Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2013.11
Entscheidungsdatum
11.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2013.11

rs/DC/sc

Lugano 11 dicembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2013 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 maggio 2013 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 21 maggio 2013 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 25 marzo 2013 (cfr. doc. 60) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali postulate con domanda del marzo 2013, in quanto egli non risultava domiciliato in Ticino bensì nel Canton __________ (cfr. doc. IIbis).

L’USSI, nella decisione su reclamo ha inoltre osservato che nel caso di specie la concessione dell’assistenza andava negata, anche perché in concreto non si giustificava l’erogazione di prestazioni assistenziali durante un’ulteriore (seconda) formazione, disponendo il ricorrente già di una formazione adeguata per conseguire un reddito sufficiente (cfr. doc. IIIbis p.ti 9 e 10).

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto, in particolare, di non avere alcuna intenzione di trasferirsi o di stabilirsi a __________ dove si trova mediamente da due a quattro giorni alla settimana per motivi di formazione, in quanto il suo indirizzo di studio a livello di master non viene offerto in Ticino.

Egli ha precisato, da un lato, di essere domiciliato in Ticino dal 1975, dapprima ad __________ e dal 1° giugno 2013 a __________. Dall’altro, di voler, non appena finita la sua formazione, rientrare per stabilirsi nel __________ per motivi professionali, familiari, sentimentali e privati.

Il ricorrente ha, inoltre, rilevato di essere il cofondatore e direttore artistico dell’__________, creato nel settembre 2011 insieme al presidente __________ con l’intenzione di farlo divenire, nei prossimi anni, un evento di spicco e di rilevanza regionale. Egli ha pure indicato di voler produrre, come attività propria, video per alberghi e aziende commerciali locali, mentre costruisce una carriera di sceneggiatore per poi collaborare con la __________ nella produzione di lungometraggi per il __________ e di voler continuare la sua attività di attore con casting regolari presso la __________ di __________ e la __________ di __________, con le quali ha già lavorato.

Il medesimo ha precisato di avere prodotto vari video locali, come ad esempio un documentario sul __________, video per alberghi locali, eventi d’arte locali e un cortometraggio storico sulla __________, sulla __________, ma di non avere mai lavorato come produttore o regista nella regione di __________.

L’insorgente ha altresì osservato che sua madre, vedova, pensionata e residente in Ticino dal 1975, necessita di una sua presenza più costante.

Egli ritiene quindi che il suo centro di interessi sia il __________. Al fine di comprovare la sua presenza in Ticino dall’inizio dei suoi studi ha allegato una lista di biglietti del treno FFS acquistati elettronicamente – mancano invece quelli comprati direttamente allo sportello automatico delle stazioni ferroviarie.

Al riguardo lo stesso ha specificato che se avesse disposto di più mezzi economici la sua presenza in Ticino sarebbe stata ancora maggiore.

Il ricorrente ha poi menzionato di avere avuto dei problemi alla schiena, i cui dolori gravi sono iniziati il 15 marzo 2013, che l’hanno condotto a sottoporsi il 29 aprile 2013 a un intervento chirurgico presso l’Ospedale __________ di __________ con conseguente inabilità lavorativa totale a tempo indeterminato ma valutata a verosimilmente sei mesi.

Egli sostiene, perciò, di non essere stato in grado di oggettivamente procurarsi con le sue proprie forze, in particolare accettando un lavoro adeguato, i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza.

L’insorgente ha inoltre affermato che sono anni che prova a svolgere l’attività appresa durante la sua prima formazione, ma di non essere mai riuscito a conseguire un reddito che assicuri il suo mantenimento.

Il medesimo, in proposito, ha puntualizzato di essere stato, negli ultimi dieci anni, almeno tre volte in disoccupazione e di aver deciso, visti i pochi ingaggi ricevuti negli anni passati, di riqualificarsi in un altro campo della sua prima formazione.

Il ricorrente sarebbe, pertanto, grato di ottenere dei contributi per la sua seconda formazione secondo le norme COSAS.

Egli ha concluso asserendo di avere diritto a prestazioni assistenziali, non essendo in grado di esercitare attività lavorative per almeno sei mesi a causa della convalescenza dopo l’operazione alla schiena (cfr. doc. I).

Il 31 luglio 2013 al TCA è pervenuto un certificato medico rilasciato il 24 luglio 2013 dal Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________ e trasmesso dall’insorgente in cui è attestata un’incapacità al lavoro del 100% di quest’ultimo dal 24 luglio al 31 ottobre 2013 (cfr. doc. V).

1.3. Con risposta del 21 agosto 2013 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con sostanzialmente i medesimi argomenti esposti nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. VI).

1.4. Con scritto del 7 settembre 2012 l’insorgente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, al quale ha annesso due documenti concernenti l’__________ (cfr. doc. VIII; B1; B2).

1.5. L’USSI, il 18 settembre 2013, ha presentato le proprie osservazioni riguardo al doc. VIII (cfr. doc. X).

1.6. Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale.

2.2. La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).

Nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”

L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a)richiedenti l’asilo e

b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta l’art. 10 Las, poi:

Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977.

L’art. 13 Reg.Las, riguardante l’aiuto immediato a persone con sola dimora assistenziale nel Cantone, enuncia che:

" 1Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero possono beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di regola, all’importo necessario per rientrare a domicilio.

2Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni sanitari.”

La legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno1977 (Legge federale sull’assistenza, LAS) all’art. 4 sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

Ex art. 9 LAS:

" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”

Relativamente all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede, quale principio, che:

" 1 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.

3 Il Cantone designa l’ente pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.”

Ai sensi dell’art. 13 LAS afferente ai casi d’urgenza:

" 1Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.

2 ...”

2.4. L’art. 23 CC prevede che:

" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

" (…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“

2.5. Nella presente evenienza il ricorrente è nato il 31 ottobre 1971 in __________ negli __________ ed è arrivato nel Cantone Ticino ad __________ nel 1975 (cfr. doc. I; 70; 69).

Dal 1992 al 1996 egli ha frequentato la __________ (cfr. __________).

L’insorgente si è nuovamente annunciato presso il Comune di __________ nell’agosto 1994 proveniente dagli __________ (cfr. doc. 69).

Egli, nel 1990, 1991, 1999 e 2010, ha recitato in rappresentazioni teatrali a __________ e a __________ nel 2010.

Dal 1997 al 2011 ha partecipato a 26 film /TV e dal 2006 al 2010 a 22 spot pubblicitari (__________).

Anche nel 2012 risultano degli ingaggi svolti da parte del ricorrente in qualità di attore, due a __________ e due in Ticino, a __________ e __________ (cfr. doc. 82; 83; 84, 85).

Il 26 giugno 2012 la Cassa __________ ha confermato l’iscrizione di:

" (…)

RI 1

residente ad __________, alla Cassa __________ come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente accessoria (regista/attore multimediale) dal 1° gennaio 2011 a tutt’oggi.” (Doc. 86)

Il 1° agosto 2012 l’insorgente ha iniziato presso la __________ un nuovo studio __________, a tempo pieno della durata prevista fino al luglio 2014 (cfr. doc. 76).

Il 25 luglio 2012 l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Cantone Ticino non ha accolto la sua domanda di un assegno di studio per l’anno scolastico 2012-13 in quanto non erano adempiute le relative condizioni, indicando quanto segue:

" (…)

Le decisioni vengono adottate sulla base della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012.

Gli assegni possono essere concessi a richiedenti che sono in possesso di un certificato di studio adeguato e che, nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il quarantesimo anno d’età (art. 3 cpv. 1 del Regolamento).

Gli assegni possono inoltre essere concessi ai richiedenti che non hanno ancora compiuto 50 anni per la frequenza di una formazione professionale di base o una riqualificazione professionale, se hanno motivazioni valide per non avere intrapreso prima la formazione.

(…)

Se richiesto, può essere presa in considerazione la possibilità di concederle un prestito di studio. Tuttavia nel suo caso questa possibilità viene a mancare, in quanto lei ha beneficiato in precedenza di una trasformazione dei prestiti in assegni (art. 24 cpv. 9 del Regolamento). (…)” (Doc. 79)

La __________, l’11 dicembre 2012, ha deciso di condonare al ricorrente il pagamento della tassa semestrale di fr. 720.-- per il semestre primaverile 2013 e per quello autunnale 2013/14 (cfr. doc. 78).

L’11 febbraio 2013 l’Ufficio comunale Assistenza sociale di __________, al fine dell’inoltro di una domanda di prestazioni assistenziali, ha fissato all’insorgente per il 15 marzo 2013 un appuntamento presso lo Sportello Laps di __________ (cfr. doc. 67), che ha effettivamente avuto luogo (cfr. doc. 63; 64; 65).

Il 30 gennaio 2013, compilando la documentazione occorrente per postulare la concessione dell’assistenza sociale, e più specificatamente la Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente, egli ha indicato un reddito annuo come attore/regista indipendente annunciato all’AVS per il 2012 di fr. 4'900.--, un reddito annuo come indipendente che figura al punto 2.1 sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (relativa al 2011) di fr. 9'378.-- e un reddito annuo netto stimato per l’anno 2013 in corso di fr. 2000.-- (cfr. doc. 81).

Nella Dichiarazione dei motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente, sottoscritta sempre il 30 gennaio 2013, egli ha precisato che la riduzione importante del reddito dell’attività indipendente per il 2013 stimato a fr. 2'000-3'000.-- rispetto al reddito annuo annunciato all’AVS per il 2012 di fr. 4'900.-- e al reddito annuo figurante sull’ultima decisione di tassazione di fr. 9'378.-- è motivata da:

" Il mio lavoro come attore/regista non mi permette di prendere entrate regolari.

2011 andava ok

2012 peggio

2013 ??

In più ho ripreso gli studi e da quest’anno il Cantone non sovvenziona persone con almeno 40 anni compiuti.” (Doc. 80)

Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone emerge, da una parte, che dal 1° giugno 2013 il ricorrente risulta essere residente a __________ in __________, dall’altra, che nel settembre 2013 all’indicazione del domicilio a __________ è stata apposta la precisazione “soggiorno in altro Comune”.

L'interessato ha, del resto, affermato di possedere un permesso di residenza settimanale a __________ (cfr. doc. VIII).

Dalle carte processuali risulta che nel febbraio 2013 è stato concluso un contratto di locazione tra la madre dell’insorgente, __________ e la Comunione ereditaria fu __________ in relazione a un appartamento di due locali a __________ in __________ con inizio il 1° marzo 2013. La pigione mensile ammonta a fr. 620.-- e le spese accessorie a fr. 40.-- al mese (cfr. doc. 7).

Con decisione del 25 marzo 2013 l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali postulate con domanda del marzo 2013, ritenendo che il centro dei suoi interessi non sia in Ticino (cfr. doc. 60).

Tale provvedimento è stato confermato dall’amministrazione con decisione su reclamo del 21 maggio 2013, rilevando, oltre al fatto che il ricorrente non risulta essere domiciliato in Ticino bensì nel Cantone __________, anche che in concreto non si giustifica la concessione dell’assistenza sociale durante l’ulteriore (seconda) formazione intrapresa dal medesimo, siccome questi dispone già di una formazione adeguata per conseguire un reddito sufficiente (cfr. doc. IIIbis).

2.6. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che la documentazione agli atti non permette né di escludere né di ammettere, che il ricorrente nel periodo per il quale il 15 marzo 2013 ha presentato una domanda di prestazioni assistenziali fosse domiciliato nel Cantone Ticino.

In effetti, da una parte, l’insorgente, di professione attore/artista (cfr. doc. 69; consid. 2.5.), nell’agosto 2012 ha iniziato un Master a tempo pieno quale sceneggiatore (Master Film) presso la __________ di __________ (cfr. doc. 76; I; A5; __________).

Il contratto di locazione concernente l’appartamento di __________ in __________ di due locali con inizio il 1° marzo 2013 prevede, inoltre, quale conduttore unicamente la madre dell’insorgente (cfr. doc. 7).

Dalla banca dati MOVPOP si evince, del resto, che sua madre, __________, dal marzo 2013 è domiciliata a __________ in __________ proveniente da __________.

Per quanto attiene agli estratti del conto postale del ricorrente, peraltro relativi a un periodo - dal 1° giugno 2012 al 8 gennaio 2013 (cfr. doc. 89-116)

  • precedente la richiesta di assistenza sociale del marzo 2013, va poi osservato che gli stessi, esaminati in modo incrociato con gli ordini online dei biglietti del treno (cfr. doc. A2) e considerato che il medesimo prelevava denaro e/o pagava servizi regolarmente - quasi tutti i giorni - con la postcard, attestano una sua presenza piuttosto regolare in Ticino fino a circa la metà del mese di agosto 2012.

In seguito, invece, ricordato altresì che nell’agosto 2012 è iniziata la scuola di __________ (cfr. doc. 76), l’insorgente risulta essere stato per dei periodi prolungati in Svizzera interna, in particolare dal 24 settembre al 4 ottobre 2012, dal 12 al 29 ottobre 2012, dal 1° al 16 novembre 2012 e dal 18 al 24 novembre 2012.

Gli ordini di biglietti ferroviari agli atti valutati in modo a sé stante, per contro, non costituiscono delle risultanze concludenti in merito alla reale frequenza con cui l’insorgente era presente in Ticino, rispettivamente a __________, siccome, come fatto valere dal ricorrente stesso, riguardano solamente le operazioni effettuate online, a esclusione dei biglietti che sono stati acquistati direttamente agli sportelli delle ferrovie (cfr. doc. I p.to 7).

D’altra parte, tuttavia, l’insorgente, anche tenuti in considerazione gli studi negli __________ negli anni novanta, è stato domiciliato in Ticino per molti anni, dal 1975 (cfr. consid. 2.5.).

Inoltre, come visto, sua madre, vedova, vive in Ticino.

Il rapporto (frequenza, intensità) con la madre non è stato approfondito.

Al riguardo è comunque utile ricordare, per analogia, la giurisprudenza sviluppata in ambito fiscale, secondo cui le relazioni del contribuente celibe con i suoi genitori sono considerate in generale meno strette, quando il contribuente ha più di 30 anni e risiede nel luogo di lavoro in modo interrotto da più di cinque anni. Tale presunzione può essere sovvertita se il contribuente rientra regolarmente, almeno una volta alla settimana, nel luogo dove risiedono i membri della sua famiglia e dimostra di intrattenere con gli stessi dei legami particolarmente stretti, così come in tale luogo delle relazione personali e sociali (cfr. STF 2C_728/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 3.2.; 3.3.; DTF 125 I54).

Agli atti risulta, poi, una dichiarazione del 17 maggio 2013 della compagna di RI 1, __________, di __________ (cfr. doc. A5).

E’ vero, che non è dato sapere quando sia iniziato il loro rapporto, e, che gli stessi non convivono.

E’ altrettanto vero, però, che __________, dopo aver precisato di svolgere la sua attività professionale di architetto in Ticino (la stessa è in effetti iscritta all’Ordine degli ingegneri e architetti del cantone Ticino; cfr. www.otia.ch), che l’insorgente vive e lavora prevalentemente in Ticino dove ha la maggior parte dei suoi legami relazionali e che il medesimo si reca a __________ settimanalmente per alcuni giorni per poter seguire il Master di sceneggiatura biennale, ha indicato che lei e il ricorrente non hanno alcuna intenzione di trasferirsi altrove, rispetto al Ticino (cfr. doc. A5).

Questa Corte rileva, altresì, che non sono stati esperiti accertamenti in merito al luogo esatto dove l’insorgente viveva a __________ nel periodo a decorrere perlomeno dal gennaio 2013. Non è stato chiarito se aveva in locazione un appartamento oppure unicamente una stanza presso qualcuno o presso un foyer, ecc.

Come esposto al considerando precedente, nel 2012 il ricorrente ha lavorato in qualità di attore, due volte a __________ e due volte in Ticino, a __________ e __________ (cfr. doc. 82; 83; 84, 85).

Non è, per contro, stato verificato il luogo dove sono stati prevalentemente svolti gli ingaggi concernenti l’arco di tempo precedente, in particolare il 2010/2011.

In concreto, in ogni caso, la questione di sapere in quale Cantone fosse domiciliato il ricorrente quando è stata presentata la domanda di assistenza sociale nel marzo 2013 non merita di ulteriori approfondimenti.

In effetti la richiesta di prestazioni di assistenziali interposta dall’insorgente va comunque respinta per l’altra ragione invocata dall’amministrazione, ossia perché nel caso di specie la sua ulteriore formazione a __________ non va finanziata dall’assistenza sociale (cfr. consid. 1.1.), come verrà più dettagliatamente esposto nei seguenti considerandi.

2.7. Questa Corte, in una sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 segg., ha esaminato la questione dell’assunzione dei costi di una (seconda) formazione da parte dell’assistenza sociale considerando le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to H6 ("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale"), che ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale nei seguenti termini:

" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.). Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti. Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.”

C. Hänzi "Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 rileva che:

(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385; la sottolineatura è del redattore)

Mentre F. Wolfers, Fondements du droit de l'aide sociale. Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995, considera che:

" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)

Nella sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011 il TCA è giunto alla conclusione che il titolare di un Bachelor / Master in teologia non poteva ottenere prestazioni assistenziali per una formazione in ambito del diritto comparato delle religioni potendo reperire adeguata attività lavorativa semmai nell’ambito dell’insegnamento. In quell’occasione era stato ricordato al ricorrente che il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per ritrovare una propria autonomia. Sempre a questo proposito si faccia anche riferimento alla sentenza federale 8C_5/2008 del 5 maggio 2008.

In un’altra fattispecie relativa ad un assistente di cure che intendeva far capo a prestazioni sociale per completare la sua formazione e divenire infermiere (STCA 42.2011.7 del 22 settembre 2011) questa Corte ha stabilito che il rifiuto delle prestazioni assistenziali doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale, siccome il nuovo percorso formativo non era di breve durata (3 anni) ed inoltre perché prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.

In un ulteriore caso (STCA 42.2011.3 del 17 ottobre 2011) questa Corte, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro. Il TCA ha considerato in quel caso che la prima formazione della ricorrente permettesse lo svolgimento di molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, la formazione decisamente lunga (3 anni) e non adempiuti i presupposti delle disposizioni COSAS. In quel caso era stato pure rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio. In merito il TCA ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale e d’altra parte che non è così escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito. Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

Infine con sentenza TCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011 è stato respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.

Dalle sentenze appena esposte e dall’esame della dottrina e della prassi citate, occorre concludere che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la possibilità di collocamento sul mercato del lavoro.

2.8. RI 1, come visto sopra, negli anni novanta ha frequentato la __________ e in seguito

  • tra il 1997 e il 2012 - ha prevalentemente svolto attività di attore in film/TV e spot pubblicitari (cfr. consid. 2.9.; __________).

Nell’agosto 2012 egli ha iniziato a __________ un Master di sceneggiatura a tempo pieno (cfr. doc. 76; consid. 2.9.).

L’insorgente ha asserito che la sua prima formazione non gli permetteva di ottenere redditi che coprissero il suo fabbisogno (cfr. doc. I p.to 9).

Nella Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente del 30 gennaio 2013 il ricorrente ha indicato un reddito annuo come attore/regista indipendente annunciato all’AVS per il 2012 di fr. 4'900.--, un reddito annuo come indipendente che figura al punto 2.1 sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (relativa al 2011) di fr. 9'378.-- e un reddito annuo netto stimato per l’anno 2013 in corso (dall’agosto 2012 egli per due anni era comunque impegnato con la scuola a tempo pieno a __________ - cfr. doc. 76 - che ha di fatto provocato la sua inidoneità al collocamento; cfr. STF 8C_88/2013 del 15 ottobre 2013 consid. 3.1.) di fr. 2000.-- (cfr. doc. 81).

RI 1 ha, peraltro, indicato di aver ricorso negli ultimi dieci anni tre volte all’assicurazione contro la disoccupazione e di aver chiesto invano all’URC di trasmettergli le ricerche di impiego compiute al fine di dimostrare la difficoltà di trovare un’occupazione facendo capo soltanto alla sua prima formazione (cfr. doc. I p.to. 10).

Nel caso di specie questa Corte può esimersi dall’effettuare ulteriori accertamenti relativa alla possibilità o meno per l’insorgente di conseguire un reddito sufficiente lavorando come attore, segnatamente riguardo alle ricerche di lavoro intraprese dallo stesso in passato e al loro esito.

Infatti, anche volendo ritenere, per ipotesi, che effettivamente la formazione quale attore non consente al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio borse di studio, nel luglio 2012, ha negato al ricorrente un assegno d studio avendo più di quarant’anni (cfr. doc. 79), il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiute gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso presso la __________, svolgendosi su due anni a tempo pieno (cfr. doc. 76; consid. 2.9.), non è evidentemente di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28).

In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

L’insorgente ha unicamente indicato in modo vago delle prospettive di collaborazione con la __________ nella produzione di lungometraggi per il __________ (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Al riguardo giova evidenziare che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.7.).

2.9. Per quanto attiene alla precisazione del ricorrente secondo cui avrebbe postulato la concessione dell’assistenza sociale perché l’inabilità lavorativa a causa dei disturbi alla schiena non gli permetteva di svolgere lavori occasionali i cui introiti gli avrebbero consentito di procedere con gli studi facendo fronte ai relativi costi, come invece fatto per vari mesi dall’agosto 2012 (cfr. doc. I p.to 9; VIII), va rilevato che dagli atti medici presenti all’inserto si evince che il medesimo, successivamente a un incidente della circolazione del 1997, ha accusato dolori non gravi reversibili spontaneamente che nel luglio 2012 si sono aggravati. A inizio aprile 2013 vi è stata una ricaduta e il 29 aprile 2013 l’insorgente si è sottoposto a un intervento di ernia discale L5/S1 presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 26, 29). Dal 15 al 24 maggio 2013 egli è poi stato degente presso la __________ (cfr. doc. 31).

L’inabilità lavorativa totale si è protratta fino al 31 ottobre 2012 (cfr. doc. V; A3).

In proposito va innanzitutto osservato che dal rapporto d’uscita del 3 giugno 2013 allestito dalla __________ di Bellikon emerge che l’insorgente a quel momento poteva muoversi senza la necessità di mezzi ausiliari (cfr. doc. 33).

Del resto l'interessato fino al 10 aprile 2013 e dalla fine di maggio 2013 è stato in grado di effettuare dei viaggi con il treno di un certa durata, ad esempio da __________ e __________ (cfr. doc. A2).

Ne discende che è altamente verosimile che, ad eccezione del lasso di tempo nel mese di aprile 2013 in cui i dolori sono peggiorati in modo importante e dei periodi di degenza presso l’Ospedale __________ di __________ e la __________ di __________, complessivamente dal 29 aprile al 24 maggio 2013, il ricorrente, fosse nelle condizioni di frequentare il Master a __________.

Il ricorrente non ha, d’altronde, mai preteso il contrario, né fino ad oggi ha fatto valere di avere interrotto la formazione a __________.

Pertanto, visto che il ricorrente poteva in ogni caso seguire l’ulteriore formazione di sceneggiatore presso la __________ e che la richiesta di assistenza sociale aveva comunque lo scopo di ottenere i mezzi per continuare il Master, in casu non si giustifica l’attribuzione di prestazioni assistenziali anche nel periodo d'inabilità lavorativa che ha impedito all'interessato di far fronte ai relativi costi tramite lo svolgimento di lavori occasionali.

Infatti, per i motivi stabiliti al considerando 2.8., nel caso concreto la seconda formazione non va in ogni caso finanziata da parte dell’assistenza sociale.

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 21 maggio 2013 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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