Raccomandata
Incarto n. 42.2014.21
DC/sc
Lugano 26 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 novembre 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 14 novembre 2014 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 28 ottobre 2014 (cfr. doc. 115) con cui a RI 1 è stata negata una prestazione assistenziale per il mese di novembre 2014, argomentando:
" (…)
In base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), per l'unità di riferimento del richiedente ha definito un fabbisogno di base mensile secondo la Legge sull'assistenza sociale (LAS) di CHF 1'077.--, al quale ha aggiunto una spesa computabile ai sensi della LAS pari a CHF 1'503.--.
L'USSI ha poi definito e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della LAS pari a CHF 4'278.--, una sostanza computabile come reddito di CHF 0.-- e CHF 277.-- di sussidio di cassa malati.
Da tale calcolo non è scaturito un fabbisogno scoperto mensile secondo la LAS bensì un'eccedenza mensile di CHF 1'975.--.
Con decisione 28 ottobre 2014 l'amministrazione ha quindi negato il diritto ad una prestazione assistenziale.
Tramite reclamo 31 ottobre 2014 RI 1 ha contestato la correttezza della decisione. Egli ha chiesto il riconoscimento di una prestazione di assistenza per novembre 2014 indicando che il reddito da lui percepito in ottobre 2014 consisteva nelle indennità di insolvenza ricevute dalla disoccupazione per i mesi di luglio e agosto 2014 e da lui utilizzate per coprire i costi e i debiti relativi a tale periodo e non per vivere in novembre 2014.
(…)
Nel caso in esame, l'USSI in base alla legge applicabile ha considerato l'entrata in oggetto (CHF 4'278.-- ricevuti l'8 ottobre 2014) a copertura del fabbisogno di ottobre 2014.
L'assistenza viene riconosciuta solo per il mantenimento e non può essere erogata per coprire dei debiti. Il richiedente deve usare le proprie entrate per il fabbisogno e non per saldare dei debiti esistenti. Eventuali debiti al limite riducono la sostanza, che in concreto è già nulla.
In definitiva la decisione contestata risulta corretta relativamente al mese di ottobre 2014. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 14 novembre 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle prestazioni assistenziali.
Egli sottolinea quanto segue:
" (…)
Ribadisco che la prestazione del mese di ottobre è stata respinta in quanto ho percepito le mensilità arretrate da parte dell'ufficio insolvenza per il mese di luglio e agosto 2014 pari a 4'278 CHF.
Tengo a precisare che questi soldi ricevuti erano inerenti appunto al mese di luglio e agosto 2014 e in quanto la società per cui lavoravo è fallita da un giorno all'altro ero in attesa dello scoperto.
Preciso che per i mesi aperti (luglio e agosto 2014) non ha ricevuto alcuna entrata, infatti l'indennizzo da parte dell'USSI parte da settembre 2014, quindi per i mesi di luglio e agosto 2014 non ho chiesto nessun aiuto di assistenza in quanto sicuro che avrei prima o poi ricevuto i mesi arretrati o dal datore di lavoro o dall'ufficio insolvenza.
Ricevendo le mensilità durante il mese di ottobre, è stato quindi deciso che io per il mese di ottobre non avevo diritto all'indennizzo per tanto il mese di novembre non ho avuto alcuna entrata. Ci tengo a precisare che il mese di luglio e agosto 2014 non ho purtroppo potuto pagare nè affitto nè le fatture che avevo scoperte in quanto non avevo alcuna entrata. Ho dovuto chiedere soldi ai miei genitori per poter almeno a fare la spesa e comunque riuscire a vivere. Al momento del ricevimento di questi soldi al mese di ottobre è stata mia premura pagare l'affitto scoperto del mese di luglio 2014 e anche tutte le fatture scoperte e chiaramente ho dovuto anche ridare i soldi che mi sono stati prestati in quel periodo. Pertanto i soldi che ho ricevuto sono subito stati utilizzati per far fronte agli scoperti che avevo per i mesi di luglio e agosto 2014 e certo non per vivere il mese di ottobre o novembre 2014. A seguito della decisione dell'USSI infatti il mese di novembre non ho avuto alcuna entrata e non sono stato in grado di pagare né l'affitto nè la cassa malati per il mese e chiaramente mi trovo in serie difficoltà. Ricordo anche che sono separato e ho una bambina di tre anni e mezzo da accudire dal lunedì al giovedì in quanto ho un affidamento congiunto con la mia ex moglie.
Chiedo quindi di rivedere la decisione da parte dell'USSI, così da poter ricevere l'indennizzo per il mese rifiutato e poter pagare gli arretrati del mese in quanto attualmente scoperti." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 dicembre 2014 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel caso in esame, l'USSI in base alla legge applicabile ha considerato l'entrata in oggetto, vale a dire CHF 4'278.-- ricevuti in ottobre 2014, a copertura del fabbisogno di novembre 2014.
Si osserva che il signor RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali fino al 30 aprile 2014. Dal 1 aprile ha iniziato un'attività, il cui reddito, percepito la prima volta a fine aprile gli ha consentito di far fronte alle proprie necessità durante il mese di maggio; stessa cosa dicasi per i mesi di maggio e giugno, il cui reddito è servito per far fronte alle necessità di giugno e luglio 2014.
L'8 settembre presenta una richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale, indicando che il datore di lavoro non ha versato i salari di luglio e agosto. A decorrere quindi dal mese di settembre l'USSI accorda al signor RI 1 una prestazione a copertura del fabbisogno per i mesi di settembre e di ottobre 2014 (doc. 126 inc. USSI) in attesa che siano riconosciuti i salari arretrati. Ne consegue che il signor RI 1 ha scoperto un mese (agosto) di fabbisogno. L'entrata in oggetto (CHF 4'278.--) è stata considerata a copertura del fabbisogno di novembre 2014 e la parte restante avrebbe potuto essere destinata al pagamento dell'affitto del mese di agosto.
L'assistenza è riconosciuta solo per il mantenimento e non può essere erogata per coprire dei debiti. Il richiedente deve anzitutto usare le proprie entrate per il fabbisogno e non per saldare dei debiti esistenti facendo invece capo all'assistenza per il fabbisogno. Eventuali debiti, nel calcolo dell'assistenza, sono considerati come riduzione della sostanza. Nel caso concreto la sostanza è nulla e quindi i debiti non influiscono sul diritto alla prestazione di assistenza." (Doc. III)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di novembre 2014.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni persona supplementare
+272.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.4. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.
Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.
2.5. Come visto (cfr. consid. 2.2) nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
Dal principio di sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
In una sentenza 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
In una sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più, non coperti dalle assicurazioni sociali e private, tramite finanziamenti da terzi.
L’assistenza sociale può dunque essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
2.6. Nella presente fattispecie l'USSI ha computato l'importo di fr. 4'278.-- ricevuto da RI 1, l'8 ottobre 2014 a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1° luglio – 14 agosto 2014 (cfr. doc. 123) per calcolare un'eventuale prestazione assistenziale relativa al mese di novembre 2014. L'amministrazione ha poi negato tale prestazione per il mese in questione, in quanto dal calcolo risulta un'eccedenza di fr. 1'975.-- (cfr. doc. 116).
Il ricorrente contesta l'operato dell'USSI e ritiene che l'indennità per insolvenza da lui ricevuta gli serve per vivere e per coprire i debiti maturati nei mesi precedenti (cfr. consid. 1.2).
Questo Tribunale, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Il TCA ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
Nel caso concreto, dagli atti dell'incarto emerge che RI 1 ha beneficiato delle prestazioni assistenziali di fr. 2'303.-- per il mese di settembre e di fr. 2'303.-- per il mese di ottobre 2014 (cfr. decisione del 12 settembre 2014, doc. 126). Di conseguenza l'USSI, a ragione, ha considerato che l'importo ricevuto dalla Cassa di disoccupazione andava a coprire il fabbisogno per il mese successivo e cioè per il mese di novembre 2014.
Il TCA prende atto del fatto che nel mese di agosto 2014 il ricorrente è stato finanziariamente aiutato dai suoi genitori. In applicazione del principio della sussidiarietà che sta alla base dell'intervento dell'assistenza sociale, anche in tale ipotesi, secondo la costante giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), l'assistenza sociale non era tenuta ad intervenire.
La decisione su reclamo del 14 novembre 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti