Raccomandata
Incarto n. 42.2011.8
rs
Lugano 24 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 1 marzo 2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 1° marzo 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la sua precedente decisione del 28 luglio 2010 (cfr. doc. 157) con cui, da una parte, a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria dal 1° luglio 2010. Dall’altra, il relativo importo è stato fissato in fr. 671.-- per il mese di luglio 2010 (cfr. doc. A).
Per il periodo da agosto a ottobre 2010 l’ammontare della prestazione assistenziale è, poi, stato aumentato a fr. 2'212.-- mensili (cfr. doc. 152).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 1° marzo 2011 RI 1, il 27 aprile 2011, ha inoltrato un ricorso al TCA, pervenuto il 28 aprile 2011, nel quale, dopo aver premesso di aver ricevuto il provvedimento impugnato per posta normale il 1° aprile 2011 - e non precedentemente a tale data per raccomandata, di cui peraltro neppure avrebbe trovato l’avviso di ritiro -, ha chiesto l’assegnazione di una prestazione assistenziale dal 18 giugno 2010, data del termine del diritto all’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione.
Egli ha, inoltre, contestato l’importo riconosciutogli per il mese di luglio 2010 di fr. 671.-- e il fatto di averne ricevuto soltanto la somma di fr. 271.50.
L’insorgente ha motivato le proprie pretese adducendo, segnatamente, di essersi dato da fare dal mese di gennaio 2010, e quindi tempestivamente, contattando l’URC di __________, lo sportello Laps di __________ e il Comune di __________, al fine di assicurarsi la copertura dell’assistenza sociale dal 18 giugno 2010.
Egli, al riguardo, ha indicato che l’URC gli avrebbe, però, detto che la questione non era di sua pertinenza, mentre lo Sportello Laps di __________ l’avrebbe rinviato al Comune di __________, dove l’assistente sociale comunale era presente solo il mercoledì mattino e non era all’altezza.
Il ricorrente ritiene che le persone che avrebbero dovuto garantire una continuità nel corrispondergli delle prestazioni non hanno fatto il loro dovere (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
L’amministrazione ha, altresì, trasmesso gli esiti dell’accertamento esperito presso la Posta su richiesta del TCA (cfr. doc. III) per stabilire la data esatta in cui il ricorrente ha ricevuto la decisione impugnata (cfr. doc. IVbis; III).
1.4. L’insorgente, il 23 maggio 2011, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI).
1.5. Il 6 giugno 2011 l’USSI ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).
1.6. __________ ha presentato ulteriori osservazioni il 13 giugno 2011 (cfr. doc. X).
1.7. Il 27 giugno 2011 l’amministrazione ha riconfermato la propria decisione su reclamo e la relativa risposta di causa, indicando di avere dato seguito con tutta tempestività alle richieste del ricorrente e di avere applicato correttamente la legge (cfr. doc. XII).
1.8. L’insorgente ha ancora formulato delle considerazioni con scritto del 4 luglio 2011 (cfr. doc. XIV), che è stato inviato per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XV).
1.9. Il 12 agosto 2011 il ricorrente ha trasmesso una nuova lettera (cfr. doc. XVI), che è stata inviata per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. La decisione su reclamo del 1° marzo 2011 emessa dall’USSI è stata inviata a RI 1 per plico raccomandato.
Dall’accertamento esperito presso la Posta dall’USSI, su richiesta del TCA (cfr. doc. III), è emerso, da un lato, che l’avviso di ritiro è stato recapitato il 2 marzo 2011. Dall’altro, che la raccomandata non è stata ritirata e che, perciò, la stessa è stata rinviata al mittente il 14 marzo 2011 (cfr. doc. IVbis).
L’amministrazione, il 28 marzo 2011, ha rispedito per invio normale al ricorrente la decisione su reclamo del 1° marzo 2011 (cfr. doc. 14).
RI 1 ha indicato di averla ricevuta il 1° aprile 2011 (cfr. doc. I).
Egli ha impugnato il menzionato provvedimento con ricorso al TCA inoltrato il 27 aprile 2011 (cfr. busta di trasmissione del ricorso al TCA).
Giusta l’art. 33 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 65 Las, contro le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Ai sensi del cpv. 3 è applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).
Secondo la giurisprudenza, quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta.
Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.).
Questa finzione trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
E’ utile, inoltre, evidenziare che nel caso in cui debba essere depositato un avviso di ritiro vale la presunzione – non irrefragabile – che l’addetto postale ha posato correttamente l’invio nella bucalettere del destinatario. Relativamente alla stesura di un avviso di ritiro l’onere della prova è, quindi, ribaltato, nel senso che il destinatario che contesta la ricezione dell’avviso di ritiro, in caso di assenza di prove, deve sopportare una decisione a suo sfavore (cfr. STFA 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3).
Se, tuttavia, come avvenuto nella fattispecie, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
In concreto la questione della tempestività del ricorso al TCA non deve comunque essere esaminata oltre.
L’impugnativa, infatti, anche nell’ipotesi in cui si riveli tempestiva, e dunque ricevibile, deve essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI, da una parte, ha a ragione o meno riconosciuto a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale dal 1° luglio 2010 e non già dal 18 giugno 2010, come invece richiesto dal ricorrente.
Dall’altra, se rettamente oppure no ha fissato l’importo dell’aiuto sociale per il mese di luglio 2010 in fr. 671.--.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni persona supplementare
269.--
269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Per inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.6. Nell’evenienza concreta l’USSI, come visto, con decisione del 28 luglio 2010, confermata con decisione su opposizione del 1° marzo 2011, ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 671.-- per il mese di luglio 2010 (cfr. consid. 1.1., doc. 157; A).
Il ricorrente, dal canto suo, ha contestato, in primo luogo, la decorrenza del diritto all’aiuto sociale, chiedendo che gli venga attribuita una prestazione dal 18 giugno 2010.
Egli, in proposito ha indicato di essersi dato da fare dal mese di gennaio 2010, e quindi tempestivamente, contattando l’URC di __________, lo sportello Laps di __________ e il Comune di __________, al fine di assicurarsi una copertura dell’assistenza sociale dal 18 giugno 2010.
Egli, in proposito, ha indicato che l’URC gli avrebbe, però, detto che la questione non era di sua pertinenza, mentre lo sportello Laps di __________ l’avrebbe rinviato al Comune di __________.
Egli ritiene che le persone che avrebbero dovuto garantire una continuità nel corrispondergli delle prestazioni non hanno fatto il loro dovere.
In secondo luogo, il ricorrente ha censurato l’importo erogatogli per il mese di luglio 2010 (cfr. consid. 1.2.; doc. I; VI).
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, dapprima, relativamente alla decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali, rileva che l’art. 61 cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.
Inoltre l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Il rinvio alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1 Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo cui:
" Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:
Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato che:
" (…)
V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto, determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 42.2010.21. del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).
2.7. Nel caso di specie dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla domanda di assistenza sociale è stata consegnata al ricorrente dall’allora Comune di domicilio, ossia il Comune di __________ (dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta che RI 1 è stato domiciliato a __________ dal 2005 fino al luglio 2010 quando si è trasferito a __________; cfr. pure doc. 85), il 14 giugno 2010.
La documentazione richiesta è stata completata e recapitata personalmente dall’insorgente al Comune il 16 giugno 2010 (cfr. doc. 85).
L’annuncio effettivo ha avuto luogo il 16 giugno 2010, quando l’insorgente ha consegnato la documentazione richiesta completa ed è stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps competente, ovvero quello di __________ (cfr. art. 19 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli), per il 23 giugno 2010 (cfr. doc. 85; 92; 93).
Alla luce di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.6.), occorre, conseguentemente, concludere che in concreto per determinare la decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale spettante al ricorrente è determinante la data in cui è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 16 giugno 2010.
Ne discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda, aveva diritto a una prestazione assistenziale dal mese di luglio 2010, come rettamente deciso dall’USSI.
2.8. Quanto fatto valere dall’insorgente, e meglio che l’assistenza sociale gli è stata erogata solo dal mese di luglio 2010 e non vi è stata continuità dopo la fine del diritto all’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione a causa della mancanza di informazioni da parte degli uffici, in particolare dell’URC che avrebbe indicato che il tema dell’assistenza non era di sua pertinenza, nonché dello Sportello Laps di __________ che l’avrebbe rinviato al Comune di __________ e di quest’ultimo la cui assistente sociale era presente solo il mercoledì mattino e non era all’altezza (cfr. doc. I), non è atto a sovvertire l’esito della vertenza.
Per quanto concerne l’URC, va rilevato che è vero che l’art. 27 LPGA, che regola la “Informazione e consulenza”, sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che quanto contemplato dall’art. 27 LPGA concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione (cfr. FF 1999 IV 3953).
Pertanto, non essendo l’assistenza sociale un suo ambito di competenza, nulla può essere rimproverato all’URC dal profilo dell’obbligo di informazione.
Riguardo, poi, allo Sportello Laps di __________ e al Comune di __________, va osservato che l’art. 18 Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:
" Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)
Scopo dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)
La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”
E’ in effetti stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps) ai quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).
In proposito giova, però, specificare che giusta l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps, prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
In casu lo Sportello Laps di __________, rinviando dapprima l’insorgente al proprio Comune di domicilio, come asserito dal medesimo (cfr. doc. I), ha, quindi, operato correttamente.
Nello scritto del 23 maggio 2011 il ricorrente ha, inoltre, affermato che nel mese di marzo 2010 lo Sportello Laps di __________, avendo già a disposizione tutti i suoi dati personali, avrebbe potuto dirgli se mancavano dei documenti, invece di rimandarlo al Comune di __________ (cfr. doc. VI).
Di conseguenza l’insorgente, perlomeno nel mese di marzo 2010, ossia più di due mesi prima dell’estinzione, a metà giugno 2010, del diritto all’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione, ha saputo di doversi innanzitutto recare al proprio Comune.
In simili condizioni, dunque, né allo Sportello Laps di __________, né al Comune di __________, il quale, non appena è stato contattato personalmente dal ricorrente il 14 giugno 2010, ha proceduto celermente e debitamente a espletare i propri compiti e a fissare l’appuntamento con lo Sportello competente (cfr. doc. 85), può essere imputata una violazione del proprio dovere di informare.
2.9. Per quanto attiene all’importo della prestazione assistenziale del mese di luglio 2010, va in particolare sottolineato che il computo effettuato dall’USSI delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione afferenti al mese di giugno 2010 non presta il fianco a critica alcuna.
In effetti con sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007 questa Corte, ritenuto in particolare che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ha stabilito che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
In concreto il ricorrente ha beneficiato di indennità straordinarie cantonali di disoccupazione ai sensi dell’art. 10 segg. L-rilocc per i mesi precedenti al luglio 2010, e meglio fino al giugno 2010 - mese in cui gli sono stati indennizzati 13 giorni (cfr. doc. 165).
Per il mese di maggio 2010 l’importo di fr. 2'490.-- è stato conteggiato dall’Ufficio misure attive il 27 di quel mese (cfr. doc. 120), mentre il conteggio per il mese di giugno 2010 della somma di fr. 1'541.80 risale al 23 giugno (cfr. doc. 165).
Avendo ricevuto le indennità straordinarie a fine mese, è altamente verosimile che le stesse siano state utilizzate per far fronte alle spese del mese seguente.
Di conseguenza l’amministrazione poteva conteggiare le indennità straordinarie cantonali di disoccupazione del mese di giugno 2010 nel calcolo del mese di luglio 2010.
L’insorgente non ha, del resto, censurato espressamente il computo delle indennità straordinarie di giugno 2010 per determinare la prestazione assistenziale spettantegli per il mese di luglio 2010.
2.10. RI 1 ha contestato il fatto che dalla somma di fr. 671.-- riconosciutagli a titolo di prestazione assistenziale per il mese di luglio 2010 gli siano stati versati soltanto fr. 271.50 (cfr. doc. I).
In effetti dall’importo totale di fr. 671.-- l’amministrazione ha dedotto fr. 100.-- quale recupero del deposito di garanzia del contratto di locazione relativo all’appartamento di __________ che ha avuto inizio il 1° luglio 2010 (cfr. doc. 59), fr. 99.-- a titolo di premio della cassa malati versato di rettamente alla __________ Assicurazioni e fr. 200.-- quale rimborso dell’anticipo dell’aiuto sociale corrisposto dal Comune di __________ (cfr. doc. 157).
Relativamente alla trattenuta effettuata dall’USSI al fine di recuperare l’importo versato da tale ufficio a titolo di cauzione del contratto di locazione concluso nel luglio 2010, va osservato che dalle carte processuali risulta uno scritto dell’8 luglio 2010 in cui l’USSI ha indicato che:
" il nostro ufficio ha versato all’amministrazione __________ l’importo di fr. 2'800.- quale deposito di garanzia per il contratto d’affitto da lei concluso per l’appartamento a __________. L’importo di fr. 2'800.-- è stato concesso a titolo di prestito e sarà da noi recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.-- sulla prestazione assistenziale riconosciutale, a partire da luglio 2010.
L’eventuale cessazione dell’intervento assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione dell’importo ancora dovuto. (…)” (Doc. 168)
Le disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al p.to B3 enunciano, segnatamente, che:
" nel caso in cui si riesca a reperire un appartamento adeguato, è consigliato che gli uffici del sostegno sociale negozino affinché si possa evitare il pagamento del deposito di garanzia. Qualora non si potesse evitare tale versamento, bisognerà calcolare il deposito di garanzia quale prestazione nell’ambito delle spese di alloggio. Gli uffici preposti al sostegno sociale dovranno assicurare il recupero della somma anticipata.”
Di conseguenza, ritenute l’entità dell’importo della trattenuta di di fr. 100.-- (cfr. doc. 157), come pure la circostanza che in ogni caso la somma corrisposta a titolo di garanzia, sempre che l’inquilino utilizzi l’appartamento con diligenza (cfr. art. 257f CO), verrà versata al ricorrente alla fine della locazione (cfr. art. 257e CO), la trattenuta applicata dall’USSI non è censurabile (cfr. STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011 consid. 2.8.).
2.11. Per quanto concerne la deduzione della somma di fr. 99.-- destinata alla cassa malati quale premio mensile, giova rilevare che l’art. 25 Las, in vigore dal 9 novembre 2007, prevede che:
" I pagamenti delle prestazioni in denaro sono di regola effettuati dall’Autorità competente direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore.”
Nel caso in esame, quindi, l’USSI era legittimato a dedurre dall’ammontare della prestazione assistenziale del mese di luglio 2010 a cui aveva diritto RI 1 l’importo di fr. 99.--, corrispondente alla parte del premio dell’assicurazione contro le malattie a carico del ricorrente.
L’USSI ha, in effetti, affermato di aver versato questo ammontare direttamente alla Cassa malati (cfr. doc. A; IV).
Tale circostanza non è stata, peraltro, contestata dall’insorgente.
2.12. Nemmeno la deduzione di fr. 200.-- restituiti al Comune di __________ che il 14 luglio 2010 aveva anticipato tale importo quale prestazione assistenziale per il mese di luglio 2010 (cfr. doc. 161) è sindacabile.
In effetti l’art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni sociali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati.
La Las, a tale proposito, rinvia all’art. 32 Laps, il quale al cpv. 1 enuncia che l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.
2.13. Il ricorrente, con scritto del 12 agosto 2011, ha poi sollevato l’obiezione secondo cui a torto le prestazioni complementari riconosciutegli il 12 luglio 2011 (da giugno 2011 l’insorgente - nato nel maggio 1948 - è stato posto al beneficio di una rendita di vecchiaia ordinaria anticipata giusta l’art. 40 LAVS) sono state versate, relativamente ai mesi di giugno e luglio 2011, all’USSI (cfr. doc. XVI).
Al riguardo va evidenziato che tale questione esula dalla presente vertenza, in quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente la prestazione assistenziale del mese di luglio 2010 ed è, quindi, da ritenere irricevibile.
Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Abbondanzialmente giova comunque osservare, in primo luogo, che l’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
In secondo luogo, che non è l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).
Tale autorità deve, per contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso che si tratti di rendite AVS/AI arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso.
E’, per contro, l’autorità che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).
In concreto, dunque, non è, in ogni caso, competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla compensazione con prestazioni complementari arretrate, ma della Cassa cantonale di compensazione.
E’, pertanto, a tale autorità che il ricorrente può richiedere l’emanazione di una decisione formale in merito al versamento di PC arretrate all’USSI.
2.14. RI 1, con scritto del 4 luglio 2011, ha chiesto di essere convocato dal TCA (cfr. doc. XIV).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere convocato da questo Tribunale. Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.
2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su reclamo impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti