Raccomandata
Incarto n. 42.2011.32
DC/sc
Lugano 9 gennaio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 ottobre 2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 20 ottobre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 27 gennaio 2011 con la quale aveva chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 14’547, a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo settembre 2009 – settembre 2010 (cfr. doc. A e doc. B).
1.2. Contro la decisione su reclamo l’interessata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede il condono dell’importo da restituire (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 10 giugno 2011 l’USSI ha rilevato:
" (…)
La signora RI 1 da settembre 2009 a settembre 2010 ha beneficiato di prestazioni di assistenza di CHF 1'223.-- mensili secondo la Legge sull'assistenza sociale (LAS), per un totale di CHF 15'899.-- e nello stesso periodo essa ha ricevuto le rendite completive mensili di CHF 1'119.-- relative all'Assicurazione invalidità dei genitori per un importo totale di CHF 14'547.--. Di conseguenza le sono state versate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) prestazioni assistenziali in eccesso per un importo di CHF 14’547.- .
L'USSI con ordine di restituzione 27 gennaio 2011 ha quindi chiesto il rimborso di tale importo.
Con la decisione su reclamo qui impugnata, considerato che secondo il Codice civile vige l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori per i figli agli studi in prima formazione, che nel caso in esame l'AI aveva versato una rendita completiva per la figlia connessa alla rendita AI dei genitori e che tale rendita serviva al suo mantenimento, l'USSI ha stabilito che era corretto considerare tale rendita per il mantenimento della figlia che vive presso i genitori quale riduzione delle sue prestazioni assistenziali, in quanto il suo fabbisogno era parzialmente coperto nella misura di tale prestazione. La decisione oggetto del reclamo è quindi stata confermata e il reclamo respinto.
L'amministrazione ha inoltre esplicitamente chiarito che la domanda di condono avanzata unitamente al reclamo, sarebbe stata decisa con separata decisione una volta divenuta definitiva la decisione del reclamo.
Con il ricorso qui in oggetto, la ricorrente impugna dinanzi al TCA la decisione su reclamo indicando e argomentando che sono date le condizioni del condono.
In tal modo il Tribunale dovrebbe valutare le condizioni del condono senza una precedente decisione di condono dell'amministrazione, ciò che non rispetta la procedura.
Si chiede quindi di respingere il ricorso contro la decisione su reclamo in quanto la decisione è corretta e il ricorso è infondato.
Rispettivamente si chiede di non entrare nel merito del ricorso, il quale di fatto configura una richiesta di condono, sulla quale deve decidere dapprima l'amministrazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 Laps." (Doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. La ricorrente ha solo chiesto il condono dell’importo da restituire (cfr. doc. I pag. 3).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
L’amministrazione si è peraltro già impegnata ad esaminare la domanda di condono e ad emettere la relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà cresciuta in giudicato (cfr. Doc. A punto 2; consid. 1.3).
Il presente ricorso è pertanto irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti