Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2015.24
Entscheidungsdatum
23.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2015.24

LG/DC/sc

Lugano 23 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 agosto 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 30 giugno 2015 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con la decisione su reclamo del 30 giugno 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 14 agosto 2014, in particolare rilevando quanto segue:

" (…)

Il reclamo non si basa su una valida autorizzazione o convalida dell'autorità tutoria o di protezione. Si ritiene che la semplice procura della curatelata non risulta sufficiente. Non vi è quindi stato un valido reclamo entro i termini indicati nella decisione 14.8.2014.

La curatrice ha validamente rappresentato la curatelata nell'ambito delle sue competenze (curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 CC e 395 CC) e l'eventuale carenza di accordo interno non inficia l’effetto della sua rappresentanza.

In tal senso il curatore con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 395 CC ha relativo potere legale di rappresentanza e la persona rappresentata è legata dai suoi atti anche se non è privata della capacità civile (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 395 CC N11).

La curatrice (per conto della curatelata) ha ricevuto le opportune informazioni dall'amministrazione al fine della restituzione delle prestazioni indebite, le ha verificate. Il conteggio delle prestazioni trasmesso dall'USSl con il relativo importo corrisponde ad una richiesta di restituzione. Alla stessa è stato data adesione volontariamente con il relativo pagamento. La base legale è chiaramente data dall'art. 36 Las, in base al quale le prestazioni percepite indebitamente vanno restituite.

L'importo trasmesso con il conteggio è chiaramente dovuto in restituzione, trattandosi di un evidente indebito ai sensi della LAS e Laps. Quindi la contestazione, nel merito, è del tutto infondata. La reclamante ha potuto valutare integralmente la situazione e non giustifica l'inesistenza dell'indebito, che tale rimane.

La sua buona fede concerne eventualmente una richiesta di condono relativamente al quale la mancata segnalazione di una sostanza esclude la buona fede e quindi il condono. (doc. 4)”

1.2. Contro questo provvedimento l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e che venga fatto ordine all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di restituire a RI 1 l’importo di fr. 46'603.85, oltre interessi (doc. I).

In via preliminare, il rappresentante di RI 1 ha evidenziato che la curatela volontaria ex art. 394 CC istituita con la decisione del 22 agosto 2013 dell’Autorità regionale di protezione 3, non influisce sulla capacità civile della persona rappresentata che dunque ha facoltà di presentare ogni atto giudiziario che ritiene opportuno per tutelare i propri interessi, senza richiedere una valida autorizzazione o convalida all’autorità tutoria. Ne discende la piena legittimazione di RI 1 a impugnare la decisione (doc. I, pag. 3/4).

L’insorgente non ha contestato il fondamento della richiesta di prestazioni, ma la procedura adottata dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) per la restituzione di quanto da lei percepito indebitamente.

Da un lato, il rappresentante di RI 1 ha censurato l’amministrazione che ha ordinato tramite semplice comunicazione di posta elettronica, alla sola curatrice, la restituzione delle prestazioni, senza una decisione formale. Dall’altro, a suo dire, la curatrice non aveva il potere di dare il proprio benestare alla richiesta informale di rimborso “poiché tale competenza esula dai propri compiti di rappresentante amministrativo” (doc. I, pag. 8).

L’assicurata – sempre secondo il proprio rappresentante – non ha potuto valutare integralmente la situazione e prendere posizione in merito alla misura adottata dall’USSI che non ha notificato alla ricorrente la decisione di rimborso. Ella non ha così potuto ricorrere contro il provvedimento, né fare capo alla procedura di condono, in violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (cfr. doc. I, pag. 10).

Il rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, sia in ambito amministrativo che per la presente procedura (doc. I, VII+bis).

1.3. Nella risposta del 1° settembre 2015 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.4. In data 19 novembre 2015 il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurata se avesse obiezioni in merito all’importo di fr. 46'603.85 chiesto in restituzione dall’USSI e se ha inoltrato una richiesta di condono (doc. VIII).

1.5. Il 26 novembre 2015 il patrocinatore di RI 1 ha risposto di non contestare l’importo percepito, bensì la procedura adottata dall’USSI. Egli ha poi preannunciato, a futura memoria, che chiederà il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (doc. IX).

Infine l’insorgente ha sollevato, per la prima volta, la questione della perenzione. A suo dire, la richiesta di rimborso dell’USSI sarebbe perenta in virtù del termine assoluto di cinque anni, giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps (doc. IX).

I doc. VIII e IX sono stati inviati all’USSI per osservazioni, in particolare in merito alla questione della perenzione sollevata dal ricorrente (doc. X).

1.6. L’USSI ha presentato le proprie osservazioni il 14 dicembre 2014 (doc. XI).

Il doc. XI è stato inviato al rappresentante di RI 1 per conoscenza (doc. XII).

in diritto

In ordine

2.1. Preliminarmente, va analizzata la questione della legittimazione attiva della ricorrente.

L’USSI, nella decisione su reclamo, ha contestato la legittimazione attiva di RI 1, in quanto “il reclamo non si basa su una valida autorizzazione o convalida dell’autorità tutoria o di protezione. Si ritiene che la semplice procura della curatelata non risulta sufficiente” (doc. 4).

Dagli atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto all’Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela “per fare fronte a tutte le mie questioni amministrative” (doc. 51).

Con la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata nominata __________ (doc. 49).

Nella “credenziale” di medesima data sono elencate le sfere di compiti della curatrice (doc. 127).

Il potere di rappresentanza del curatore può essere esclusivo quando la persona sotto curatela è parallelamente privata dell’esercizio dei diritti civili. Quando invece il curatelato mantiene l’esercizio dei diritti civili “la personne est engagée par les actes du curateur, mais elle conserve une compétence concurrente d’agir” (cfr. Comm Fam, Protection de l’adulte, Stämpfi 2013, ad. art. 394, pag. 440 e segg.).

Ritenuto che l’esercizio dei diritti civili non è toccato dalla misura adottata dall’Autorità Regionale di Protezione 3, RI 1 è autorizzata ad agire autonomamente e conferire dunque procura allo Studio legale RA 1 per la vertenza che ci occupa (cfr. procura, doc. 46).

La legittimazione attiva dell’assicurata è quindi pacifica.

2.2. Nel proprio ricorso l’insorgente ha poi lamentato una violazione del principio della buona fede e del diritto di essere sentito da parte dell’USSI (cfr. doc. I, pagg. 11, 12 e 13).

L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr. J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 485).

Il diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire a un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

  1. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

  2. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono invece alle parti il diritto d’essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

2.3. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.) RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto all’Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela amministrativa (doc. 51).

Con la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC (doc. 49).

In data 13 gennaio 2014 la curatrice __________ ha scritto all’USSI una lettera dal seguente tenore:

" Egregio Signor __________,

le scrivo in qualità di curatrice della Signora RI 1 che seguo dal 22 agosto 2013.

Vi informiamo che siamo venuti a conoscenza di diversi conti bancari intestati alla Signora RI 1 e all’ex marito __________ e mai dichiarati.

In allegato le inviamo gli estratti conti in modo che possiate procedere con il ricalcolo della prestazione assistenziale.” (doc. 52)

RI 1 ha beneficiato di fr. 46'603.85 di prestazioni da parte dell’USSI, oltre a fr. 8'740.-- quale contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni assistenziali del __________ (cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47).

Dagli atti emerge che la curatrice il 6 maggio 2014 ha restituito direttamente all’USSI l’importo di fr. 46'603.85, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 28).

Successivamente, l’USSI con la decisione del 14 agosto 2014, poi confermata con la decisione su reclamo del 30 giugno 2015, notificata allo Studio legale RA 1, ha comunicato che la restituzione dell’importo è stata volontaria dopo valutazione della documentazione, e la richiesta di restituzione e di condono, sono contrarie alla buona fede ed infondate (doc. 1 e 44).

2.4. Alla luce di quanto sopra, il TCA rileva, da un lato, che la curatrice ha volontariamente segnalato all’USSI nel mese di gennaio 2014 che RI 1 disponeva di diversi conti bancari mai dichiarati e che di conseguenza la prestazione assistenziale da lei percepita andava ricalcolata (doc. 52).

Ciò che è effettivamente avvenuto con la richiesta di restituzione.

Ritenuto che il rappresentante di RI 1, dinanzi al TCA sostiene di non contestare il fondamento della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. I, pag. 8 e doc. IX), non può evidentemente ora sollevare una violazione del principio della buona fede e del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione e pretendere la notifica di una decisione formale di restituzione da impugnare.

Va poi evidenziato che l’USSI ha comunque notificato una decisione in data 14 agosto 2014 (doc. 44) e successivamente una decisione su reclamo il 30 giugno 2015 (doc. 1), poi impugnata dall’insorgente al TCA (doc. I).

L’assicurata ha dunque avuto la possibilità di esprimersi in merito sia innanzi all’USSI che al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

Medesimo discorso anche per la richiesta di condono che formalmente non è mai stata inoltrata dalla ricorrente (vedi su questo punto la risposta dell’USSI, doc. V, pag. 3 e lo scritto del 26 novembre 2015 del patrocinatore, doc. IX).

L’eventuale violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Nel merito

2.5. Il rappresentante di RI 1, ritiene che la richiesta di rimborso sia perenta ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps (cfr. doc. IX).

Giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (cpv. 1, prima frase). Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante cpv. 2).

I termini enunciati sono termini di perenzione (V. DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582).

Nella sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.2 Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato (di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, esso termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 pag. 584; 119 V 431 consid. 3c pag. 434; SVR 2011 IV n. 52 pag. 155 [8C_699/2010] consid. 2). Infine, è utile osservare che secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). (…)"

Quello dell’art. 26 cpv. 2 Laps, è un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.; sull'art. 25 LPGA cfr. SVR 2015 AHV N. 5; DTF 139 V 1; DTF 138 V 74).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312; STF 9C_320/2014 del 29 gennaio 2015).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“

2.6. Nella presente fattispecie, il TCA rileva che l’assistente sociale __________ in data 13 gennaio 2014 ha informato l’USSI di essere venuta a conoscenza “di diversi conti bancari intestati alla Signora RI 1 e all’ex marito __________ e mai dichiarati” allegando gli estratti conto (doc. 52).

Come indicato al consid 2.3., la curatrice il 6 maggio 2014 ha restituito direttamente all’USSI l’importo di fr. 46'603.85, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 28).

Con la decisione del 14 agosto 2014 l’USSI ha comunicato allo Studio legale RA 1, che la restituzione dell’importo è stata volontaria, dopo valutazione della documentazione (doc. 44).

Alla luce di quanto sopra, in tutta evidenza la decisione dell’USSI del 14 agosto 2014 è stata emessa rispettando il termine annuale di perenzione (cfr. consid. 2.2), contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante di RI 1.

Siccome il diritto di chiedere la restituzione non è perento (cfr. STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 e consid. 2.13), il provvedimento impugnato deve essere confermato anche su questo punto.

2.7. Dal profilo materiale, litigiosa è la questione di sapere se la curatrice di RI 1 aveva o meno il potere di dare il proprio benestare alla richiesta di restituzione dell’USSI dell’importo di fr. 46'603.85, per prestazioni indebitamente percepite nel periodo da gennaio 2009 a dicembre 2013.

In effetti, la curatrice di RI 1 ha già restituito, a nome e per conto della curatelata, la somma in questione (fr. 46'603.85) e il patrocinatore dell’assicurata non ha contestato il principio della restituzione: “Con il presente ricorso, non si contesta il fondamento della richiesta di restituzione delle prestazioni che la qui ricorrente ha percepito indebitamente, bensì la procedura adottata dall’USSI” (doc. I, pag. 8 e doc. IX, pag. 1).

Il rappresentante di RI 1 ha censurato l’agire dell’USSI che ha ordinato alla curatrice la restituzione delle prestazioni senza coinvolgere l’assicurata (cfr. doc. I, pag. 8).

Ai sensi dell’art. 394 CCS, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1).

L'autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2). Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3).

L’art. 395 CCS prevede che se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio cpv. 1).

Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio (cpv. 2). L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili (cpv. 3). Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario (cpv. 4).

In concreto, dagli atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto all’Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela “per fare fronte a tutte le mie questioni amministrative” (doc. 51).

Con la Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013 l’Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata nominata __________ (doc. 49).

Nella “credenziale” di medesima data sono elencate le seguenti sfere di compiti della curatrice (doc. 127):

“a) rappresentare la signora RI 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;

b) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora RI 1.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa la curatrice ha la facoltà di raccogliere tutte le informazioni inerenti il suo patrimonio, depositato presso istituti bancari, di aprire o chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza, di accedere e verificare fisicamente in loco il conteuto di cassette di sicurezza.” (cfr. credenziale del 22 agosto 2013, doc. 127)

In data 13 gennaio 2014 la curatrice __________ ha comunicato all’USSI di essere venuta a conoscenza di diversi conti bancari intestati a RI 1 e all’ex marito __________ e mai dichiarati (cfr. doc. 52 e consid. 2.3.).

RI 1 ha beneficiato di fr. 46'603.85 di prestazioni da parte dell’USSI, oltre a fr. 8'740.-- quale contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni assistenziali del __________ (cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47).

Dagli atti emerge che la curatrice ha restituito direttamente l’importo di fr. 46'603.85, a nome e per conto di RI 1, all’USSI.

L’USSI con la decisione del 14 agosto 2014 notificata allo Studio legale RA 1, ha comunicato quanto segue:

" Egregio avvocato,

facciamo riferimento alla sua lettera del 6 agosto 2014 e con la presente osserviamo che nella pratica assistenziale la signora RI 1 era rappresentata dalla sua curatrice ufficiale signora __________, nominata dall'ARP con la competenza a rappresentare la signora RI 1 segnatamente nelle pratiche amministrative e in particolare con le assicurazioni sociali ed amministrarne i redditi e la sostanza (decisione ARP 22.08.2013).

La curatrice, in rappresentanza della signora RI 1, ha riconosciuto di aver ricevuto indebitamente prestazioni dell'assistenza sociale per CHF 46'603,85 e li ha quindi correttamente versati all’amministrazione.

Tale restituzione è avvenuta dopo adeguata verifica della documentazione da noi prodotta, attestante l'esatto importo delle prestazioni concesse nel periodo interessato, ed è corretta. Infatti, in base all’art. 36 Las le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite.

Nel presente caso la restituzione è stata volontaria dopo valutazione della documentazione, e la richiesta di restituzione ora formulata e rispettivamente di condono, è contraria alla buona fede ed infondata. Non possiamo quindi dar seguito a quanto richiesto nel suo scritto non essendo giustificata la restituzione ne la richiesta di condono.

Mezzi di diritto

Contro la presente è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni” (doc. 44).

Alla luce di quanto sopra, il TCA non intravede ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione.

La Risoluzione no. __________ del 22 agosto 2013, con la quale l’Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1 prevede che la curatrice possa rappresentare la curatelata “nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche” (doc. 49 e127).

Come rettamente sottolineato dall’USSI, RI 1 è legata dagli atti della propria curatrice anche se ha conservato l’esercizio dei diritti civili (vedi su questo punto P. Meier e S. Lukic, “Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, Ed. Schuthess, 2011, pag. 216 e segg.).

Ne discende che __________ era legittimata a rappresentare RI 1 dinanzi all’USSI e dunque a restituire l’importo indebitamente percepito.

2.8. Per quanto riguarda la domanda di condono, il ricorrente non ha inoltrato alcuna richiesta in questo senso.

Il TCA, in data 19 novembre 2015, ha chiesto al patrocinatore dell’assicurata se chiedeva il condono delle prestazioni (doc. VIII). Egli ha risposto preannunciando che “chiederà il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite” (doc. IX, pag. 2).

A questo proposito questa Corte rileva che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

2.9. Deve ancora essere infine verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio sia in sede amministrativa che dinanzi al TCA (cfr. doc. I, VII+bis).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto l’insorgente non ha contestato il principio della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite ed era al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, da lei stessa richiesta per far fronte alle questioni amministrative inerenti il proprio patrimonio.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria, sia in fase amministrativa che dinanzi al TCA, deve quindi essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede amministrativa è respinta.

  3. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dinanzi al TCA è respinta.

  4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

CC

  • art. 394 CC
  • Art. 395 CC

CCS

  • art. 394 CCS
  • art. 395 CCS

Cost

LAM

  • art. 15 LAM

LAVS

LPGA

Gerichtsentscheide

37