Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2012.1
Entscheidungsdatum
08.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2012.1

rs/IR

Lugano 8 agosto 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2012 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 5 dicembre 2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

A. Con decisione su reclamo del 5 dicembre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il proprio provvedimento formale del 20 giugno 2011 precedente con cui ha negato a RI 1 il rimborso del prestito di studio concesso dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi in relazione alla frequentazione della Scuola cantonale __________ negli anni 2005 – 2006.

A fondamento del provvedimento l’amministrazione ha ritenuto che la richiedente disponesse di adeguata formazione grazie alla quale poter conseguire un reddito sufficiente. L’ulteriore formazione non sarebbe stata determinante per migliorare la sua situazione finanziaria e professionale. L’amministrazione ha inoltre ritenuto che il pagamento di un debito (relativo al passato) non rientrasse nelle funzioni dell’assistenza, orientate alla copertura del fabbisogno e di principio riconosciute per coprire uno stato di bisogno presente e futuro. Per l’USSI l’assistenza è inoltre sussidiaria ai prestiti di studio, quindi non interviene nella misura in cui si deve far capo a tali strumenti, come in concreto si è verificato con la concessione di un prestito di studio cantonale (cfr. doc. A1).

B. Contro la decisione su reclamo l’assicurata si è aggravata il 16 gennaio 2012 al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contestando il diniego del pagamento del prestito da restituire all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi. La signora RI 1 sostiene di avere dovuto seguire la formazione presso la Scuola cantonale __________ poiché dal 2004, per poter esercitare la sua professione di terapista complementare, è necessario disporre della relativa autorizzazione cantonale. Essa rileva poi di avere superato gli esami con ottima media. Per la ricorrente essa non disponeva dunque di una adeguata formazione poiché le sarebbe stato impossibile praticare la sua attività professionale e conseguentemente ricavare un reddito sufficiente. L’insorgente evidenzia anche che il prestito di cui ha postulato il pagamento da parte dell’USSI non si riferirebbe al passato, siccome la formazione è stata effettuata negli anni 2005-2006, mentre il rimborso rateale sarebbe stato richiesto nel 2009. La richiesta di rimborso sarebbe giustificata dalla necessità di saldare ulteriori debiti accesi al fine di versare le rate del prestito accordatole dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (cfr. doc. I).

C. L’USSI, con risposta del 6 febbraio 2012 ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, in corso di motivazione (doc. III).

Dal canto suo la ricorrente si è ulteriormente espressa sulla fattispecie con scritto del 13 febbraio 2012 (doc. V) producendo ulteriore documentazione (doc. B1-2). L’atto ed i relativi annessi sono stati trasmessi all’amministrazione per conoscenza il 3 agosto 2012 (doc. VI). Non sono state acquisite ulteriori prove.

in diritto

in ordine

  1. Il ricorso del 16 gennaio 2012 contro provvedimento del precedente 5 dicembre 2011è tempestivo siccome inoltrato nel termine di legge prorogato dalle ferie giudiziarie di fine anno.

  2. La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (si veda in particolare STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012).

nel merito

  1. Il TCA deve verificare se l’USSI ha o meno correttamente negato alla ricorrente il rimborso del prestito di studio concessole dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi in relazione alla frequentazione della Scuola __________ negli anni 2005 – 2006.

  2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato in Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las) modificata con legge del 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) entrata in vigore il 1° febbraio 2003. Detti cambiamenti si sono resi necessari a seguito della promulgazione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e delle modifiche del successivo 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) in vigore dal 1 febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). Las e Laps hanno subito ulteriori modifiche con effetto dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali fissate dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali". Conseguentemente il cpv. 2 indica che prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo dopo esaurimento delle altre prestazioni sociali previste Laps (art. 13 Laps). L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

Nel Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione della Laps, al punto 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale. Da aggiungere che in virtù della’art. 2 cpv. 2 Laps la Las può comunque derogare alla legge quadro con riferimento alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

  1. Secondo l’art. 11 Las gli interventi assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette, che si dividono in ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las), sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las, è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge e del suo regolamento e si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI qui di seguito).

  2. Per venire al tema posto con il ricorso occorre richiamare una decisione TCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 segg., dove è stata esaminata la questione dell’assunzione dei costi di una (seconda) formazione da parte dell’assistenza sociale considerando le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 ("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale"), che ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale nei seguenti termini:

" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.). Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti. Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.”

A proposito delle disposizioni COSAS si faccia riferimento alla dottrina ed in particolare al testo di C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) citato in esteso nella sentenza 25 agosto 2011. Quest’ultimo autore ha inoltre evidenziato che:

" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Mentre F. Wolfers, Fondements du droit de l'aide sociale. Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995, considera che:

" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)

  1. In sostanza si può qui ritenere, dalla STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 e dall’esame della dottrina e della prassi citate, che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la possibilità di collocamento sul mercato del lavoro.

8.Va ammesso (vedi 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 ) che esiste un diritto allo studio ed alla formazione, come meglio sarà descritto più avanti, ma d’altro canto nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà (di cui agli art. 2 Las e 13 Laps) che occorre ritenere. In una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 e seguenti il TFA ha considerato

" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72). Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 (riferita al tema del rimborso di spese di trasporto) il TF ha, invece, sottolineato in merito alla questione della sussidiarietà che:

" (…)

Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

Su questi aspetti si veda anche la sentenza STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 cons. 5.4.

Il TF ha ricordato l’esistenza di un diritto alla formazione (si veda la citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 in una causa ticinese) eretto a rango di obiettivo sociale cantonale ed ha evidenziato che:

“... il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto. … l'assegno di studio (è) un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali"

Nella causa decisa il 25 agosto 2011 (42.2011.4) il TCA è giunto alla conclusione che il titolare di un Bachelor / Master in teologia non poteva ottenere prestazioni assistenziali per una formazione in ambito del diritto comparato delle religioni potendo reperire adeguata attività lavorativa semmai nell’ambito dell’insegnamento. In quell’occasione era stato ricordato al ricorrente che il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per ritrovare una propria autonomia. Sempre a questo proposito si faccia anche riferimento alla sentenza federale 8C_5/2008 del 5 maggio 2008.

In un’altra fattispecie relativa ad un assistente di cure che intendeva far capo a prestazioni sociale per completare la sua formazione e divenire infermiere (STCA 42.2011.7 del 22 settembre 2011) questa Corte ha stabilito che il rifiuto delle prestazioni assistenziali doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale, siccome il nuovo percorso formativo non era di breve durata (3 anni) ed inoltre perché prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.

In un ulteriore caso (STCA 42.2011.3 del 17 ottobre 2011) questa Corte, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro. Il TCA ha considerato in quel caso che la prima formazione della ricorrente permettesse lo svolgimento di molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, la formazione decisamente lunga (3 anni) e non adempiuti i presupposti delle disposizioni COSAS. In quel caso era stato pure rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio. In merito il TCA ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale e d’altra parte che non è così escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito. Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

Infine con sentenza TCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011 è stato respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.

  1. Nel caso di specie la ricorrente é di professione naturopata indipendente (cfr. doc. 47). Per frequentare nel 2005-2006 il corso base presso la Scuola __________ finalizzato all’iscrizione all’esame al quale, dal marzo 2004, salvo casi di esonero (cfr. art. 9 Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare), occorre sottoporsi per ottenere l’autorizzazione cantonale necessaria per l’esercizio della professione di terapista complementare (cfr. art. 63, 63a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario – Legge sanitaria; Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare), ha beneficiato di un prestito di studio di CHF 2'800 (cfr. doc. B2), corrispondente al costo della tassa scolastica per l’intero corso (cfr. www...ch/base-formazione), da parte dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi.

Ne discende, considerata anche la giurisprudenza citata alle considerazioni esposte che, a prescindere dall’adempimento o meno delle condizioni che permettono eccezionalmente l’assunzione delle spese di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale, quest’ultima, in virtù del principio della sussidiarietà, non sarebbe stata in ogni caso chiamata a finanziare il costo del corso presso la Scuola __________. Tale costo, come visto, é infatti già stato assunto dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi tramite la concessione del prestito di studio.

Va poi osservato che l’art. 102b delle Disposizioni transitorie e finali della Legge sanitaria relativo al’autorizzazione dei terapisti complementari, in vigore dal 1° marzo 2004, prevede che i guaritori ai sensi del diritto previgente che sono in grado di comprovare un’attività di almeno 10 anni possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto dei limiti di competenza previgenti per un periodo massimo di 3 anni, ossia fino al febbraio 2007. In secondo luogo, che il corso base della Scuola __________ che prepara il candidato all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare seguito dalla ricorrente si compone di 425 ore di lezione suddivise sull’arco di tre semestri che si tengono principalmente la sera dalle ore 18.30 alle ore 21.45 (cfr. www.__________.ch/base-formazione). Di conseguenza l’insorgente, che nel ricorso ha indicato di praticare la sua professione da oltre 18 anni (cfr. doc. I), mentre frequentava la Scuola in questione negli anni 2005-2006, aveva verosimilmente la possibilità di esercitare ancora a titolo indipendente senza autorizzazione, perlomeno a tempo parziale, ritenuto l’impegno per lo studio.

Per la Legge sanitaria poi l’autorizzazione è richiesta per l’esercizio dell’attività di terapista complementare indipendente ma non per un’attività lavorativa dipendente nel settore (cfr. art. 63 Legge sanitaria; www.__________.ch). In sostanza la ricorrente avrebbe comunque potuto esercitare la sua attività, in altra forma, anche senza l’ulteriore formazione.

  1. L’assistenza sociale poi, come evocato nel giudizio 42.2010.20 del 21 ottobre 2010 noto alla ricorrente, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129, il TF, a tale proposito, ha puntualizzato che:

" (…)

1.3 Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).”

Al riguardo si faccia pure riferimento alla sentenza del TF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 cons. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.

Anche dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

E’ vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

In concreto il diniego del pagamento del prestito concesso alla ricorrente dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, rispettivamente il pagamento del rimborso sostanzialmente già effettuato all’Ufficio predetto da parte della ricorrente, tutto ben considerato, non è atto a ingenerare una nuova situazione d’urgenza. Infatti l’art. 15 cpv. 1 lett. b del Regolamento delle borse di studio in vigore fino al 30 aprile 2012 prevede che la restituzione del prestito deve concludersi entro 7 anni, prorogabili a 10 per motivi giustificati dalla fine o dall’interruzione degli studi (cfr. art. 25 cpv. 2 del nuovo Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 in vigore dal 1° maggio 2012 con effetto per l’anno scolastico 2012/2013: “A contare dal 1° gennaio successivo la conclusione o l’interruzione degli studi ed entro sette anni, prorogabili fino al dieci per motivi giustificati, deve concludersi la restituzione”). In concreto la ricorrente ha indicato di avere ricevuto a inizio 2007 l’autorizzazione cantonale dopo aver superato gli esami con alta media (cfr. doc. 31), essa dispone di sufficiente tempo [fino al 2014, rispettivamente, se del caso fino al 2017, l’Ufficio competente non procederà per via esecutiva nei confronti della ricorrente in relazione alla somma del prestito di studio ancora da rimborsare, né assumerà altre misure particolarmente incisive nei confronti della stessa] per il rimborso. Non va poi omesso di ricordare che l’insorgente è in ogni caso già al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie perlomeno dal gennaio 2011 (cfr. doc. 301; 299; 252; 213; 202; 174; 155; 141; 138; 128). Non si può quindi derogare al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale.

Le disposizioni COSAS al p.to A.4-2, riguardo al principio della copertura dei bisogni, enunciano d’altronde quanto segue:

" Questo principio prevede che il sostegno sociale rimedi a una situazione di carenza individuale, concreta e attuale, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata. L’aiuto viene fornito per rimediare a una situazione presente e futura (nel caso che la necessità perduri), ma non a una situazione passata.”

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (cfr. doc. I), il debito afferente al prestito concessole dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi si riferisce a una situazione passata, ritenuto che è stato contratto anni addietro in relazione alla frequentazione della Scuola __________ negli anni 2005/2006 conclusa all’inizio del 2007. Il medesimo ragionamento vale anche per eventuali debiti che l’insorgente ha asserito di aver acceso successivamente per far fronte al pagamento di alcune rate del prestito di studio (cfr. doc, I). L’aiuto da parte dell’assistenza sociale è, dunque, escluso. Infine, relativamente a quanto fatto valere dalla ricorrente in merito ai mancati guadagni a causa dell’impossibilità di sottoscrivere un contratto di locazione afferente a un appartamento ideale per lo svolgimento della sua professione non risultando solvibile (cfr. doc. A3), va osservato che, in effetti, l’art. 63 della Legge sanitaria contempla, quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione come terapista complementare, tra l’altro, di disporre di locali idonei all’attività. Tuttavia la Legge sanitaria si riferisce unicamente all’esercizio dell’attività a titolo indipendente e non a un’occupazione nel settore delle terapie complementari quale dipendente, ad esempio presso centri benessere, centri termali, farmacie, erboristerie ecc.. Visto quanto precede il ricorso va respinto e la decisione su reclamo del 5 dicembre 2012 confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

5

BV

LSc

  • art. 19 LSc
  • art. 20 LSc
  • art. 21 LSc

Reg.Las

  • Art. 1 Reg.Las

Gerichtsentscheide

11