Raccomandata
Incarto n. 42.2012.17
dc/sc
Lugano 14 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 ottobre 2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 22 ottobre 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato la decisione del 6 aprile 2012 (cfr. Doc. 4) con la quale ha stabilito che RI 1 ha diritto a prestazioni assistenziali soltanto dal 1° aprile 2012 in quanto la nuova domanda è stata fatta nel corso del mese di marzo 2012 (cfr. doc. A)
1.2. Contro la decisione su reclamo l'interessato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il versamento delle prestazioni assistenziali dal 1° marzo 2012 e rileva in particolare:
" Ho fatto una domanda assistenziale 13 marzo 2012 ma è stata respinta.
Mi rivolgo a Voi per chiedere aiuto.
Le mie motivazioni d'estrema urgenza sono queste:
Nessuno mi ha informato che nonostante lavorassi in un programma occupazionale dovevo presentarmi mensilmente allo sportello Laps.
Mi sono presentato 13 marzo 2012 con il conteggio dell'__________ per fare questo rinnovo assistenziale, non mi è stato mai avvisato che il rinnovo assistenziale deve essere ogni mese nonostante entrassi a lavorare, nè verbale, nè per scritto.
Nonostante la mia difficoltà e all'oscuro di questa informazione mi trovo con un mese d'affitto in arretro e altri debiti che sono accumulati per questa procedura." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell'8 settembre 2011 l'USSI propone di respingere il ricorso, ribadendo che la domanda di rinnovo è stata inoltrata nel mese di marzo 2012 (Doc. II).
1.4. Il 20 dicembre 2012 il ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) le chiedo cortesemente quale è la prassi corretta da adottare poiché stavo frequentando un programma occupazionale.
Purtroppo reputando che fosse la prassi corretta mi sono presentato all'inizio del mese di marzo con il conteggio febbraio __________ perchè avevo terminato il mio programma occupazionale al 02.20.2012. Malgrado ciò mi sono state negate le prestazioni assistenziali per il mese di febbraio, infatti l'__________, come risulta dal conteggio in allegato, mi ha versato solo l'importo di CHF 732.35, così impedendomi di far fronte al pagamento del canone di affitto del mese di febbraio e che non riesco più a saldare.
Le chiedo eventualmente un incontro in merito per poterle spiegare la situazione che è venuta a crearsi." (Doc. VII)
Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" Con riferimento alla causa citata e al vostro scritto 20.12.2012, relativamente alla lettera 20.12.2012 del ricorrente al Tribunale con i relativi allegati (doc. VII, B 1-6 inc. TCA), si osserva che tale documentazione non giustifica una diversa valutazione da parte dell'USSI e si confermano i fatti e le motivazioni della decisione impugnata.
Si osserva che come ai doc. 274 e 286 il signor RI 1 era informato circa la prassi riguardante la presentazione della richiesta di rinnovo.
Il riconoscimento del diritto alla prestazione ordinaria in aprile 2012 è corretto.
La decisione impugnata risulta corretta e si chiede di conseguenza la reiezione del ricorso." (Doc. IX)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’art. 61 cpv. 1 Las, nel tenore in vigore al momento determinante in cui è stata emessa la decisione su reclamo, prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.
Inoltre l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel Cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
L’art. 18 Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:
" Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)
Scopo dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)
La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”
E’ in effetti stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps) ai quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).
In proposito giova, però, specificare che giusta l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps, prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
Il rinvio alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1 Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo cui:
" Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:
Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato che:
" (…)
V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto, determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2010; STCA 42.2010.21. del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).
In quell'ultima sentenza il TCA ha sviluppato in particolare le seguenti argomentazioni:
" (…)
In proposito questa Corte rivela che è auspicabile, per analogia al sistema vigente per l’assicurazione contro la disoccupazione, il quale prevede, da una parte, che il diritto alle indennità si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce, dall’altra, che se necessario la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI e 29 cpv. 3 OADI), che in determinati casi e in via eccezionale (ad esempio quelli in cui la presentazione di un atto implica l’emissione dello stesso da parte di terzi, segnatamente di un istituto assicuratore) il Comune di domicilio accetti di fissare a una persona l’appuntamento con lo sportello Laps anche senza tutti i documenti necessari con l’assegnazione, però, di un termine scadente anteriormente a tale appuntamento per completare gli atti, pena la decadenza dell’incontro con lo sportello Laps.
La questione di sapere se in casu si doveva o meno assegnare al ricorrente un termine per completare gli atti, tuttavia, non si pone, considerato, come visto, che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi la documentazione necessaria entro la fine di luglio 2007.
Di conseguenza, ritenuto, in primo luogo, che l’art. 61 cpv. 1 Las contempla la decorrenza del diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda, in secondo luogo, che l’appuntamento presso lo Sportello Laps di X è stato fissato il 20 agosto 2007 allorché il ricorrente e il suo curatore si sono presentati con la debita documentazione all’Agenzia AVS di Y, rettamente l’USSI ha concesso una prestazione assistenziale dal 1° settembre 2007. (…)"
Da notare che l’art. 61 cpv. 1 LAF è stato modificato dal Gran Consiglio il 27 novembre 2012.
La nuova disposizione della norma, in vigore dal 1° gennaio 2013 , prevede così che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 e Messaggio del Consiglio di Stato n. 6690 del 27 settembre 2012).
2.3. Nel caso di specie risulta dagli atti dell’incarto che , dopo avere beneficiato di prestazioni assistenziali, il ricorrente dal 3 ottobre 2011 al 2 febbraio 2012 ha frequentato un programma di occupazione temporanea (cfr. doc. B1).
Il 15 novembre 2011 l’interessato ha formulato una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali (cf. doc.290), al fine di integrare le indennità giornaliere di disoccupazione per il mese di ottobre 2011, che l’USSI ha respinto con decisione formale del 18 novembre 2011 in quanto il reddito disponibile residuale supera il limite annuo (cfr. doc. 287).
Analoga sorte ha avuto la richiesta di rinnovo formulata da RI 1 il 4 gennaio 2012 (cfr. doc. 278), che è stata respinta il 5 gennaio 2012 (cfr. doc.275).
Una nuova richiesta di prestazioni assistenziali è stata inoltrata soltanto nel corso del mese di marzo 2012 (cfr. doc. 273 e 274).
In simili condizioni, alla luce dell’art. 61 LAS nel tenore a quel momento in vigore, giustamente l’USSI ha attribuito all'interessato le prestazioni assistenziali a partire dal 1° aprile 2012 (cfr. consid. 2.2).
A nulla di diverso possono portare le argomentazioni del ricorrente.
Innanzitutto perché, dopo avere terminato il programma d’occupazione temporanea già il 2 febbraio 2012, non ha immediatamente sollecitato il versamento di prestazioni assistenziali malgrado dovesse sapere, visti i conteggi della Cassa di disoccupazione in suo possesso, che sarebbe venuta a cadere, per quel mese, buona parte del supplemento per il POT che aveva ricevuto nei periodi di controllo precedenti (cfr. doc. B3-B6).
Inoltre perché l’USSI l’ha costantemente informato (ad esempio il 25 marzo 2010, doc. 563 "L'eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d'accompagnamento di riferimento"; il 18 novembre 2011, doc.286 e il 5 gennaio 2012, doc.274) sulla necessità di chiedere il rinnovo allegando i documenti necessari per l’esame della domanda.
Alla luce di quanto appena esposto la decisione su reclamo del 22 ottobre 2012 deve essere confermata.
2.4. Il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a un eventuale incontro per poter spiegare la situazione (cfr. doc. VII).
Secondo l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
La giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, ha stabilito che la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In una sentenza 8C_8/2012 del 17 aprile 2012 in materia di assistenza sociale il Tribunale federale ha stabilito che un Tribunale cantonale non aveva violato il diritto di essere sentito decidendo senza sentire oralmente il ricorrente e senza rivolgergli delle domande per iscritto.
Al riguardo l'Alta Corte ha rilevato:
" 1.1 Invoquant une violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint du fait que la cour cantonale ne l'a pas convoqué pour lui donner la parole et allègue qu'il n'a jamais reçu de courrier lui « posant une question ». En agissant de la sorte, l'autorité précédente l'aurait privé de la possibilité de donner sa version des faits.
1.2 Le recourant n'allègue pas que le droit cantonal aurait une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être examiné exclusivement à l'aune de cette dernière disposition (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé."
Nell'evenienza concreta il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento ma ha semplicemente chiesto un incontro.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Considerato che la documentazione già presente all’incarto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'audizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di conseguenza si rinuncia ad assumere ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti