Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2016.2
Entscheidungsdatum
06.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2016.2

ME

Lugano 6 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2016 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 gennaio 2016 emanata da

CO 1

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 26 novembre 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) non ha concesso a RI 1, nata nel 1973, il rinnovo del diritto ad una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (artt.19 e 48 Las).

L’amministrazione ha in particolare sottolineato che, non avendo cambiato appartamento, sotto la voce ogni altro reddito, è stato inserito l’importo di CHF 10'200.00 (relativo all’eccedenza mensile di CHF 850.00 inerente la spesa per l’alloggio).

1.2. Respingendo il reclamo del 21 dicembre 2015 con il quale la richiedente ha illustrato i motivi per cui, nel suo caso, non si giustifica un cambio d’appartamento (difficoltà a trovare un subentrante per lo stato della casa, i proprietari non le hanno permesso di lasciare la casa durante l’anno, problemi a trasferirsi per il figlio che dovrebbe cambiare scuola; cfr. doc.B), l’USSI con decisione su reclamo del 26 gennaio 2016 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Concretamente non risulta che l’assistita si sia seriamente attivata per reperire un’altra abitazione come indicato. Elenca alcuni motivi di difficoltà ma indica anche che non intende rimanere a lungo nell’abitazione dove già risiede.

Si constata che essa poteva dare disdetta per l’appartamento a fine maggio 2015 per agosto 2015 con tre mesi di preavviso, come da contratto. Si constata d’altra parte che dispone di entrate mensili sufficienti a pagare correntemente una quota di affitto di CHF 850.--mensili superiore al massimo riconosciuto in assistenza. Si tratta di un costo notevole. Per il fabbisogno e i costi validi nell’assistenza essa dispone quindi di tale maggior entrata che le permette di far fronte al costo di locazione e che deve essere considerata nel calcolo.

È inoltre proprietaria di una vettura __________ nuova, acquistata nel 2015, di CHF 36'200.--. Anche tale valore deve essere considerato e quale sostanza e (dedotta la quota esente di CHF 12'000.--) corrisponde a un importo mensile disponibile di CHF 2'016.--. Non vi sono seri motivi per disporre dell’auto. Anche senza considerare, per ipotesi, il valore di CHF 850.-- mensili di maggior disponibilità/entrata per la spesa di alloggio, la sostanza come reddito di CHF 2'016.-- rappresentata dall’auto copre il fabbisogno ed esclude il diritto ad una prestazione di assistenza.

La decisione può quindi essere confermata.” (Doc. B)

1.3. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter restare nell’attuale appartamento, rilevando:

" (…)

Come sarà a voi noto il diritto della locazione impone dei termini per poter disdire e d’altra parte prima di lasciare l’appartamento dovevo essere sicura di poter trasferire la mia famiglia presso un altro appartamento.

Da parte mia tramite contatti personali, sul computer (__________), e con il passaparola ho cercato un subentrante.

Un altro elemento non secondario dovevo pur salvaguardare la formazione scolastica di mio figlio.

In effetti per motivi economici ho già dovuto cambiare residenza e mio figlio di conseguenza ha dovuto reinserirsi in un nuovo sistema scolastico.

Questo fatto potrebbe peggiorare ulteriormente la nostra situazione famigliare con risvolti sulle prestazioni di sostegno sociale.(…)”

(Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 16 marzo 2016 l’USSI propone di respingere il ricorso per gli stessi motivi esposti nella decisione su reclamo (cfr. doc. V).

1.5. Il 31 marzo 2016 RI 1 ha ribadito le sue richieste ricorsuali, precisando quanto segue:

" (…)

  • Come già riferito in precedenza l’auto non è mai stata di mia proprietà ma l’aveva comprata il signor __________ presso il __________, il quale avrebbe dovuto annunciare il veicolo come da richiesta del cliente direttamente subito dopo la vendita, ci siamo accorti che non è stato fatto dopo la contestazione dell’Ufficio del sostegno sociale. Personalmente non avevo eseguito nessun controllo perché l’auto precedente una __________ tutto era andato direttamente senza intoppi. L’auto mi è indispensabile, questo modello comporta un basso consumo di diesel.

