Raccomandata
Incarto n. 42.2013.4
rs
Lugano 18 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 dicembre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 26'391.65 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo dal mese di luglio 2007 al mese di agosto 2010, in quanto da verifiche effettuate dall’amministrazione è emerso che l’interessata ha beneficiato, da un lato, di contributi mensili da parte del __________ __________, dall’altro, di accrediti sul suo conto bancario che, nonostante la richiesta, non sono stati giustificati (cfr. doc. 59).
Il provvedimento del 21 dicembre 2011 prevede che:
"(…)
Contro questa decisione può essere presentato reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento entro 30 (trenta) giorni dall’intimazione, ai sensi dell’art. 33 Laps.
La informiamo che in base all’art. 26 cpv. 3 Laps, la restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
Queste due condizioni devono essere entrambe adempiute. La richiesta di condono deve essere motivata e inviata al presente Ufficio entro 30 giorni dall’intimazione del presente ordine di restituzione.” (Doc. 59)
1.2. Con atto intitolato “Ricorso” pervenuto all’USSI il 29 dicembre 2011 (cfr. doc. 27) RI 1 ha indicato di presentare reclamo contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011 come previsto dalla decisione menzionata, nonché di avvalersi della facoltà contemplata all’art. 26 cpv. 3 Laps, ossia di richiedere il condono.
L’interessata, a quest’ultimo riguardo, dopo aver esposto la propria situazione economica, ha asserito che in tale condizione un qualsiasi addebito mensile anche minimo non entra in linea di conto e di aver accettato gli importi messi a sua disposizione in perfetta buona fede e in stato di necessità.
RI 1, relativamente alle somme ricevute, ha, inoltre, dichiarato:
"(…)
Quelli ricevuti dal fondo interno di solidarietà dei __________ per il tramite di __________, pari a Frs. 200.-/300.- mensili servivano per integrare le necessità alimentari della famiglia avendo i coniugi RI 1 in quel tempo a carico il figlio __________ di __________, ora asilante nel Cantone __________ e il figlio __________ di RI 1, ora domiciliato a __________, beneficiario di rendita AI.
Gli altri importi costituiscono l’indennizzo per risarcimento danni subiti e quindi il rimborso di pagamenti effettuati.
(…)” (Doc. 27)
1.3. Il 5 luglio 2012 l’USSI ha respinto la domanda di condono del 29 dicembre 2011, negando la buona fede di RI 1, poiché non sono state segnalate in modo tempestivo e completo tutte le entrate ricevute malgrado tale dovere sia chiarito su tutte le domande di prestazioni e decisioni (cfr. doc. 19).
1.4. Il 27 luglio 2012 RI 1 ha interposto reclamo contro la decisione del 5 luglio 2011 con cui l’USSI le ha negato il condono.
Quale motivazione la medesima ha in buona sostanza osservato, da una parte, che gli aiuti ricevuti da __________ non possono essere calcolati come fonti di reddito ma semmai costituiscono prestiti senza garanzia con obbligo morale di restituzione. Dall’altra, che gli ulteriori accrediti non rientrano nelle fonti di reddito ma sono dei rimborsi connessi all’incidente stradale subito dal marito, __________, il 1° maggio 2009, rispettivamente delle somme corrisposte dal figlio, __________ e da __________, sua fidanzata, quale contributo per vitto e alloggio presso di lei e un importo versato sul suo conto a favore del figlio da parte del suo curatore (cfr. doc. 15).
1.5. Con decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 l’USSI ha confermato il diniego del condono, sottolineando che “ i sig.ri RI 1 hanno fatto richiesta di condono il 29.12.2011 e non hanno contestato gli importi considerati per l’ordine di restituzione. Infatti non hanno fatto un reclamo ma domanda di condono. Gli importi considerati per l’ordine di restituzione sono da ritenere incontestati. Essi sono comunque corretti.” (cfr. doc. A1).
1.6. Contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di annullare la stessa e di accogliere la domanda di condono (cfr. doc. I; III).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, dopo aver esposto la propria condizione economica (entrate/uscite), ha addotto:
"(…)
Di qui la nostra necessità di chiedere aiuto ad amici e benefattori.
Al riguardo l’importo di Frs. 300.- mensili (Doc. D) è da considerarsi versato da terzi a mero titolo di solidarietà e non può essere imputato come entrata.
Parimenti non possono essere considerate entrate l’importo di Frs. 3'600.- inviato dal curatore del figlio __________ per estinguere le esecuzioni a suo carico permettendo così di ottenere un attestato UE libero da debiti, necessario per sottoscrivere il contratto di locazione della sua abitazione.
