Raccomandata
Incarto n. 42.2012.10
rs
Lugano 14 agosto 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 agosto 2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 30 luglio 2012 (cfr. doc. III1), ha confermato il proprio provvedimento del 15 novembre 2011 (cfr. doc. 39) con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 700.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali per il mese di ottobre 2011 (prestazione assistenziale intera versata: fr. 2'029.--), avendo scoperto che lo stesso, dal 1° al 15 settembre 2011, ha lavorato presso l’Hotel __________ in qualità di pizzaiolo percependo la somma di fr. 700.--.
1.2. Contro la decisione su reclamo del 30 luglio 2012 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto di non aver mai ricevuto soldi per l’attività svolta presso l’hotel di __________ e ha allegato una dichiarazione del 21 agosto 2012 del rappresentante dell’ __________ (società che gestiva l’esercizio pubblico in questione) che confermerebbe la sua posizione, precisando che all’origine di quanto indicato all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro vi sarebbe stato un malinteso (cfr. doc. I; A).
1.3. L’USSI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto e ha prodotto la versione integrale del Rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro del 17 ottobre 2011 (cfr. doc. V; Vbis).
1.4. Il ricorrente, il quale con l’invio della risposta di causa è stato invitato a formulare osservazioni sul Rapporto menzionato (cfr. doc. VI), il 15 settembre 2012 ha inviato uno scritto del 15 agosto 2012 di __________, gerente dell’Hotel __________, dal quale risulterebbe, come peraltro secondo l’insorgente dalla lettera di __________ del 21 agosto 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.2.), che non ha percepito alcun tipo di guadagno (cfr. doc. VII; B).
1.5. Il 26 settembre 2012 l’USSI si è riconfermato nella risposta di causa, puntualizzando che determinanti sono le dichiarazioni del 22 settembre 2011 della signora __________ di cui al rapporto ufficiale dell’ispettorato del lavoro del 17 ottobre 2011, che non possono ritenersi validamente smentite da sue dichiarazioni contrarie espresse solo dopo la decisione su reclamo (cfr. doc. IX).
1.6. Il ricorrente, il 10 ottobre 2012, ha prodotto un’ulteriore dichiarazione rilasciata da __________ il 6 ottobre 2012 in cui quest’ultima ha affermato che il suo precedente scritto non era una ritrattazione di quanto indicato all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, bensì solo una conferma delle attestazioni del suo ex titolare signor __________, in quanto tra loro vi era stato un fraintendimento.
La medesima ha pure ribadito che da parte loro RI 1 non ha percepito alcun compenso (cfr. doc. XI; C).
1.7. I doc. XI e C sono stati trasmessi all’USSI per conoscenza (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 700.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel mese di ottobre 2011.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
977.--
100.--
1077.--
2 persone
1495.--
100.--
1595.--
3 persone
1818.--
100.--
1918.--
4 persone
2090.--
100.--
2190.--
5 persone
2364.--
100.--
2464.--
6 persone
2638.--
100.--
2738.--
7 persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni persona supplementare
272.--
+272.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012 e il 2013 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012).
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il seguente:
" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere dal 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.
Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.
Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio."
2.7. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps."
Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, al beneficio dall’estate 2008 di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 75; 78; 407; 403; 362; 350; 346; 335; 326, 322; 309), nel periodo dal 1° al 15 settembre 2011 ha lavorato presso l’Hotel __________ quale pizzaiolo (cfr. doc. 39; 41; 45=Vbis).
Più precisamente da un rapporto del 17 ottobre 2011 allestito dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro dopo aver effettuato un’ispezione presso il menzionato albergo il 22 settembre 2011, si evince che:
" (…)
Con verbale di audizione del 22.09.2011 la gerente (dipendente) sig.ra __________, 24.08.1977, riferisce che (…) e RI 1 hanno lavorato presso l’Hotel __________ una in qualità di cuoca e l’altro di pizzaiolo dal 1. settembre al 15 settembre 2011 tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.30 ca eccetto la domenica giorno di riposo. Gli stessi non si sono più presentati sul lavoro dopo il controllo della Polizia cantonale effettuato il giorno 15.09.2011. I due dipendenti non sono stati sostituiti. La pizzeria risulta momentaneamente chiusa e la cucina viene aperta solo in parte per gli ospiti dell’hotel.
La società __________ con sede a __________ in __________ funge da datore di lavoro ed è rappresentata dall’amministratore unico signor __________ che abbiamo incontrato in data 28.09.2011. L’interessato conferma in buona sostanza quanto già riferito dalla gerente specificando che:
(…)
In occasione della nostra ispezione il datore di lavoro (__________) non è stato in grado di comprovare con giustificazione cartacea (conteggio e rispettiva ricevuta firmata da ricevente) degli avvenuti pagamenti di cui sopra ripromettendosi di inviarli a stretto giro di posta alla sottoscritta cosa che fino a oggi (17 ottobre 2011) non è avvenuta.
(…)” (Doc. Vbis)
A seguito dell’esito di tale accertamento l’USSI ha ricalcolato l’importo della prestazione assistenziale mensile spettante all’insorgente nel mese di ottobre 2011, tenendo conto di un reddito da attività dipendente di fr. 700.-- al mese (cfr. doc. 39).
Il 15 novembre 2011 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso nei confronti del ricorrente un ordine di restituzione della somma di fr. 700.-- (cfr. doc. 39).
La decisione del 15 novembre 2011 è stata confermata con decisione su reclamo del 30 luglio 2012 (cfr. doc. III1).
Il ricorrente, pur riconoscendo di avere lavorato per due settimane presso l’Hotel __________, ha, in buona sostanza, contestato di aver ricevuto uno stipendio per le ore svolte.
Egli, al riguardo, ha precisato che si è trattato di una prova lavorativa effettuata gratuitamente e che, nel caso in cui avesse concluso un contratto fisso quale pizzaiolo, avrebbe contattato l’USSI per annunciare il cambiamento.
Lo stesso ha indicato che non esiste alcun versamento a suo favore risultante da estratti bancari, né una ricevuta da lui firmata relativa alla corresponsione di un salario da parte dell’Hotel __________ (cfr. doc. 41; I).
2.10. Questo Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).
Inoltre le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo i proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà, in dottrina, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.11. Chiamata ora a pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte osserva che, in virtù del principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.10), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento di un’attività lavorativa.
L’esercizio di un’attività lucrativa deve, pertanto, debitamente e tempestivamente essere annunciato, segnatamente, agli organi dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. art. 67 e 68 Las; consid. 2.6.), affinché questi ultimi possano calcolare correttamente la prestazione assistenziale a cui ha diritto un richiedente oppure, se del caso, a eventualmente negarla o sopprimerla.
Nella presente fattispecie l’USSI, come visto sopra, ha stabilito che l’assicurato, nel lasso di tempo 1°-15 settembre 2011, ha svolto un’attività retribuita presso l’Hotel __________ in qualità di pizzaiolo, fondandosi sul rapporto del 17 ottobre 2011 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (cfr. doc. Vbis; consid. 2.9.), allestito dopo aver effettuato un’ispezione in loco il 22 settembre 2011, peraltro preceduta da un controllo della Polizia cantonale del 15 settembre 2011.
Il menzionato rapporto riporta, da un lato, che la gerente, __________, in occasione dell’ispezione del 22 settembre 2011, ha affermato che RI 1 ha effettivamente lavorato dal 1° al 15 settembre 2011. Dall’altro, che il rappresentante dell’ __________ che gestisce l’albergo, __________, durante un incontro con l’ispettore del lavoro del 28 settembre 2011, ha confermato quanto indicato dalla gerente, aggiungendo che il ricorrente veniva retribuito giornalmente in contanti e ha ricevuto complessivamente fr. 700.-- (cfr. doc. Vbis).
Tale attività effettuata dall’insorgente non risulta, però, essere stata comunicata all’USSI, né alle autorità fiscali e delle assicurazioni sociali (cfr. doc. Vbis; consid. 2.9.).
L’insorgente sostiene di non aver annunciato lo svolgimento dell’occupazione presso l’hotel di __________, in quanto si è trattato di una prova lavorativa per la quale non ha ricevuto alcun salario e che avrebbe poi comunicato all’USSI l’eventuale conclusione di un contratto fisso (cfr. doc. 41).
Al riguardo il TCA rileva che l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, che ha redatto il rapporto del 17 ottobre 2011 (cfr. doc. Vbis; consid. 2.9.), ai sensi dell’art. 4 della LF concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN), degli art. 2 e 3 della Legge d’applicazione della LF concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della LLN, nonché dell’art. 3 del Regolamento della Legge d’applicazione della LDist. e della LLN è competente per i controlli previsti dalla legislazione federale, e meglio verifica l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (cfr. art. 6 LLN).
Relativamente alle competenze in ambito dei controlli l’art. 7 cpv. 1 LLN prevede, poi, che le persone incaricate dei controlli possono accedere alle aziende o ai posti di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate, esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria, consultare e riprodurre tutti i documenti necessari, verificare l’identità dei lavoratori e controllare i permessi di dimora e di lavoro.
Nel caso di specie è vero che agli atti, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 9 LLN, non risulta alcun verbale stilato in occasione dell’ispezione del settembre 2011 presso l’Hotel __________, né dell’incontro del 28 settembre 2011 con l’ __________ firmato da __________, rispettivamente __________.
L’art. 9 cpv. 1, 2 e 3 LLN enuncia che:
" 1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati solo gli accertamenti fatti in relazione all’oggetto del controllo secondo l’articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.
2 Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.
3 L’organo cantonale di controllo:
a. trasmette il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito alle infrazioni accertate nell’ambito dei controlli;
b. invia copia del verbale alle persone e aziende controllate;
c. invia un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.
(…)”
E’ altrettanto vero, però, che in uno scritto del 21 agosto 2012 dell’ __________ che gestisce l’Hotel __________, prodotto da RI 1 al TCA unitamente al ricorso, è stato dichiarato che vi era stato un malinteso e che __________ - che dal settembre 2009 all’ottobre 2012 è stato amministratore unico della SA (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) - aveva erroneamente compreso, parlando con la gerente al telefono, che al ricorrente fossero stati corrisposti fr. 700.--, quando invece quest’ultimo non ha percepito alcunché (cfr. doc. A).
Con tale lettera l’ __________ ha, quindi, implicitamente confermato quanto si evince dal rapporto del 17 ottobre 2011dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, e meglio che __________, in un primo tempo (ossia durante l’incontro con l’ispettore del 28 settembre 2011), aveva in effetti affermato che l’insorgente aveva ricevuto la somma di fr. 700.-- per il lavoro svolto presso l’albergo (cfr. doc. Vbis).
Inoltre va considerato che la gerente stessa, __________, in uno scritto del 15 agosto 2012, prodotto pendente causa, in cui, da una parte, ha confermato che RI 1 ha lavorato per due settimane presso l’hotel di __________, dall’altra, ha indicato che il ricorrente, da quanto le era dato di sapere, informandosi presso il titolare, aveva effettuato una prova a titolo gratuito, ha comunque evidenziato che lei era soltanto una dipendente e che non era sua competenza retribuire il personale (cfr. doc. B).
Tra l’altro con ulteriore lettera del 6 ottobre 2012 __________ ha precisato che non intendeva ritrattare alcuna dichiarazione resa all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ma solo confermare le dichiarazioni del suo ex titolare, signor __________, in quanto tra di loro vi era stato un fraintendimento, e che RI 1 da parte loro non aveva percepito alcun compenso (cfr. doc. C).
Dai tre scritti del 21 agosto, 15 agosto e 6 ottobre 2012 appena menzionati, esaminati complessivamente, risulta che __________ e __________, dopo quanto affermato nel settembre 2011 all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro circa la retribuzione corrisposta all’insorgente, peraltro quantificata in modo preciso in fr. 700.--, hanno tentato - successivamente all’emanazione dell’ordine di restituzione del 15 novembre 2011, nonché della decisione su reclamo del 30 luglio 2012 che ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. 39; III1)
Al riguardo è utile rilevare che secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione su quanto risulta dal rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro del 17 ottobre 201, ovvero sulle dichiarazioni rese nel settembre 2011 da __________ e __________ secondo cui il ricorrente nel lasso di tempo 1°-15 settembre 2011 ha svolto presso l’Hotel __________ un’attività lavorativa retribuita.
A tale versione deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto affermato in seguito dalla gerente e dall’amministratore unico dell’ __________, anche in considerazione del fatto che quest’ultima società, alla quale l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro aveva chiesto, già in occasione dell’incontro del 28 settembre 2011 come pure in un sollecito del 13 marzo 2012, la documentazione afferente, segnatamente, all’attività svolta da RI 1 e alla relativa retribuzione (cfr. doc. Vbis; 17), si è limitata a non fornirla (e per questo motivo il 17 luglio 2012 l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha comunicato all’USSI di aver emesso un decreto di accusa nei suoi confronti per non avere prodotto i documenti richiesti; cfr. doc. 34), senza mai sostenere che in realtà il ricorrente non aveva ricevuto alcuno stipendio.
Del resto dal rapporto del 17 ottobre 2011 emerge pure che a seguito del fatto che RI 1 non si è più presentato all’hotel dopo il controllo del 15 settembre 2011 da parte della Polizia cantonale, la pizzeria, perlomeno fino alla data dell’ispezione del 22 settembre 2011, è rimasta chiusa in quanto non è stato sostituito (cfr. doc. Vbis).
Tenendo conto che il mese di settembre è ancora stagione turistica, se si fosse trattato realmente solo di un periodo di prova, non si comprendono i motivi per i quali il datore di lavoro non abbia immediatamente sostituito il ricorrente, preferendo essere confrontato con delle verosimili perdite di guadagno.
Giova, infine, rilevare che in ogni caso il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una sentenza C 59/06 del 16 agosto 2006 consid. 3.2., ha ricordato che il tempo di prova va rimunerato come un lavoro ordinario (al riguardo cfr. pure STCA 35.2008.50 del 3 dicembre 2008 consid. 2.5., pubblicata in RtiD II-2009 N. 51 pag. 198 segg.).
2.12. In simili condizioni, occorre concludere, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, dal 1° al 15 settembre 2011, ha lavorato presso l’ __________ percependo l’importo complessivo di fr. 700.--.
Rispetto al conteggio del mese di ottobre 2011 (se il ricorrente avesse tempestivamente annunciato il guadagno di fr. 700.-- nel corso del mese di settembre 2011, tale somma sarebbe stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale - che decorreva dall’estate 2008; cfr. consid. 2.9. – del mese successivo, ossia del mese di ottobre 2011) in cui non era stato computato alcunché a titolo di reddito da attività lucrativa (cfr. doc. 309-312: per il periodo aprile - ottobre 2011 considerando un reddito del lavoro pari a fr. 0.-- è stata erogata una prestazione assistenziale di fr. 2'029.-- mensili) si è, quindi, realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente.
Il calcolo della prestazione assistenziale andava, di conseguenza, rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Il ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito parzialmente a torto le prestazioni assistenziali afferenti al mese di ottobre 2011.
La parte ricevuta indebitamente corrispondente a fr. 700.-- [prestazione assistenziale versata = fr. 2'029 - prestazione assistenziale di diritto = fr. 1'329 (fabbisogno di base Las: fr. 1'077 + spesa computabile Las: fr. 1'247 – reddito computabile Las. Fr. 700 – altre prestazioni Laps: fr. 295); cfr. doc. 40; 311] va così restituita.
2.13. Il ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e di __________ (cfr. doc. VII; XI).
Considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne la materia in questione, in particolare il computo di un reddito da attività lavorativa nel calcolo della prestazione assistenziale (cfr. consid. 2.5.; 2.10.), la restituzione di prestazioni percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.8.) e il principio della priorità della dichiarazioni della prima ora (cfr. consid. 2.11.), consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei due testi deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su reclamo impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti