Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2015.21
Entscheidungsdatum
09.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2015.21

mm/DC

Lugano 9 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2015 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 30 giugno 2015 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

  • che RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2014, pari a un importo di fr. 1'297.-/mese;

  • che, da accertamenti esperiti dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), è emerso che, durante lo stesso periodo, l’interessata ha conseguito redditi pari a, rispettivamente, fr. 371.25 (ottobre 2014) e fr. 660.25 (novembre 2014), la cui esistenza non è stata comunicata all’autorità;

  • che, con decisione formale del 29 gennaio 2015, l’USSI ha chiesto all’interessata la restituzione dell’importo di fr. 1'031.50, corrispondente alle prestazioni versate in eccesso, tenuto conto delle entrate realizzate nei mesi di ottobre e novembre 2014;

  • che, con reclamo del 17 febbraio 2015, RI 1 ha chiesto la rateizzazione (fr. 100.-/mese) dell’importo oggetto della decisione di restituzione, sottolineando inoltre di non volere “un condono per la somma” (cfr. doc. 27 – il corsivo è del redattore);

  • che, con decisione su reclamo del 30 giugno 2015, l’USSI ha accolto ai sensi dei considerandi il reclamo interposto dall’interessata, nel senso che le è stato concesso di restituire la somma in questione in maniera rateale (fr. 100.-/mese) (cfr. doc. A);

  • che, con tempestivo ricorso del 14 luglio 2015 (il cui tenore è in gran parte identico a quello inoltrato contro la decisione di sanzione, oggetto di una parallela procedura ricorsuale, conclusasi con un decreto di stralcio; cfr. STCA 42.2015.22 del 21 settembre 2015), RI 1 ha, in particolare, osservato che “… tenendo conto del mio stato di salute che mi crea sofferenza e agitazione, e parlando con la lega contro il cancro, mi sento colpevole della mia non corretta dichiarazione ma faccio ricorso per non farmi dare la sanzione, già si fa fatica a vivere, mi sto curando con terapie complementari e il 10% lo pago, la cura prima di tutto, chiederei l’annullamento della sanzione e son pronta a restituire l’importo di fr. 1297.- a fr. 100.- al mese, il mio problema ora ho un trigemino da curare e al 30 luglio vedo un dottore per questo problema, e vi dico non è bello vivere con un bruciore al labbro. Sono pronta alla restituzione della somma. Comunque vi chiedo di venirmi incontro con la mia buona fede, altro non avrei niente da aggiungere, mi metto nelle vostre mani, …” (doc. I);

  • che, in risposta, l’amministrazione ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III);

considerato in diritto

  • che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

  • che l’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 p. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317);

  • che, per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las prevede che le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps;

  • che, secondo l’art. 26 cpv. 1 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono, la prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione (cpv. 2).

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3);

  • che, con la propria impugnativa, RI 1 non contesta di aver indebitamente percepito prestazioni da parte dell’USSI, né il suo conseguente obbligo alla restituzione (cfr. doc. I: “… son pronta a restituire l’importo di fr. 1297 …”). In quanto diretto contro la decisione di restituzione, il suo ricorso deve dunque essere respinto;

  • che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

  • che, nel caso di specie, in ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, non essendo la decisione di restituzione ancora cresciuta formalmente in giudicato, la questione del condono non potrebbe in ogni caso essere affrontata in questa sede;

  • che se, da una parte, la ricorrente ha dichiarato di essere pronta a restituire la somma in questione, dall’altra, ha fatto riferimento alla propria buona fede (cfr. doc. I: “Sono pronta a una restituzione della somma. Comunque vi chiedo di venirmi incontro con la mia buona fede, …”), la quale costituisce uno dei presupposti per ottenere il condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps). Occorre inoltre ricordare che proprio la buona fede dell’interessata è stato uno dei motivi che hanno indotto l’USSI ad annullare la decisione di sanzione;

  • che l’amministrazione, a cui gli atti sono trasmessi, dovrà chiarire con la ricorrente se è sua intenzione chiedere il condono della restituzione, oppure no. In caso di risposta positiva, essa dovrà emettere al riguardo una decisione formale;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché chiarisca se è intenzione dell’interessata chiedere il condono della restituzione, oppure no.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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