Ugualmente per quanto incassato dal figlio __________ a titolo di rimborso vitto presso i genitori e quanto versato dall’amica del Signor __________ sempre a favore di quest’ultimo.” (Doc. III)
1.7. Nella sua risposta del 21 maggio 2013 l’USSI ha chiesto di respingere l’impugnativa, rilevando segnatamente che:
"(…)
Il ricorso non fornisce elementi che giustificano una diversa valutazione rispetto alla decisione 21 febbraio 2013 che ha respinto il reclamo contro la decisione che ha respinto la richiesta di condono. Non fornisce elementi che giustificano la buona fede.
In ogni caso, non sarebbe giustificata la contestazione degli importi considerati. In base al principio di sussidiarietà la prestazione di assistenza viene riconosciuta solo nella misura in cui l’interessato non dispone di altre risorse. Ciò comprende l’aiuto spontaneo da parte di terzi, prestazioni di aiuto sociale, contributi del diritto di famiglia, pendenze da contratto, indennizzi, ecc.
Nel caso concreto il contributo mensile spontaneo di CHF 300.- è da considerare come entrata in base al principio di sussidiarietà nell’assistenza, che non permette di escludere le entrate a titolo di solidarietà.
Non è documentato che il versamento di CHF 3'600.- versato con indicazione __________ (18.11.2009) è per il figlio per estinguere le esecuzioni a suo carico.” (Doc. VI)
1.8. Il 5 giugno 2013 la ricorrente ha inviato uno scritto del seguente tenore:
"(…) gli importi pervenuti da terzi non sono altro che dei rimborsi per
spese effettuate e di atti di solidarietà effettuati da persone terze a
mero titolo di beneficienza a favore mio e dei miei figli.
Chiedo pertanto,
in via principale, che quanto ricevuto da terzi venga riconosciuto a titolo di rimborso spese e di beneficienza e non venga conteggiato nel minimo esistenziale erogato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona
in via subordinata, che venga accolta la domanda di condono per quanto concerne l’eventuale differenza che dovesse essere giudicata versata in eccesso dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellizona.” (Doc. VIII)
1.9. L’ispettrice sociale dell’USSI, __________, l’11 giugno 2013, ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2013 con cui la __________ Assicurazione ha trasmesso all’amministrazione un conteggio relativo a indennità giornaliere per ospedalizzazione versate alla ricorrente nel 2009, 2010 e 2011, puntualizzando che la medesima avrebbe beneficiato pure dell’assistenza sociale per fino al settembre 2010 (cfr. doc. X; X1-4).
1.10. Il 17 giugno 2013 l’USSI, in riferimento al doc. VIII, ha comunicato di confermare i fatti e le motivazioni della decisione impugnata (cfr. doc. XI).
1.11. I doc. X, X1-4 e XI sono stati inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Giusta l’art. 26 Laps, a cui rinvia l’art. 36 Las, la prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. L’interessato può, tuttavia, domandare il condono dell’obbligo di restituire nel caso in cui il rimborso delle prestazioni erogate a torto, ma ricevute in buona fede, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, costituirebbe un onere troppo grave (cfr. pure STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 3).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.3. Ai sensi dell’art. 65 Las contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.
L’art. 33 cpv. 1 Laps enuncia che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Giusta l’art. 33 cpv. 2 Laps contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2.4. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, RI 1 ha inoltrato contro l’ordine di restituzione emesso dall’USSI il 21 dicembre 2011 un atto denominato “Ricorso”, pervenuto all’amministrazione il 29 dicembre 2011 (cfr. doc. 27; 59, consid. 1.2.).
Con tale atto l’insorgente, da un lato, ha indicato di inoltrare reclamo contro il provvedimento menzionato come contemplato dalla decisione stessa e ha asserito che gli importi ricevuti da terzi servivano per integrare le necessità alimentari della famiglia, rispettivamente costituivano il risarcimento per danni subiti e quindi il rimborso di pagamenti effettuati.
Dall’altro, ha postulato il condono della somma di fr. 26'391.65 chiestale in restituzione (cfr. doc. 27; consid. 1.2.).
A seguito dell’atto “Ricorso” del dicembre 2011, l’USSI, il 5 luglio 2012, ha emanato una decisione concernente unicamente la domanda di condono che è stata respinta. In tale provvedimento è stato menzionato, quale mezzo di ricorso, il reclamo all’USSI (cfr. doc. 19; consid. 1.3.).
Il 27 luglio 2012 la ricorrente ha interposto reclamo contro la decisione del 5 luglio 2012, facendo valere che gli aiuti ricevuti da terzi - elencati in modo dettagliato - non possono essere considerati quali fonti di reddito, essendo, per quanto attiene al contributo mensile erogatole da __________, dei prestiti senza garanzia con obbligo morale di restituzione, rispettivamente un versamento a favore del figlio da parte del suo curatore, contributi per vitto e alloggio da parte del figlio e la fidanzata e rimborsi di pagamenti già effettuati in correlazione all’incidente stradale occorso al marito il 1° maggio 2009 (cfr. doc. 15; consid. 1.4.).
L’USSI, con decisione su reclamo del 21 febbraio 2013, ha confermato il diniego del condono, rilevando inoltre che l’insorgente non ha contestato gli importi considerati per l’ordine di restituzione, non avendo interposto reclamo e che comunque tali somme sono corrette (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).
RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 davanti a questo Tribunale.
L’interessata, pur chiedendo di accogliere la sua domanda di condono, ha nuovamente evidenziato che gli importi ricevuti da terzi non possono esse computati quali entrate (cfr. doc. III; consid. 1.6.).
2.5. Nel caso di specie il TCA ritiene che l’USSI a torto non si è pronunciato sul reclamo interposto contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011dalla ricorrente con l’atto denominato “Ricorso”, pervenuto all’amministrazione il 29 dicembre 2011.
In effetti da un attento esame degli atti di causa emerge che l’intenzione della ricorrente è sempre stata, dal momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011, quella di contestare quest’ultimo, oltre che di chiedere il condono.
Al riguardo va osservato che è vero che l’atto “Ricorso” del dicembre 2011 si conclude con la sola precisazione che l’insorgente e il marito restavano in attesa di una formale decisione in merito al condono postulato (cfr. doc. 27).
E’ altrettanto vero, però, in primo luogo, che l’interessata, oltre domandare il condono facendo riferimento alla propria difficile situazione economica e al fatto che gli importi erogatile da terzi sarebbero stati accettati in buona fede, ha espressamente dichiarato, all’inizio dell’atto in questione, che con il medesimo veniva inoltrato reclamo contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011 conformemente alla facoltà enunciata dalla decisione stessa (cfr. doc. 27).
In secondo luogo, che nell’atto del dicembre 2011 la ricorrente, facendo valere che gli importi ricevuti da terzi sono serviti per far fronte alle necessità alimentari della famiglia, rispettivamente costituiscono degli indennizzi per danni subiti e rimborsi di pagamenti effettuati (cfr. doc. 27-28), ha implicitamente censurato il computo di tali somme nel calcolo per definire l’ammontare di prestazioni assistenziali da restituire, ossia il principio del rimborso.
Alla luce di tali affermazioni, in virtù del principio della buona fede (cfr. art. 2 CC), l’amministrazione avrebbe dovuto almeno interpellare l’interessata circa le sue reali intenzioni al fine di chiarire se la medesima intendeva chiedere soltanto il condono o anche contestare l’ordine di restituzione.
La contestazione relativa all’importo da restituire è poi stata esplicitata dall’insorgente nel reclamo contro la decisione del 5 luglio 2012 con cui le è stato negato il condono (cfr. doc. 15; consid. 1.4.), nel ricorso al TCA (cfr. doc. III; consid. 1.6.) e nello scritto del 5 giugno 2013 trasmesso a questa Corte (cfr. doc. VIII; consid. 1.8.).
L’USSI non era, dunque, legittimato ad astenersi dal decidere circa il principio della restituzione delle prestazioni assistenziali e a trattare la domanda di condono nel merito, emanando il provvedimento del 5 luglio 2012, come se la decisione del 21 dicembre 2011 fosse cresciuta in giudicato (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.)
Ne discende che la decisione del 5 luglio 2012 con cui l’USSI ha negato il condono e la decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 con cui è stato confermato il provvedimento del luglio 2012 sono state emesse prematuramente (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.).
In simili condizioni, la decisione su reclamo impugnata e la decisione del 5 luglio 2012 devono essere annullate e gli atti trasmessi all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto nel dicembre 2011 contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011.
L’amministrazione si pronuncerà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr. 26'391.65.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 21 febbraio 2013 e la decisione del 5 luglio 2012 son annullate.
§§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto contro l’ordine di restituzione del 21 dicembre 2011 ed emetta una decisione su reclamo al riguardo.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti