Raccomandata
Incarto n. 42.2015.26
rs/DC/sc
Lugano 25 gennaio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 14 luglio 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 18 febbraio 2015 con cui aveva negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali postulate con domanda di rinnovo dell’11 febbraio 2015 (cfr. doc. 184; 202), in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A3; A2).
L’USSI ha così motivato la decisione su reclamo:
" (…)
L’amministrazione ha considerato che il fratello dell’assistito abita con l’assistito e quindi ha considerato il costo di locazione secondo l’assistenza per due persone (CHF 1'250.-) e l’ha diviso per due, siccome l’assistenza è calcolata solo per l’assistito.
Tale calcolo è corretto, infatti per i costi di alloggio relativamente alle comunità di abitazione, la quota di partecipazione è calcolata in base alla somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo ed il totale viene ripartito proporzionalmente tra i membri della comunità (norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale, COSAS, n. F.5.1).
Inoltre l’art. 5 cpv. 2 del Regolamento Laps stabilisce che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicabili in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
La pigione massima per i casi di assistenza in Ticino è di CHF 1'250 per due persone. E’ quindi corretto considerare ½ della spesa di alloggio di CHF 625.- per l’assistito e per il fratello.
(…)” (Doc. A2)
1.2. RI 1, patrocinato dallo Studio legale RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 davanti al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a una prestazione assistenziale, comprensiva del sussidio di cassa malati, a far tempo dal gennaio 2015 (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha evidenziato che dal gennaio 2015 non solo non riceve più alcuna prestazione assistenziale, ma nemmeno il sussidio della cassa malati indicato invece nella decisione del 18 febbraio 2015.
Inoltre egli ha segnatamente addotto:
" (…)
L’Ufficio è partito dal presupposto sbagliato che RI 1 ed il fratello __________ convivano. Quest’ultimo ha effettivamente firmato il contratto di locazione (doc. 7) ma l’ha fatto come garante, proprio per aiutare RI 1 nella sua difficilissima situazione economica. Si sottolinea il fatto che trovare un’abitazione adeguata è stata per il ricorrente un’operazione estremamente difficoltosa, risoltasi poi solo grazie all’intervento dell’avv. RA 1 e di __________, che si è per l’appunto reso disponibile a cofirmare il contratto perché altrimenti il proprietario non lo avrebbe a sua volta firmato e RI 1 non avrebbe trovato una sistemazione. __________, che in ogni caso partecipa pagando solo una parte della pigione, abita a tutti gli effetti a __________, come attestato nella dichiarazione di domicilio del Municipio (doc. 8) e come risulta anche da una semplice ricerca su local.ch (doc. 9). Anche se dal contratto può sembrare che il ricorrente e il fratello coabitino, la realtà dei fatti è diversa: solo sporadicamente __________ soggiorna a __________ dal ricorrente, il quale in ogni caso paga la sua parte di affitto per un importo superiore ai fr. 1'100.-- massimi riconosciuti per legge.
Prove: - doc. 7 contratto di locazione del 25.9.2013;
doc. 8 dichiarazione di domicilio __________;
doc. 9 estratto local.ch
testimonianza dell’avv. RA 1, __________
.
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha evidentemente “considerato” (cfr. doc. 2 punto F) che il fratello dell’assistito abita con quest’ultimo, senza accertare i fatti e sincerarsi che le cose stessero effettivamente così. Come esposto dall’Ufficio, il ricorrente è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni ma è l’Autorità a dover richiedere i documenti, se necessario (art. 67 cpv. 1 Las). Il 27 febbraio il signor RI 1 ha informato l’Ufficio che il fratello abita a __________, dando i necessari chiarimenti, ma alla sua lettera non è seguita la richiesta di fornire documenti o prove: l’Autorità ha piuttosto deciso di trascurare l’informazione data dal ricorrente, limitandosi a “considerare” che il fratello abita con lui.
Tutte le condizioni per l’attribuzione delle prestazioni sono per il resto adempiute. Nella fattispecie si tratta pertanto di rivedere il calcolo, partendo dalla constatazione che RI 1 abita da solo e che come spesa per l’alloggio va considerato il massimo per le unità di riferimento composte da una persona, ovvero l’importo riconosciuto dalla LPC per la persona sola (art. 9 cpv. 1 lett. a Laps). Tale importo conformemente all’art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC, corrisponde a fr. 13'200.-, ovvero fr. 1'100.- mensili (importo comunque inferiore rispetto a quanto effettivamente paga il ricorrente).
La spesa per l’alloggio deve quindi essere innalzata a fr. 1'100.-, con un conseguente aumento della “spesa computabile Las” che porta ad affermare il diritto ad una prestazione assistenziale.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, rilevando, in particolare, quanto segue:
" (…) Si osserva infatti che il ricorrente ha, con il fratello, in affitto un appartamento di 4 e ½ locali per due persone con una pigione di CHF 2'350.- al mese. Tale soluzione abitativa, ingiustificata per una sola persona, è evidentemente a beneficio di entrambi i fratelli.
Il ricorrente inoltre indica che non è stato versato il sussidio del premio di assicurazione malattia che sarebbe stato considerato quindi a torto nel calcolo dell’assistenza. Come risulta dall’allegato estratto dei pagamenti RIPAM, il sussidio del premio di assicurazione malattia per l’anno 2015 viene pagato.
(…)” (Doc. III)
1.4. Il 15 ottobre 2015 il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato che, se ritenuto necessario dal TCA per accertare i fatti, potrà essere ascoltato come teste anche il fratello del ricorrente, __________ (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015.
Più specificatamente deve essere appurato se a ragione oppure no l’amministrazione nel relativo calcolo ha computato, a titolo di spesa per l’alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivide l’appartamento di __________ con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni persona supplementare
272.--
272.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
Giusta l’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps, in vigore dal 1° gennaio 2015, in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli.
.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione i limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua sono quelli previsti dalla LPC
Dai Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26 novembre 2014 emerge che le deduzioni applicate per la pigione ammontano al massimo fr. 13’200.– annui, pari a fr. 1'100 al mese, per persona sola e fr. 15’000.– all’anno, corrispondenti a fr. 1'250 mensili, per coniugi.
Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.
Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.
Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6. RI 1 ha contestato il calcolo che ha condotto al diniego di una prestazione assistenziale da lui richiesta nel mese di febbraio 2015, facendo valere in buona sostanza di non convivere con il fratello, __________, e che quindi a torto, a titolo di spesa per l’alloggio Las, è stato computato soltanto l’importo di fr. 625.-- (metà della somma massima ammissibile per due persone di fr. 1'250.--), invece di fr. 1'100.-- (importo massimo ammissibile per una persona).
L’insorgente ha precisato che il fratello ha firmato il contratto di locazione relativo all’appartamento di __________ unicamente quale garante e che quest’ultimo in ogni caso partecipa pagando solo una parte della pigione, abitando a tutti gli effetti a __________ e soggiornando a __________ sporadicamente (cfr. doc. I).
L’USSI, dal canto suo, ritiene che l’appartamento di __________ di 4 locali e ½ sia ingiustificato per una persona sola ed è dunque a beneficio di entrambi i fratelli. Per questo motivo l’amministrazione ha considerato quale spesa per l’alloggio la metà della somma di fr. 1'250.--, corrispondente alla pigione massima per i casi di assistenza in Ticino per due persone (cfr. doc. A2; III).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire che giusta l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. consid. 2.5.).
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.
Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).
Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.
L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).
Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 62; DTF 105 V 272).
Con una sentenza 42.2011.11 del 19 gennaio 2012 questa Corte ha deciso che a torto l’USSI aveva suddiviso la pigione effettiva della ricorrente per due e le aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali dal giugno 2007 al dicembre 2008. Dal 2003, infatti, il figlio aveva un’abitazione indipendente e nel 2007 si era trasferito fuori cantone. Secondo il principio della probabilità preponderante egli non abitava più nell’economia domestica della madre. Il mantenimento del domicilio presso la madre per l’invio della posta era irrilevante, visto che determinante è unicamente la convivenza effettiva con il beneficiario di una prestazione assistenziale e non dove sono depositati i suoi documenti.
Il TCA ha stabilito che la divisione per due della pigione non si giustificava nemmeno ponendo mente al fatto che una delle eccezioni alla regola generale della ripartizione della pigione secondo il numero delle persone che abitano nella stessa economia domestica si applica qualora uno degli inquilini occupi da solo gran parte dell’abitazione.
In quel caso di specie, in effetti, vista la presenza del figlio della ricorrente nell’appartamento della madre per due fine settimana al mese, e dunque piuttosto sporadica, andava comunque ritenuto che l’abitazione dell’insorgente fosse occupata in gran parte unicamente da quest’ultima.
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2012.14 del 20 febbraio 2013.
2.8. Giova, inoltre, evidenziare che le disposizioni “Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005, al punto B.3 “Spese d’alloggio” aggiornato nel dicembre 2014, enunciano che:
" L’affitto (o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale. Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni all’immobile assolutamente indispensabili).
Se le spese per il riscaldamento e per l’acqua calda (riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.
Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica. Gli uffici d’assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.
Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il loro grado d’integrazione sociale.
Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest’importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell’ambito delle spese per l’alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.
Quando un assistito cambia comune di domicilio, l’ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l’affitto previsto sarà accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del capitolo C.1.7.
Per persone che vivono in comunità di tipo familiare, ma non tutte a beneficio del sostegno sociale (v. capitolo B.2.3), la quota mensile della pigione è suddivisa per il numero di persone che compongono l’economia domestica. Quest’importo è aggiunto al fabbisogno.
Per persone che vivono in comunità abitative e d’interessi bisogna considerare che le loro esigenze di spazio abitativo sono maggiori rispetto a quelle di coloro che vivono in una comunità di tipo familiare della medesima dimensione. Per le specifiche condizioni di alloggio e di vita dei giovani adulti si rimanda al capitolo H.11.
Persone che beneficiano del sostegno sociale da lungo tempo non possono rivendicare di poter continuare ad abitare nell’alloggio finora occupato, anche se è di loro proprietà. Tuttavia, se gli oneri ipotecari sono accettabili, è sempre opportuno appurare se le spese supplementari gravanti sulla collettività a seguito della permanenza nell’abitazione attuale, non possano essere coperte tramite la garanzia di un’ipoteca (v. capitolo E.2.2).
Se un beneficiario si rifiutasse di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora potrebbe essergli riconosciuto solo l’importo corrispondente alle spese che sarebbero generate dall’abitazione più economica. Questa misura può far sì che il beneficiario non sia più in grado di sostenere i costi del suo attuale contratto, causandogli lo sfratto. In questo caso, però, l’ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio temporaneo d’emergenza.
Di fronte alla diversità regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell’alloggio a livello comunale o regionale, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.
2.9. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quatto mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua situazione personale:
" 4.4. Mit Blick auf die im Einzelfall zu prüfende Zumutbarkeit des Wohnungswechsels sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu den persönlichen Verhältnissen des Beschwerdeführers (Alter, künftige Renteneinkommen, soziale Integration), wonach diese einem Umzug in eine günstigere Wohnung nicht entgegenstünden, ebenso wenig zu beanstanden. Hinsichtlich der eingewendeten gesundheitlichen Beschwerden mit vollständiger Arbeitsunfähigkeit liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die gesundheitliche Verfassung des Beschwerdeführers ein Verbleiben in der bisherigen Wohnung notwendig machen würde.
4.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Ausführungen in der Beschwerde nicht geeignet sind, die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz als klar unrichtig oder unvollständig und deren Anwendung des kantonalen Rechts als verfassungsmässigen Rechten zuwiderlaufend, insbesondere willkürlich, erscheinen zu lassen. Es ist nochmals festzuhalten, dass die Gemeinde Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und den Beschwerdeführer entsprechend bei der Wohnungssuche zu unterstützen hat (§ 6 SPG), was sie ihm auch zusicherte. Aus dem vorinstanzlichen Entscheid und den Akten geht indessen nicht hervor, ob der Beschwerdeführer diese Hilfe bisher in Anspruch genommen hat. Das kantonale Gericht durfte nach dem Gesagten willkürfrei schliessen, dass Wohnungskosten nur bis zur Höhe von Fr. 900.- durch das Gemeinwesen zu übernehmen sind, dass der Beschwerdeführer - unter Androhung einer Leistungskürzung bei Missachtung entsprechender Anordnungen - zur Suche einer preisgünstigeren (zumutbaren) Wohnung aufgefordert werden darf.”
In un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--) conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica:
" 5.4.
5.4.1. Die Beschwerdeführerin macht eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz geltend, weil diese davon ausgegangen sei, sie habe ihre Behauptung, keine günstigere Wohnung gefunden zu haben, nicht belegt. In der Rekursschrift an das Departement für Finanzen und Soziales vom 25. Juni 2014 habe sie darauf hingewiesen, dass bis zu jenem Zeitpunkt nur gerade eine Wohnung mit einem monatlichen Mietzins von Fr. 808.- angeboten worden sei. In der vorinstanzlichen Beschwerdeschrift habe sie zudem dargelegt, dass gemäss den einschlägigen Internetportalen die billigste Zweizimmerwohnung bei Fr. 800.- gelegen habe.
5.4.2. Auch wenn eine Mitwirkungspflicht der Sozialhilfeorgane besteht, die Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger bei der Suche nach günstigem Wohnraum zu unterstützen (SKOS-Richtlinien, Ziff. B.3), ist die Wohnungssuche primär Sache der mit wirtschaftlicher Hilfe Unterstützten. Die Beschwerdeführerin hat zwar - teils unter Hinweis auf Internetportale - darauf hingewiesen, dass es schwierig bis unmöglich sei, eine Wohnung innerhalb der von der Fürsorgebehörde vorgegebenen Limite zu finden. Sie hat jedoch keine konkreten, erfolglosen Suchanstrengungen nachgewiesen. So hätte sie sich beispielsweise an bekannte Liegenschaftsverwaltungen wenden und entsprechende Belege vorlegen können. Es wird auch nicht geltend gemacht, sie habe die Gemeinde um Unterstützung bei der Wohnungssuche gebeten. Es erscheint daher nicht bundesrechtswidrig, dass die Vorinstanz die Berücksichtigung des durch die Mietzinsrichtlinien festgelegten Mietzinses anstelle des effektiven Mietzinses bestätigte. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.” (Le sottolineature sono del redattore)
In una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non di quelli che soddisfano i desideri del richiedente, rilevando:
" 2.2
2.2.1 Umstritten ist vorliegend, in welchem Umfang einer unterstützungsbedürftigen Person Sozialhilfe für Wohnungskosten zu gewähren ist. Zu Recht rügt die Beschwerdeführerin nicht, dass die vorgenommene diesbezügliche Beschränkung bzw. die Aufforderung, nach einer günstigeren Wohnung Ausschau zu halten, gegen Art. 12 BV verstösst. Art. 12 BV gibt demjenigen, der in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind; dieses Grundrecht auf Hilfe in Notlagen beschränkt sich auf ein Minimum im Sinne einer Überlebenshilfe (BGE 130 I 71 E. 4.1 s. 75 mit Hinweisen). Es versteht sich von selbst, dass die sich in einer Notlage befindende und Sozialhilfe beanspruchende Person unmittelbar gestützt auf das so verstandene Grundrecht keinen Anspruch auf Übernahme der Mietkosten einer beliebigen Wohnung durch das Gemeinwesen hat. Vielmehr darf dieses, immerhin unter Berücksichtigung ausserordentlicher persönlicher Verhältnisse des Einzelfalles, seinen Beitrag an die Wohnungskosten auf das beschränken, was für eine elementaren Unterkunftsbedürfnissen genügende Wohnung aufgewendet werden muss. Für die Festlegung dieses Betrags ist grundsätzlich kantonales Recht massgeblich (Urteil 2P.207/2004 vom 7. September 2004, E. 3.1).”
In una sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015 il TCA, chiamato a stabilire se la ricorrente doveva lasciare il suo appartamento e cercarne uno con un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione emessa dall’USSI nel novembre 2014, o se poteva mantenerlo, ha rinviato gli atti all’amministrazione a seguito di un’istruttoria carente.
In effetti l’USSI, in quel caso di specie, non si è minimamente confrontato con le ragioni addotte dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato e neppure con le sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento più a buon mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito dalle Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.
Questo Tribunale ha indicato che l’USSI dovrà stabilire se, tenuto conto della situazione personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche nei dintorni.
Nelle due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle possibilità di alloggio a minor costo.
Se fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento in cui abita.
2.10. Infine il TCA ricorda che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3).
Le disposizioni COSAS, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dell’aprile 2005, dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, op. cit., pag. 114-115.
Dal principio di sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
In una sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
In una sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e private, tramite finanziamenti da terzi.
L’assistenza sociale può dunque essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
2.11. Nella presente evenienza il TCA rileva, innanzitutto, che il ricorrente dall’ottobre 2013, ossia da quando si è trasferito a __________ in __________ (cfr. doc. 271; 270) è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 482.-- al mese nel periodo ottobre-dicembre 2013 (cfr. doc. 264, di fr. 335.-- mensili da gennaio a settembre 2014 (cfr. doc. 240; 216), di fr. 352.-- al mese da ottobre a dicembre 2014 (cfr. doc. 207) e di fr. 234.55 per il mese di gennaio 2015 (cfr. doc. 203).
Nei calcoli concernenti i periodi appena menzionati l’USSI, a titolo di pigione, ha computato la somma di fr. 13'170.-- annuali (cfr. doc. 206; 210; 219; 243; 268), pari a circa fr. 1'100.-- al mese, ossia l’importo massimo ammissibile per una persona sola (cfr. consid. 2.5.).
Questa Corte constata, poi, che il contratto di locazione relativo all’appartamento di 4 1/2 locali di 153 m2 sito in __________ a __________ con validità dal 1° ottobre 2013 è stato firmato il 25 settembre 2013 sia da RI 1 che da suo fratello, __________, e risulta essere adibito ad abitazione familiare per 2 persone (cfr. doc. A7).
Inoltre il ricorrente stesso ha dichiarato che il fratello partecipa al costo dell’appartamento (cfr. doc. 176; I).
D’altra parte, però, l’insorgente già con il reclamo del 27 febbraio 2015 e con le osservazioni del 9 marzo 2015 ha fatto valere che il fratello risiede stabilmente a __________ e che raramente, meno di un mese all’anno, soggiorna a in __________ a __________ (cfr. doc. 176; 174).
Nel ricorso è peraltro stato precisato che __________ ha sottoscritto il contratto di locazione in questione unicamente in qualità di garante nei confronti del locatore, vista la difficile situazione economica in cui versa il fratello (cfr. doc. I)
All’impugnativa è stata, inoltre, allegata una dichiarazione di domicilio del 17 agosto 2015 rilasciata dall’Ufficio controllo abitanti di __________ da cui risulta che __________ è domiciliato in tale Comune dal 1° ottobre 2009 (cfr. doc. A8).
Ora, nel caso di specie, sorprende certamente il fatto che il ricorrente che ha postulato l’attribuzione dell’assistenza sociale quale persona sola (cfr. doc. 184; 205) abiti in un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2. Pure singolare è la circostanza che il fratello non si sia limitato a offrire al proprietario dell’immobile una garanzia solidale di pagamento, bensì abbia sottoscritto anch’egli il contratto di locazione e che il menzionato contratto preveda che l’ente locato è adibito ad abitazione familiare per due persone (cfr. doc. A7=14).
Tuttavia in concreto, per maggiore tranquillità, questa Corte ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI.
In proposito va osservato che l’istruttoria effettuata dall’amministrazione è del tutto carente. In particolare a seguito delle censure sollevate con il reclamo interposto contro la decisione del 18 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1.; doc. 173-176) l’USSI non ha esperito accertamenti.
A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).
(…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Secondo questo Tribunale in concreto si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento in __________ a __________ il ricorrente viva da solo, con il fratello __________ o eventualmente, ritenuta la notevole ampiezza dell’appartamento (153m2), con una terza persona.
Nel caso in cui sulla base dell’esito degli atti istruttori che l’amministrazione compierà - verificando segnatamente, da un lato, il genere di abitazione in cui risiederebbe __________, a __________, la relativa ampiezza e il costo, dall’altro, se nell’abitazione di __________ abitano altre persone e se sì il tipo di legame con il fratello del ricorrente, come pure, sentendo il proprietario dell’immobile di __________, chi ha versato il deposito di garanzia di fr. 6'000.-- (cfr. doc. A7) e i motivi per i quali nel contratto di locazione sia stato indicato che l’appartamento è adibito ad abitazione familiare per 2 persone e se del caso l’autorità comunale di __________ - __________ dovesse essere considerato colocatario dell’insorgente oppure emergesse che l’insorgente condivide l’abitazione con una terza persona, andrà confermato il conteggio effettuato dall’USSI in cui ha l’amministrazione computato a titolo di spesa per l’alloggio fr. 7'500.-- annui, pari a fr. 625.-- mensili.
In effetti, in applicazione degli art. 22 lett. c Laps, 9 cpv. 1 e 2 Laps e 5 cpv. 2 Reg.Laps (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), visto che la pigione effettiva è di fr. 2'350.-- al mese (cfr. doc. A7) e che la relativa metà di fr. 1'175.-- è maggiore dell’importo corrispondente alla metà dell’ammontare massimo per due persone (fr. 15'000.-- annui : 12 mesi = fr. 1'250.-- mensili; consid. 2.5.; 2.7.), ossia di fr. 625.-- (fr. 1'250.-- : 2), nel calcolo della prestazione assistenziale del ricorrente andrà conteggiata unicamente la somma di fr. 625.--.
2.12. Se, per contro, l’USSI dovesse stabilire che __________ non è colocatario unitamente al fratello dell’appartamento di __________, né che quest’ultimo sia condiviso dal ricorrente e da una terza persona, nel calcolo del diritto a una prestazione assistenziale postulata nel mese di febbraio 2015, andrà computato, a titolo di pigione, in virtù degli art. 22 lett. c e 9 cpv. 1 Laps (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), l’importo massimo ammissibile per una persona di fr. 13'200.-- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2’350.-- al mese (cfr. doc. A7) è ben superiore a tale cifra.
Il ricorrente dovrà, tuttavia, trovare, con la collaborazione, se richiesta, degli organi dell’assistenza sociale (cfr. STF 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 consid. 5.4.2., citata al consid. 2.9. e consid. 2.8.), un’abitazione più economica, considerato che, vista la sua situazione personale (persona sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 è senz’altro esigibile.
All’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi per trovare una sistemazione meno dispendiosa. L’amministrazione farà decorrere a titolo cautelativo (a tutela dell’esito degli accertamenti menzionati sopra, che verranno svolti celermente) tale termine dalla data della presente sentenza.
Dopo il termine di sei mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente manifestasse, anche per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio -, la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui - pari a fr. 1'100.-- al mese - a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto per legge.
2.13. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 14 luglio 2015 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda a un complemento istruttorio come indicato ai consid. 2.11. e 2.12. ed emetta una nuova decisione in merito al diritto di RI 1 a prestazioni assistenziali postulate nel febbraio 2015.
L’USSI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti