Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2014.12
Entscheidungsdatum
06.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2014.12

dc/gm

Lugano 6 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 3 luglio 2014 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 23 luglio 2014, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 26 giugno 2014 (cfr. doc.36) con la quale ha applicato a RI 1 una riduzione delle prestazioni assistenziali di. Fr. 250 al mese per tre mesi (luglio- settembre 2014).

L’amministrazione ha motivato la sanzione con il fatto che il richiedente si è rifiutato di partecipare ad un’attività di pubblica utilità presso __________ a __________ (cfr. doc.A2).

1.2. Il 31 luglio 2014 l’interessato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula l'annullamento delle sanzioni in quanto “sono prive di riscontri oggettivi“ (cfr. doc. I).

Egli ha prodotto uno scritto del 30 luglio 2014 nel quale sottolinea innanzitutto di avere già indicato in data 28 maggio 2013 di essere impossibilitato a svolgere attività di utilità pubblica (AUP) presso __________ , per motivi di salute, e presso __________, per motivi religiosi. L’interessato ha inoltre rilevato che , contrariamente a quanto figura nella lettera del responsabile dell’USSI del 28 maggio 2013 (cfr. doc C2 “ …le sottoporrà nei prossimi giorni” ), non ha ricevuto nessuna proposta fino al 6 marzo 2014, quando gli è stato inviato un nuovo contratto di inserimento senza però la relativa scheda personale.

Egli ha precisato che l’USSI non ha onorato il precedente contratto di inserimento e che, quando il 12 maggio 2014 ha ricevuto una lettera da __________, ha prontamente risposto telefonicamente che non poteva prendere nessun impegno in quanto non aveva ancora ricevuto nessuna decisione dell’USSI riguardo alle sue prestazioni ordinarie . Egli ha ribadito le ragioni per cui è impossibilitato a partecipare ad attività di carattere religioso (cfr. doc. I bis).

1.3. Nella sua risposta del 4 settembre 2014 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

" (…)

Il ricorrente chiarisce che era “impossibilitato a partecipare ad attività di carattere religioso e simili associazioni di carità sancite dai loro stessi statuti, incluse attività di lavoro fisico pesante”. Per tale motivo, in pratica, non ha dato seguito all’invito di partecipare alla presentazione di una misura di inserimento professionale presso __________ prima ancora e senza neppure sapere di cosa si trattasse e se avesse minimamente a che fare con la religione. Ritenuto il chiaro obbligo di collaborazione dell’assistito tale comportamento non può essere condiviso e risulta ingiustificato. (…)” (doc. III)

Il 19 settembre 2014 l’USSI ha indicato che:

" Facciamo riferimento alla nostra risposta del 4 settembre 2014 e vi precisiamo che quanto indicato al punto 1. deve essere modificato: il signor RI 1 è al beneficio di nostre prestazioni dall’ottobre 2004 senza interruzioni.” (doc. V)

1.4. Il 10 ottobre 2014 il TCA ha chiesto all'USSI di precisare come è stata fissata la sanzione di fr. 250.-- mensili (cfr. doc. VII).

Il Capo ufficio __________ ha così risposto il 10 ottobre 2014, allegando pure una direttiva dell'USSI (cfr. doc. VII/1):

" (…)

Il calcolo dell'importo (max) di CHF 250 è composto da:

  • CHF 100 di supplemento di integrazione, il cui versamento si giustifica;

  • 15% di CHF 977, che corrisponde al massimo detraibile dal massimo della prestazione erogata per il sostentamento;

  • la direttiva interna allegata illustra le varie fattispecie e i rispettivi applicati." (doc. VII)

Lo stesso giorno il Capo ufficio ha trasmesso una direttiva dell'USSI che disciplina in particolare le sanzioni in inserimento sociale (cfr. doc. VIII/1).

in diritto

2.1. Il Capitolo II a della Las è dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro (art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).

Il contratto di inserimento è regolato all'art. 31a Las:

" 1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.

2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene:

a) gli elementi utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati;

b) la definizione del progetto di inserimento;

c) le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;

d) lo scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.

3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5."

L'oggetto del contratto è così definito all'art. 31b Las:

" Il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:

a) attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;

b) attività o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali;

c) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;

d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa;

e) azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.

La collaborazione è così regolata all'art. 31c Las:

" 1Il contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità amministrativa designata.

2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati."

L'art. 31d Las precisa le condizioni che il beneficiario deve rispettare:

" 1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.

2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.

3Se il programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.

4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.

5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23. 47

6La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto."

L'art. 31e Las stabilisce che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento", mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del contratto".

Infine, l'art. 31g Las prescrive che:

" 1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.

2Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento."

I dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2013.

Secondo l'art. 2 Reg.Las l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).

L'art. 2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).

L'art. 2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale" (cpv. 2).

Le condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:

" 1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.

2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.

3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."

L'art. 8a Reg.Las precisa che "durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di doppia economia domestica" (cpv. 1).

Inoltre, l’USSI emana una decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps (cpv. 2).

L'art. 8b Reg.Las concerne l'obbligo di informazione e accesso ai dati e prevede che:

" 1L’assistito deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni d’inserimento professionale.

2L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale a loro affidato.

3L’autorità competente ed i servizi da essa delegati sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della misura d’inserimento ed alla gestione del caso."

Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).

Secondo l'art. 8d Reg.Las l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.

L'art. 8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente quando:

a) c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;

b) l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;

c) se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;

d) non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni assistenziali.

L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).

2.2. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las stabilisce se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto (lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).

In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).

La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).

Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo (cpv. 4).

A proposito dei limiti della riduzione l'art. 23 Las prevede che:

" 1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:

" Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se

  • la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento;

  • la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;

  • la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva.

La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al rimborso (E.3).

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

  • Entità della riduzione

A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità di assistenza.

Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale assoluto e non sono quindi lecite (A.6.3).

Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.

Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione del’errore commesso e del danno causato."

La Direttiva dell'USSI denominata "Sanzioni in inserimento sociale", in vigore dal 1° luglio 2013, ha il seguente tenore:

" I PRINCIPI GENERALI

1.1 Disposizioni COSAS

Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

In caso di sanzione è necessario che:

· La persona interessata possa far valere le ragioni che giustificano il suo comportamento

· La decisione per sanzioni e riduzioni sia in forma scritta

· La sanzione e/o la riduzione abbia una durata definita.

1.2 In caso di più motivi per sanzioni

Sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.

1.3 In presenza di una trattenuta

Al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).

A.8.2 COSAS

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

2 TIPO DI SANZIONE

Grado

1

2

Durata

3 mesi

3 mesi

Importo

CHF 100

CHF 250 Colloquio OSA per valutazione idoneità inserimento sociale (possibile disdetta contratto inserimento sociale)

In caso di recidiva

Non rinnovabile è passa a 2

Rinnovabile

Decisione

2 firme = OSA + CS

2 firme = OSA + CS

applicazione

Per definire 1° e 2° stato la data d'inizio del 1° contratto

3 ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI

3.1 Giustificati motivi (lista esaustiva)

Situazione

Giustificati motivi

Esempi/durata

Mancato inizio di una misura

Inabilità prolungata al lavoro (comprovata da certificato medico dettagliato)

Oltre 1 mese e se non è possibile posticipare l'inizio

Interruzione

di una misura

Inabilità lavorativa legata all'attività svolta o da svolgere (comprovata da certificato medico dettagliato)

Solo se connessa all'attività proposta: allergie ai pollini, impossibilità di alzare pesi, …

Rifiuto di una misura

Inizio di un'attività lavorativa, comprovato da contratto (o conferma del datore)

Solo se l'inizio è previsto entro 1 mese

Rinuncia a prestazioni assistenziali

Solo se immediata

Distanza notevole fra il domicilio e il luogo di lavoro (tragitto superiore a 2 ore)

Acquacalda / Chiasso Loco / Chiasso Ev. verificare necessità di rientro per pranzo per oneri famigliari

Malattia grave di un famigliare, comprovata da certificato medico

Assenza durante una misura (le

Inabilità lavorativa temporanea comprovata da certificato medico

Il tempo necessario

assenze devono sempre essere

Visita medica comprovata da giustificativo

Il tempo necessario

Comunicate in anticipo oppure comunicate tempestivamente)

Colloquio di lavoro comprovato da giustificativo es: lettera di convocazione o altra dichiarazione scritta

Il tempo necessario

Nascita di un figlio

2 giorni

Matrimonio del beneficiario

3 giorni consecutivi

Matrimonio di un famigliare (genitori, figli, fratelli o sorelle

1 giorno

Trasloco del beneficiario

1 giorno

Cura di un figlio malato, con certificato medico dal 1° giorno

3 giorni al massimo

Lutto di un famigliare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o sorelle)

3 giorni lavorativi consecutivi

Lutto di un famigliare (nonni, nipoti, zii, suoceri)

1 giorno

Partecipazione al funerale di amici o conoscente

Il tempo necessario

Mancata partecipazione ad

Inabilità lavorativa temporanea comprovata da certificato medico

un colloquio per inizio di una

Visita medica comprovata da giustificativo

Misura

Nascita di un figlio

Lutto di un famigliare stretto (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o sorelle)

Cura di un figlio malato, con certificato medico dal 1° giorno

3.2 Non giustificati motivi

Altri motiv quale ad esempio

· Distanza dal posto di lavoro / dal luogo della misura

· Incentivo troppo basso

· Occupazione proposta non adeguata alla formazione appresa non sono ritenuti validi.

3.3 Sanzioni

INSERIMENTO SOCIALE

MOTIVO

TIPO

SANZIONI USSI

1

Mancato inizio o Interruzione ingiustificata o Rifiuto di una misura

Colloquio per disdetta contratto sociale

2

2

Assenza non giustificata

1° volta

1

Durante una misura – o mancata partecipazione ad un colloquio per inizio misura

2° volta Colloquio per disdetta contratto sociale

2

4 DISPOSIZIONI FINALI

· Questa direttiva è valida dal 1° luglio 2013 fino a revoca."

(doc. VIII/1)

2.3. A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

" (…)

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”

Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo.

2.4. Nella presente fattispecie fra gli atti dell'incarto figura un contratto d'inserimento del seguente tenore:

" CONTRATTO D'INSERIMENTO PROFESSIONALE

Premessa

Secondo la Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971, cap. Il art. 31a e seguenti e RegLas, oltre alle prestazioni finanziarie, il beneficiario ha diritto a misure d'inserimento professionale e/o sociale, cui è tenuto a partecipare attivamente per migliorare la sua situazione.

L'impegno reciproco delle parti assume la forma del presente contratto, che definisce il progetto individuale d'inserimento, gli obiettivi, le misure da intraprendere le relative modalità organizzative.

Il contratto è stipulato fra il beneficiario

RI 1


Cognome Nome Domicilio

e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - Viale Officina 6 - 6500 Bellinzona, per il tramite dell'Operatore Socio Amministrativo (OSA)



Cognome Nome

  1. Definizione dei progetto di inserimento (Las art. 31a cpv. 2 lett. b)

a) Inserimento professionale

Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale, familiare, lavorativa e di salute (vd. allegato 1 - Scheda personale) il beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento professionale.

I progetti d'inserimento sociali consistono in attività di utilità pubblica (AUP) organizzati dall'USSI per il tramite di enti, società e associazioni senza scopo di lucro.

Le misure di inserimento sociale adeguate al singolo caso sono determinate d all'USSI.

b) Durata del contratto

01.04.2014 31.05.2015


Inizio Fine

Il contratto termina alla scadenza oppure alla cessazione del diritto a prestazioni finanziarie. Nel caso in cui il progetto di inserimento si dimostrasse inadeguato o a seguito di colpa grave del beneficiario, il

contratto potrà essere rivisto su istanza del beneficiario o dell'USSI.

Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'USSI i cambiamenti che intervengono nella sua situazione personale, familiare e finanziaria.

(…)

  1. Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni (Las art. 31d cpv. 5)

Durante il presente contratto il beneficiario è tenuto a seguire scrupolosamente e tempestivamente le indicazioni dell'OSA di riferimento e dell'organizzatore AUP. Il mancato rispetto, senza validi e comprovati motivi delle prescrizioni, comporta una riduzione temporanea (sanzione) della prestazione assistenziale ordinaria.

L'importo e la durata della riduzione tengono conto della gravità dell'omissione e variano da un importo minimo di CHF 100 ad un massimo di CHF 250, per una durata minima di 3 mesi (vd. allegato

2 - Direttiva sanzioni in inserimento sociale).

Per ogni sanzione l'USSI emette una decisione formale con i rimedi di diritto.

I casi che comportano una sanzione grave possono essere motivo di rescissione del contratto.

(…)" (doc. 55-56)

L'8 maggio 2014 RI 1 è stato inserito in un Programma AUP (attività di utilità pubblica) presso __________, a __________ da iniziare il 15 maggio 2014.

Quale profilo della funzione sono stati indicati operaio generico, riciclaggio e elettronica/orticoltura (cfr. doc. 54).

L'8 maggio 2014 __________ ha invitato RI 1 a presentarsi in vista di un eventuale inserimento nel programma d'occupazione (cfr. doc. 50).

L'interessato ha contattato l'organizzatore segnalando che non avrebbe iniziato questa attività prima di avere ottenuto delle risposte dall'USSI (cfr. doc. 49).

Il 21 maggio 2014 il vicedirettore __________ ha nuovamente convocato il richiedente rinnovandogli "l'invito a fissare un colloquio per meglio presentarle questa opportunità e gli scopi del progetto" (cfr. doc. 47).

Il 10 giugno 2014 __________ ha inviato una terza convocazione (cfr. doc. 39), senza alcun esito positivo.

Il 26 giugno 2014 l'USSI ha inflitto una sanzione di fr. 250.-- per tre mesi per il periodo luglio – settembre 2014 (cfr. doc. 36), confermata con la decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. A2).

Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2014, alla richiesta di giustificazione inviatagli dall'USSI dopo che non aveva risposto positivamente alla seconda comunicazione (cfr. doc. 45), il richiedente ha in particolare riconosciuto di avere ricevuto il 16 maggio 2014 una decisione dell'USSI, nella quale figura "l'indicazione" di essere stato segnalato per un AUP, senza tuttavia "indicazione di quale si tratti" (cfr. doc. 44).

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio, l'operato dell'amministrazione.

Infatti l'interessato, rifiutandosi di presenziare al colloquio che aveva lo scopo di assegnare al richiedente un'attività di utilità pubblica, ha di fatto rifiutato una misura di inserimento (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. g Reg.Las, cfr. in ambito LADI, STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).

Va peraltro rilevato che la soluzione non cambierebbe nella misura in cui si volesse sostenere che all'interessato non è stato assegnato una misura di utilità pubblica bene determinata. In tale caso egli avrebbe comunque violato una prescrizione dell'USSI ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. f Reg.Las (cfr. STCA 42.2013.19 del 14 aprile 2014; oppure, in ambito LADI, STCA 38.2012.39 del 18 ottobre 2012).

Secondo questo Tribunale, le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono atte a giustificare il rifiuto.

Innanzitutto, per quel che concerne le condizioni di salute l'organizzatore della misura ha posto esplicitamente la domanda al consulente del personale ricevendo una risposta tranquillizzante (cfr. doc. 51 e doc. 261 certificato medico del dott. __________ del 29 gennaio 2013). In ogni caso, trattandosi di un'attività pubblica (cfr. doc. 51: "addetto a riciclaggio materiale elettronico ed elettrico") gli sarebbero stati assegnati verosimilmente solo dei compiti adeguati alle sue condizioni di salute. Del resto già nello scritto del 28 maggio 2013 il Capo ufficio dell'USSI faceva riferimento "alla certificata abilità al lavoro" del richiedente (cfr. doc. 243).

Per quanto concerne poi il fatto che l'organizzatore delle misure sia l'Associazione __________, la quale ha per scopo di attuare compiti caritativi e sociale della __________ della __________ fondandosi sul Magistero, questa circostanza non lede i diritti fondamentali di partecipanti sulla misura in cui le attività che vengono organizzate non hanno finalità religiose, ma sono analoghe a quelle degli altri enti che organizzano programmi occupazionali per disoccupati o per persone in assistenza (cfr. STC C 274/04 del 29 marzo 2005, consid. 2.3, in relazione con l'art. 15 della Cost.fed.):

" (…)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arbeit an der Reception eines Betriebs, der ein Hotel betreibt sowie Unterkünfte und Lokale anbietet, ihrer Natur nach keinen besonders engen Bezug zur religiösen Überzeugung einer Person aufweist. Der Beschwerdeführer legte aber auch zu keinem Zeitpunkt konkret dar, wie sich die religiöse Prägung des Zentrums geäussert hat und inwiefern er davon betroffen war. Das ganz allgemein gehaltene Interesse, während der Arbeit nicht mit Glaubensansichten konfrontiert zu werden, welche er ablehnt, ist für die Beurteilung der Zumutbarkeit weniger stark zu gewichten als das mit der Schadenminderungspflicht korrelierende öffentliche Interesse an der Durchführung einer amtlich zugewiesenen arbeitsmarktlichen Massnahme. Da somit die Teilnahme am umstrittenen Beschäftigungsprogramm als zumutbar anzusehen ist und keine anderen entschuldbaren Gründe ersichtlich sind, erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht. (…)"

Siccome anche l'entità della sanzione, rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.2), il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 3 luglio 2014.

2.5. A titolo abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las.

A proposito dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.

In una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst. (…)”

Questa giurisprudenza viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139 I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

19

Cost

Cst

LASV

  • art. 45 LASV

LTF

Reg.Las

  • art. 2 Reg.Las
  • art. 2b Reg.Las
  • art. 2c Reg.Las
  • art. 8 Reg.Las
  • art. 8a Reg.Las
  • art. 8b Reg.Las
  • art. 8c Reg.Las
  • art. 8d Reg.Las
  • art. 8e Reg.Las
  • art. 9 Reg.Las
  • art. 9a Reg.Las

RLASV

  • art. 42 RLASV
  • art. 45 RLASV

Gerichtsentscheide

14