Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2013.26
Entscheidungsdatum
15.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2013.26

rs

Lugano 15 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 18 novembre 2013 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 18 novembre 2013 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 24) con cui ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 560.-- per prestazioni assistenziali indebitamente percepite nel mese di maggio 2013, in quanto da accertamenti svolti è emerso che in data 3 aprile 2013 ha percepito dai signori __________ e/o __________ di __________ l’importo di fr. 560.-- quale retribuzione per l’attività svolta di accompagnatore in montagna senza darne comunicazione all’amministrazione (cfr. doc. II1).

1.2. Con tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 18 novembre 2013, facendo valere di avere ricevuto la somma in questione quando ha fatto una settimana di vacanza. Egli ha precisato, da un lato, che i signori sono stati molto gentili a rimborsargli le spese di viaggio e a corrispondergli anche un’indennità. Dall’altro, che la base di calcolo è a lui sconosciuta e che il denaro deve essere servito per coprire le spese di alloggio e di vitto.

In relazione al calcolo effettuato dall’USSI l’insorgente ha chiesto dei chiarimenti, in particolare, riguardo al premio della cassa malati, alla base del conteggio a volte annuale e a volte mensile e al fatto che gli importi delle prestazioni assistenziali risultano inferiori al fabbisogno di fr. 1'077.-- (cfr. doc. I).

1.3. L’USSI, con risposta del 14 gennaio 2014, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente deve restituire oppure no l’importo di fr. 560.--, corrispondente a prestazioni assistenziali percepite a torto nel mese di maggio 2013.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

  • 272.--

+272.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

  1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

  2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

  3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

  4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

  1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

  2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

  3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

  4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1).

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.

Il nuovo tenore è il seguente:

" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2013).

Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.6. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.7. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

2.9. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince, in primo luogo, che a Paulo Stoppa, a seguito della sua richiesta del mese di gennaio 2013 (cfr. doc. 89), è stato riconosciuto, con decisione del 17 aprile 2013, il diritto a una prestazioni assistenziale ordinaria mensile di fr. 914.-- dal gennaio all’aprile 2013 (cfr. doc. 275).

Con decisione del 2 maggio 2013 gli è poi stata attribuita una prestazione assistenziale dal mese di maggio al mese di giugno 2013 sempre di fr. 914.-- mensili (cfr. doc. 251).

Inoltre con decisione del 1° luglio 2013 all’insorgente è stata concessa una prestazione di fr. 1'331.-- mensili per il periodo luglio-settembre 2013 (cfr. doc. 232).

Dagli estratti del conto postale del ricorrente si evince, contrariamente a quanto dal medesimo asserito nel ricorso, e meglio di aver ricevuto l’assistenza sociale soltanto a partire dal mese di luglio 2013 (cfr. doc. I pag. 2), che le prestazioni assistenziali di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 gli sono state corrisposte il 22 aprile 2013 (cfr. doc. 217-218 = doc. 45-46). Le prestazioni assistenziali di maggio e giugno 2013 sono state, invece, bonificate il 7 maggio, rispettivamente il 5 giugno 2013 (cfr. doc. 214; 211; 40).

Le prestazioni dell’assistenza sociale sono state riconosciute a titolo integrativo rispetto al prestito di studio di fr. 10'000.-- erogato dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per l’anno accademico 2012/2013 ai sensi dell’art. 2 e 24 del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 in vigore dal 1° maggio 2012 (cfr. doc. 142; 145; 136).

Al riguardo va rilevato che al ricorrente per l’anno 2012/2013 è stato negato un assegno di studio, di cui invece aveva beneficiato nell’anno 2011/2012 giusta gli art. 2 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 145), in quanto doveva ripetere il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale presso l’ETH di Zurigo (cfr. inc. 42.2013.25).

Non avendo nuovamente superato il primo anno e avendo deciso di iniziare una nuova facoltà, per l’anno 2013/2014 l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha poi negato ogni tipo di prestazione (cfr. doc. 63, 69=181; IIIbis).

L’USSI, nei calcoli che hanno condotto all’emissione delle decisioni del 17 aprile e del 2 maggio 2013 (cfr. doc. 275; 251), quale reddito, ha computato la somma di fr. 10'000.--corrispondente al prestito di studio (cfr. doc. 279; 254).

