Raccomandata
Incarto n. 42.2015.10
rs
Lugano 16 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 22 aprile 2015 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 22 aprile 2015 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 20 novembre 2014 (cfr. doc. 3) con cui ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
Nel caso in esame la richiedente è titolare di ¼ della proprietà dell’immobile di __________ donato dal padre ai figli con contratto di donazione (atto pubblico) 12.11.2010.
Tale parte di proprietà ha un valore ritenuto nella notifica di tassazione per l’imposta cantonale 2012 di CHF 140'000.--. La richiedente ha sottoscritto il 12 novembre 2010 con i fratelli un’ipoteca di CHF 230'000, con responsabilità solidale. La notifica di tassazione ha considerato il debito ipotecario a carico della signora RI 1 pari a CHF 57'500.--.
In considerazione di tali valori, la decisione 20 novembre 2014, considerati altri titoli per CHF 281.-- e una quota esente di CHF 10'000.--, ha stabilito una sostanza computabile come reddito di CHF 54'781.-- all’anno corrispondenti a CHF 4'565.-- al mese. Tale importo copre il fabbisogno scoperto della richiedente e quindi è stata negata una prestazione di assistenza.
Si osserva che eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile (art. 22 lett. a n. 2 Las).
Quindi se la liquidazione di un bene non si rivela possibile, per un periodo limitato l’amministrazione può non considerare il suo valore.
Nel caso concreto non risulta che il bene immobile potrebbe essere difficilmente liquidabile e quindi è stato considerato nella decisione.
(…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 22 aprile 2015 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il versamento di una prestazione assistenziale il cui importo è da stabilire previa cessione di credito all’USSI fino a concorrenza dell’ammontare erogato, oltre interessi, del ricavato dell’interessenza di un quarto dell’immobile di __________, allorché lo stesso sarà alienato a terzi, rispettivamente quando i fratelli acquisteranno la sua quota di comproprietà.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha fatto esplicito riferimento alle argomentazioni sviluppate in sede di reclamo, e meglio di non beneficiare di alcuna entrata, di avere molti debiti e di avere dovuto alloggiare in case di vacanza, ossia in sistemazioni precarie (cfr. doc. 6).
Inoltre la ricorrente ha evidenziato che l’entrata calcolata nell’ambito della sostanza immobiliare è puramente aleatoria, mentre la sua situazione finanziaria resta di grave disagio (cfr. doc. I).
1.3. L’avv. RA 1, per conto della ricorrente, il 26 maggio 2015 ha inoltre interposto istanza di gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
1.4. L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc V).
1.5. Dopo aver richiesto e beneficiato di tre proroghe del termine, il 24 agosto 2015 (cfr. doc. VII-XII), la parte ricorrente ha trasmesso il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. XIII + bis).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha o meno diritto a una prestazione assistenziale ordinaria a decorrere dal mese di novembre 2014.
A tale fine andrà verificata la correttezza o meno del computo da parte dell’USSI del valore della quota di comproprietà dell’insorgente relativa all’immobile sito a __________ donato dal padre, __________, ai quattro figli nel novembre 2010.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni persona supplementare
272.--
272.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).
Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 quanto segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel novembre 2010, ha ricevuto in donazione dal padre, __________, unitamente ai suoi tre fratelli, un immobile sito a __________, fondo n. __________, costituito da un’abitazione e da terreno per complessivi 770 m2 (cfr. doc. 46).
Ognuno dei quattro figli ha acquisito ¼ del fondo in comproprietà (cfr. doc. 50).
Nonostante i genitori della ricorrente abitino nell’immobile menzionato, non è stato costituito a favore del donante alcun diritto di abitazione (cfr. doc. 49: p.to 12 del contratto di donazione).
Il fondo di __________ è gravato da un’ipoteca a garanzia di un debito di fr. 230'000.-- contratto nel novembre 2010 con la __________ dalla ricorrente e dai suoi tre fratelli per il quale rispondono solidalmente (cfr. doc. 53; 55).
L’immobile in questione risulta pure gravato da una cartella ipotecaria al portatore di fr. 72'000.-- (cfr.d oc. 48).
Dalla decisione di tassazione per l’anno 2012 relativa all’insorgente si evince, poi, che il valore della sua parte di comproprietà immobiliare corrisponde a fr. 140'000.-- (cfr. doc. 77).
L’USSI, nel calcolo volto a determinare se l’insorgente ha diritto, dal novembre 2014, a una prestazione assistenziale ordinaria, ha conteggiato a titolo di sostanza computabile Las l’importo di fr. 54'781.-- relativo alla sua parte di comproprietà dell’immobile di __________.
Tale ammontare è stato ottenuto deducendo dal valore della sostanza di proprietà della ricorrente nel Canton __________ di fr. 140'000.-- - a cui sono stati aggiunti fr. 281.-- (“titoli e altri collocamenti di capitali”) -, ¼ (ritenuto che i beneficiari della donazione sono i quattro figli di __________) del debito complessivo di fr. 302'000.-- (fr. 230'000 + fr. 72'000) gravante sul fondo, ossia fr. 75'500.--, nonché la quota esente di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 3; fr. 140'000 + fr. 281 – fr. 75'500 – fr. 10’000).
Inoltre nel calcolo dell’assistenza sociale è stato considerato, quale reddito della sostanza, l’importo di fr. 6'735.--, corrispondente a ¼ del valore locativo (fr. 26'940.--) della casa unifamiliare edificata sul fondo n. __________ di __________ (cfr. doc. 45).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Inoltre ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:
" Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.
Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).
Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.
I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
Per quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell’ 8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016.
2.6. Nel caso di specie, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA non può che approvare l’operato dell’USSI che ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria a far tempo dal mese di novembre 2014 computando nel relativo calcolo la sostanza immobiliare relativa alla sua parte di comproprietà del fondo di __________.
Innanzitutto va osservato che, per quel che concerne il principio della computabilità, che la sostanza deve venire presa in considerazione visto il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.2.; 2.5.).
Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare una sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.5.).
A ragione, pertanto, l’USSI ha conteggiato il valore della parte di comproprietà immobiliare della ricorrente.
In concreto, del resto, la sostanza computabile non risulta difficilmente liquidabile (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las), ciò che nemmeno è stato fatto valere dall’insorgente.
Al riguardo va evidenziato che la donazione del fondo di __________ da parte del padre della ricorrente ha avuto luogo già nel novembre 2010.
Inoltre, da un lato, i genitori dell’insorgente abitano nell’immobile donato ai figli (cfr. 44) non in virtù di un diritto reale limitato (cfr. doc. 49), bensì di un diritto personale derivante da un contratto di locazione - se oneroso (cfr. art. 253 CO) - o di comodato d’uso - se a titolo gratuito (cfr. art. 305 CO).
Infatti nel contratto di donazione del novembre 2010 è stato esplicitamente indicato che si rinunciava alla costituzione di un diritto di abitazione a favore del donante (cfr. doc. 49 p.to 12).
Dall’altro, è vero che la ricorrente ha beneficiato d’indennità di disoccupazione a decorrere dal gennaio 2012, tuttavia tale diritto si è estinto il 7 novembre 2013 (cfr. doc. 92).
Dagli atti di causa non emergono, tuttavia, sforzi particolari messi in atto dall’insorgente, perlomeno nel lasso di tempo intercorso tra il novembre 2013 e il novembre 2014, per tentare di vendere la proprietà di __________ a terzi oppure di far riprendere ai suoi fratelli o a uno dei medesimi la sua parte (cfr. art. 646 cpv. 3 CC).
E’ utile, infine, rilevare, che __________ è un paese che si affaccia sul __________ (__________), zona nota per le sue bellezze paesaggistiche, per cui neppure da questo profilo la sostanza immobiliare della ricorrente si rivela difficilmente liquidabile.
2.7. Come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), l’USSI, nel calcolo volto a determinare se alla ricorrente può essere riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria dal novembre 2014, ha pure computato, quale reddito della sostanza, l’importo di fr. 6'735.--, corrispondente a ¼ del valore locativo (fr. 26'940.--) della casa unifamiliare edificata sul fondo n. __________ di __________ (cfr. doc. 45).
Il Tribunale federale prevede che, in considerazione della facile rescindibilità del rapporto contrattuale generato da un comodato d’uso di un’abitazione concesso a parenti stretti, il proprietario sia sempre ancora da considerare, dal profilo fiscale, titolare dell’abitazione, benché questa non sia direttamente a sua disposizione durante il comodato. Conseguentemente nel caso del comodato d’uso il proprietario deve pagare le imposte sul valore locativo oggettivo dell’immobile (cfr. STF 2A.535/2003 del 18 gennaio 2005; STF A.299/78 del 22 dicembre 1978, pubblicata in ASA 48 pag. 478).
Inoltre l’Alta Corte ha stabilito che, nel caso di locazione di una casa monofamiliare a un congiunto contro una pigione di favore, ai fini dell'imposta sul reddito è determinante l'ammontare della pigione incassata e non il valore locativo dell'abitazione, sempreché non debba ammettersi un contratto diretto ad eludere l'imposta dovuta (cfr. DTF 115 Ia 329; STF 2A.535/2003 del 28 gennaio 2005)
In concreto da una nota interna dell’USSI risulta che “(…) i genitori versano fr. 1'500.-- a mo di affitto” (Doc. 44)
In effetti i coniugi __________ versano mensilmente fr. 1'500.-- su un conto bancario intestato ai quattro figli (cfr. doc. 137 segg.).
Dalle carte processuali non risulta, però, con chiarezza a cosa si riferisca tale somma.
La questione di sapere quale importo specifico vada considerato nel calcolo dell’assistenza sociale a titolo di reddito della sostanza immobiliare, nella presente evenienza, può restare aperta.
Infatti in casu, anche senza computare alcunché a titolo di reddito della sostanza, all’insorgente deve comunque essere negata una prestazione assistenziale ordinaria, poiché il solo conteggio della sostanza computabile Las (cfr. consid. 2.6.) esclude la presenza di una lacuna di reddito Las.
In proposito va precisato, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), che l’USSI, facendo riferimento ai dati fiscali del 2012, ha tenuto conto a titolo di sostanza immobiliare relativa alla parte (1/4) di comproprietà della ricorrente del fondo di __________ della somma di fr. 140'000.-- (cfr. doc. 5).
La ricorrente non ha sollevato obiezione alcuna in merito al valore della sostanza immobiliare in quanto tale considerato dall’amministrazione.
Deducendo dalla somma di fr. 140'000.--, ¼ dei debiti garantiti da un’ipoteca e da una cartella ipotecaria al portatore di complessivi fr. 302'000.-- (fr. 230'000 + fr. 72'000; cfr. doc. 3; 48), ossia fr. 75'500.--, nonché la quota esente di fr. 10'000, si ottiene l’importo di fr. 54'500.--.
Dalla somma di quest’ultimo ammontare con l’importo di fr. 281.--, corrispondenti a titoli e altri collocamenti di capitali (cfr. doc. 5), si ottiene una sostanza computabile Las di fr. 54'781.--, corrispondente a fr. 4'565.-- mensili (cfr. doc. 4).
Le spese computabili sono, invece, composte della spesa per i premi per l’assicurazione malattia di fr. 4'965.-- annui, rispettivamente di fr. 414.-- mensili (cfr. doc. 5).
A titolo di spesa per l’alloggio non è stato considerato alcunché, poiché la ricorrente risulta essere ospitata gratuitamente da conoscenti (cfr. doc. 5; 25-29).
Non computando alcun reddito della sostanza nemmeno vanno, poi, conteggiati gli interessi passivi privati (cfr. doc. 5).
La soglia di intervento per il 2015 della ricorrente è pari a fr. 1'077.--, comprensiva del supplemento di integrazione di fr. 100.-- al mese (cfr. art. 19 Las; consid. 2.3.; cfr. doc. 4).
Hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.3.).
In casu, il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 289.-- al mese (cfr. doc. 4).
Addizionando alla sostanza computabile Las di fr. 4'565.-- il sussidio della cassa malati di fr. 289.--, si ottiene l’ammontare di fr. 4'854.--.
Il fabbisogno e le spese computabili Las ammontano complessivamente a fr. 1'491.-- (fr. 1'077 + fr. 414).
La ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 3'363.-- (fr. 4’854 – fr. 1’491) e non ha, dunque, diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di novembre 2014 già solo conteggiando la sostanza computabile Las relativa alla sua parte di comproprietà dell’immobile sito a __________.
2.8. In conclusione l’USSI ha, dunque, giustamente negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria a decorrere dal mese di novembre 2014.
La decisione su reclamo del 22 aprile 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.9. Deve ancora essere verificato se l’insorgente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; STF 5A_5/2007 del 12 febbraio 2007).
Nel caso concreto, alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata nei siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio che la ricorrente, essendo proprietaria di 1/4 del fondo n. __________ di __________ donato dal padre alla medesima e ai suoi tre fratelli, pari a un valore di fr. 140’000.-- (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), non ha diritto a prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2014.
Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti