Raccomandata
Incarto n. 42.2014.22
rs
Lugano 4 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2014 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 dicembre 2014 RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale sostiene, in buona sostanza, che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) non avrebbe mai pagato la cauzione del suo appartamento a __________ di fr. 3'000.-- in relazione ai quali gli hanno poi trattenuto la somma di fr. 150.-- al mese sulla prestazione assistenziale ordinaria di sua spettanza.
Inoltre egli si è lamentato del fatto che l’amministrazione gli ha trattenuto a rate mensili l’ammontare di fr. 2'200.-- concernenti delle pigioni erogate al locatore precedente.
RI 1 ha, poi, censurato il ritardo con il quale l’USSI regolarmente gli verserebbe le prestazioni assistenziali mensili.
Infine egli ha fatto valere di non essere in grado per motivi di salute di partecipare al programma propostogli dall’amministrazione (cfr. doc. I).
Al suo scritto RI 1 ha allegato, segnatamente, copia (incompleta) di una decisione del 23 maggio 2014 con cui l’USSI, da una parte, gli ha concesso una prestazione speciale di fr. 3'000.-- quale deposito di garanzia per l’appartamento in Via __________ a __________, dall’altra, ha stabilito che l’importo di fr. 3'000.-- sarebbe stato recuperato con una trattenuta sulla prestazione assistenziale ordinaria (cfr. doc. A1), copia di una decisione del 26 maggio 2014 con la quale l’amministrazione gli ha riconosciuto una prestazione ordinaria di fr. 2'286.-- al mese da giugno a dicembre 2014 e da cui risulta una trattenuta per recupero affitti di fr. 50.-- mensili e per recupero deposito di garanzia di fr. 100.-- al mese (cfr. doc. A3) e copia di un contratto di inserimento sociale sottoscritto dal medesimo il 23 maggio 2013 e valido fino al maggio 2014 (cfr. doc. A6).
1.2. L’USSI, interpellato da questo Tribunale, il 9 dicembre 2014, tramite un messaggio di posta elettronica di __________, caposervizio, ha comunicato:
" vi informo che il nostro ufficio non ha emesso recentemente una decisione su reclamo.
Il sig. __________ in data 13.11.2014 ha inoltrato al nostro ufficio (ricevuto in data 18.11.2014) un reclamo contro la decisione di recupero del deposito di garanzia. Il reclamo è in fase di valutazione presso il nostro ufficio. Sarà emessa una decisione su reclamo nelle prossime settimane.” (Doc. II)
L’USSI ha, inoltre, inviato copia della decisione del 23 maggio 2014 relativa alla prestazione speciale di fr. 3'000.-- per il deposito della garanzia dell’appartamento di __________ e copia della dichiarazione firmata da RI 1 il 26 maggio 2014 con cui ha riconosciuto il debito per l’importo di fr. 3'000.-- di cui al provvedimento del 23 maggio 2014 e ha autorizzato l’amministrazione a trattenere una parte della sua prestazione assistenziale mensile quale recupero del deposito di garanzia anticipato (cfr. doc. III1).
1.3. Con risposta del 14 gennaio 2015 l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso di RI 1.
Al riguardo l’amministrazione ha, in particolare, rilevato:
" (…)
Si osserva che il ricorrente non ha contestato tramite tempestivi reclami le decisioni di prestazioni e trattenuta dell’USSI, che sono quindi cresciute in giudicato.
Solo il 13.11.2014 egli ha inoltrato per la decisione 23.5.2014 uno scritto di reclamo (doc. 187 inc. USSI), che appare del tutto intempestivo e che deve essere deciso.
Inoltre egli ha sottoscritto il 26 maggio 2014 la dichiarazione di riconoscimento di debito e trattenuta per l’anticipo di CHF 3'000.-- come da decisione 23.05.2014 (doc. 17 inc. USSI).
Posto che oggetto del ricorso al Tribunale delle assicurazioni deve essere una decisione su reclamo che in concreto non è data e che il ricorrente non ha inoltrato tempestivo reclamo contro le decisioni dell’USSI con le quali è in disaccordo e quindi esse sono cresciute in giudicato, il ricorso è irricevibile rispettivamente infondato in quanto le decisioni sono corrette.” (Doc. V)
1.4. Il 23 gennaio 2015 RI 1 ha presentato delle osservazioni, adducendo, segnatamente, che le due pigioni pagate dall’USSI al precedente locatore di cui tramite trattenute gli è stata chiesta la restituzione sarebbero state pagate a torto e che le decisioni emesse dall’amministrazione non gli sarebbero state intimate o molto in ritardo (cfr. doc. VII).
Il 2 febbraio 2015 il ricorrente ha inviato un certificato medico di inabilità lavorativa del 27 gennaio 2015 (cfr. doc. VIII+1).
1.5. Il doc. VII+1-2 e il doc. VIII+1 sono stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. In ambito di assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 Lptca; 65 Las; 33 cpv. 2 Laps).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
Nella presente fattispecie RI 1 si è lamentato del fatto che l’amministrazione gli ha trattenuto, a rate mensili, l’ammontare di fr. 2'200.-- concernenti delle pigioni erogate - secondo l’insorgente a torto (cfr. doc. VII) - al locatore precedente.
Il ricorrente ha, poi, censurato il ritardo con il quale l’USSI regolarmente gli verserebbe le prestazioni assistenziali mensili.
Infine egli ha fatto valere di non essere in grado per motivi di salute di partecipare al programma propostogli dall’amministrazione (cfr. doc. I).
Dagli atti non risulta che l’amministrazione abbia emesso una specifica decisione su reclamo riguardo a questi temi.
Più specificatamente, per quanto attiene all’asserzione secondo cui le pigioni sarebbero state versate erroneamente da parte dell’USSI al suo precedente locatore e conseguentemente a torto sarebbe stata applicata la trattenuta di fr. 50.-- per recuperare i canoni di locazione pagati, va osservato che non risulta che il ricorrente abbia impugnato con reclamo la decisione del 12 maggio 2014 con la quale, a seguito della richiesta dell’ex locatore (cfr. doc. 168), a nome dell’insorgente è stata riconosciuta un’ulteriore pigione per il mese di maggio 2014, benché nel corso di quel mese quest’ultimo fosse uscito dall’appartamento (cfr. doc. 166).
L’obiezione dell’insorgente secondo cui non avrebbe ricevuto determinate decisioni emesse dall’USSI (cfr. doc. VII) non gli è poi di ausilio alcuno.
In effetti nemmeno emerge che il ricorrente abbia contestato, dal profilo delle pigioni versate all’ex locatore, la decisione del 26 maggio 2014 concernente la prestazione assistenziale ordinaria assegnatagli dal mese di giugno al mese di dicembre 2014 in cui è stato chiaramente indicato che gli veniva applicata una trattenuta mensile di fr. 50.-- a titolo di recupero pigioni (cfr. doc. A2).
Il medesimo ha peraltro ricevuto la decisione del 26 maggio 2014, visto che l’ha prodotta al TCA (cfr. doc. A2).
In relazione alla censura secondo cui non sarebbe in grado per motivi di salute di partecipare a un programma propostogli dall’amministrazione (cfr. doc. I), non risulta essere stata emessa una decisione su reclamo al riguardo e nemmeno una decisione concernente un’eventuale sanzione (ad esempio: riduzione delle prestazioni) per essersi rifiutato di partecipare a una misura di inserimento assegnata dall’USSI.
In simili condizioni, il TCA non può pronunciarsi riguardo alle questioni sopra menzionate che risultano irricevibili.
Per quanto concerne il ritardo con cui l’USSI gli avrebbe versato le prestazioni assistenziali (cfr. doc. I), giova evidenziare che è vero che ai sensi dell’art. 6 Reg.Las le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese (cpv. 1) e la quota parte delle prestazioni ordinarie relativa a una spesa vincolata o alla spesa per l’alloggio può essere versata direttamente al creditore (cpv. 3).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che in concreto dalle carte processuali, e in particolare dagli estratti del conto postale dell’insorgente afferenti al periodo gennaio 2013 – maggio 2014 si evince che i versamenti delle prestazioni assistenziali ordinarie hanno avuto luogo quasi esclusivamente nei primi dieci giorni del mese (cfr. doc. 290-317).
Soltanto per il mese di luglio 2013 l’ordine di pagamento risale al 19 luglio 2013 (cfr. doc. 302). Ciò è spiegabile con il fatto che la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale per il mese di luglio 2013 è stata emanata il 12 luglio 2013 (cfr. doc. 384).
2.3. L’USSI stesso ha comunque indicato che RI 1 il 13 novembre 2014 ha inoltrato un reclamo contro la decisione del 23 maggio 2014 con cui, da una parte, gli ha concesso una prestazione speciale di fr. 3'000.-- quale deposito di garanzia per l’appartamento in Via __________ a __________, dall’altra, ha stabilito che l’importo di fr. 3'000.-- sarebbe stato recuperato con una trattenuta sulla prestazione assistenziale ordinaria (cfr. doc. A1=III1) di recupero del deposito di garanzia del nuovo appartamento.
L’amministrazione ha aggiunto che sarebbe stata emessa una decisione su reclamo nelle settimane successive (cfr. doc. II; V).
Allo stato attuale non risulta che sia stata emanata alcuna decisione su reclamo al riguardo.
Da questo profilo, l’impugnativa del 4 dicembre 2014 va trattata quale ricorso per denegata/ritardata giustizia.
Il TCA è, pertanto, chiamato a stabilire se l’USSI si è reso colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.
2.4. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:
" (...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.5. Nella concreta evenienza il TCA constata che tra l’invio del reclamo contro la decisione del 23 maggio 2014 all’USSI, avvenuto il 13 novembre 2014 (il reclamo è pervenuto all’amministrazione il 18 novembre 2014; cfr. doc. II), e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia da parte dell’insorgente (4 dicembre 2014) è trascorso meno di 1 mese.
In simili circostanze, alla luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando 2.4., questa Corte ritiene che l'autorità amministrativa resistente non si sia resa colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti del ricorrente.
Il TCA raccomanda comunque all’USSI di procedere celermente all’emanazione della decisone su reclamo in questione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti