Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2012.6
Entscheidungsdatum
28.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2012.6

rs/DC/sc

Lugano 28 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 7 marzo 2012 emanata da

  1. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona

in relazione alla decisione del 24 ottobre 2011 dell’

  1. Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6500 Bellinzona

in materia di Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (rinnovo di alimenti anticipati per i figli minorenni)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 24 ottobre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha concesso ad RI 1 il rinnovo della prestazione di anticipo della pensione alimentare a far tempo dal mese di ottobre 2011 (cfr. doc. A1).

1.2. RI 1 ha tempestivamente impugnato tale provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il riconoscimento dell’anticipo alimenti anche per i mesi di agosto e settembre 2011, in quanto il ritardo nella domanda d’anticipo alimenti scaduto il 30 luglio 2011 è da imputare a un infortunio occorsole durante le vacanze estive all’estero, oltre che al fatto che, quando alla fine settembre 2011 ha contattato l’ufficio responsabile postulando l’invio del formulario per il rinnovo, le è stato fissato un appuntamento durante il quale ha firmato la domanda in questione soltanto per il 10 ottobre 2011 (cfr. doc. 3).

1.3. Il 7 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1, esprimendosi come segue:

" (…)

  1. Per l’art. 3 RAIA, l’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

Nella fattispecie, l’istanza con cui la ricorrente ha chiesto il versamento dell’anticipo alimenti a decorrere dal mese di agosto è stata presentata soltanto il 10 ottobre 2011. Ne consegue che, in applicazione del citato disposto, l’anticipo può essere concesso unicamente dal mese di ottobre 2011. Pur comprendendo le ragioni che hanno impedito alla ricorrente di inoltrare tempestivamente l’istanza, queste non possono tuttavia giustificare un versamento retroattivo del contributo alimentare da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, siccome tale modo di procedere è stato espressamente escluso dall’art. 3 RAIA, che non consente eccezioni.

(…)” (Doc. A3)

1.4. Contro la decisione del Consiglio di Stato RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di ricevere l’anticipo alimenti anche per i mesi di agosto e settembre 2011.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha addotto:

" (…)

Con la presente missiva mi rivolgo a voi per un problema sorto a seguito di un ritardo nella domanda d’anticipo della pensione alimentare scaduta il 30 luglio 2011.

Il motivo per cui non ho avuto la possibilità di fare la domanda di rinnovo dell’anticipo della pensione alimentare alla scadenza della domanda precedente, è stato un infortunio che mi è accaduto durante le vacanze estive all’estero, il quale mi ha causato uno stiramento dei legamenti del ginocchio e la rottura del piede sinistro. I problemi che sono seguiti per via dell’incapacità fisica (degenza in ospedale e cure seguenti) non mi hanno permesso di prendere in mano il caso ancora nel mese di agosto.

Alla fine di settembre 2011 ho contattato l’ufficio responsabile chiedendo di spedirmi il formulario per rinnovare la domanda.

L’appuntamento durante il quale ho firmato la domanda di rinnovo mi è stato dato solamente per il 10 ottobre, a causa delle assenze e degli impegni dei collaboratori dell’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

Di conseguenza il fatto di non poter prendere l’appuntamento ancora nel mese in cui ho contattato l’ufficio, a seguito dell’appuntamento in ritardo, mi ha impedito di fare la domanda già nel mese di settembre.

Durante l’appuntamento mi è stata comunicata l’impossibilità di fare la domanda per i due mesi retroattivi citandomi l’art. 3 “L’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.”

Ho inviato il certificato medico rilasciato dall’Ospedale __________, con la traduzione in italiano, al Consiglio di Stato e la domanda di ricorso contro la decisione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, ma purtroppo la mia richiesta è stata respinta.

Vi chiedo per favore gentilmente di rivedere il mio caso, anche perché ho delle difficoltà finanziarie a mantenere mio figlio che studia al liceo. (…)” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 16 aprile 2012 l'USSI ha indicato di non avere alcuna osservazione da formulare e si è riconfermato nelle tesi di fatto e di diritto contenute nella risoluzione governativa impugnata (cfr. doc. III).

1.6. Il Consiglio di Stato, nella risposta del 17 aprile 2012, ha proposto di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nel proprio provvedimento del 7 marzo 2012 (cfr. doc. IV).

1.7. Il 27 aprile 2012 la ricorrente ha prodotto copia di un certificato medico rilasciato il 21 settembre 2011 dall’ospedale di __________ con la traduzione in italiano (cfr. doc. VI; B1-2).

1.8. Sia il Consiglio di Stato che l’USSI hanno comunicato di non avere osservazioni in merito agli allegati inviati dall’insorgente il 27 aprile 2012 (cfr. doc. VIII; IX).

1.9. Pendente causa questa Corte ha chiesto ad RI 1 di trasmettere la lettera di fine settembre 2011 indirizzata a __________ menzionata in alcuni sui scritti (cfr. doc. XIII).

La ricorrente ha dato seguito alla richiesta del TCA il 12 settembre 2012 (cfr. doc. XIV; C1-2).

1.10. I doc. XIV e C1-2 sono stati inviati per osservazioni al Consiglio di Stato, come pure all’USSI al quale sono stati pure posti alcuni quesiti concernenti il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare” in generale e in riferimento al caso concreto (cfr. doc. XVI).

1.11. L’Ufficio resistente ha preso posizione al riguardo il 24 settembre 2012 (cfr. doc. XVII

  • 1), mentre il Consiglio di Stato è rimasto silente.

1.12. L’insorgente ha presentato le proprie osservazioni in merito al doc. XVII + 1 il 24 ottobre 2012 (cfr. XX).

1.13. Il doc. XX è stato inviato per conoscenza al Consiglio di Stato e all’USSI (cfr. doc. XXI).

1.14. Il 5 novembre 2012 l’USSI ha informato di non avere osservazioni aggiuntive e si è riconfermato nella decisione governativa avversata (cfr. doc. XXII).

1.15. Il doc. XXII è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XXIII).

in diritto

2.1. L'art. 65 cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociale (Las) stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.

Il TCA è quindi competente per trattare il presente tempestivo ricorso.

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha negato alla ricorrente l’anticipo alimenti anche per i mesi di agosto e settembre 2011.

Giusta l’art. 293 cpv. 2 CC il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipi quando i genitori non adempiono al loro obbligo di mantenimento del figlio.

La disposizione non ha carattere normativo, limitandosi in sostanza a riprendere una riserva (impropria) a favore del diritto pubblico cantonale (art. 6 cpv. 1 CC), e non obbliga i Cantoni a prevedere un sistema di anticipazioni sui contributi di mantenimento (cfr. STF 1P.298/2005 del 4 ottobre 2005 consid. 2.5.; DTF 106 II 283 consid. 3, 112 Ia 251 consid. 3).

Nel Cantone Ticino l'art. 27 cpv. 1 Las prevede che lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento.

L'art. 27 cpv. 2 Las precisa che l'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento.

Infine, secondo l'art. 27 cpv. 3 Las, l'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere.

Il Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni (RAIA) all'art. 1 cpv. 1 attribuisce all'USSI la competenza per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 della Las.

Giusta il cpv. 2 in particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.

L’art. 2 RAIA enuncia che il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato (cpv. 1).

L’Ufficio verifica il mancato pagamento (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 3 RAIA, relativo alla decorrenza, l’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

L'art. 4 RAIA prevede, poi, che l'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.

Giusta l’art. 5 RAIA l’anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni.

L'art. 6 del RAIA stabilisce il genitore che richiede il versamento dell'anticipo, come pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.

Secondo l'art. 7 cpv. 1 del RAIA, la domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

L'Ufficio provvede, previa diffida all'obbligato degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2).

L'Ufficio rappresenta lo Stato nella relative cause giudiziarie (cpv. 3).

Ai sensi dell’art. 8 RAIA l’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS).

Infine, secondo l'art. 11 RAIA, l'anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere (cpv. 1). Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati (cpv. 2). È riservata l'azione penale (cpv. 3).

2.3. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto risulta che il 3 gennaio 1994 dalla relazione tra RI 1, ora coniugata RI 1, e __________, è nato il figlio __________ (cfr. doc. A3; IV12; III42).

Nel 2003 la ricorrente, dopo aver contratto matrimonio con __________, si è trasferita in Svizzera con il figlio (cfr. doc. IV12).

Con decreto supercautelare emesso dal Pretore del Distretto di __________ il 18 agosto 2009 è stato fatto obbligo a __________, già in __________ e ora di ignota dimora, di versare nelle mani di RI 1 un contributo di mantenimento mensile di fr. 600.-- a favore del figlio __________ (cfr. doc. IV12; III43).

Il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 25 gennaio 2010, ha poi condannato __________ al pagamento ad RI 1 della somma di fr. 600.--mensili a titolo di contributo alimentare a favore del figlio __________.

Il Pretore ha fissato l’obbligo di mantenimento retroattivamente dal 14 agosto 2008 (cfr. doc. IV12).

La ricorrente ha beneficiato dell’anticipo alimenti a favore del figlio dal 1° agosto 2009, in virtù di una decisione emessa dall’USSI il 26 ottobre 2009 con effetto fino al 31 luglio 2010 (cfr. doc. A3; IV10).

Il 30 giugno 2010 l’insorgente ha firmato una “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare” (cfr. doc. IV11).

L’USSI, il 9 luglio 2010, ha conseguentemente emanato una decisione con cui le ha nuovamente concesso l’anticipo della pensione alimentare a favore del figlio __________ per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. IV13).

Inoltre l’USSI, dopo essere venuto a conoscenza, nel mese di agosto 2010, tramite la Pretura di __________ dell’emissione il 25 gennaio 2010 della sentenza definitiva concernente il contributo alimentare spettante a __________, il 16 agosto 2010 ha emanato una nuova decisione valida dal 1° settembre 2010 al 31 luglio 2011, con cui ha confermato il riconoscimento alla ricorrente dell’anticipo del contributo alimentare a favore di __________ (cfr. doc. III1; IV18).

Il 10 ottobre 2011 RI 1 ha firmato un’ulteriore “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare” con cui ha postulato la prestazione in questione dal 31 luglio 2011 (cfr. doc. III13; IV16).

Con decisione del 24 ottobre 2011 l’USSI ha posto la ricorrente al beneficio dell’anticipo alimenti dal 1° ottobre 2011 al 2 gennaio 2012, osservando che il provvedimento era limitato al mese di gennaio 2012, in quanto in quel mese __________ avrebbe raggiunto la maggiore età (cfr. doc. A1).

L’Ufficio resistente non ha concesso all’insorgente l’anticipo alimenti per i mesi di agosto e settembre 2011, in quanto, da una parte, lo stesso, ai sensi dell’art. 3 RAIA, va riconosciuto a partire dal mese in cui è stato richiesto, dall’altra, in casu la domanda di rinnovo è stata introdotta nel mese di ottobre 2011 (cfr. doc. A2, A1).

La decisione del 24 ottobre 2011 è stata confermata dal Consiglio di Stato il 7 marzo 2011 (cfr. doc. A3; consid. 1.3.).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ritiene, dapprima, utile ribadire che ai sensi dell’art. 3 RAIA, relativo alla decorrenza, l’anticipo alimenti può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente (cfr. consid. 2.3.; STF 1P.298/2005 del 4 ottobre 2005 consid. 2.5.).

A titolo informativo va osservato che dal Rapporto del Consiglio federale del 4 maggio 2011 in risposta al postulato (06.3003) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 13 gennaio 2006 concernente l’armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti risulta che in dieci Cantoni, fra cui il Ticino (oltre a BS, BE, FR, JU, NE, SH, VD, ZH e SZ), l’anticipo alimenti inizia con il deposito della relativa richiesta.

In sette Cantoni (AI, LU, NW, OW, TG, VS, GE) il versamento connesso all’anticipo del contributo alimentare inizia posteriormente, vale a dire un mese dopo il deposito della domanda.

Infine nove Cantoni (AG, AR, BL, GL, GR, SG, SO, UR, ZG) anticipano un certo numero di contributi di mantenimento dovuti per il periodo precedente la data del deposito della richiesta: Appenzello Esterno e Basilea-Campagna anticipano gli alimenti per l’ultimo mese; Grigioni, Uri e Zugo per gli ultimi due mesi; San Gallo e Soletta per gli ultimi tre mesi e Glarona per gli ultimi sei mesi (cfr. www.bsv.admin.ch/dokumentation).

Giova, inoltre, rilevare che la data dell’inoltro della domanda, oltre che per la concessione dell’anticipo alimenti, è determinante anche per le prestazioni Laps e le prestazioni assistenziali giusta la Las.

Al riguardo va precisato che dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell’art. 23 Laps il diritto al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

Dal 1° gennaio 2013 l’art. 61 cpv. 1 Las prevede, altresì, che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

Fino al 31 dicembre 2012 il diritto al pagamento delle prestazioni Laps e delle prestazioni assistenziali decorreva, per contro, dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda (cfr. art. 23 vLaps; 61 cpv. 1 vLas; STCA 39.2012.1 del 20 giugno 2012 consid. 2.3.).

Il TCA evidenzia, poi, che il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare” è reperibile presso l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (cfr. doc. XVII; www.ti.ch/dss/dasf/USSI/cosa-facciamo/anticipo-alimenti).

In effetti uno dei compiti dell’Uffico delle famiglie e dei minorenni è il disbrigo delle pratiche per le richieste dell’anticipo alimenti per figli minorenni, concesso dallo Stato, in collaborazione con l’USSI (cfr. www.ti.ch/dss/dasf/ufam/cosa-facciamo/servizi).

2.5. In concreto la ricorrente ha fatto valere di non avere avuto la possibilità di interporre la domanda di rinnovo dell’anticipo alimenti a favore di suo figlio al momento della scadenza - alla fine di luglio 2011 - del periodo di concessione decretato con decisione del 9 luglio 2010, rispettivamente 16 agosto 2010 (cfr. doc. IV13; IV18), poiché durante le vacanze estive all’estero ha subito un infortunio che le ha causato lo stiramento dei legamenti del ginocchio e la frattura del piede sinistro che hanno richiesto una degenza ospedaliera e cure successive.

L’insorgente ha, inoltre, asserito di aver contattato l’ufficio competente alla fine di settembre 2011, chiedendo di spedirle il formulario di rinnovo della domanda, ma che l’appuntamento durante il quale ha firmato tale richiesta le è stato fissato solamente il 10 ottobre 2011 a causa delle assenze e degli impegni dei collaboratori dell’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Questo Tribunale osserva innanzitutto che la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 41 LPGA, relativo alla restituzione di termini (se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso; cfr. pure art. 14 Lptca), applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).

Ad esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista.

2.6. Dalle carte processuali emerge un certificato medico del 21 settembre 2011 in cui il medico primario __________ dell’Ospedale __________ ha attestato che la ricorrente:

" (…) è stato/a sotto cura ospedaliera e ha passato un periodo di riabilitazione presso il nostro ospedale dal “26” luglio 2011 al “21” settembre 2011 con la diagnosi stiramento dei legamenti del ginocchio e frattura del piede sinistro.” (cfr. doc. B1; B2)

Le diagnosi, come appena visto, corrispondono a stiramento dei legamenti del ginocchio e frattura del piede sinistro, per cui le conseguenze del sinistro occorso all’insorgente nell’estate 2011 all’estero, anche se non vanno sottovalutate, non sono tali da renderla completamente impossibilitata a gestire le proprie pratiche amministrative per l’intero periodo di cure.

Ne discende, pur considerando che in un primo tempo dopo l’infortunio la totale attenzione di RI 1 era certamente rivolta al trattamento propostole e alle cure somministratele, che perlomeno dalla metà del mese di agosto 2011 la ricorrente avrebbe potuto attivarsi per richiedere il rinnovo dell’anticipo alimenti scaduto il 31 luglio 2011.

Il TCA non ignora che l’insorgente ha affermato di aver provato a contattare telefonicamente __________ dell’USSI Servizio recuperi e anticipo alimenti diverse volte durante le vacanze estive 2011 senza successo (cfr. doc. C1).

Tuttavia, in primo luogo, sia la decisione del 26 ottobre 2009 (cfr. doc. IV10), che la decisione del 9 luglio 2010, rispettivamente del 16 agosto 2010 (cfr. doc. IV13; IV18; consid. 2.3.) con cui l’USSI ha concesso alla ricorrente l’anticipo alimenti enunciano che “la suddetta decisione è rinnovabile alla scadenza dietro sua istanza (…); la domanda di rinnovo deve pervenire entro la fine del mese successivo la scadenza, alfine di poter garantire la continuità del pagamento” (le sottolineature sono del redattore).

In secondo luogo, la ricorrente, che ha iniziato a beneficiare dell’anticipo alimenti dall’agosto 2009 in virtù di una decisione dell’USSI del 26 ottobre 2009 valida fino al 31 luglio 2010, aveva già provveduto a postulare il rinnovo di tale prestazione nel 2010, firmando il 30 giugno 2010 il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimenti”. Il rinnovo le è stato concesso dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. A3; IV10; IV11; IV13; consid. 2.3.).

RI 1, pertanto, era, o comunque avrebbe dovuto essere, perfettamente al corrente della procedura da seguire per ottenere il rinnovo dell’anticipo alimenti.

La stessa, di conseguenza, che nemmeno ha precisato la data e la frequenza dei tentativi di contattare __________ dell’USSI, non avrebbe dovuto limitarsi a provare a telefonare a quest’ultima, senza esito favorevole, considerato a maggior ragione che il formulario di rinnovo dell’anticipo alimenti è reperibile presso l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (cfr. consid. 2.4.).

La ricorrente, trovandosi all’estero, indipendentemente dalle questioni di sapere se dopo le cure di prima necessità avrebbe potuto o meno rientrare in Svizzera e proseguire le terapie nel nostro Paese e se, nel caso avesse potuto per ragioni mediche tornare in Ticino, vi fossero stati altri validi motivi per rimanere in __________, avrebbe piuttosto potuto e dovuto, perlomeno dalla metà del mese di agosto 2011, incaricare una persona di fiducia in Svizzera - ad esempio il marito, __________, dandole procura, di richiedere tempestivamente a suo nome e per suo conto il formulario per il rinnovo dell’anticipo alimenti e di inoltrarlo senza indugio.

In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio subito dalla ricorrente nel mese di luglio 2011 in quanto tale non giustifica il ritardo nella richiesta del rinnovo dell’anticipo alimenti.

2.7. Per quanto attiene all’asserzione della ricorrente secondo cui avrebbe contattato l’ufficio competente già alla fine di settembre 2011, chiedendo il formulario per il rinnovo dell’anticipo alimenti e l’appuntamento durante il quale ha firmato tale modulo le sarebbe stato fissato solo per il 10 ottobre 2011 a causa di assenze e impegni dei collaboratori dell’USSI (cfr. doc. I), va osservato che da uno scritto del 4 novembre 2011 della stessa a __________ dell’USSI Servizio recuperi e anticipo alimenti si evince quanto segue:

" (…)

Vorrei porle un’altra domanda: per quale motivo non posso ricevere l’anticipo degli alimenti per il mese di settembre? Alla fine di settembre mi sono messa in contatto tramite una lettera con la Signora __________, la quale ha passato la mia missiva alla Signora __________; quest’ultima si è messa un contatto con me chiedendomi di rivolgermi alla sua persona.

In quel giorno lei era assente, ma ho finalmente potuto mettermi in contatto con il Signor __________ (dal quale non ho mai ricevuto una risposta alle mie email dei mesi di luglio, agosto e settembre). Egli mi ha fissato l’appuntamento per firmare il formulario solamente per il 10 ottobre dicendo che prima lei era assente, lui era impegnato fino al lunedì 10 ottobre e che voleva organizzare un appuntamento a tre.” (Doc. III7)

In un messaggio di posta elettronica del 7 novembre 2011 inviato a __________ la ricorrente ha, poi, indicato:

" (…)

Penso però che nella mia lettera le sia sfuggita la domanda sul perché non posso ricevere l’anticipo alimenti per settembre, visto che ho preso contatto con la signora __________ già in quel mese chiedendo il formulario. Quando ho chiesto l’anticipo alimenti per la prima volta nel 2010 ho contattato la signora __________ telefonicamente il giorno 30 e ho firmato il formulario solo qualche giorno dopo durante l’appuntamento, così il pagamento è partito dal mese precedente. Allora non capisco il perché in questo caso non ricevo l’anticipo per settembre? Inoltre non è stata colpa mia se mi è stato fissato l’appuntamento solo per il 10 ottobre. I motivi glieli ho spiegato nella lettera raccomandata. In caso di bisogno le posso spedire una copia delle lettera spedita in settembre alla signora __________.” (Doc. IV4)

Pendente causa questa Corte ha, quindi, chiesto ad __________ di trasmettere copia della lettera indirizzata a fine settembre 2011 alla signora __________, dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, (cfr. doc. XIII).

L’insorgente ha dato seguito alla domanda del TCA il 12 settembre 2012, inviando uno scritto datato 29 settembre 2011 all’attenzione di __________ (cfr. doc. XIV + C1).

Il tenore di tale lettera è il seguente:

" la informo che per i mesi di luglio e agosto non ho ricevuto da parte vostra l’anticipo d’alimenti per mio figlio __________.

Malgrado abbia provato diverse volte durante le vacanze estive a contattare telefonicamente la Signora __________, non vi è stato modo di raggiungerla.

Il formulario naturalmente non potevo spedirlo semplicemente per il motivo che non sono riuscita a contattarvi per poterlo ricevere.

Le chiedo gentilmente di spedirmi il formulario e di rimborsarmi l’importo di CHF 1200.- per i mesi di luglio e agosto, visto che non è stata colpa mia il fatto di non riuscire ad avere contatto con il vostro ufficio e di riflesso poter ricevere il documento.

Non ho mai ricevuto nessuna comunicazione dal vostro ufficio inerente al documento da inoltrare. Purtroppo ho l’impressione che vi sia stata una dimenticanza nei confronti del mio caso e che non mi sia stata data l’assistenza dovuta.

Come è possibile che ricevendo già l’anticipo d’alimenti non mi sia stato spedito prima anche il formulario?” (Doc. C1)

Il TCA, il 17 settembre 2012, ha chiesto all’USSI:

" a) in generale dov’è reperibile il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare”;

b) nel caso concreto da chi e quando è stato fornito tale formulario alla ricorrente per il rinnovo dell’anticipo alimenti avvenuto nel 2011.” (Doc. XVI)

L’amministrazione, il 24 settembre 2012, ha risposto:

" Si precisa che il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare” è disponibile preso le sedi regionali dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFAM) e che lo stesso è stato trasmesso alla signora RI 1 in data 10.10.2011 a seguito della richiesta introdotta mediante scritto 29.09.2011, pervenuto all’UFAM il 10.10.2011.” (Doc. XVII)

A tale scritto l’USSI ha allegato copia della lettera del 29 settembre 2011 inviata dalla ricorrente a __________, sulla quale sono stati apposti il timbro: “RICEVUTO 10 OTT. 2011”, nonché l’indicazione scritta a mano: “Formulario spedito 10.10.2011” con il timbro dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni e una firma (cfr. doc. XVII1).

2.8. Attentamente esaminata la documentazione esposta al considerando precedente, in particolare lo scritto datato 29 settembre 2011 a __________ dell’Ufficio famiglie con cui RI 1 ha richiesto il formulario per il rinnvo dell’anticipo alimenti (cfr. doc. C1), il TCA ritiene che, anche volendo considerare l’ipotesi più favorevole a quest’ultima, ossia che la lettera datata 29 settembre 2011 valga già quale domanda diretta di rinnovo dell’anticipo alimenti e che poi il formulario prestamapato “Richiesta di rinnvovo della prestazione anticipo alimentare” firmato il 10 ottobre 2011 (doc. III13; IV16) vada reputato quale complemento alla domanda scritta, per la ricorrente non risulterebbe alcun vantaggio.

In effetti l’insorgente non ha, comunque, dimostrato quando esattamente la sua lettera datata 29 settembre 2011 sia stata spedita.

E’ vero che la ricorrente sostiene di avere inviato il proprio scritto per posta A il 29 settembre 2011 (cfr.doc. XX).

E’ altrettanto vero, però, che il timbro di entrata presso l’Ufficio famiglie riporta la data del 10 ottobre 2011 (cfr. doc. XVII1).

Al riguardo va osservato che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (cfr. DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (cfr. STF 9C_354/2011 del 9 marzo 2012 consid. 4; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).

Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

Non avendo l’insorgente dimostrato che la sua lettera del 29 settembre 2011 è stata intimata all’amministrazione ancora nel mese di settembre 2011, va considerato che il rinnovo dell’anticipo degli alimenti è stato richiesto nel mese di ottobre 2011.

Del resto, come già stabilito sopra (cfr. consid. 2.6.), quanto sostenuto dalla ricorrente, ovvero che durante le vacanze estive 2011 avrebbe cercato di contattare telefonicamente __________ dell’USSI Servizio recuperi e anticipo alimenti senza successo (cfr. doc. C1) non è tale da influire sull’esito della vertenza.

L’insorgente, infatti, conoscendo o comunque dovendo conoscere, secondo quali modalità procedere ai fini del rinnovo della prestazione, avendo già provveduto a richiedere un rinnovo dell’anticipo alimenti nel 2010 (cfr. consid. 2.6.), non avrebbe dovuto limitarsi a tentare di contattare telefonicamente __________ dell’USSI, bensì avrebbe dovuto adottare misure concrete ed efficaci per postulare al più presto il rinnovo dell’anticipo del contributo di mantenimento a favore di suo figlio.

Più precisamente, la ricorrente avrebbe dovuto richiedere il formulario di rinnovo presso l’Ufficio delle famiglie, o in ogni caso, se confrontata a difficoltà di contatto dall’estero, farlo richiedere da una persona di fiducia in sua rappresentanza (cfr. consid. 2.5.), se del caso tramite un messaggio di posta elettronica - così da poter disporre di una prova della richiesta senza dover inviarla per raccomandata - o di persona presso la segreteria dell’Ufficio delle famiglie, con un certo anticipo rispetto alla fine di settembre 2011.

Il formulario avrebbe, poi, dovuto essere firmato dall’insorgente o dal suo rappresentante e rinviato senza indugio all’Ufficio competente.

In seguito durante l’appuntamento presso l’USSI si sarebbero eventualmente chiariti i dettagli riguardanti il caso di specie.

D’altronde, contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente, ossia che nel 2010, benché avesse contattato il servizio competente il 30 (luglio) e firmato il formulario di rinnovo solo qualche giorno dopo durante l’appuntamento, il pagamento degli alimenti è iniziato il mese precedente (cfr. doc. IV4: messaggio di posta elettronica del 7 novembre 2011 dalla ricorrente a __________ dell’USSI), il formulario relativo alla richiesta di rinnovo è stato da lei firmato il 30 giugno 2010, e meglio un mese prima della scadenza, il 31 luglio 2010, della precedente decisione di concessione dell’anticipo alimenti del 26 ottobre 2009 (cfr. doc. IV11; consid. 2.4.; doc. IV4: messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2011 di __________ dell’USSI alla ricorrente).

Per quanto concerne il fatto addotto dalla ricorrente che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011 avrebbe inviato dei messaggi di posta elettronica a __________, dell’USSI Servizio ricuperi e anticipo alimenti, da cui non avrebbe ricevuto risposta alcuna (cfr. doc. III7), giova osservare che da alcuni messaggi di posta elettronica del mese di settembre 2011 intercorsi tra RI 1 e __________ agli atti risulta che il tenore degli stessi concerneva il recapito del padre di __________ (cfr. doc. III18) e, quindi, in alcun modo la problematica connessa al rinnovo dell’anticipo alimenti scaduto alla fine di luglio 2011.

Nelle osservazioni dell’USSI del 30 novembre 2011 al ricorso di RI 1 al Consiglio di Stato - peraltro mai contestate dalla ricorrente, nemmeno in questa sede - è stato, del resto, precisato, da un lato, che il 27 agosto 2011 la ricorrente ha contattato l’USSI e più precisamente il servizio ricuperi per avere informazioni sulla pratica di incasso, dall’altro, che l’USSI data la cessione di credito totale non rilascia alcuna informazione alla beneficiaria (cfr. doc. IV9).

Infine l’obiezione della ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una dimenticanza nei confronti del suo caso e che, ricevendo già l’anticipo, il formulario di rinnovo avrebbe dovuto esserle spedito prima (cfr. doc. C1) non risulta fondata.

La medesima era, infatti, a conoscenza della procedura di rinnovo dell’anticipo alimenti (cfr. consid. 2.6.), per cui ben doveva sapere che il rinnovo poteva essere concesso unicamente su istanza del beneficiario (cfr. doc. IV10, doc. IV13; IV18; consid. 2.4.).

2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che la domanda di rinnovo dell’anticipo alimenti è stata presentata nel mese di ottobre 2011 (cfr. consid. 2.8.), in applicazione dell’art. 3 RAIA (cfr. consid. 2.2.), rettamente l’amministrazione ha concesso tale prestazione all’insorgente a far tempo dal mese di ottobre 2011.

La decisione del 7 marzo 2012 emanata dal Consiglio di Stato deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

CC

CPS

  • art. 217 CPS

LPGA

RAIA

  • art. 2 RAIA
  • art. 3 RAIA
  • art. 4 RAIA
  • art. 5 RAIA
  • art. 8 RAIA
  • art. 11 RAIA

Gerichtsentscheide

13