Raccomandata
Incarto n. 42.2012.2
rs/DC/sc
Lugano 24 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 dicembre 2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
In relazione al caso: TERZ 1,
rappr. da: RA 1
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 12 dicembre 2011 (cfr. doc. B), ha confermato il proprio provvedimento del 15 aprile 2011 (cfr. doc. 27) con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 18’460.05 che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal mese di aprile al mese di novembre 2010, in quanto dagli accertamenti effettuati dal Servizio esterno dell’Ufficio controllo abitanti (UCA) di __________ e dalla Polizia comunale di __________ è emerso che dal mese di aprile 2010 conviveva con TERZ 1.
1.2. Contro la decisione su reclamo del 12 dicembre 2011 RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, che lui e la signora TERZ 1 si vedevano frequentemente per il bene della figlia, anche perché a causa dei suoi problemi di salute non era in grado di accudire la figlia da solo, motivo per cui la signora TERZ 1 doveva rimanere presente durante le visite.
L’insorgente ha, inoltre, precisato che in passato avevano fatto qualche tentativo di ripresa della convivenza, tentativi però falliti, soprattutto a causa del suo nervosismo, dei suoi dolori e delle difficoltà legate ai problemi di salute.
E’ stato puntualizzato che succedeva speso che egli si innervosisse molto e che conseguentemente la signora TERZ 1, per evitare alla figlia di assistere a dei litigi, terminasse i tentativi di riconciliazione, ritornando nel suo appartamento, risp. dalla madre.
Il ricorrente ha indicato che, malgrado ciò, di fronte all’urgenza finanziaria (il sostegno sociale era stato bloccato e la pratica per il rinnovo dell’assegno di prima infanzia sulla base della nuova unità di riferimento non si sbloccava) hanno deciso di ritornare a vivere insieme ad __________ dal dicembre 2010, quando la signora TERZ 1 ha disdetto il contratto di locazione del suo appartamento e il medesimo ha cercato un aiuto psicologico.
Egli ha però contestato che convivessero nel periodo aprile - novembre 2010.
In primo luogo, ritiene che il rapporto di controllo del Sevizio esterno UCA __________ del 23 dicembre 29010 sia del tutto insufficiente per determinare che abitasse, già dall’aprile 2010, con la signora TERZ 1 e la figlia. Il rapporto, infatti, non indicherebbe il numero preciso delle verifiche, né il periodo durante il quale queste verifiche avrebbe avuto luogo, né gli orari delle verifiche.
Il ricorrente ha osservato che la signora TERZ 1 lavora tutte le mattine e porta la figlia dalla madre, per cui è più che possibile che il funzionario dell’UCA sia passato qualche volta la mattina e un paio di volte al pomeriggio, magari quando la signora era fuori a fare la spesa, e per questo motivo non l’abbia trovata al domicilio.
Inoltre non risulta chi sia la fonte delle “informazioni assunte” (la signora sarebbe rarissimamente nell’appartamento, la lavanderia non verrebbe quasi mai usata), così che risulta del tutto impossibile verificare se esse sono attendibili o meno.
L’insorgente ha poi censurato il fatto che da un consumo elettrico minimo da parte della signora TERZ 1 si sia dedotto che la stessa abitava con lui. In proposito egli ha rilevato innanzitutto che l’appartamento in questione è di un solo locale, che la signora TERZ 1 alla mattina lavorava, mentre la figlia era da sua madre ed entrambe non mangiavano a casa. Inoltre non è dato sapere che tipo di elettrodomestici siano presenti nell’appartamento, né a quale periodo si riferisce il consumo di 400/500 KW.
In secondo luogo, la parte ricorrente, per quanto attiene allo scritto della Polizia comunale di __________ ha fatto valere che le è stata consegnata una lista concernente la presenza dell’automobile della signora TERZ 1 senza intestazione e che la lista agli atti riporta un numero di targa errato (TI ) che è poi stato in seguito cancellato e corretto con il numero della signora TERZ 1 ().
Il numero di targa __________ non esiste, esistono però __________ __________ e __________, per cui non è chiaro la presenza di quale auto sia stata verificata dalla Polizia.
L’insorgente ha, del resto, ribadito di avere ammesso di aver tentato nel periodo in questione di riprendere la convivenza, ma che questo tentativo non può essere qualificato come convivenza stabile. Dal momento che è durato solo poche settimane. Una presenza della signora TERZ 1 a casa sua è chiara solo dal mese di novembre 2010 (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 12 marzo 2012 la parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie, trasmettendo alcuni documenti (cfr. doc. VI; J-M).
