci giorni per trasmettere la documentazione richiesta, informando che in assenza della stessa avrebbe potuto decidere, per quanto riguardava la domanda di rinnovo, di non entrare in materia (cfr. doc. 145).

Per il mese di maggio 2015 al ricorrente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'895, computando un reddito da attività lavorativa di fr. 4'080 annui (cfr. doc. 135; 139).

Nella decisione dell’11 giugno 2015 relativa al mese di maggio 2015 l’amministrazione ha precisato che in caso di ulteriore domanda di rinnovo avrebbe dovuto far pervenire i seguenti documenti:

" - Estratti conti correnti bancari e/o postali a lei intestati per il periodo 1.1.2015-31.5.2015;

  • conteggi stipendio di aprile e maggio 2015;

  • aggiornamenti per quanto riguarda la sua situazione professionale, in particolate anche il progetto accennato a suo tempo della ripresa di una __________.

(…)

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione.” (Doc. 135-136)

Dallo scritto dell’8 luglio 2015 inviato dall’USSI al ricorrente emerge segnatamente che l’insorgente non ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali per giugno 2015 e che l’eventuale inoltro di una nuova domanda di rinnovo avrebbe dovuto essere corredato, oltre che dai documenti richiesti con la decisione dell’11 giugno 2015, anche da:

" - estratti conti correnti bancari e/o postali a lei intestati per il periodo 1.6.2015-30.6.2015;

  • conteggio stipendio di giugno 2015” (Doc.

Il 4 agosto 2015 il ricorrente ha interposto, tramite la Cancelleria comunale di __________ una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali. Il Comune ha formulato un preavviso negativo, in quanto non è stato consegnato alcun documento giustificativo (cfr. doc. 37; 39).

Nello scritto del 10 agosto 2015 l’amministrazione, da una parte, ha comunicato all’insorgente di non poter entrare nel merito di un eventuale riconoscimento degli affitti di giugno e luglio 2015, siccome non aveva richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali per quei mesi. Dall’altra, che a un’eventuale domanda di rinnovo a partire dal 1° agosto 2015 avrebbero dovuto essere allegati, oltre ai documenti indicati nella decisione dell’11 giugno 2015, pure i seguenti documenti:

" - estratti conti correnti bancari e/o postali a lei intestati per il periodo

1.6.2015-31.7.2015;

  • conteggio stipendio di giugno e luglio 2015” (Doc. 131=doc. 35)

Lo scritto del 10 agosto 2015 è stato rinviato al ricorrente il 19 agosto 2015 (cfr. doc. 33).

Il 14 settembre 2015 l’insorgente ha affermato di essere capace di fare di tutto nel campo edilizio e di adattarsi di conseguenza a lavorare a tempo parziale secondo le chiamata dei suoi datori di lavoro. Egli ha precisato, da un lato, che il guadagno mensile medio non gli permette di vivere dignitosamente e di dover ricorrere all’aiuto di amici e conoscenti. Dall’altro, di aver postulato, vista la sua capacità di lavorare come muratore, fabbro, pittore, piastrellista, falegname ecc., un nuovo permesso B quale ditta individuale che presumeva gli potesse essere concesso dal 1° gennaio 2016 e di essere già in contatto con decine di persone che gli hanno assicurato ogni genere di lavoro.

Il ricorrente ha poi indicato di avere lavorato esclusivamente per il signor __________ sia presso il __________ che in relazione a un nuovo palazzo, ma di non avere ancora ricevuto i conteggi che comunque per due mesi non superavano la somma complessiva di fr. 800 (cfr. doc. 29-30).

A tale lettera sono stati allegati gli estratti del suo conto presso __________ dal gennaio al maggio 2015 da cui risultano unicamente quattro entrate di denaro, due da parte del Cantone Ticino in gennaio 2015, una da parte della cassa malati in marzo 2015 e una il 29 maggio 2015 quale parziale rimborso della tassa annuale della carta maestro (cfr. doc. 31-32).

Con decisione dell’8 ottobre 2015 l’USSI ha stabilito quanto segue:

" (…)

Abbiamo esaminato la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 17 agosto 2015 e costatiamo che nonostante le nostre lettere del 10 e 19 agosto 2015 con la sua presa di posizione del 14 settembre 2015 non ci ha fornito i documenti richiesti necessari per poter determinare la sua situazione finanziaria. Le comunichiamo che non possiamo entrare nel merito della sua richiesta. (…)” (Doc. 28=129)

Il provvedimento dell’8 ottobre 2015 è stato confermato con decisione su reclamo del 3 febbraio 2016 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.3. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminati gli atti di causa, ritiene che l’operato dell’USSI vada approvato.

Al riguardo occorre, in primo luogo, evidenziare che l’amministrazione a far tempo dall’aprile 2014, quando il ricorrente ha iniziato a percepire l’assistenza sociale e in seguito fino all’agosto 2015, ha reso attento il ricorrente varie volte (il 16 giugno 2014 cfr. doc. 219; il 16 luglio 2014 cfr. doc. 192, il 1 ottobre 2014 cfr. doc. 191; il 19 novembre 2014 cfr. doc. 172; il 19 gennaio 2015 cfr. doc. 147; il 26 febbraio 2015 cfr. doc. 146; l’11 giugno 2015 cfr. doc. 136; consid. 2.2.) dell’importanza e del ruolo decisivo della documentazione richiestagli al fine di determinare l’eventuale di diritto a prestazioni assistenziali ordinarie e che in caso di omessa produzione della stessa l’USSI avrebbe potuto decidere di non entrare in materia in merito alla richiesta di rinnovo delle prestazioni.

In secondo luogo, il ricorrente, in relazione alla domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie interposta nell’agosto 2015 non ha prodotto quanto richiesto dall’amministrazione.

Egli, non solo non ha fornito alcun giustificativo al momento della domanda del 4 agosto 2015 davanti al suo Comune, come evidenziato dal Comune di __________ stesso che ha formulato un preavviso negativo, preavviso peraltro di principio vincolante ai sensi dell’art. 52 lett. f Las (cfr. doc. 39), ma pure nel prosieguo della pratica.

Più specificatamente l’insorgente non ha chiarito, sostanziando con le debite prove, le sue entrate, benché l’amministrazione gli abbia indicato chiaramente di quali documenti necessitasse, in particolare dei conteggi stipendio (cfr. doc. 131; 33).

Questo comportamento corrisponde a una violazione del dovere di collaborare dei richiedenti l’assistenza sociale (cfr. art. 67, 68 Las; 43 cpv. 3 LPGA; consid. 2.1.), a maggior ragione in concreto nella misura in cui l’insorgente nel suo scritto del 14 settembre all’USSI ha comunque dichiarato di aver lavorato nei mesi di giugno e luglio 2015 per __________ sia presso il Ristorante Meridiano sia presso un nuovo palazzo con negozi e uffici (cfr. doc. 30; 33).

E’ vero che in tale scritto il ricorrente ha precisato di non avere ricevuto i conteggi degli stipendi dei mesi di giugno e luglio 2015, ma di non avere in ogni caso superato complessivamente l’importo di fr. 800 (cfr. doc. 30).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che __________, il 10 maggio 2015, ha dichiarato che durante il mese di aprile 2015 l’insorgente aveva lavorato al 100% per dieci giorni (cfr. doc. 151).

Inoltre nel reclamo del 25 ottobre 2015 il ricorrente ha asserito che __________ lo faceva lavorare per circa 20 ore mensili (cfr. doc. 27).

Da queste attestazioni discende che il tempo di lavoro mensile dedicato alle attività alle dipendenze di __________ era variabile.

Pertanto era a più forte ragione indispensabile per l’amministrazione disporre della documentazione necessaria per stabilire le effettive entrate del ricorrente.

Nemmeno in sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto alcunché.

Il suo patrocinatore, il 19 maggio 2016, ha indicato che il suo assistito non si è rifiutato di fornire le informazioni richieste, ma non era nella condizione di provvedere come richiesto, visto che, non avendo un salario, non poteva presentare i conteggi stipendio (cfr. doc. VI).

Ciò è però in contraddizione con quanto dichiarato dal ricorrente stesso, ossia che nei mesi di giugno e luglio 2015 è stato attivo professionalmente presso __________ (cfr. doc. 29-30).

Va, altresì, osservato che dal ricorso dell’8 marzo 2016 inoltrato al Consiglio di Stato dall’insorgente contro la decisione dell’Ufficio della migrazione del 10 febbraio 2016 con cui gli è stato revocato il permesso B emerge che:

" (…)

  1. Dopo il 17 giugno 2015 ho sempre prestato i miei lavori per opere di sua proprietà come per terzi (che avevano a lui assegnato a seguito dei miei interventi) per il Signor __________. Infatti dal giugno 2016 (recte: 2015) a novembre dello stesso anno ho eseguito personalmente, per il proprietario del palazzo __________ di __________ (dove abito) Signor __________, lavori di necessaria manutenzione e riparazioni per un importo complessivo di fr. 17'000.- di cui fr. 5'000.- di materiale (pagato direttamente dal Signor __________).

  2. I rimanenti fr. 12'000.- ca. 4 mesi di lavoro solo per il suddetto stabile erano e sono ancora parzialmente di mia spettanza e sono andati a pagare i miei canoni di affitto scoperti (da luglio 2015 a marzo 2016) ca. fr. 9'900.- e la rimanenza di ca fr. 2'100.- deve ancora essermi pagata o compensata con i prossimi canoni di affitto (fr. 1'100.- mensili). (…)” (Doc. A3)

In simili condizioni, non dando seguito alle richieste dell’USSI di fornire la documentazione relativa alla sua situazione economica, il ricorrente ha di fatto impedito all’amministrazione di verificare correttamente il suo eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie.

Per quanto attiene ai conteggi del salario non ancora allestiti (cfr. doc. 30), l’insorgente mai ha d’altronde preteso di aver invitato il datore di lavoro a redigere i documenti in questione senza esito positivo.

Di conseguenza a ragione l’USSI non è entrato nel merito della domanda di rinnovo di prestazioni assistenziali ordinarie inoltrata dal ricorrente nell’agosto 2015.

Il TCA evidenzia, infine, che come del resto rilevato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. VIII), nel ricorso al Consiglio di Stato l’insorgente ha, peraltro, sottolineato di avere sì fatto ricorso all’assistenza sociale in un momento di crisi ma nemmeno per un anno fino al 17 giugno 2015 e di non dovere più appellarsi alle prestazioni assistenziali avendo entrate più che sufficienti per mantenersi (cfr. doc. A3).

2.4. A titolo abbondanziale, in riferimento all’asserzione del ricorrente del 14 settembre 2015 secondo cui per far fronte alle sue spese ha beneficiato dell’aiuto di amici e conoscenti (cfr. doc. 29), questa Corte ritiene utile rilevare che dal principio della sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Las e 13 Laps) risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65.

2.5. L’insorgente ha chiesto la propria audizione (cfr. doc. VI pag. 3).

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

  • o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie ma ha semplicemente postulato la propria audizione onde chiarire quanto esposto (cfr. doc. VI pag. 3).

Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova

Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione del ricorrente si rileva superflua.

2.6. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 3 febbraio 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

2

CEDU

  • art. 6 CEDU

LPGA

Gerichtsentscheide

20