Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2011.12
Entscheidungsdatum
12.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2011.12

DC/sc

Lugano 12 settembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 10 giugno 2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. Il 12 ottobre 2009 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 108'514.15 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo 1° agosto 2004 - 31 luglio 2009 (cfr. doc. H).

1.2. Contro questa decisione l’interessata ha fatto inoltrare un tempestivo reclamo nel quale il suo patrocinatore ha chiesto all’USSI “di rivedere la decisione di restituzione delle prestazioni e, in estremo subordine, che questa sia condonata secondo l’art. 26 cpv.3 Laps in ragione del fatto che la signora RI 1 ha agito in buona fede e non sarebbe comunque in grado di darvi seguito” (cfr. doc. J).

1.3. Il 10 giugno 2011 l’USSI ha respinto la domanda di condono del 9 novembre 2009, negando la buona fede di RI 1 e sottolineando che “in concreto non essendo contestato l’importo richiesto non è stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda di condono”. L’amministrazione ha indicato che contro quella decisione era possibile ricorrere al TCA entro 30 giorni dalla notifica (cfr. doc. A inc. 42.2011.12)

1.4. Il 16 agosto 2011 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso contro la decisione dell’USSI dell’11 giugno 2011 nel quale ha innanzitutto fatto valere un “parziale diniego di giustizia”, argomentando:

"(…)

Anzitutto vi è da rilevare come la decisione del 10 giugno dell’USSI abbia parzialmente evaso il reclamo del 9 dicembre 2009. Come detto, infatti, essa si limita ad esprimersi sulla domanda subordinata di condono senza invece affrontare la questione a sapere se nella fattispecie, alla luce delle circostanze, delle spiegazioni e delle prove apportate dalla ricorrente contestualmente al reclamo e nel corso del successivo incontro, sussistesse l’obbligo restituivo alla base della decisione, contestata, del 12 ottobre 2009.

L’USSI giustifica tale mancanza ridimensionando arbitrariamente il contenuto del reclamo del 9 novembre 2011 (recte: 2009, n.d.r.) ad una mera domanda di condono:

“in concreto non essendo contestato l’importo richiesto non è stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda di condono” (doc. A, pto. 2).

Anzitutto si osserva che per un reclamo ex. art. 33 Laps non esistono particolari requisiti di forma o di motivazione. Il fatto che non sia stato precisamente “contestato l’importo richiesto” (ossia il calcolo) non è motivo per pretendere che la ricorrente abbia accettato il principio di tale restituzione.

Inoltre l’atto del 9 novembre 2009 (doc. J), intestato (reclamo contro la decisione formale di restituzione”, era al contrario assai esplicito al proposito. Con esso la ricorrente non si è infatti limitata a richiedere un condono ma ha richiesto di rivedere la decisione di restituzione nel suo insieme e, solo subordinatamente, ha postulato il condono.

Ciò emerge d’altronde dal contenuto dell’atto e del successivo incontro del 5 gennaio 2010, tramite i quali la ricorrente ha dimostrato che, contrariamente a quanto l’USSI pensava, non aveva avuto redditi da attività parallele e non dichiarate, bensì aveva accumulato negli anni dei denari prestatile dal fratello quale aiuto supplementare alle prestazioni assistenziali.

“Per questi motivi vi chiedo di rivedere la decisione di restituzione delle prestazioni assistenziali e, in estremo subordine, che questa sia condonata secondo l’art. 26 cpv. 3 Laps […]” (doc. I, pag. 3).

Svicolando (dopo 19 mesi) dal principale gravame su cui doveva statuire, l’USSI ha commesso un diniego di giustizia, certamente sanabile da questo Tribunale. (…)" (Doc. I, pag. 4)

Il rappresentante di RI 1 ha poi sostenuto che la beneficiaria non ha percepito indebitamente prestazioni assistenziali e che comunque è in buona fede. Egli ha pertanto chiesto al TCA di annullare l’ordine di restituzione del 12 ottobre 2009 o, in subordine, di condonare la restituzione (cfr. doc.1).

1.5. Il 17 agosto 2011 il TCA ha assegnato all’CO 1un termine di 20 giorni per inviare la risposta di causa unitamente all'incarto completo (Doc. II).

1.6. Nella sua risposta del 6 settembre 2011 l’CO 1chiede di respingere il ricorso contro la mancata concessione del condono e, a proposito dalla decisione di restituzione, rileva:

"(…)

Con la decisione su condono del 10 giugno 2011 qui impugnata l'USSI, viste le motivazioni addotte e rilevato che la motivazione si riferiva agli aspetti del condono (buona fede e onere gravoso), ha stabilito che, in concreto, non essendo contestato l'importo richiesto, non era stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda di condono.

L'amministrazione ha quindi trattato e deciso nel merito l'impugnativa, in quanto domanda di condono, negativamente. Ha quindi valutato e trattato espressamente l'allegato di "reclamo", valutando che in concreto l'impugnativa era nella sostanza solo una domanda di condono e decidendo in tal senso il merito dell'impugnativa. Il ricorso 16.8.2011 per ritardata giustizia, motivato dal fatto che non è stato trattato il reclamo, è quindi infondato, in quanto l'USSI con decisione del 10 giugno 2011 ha valutato, quindi trattato il reclamo.

A ogni modo l'USSI ha emesso una formale decisione di reclamo il 1. settembre 2011. (…)" (Doc. III)

Il 1° settembre 2011 l’USSI ha effettivamente emesso la decisione su reclamo con la quale ha respinto il reclamo del 9 novembre 2009 ed ha confermato la decisione del 12 ottobre 2009, che ha stabilito l’obbligo di restituzione di fr. 108'514.15 (cfr. Doc. III/1).

1.7. Con decreto dell'8 settembre 2011 il Presidente del TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso concernente il diniego di giustizia, visto che la causa è divenuta priva d'oggetto avendo l'USSI emesso la decisione su reclamo del 1° settembre 2011 (cfr. STCA 42.2011.15 dell'8 settembre 2011).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.3. Nella presente fattispecie USSI si è pronunciato sulla richiesta di condono con decisione del 10 giugno 2011 (cfr. doc. A).

A quel momento non vi era ancora nessuna decisione di restituzione cresciuta in giudicato, visto che la decisione su reclamo relativa alla restituzione, chiesta dall'amministrazione con decisione formale del 12 ottobre 2009 (cfr. doc. H), è stata emessa soltanto il 1° settembre 2011 (cfr. doc. III/1).

Contro quella decisione su reclamo è peraltro ancora possibile ricorrere davanti al TCA.

In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza citata al consid. 2.2, la decisione impugnata deve essere annullata.

L'amministrazione si pronuncerà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr. 108'914.15.

2.4. Visto l'esito favorevole del ricorso RI 1, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell'USSI di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto e la decisione 10 giugno 2011 è annullata.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento rifonderà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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