Nel conteggio relativo alla decisione del 1° luglio 2013 l’amministrazione ha, per contro, tenuto conto di un reddito di fr. 4'993.--, precisando che “fr. 10'000.-- computati inizialmente nel calcolo nella voce “ogni altro reddito” quale assegno prestito di studio; considerata la documentazione che comprovava l’utilizzo di fr. 5'007 a copertura dei costi di formazione, il calcolo è stato adeguato inserendo il restante fr. 4'993.-- che sarà eliminato quando esaurito” (cfr. doc. 232).

E’ questa diminuzione dei redditi computati (da fr. 10'000.-- per il periodo da gennaio a giugno 2013 a fr. 4’993.-- da luglio a settembre 2013) che ha comportato una differenza negli importi dell’assistenza sociale riconosciuta al ricorrente, evidenziata da quest’ultimo nel ricorso (cfr. doc. I pag. 2).

Più precisamente le prestazioni assistenziali sono aumentata da fr. 914.-- (cfr. doc. 275; 251) a fr. 1'331.-- dal mese di luglio 2013 (cfr. doc. 232).

In secondo luogo, dalle carte processuali, in particolare dall’estratto del conto postale del ricorrente, emerge che a quest’ultimo, il 3 aprile 2013, è stata bonificata una somma di fr. 560.-- da parte di __________ e/o __________ di __________ (cfr. doc. 48).

In una dichiarazione pervenuta all’amministrazione il 20 settembre 2013 l’insorgente ha peraltro dichiarato che:

" Dopo aver passato una settimana (5 giorni) come accompagnatore ad una colonia primaverile con bambini e ragazzi, ho ricevuto un’indennità per il lavoro svolto come accompagnatore.” (Doc. 29)

L’USSI, il 1° ottobre 2013, ha conseguentemente emanato un ordine di restituzione con cui ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 560.-- per prestazioni assistenziali indebitamente percepite nel mese di maggio 2013 (cfr. doc. 24; consid. 1.1.)

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 18 novembre 2013 (cfr. doc. II1; consid. 1.1.).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.11. Giova, inoltre, rilevare che il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate tramite finanziamenti da terzi.

Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

2.12. Per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute indebitamente nel mese di maggio 2013, da quanto esposto al consid. 2.9. discende che il ricorrente, nel mese di aprile 2013, ha effettivamente percepito un reddito per aver svolto la funzione di accompagnatore in montagna non annunciato all’USSI.

Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.8.).

In effetti quando, a seguito di accertamenti svolti e dalla documentazione pervenutagli, l’USSI ha constatato che l’insorgente ha ricevuto sul suo conto postale nel mese di aprile 2013 l’ammontare di fr. 560.-- da parte dei signori __________ e __________ (cfr. doc. 48), è emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale delle prestazioni assistenziali.

E’, quindi, evidente che il calcolo della prestazione assistenziale andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente, tenendo conto per un mese dell’introito di fr. 560.--.

L’USSI ha computato l’importo di fr. 560.-- nel conteggio del mese di maggio 2013, benché lo stesso sia stato bonificato al ricorrente il 3 aprile 2013 (cfr. doc. 48).

Questo Tribunale, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Il TCA ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Nel caso di specie la questione di sapere se la somma di fr. 560.-- debba essere tenuta in considerazione per il calcolo della prestazione assistenziale effettivamente spettante al ricorrente del mese di maggio o del mese di aprile 2013 può restare insoluta.

In effetti, nella misura in cui i calcoli dell’assistenza sociale per il mese di aprile 2013 (cfr. doc. 278-279) e per il mese di maggio 2013 (cfr. doc. 253-254) risultano identici, ossia sono stati considerati i medesimi redditi e spese, come pure evidentemente sono identici gli importi delle prestazioni assistenziali assegnate per ciascuno di questi due mesi (fr. 914.--; cfr. doc. 275; 251), ai fini della risoluzione della presente vertenza è ininfluente il mese - se aprile o maggio 2013 - nel quale computare la somma di fr. 560.--.

Che tale importo sia da riferire al mese di maggio 2013 o al mese di aprile 2013, da un profilo oggettivo, il ricorrente ha comunque percepito indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti a uno di questi due mesi.

Ne discende che la decisione dell’USSI di richiedere il rimborso di parte della prestazione assistenziale percepita nel mese di maggio 2013, dal profilo del principio stesso della restituzione, non è censurabile.

2.13. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 560.-- sia corretto.

Innanzitutto, in relazione a quanto evidenziato dall’insorgente circa il fatto che i metodi dell’USSI di considerare la situazione economica di una persona sarebbero a volte annuali e altre volte mensili (cfr. doc. I pag. 5), va rilevato che per stabilire il diritto di un’unità di riferimento alle prestazioni assistenziali il reddito computabile e la sostanza computabile vengono calcolati dapprima su base annua e poi riportati su base mensile.

Infatti l’art. 22 Las, per la determinazione del reddito computabile, salvo alcune eccezione espressamente previste dalla norma stessa, rinvia agli art. 5-9 Laps.

Gli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili, elenca i redditi e le spese rinviando a loro volta spesso alla Legge tributaria (LT) per meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.5.).

L’art. 50 cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

Ai sensi dell’art. 51 LT il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde all’anno civile.

Il reddito computabile Las e la spesa computabile Las conteggiati su base annua vengono riportati su base mensile per determinare il reddito disponibile residuale e l’eventuale diritto a una prestazione assistenziale mensile.

Come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19 Las - definita dal DSS su base mensile (cfr. consid. 2.4.) -, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps

2.14. L’amministrazione ha determinato l’ammontare chiesto in restituzione fondandosi sull’introito percepito dall’insorgente nell’aprile 2013, pari a fr. 560.-- (cfr. cfr. doc. 24; II1), conteggiato sulla base della documentazione raccolta e meglio dell’estratto del conto postale dell’insorgente e della sua dichiarazione del 20 settembre 2013 con cui ha riconosciuto di aver ricevuto un’indennità quale accompagnatore ad una colonia di bambini e ragazzi (cfr. doc. 48; 29, consid. 2.9.).

L’insorgente non ha contestato l’entità in quanto tale dell’entrata connessa all’attività di accompagnatore in montagna.

Di conseguenza il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza dell’importo di fr. 560.-- considerato dall’USSI (cfr. doc. 24, II1) a titolo di reddito ai sensi degli art. 22 Las e 6 lett. a Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.15. Oltre all’entrata di fr. 560.--, quale reddito l’amministrazione ha considerato l’ammontare di fr. 10'000.--, corrispondente all’importo del prestito di studio di cui il ricorrente ha beneficiato nell’anno accademico 2012/2013 (cfr. consid. 2.9.).

L’insorgente censura implicitamente il computo dell’importo di fr. 10'000.--, sostenendo che in ogni caso, in quanto prestito, debba in futuro essere restituito (cfr. doc. I).

In proposito occorre ribadire che l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.11.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

Pertanto rettamente l’USSI ha computato il prestito di studio, benché sia una prestazione soggetta a restituzione, nel calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale effettivamente spettante all’insorgente nel mese di maggio 2013.

2.16. Per quanto attiene alle spese computabili, giova osservare che quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie l’amministrazione ha conteggiato l’importo annuale di fr. 4'908.-- (cfr. doc. 254; 279), pari a fr. 409.-- al mese.

L’insorgente ha indicato che in realtà il suo premio corrisponde a fr. 331.35 mensili, comprensivi del premio LAmal e del premio LCA (cfr. doc. I pag. 2).

Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.5.), nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.

Gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2013).

Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.).

Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, in vigore dal 1° gennaio 2012, quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.

Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio ordinario per singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:

a) per la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni, tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);

b) con franchigia ordinaria;

c) con rischio di infortunio incluso;

d) ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.

L’art. 29 cpv. 1 LCAMal prevede che il premio medio di riferimento è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti ai sensi della legge e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal.

L’art. 28 LCAMal enuncia del resto che:

" 1Per ogni assicuratore è determinato il premio riconosciuto per le seguenti categorie di assicurati:

a) di età superiore a 25 anni;

b) di età compresa tra 18 e 25 anni;

c) fino all’età di 18 anni.

2Esso è stabilito a partire dalla media ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:

a) franchigia ordinaria;

b) rischio di infortunio incluso.”

In relazione alla revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio 15 settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:

" Articolo 8 capoverso 1 lettera g)

Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più riferimento all’importo della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1 lett. g) Laps viene quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei premi concessi secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta.”

Inoltre dal Rapporto dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:

" Art. 8 cpv. 1 lett. g. Laps

Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è stato modificato. La formulazione, che riprende quella della disposizione attualmente in vigore, è adeguata al nuovo sistema di riduzione dei premi con la sostituzione dell’espressione “quota cantonale media ponderata” con l’espressione “premio medio di riferimento”. Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto l’importo delle riduzioni dei premi concesso secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”

A titolo di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio ordinario per singolo assicuratore ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps (conteggiato, sulla base di quanto contemplato dagli art. 28 e 29 LCAMal, per ogni possibile categoria di età di assicurati a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria - e quindi minima di legge - e comprensivo del rischio infortunio. E’ costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse. Tale premio (PMR) è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal; cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 consid. 2.5., destinata alla pubblicazione in RtiD I-2013; STCA 42.2012.14 del 10 febbraio 2013 consid. 2.14.).

2.17. RI 1 è affiliato alla cassa malati __________ (cfr. doc. 98).

Per il 2013 il premio ordinario (PMR; cfr. consid. 2.16.) per la __________ da considerare giusta gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 4’919.56 (premio ordinario ponderato concernente la __________ per la categoria adulti, franchigia fr. 300.--, con rischio di infortunio, tenendo conto di un premio per la Regione 1 di fr. 414 mensili, pari a fr. 4’968 annui e per la Regione 2 di fr. 383 al mese, pari a fr. 4’596 annui e del relativo numero di assicurati; cfr. www.priminfo.ch).

L’ammontare di fr. 4’919.56 è superiore al premio medio di riferimento per il 2013 di fr. 4’908.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2013 del 3 ottobre 2012).

Pertanto ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per il ricorrente del premio medio di riferimento di fr. 4’908.--.

In casu l’USSI, quale premio complessivo della cassa malati, ha dunque rettamente conteggiato la somma di fr. 4’908.--, pari a 409.-- al mese (cfr. doc. 254; 279).

2.18. Ritenute le considerazioni sviluppate sopra, va rilevato che, per quanto attiene al mese di maggio 2013 (cfr. consid. 2.12.), i redditi computabili di RI 1 sono costituiti dal prestito di studio di fr. 10'000.-- (cfr. consid. 2.15) e dall’introito di fr. 560.-- ricevuto per la sua attività di accompagnatore di una colonia (cfr. consid. 2.14.), corrispondente a fr. 6'720.-- su base annua (cfr. consid. 2.13.).

Complessivamente i redditi computabili corrispondono a fr. 16'720.-- annui, pari a fr. 1'393.-- mensili.

La sostanza computabile Las risulta nulla (cfr. doc. 254).

Le spese computabili sono, invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 6’576.-- (cfr. doc. 254) e dai premi per l’assicurazione malattia calcolati in fr. 4’908.-- (cfr. consid. 2.17.), per un totale di fr. 11’484.-- annui, rispettivamente fr. 957.-- mensili (cfr. doc. 253-254).

Di conseguenza il reddito disponibile residuale effettivo (cfr. art. 18; 22 Las; consid. 2.4.; 2.5.) del ricorrente è pari a fr. 5'236.-- (redditi computabili di fr. 16’720 - spese computabili di fr. 11’484), ossia fr. 436.-- al mese.

La soglia di intervento per il 2013 del ricorrente è pari a fr. 1’077.-- al mese (cfr. art. 19 Las; consid. 2.4.), come riconosciuto dall’Ufficio resistente (cfr. doc. 253).

Come indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.).

In casu, il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 286.-- al mese (cfr. doc. 253).

La lacuna di reddito Las mensile è pertanto pari a circa fr. 354.-- [(fr.436.-- + fr. 286.--) - fr. 1’077.--].

Il ricorrente, quindi, per il mese di maggio 2013 aveva diritto a una prestazione assistenziale di fr. 354.--, come peraltro stabilito dall’USSI (cfr. doc. 24) e non di fr. 914.-- come inizialmente deciso (cfr. doc. 251).

Al riguardo va precisato che l’obiezione formulata dal ricorrente in merito al fatto che l’importo della prestazione assistenziale riconosciutogli sia inferiore all’ammontare del forfait per il fabbisogno - nel suo caso di fr. 1'077 - (cfr. doc. I pag. 2) è priva di fondamento nella misura in cui ai sensi dell’art. 18 Las l’entità della prestazione assistenziale corrisponde alla differenza tra la soglia di intervento (forfait per il mantenimento) e il reddito disponibile residuale [nel suo caso costituito per il mese di maggio 2013 dall’introito di fr. 560 e dal prestito di studio di circa fr. 833 (fr. 10'000 : 12 mesi)] al quale vanno sommate le eventuali prestazioni sociali di complemento percepite.

In simili condizioni, a ragione l’amministrazione ha chiesto all’insorgente la restituzione, per il mese di maggio 2013, della somma di fr. 560.--, corrispondente alla prestazione assistenziale ricevuta in eccesso (fr. 914 percepiti – fr. 354 prestazione assistenziale di diritto = fr. 560.--).

La decisione su reclamo del 18 novembre 2013 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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