Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2011.3
Entscheidungsdatum
17.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2011.3

rs

Lugano 17 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 marzo 2011 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 febbraio 2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 21 febbraio 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione dell’11 ottobre 2010 (cfr. doc. 21, 107) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali.

A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal relativo calcolo risulti una lacuna di reddito Las, i titoli di studio conseguiti (certificato di capacità nel settore della vendita) le consentono l’esercizio di un’attività lavorativa. A mente dell’amministrazione gli studi in seguito intrapresi dall’interessata (bachelor in conservazione e restauro presso __________) non costituiscono una prima formazione, cosicché l’intervento della pubblica assistenza, la quale ha carattere sussidiario, non è giustificato (cfr. doc. A; 21).

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha rilevato di aver comunicato, nel giugno 2010, all’Ufficio del sostegno sociale di __________ di aver avuto intenzione di riprendere gli studi, in quanto il suo attestato di capacità come venditrice nell’odierno mondo del lavoro ha ormai poco o alcun peso. La stessa ha osservato che ai fini dell’assunzione in questo settore attualmente non è richiesto alcun diploma.

La ricorrente ha precisato di aver poi trasmesso i documenti riguardanti __________ senza ricevere risposta e di aver provato a contattare l’Ufficio di Bellinzona, ma che la persona di riferimento non risultava mai disponibile. La medesima ha, inoltre, indicato di avere inviato la relativa iscrizione e di avere in merito iniziato gli studi nel settembre 2010.

RI 1 contesta, in particolare, il fatto di avere dovuto attendere quattro mesi prima che fosse emessa la decisione di diniego della pubblica assistenza, il rifiuto di un colloquio personale, come pure la mancata informazione in merito all’art. 23 CC, contrariamente a quanto richiesto.

L’insorgente ha evidenziato di essersi dovuta, negli ultimi mesi, indebitare con diverse persone per poter sopravvivere e che l’Ufficio borse di studio le ha concesso una cifra semestrale sufficiente per coprire le spese legate alla frequentazione dei corsi, ma non quelle connesse alla sua sussistenza generale. Al riguardo la stessa ha puntualizzato che le avrebbero comunicato che dal 2011 non è possibile ricevere anche un prestito di studio in aggiunta.

Infine la ricorrente ha asserito che nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere respinto, dovrà rinunciare ai suoi studi (cfr. doc. I).

1.3. Con risposta del 4 aprile 2011 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalso nella decisione su reclamo (cfr. doc. III).

1.4. Pendente causa questa Corte ha posto all’USSI i seguenti quesiti:

"

  1. L’importo di fr. 5'737.-- tenuto conto a titolo di “Altri redditi” nel

calcolo volto a stabilire l’eventuale diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale a quale reddito specifico corrisponde?

  1. Nel menzionato calcolo è stato conteggiato l’ammontare dell’assegno di studio riconosciuto alla ricorrente (fr. 7'950.--; cfr. doc. 127)? Se sì, integralmente o parzialmente?

  2. In linea generale, al fine del calcolo della prestazione assistenziale, in che misura computate eventuali assegni e/o prestiti di studio percepiti dal richiedente l’aiuto pubblico?” (Doc. VI)

L’Ufficio resistente, il 7 settembre 2011, ha risposto che:

" 1. l’importo di fr. 5'737.- inserito in “ogni altro reddito” è così

composto:

a. fr. 5'000.- importi riconosciuto dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per vitto e mensa: spese già considerate nel calcolo del fabbisogno mensile

b. fr. 737.- vantaggio finanziario dell’utente (differenza fra quota media ponderata al netto del sussidio e quota effettivamente pagata) a seguito della stipulazione di un contratto assicurativo malattia con franchigia di fr. 1'500.- annui

  1. nel calcolo della prestazioni assistenziale sono stati conteggiati solo fr. 5'000.- (vd. pt. 1)

  2. secondo la direttiva Laps 9-2004 (dell’Istituto delle assicurazioni sociali) da noi applicata, valgono i seguenti criteri:

L’assegno di studio e l’aiuto sociale allo studio, di principio, non sono considerati quale reddito, se coprono solo i costi diretti della formazione;

La parte dell’assegno per la riqualificazione professionale che è concesso per la copertura dei costi generali, calcolati dall’UBSS secondo i criteri dei minimi esistenziali agli effetti del diritto esecutivo, viene computato quale reddito;

La parte di assegno di studio che va a coprire i costi generali, secondo la ripartizione dell’UBSS fra costi della formazione e costi generali, viene considerata quale reddito.” (Doc. VII)

1.5. I doc. VI e VII + bis sono stati trasmessi per osservazioni alla ricorrente (cfr. doc. VIII), la quale è, tuttavia, rimasta silente.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Preliminarmente va evidenziato che la ricorrente ha censurato l’operato dell’USSI per avere emanato la decisione con cui le è stato negato il diritto alla prestazione assistenziale soltanto l’11 ottobre 2010, allorché già nel mese di giugno 2010, ossia quattro mesi prima dell’emissione del menzionato provvedimento, aveva comunicato all’Ufficio del sostegno sociale di __________ la propria intenzione di riprendere gli studi, trasmettendo in seguito la documentazione __________ relativa al Bachelor in conservazione e restauro (cfr. doc. I).

Al riguardo il TCA rileva che il ricorso per ritardata giustizia (art. 2 Lptca) è privo di oggetto, per mancanza di interesse degno di protezione, poiché l’USSI ha comunque emesso il provvedimento in questione, come pure, a seguito del reclamo interposto da RI 1 contro tale decisione dell’11 ottobre 2010 (cfr. doc. 15), la decisione su reclamo del 21 febbraio 2011 (cfr. doc. A).

Per inciso questa Corte osserva comunque, in primo luogo, che se è vero che dalla documentazione agli atti si evince che la responsabile del corso di laurea in conservazione e restauro ha comunicato alla ricorrente, già il 14 giugno 2010, che la sua candidatura era stata valutata positivamente e che poteva, quindi, procedere all’iscrizione definitiva al primo semestre di tale corso per l’anno accademico 2010/2011 (cfr. doc. 113), è altrettanto vero che in ogni caso l’effettiva iscrizione __________ è in ogni caso stata effettuata nel mese di settembre 2010.

In secondo luogo, il TCA constata che la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali è stata formulata il 17/21 settembre 2010, ossia nemmeno un mese prima dell’emissione della relativa decisione formale dell’11 ottobre 2010.

2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 21 settembre 2010 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione assistenziale.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

269.--

269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

2.6. Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, postulata con richiesta del settembre 2010 (cfr. doc. 110), in quanto, avendo conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita, la stessa è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. A mente dell’amministrazione l’ulteriore formazione che la ricorrente sta intraprendendo (bachelor in conservazione e restauro presso __________) non risulta necessaria per assicurarle un reddito (cfr. doc. A; 21; consid. 1.1.).

L’insorgente ritiene, invece, in buona sostanza, che il titolo di studio da lei conseguito nell’ambito della vendita nell’odierno mondo del lavoro abbia poco o nessun peso, visto che per l’assunzione in questa professione non è richiesto alcun attestato (cfr. doc. I).

Dalle carte processuali, e meglio dal suo curriculum vitae, emerge che la ricorrente, nata nel 1981, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, dal 1996 al 1998 ha svolto l’apprendistato di vendita presso __________ di __________, conseguendo il relativo certificato di capacità (cfr. doc. 18, 15; I).

La stessa ha lavorato quale venditrice dal settembre 1998 al giugno 2001 alle dipendenze di __________ di __________, dal luglio 2001 al giugno 2003 presso __________ SA di __________ e dal gennaio 2005 all’agosto 2009 in proprio (cfr. doc. 18).

Con decisione del 2 novembre 2009 la Cassa Disoccupazione __________ ha deciso che l’insorgente non aveva diritto a indennità di disoccupazione a fare tempo dal 30 ottobre 2009, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione 30.10.2007 – 29.10.2009 non poteva comprovare complessivamente 12 mesi di contribuzione, né poteva essere esonerata da tale obbligo (cfr. doc. 101).

La Cassa, con decisione del 18 febbraio 2010, ha nuovamente negato alla ricorrente il diritto a prestazioni dell’assicurazione disoccupazione a decorrere dal 3 febbraio 2010, sempre per il motivo che nel termine quadro per il periodo di contribuzione 3.2.2008 – 2.2.2010 non poteva comprovare complessivamente 12 mesi di contribuzione, né poteva essere esonerata da tale obbligo (cfr. doc. 98).

Nel settembre 2010 RI 1 ha, poi, iniziato un Bachelor in conservazione e restauro presso __________ (cfr. doc. 112) della durata, a tempo pieno, di tre anni (cfr. www.__________).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, riguardo alla censura di ordine formale formulata dall’insorgente secondo cui l’USSI le avrebbe rifiutato un colloquio personale (cfr. doc. I), che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce, però, il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STFA C 128/04 del 20 settembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti; STF 9C_657/2010 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.; STF 9C_647/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.2.).

Ora, né l'art. 42 LPGA, né la Las, né tanto meno la Laps prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto STFA C 128/04 del 20 settembre 2005; STF 9C_657/2010 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.; STF 9C_647/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.2.).

Non vi è, pertanto, alcun diritto, di regola, ad essere sentiti oralmente nell’ambito di un procedura nel settore dell’assistenza sociale. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

Nel caso di specie si può, di conseguenza, concludere che la ricorrente ha comunque già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa.

In ogni caso, anche a prescindere da queste considerazioni, l’insorgente ha avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale questa Corte, dotata di pieno potere cognitivo.

In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. STF 9C_657/2010 del 3 maggio 2010 consid. 9.2., STCA 42.2008.9 del 13 ottobre 2008 consid. 3).

2.8. Questo Tribunale ha recentemente esaminato, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, passata in giudicato incontestata, la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

Il TCA ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito, e meglio quanto segue:

" (…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6 ("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale") ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale, sottolineando che:

" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le disposizioni COSAS prevedono che:

" Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha osservato che:

" (…)

La giurisprudenza degli altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed., Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del seguente tenore:

" a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

  • abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC

non è uniforme nei diversi Cantoni svizzeri;

  • abbiamo in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.

  • Ginevra ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

  • Questo regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01 (cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il riconoscimento della prestazione di cui sopra.

  • In particolare:

· premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o approfondimenti;

· per principio il finanziamento della formazione non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai sensi della relativa legge.

· Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo sei mesi.

· Per il finanziamento della formazione si deve far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y., funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:

" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)

Dall’esame di cui sopra è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

2.9. Con la STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 il TCA ha, quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in diritto comparato delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza secondo cui il Master – Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

Determinante è stata, piuttosto, considerata l'applicazione al caso di specie delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, indicando che anche qualora il ricorrente non avesse potuto reperire un’attività lavorativa in virtù del Master

  • Baccellierato in teologia che gli consentisse di ottenere un guadagno coprente il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non erano adempiuti.

Questo Tribunale, in proposito, ha osservato che:

" (…)

Preliminarmente riguardo a quanto obiettato il 30 giugno 2011 dall'insorgente (cfr. doc. XVII) relativamente all’asserzione dell’USSI del 17 giugno 2011 (cfr. doc. XV; consid. 2.4.), e meglio che “… manca di qualsiasi valore citare unicamente la situazione di un solo cantone (l’USSI ha anche citato il canton Vaud, ma effettivamente ha trattato in seguito solo di aspetti concernenti il canton Ginevra) su ben 26 cantoni esistenti”, il TCA evidenzia che le indicazioni fornite dall’amministrazione circa il Canton Ginevra, da un lato, corrispondono a quanto previsto dalle disposizioni COSAS - a cui anche il Canton Ticino fa riferimento (cfr. art. 19; 23 Las).

Dall’altro, le stesse applicano il principio della sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.).

Pertanto tali indicazioni possono validamente valere anche per il Canton Ticino.

In concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.

In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di breve durata.

In effetti il master in diritto comparato delle religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).

X. ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni (cfr. doc. IX).

In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).

Egli non ha specificato dettagliatamente le professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei confini cantonali.

In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).

Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).

Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).

Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8.; le sottolineature sono del redattore)

2.10. Il TCA, sempre nella sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

A tale proposito questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha, peraltro, rilevato che:

" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:

" (…)

3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.

Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).

In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."

Il Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 all’art. 1 cpv. 1 prevede poi che:

" Sono borse di studio:

a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della scuola,

b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua.

Giusta l’art. 1a:

" Assegni di studio

1È assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l’obbligo scolastico.

Assegni di tirocinio

2E’ assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

Sussidi per il perfezionamento professionale

3E’ sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.

Assegni per la riqualificazione professionale

4E’ assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone non qualificate, con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un attestato federale o cantonale di capacità.

Prestiti di studio

5E’ prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per le formazioni superiori.

Aiuto allo studio

6È aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica.”

L’art. 7 del Regolamento delle borse di studio, relativo alle condizioni degli assegni di studio, enuncia, poi, che:

" 1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale ordinario.

2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado.

3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo, secondo le direttive della scuola interessata.

4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La sottolineatura è del redattore)

L’art. 12 del Regolamento delle borse di studio, afferente ai requisiti dei prestiti di studio, contempla che:

" 1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi postuniversitari, per la copertura della tassa scolastica in istituti professionali superiori all’estero, o per integrare o supplire l’assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il quarantesimo anno di età.

2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno solidale.

3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)

Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non ha più diritto alla borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a; 7 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).

A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente ha invece ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc. XII). Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine la formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.

Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una laureata in legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in quanto la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.

Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:

" Come appena esposto il Consiglio di Stato è dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE 31.05.1996 (formulazione ripresa nei DE 22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE 13.11.1984, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che "gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della Commissione speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce nel periodo di durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il periodo massimo di concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata teorica ed effettiva degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la proposta di far durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là dei termini di tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la conclusione degli studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite in cui con il termine di "borse di studio" si siano voluti intendere gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il periodo previsto per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente di far capo al prestito ... nel caso di .... qualsiasi altra seria ragione abbia provocato .... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi dimostrati più ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in modo divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla nuova perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione e che per i cicli pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida dell'art. 9 della legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata minima, prestito per l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in contrasto con la legge federale (messaggio citato punto 9.3.1).

La durata minima legale prevista dai regolamenti universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor B.________ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)". ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi, di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento, osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen Fakultät]".

Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo teorica e non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato e va quindi respinto."

Dall'esame delle norme di legge e della giurisprudenza citate emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente dopo l’ottenimento del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere finanziata con un prestito di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle borse di studio.

L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha, peraltro, precisato che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di studio (cfr. art. 1a, 12 Regolamento delle borse di studio), ma non assegni (cfr. doc. 20).

Il ricorrente, interrogato espressamente, dal Presidente del TCA in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non chiedere un prestito per non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr. doc. XII).

Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato di voler evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a interessi 0% (cfr. doc. XVII).

Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è sindacabile, dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte dell’assistenza sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.9.)

2.11. Questa Corte, nella fattispecie trattata nella STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha pertanto concluso quanto segue:

" In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z. permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.

Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o negli altri settori elencati al consid. 2.7.

Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia.

A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:

" (…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.10)

E’, inoltre, utile rilevare che con sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.

Il TCA ha stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo è stato indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.

Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

2.12. Nell’evenienza concreta RI 1, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita al termine del relativo apprendistato che ha svolto dal 1996 al 1998 (cfr. doc. 18).

L’attestato di capacità come venditrice apre una vasta gamma di possibilità di impiego, in particolare nei negozi e nei grandi magazzini, il cui numero in Ticino negli ultimi anni è aumentato in modo rilevante (ad esempio con la creazione di molteplici centri commerciali; al riguardo cfr. Centro per l’osservazione delle dinamiche economiche CODE - S. Alberton/G. Guerra, Il comportamento dei consumatori in materia di mobilità nei principali centri commerciali del Cantone Ticino, 2008, reperibile al sito www.code.ire.eco.usi.ch).

L’asserzione dell’insorgente secondo cui nell’odierno mondo del lavoro nell’ambito della vendita per l’assunzione non è di fatto richiesto alcun attestato (cfr. doc I), anche nella denegata ipotesi in cui corrisponda realmente all’attuale situazione del mercato del lavoro, non sta ancora a significare che coloro i quali sono in possesso di un tale certificato di capacità, in quanto hanno svolto una formazione specifica, e hanno alcuni anni di esperienza professionale, come nel caso della ricorrente (cfr. doc. 18), siano penalizzati nel processo di assunzione.

Per quanto attiene alla retribuzione nel settore della vendita, è del resto utile sottolineare che alcuni datori di lavoro, come __________, __________, __________, __________ hanno concluso dei contratti collettivi, i quali contemplano dei salari minimi (cfr. www.ocst.ch).

Ad esempio il contratto collettivo __________ 2011 prevede che i salari minimi di entrata sono pari per il personale senza formazione a fr. 3'500.-- per tredici mensilità; con formazione biennale a fr. 3'800.-- per tredici mensilità; con formazione triennale a fr. 3'900.-- per tredici mensilità; con formazione quadriennale a fr. 4'100.-- per tredici mensilità.

Ai sensi del contratto collettivo __________ 2011 i salari minimi ammontano in Ticino dal 1° gennaio 2011 a fr. 3'750.-- per collaboratori senza formazione specifica; fr. 3'850.-- per collaboratori con 2 anni di apprendistato; fr. 4’000.-- per collaboratori con 3 anni di apprendistato; fr. 4'100.-- per collaboratori con 4 anni di apprendistato.

Il contratto collettivo __________ 2011 enuncia che gli stipendi beneficiano di un aumento medio del 2.8% e la forchetta più bassa di salari indicata va da fr. 3'700.-- a fr. 4'499.-- la quale è stata incrementata per il 2011 del 3%.

Il contratto __________ 2011 prevede degli stipendi che vanno dalla somma di fr. 3'547.-- per l’assistente di commercio al dettaglio non qualificato al 1° anno all’importo di fr. 4'145.-- per un impiegato di commercio al dettaglio al 3° anno.

Infine il contratto collettivo personale di vendita __________ 2011 firmato da __________ del Cantone Ticino e Organizzazioni sindacali __________ contempla dei salari mensili di fr. 3'000.-- per personale non qualificato, di fr. 3'210.-- per venditori/assistenti di vendita e di fr. 3'410.-- per impiegati di vendita.

Il TCA ritiene, perciò, che l’attestato di capacità conseguito dalla ricorrente nel settore della vendita permetta l'accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

2.13. In concreto, inoltre, oltre a non essere realizzata la condizione secondo cui la prima formazione non consente di ottenere un reddito che assicuri il mantenimento (cfr. consid. 2.12.), neppure sono adempiuti gli ulteriori presupposti - da ossequiare cumulativamente al primo (cfr. consid. 2.8. in fine) - per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.8.), la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso, benché già in possesso dell’attestato di capacità nel settore della vendita, non è evidentemente di breve durata.

In effetti il Bachelor in conservazione e restauro presso __________ si svolge su tre anni (cfr. consid. 2.6.).

In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato che il conseguimento del Bachelor in conservazione e restauro migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

La medesima non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione, indicando unicamente in modo generico e vago di aver optato, dopo aver valutato attentamente le varie opportunità scolastiche a disposizione nel Cantone, per tale bachelor anche in vista della futura apertura di un centro policulturale nella città di __________ (cfr. doc. 15).

Questa Corte, in proposito, rileva, per contro, che la formazione Bachelor nella conservazione e nel restauro si limita ad aprire delle possibilità di occupazione di nicchia comunque ristrette.

Va, infatti, tenuto presente che al termine del corso Bachelor, i laureati potranno continuare la loro formazione con un Master in conservazione e restauro oppure potranno lavorare presso musei, collezioni, laboratori o imprese di restauro come collaboratori conservatori. Gli interventi di restauro potranno essere eseguiti sotto la supervisione di un conservatore restauratore qualificato a livello master (cfr. __________).

Inoltre solo il Master in conservazione e restauro permette di svolgere in modo autonomo la professione di conservatore-restauratore (cfr. www.berufsberatung.ch).

Va d’altronde ribadito che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le preferenze personali non rappresentano, un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.8.).

2.14. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta, del resto, che l’insorgente, a seguito della propria domanda del luglio 2010 (cfr. doc. 114), ha beneficiato da parte dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per l’anno scolastico 2010/2011 di un assegno di studio di fr. 7'950.--, giusta gli art. 1, 1a e 7 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 127; consid. 2.10.).

Da un accertamento esperito presso l’USSI da questa Corte è emerso che un ammontare parziale dell’assegno di studio è stato computato dall’amministrazione nel calcolo della prestazione assistenziale dell’ottobre 2010 (cfr. doc. 108; VI; VII).

Più precisamente l’USSI ha conteggiato tra i redditi la somma di fr. 5'000.-- riconosciuti dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per vitto e mensa, in quanto tali spese sono già considerate nel calcolo del fabbisogno mensile (cfr. doc. VII).

Il restante importo di fr. 2'950.-- (fr. 7'950.-- - fr. 5’000.--) riconosciuto quale assegno di studio per le spese di trasporto, le tasse di iscrizione __________ e il materiale scolastico (cfr. doc. 127) non è, invece, stato ritenuto dall’USSI, poiché copre costi diretti della formazione (cfr. doc. VII).

Il TCA, al riguardo, ritiene utile puntualizzare che i criteri per determinare l’importo afferente all’assegno di studio e l’ammontare della prestazione assistenziale sono differenti.

Il calcolo dell’assegno di studio è disciplinato dall’art. 11 del Regolamento delle borse di studio e considera quali voci l’alloggio, il vitto, la mensa, i trasporti, le tasse scolastiche, il materiale scolastico.

Il conteggio della prestazione assistenziale è, invece, regolato dalla Las e dalla Laps con lo scopo di coprire la differenza fra il reddito disponibile residuale (che è pari, ai sensi degli art. 22 Las e 5 Laps, alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili

  • art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di riferimento) e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (cfr. art. 18 Las).

Di conseguenza, visto che i metodi di calcolo dell’assegno di studio e della prestazione assistenziale non corrispondono, non è escluso che, come nel caso di specie, benché venga attribuito un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

In effetti dal conteggio effettuato dall’USSI l’11 ottobre 2010 per determinare l’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali (cfr. doc. 108) si evince che i redditi computabili della ricorrente sono costituiti dal reddito da titoli e capitali di fr. 32.-- e da altri redditi di fr. 5'737.--, di cui fr. 5'000.-- corrispondono, come visto sopra, a parte dell’assegno di studio, per complessivi fr. 5’769.-- annui.

La sostanza risulta nulla e la spesa computabile ammonta, invece, a fr. 3'867.-- all’anno.

Il reddito disponibile residuale annuo della ricorrente è, perciò, pari a fr. 1'902.-- (fr. 5’769.-- - fr. 3'867.--), ovvero a fr. 158.50 al mese.

L’insorgente, ritenuta una soglia di intervento di fr. 12'720.-- (fr. 1'060.-- mensili x 12), presenta, dunque, una lacuna di reddito Laps di fr. 7'926.--, corrispondenti a fr. 661.-- mensili [fr. 12’720.-- (soglia di intervento) - fr. 1’902.--(reddito disponibile residuale) - fr. 2’892.-- (sussidio cassa malati fr. 241.-- al mese x 12)].

Tuttavia, quando, come in concreto (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.8.), non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

Relativamente a quanto sostenuto dall’insorgente nel ricorso, ossia che le avrebbero indicato che dal 2011 non è possibile ricevere un prestito in aggiunta a un assegno di studio (cfr. doc. I), va osservato che tale questione esula dalla presente vertenza, in quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente il rifiuto della sua domanda del 21 settembre 2010 tendente all’assegnazione di una prestazione assistenziale.

Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Abbondanzialmente giova rilevare che la ricorrente ha comunque la facoltà di richiedere l’emanazione di una decisione formale da parte dell’Ufficio borse di studio e dei sussidi impugnabile con reclamo al medesimo Ufficio. Contro la decisione su reclamo sarà poi possibile interporre ricorso al Consiglio di Stato (cfr. art. 23 Regolamento delle borse di studio).

2.15. In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.4.; 2.10.), la circostanza che l’attestato di capacità quale venditrice permette di accedere sul mercato del lavoro a una vasta gamma di impieghi (cfr. consid. 2.12.) e il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da parte dell’assistenza sociale dei contributi durante lo svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.13.), ciò che comporta l’esclusione in casu del diritto a un aiuto sociale complementare volto alla copertura della lacuna di reddito risultante nel caso dell’insorgente nonostante l’erogazione di un assegno di studio (cfr. consid. 2.14.), ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale.

La ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa nel settore della vendita.

Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia.

A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:

" (…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)”

Infine l’obiezione della ricorrente secondo cui le sue richieste di informazione in merito all’art. 23 CCS sono state ignorate (cfr. doc. I; 17) si rivela, in concreto, priva di pertinenza.

Gli art. 23 e segg. CCS concernono, infatti, il domicilio di una persona.

E’ vero che ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel caso dell’insorgente lo stesso risulta essere nel Cantone Ticino a __________ e non è contestato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso per ritardata giustizia è privo di oggetto.

  2. Il ricorso ordinario contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 2011, in quanto ricevibile, è respinto.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

BV

CC

CCS

  • art. 23 CCS

Cost

Cst

LPGA

LSc

  • art. 19 LSc
  • art. 20 LSc
  • art. 21 LSc

Reg.Las

  • art. 1 Reg.Las

Gerichtsentscheide

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