  • Non corrisponde al vero che non mi sono impegnata a trovare un altro appartamento, oltre ai termini di disdetta ammissibili solo una volta all’anno, visti i costi elevati dell’affitto mensile, la situazione locata su una strada Cantonale con traffico Internazionale e la vicinanza del Centro di accoglienza d’asilo, i quali non passano inosservati e ci sono già stati diversi screzi del quale la stampa non cita, inoltre sono due anni che non accendo la serpentina essendo ancora elettrica con dei costi non contenuti, nessuno e dico nessuno è disposto a pagare tanto per una casa non rinnovata sulla strada. Inoltre trovare qualcosa di “normale” dove accettano animali domestici non è un’ impresa facile, mio figlio quest’anno termina l’ultimo anno della scuola dell’obbligo e non ha nessuna intenzione di spostarsi in un’altra scuola. Ho pure problemi di salute (prossimo appuntamento medico lunedì 4 aprile vi farò recapitare uno scritto direttamente dal dott. __________ psichiatra/psicologo di __________, non mi permettono di vivere in ambienti dove convivono persone con problemi famigliari, di alcol e di droga, come succede ovunque nelle palazzine di basso livello di affitto. Questo l’ho vissuto a __________ prima di arrivare a __________ dove mi sono guastata anche la salute. L’importo da voi calcolato di circa CHF 850.-- il quale viene citato nelle mie entrate è assolutamente inesatto perché una perdita che perde il signor __________ per lasciarci vivere in questo appartamento (all’inizio non sapevamo fosse una zona così trafficata ma non avevamo trovato nient’altro) non ero ancora in assistenza quando sono arrivata nel 2011, quando l’abbiamo affittata ero ancora sotto contratto lavorativo e poi sono finita in malattia e ho perso un lavoro invidiabile. Io quei soldi manco li vedo, sono puramente soldi del signor __________ come ribadisce, se ero disonesta potevo stipulare un contratto falso a suo nome e io come affittuaria e mai nessuno si sarebbe accorto di niente, ma non sarebbe nel mio stile etico.

  • L’assistenza non ha più versato da dicembre i premi per la cassa malati (ho un figlio minorenne a carico) ho le prestazioni mediche aperte con tanto di richiami e solleciti miei e di mio figlio presso la __________ e __________, non ho potuto pagare ancora l’RC privata e neppure la compensazione AVS. La cassa malati mi ha dato il termine entro la fine di marzo e dopo procederà con le esecuzioni. Qui nessuno si rende conto del nostro disagio famigliare, l’assistenza ci ha lasciato senza un soldo prima di Natale senza scrupolo e senza pensare che abbia un figlio minorenne in casa, mi sono sentita discriminata e abbandonata nel mio proprio paese natio, una degradazione peggiore non ci poteva capitare malgrado abbia presentato regolarmente un certificato medico valevole che ero ancora in cura presso il medico curante, accade questo. Io questa la potrei definire una violazione umana da parte dello Stato, nessuno si è mai interessato a vedere le condizioni pietose del nostro frigo ma accreditarmi CHF 850:- che manco vedo, per l’affitto si. Non posso disdire un appartamento senza averne trovato un altro mi sembra una cosa fondamentalmente logica.

Inoltre sappiamo che nel locarnese trovare qualcosa di decente è una caccia all’oro, (forse un problema in tutto il Ticino, dato che preferiscono vendere le locazioni invece che affittarle) ogni volta ti rispondono: è già andato, siamo già a posto, si sono annunciati più di 50 persone ecc..

Quindi lodevoli giudici finché mio figlio non termina la scuola dell’obbligo non posso cercare fuori zona. Vi prego di trovare una soluzione tempestiva perché veramente non so più come cavarmela con le montagne di fatture da pagare !!! (…)” (Doc. VII)

1.6. In data 6 aprile 2016 è pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni un certificato medico del dr.med. __________ del seguente tenore:

" Il medico sottoscritto dichiara che per salvaguardare l’equilibrio della situazione psico – socio – familiare della paziente citata a margine, è importante che suo figlio possa continuare a frequentare la scuola attuale.” (cfr. doc. IX)

1.7. L’ 11 aprile 2016 l’USSI si è espresso sulle osservazioni della ricorrente come segue:

" La ricorrente non porta fatti nuovi atti a giustificare una diversa valutazione rispetto alla risposta del ricorso.

La ricorrente conferma che disponeva e dispone di entrate mensili (sostegno da parte di un conoscente) sufficienti a pagare correttamente una quota di CHF 850.-- mensili superiore all’importo massimo riconosciuto dall’assistenza. Tale importo è da considerare. Essa indica poi che l’appartamento in questione ha una pigione sproporzionata anche per chi non è in assistenza (“nessuno, dico nessuno è disposto a pagare tanto per una casa non rinnovata sulla strada “). Non può quindi ritenersi una soluzione ammissibile per chi è in assistenza. L’auto __________ nuova di CHF 36'200.-- acquistata nel 2015 risulta a nome della ricorrente dalla licenza di circolazione del 16.3.2015 e dall’avviso di premio 16.11.2015 dell’assicurazione RC pure a suo nome (si osserva che il doc. C è solo successivo alla decisione USSI), quindi è stata correttamente considerata nel calcolo. (…)” (doc. XI)

1.8. Il 18 aprile 2016 RI 1 ha risposto alle osservazioni dell’USSI nella maniera seguente:

" (…)

Se vogliamo proprio essere precisi del mio affitto mensile di CHF 2100.- sono da sottrarre spese condominiali, custodia e pulizia, parcheggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento (non uso le serpentine elettriche) solo stufette o camino. Sono tutti costi dedotti che hanno tutti gli altri inquilini che abitano nelle palazzine in affitto e io non ho. Deducendo questi costi il mio affitto mensile arriverebbe sui CHF 1550.- ca. perciò i calcoli persi dei CHF 850.- che finora sono a carico del padre di mio figlio perché non c’era un’altra alternativa, non sono soldi che possiedo da spendere. L’auto mica l’ho comperata io e non è mai stata in mio possesso, se il signor __________ dovesse solo sentire che io reputo l’auto di mia proprietà me la toglierebbe senza pensarci due volte. inoltre c’è il contratto tra il Garagista e il signor __________ che lo dimostra. Il signor __________ inizialmente (marzo 2015) quando aveva mandato l’incarto a __________ aveva scritto la dinamica di come dovevamo procedere con l’intestazione ma se nessuno capisce il tedesco in Ticino… Con tutta sincerità avevo spiegato il caso alla gentile signora __________, (lei è sempre stata una persona fantastica e molto umana) non sapendo che l’intestazione sulla carta grigia denominava che l’auto fosse mia, poi due mesi dopo ho ricontattato il signor Müller il quale ha rispedito il formulario a __________ (questa volta li ho avvisati io telefonicamente cosa dovevano fare dato che il formulario era di nuovo in tedesco) ed ha funzionato!! Ho a carico un figlio minorenne e la cassa malati è obbligatoria per entrambi, come faccio a pagare le fatture concretamente? Mi hanno prolungato il termine a fine mese e non un giorno oltre… rimane AVS, e RC urgenti!! Non posso inventarmi un appartamento di prezzo inferiore se la zona non lo offre, inoltre non posso neanche fare miracoli per uscire da questa situazione!!! (…)” (cfr. doc. XIII)

1.9. Con scritto del 22 aprile 2016 l’USSI ha comunicato che la ricorrente con lo scritto del 18 aprile 2016 non ha portato fatti nuovi tali da giustificare una diversa valutazione rispetto alla risposta al ricorso e alle osservazioni del 13 aprile 2016 (cfr. doc. XV).

1.10. In data 3 maggio 2016 il TCA ha richiesto alla Cassa una copia del suo scritto del 20 gennaio 2015 citato nella decisione del 26 novembre 2015 (doc. XVI). In data 4 maggio la Cassa ha inviato al TCA il documento richiesto (XVII1; XVII+1).

1.11. I doc. XV; XVI, XVII1 sono stati inviati per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVIII).

1.12. Con scritto del 1° giugno 2016 la ricorrente ha trasmesso la richiesta di riduzione della pigione del suo appartamento di __________ inviata alla proprietaria del medesimo il 28 maggio 2016.

Inoltre l’insorgente ha postulato una rapida evasione del suo ricorso (cfr. doc. XIX; E).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015.

Più specificatamente deve essere appurato se a ragione oppure no l’amministrazione nel relativo calcolo ha computato, sotto la voce ogni altro reddito, l’importo di fr. 10'200.-- annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.- inerente la spesa per l’alloggio).

Inoltre, deve essere ugualmente accertato se correttamente o meno la ricorrente è stata riconosciuta proprietaria di una vettura __________ nuova, acquistata nel 2015, corrispondente ad un valore di fr. 36'200.-- e se conseguentemente tale valore deve essere considerato oppure no quale sostanza.

2.2 L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

272.--

272.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).”

Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

Dal 1° gennaio 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono invece quanto segue:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

2.5. RI 1 ha contestato il calcolo che ha condotto al diniego del rinnovo del diritto ad una prestazione assistenziale da lei richiesto nel mese di novembre 2015. In particolare ha contestato che, a titolo di ogni altro reddito, è stato computato l’importo di fr. 10’200.-- annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente la spesa per l’alloggio; fr. 850.-- x 12 mesi = fr. 10'200.--). La ricorrente ha fatto valere in buona sostanza che l’importo di fr. 850.-- mensili, è un importo di cui lei non dispone direttamente ma che è versato dal signor __________ solamente per rendere possibile a lei e al figlio di vivere presso l’appartamento di __________ (cfr. doc VII).

Inoltre, la ricorrente ha contestato che l’USSI le ha attribuito la proprietà di una automobile Jeep e che di conseguenza, tenendo conto della relativa sostanza, ha stabilito un reddito mensile disponibile di fr. 2'016.-- (calcolato considerando che la Jeep ha un valore di fr. 36'200.-- , che computato quale sostanza e dedotta la quota esente di fr. 12'000.-- corrisponde ad un importo mensile disponibile di fr. 2'016.--). In particolare, la ricorrente ha affermato che __________ è il proprietario della __________ e che lei ha solamente il diritto di usarla.

L’amministrazione ha asserito che gli sforzi della ricorrente per trovare una nuova abitazione erano carenti e che a fine maggio 2015, quando aveva la possibilità di dare la disdetta, non lo ha fatto (cfr. doc. B, doc. V). L’USSI ha constatato altresì che RI 1 dispone di entrate mensili sufficienti a pagare correntemente una quota di affitto di fr. 850.-- superiore al massimo riconosciuto in assistenza di fr. 1'250.-- mensili per due persone (cfr. doc. A1, B; V).

L’USSI ha poi sottolineato che, anche senza calcolare l’importo di fr. 850.-- mensili di maggior disponibilità per la spesa di alloggio, la sostanza come reddito di fr. 2'016.-- mensili rappresentata dall’automobile __________ comporta la copertura del fabbisogno ed esclude il diritto ad una prestazione di assistenza (considerando il reddito e la sostanza computabili di fr. 48'020.-- annui, pari a fr. 4'000.-- mensili, oltre a fr. 926.-- di sussidio Cassa Malati e di assegni integrativi per i figli, a fronte di fr. 3'340.-- di fabbisogno base e di spesa computabile) (cfr. doc. V).

L’amministrazione ha ritenuto che la ricorrente sia proprietaria della __________ in quanto risultava a suo nome dalla licenza di circolazione del 16 marzo 2015 e dall’avviso di premio dell’assicurazione RC del 16 novembre 2015 (cfr. doc. XI, doc. 17, 19, 20, 21). Nel caso specifico, a mente dell’amministrazione, non vi sono seri motivi che rendano indispensabile il possesso da parte della ricorrente di un’automobile (cfr. doc. V).

2.6. Secondo l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).

Le Direttive della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, prevedono che:

" (…)

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione, tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

2.7. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua situazione personale.

In un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--) conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica.

In una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.

Questo Tribunale, in una sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, chiamato a stabilire se la ricorrente doveva lasciare il suo appartamento e cercarne uno con un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione emessa dall’USSI nel novembre 2014, o se poteva mantenerlo, ha rinviato gli atti all’amministrazione a seguito di un’istruttoria carente.

In effetti l’USSI, in quel caso di specie, non si è minimamente confrontato con le ragioni addotte dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato e neppure con le sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento più a buon mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito dalle Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.

Il TCA ha ordinato all’USSI di stabilire se, tenuto conto della situazione personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche nei dintorni.

Nelle due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle possibilità di alloggio a minor costo.

Se fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento in cui abita.

In un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.

In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben superiore a tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 è senz’altro esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

2.8. Nella concreta fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 risiede in via __________ a __________ in un’abitazione di 4 locali con giardino sin dall’agosto 2011 e che il contratto di locazione datato 4 luglio 2011 è stato firmato da __________ -padre di suo figlio __________ - e prevede un canone di locazione mensile complessivo di fr. 2'100.-- (1850.-- di pigione mensile e fr. 250.-- di spese accessorie mensili; cfr. doc.75-78), pari a fr. 25'200.-- annui.

La ricorrente, mentre già risiedeva a __________ nell’attuale appartamento, ha beneficiato di prestazioni assistenziali nei seguenti periodi: 2012 (cfr.doc. 310), 2013 (cfr.doc. 69), 2014 (cfr. doc. 303) e da gennaio a novembre 2015 (cfr. doc.281-298). In quest’ultimo periodo ha ricevuto prestazioni ordinarie per fr. 430.-- al mese. Esse sono state determinate computando una pigione annua di fr. 15'000.-- e alimenti per il figlio di fr. 21'420.--- annui, pari a fr. 1'785.-- mensili (cfr. doc. 301-302; 283–284)

L’USSI con scritto del 20 gennaio 2015 ha comunicato alla ricorrente che l’affitto dell’appartamento di __________ era “gran lunga superiore a quello riconosciuto dai nostri parametri” e l’ha invitata a inoltrare la disdetta e a trovare un subentrante entro un termine di 6 mesi, avvisandola che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato una possibile revisione del calcolo delle prestazioni stabilite a suo favore (cfr. doc. 297).

A questo proposito giova osservare che la ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito allo scritto dell’USSI del 20 gennaio 2015, fino alla decisione dell’USSI del 26 novembre 2015 con cui le è stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1).

Constatando che la ricorrente non aveva dato seguito allo scritto del 20 gennaio 2015, l’USSI in effetti con decisione del 26 novembre 2015 ha negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali computando l’importo di fr. 10'200.-- annui a titolo di ogni altro reddito (relativo all’eccedenza mensile inerente la spesa per l’alloggio di fr. 850.-- - fr. 2'100 pigione effettiva – fr. 1'250 massimo ammissibile per 2 persone; doc. 75, consid. 2.6. ; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.--; cfr. doc. A1).

Tale decisione è stata confermata dalla decisione su reclamo del 26 gennaio 2015 nella quale è stato precisato che la ricorrente non si era seriamente attivata per reperire un alloggio alternativo (cfr. doc. B).

Chiamata ora a pronunciarsi questa Corte rileva che effettivamente non risulta che la ricorrente abbia intrapreso particolari sforzi al fine di trovare un’abitazione più economica nel lasso di tempo di sei mesi fissato dall’USSI con scritto del 20 gennaio 2015 (cfr. doc. 297).

L’insorgente, del resto, non ha nemmeno dato la disdetta nel mese di maggio 2015 come previsto dal contratto di locazione (cfr. doc. 75)

Il comune __________ dove vive la ricorrente è di grandi dimensioni (6'550 abitanti, __________), di conseguenza anche la possibilità di trovare un alloggio alternativo non risulta particolarmente limitata, in quanto il mercato immobiliare è altrettanto ampio.

Per quanto concerne i motivi di salute indicati dalla ricorrente che non le permetterebbero uno spostamento (cfr. doc. VII), va osservato che nel certificato medico pervenuto in data 6 aprile 2016 il dr. med. __________ attesta che per salvaguardare l’equilibrio della situazione psico-socio-familiare di RI 1, è importante che suo figlio possa continuare a frequentare la scuola attuale (scuola media di __________) (cfr. doc. X). Il dr. med. __________ dichiara quindi che un cambiamento di scuola, non di abitazione, comprometterebbe l’equilibrio della situazione psico-socio-familiare della ricorrente.

La scuola media di __________ accoglie allievi dei seguenti comuni: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, , __________ (http://www.), di conseguenza la ricorrente poteva cercare un’abitazione alternativa non solamente a __________ ma anche nei sopracitati comuni senza che fosse necessario per suo figlio - che frequenta l’ultimo anno della scuola dell’obbligo (cfr. doc. VII) - cambiare scuola.

In simili condizioni, un cambiamento di abitazione era esigibile. A ragione quindi l’USSI, non avendovi la ricorrente provveduto, ha computato a titolo di ogni altro reddito l’importo di fr. 10'200.-- annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente la spesa per l’alloggio; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.-- ; cfr. pure STCA 42.2015.26 del 25 gennaio 2016).

2.9. Come visto (cfr. consid. 2.2) nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

In una sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e private, tramite finanziamenti da terzi.

L’assistenza sociale può dunque essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

2.10. Da un documento datato 2 gennaio 2013 si evince poi che RI 1 e Heinz Lutta hanno stabilito che il signor __________, invece di versare gli alimenti alla signora RI 1 e al figlio, avrebbe pagato il canone di locazione dell’appartamento di __________ ( nel documento stabilito in fr. 1450.-- e spese accessorie) (doc. 69).

A questo riguardo giova osservare che la Convenzione del 9 novembre 2012 conclusa davanti alla Commissione tutoria regionale di __________ dalla ricorrente e da __________ prevede che quest’ultimo deve versare al figlio __________ fr.1'785.-- mensili dal tredicesimo al diciottesimo anno di età (cfr. doc. 80).

Inoltre da un documento del 5 novembre 2015 emerge che __________ ha pagato a RI 1 l’affitto dell’appartamento di __________ (fr. 2'100.-- mensili) per gli anni 2013, 2014 e che l’avrebbe fatto anche per il 2015 e per gli anni successivi (cfr. doc. 37).

In relazione ai contributi finanziari di __________ a favore della ricorrente, quest’ultima, nello scritto del 31 marzo 2016 al TCA, ha in ogni caso affermato che l’importo di fr. 850.--, corrispondente alla differenza tra il massimale di spesa coperto dall’assistenza di fr. 1'250.-- e l’affitto da lei pagato di fr. 2'100.--, è “una perdita che ci perde il signor __________ per lasciarci vivere in questo appartamento (…)” (cfr. doc. VII).

Come appena visto (cfr. consid. 2.9.), l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado di procurarsi individualmente anche tramite prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella concreta evenienza risulta che, l’assistita ha i mezzi per far fronte all’eccedenza di spesa mensile per l’alloggio di fr. 850.-- (fr. 2'100.-- pigione effettiva - fr. 1'250.-- massimo ammissibile Las/Laps per 2 persone; cfr. consid. 2.6.) tramite finanziamenti da parte del signor __________.