1.5. Il 26 marzo 2012 l’USSI si è sostanzialmente confermato nella propria risposta di causa (cfr. doc. VIII).
1.6. Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, in relazione al rapporto di controllo allestito dal Servizio Esterno il 23 dicembre 2010 concernente la signora TERZ 1 (cfr. doc. X).
L’Ufficio controllo abitanti ha risposto il 19 giugno 2012 (cfr. doc. XI).
1.7. Il TCA, il 28 giugno 2012, ha poi interpellato le Aziende industriali di __________ riguardo al consumo di elettricità da aprile a novembre 2010 attinente all’appartamento in Via __________ della signora TERZ 1 (cfr. doc. XII).
L’__________ ha dato seguito alla richiesta di questo Tribunale con scritto del 3 luglio 2012 (cfr. doc. XIII).
1.8. Il 12 luglio 2012 il Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di TERZ 1, assegnandole un termine di 15 giorni per esaminare l’intero incarto e per determinarsi in merito (cfr. doc. XV).
TERZ 1, rappresentata dalla RA 1, ha presentato le proprie osservazioni con scritto pervenuto al TCA il 28 agosto 2012 (cfr. doc. XVII; O).
1.9. L’amministrazione ha preso posizione in merito agli esiti degli accertamenti esperiti dal TCA il 24 agosto 2012 (cfr. doc. XVI; 264).
La parte ricorrente, dal canto suo, si è espressa al riguardo il 27 agosto 2012 (cfr. doc. XVIII).
1.10. I doc. XVI + 264 son stati inviati alla RA 1 per conoscenza (cfr. doc. XIX).
I doc. XVII e XVIII + allegati sono, invece, stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XX).
1.11. L’11 aprile 2013 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, dell’avv. I. Fajetti Zanni della Consulenza giuridica Andicap, di __________nonché di TERZ 1 chiamata in causa, si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA.
In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XXII), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno restituire l’ammontare di fr. 18’460.05, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal mese di aprile al mese di novembre 2010.
Più precisamente, va acclarato se nell’unità di riferimento dell’insorgente, a partire dal mese di aprile 2010, debbano oppure no essere comprese anche la compagna, TERZ 1 e la loro figlia nata nel febbraio 2009.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della
COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni persona supplementare
269.--
269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il seguente:
" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.
Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.
Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio."
2.7. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps."
Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Nella presente fattispecie a fondamento dell’ordine di restituzione relativo al periodo aprile - novembre 2010 l’USSI ha posto il Rapporto di controllo del Servizio esterno dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ del 23 dicembre 2010 (cfr. doc. 61) e il Rapporto della Polizia comunale di __________ del 24 dicembre 2010 (cfr. doc. G; 65), dai quali sarebbe emerso che TERZ 1, madre della figlia del ricorrente, conviveva con quest’ultimo e che, quindi andava considerata, unitamente alla figlia, nell’unità di riferimento dell’insorgente (cfr. doc. B; III).
Avantutto questa Corte ritiene utile rilevare che ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…" (La sottolineatura è del redattore)
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
" Art. 2a La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.” (Le sottolineature sono del redattore)
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
2.10. Dalle carte processuali emerge che la relazione sentimentale tra il ricorrente e la signora TERZ 1 è iniziata molti anni fa ed è stata caratterizzata da periodi di coabitazione (cfr. doc. XXII; allegato B a doc. I).
In effetti il 25 febbraio 2008 gli stessi, che abitavano nel medesimo appartamento ad __________, si sono recati insieme presso lo Sportello Laps per richiedere le prestazioni assistenziali come unità di riferimento unica (cfr. doc. XXII pag. 2; III; 45).
In occasione dell’udienza davanti al Presidente del TCA dell’11 aprile 2013 la signora TERZ 1 ha dichiarato di essersi, poi, nel periodo marzo/aprile 2008, trasferita a __________ da un’amica a causa del carattere difficile del ricorrente (cfr. doc. XXII pag. 2).
Nel mese di maggio 2008 TERZ 1 è rimasta incinta e l’11 febbraio 2009 è nata __________.
Il ricorrente ha riconosciuto la figlia __________ l’11 marzo 2009 davanti all’Ufficiale di stato civile (cfr. doc. 173).
Rispondendo al Presidente del TCA l’11 aprile 2013, il quale ha evidenziato che il fatto che malgrado se ne fosse andata da __________ è comunque rimasta incinta dimostra che i contatti con RI 1 sono stati mantenuti, la signora ha indicato di averlo voluto aiutare anche per il suo stato di salute e perché i genitori dell’insorgente le hanno detto di stargli vicino (cfr. doc. XXII pag. 3).
La signora TERZ 1, in sede di udienza, ha inoltre affermato, da un lato, che nel febbraio 2009 continuava ad abitare presso l’amica a __________, dove è rimasta anche dopo la nascita della bambina.
Dall’altro, di essere stata comunque spesso da sua madre con __________ e di aver portato la bambina anche dal padre, dove svolgeva le faccende domestiche (cfr. doc. XXII pag. 3; 60; 62).
Il 2 novembre 2009 il ricorrente e TERZ 1 hanno sottoscritto un “Contratto per la regolamentazione dell’obbligo di mantenimento di minori e del diritto alle relazioni personali”, di cui è stata chiesta l’omologazione da parte della Commissione tutoria regionale __________, con il quale i genitori non hanno provvisoriamente stipulato alcun contributo alimentare a favore di __________, a causa dell’insufficienza di reddito dell’insorgente, mentre sono state garantite alla figlia le più ampie possibilità di relazioni personali con il padre. In particolare è stato precisato che i genitori si sarebbero messi direttamente d’accordo sulle modalità e la durata delle visite, nel rispetto delle proprie esigenze e disponibilità nonché degli interessi e del bene della figlia. In caso di disaccordo il padre avrebbe avuto la figlia con sé un fine settimana ogni due, da venerdì alle ore 18.00 fino a domenica sera alle ore 18.00, Natale e Pasqua alternati, dai quattro anni compiuti anche quattro settimane di vacanza all’anno, di cui due durante le vacanze estive e due durante il resto dell’anno (cfr. doc. 173).
Nell’aprile 2010 TERZ 1 ha preso in locazione un appartamento di un locale in via __________ (cfr. allegato F a doc. I), spiegando, in sede di udienza dell’11 aprile 2013, che presso l’amica a __________, benché si trovasse bene, disponeva soltanto di una camera mentre le esigenze della bambina aumentavano (cfr. doc. XXII pag. 3).
Rispondendo al Presidente del TCA, la signora TERZ 1 ha specificato di essere comunque andata, nel periodo rilevante da aprile a novembre 2010, due-tre volte alla settimana nell’appartamento di __________ del ricorrente, lasciandogli l’automobile e continuando a lavare, stirare, cucinare, fare le pulizie per lui (cfr. doc. XXII pag.3).
L’insorgente ha, altresì, puntualizzato che tra loro vi erano sì continui litigi, ma che lei se ne andava e poi ritornava, come pure che in ogni caso era sempre lei che lo cercava (cfr. doc. XXII pag. 2).
Durante l’udienza dell’11 aprile 2013 il Presidente di questa Corte, con riferimento al contratto relativo all’obbligo di mantenimento di minori e al diritto alle relazioni personali firmato nel novembre 2009 dall’insorgente e dalla signora TERZ 1 di cui sopra - che prevedeva in caso di disaccordo un regime minimo di visite tra padre e figlia (cfr,. doc. 173) -, ha chiesto ad TERZ 1 per quale motivo vi erano contatti così intensi con il padre malgrado il problema di carattere.
La stessa ha risposto che il ricorrente con la bambina era bravo, ma che lei doveva andare via quando lui si innervosiva (cfr. doc. XXII pag. 3).
RI 1 e la signora TERZ 1 sono poi tornati a coabitare ad __________ dal mese di dicembre 2010 (cfr. doc. I pag. 3).
Il ricorrente ha precisato che una presenza regolare della madre di sua figlia presso la sua abitazione è chiara dal mese di novembre 2010 (cfr. doc. I pag. 7).
TERZ 1 ha affermato di essersene andata definitivamente dall’appartamento dell’insorgente nel mese di agosto 2012, sottolineando che la decisione di lasciare definitivamente il ricorrente sia stata la migliore e che vede la bambina molto più serena (cfr. doc. XXII pag. 3).
2.11. L’USSI, inoltre, che il 23 marzo 2010 aveva ricevuto una segnalazione da parte del Comune di __________ secondo cui il ricorrente, TERZ 1 e la figlia costituivano una famiglia a tutti gli effetti (cfr. doc. XXII pag. 2), prima di emettere, il 15 aprile 2011, l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente dal mese di aprile al mese di novembre 2010 (cfr. doc. 27), ha proceduto a esperire alcuni accertamenti.
Più precisamente, l’amministrazione ha chiesto all’ufficio controllo abitanti del Comune di __________ di verificare la presenza di TERZ 1 presso l’appartamento di un locale preso in locazione dalla medesima in __________ dal 1° aprile 2010 con una pigione di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. F).
Dal relativo Rapporto di controllo del Servizio esterno dell’UCA del 23 dicembre 2010 risulta che:
" (…)
Dalle verifiche effettuate varie volte nell'arco di più giorni, non è mai stato trovato nessuno nell'appartamento in questione.
Da informazioni assunte risulta che madre e figlia sono presenti rarissimamente nell'appartamento.
Per esempio anche la lavanderia, da parte dell'interessata non viene quasi mai usata.
A comprova di quanto espresso qui sopra vi risulta anche un consumo di corrente elettrica molto basso, da appartamento non occupato (circa 400/500 KW).
Da info ricevute dall'azienda elettrica, tale consumo è veramente minimo anche per un appartamento di piccole dimensioni come in questo caso. Basti pensare, a paragone, che per esempio solo un normale frigorifero consuma circa 400 KW all'anno.
A conclusione riteniamo inutile fare ulteriori controlli o appostamenti. I dati e le informazioni ricevute sono sufficienti per stabilire che l'appartamento non viene quasi mai usato." (Doc. 61)
Inoltre dal Rapporto della Polizia comunale di __________ del 24 dicembre 2010 concernente i controlli effettuati al fine di accertare la presenza di TERZ 1 presso l’abitazione del ricorrente in __________ si evince che nel periodo 17 settembre – 22 novembre 2010 l’autovettura __________ di proprietà di TERZ 1 si trovava prevalentemente nell’autorimessa privata dello stabile dove vive l’insorgente (cfr. doc. G)
La seguente tabella allestita dalla Polizia comunale di __________ riassume i giorni, gli orari e l’esito delle verifiche intraprese dal 17 settembre al 22 novembre 2010:
"
Data
Ora
Esito
17.09.2010
14.10
si
21.09.2010
12.40
si
22.09.2010
7.40
si
22.09.2010
18.10
si
24.09.2010
20.30
si
25.09.2010
2.00
si
26.09.2010
2.00
si
28.09.2010
12.45
si
01.10.2010
13.30
si
04.10.2010
22.15
si
05.10.2010
7.15
si
05.10.2010
13.45
si
05.10.2010
19.50
si
06.10.2010
18.15
si
08.10.2010
6.30
si
08.10.2010
12.30
si
11.10.2010
12.25
si
11.10.2010
19.05
si
11.10.2010
22.00
si
12.10.2010
18.15
si
12.10.2010
22.35
si
13.10.2010
18.05
si
13.10.2010
22.45
si
14.10.2010
13.40
si
14.10.2010
18.45
si
14.10.2010
23.30
si
15.10.2010
7.40
si
15.10.2010
12.05
si
15.10.2010
13.45
si
18.10.2010
23.05
si
19.10.2010
13.45
si
19.10.2010
18.15
si
19.10.2010
23.15
si
20.10.2010
6.45
si
20.10.2010
19.05
si
20.10.2010
22.30
si
21.10.2010
13.50
si
21.10.2010
18.10
si
21.10.2010
23.05
si
22.10.2010
6.50
si
22.10.2010
13.30
si
22.10.2010
18.40
si
24.10.2010
19.50
si
24.10.2010
22.15
si
25.10.2010
7.40
no
25.10.2010
13.20
si
25.10.2010
18.40
si
25.10.2010
22.35
si
26.10.2010
7.10
si
26.10.2010
7.35
no
26.10.2010
12.45
si
26.10.2010
18.10
si
26.10.2010
22.15
si
27.10.2010
6.50
si
27.10.2010
7.45
no
27.10.2010
11.50
no
27.10.2010
12.55
si
27.10.2010
18.50
si
27.10.2010
21.30
si
28.10.2010
0.15
si
28.10.2010
9.45
no
28.10.2010
22.10
si
29.10.2010
6.55
si
29.10.2010
10.55
si
29.10.2010
13.45
si
29.10.2010
18.40
si
01.11.2010
17.45
si
02.11.2010
7.15
si
02.11.2010
10.45
No
02.11.2010
15.30
si
02.11.2010
19.10
si
02.11.2010
22.30
si
03.11.2010
7.00
si
03.11.2010
18.25
si
03.11.2010
23.30
si
04.11.2010
7.00
si
04.11.2010
7.45
no
04.11.2010
13.55
no
04.11.2010
18.10
si
04.11.2010
22.35
si
05.11.2010
6.55
si
05.11.2010
7.45
no
05.11.2010
12.55
si
05.11.2010
17.15
si
05.11.2010
22.10
si
06.11.2010
7.05
si
07.11.2010
19.25
si
07.11.2010
22.35
si
08.11.2010
6.55
si
08.11.2010
7.40
no
08.11.2010
13.45
si
08.11.2010
18.20
si
08.11.2010
22.45
si
09.11.2010
7.00
si
09.11.2010
13.40
no
09.11.2010
1810.00
si
09.11.2010
22.00
si
10.11.2010
7.05
si
10.11.2010
9.40
si
10.11.2010
12.10
si
10.11.2010
19.10
si
10.11.2010
22.55
si
11.11.2010
7.00
si
11.10.2010
9.30
no
11.11.2010
12.15
no
11.11.2010
12.45
si
11.11.2010
19.00
si
11.11.2010
23.30
si
12.11.2010
7.20
si
12.11.2010
9.20
no
12.11.2010
15.40
si
13.11.2010
0.05
si
13.11.2010
7.00
si
13.11.2010
12.45
si
13.11.2010
22.25
si
14.11.2010
7.30
si
14.11.2010
12.15
si
14.11.2010
18.50
si
14.11.2010
23.00
si
15.11.2010
7.00
si
15.11.2010
7.50
no
15.11.2010
12.25
si
15.11.2010
19.05
si
15.11.2010
23.35
si
16.11.2010
6.50
si
16.11.2010
7.45
no
16.11.2010
12.05
no
16.11.2010
14.15
si
16.11.2010
19.10
si
16.11.2010
22.45
si
17.11.2010
7.05
si
17.11.2010
12.10
si
17.11.2010
14.50
si
17.11.2010
19.15
si
17.11.2010
22.50
si
18.11.2010
7.30
si
18.11.2010
12.50
si
18.11.2010
19.10
si
18.11.2010
23.15
si
19.11.2010
7.20
si
19.11.2010
7.50
no
19.11.2010
13.20
si
19.11.2010
19.15
si
19.11.2010
22.55
si
20.11.2010
7.30
si
20.11.2010
13.30
si
20.11.2010
23.25
si
21.11.2010
7.10
si
21.11.2010
7.30
si
21.11.2010
12.40
si
21.11.2010
17.50
si
21.11.2010
22.35
si
22.11.2010
7.20
si
22.11.2010
8.05
no
(Doc. 65-69)
Pendente causa il TCA ha posto i seguenti quesiti all’Ufficio controllo abitanti di __________:
" (…) ci occorre sapere chi ha effettuato le verifiche concernenti la presenza o meno di persone nell’appartamento di __________, menzionate nel Rapporto del 23 dicembre 2010, come pure in quali giorni e in quali orari.
Inoltre vogliate cortesemente indicare, comprovando tramite adeguata documentazione (ad esempio tabelle relative alla lettura del consumo allestite dall’azienda elettrica), come è stato verificato e determinato il consumo di elettricità dell’appartamento della signora TERZ 1 (nel vostro Rapporto del 23 dicembre 2010 indicato come molto basso) e a che periodo si riferisce.” (Doc. X)
Il 19 giugno 2010 l’UCA ha risposto che:
" Ci riferiamo al suo scritto del 15 giugno 2012, con il quale chiede maggiori informazioni in merito al rapporto di controllo del 23 dicembre 2010 del responsabile del nostro servizio esterno, Signor __________, riguardante la Signora TERZ 1.
A tal proposito le comunichiamo che, le varie verifiche avvenute sul posto, sono state eseguite durante la settimana precedente alla data del rapporto stesso (senza un piano dettagliato di giorno/ora).
Le informazioni sono state ottenute interpellando la custode dello stabile sito in via __________ (il cui nome è stato volontariamente omesso in quanto la stessa non desiderava assolutamente essere chiamata in causa).
Per quanto attiene al consumo di corrente, questo è stato ottenuto interpellando telefonicamente all'__________, la quale non ci fornisce la documentazione in questione, che può però essere richiesta direttamente dal vostro servizio." (Doc. XI)
Questa Corte, il 28 giugno 2012, ha conseguentemente interpellato la __________, come segue:
" (…) nel mese di dicembre 2010 l’Ufficio controllo abitanti Servizio esterno del Comune di __________ ha esperito un accertamento da cui è emerso che il consumo di elettricità da parte della signora TERZ 1 in relazione all’appartamento n° __________ di 1 locale al 1° piano in via __________ allora dalla stessa preso in locazione, era molto basso.
L’Ufficio controllo abitanti Servizio esterno menzionato da noi consultato nel corso di questo mese ha indicato che il consumo di elettricità in questione è stato verificato interpellando telefonicamente la vostra azienda.
Al riguardo vi chiediamo cortesemente di specificare l’entità del consumo di elettricità concernente la signora TERZ 1 nel periodo aprile – novembre 2010 o, nel caso in cui la stessa non avesse concluso un contratto direttamente con voi, il consumo attinente all’appartamento n° __________ di 1 locale al 1° piano in via __________.” (Doc. XII)
L’__________ ha dato seguito alla richiesta del TCA il 3 luglio 2012, osservando che:
" (…)
Vi significhiamo che la persona da voi indicata non risulta avere rapporti di fornitura con la nostra Azienda.
Per quanto attiene lo stabile di via __________ sono aperti a nome della Spettabile __________, due contratti di fornitura per gli appartamenti 101A e 101B.
A titolo informativo si segnaliamo che l'appartamento 101B, era sino al 01.12.2010 occupato da altre persone e presumibilmente non si tratta dei locali oggetto degli accertamenti effettuati dal servizio esterno dell'ufficio di controllo abitanti della Città di __________.
Non avendo altri riferimenti di seguito vi esponiamo i consumi di energia elettrica registrati nei singoli appartamenti:
Periodo dal al Appartamento 101A Periodo dal al Appartamento 101B
03.03.1009 04.12.2010
18.10.2010 consumo 360 kWh 25.02.2011 consumo 580 kWh
19.10.2010 26.02.2011
25.02.2011 consumo 460 kWh 02.03.2012 consumo 2'562 kWh
26.02.2011
02.03.2012 consumo 540 kWh." (Doc. XIII)
2.12. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1, in sede ricorsuale, ha formulato la censura secondo cui, da un lato, in occasione dei colloqui del 30 novembre 2010 e del 7 dicembre 2010 l’USSI disponeva unicamente di informazioni orali da parte della Polizia Comunale e dell’UCA di __________, visto che i relativi rapporti sono datati 23, rispettivamente 24 dicembre 2010, dall’altro, durante l’incontro del 10 gennaio 2011 gli è stata consegnata una lista delle presenze dell’auto presso la sua abitazione senza intestazione ed è stato obbligato a interporre reclamo contro l’ordine di restituzione del 15 aprile 2011 senza avere idea su quali elementi si fondasse (cfr. doc. I).
L’insorgente ha implicitamente invocato una lesione del diritto di essere sentito.
Al riguardo va osservato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Secondo l’art. 42 LPGA, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124; DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
In concreto dalle carte processuali risulta che la parte ricorrente stessa, nella propria motivazione del reclamo interposto contro l’ordine di restituzione del 15 aprile 2011, ha indicato che durante il colloquio del 10 gennaio 2011 le sono stati presentati il Rapporto di controllo del Servizio esterno UCA __________ del 23 dicembre 2010 e il Rapporto della Polizia comunale di __________ del 24 dicembre 2010 (cfr. doc. 10).
Pertanto, quando è stato emesso l’ordine di restituzione del 15 aprile 2011 che fa riferimento a degli “accertamenti effettuati” dall’amministrazione (cfr. doc. 27), all’insorgente avrebbe dovuto risultare chiaro che si trattava dei controlli svolti dal Servizio Esterno dell’Ufficio controllo abitanti di __________ e dalla Polizia comunale di __________.
Il ricorrente ha, altresì, avuto a più riprese (in sede di reclamo, in sede di ricorso davanti al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo e in sede di udienza dell’11 aprile 2013 davanti al Presidente del TCA) la possibilità di esprimersi in merito all’intero incarto dell’USSI.
Ne discende che il suo diritto di essere sentito è stato ossequiato.
D’altronde durante i colloqui del 30 novembre e 7 dicembre 2011 (cfr. doc. 60; 62), gli accertamenti da parte dell’UCA di __________ non erano ancora stati esperiti (cfr. doc. XI), mentre quelli da parte della Polizia Comunale di __________ svoltisi dal 17 settembre al 22 novembre 2011 potevano, se del caso, essere prolungati. L’USSI non ha, quindi, comunicato i dettagli degli accertamenti in corso per evitare che le verifiche venissero rese inefficaci.
2.13. Attentamente esaminate le risultanze fattuali e probatorie esposte ai considerandi 2.10. e 2.11. e ribadito che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che relativamente al periodo dal mese di aprile al mese di novembre 2010 RI 1 e TERZ 1 devono essere considerati quali conviventi ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.
In effetti, benché sia del tutto comprensibile che la signora TERZ 1 abbia aiutato l’insorgente, tra l’altro, a causa dei suoi disturbi di salute e poiché i genitori di quest’ultimo l’hanno pregata di stargli vicino (cfr. doc. XXII), secondo questa Corte per quanto concerne il periodo determinante, i motivi del suo sostegno non si esauriscono in quelli appena citati, bensì sono da ricondurre principalmente alla relazione sentimentale fra i due iniziata molti anni prima e contraddistinta dalla nascita di __________ nel febbraio 2009, nonché da sostegno e assistenza reciproci, come pure da periodi di coabitazione (cfr. consid. 2.10.).
Corrisponde al vero che nell’arco di tempo in discussione il ricorrente e la signora TERZ 1, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo dicembre 2010 - agosto 2012 (cfr. consid. 2.10), non abitavano (sempre) nel medesimo appartamento.
Tuttavia quest’ultima ha continuato a recarsi presso l’insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana; cfr. doc. XXII).
In proposito va osservato che la signora TERZ 1 ha, sì, garantito al padre le più ampie possibilità di relazioni personali con la bambina (cfr. doc. 173). La frequenza e la durata delle visite ad A__________ (passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte, cfr. doc. O) denotano, però, la volontà di far trascorrere alla figlia (e a se stessa) del tempo con il padre in una misura ben superiore anche al più ampio diritto di visita normalmente esercitato contestualmente a genitori separati/divorziati o che in ogni caso non hanno più alcun tipo di relazione.
La signora TERZ 1, come visto, si occupava, del resto, anche delle faccende domestiche dell’insorgente.
La stessa, inoltre, in sede di udienza dell’11 aprile 2013, ha dichiarato di aver lasciato definitivamente l’insorgente nel mese di agosto 2012 (cfr. doc. XXII).
Prima di allora era sempre pronta a prestare assistenza e sostegno al suo compagno, padre di sua figlia.
Relativamente al periodo posteriore al mese di agosto 2012, in cui si è effettivamente conclusa la loro relazione, invece, non è più stato fatto valere che la signora TERZ 1 si è comunque occupata del ricorrente.
I frequenti litigi che avevano luogo fra l’insorgente e TERZ 1, benché potessero mettere a dura prova il loro legame, nel periodo determinante (aprile-novembre 2010) non erano in ogni caso tali da far sorgere sostanziali dubbi circa l’intensità e l’esclusività del loro rapporto (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.2.).
In caso contrario, infatti, i medesimi, considerando per di più la presenza di una bambina di meno di due anni, non avrebbero deciso di riprendere pure la coabitazione dal mese di dicembre 2010.
Va, altresì, sottolineato che in sede di udienza davanti al Presidente del TCA l’insorgente ha spiegato che nei verbali allestiti dall’USSI il 30 novembre e il 7 dicembre 2010 (cfr. doc. 60, 62) che si era rifiutato di firmare - in quanto riteneva che a torto l’amministrazione considerasse che viveva insieme alla signora TERZ 1 e che con la stessa faceva una vita di coppia - aveva utilizzato il termine “fidanzata” riferendosi alla madre di sua figlia, visto che è stato insieme alla stessa per tanti anni (cfr. doc. XXII pag. 2).
Giova, inoltre, constatare, in primo luogo, che nel periodo dal 17 settembre al 22 ottobre 2010, in cui la Polizia Comunale di __________ ha effettuato i propri controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte (cfr. doc. 65-69, consid. 2.11.), l’autovettura di TERZ 1 si trovava in modo predominante posteggiata nell’autorimesa privata dello stabile di Via __________, dove risiede il ricorrente.
In secondo luogo, che è vero che TERZ 1 a partire dal 1° aprile 2010 ha concluso un contratto di locazione di durata indeterminata relativo a un appartamento di un locale a __________ che prevedeva una pigione di fr. 600.-- al mese e un preavviso per la disdetta di tre mesi con effetto alle scadenze 29 marzo, la prima volta il 29.03.2011 (cfr. doc. F).
E’, altrettanto, vero tuttavia che dalle informazioni raccolte dal Servizio esterno dell’Ufficio controllo abitanti di __________ nel mese di dicembre 2010 presso la custode dello stabile sito in Via __________, è emerso che la presenza di TERZ 1 e della figlia era alquanto sporadica e che la lavanderia non veniva quasi mai usata (cfr. doc. 61; XI).
Relativamente al consumo di elettricità, i dati trasmessi dall’__________ al TCA non forniscono elementi rilevanti ai fini della risoluzione della presente vertenza, poiché il consumo di 360 kWh si riferisce al periodo 3 marzo 2009 – 18 ottobre 2010, ossia a più di un anno e mezzo. TERZ 1 è entrata nell’appartamento di __________ nel mese di aprile 2010, tuttavia non è dato di sapere, nonostante un’esplicita richiesta in tal senso da parte di questo Tribunale (cfr. doc. XII; consid. 2.11.), quale sia stato il consumo di elettricità da aprile a novembre 2010.
Si tratta, in ogni caso, di un consumo basso, di in media circa 18 kWh al mese (360 kWh : 20 mesi circa).
Anche tenendo conto che l’appartamento preso in locazione da TERZ 1 era di un solo locale e che la stessa e la figlia durante la settimana, a causa degli impegni di lavoro durante il mattino, non erano presenti (cfr. doc. O), il consumo risulta comunque alquanto basso se si considerano le sere e i fine settimana.
A titolo di raffronto va osservato che dal Piano Energetico Cantonale - Rapporto di consultazione del luglio 2010 si evince che l’Ufficio Federale dell’energia ha indicato un consumo medio di elettricità per economia domestica pari a 3'500 - 4’000 kWh/anno. In Ticino si è stimato un consumo delle utenze domestiche per apparecchi elettrici e illuminazione privata pari a 718 GWh, corrispondenti a un consumo medio per economia domestica di ca. 3’850 kWh/anno (cfr. www.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano_energetico_cantonale/documenti/PEC_rapporto_consultazione.pdf).
Riguardo all’appartamento di __________o, va per inciso rilevato che la signora TERZ 1 e la bambina, le quali, come esposto sopra, si recavano regolarmente e frequentemente ad __________ dal ricorrente, se ne andavano quando quest’ultimo si innervosiva troppo o litigavano (cfr. doc. XXII).
In tale eventualità, quindi, risultava in ogni caso utile per TERZ 1 disporre di una propria, seppure piccola (1 locale), abitazione.
2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che per il periodo dal 1° aprile - 30 novembre 2010 la situazione concernente l’unità di riferimento dell’insorgente era differente rispetto a quanto a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tale periodo.
In effetti, vista la convivenza di RI 1 con TERZ 1 (cfr. consid. 2.13), anche quest’ultima e la loro figlia, in applicazione degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2 Reg.Laps (cfr. consid. 2.9.), facevano parte dell’unità di riferimento del ricorrente.
Essendosi realizzato un cambiamento importante nella situazione dell’insorgente, è pertanto evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali dal mese di aprile al mese di novembre 2010 andava rivisto tenendo conto nell’unità di riferimento del ricorrente anche di TERZ 1 e della loro bambina, e meglio dei redditi e delle spese connessi a queste due persone.
L’USSI, nell’ordine di restituzione del 15 aprile 2011, ha indicato che, calcolando la convivenza, l’insorgente non aveva diritto ad alcuna prestazione assistenziale (cfr. doc. 27).
Il ricorrente non ha minimamente contestato tale aspetto, limitandosi a censurare il fatto che il medesimo e TERZ 1 venissero considerati conviventi.
Di conseguenza RI 1, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente le prestazioni assistenziali erogategli nel lasso di tempo aprile
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti