Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2014.10
Entscheidungsdatum
26.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2014.10

rs

Lugano 26 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24 luglio 2014 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. L’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI) il 12 marzo 2014 ha emesso nei confronti di RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 80; 348; 352; 371; 379; 401; 411; 446; 471), una decisione del seguente tenore:

" (…) le comunichiamo che abbiamo provveduto a rimborsarle la fattura dell’assicurazione RC per il periodo 01.04.2014 – 31.03.2015 pari a fr. 109.40 (decisione allegata).

Per poter riconoscere la fattura del Dr. __________ necessitiamo del conteggio indicante il dettaglio della prestazione eseguita secondo il tariffario __________. La invitiamo pertanto a rivolgersi al medico dentista curante per redigere una nuova nota d’onorario.

Le fatture dell’assicurazione RC del 04.02.2012 di fr. 109.40 e del 16.04.2013 di fr. 43.60 non possono essere riconosciute dal nostro ufficio in applicazione al concetto di sussidiarietà, che è alla base della Las, come indicato nella nostra disposizione allegata.

(…)

In base all’art. 20 della Las le spese veterinarie non risultano essere riconosciute come una prestazione speciale. Infatti secondo le norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (Cosas) art. B.2.1 nel forfait per il mantenimento sono incluse le seguenti spese:

(…)

  • formazione e svaghi (concessione radio/TV, giochi, giornali, libri, spese scolastiche, cinema, animali domestici, ecc.)

(…)

Pertanto, visto quanto sopra citato, le fatture del veterinario devono essere pagate utilizzando parte della prestazione assistenziale ordinaria che le viene versata mensilmente.

Infine per quanto riguarda la modifica della decisione di prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2014, le comunichiamo che la decisione pari a fr. 1'897,00 emessa in data 23.10.2013 è stata calcolata con i parametri 2013 (per quanto riguarda la quota cassa malati e il relativo sussidio). In data 02.01.2014 la prestazione assistenziale del mese di gennaio 2014 è stata ricalcolata in automatico con i parametri 2014 ed è scaturita una prestazione assistenziale a suo favore di fr. 1'871,00. (Doc. 4)

1.2. Il 24 luglio 2014 l’USSI ha poi emesso una decisione su reclamo (cfr. doc. A1) con cui ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RI 1 contro il provvedimento del 12 marzo 2014 (cfr. doc. 2 in cui l’interessata aveva censurato il mancato rimborso del conguaglio delle spese accessorie 2009/2010, l’entità del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie computato nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, il mancato riconoscimento degli importi pagati alla RC __________ assicurazione per il 2012 e il 2013, come pure il mancato rimborso delle cure veterinarie prestate al suo gatto), riformando quest’ultimo nel senso che alla medesima è stato riconosciuto l’importo di fr. 26.-- mensili sia per il mese di gennaio, che per il mese di febbraio 2014 in aggiunta alla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'871.--. Alla ricorrente è stato, inoltre, accordato il rimborso di fr. 481.80 per il conguaglio 2009/2010.

L’amministrazione nella decisione su reclamo ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

H.

Nel caso in esame, in base alla legge applicabile l’USSI con decisione 12 marzo 2014 ha correttamente deciso di chiedere il conteggio per l’eventuale riconoscimento della fattura del Dr. __________. Essa non è stata fornita.

A giusta ragione l’USSI ha rifiutato il pagamento delle fatture RC del 4.2.2012 e 16.4.2013 in quanto vige la sussidiarietà dell’assistenza sociale e nel periodo indicato l’assistita ha potuto far fronte alle spese citate.

La reclamante contesta il mancato riconoscimento del conguaglio 2009/2010 a torto. E’ vero che esso è relativo a un periodo nel quale non era richiesta una prestazione di assistenza ma la spesa era contestata e il suo effettivo importo è stato definito con sentenza del TF del 6 giugno 2013; la reclamante non ha richiesto immediatamente il pagamento della citata spesa, rinviandola solo al momento in cui ha effettivamente provveduto al saldo: CHF 481.80 pagato il 14 novembre 2013 e chiesto all’USSI il 14 novembre 2013.

Si può quindi ritenere che nel caso specifico la copertura sia giustificata.

L’assistita contesta inoltre il fatto che l’amministrazione ha rifiutato il pagamento delle fatture del veterinario (relative al gatto __________). Su tale punto la decisione è pure corretta in quanto le spese per animali domestici sono comprese nel forfait di mantenimento ai sensi delle Direttive COSAS applicabili.

Per contro a torto l’USSI ha chiarito che la prestazione di gennaio 2014 è stata ricalcolata correttamente con i parametri 2014 per il premio di cassa malati in CHF 1'871.-- (anziché CHF 1'897.-- secondo i parametri 2013). La prestazione secondo i parametri corretti deve quindi essere aumentata di CHF 26.--.

(…)” (Doc. A1).

1.3. Contro la decisione su reclamo del 24 luglio 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il rimborso dei premi dell’assicurazione RC per gli anni 2012/2013 e delle spese veterinarie.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale la medesima ha addotto:

" (…)

L’USSI motiva il non riconoscimento delle spese straordinarie per il fatto che a loro parere la ricorrente ha potuto provvedere al pagamento non essendo necessario l’intervento dell’USSI.

La ricorrente contesta integralmente tale conclusione, in quanto nel reclamo presentato il 10 aprile 2014, ella ha evidenziato che per far capo alle spese impreviste, ha dovuto prelevare dal conto corrente postale le somme, costringendo ad avere il conto perennemente in saldo negativo e dovendo pagare gli interessi passivi. Quindi la conclusione dell’USSI è infondata.

La ricorrente contesta pure la mancata motivazione del non riconoscimento dell’assicurazione RC degli anni 2012 e 2013 quale prestazione speciale che questo Ufficio ha riconosciuto invece per l’anno 2014.

Infine per le spese veterinarie complessive non prevedibili di CHF 834.75 ha aggravato ulteriormente la situazione economica della ricorrente. Come spiegato nel reclamo del 10 aprile 2014, le prestazioni ordinarie COSAS serve a coprire le spese correnti di cui si conosce con esattezza o con grande margine di approssimazione le spese effettive da sostenere.

Attualmente la ricorrente si trova con il conto corrente postale in negativo da almeno 1 anno. Per pagare le spese straordinarie di cui ella chiede il rimborso, ha dovuto privarsi o ridurre drasticamente le spese per cui è destinata la prestazione ordinaria COSAS (alimentazione, abbigliamento, calzature, telecomunicazioni, ecc.).

Oltre a queste estreme ristrettezze, le bollette per il consumo dell’elettricità, telefono e altre piccole medie spese non riconosciute dall’USSI son pagate con sovente ritardo con accollo di spese di richiamo, minacce per le vie esecutive e spese d’incasso.

(…)” (Doc. I)

1.4. L’USSI, con risposta del 14 agosto 2014, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 25 agosto 2014 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie e ha inviato copiosa documentazione (cfr. doc. V; B1-18).

1.6. L’amministrazione si è riconfermata nella decisione su reclamo impugnata e nella risposta di causa con scritto del 9 settembre 2014 (cfr. doc. VII) che è stato immediatamente trasmesso all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

  • 272.--

+272.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

2.5. L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

E’ utile rilevare che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è stato indicato:

" (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento.

(…)”

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.6. Nella presente evenienza l’USSI con decisione su reclamo del 24 luglio 2014 ha riconosciuto a RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. consid.1.1.), il rimborso del conguaglio delle spese accessorie relative al suo contratto di locazione (cfr. doc. 108) per gli anni 2009/2010 pari a fr. 481.80 (cfr. doc. A1), fatto valere dalla medesima nel novembre 2013 (cfr. doc. 66; 67; 75, nonché con reclamo del 12 marzo 2014 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).

Pertanto tale questione non è oggetto della presente lite, benché la ricorrente nello scritto del 25 agosto 2014 al TCA (cfr. doc. V), contrariamente a quanto avvenuto nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.3.), abbia nuovamente menzionato il conguaglio 2009/2010.

2.7. Nella decisione del 12 marzo 2014 (cfr. consid. 1.1.) è stato precisato che in data 2 gennaio 2014 la prestazione assistenziale ordinaria, calcolata in un primo tempo, il 23 ottobre 2013, per il 2014 sulla base dei parametri afferenti al premio della cassa malati per il 2013, è stata nuovamente conteggiata con i parametri 2014 (cfr. doc. 4).

Dal reclamo interposto dall’insorgente contro la decisione del 12 marzo 2014, in proposito, si evince:

" (…)

La lettera del 3 gennaio 2014 informa che il ricalcolo delle PA sono dovute al taglio dei sussidi della cassa malati decisa dal Consiglio di Stato. Il referendum riuscito del partito socialista ha annullato suddetta decisione e ci sarà la votazione quindi chiedo la rettifica degli importi.

(…)” (cfr. doc. 2)

Con la decisione su reclamo l’amministrazione ha, poi, stabilito che a torto la prestazione assistenziale ordinaria era stata ricalcolata per il 2014 con i parametri 2014 per il premio della cassa malati e ha conseguentemente aumentato la prestazione ordinaria di fr. 26.-- (cfr. doc. A1).

La ricorrente non ha perciò più censurato, né nell’impugnativa né nello scritto del 25 agosto 2014, l’entità del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie computato dall’USSI (cfr. doc. I; V).

Nemmeno l’importo del premio della cassa malati è, pertanto, oggetto della presente vertenza.

Al riguardo è in ogni caso utile rilevare che il 18 maggio 2014 il popolo ticinese ha respinto, in votazione referendaria, la modifica del novembre 2013 (cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013 pag. 9159 segg.) della Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie - LCAMal (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%202014.pdf; STCA 42.2014.5 del 18 settembre 2014 consid. 2.10.-2.12.).

Nel caso di specie, quindi, a ragione l’USSI, con decisione su reclamo del 24 luglio 2014, da un lato, ha stabilito che a torto il 2 gennaio 2014 il premio della cassa malati afferente alla ricorrente era stato determinato facendo capo ai parametri per il 2014 di cui al Decreto esecutivo provvisorio concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 del 26 novembre 2013. Dall’altro, ha rivisto il relativo conteggio e conseguentemente l’entità della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente per i mesi da gennaio 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.8. La ricorrente, con la propria impugnativa del 28 luglio 2014, ha invece contestato la mancata assunzione da parte dell’USSI del premio dell’assicurazione RC per gli anni 2012 e 2013, nonché delle spese di veterinario per le cure del proprio gatto (cfr. doc. I, consid. 1.3.).

Per quanto attiene all’assicurazione RC, va osservato che l’amministrazione ha rimborsato all’insorgente la fattura dell’assicurazione RC di privati presso la __________ per il periodo aprile 2014 – marzo 2015 pari a fr. 109.04 (cfr. doc. 4), mentre ha negato il rimborso del relativo premio per gli anni 2012/2013 (cfr. doc. 4; A1).

Relativamente alla fattura del 4 febbraio 2012 scadente il 1° aprile 2014 concernente il premio dell’assicurazione RC per il periodo aprile 2012 – marzo 2013 di fr. 109.40 (cfr. doc. 8) il cui rimborso è stato chiesto all’USSI il 7 marzo 2014 (cfr. doc. 7), giova rilevare che la stessa è stata saldata dalla ricorrente nel giugno 2012 (cfr. doc. 9).

2.9. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.10. Giova, inoltre, rilevare che il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate tramite finanziamenti da terzi.

Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

2.11. Come esposto sopra, la ricorrente ha pagato la fattura relativa al premio dell’assicurazione RC 2012/2013 già nel giugno 2012.

La medesima ha, dunque, potuto disporre del denaro necessario per far fronte al pagamento integrale dell’importo di fr. 109.40.

In virtù del principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale, nonché della giurisprudenza federale e cantonale, come pure delle direttive COSAS riportate ai precedenti considerandi (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), l’USSI a ragione ha negato all’insorgente il rimborso del premio corrisposto alla Zurigo nel giugno 2012.

2.12. Per quanto concerne l’assunzione delle spese relative alle cure veterinarie dal luglio 2012 al novembre 2013 quantificate dalla ricorrente in fr. 834.75 (cfr. doc. I; 2; 14-26), va evidenziato che i costi generati da animali domestici sono compresi nell’importo della soglia di intervento (cfr. Direttive COSAS dicembre 2010 p.to B 2.1.).

Pertanto a queste spese va fatto fronte mediante l'ammontare appena citato (cfr. consid. 2.4.).

E’, altresì, utile sottolineare che i redditi e le spese computabili sono elencati in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8, 9 Laps.

Di conseguenza tali voci devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale.

Non è possibile non computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.

Per inciso va osservato che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

Visto che alle spese connesse agli animali domestici va fatto fronte con l’importo relativo al forfait di mantenimento, deve essere esclusa una loro assunzione mediante una prestazione assistenziale speciale ai sensi dell’art. 20 Las.

Le prestazioni di cui all’art. 20 Las sono, d’altronde, destinate a coprire bisogni legati alla persona stessa del richiedente l’assistenza sociale come, ad esempio, l’assistenza medica e dentistica (franchigie, partecipazione ai costi LAMal, spese dentistiche), nonché la necessità di aumentare le possibilità di accesso al mondo del lavoro (spese di formazione), rispettivamente di facilitarne l’entrata (spese di collocamento diurno dei figli minorenni).

Di conseguenza rettamente l’USSI ha negato il riconoscimento delle spese veterinarie.

Tale conclusione si giustifica, inoltre, anche sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.9; 2.10.), ponendo mente al fatto che già il 7 marzo 2014 risultava che la ricorrente avesse provveduto al pagamento dell’importo di fr. 834.75 (cfr. doc. 14) fatto valere con il reclamo e con il ricorso (cfr. doc. 2; I).

2.13. Per tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 24 luglio 2014 impugnata deve essere confermata.

Questa Corte, infine, evidenzia, riguardo alle spese dentistiche relative alle cure a cui la ricorrente si è sottoposta il 30 settembre 2013 - che non risultano in ogni caso essere oggetto del ricorso del 28 luglio 2014 (cfr. doc. I, consid. 1.3.) -, che dalle carte processuali si evince che il 7 marzo 2014 quest’ultima ha trasmesso all’USSI una nota d’onorario di fr. 460.-- allestita dal Dr. __________, medico dentista di __________, il 3 febbraio 2014 al fine della relativa assunzione da parte dell’assistenza sociale (cfr. doc. 7; 12).

La nota d’onorario riporta la precisazione che le prestazioni fatturate sono 2 anestesie, 1 seduta di profilassi (igienista), 2 otturazioni in composito (cfr. doc. 12).

Con la decisione formale del 12 marzo 2014 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.) l’amministrazione, a tale proposito, ha indicato:

" (…)

Per poter riconoscere la fattura del Dr. __________ necessitiamo del conteggio indicante il dettaglio della prestazione eseguita secondo il tariffario __________. La invitiamo pertanto a rivolgersi al medico dentista curante per redigere una nuova nota d’onorario.

(…)” (Doc. 4)

Il 27 marzo 2014 l’insorgente, tramite un messaggio di posta elettronica, ha poi nuovamente inviato all’USSI la nota d’onorario del 3 febbraio 2014 in cui però, sul retro, il Dr. __________ ha apportato la seguente specificazione:

" Dettaglio delle prestazioni:

9x 4111 31,5

2x 4065 22

2x 4580 11

2x 4581 9

1x 4543 52 (dente 26)

1x 4535 22 (dente 17)” (Doc. B15)

__________ dell’USSI, con messaggio di posta elettronica del 31 marzo 2014, ha ringraziato la ricorrente della documentazione trasmessa, indicandole che avrebbe girato la sua comunicazione alla collega __________ (cfr. doc. B15).

Nel messaggio del 31 marzo 2014 l’amministrazione non ha, però, formulato alcuna obiezione in merito alla conformità della nota d’onorario alle esigenze da loro richieste.

Nella decisione su reclamo del 24 luglio 2014 non è stato indicato alcunché circa l’assunzione o meno delle spese dentistiche. L’USSI si è limitato a riportare che:

" (…)

Nel caso in esame, in base alla legge applicabile l’USSI con decisione 12 marzo 2014 ha correttamente deciso di chiedere il conteggio per l’eventuale riconoscimento della fattura del Dr. __________. Essa non è stata fornita.

(…)” (Doc. A1)

Da quanto esposto non risulta che alla ricorrente sia stato indicato debitamente che la nota d’onorario del Dr. __________ con il dettaglio delle prestazioni da lei trasmessa il 27 marzo 2014 non adempie i requisiti posti dall’amministrazione per valutare una richiesta di assunzione di spese dentistiche.

Al contrario dal messaggio di posta elettronica del 31 marzo 2014 sembra piuttosto emergere che la nota d’onorario allegata dall’insorgente sia conforme ai criteri imposti dall’amministrazione, visto che nulla è stato precisato in senso contrario.

In simili condizioni, si giustifica nel caso di specie di trasmettere gli atti all’USSI perché assegni alla ricorrente un termine per produrre un nuovo conteggio specifico delle prestazioni eseguite dal Dr. __________ il 30 settembre 2013, spiegando concretamente come lo stesso debba essere allestito.

In seguito l’amministrazione emetterà una decisione in merito all’assunzione o meno delle spese dentistiche in questione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi all’USSI perché, per quanto attiene alla richiesta di assunzione delle spese dentistiche relative alle cure del 30 settembre 2013, proceda come indicato al consid. 2.13.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

1

Reg.Las

  • Art. 1 Reg.Las

Gerichtsentscheide

18