RI 1 stessa, nelle osservazioni del 31 marzo 2016, ha del resto affermato che il signor __________ versa fr. 850.-- per l’affitto dell’appartamento di __________ (cfr. doc. VII).

Anche in virtù del principio di sussidiarietà che caratterizza l’intervento dell’assistenza sociale, l’USSI a ragione ha negato all’insorgente il diritto ad una prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2015.

Infine, per quanto concerne l’obiezione della ricorrente per cui nel suo affitto mensile di fr. 2'100.-- sarebbero già comprese diverse spese che invece altri inquilini che abitano in palazzine hanno (spese condominiali, le spese per il custode e la pulizia, posteggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento), come già esposto in precedenza, l’art. 22 lett. c Las stabilisce che per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’9 Laps. Il massimale applicabile nella presente fattispecie è di fr. 1'250.-- (spesa per l’alloggio di due persone comprensiva delle spese accessorie mensili) ed è quindi molto inferiore all’affitto di fr. 2'100.-- pagati dalla ricorrente, l’obiezione risulta quindi priva di fondamento.

2.11. Il TCA constata infine che l’amministrazione ha attribuito la proprietà della __________ del valore di fr. 36'200.-- alla ricorrente, in quanto risultava a suo nome dalla licenza di circolazione del 16 marzo 2015 e dall’avviso di premio dell’assicurazione RC del 16 novembre 2015 (cfr. doc. XI, doc. 17, 19, 20, 21).

L’insorgente, pendente causa, ha inviato un documento datato 31 marzo 2016 in cui si attesta che il proprietario dell’automobile è __________ (cfr. doc. C). La medesima ha, inoltre, addotto che fin dalla sua immatricolazione presso la Sezione della circolazione la __________ doveva essere intestata a __________ e che se questo non è avvenuto è perché ci sono stati degli errori nel procedimento dovuti al fatto che la documentazione inviata era in tedesco (cfr.doc. XIII).

Da quanto esposto risulta perlomeno dubbio che la ricorrente si sia accorta che l’automobile era erroneamente intestata a suo nome solamente in data 16 marzo 2016 a seguito della risposta dell’USSI al suo ricorso del 3 marzo 2016 (cfr. doc. I, V, VII), considerando che quale intestataria della assicurazione RC le relative fatture le pervenivano direttamente.

Ad ogni modo la questione di sapere chi sia realmente il proprietario della vettura può, in casu, rimanere insoluta.

In effetti, anche se non si considera la sostanza calcolata come reddito di fr. 2'016.-- mensili (cfr. doc. B) rappresentata dall’automobile Jeep (cfr. doc. B), l’importo di fr. 850.-- mensili (pari a fr. 10'200.-- annui) di maggior disponibilità per la spesa di alloggio, comporta, in aggiunta agli alimenti di fr. 1'785.-- al mese (fr. 21'420.-- annui; cfr. doc. 80; A1), nonché agli assegni di famiglia di fr. 200.-- mensili (cfr. doc. A1), per complessivi fr. 2'835.-- al mese, e tenendo conto della somma di fr. 926.-- mensili di altre prestazioni Laps (fr. 363 sussidio cassa malati + fr. 563 assegno integrativo), la copertura del fabbisogno e delle spese Las, pari globalmente a fr. 3'340.-- al mese (fr. 1'595 + fr. 1'745; cfr. doc. A1).

Le entrate totali di fr. 3'761.-- (fr. 2'835 + fr. 926), calcolate tenendo conto dell’importo di fr. 850.-- di maggior disponibilità per la spesa relativa alla locazione, ad esclusione del reddito derivante dalla sostanza costituita dalla Jeep, sono più elevate delle spese complessive di fr. 3'340.--.

L’eccedenza di reddito Las di fr. 421.-- (fr. 3'761 – fr. 3'340) esclude, quindi, il diritto ad una prestazione di assistenza (cfr. doc. A1).

2.12. Per tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 26 gennaio 2016 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

1

Reg.Las

  • Art. 1 Reg.Las

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