Raccomandata
Incarto n. 42.2014.18
rs
Lugano 15 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre 2014 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13 ottobre 2014 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 18 settembre 2014 (cfr. doc. L) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di ottobre 2014.
A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal relativo calcolo risulti una lacuna di reddito Las, i titoli di studio conseguiti (attestato di capacità quale impiegato di vendita al minuto) sono sufficienti per conseguire un reddito sufficiente. A mente dell’amministrazione, da un lato, gli studi in seguito intrapresi dall’interessato (Bachelor in __________ presso l’Università __________) non costituiscono una prima formazione. Dall’altro, non si può ritenere che la seconda formazione in questione migliori notevolmente le sue possibilità di collocamento nel mercato del lavoro e non si tratta di formazione di breve durata (cfr. doc. A; L).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, dapprima, di aver conseguito l’attestato federale di capacità quale impiegato del commercio al dettaglio nel giugno 2007 e di non avere più beneficiato del rinnovo del contratto presso il datore di lavoro dove aveva svolto l’apprendistato, la __________ di __________.
Egli ha precisato di aver invano cercato un nuovo impiego nel suo settore professionale e di essersi poi iscritto nel settembre 2007 in disoccupazione.
Nell’aprile 2010, dopo essere stato lasciato solo con suo fratello nell’appartamento dove in precedenza viveva con la madre e il secondo marito di quest’ultima, ha fatto ricorso all’assistenza sociale.
Il medesimo ha indicato di aver sempre effettuato ricerche di lavoro quando percepiva sia le indennità di disoccupazione che le prestazioni assistenziali e di aver svolto un programma di reinserimento sociale attraverso l’Ufficio misure attive.
Egli si è dichiarato disponibile ad accettare ogni tipo di impiego che gli venga offerto.
L’insorgente ha inoltre rilevato di aver deciso, nel gennaio 2014, di fare domanda di ammissione su dossier all’Università __________ per migliorare la propria situazione personale e favorire il proprio reinserimento nel mondo del lavoro dopo un incontro con gli organi comunicali di Riva San Vitale e in particolare con l’operatrice sociale __________, la quale ha dato il suo assenso.
Egli ha indicato di essere stato ammesso all’__________ a partire dal semestre autunnale 2014 e di frequentare i corsi con grande impegno.
Il ricorrente ha altresì specificato di essere stato posto al beneficio di una borsa di studio pari a fr. 7'954 per le spese di formazione e che il suo reclamo contro la decisione dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi è stato respinto.
Egli ha osservato, da un lato, che la sua indigenza è stata ampiamente documentata e che la sua situazione finanziaria non differisce da quella degli scorsi anni nonostante la sospensione delle prestazioni assistenziali.
Dall’altro, che quindi una volta impiegati gli averi corrisposti dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi, che non sono in alcun modo sufficienti per provvedere al suo sostentamento, dovrà abbandonare gli studi per poter richiedere nuovamente la copertura assistenziale.
Il ricorrente, in conclusione, ha fatto valere, in primo luogo, che l’impossibilità a perseguire un reddito sulla base della prima formazione commerciale è già stata ampiamente dimostrata dal lungo periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione e le prestazioni assistenziali.
In secondo luogo, di aver optato per l’__________ su espressa indicazione delle autorità comunali che sino ad allora avevano seguito la sua difficile situazione (cfr. doc. I).
1.3. Il 24 novembre 2014 il ricorrente ha chiesto al TCA, vista la situazione di indigenza in cui versa, di evadere la causa con sollecitudine (cfr. doc. III).
1.4. Il doc. III è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. IV).
1.5. Con risposta del 3 dicembre 2014 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. RI 1 ha nuovamente sollecitato l’evasione della presente causa con scritto del 30 dicembre 2014 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 20I02; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 16 settembre 2014 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione assistenziale a decorrere dal mese di ottobre 2014.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di ottobre 2014, in quanto, avendo conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita al minuto, il medesimo è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. A mente dell’amministrazione l’ulteriore formazione che il ricorrente sta intraprendendo (bachelor in __________ presso l’Università __________) non costituisce una prima formazione. Inoltre l’USSI ha precisato che non si può ritenere che la seconda formazione in questione migliori notevolmente le sue possibilità di collocamento nel mercato del lavoro e non si tratta di formazione di breve durata (cfr. doc. A; L; consid. 1.1.).
L’insorgente ritiene, invece, in buona sostanza, che il titolo di studio conseguito nell’ambito della vendita non gli permetta di conseguire un reddito come ampiamente dimostrato dal lungo periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione e le prestazioni assistenziali. Inoltre egli ha indicato di aver optato per l’__________ su espressa indicazione delle autorità comunali che sino ad allora avevano seguito la sua difficile situazione.
Al riguardo l’insorgente ha precisato che la sua indigenza è stata ampiamente documentata e che la sua situazione finanziaria non differisce da quella degli scorsi anni nonostante la sospensione delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Dalle carte processuali emerge che il ricorrente, nato il 30 maggio 1985 (cfr. doc. C; 369), nel 2007 ha conseguito l’attestato di capacità quale impiegato di vendita al minuto, dopo aver svolto il relativo apprendistato presso __________ di __________ (cfr. doc. C; B; I; 95).
L’insorgente è di lingua madre italiana, ha buone conoscenze (scritte e orali) del francese e dell’inglese e conoscenze di base per quanto concerne la lingua tedesca (cfr. doc. 95).
Egli, dopo il conseguimento del certificato di capacità, è entrato in disoccupazione, aprendo un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2009 (cfr. doc. 484).
Dopo aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, il ricorrente ha fatto ricorso all’assistenza sociale a far tempo dall’aprile 2010 (cfr. doc. 472; I).
Egli, tra il 2011 e il 2014, ha svolto alcuni stage, anche supportato da un coach tramite il progetto __________ (cfr. doc. E), ma nessuno ha condotto alla conclusione di un contratto di lavoro (cfr. doc. F; 22; 30; 336).
Dagli atti si evince, poi, che nel giugno 2013 l’insorgente non ha superato gli esami per accedere alla scuola per socio operatori (cfr. doc. 22).
Nell’autunno 2014 RI 1 ha iniziato un Bachelor in __________ presso l’Università __________ della durata complessiva di tre anni (cfr. doc. H).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.6. Questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, peraltro citata dall’amministrazione nella decisione sui reclamo (cfr. doc. A), ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
Il TCA ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio quanto segue:
" (…)
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6 ("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale") ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale, sottolineando che:
" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata.
Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha osservato che:
" (…)
La giurisprudenza degli altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed., Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del seguente tenore:
" a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC non è uniforme nei diversi Cantoni svizzeri;
abbiamo in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.
Ginevra ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
Questo regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01 (cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il riconoscimento della prestazione di cui sopra.
In particolare:
· premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o approfondimenti;
· per principio il finanziamento della formazione non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai sensi della relativa legge.
· Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo sei mesi.
· Per il finanziamento della formazione si deve far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:
" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167) (…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)
Da quanto appena esposto emerge dunque che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
2.7. Nella sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, il TCA ha, quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in diritto comparato delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano realizzati gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
Questo Tribunale, in proposito, ha osservato che:
" (…)
In concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.
In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di breve durata.
In effetti il master in diritto comparato delle religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).
X. ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni (cfr. doc. IX).
In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).
Egli non ha specificato dettagliatamente le professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei confini cantonali.
In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).
Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).
Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).
Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale." (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8.)
2.8. In quella sentenza il TCA ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.; 2.6.).
A tale proposito questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).
In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."
(…)
Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non ha più diritto alla borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a; 7 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).
A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente ha invece ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc. XII). Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine la formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.
Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una laureata in legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in quanto la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.
Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:
" Come appena esposto il Consiglio di Stato è dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE 31.05.1996 (formulazione ripresa nei DE 22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE 13.11.1984, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che "gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della Commissione speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce nel periodo di durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il periodo massimo di concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata teorica ed effettiva degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la proposta di far durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là dei termini di tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la conclusione degli studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite in cui con il termine di "borse di studio" si siano voluti intendere gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il periodo previsto per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente di far capo al prestito ... nel caso di .... qualsiasi altra seria ragione abbia provocato .... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi dimostrati più ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in modo divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla nuova perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione e che per i cicli pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida dell'art. 9 della legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di mantenere lo status quo
La durata minima legale prevista dai regolamenti universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor B.________ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)". ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi, di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento, osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen Fakultät]".
Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo teorica e non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato e va quindi respinto."
Dall'esame delle norme di legge e della giurisprudenza citate emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente dopo l’ottenimento del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere finanziata con un prestito di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle borse di studio.
L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha, peraltro, precisato che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di studio (cfr. art. 1a, 12 Regolamento delle borse di studio), ma non assegni (cfr. doc. 20).
Il ricorrente, interrogato espressamente, dal Presidente del TCA in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non chiedere un prestito per non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr. doc. XII).
Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato di voler evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a interessi 0% (cfr. doc. XVII).
Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è sindacabile, dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte dell’assistenza sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.9.)
In quell'occasione il TCA ha, pertanto, così concluso:
" In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z. permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.
Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o negli altri settori elencati al consid. 2.7.
Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia.
A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:
" (…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié; (…)”
(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.10)
2.9. In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.
Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.
In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato, poi, rilevato che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è così escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.
Con giudizio 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, destinata alla pubblicazione in RtiD II-2014, questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Infine con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, attualmente contestata davanti al Tribunale federale (inc. 8C_803/2014), questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione“Master in International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.
In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
2.10. Nella concreta fattispecie RI 1, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), ha conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita al termine del relativo apprendistato (cfr. doc. H; B).
L’attestato di capacità come venditore al minuto apre una vasta gamma di possibilità di impiego, in particolare nei negozi e nei grandi magazzini, il cui numero in Ticino negli ultimi anni è aumentato in modo rilevante (ad esempio con la creazione di molteplici centri commerciali; al riguardo cfr. Centro per l’osservazione delle dinamiche economiche CODE - S. Alberton/G. Guerra, Il comportamento dei consumatori in materia di mobilità nei principali centri commerciali del Cantone Ticino, 2008, reperibile al sito www.code.ire.eco.usi.ch).
Il ricorrente sostiene tuttavia che gli sia impossibile conseguire un reddito sulla base della prima formazione commerciale, come dimostrato dal fatto che per un lungo periodo ha percepito indennità di disoccupazione, dapprima, e le prestazioni assistenziali, in seguito (cfr. doc. I).
Questa Corte può comunque esimersi dall’effettuare ulteriori accertamenti relativi alle possibilità o meno per l’insorgente di ottenere delle entrate sufficienti grazie alla sua formazione quale venditore al minuto.
Infatti, anche volendo ritenere che effettivamente la sua formazione nel settore della vendita non consente al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al proprio mantenimento e pur evidenziando l’impegno e la volontà del medesimo di cercare di “migliorare la propria situazione personale e di favorire il suo reinserimento nel mondo del lavoro” (cfr. doc. I), il rifiuto di un finanziamento da parte dell’USSI per svolgere il Bachelor presso l’__________ deve comunque essere confermato. Non sono infatti adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6.; 2.7.; 2.9.).
Il ricorrente non ha dimostrato che tale Bachelor migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Al riguardo giova evidenziare che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.6.).
Decisiva è in ogni caso la circostanza che il Bachelor __________ si svolge su tre anni a tempo pieno (cfr. doc. H; www.__________).
Il percorso formativo che l’insorgente ha iniziato a seguire presso l’__________ di __________, svolgendosi su tre anni, non è pertanto evidentemente di breve durata, come richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.; 2.7.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28).
2.11. Nel caso di specie dalla documentazione agli atti risulta, del resto, che l’insorgente, con decisione del 26 giugno 2014, confermata dalla decisione su reclamo del 18 settembre 2014, è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi di un assegno di studio di fr. 7'954.-- per l’anno scolastico 2014/2015 sulla base degli art 6 e 7 del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 (cfr. doc. I).
L’importo di fr. 7'954.-- è composto di fr. 2'000.-- per le spese di pranzo fuori casa, di fr. 4'000.-- per la tassa scolastica, di fr. 954 per le spese di viaggio e di fr. 1'000.-- per il materiale scolastico (cfr. doc. I).
Al riguardo giova rilevare che nel caso in cui l’ammontare della borsa di studio attribuita non permetta di coprire l’eventuale lacuna di reddito Las, non sussiste comunque il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna quando, come in concreto (cfr. consid. 2.10.), non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.6.; 2.7., 2.8., 2.9.).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di ottobre 2014.
La decisione su reclamo del 13 ottobre 2014 deve, pertanto, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti