Raccomandata
Incarto n. 42.2011.1
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Lugano 14 aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2011 di
contro
la decisione del 17 gennaio 2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione su reclamo dell’11 novembre 2010 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI) ha stabilito che la decisione del 27 maggio 2009 (cfr. doc. A3) con la quale l’USSI aveva stabilito una partecipazione di fr. 1'043.-- mensili dovuta dai coniugi __________ per l’affidamento familiare del proprio figlio __________, nato il 18 settembre 2000, è nulla, rilevando segnatamente che:
" (…)
Con il reclamo in esame viene contestata la decisione dell’USSI.
Il diritto a ricevere contributi nell’ambito del diritto di famiglia è regolato dal Codice Civile e viene stabilito dal giudice civile.
In considerazione delle richieste dei reclamanti l’USSI allestisce una nuova proposta di convenzione che verrà trasmessa agli interessati tramite raccomandata.” (Doc. A5);
con lettera del 26 novembre 2010 l’avv. RA 1, per conto di RI 1 e RI 2, ha chiesto l’emanazione di una pronuncia formale sull’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in favore dei coniugi __________ (cfr. doc. A6);
con decisione del 17 gennaio 2011 l’USSI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, rilevando che non risultava adempiuta la condizione della necessità del patrocinio legale in una fase amministrativa senza particolare complessità (cfr. doc. A1). Quale rimedio di diritto l’amministrazione ha indicato il ricorso entro 15 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni;
con il presente ricorso i coniugi __________, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, hanno chiesto al TCA l’annullamento della decisione del 17 gennaio 2011 e, conseguentemente, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I);
in risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando che la procedura amministrativa in oggetto poteva essere seguita senza l’ausilio di un avvocato (cfr. doc. IV);
l’avv. RA 1 il 16 febbraio 2011 ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. VI);
con scritto del 24 febbraio 2011 l’USSI si è riconfermato nella propria risposta di causa (cfr. doc. VIII);
il rappresentante degli insorgenti, il 28 febbraio 2011, ha trasmesso il certificato municipale di ammissione al gratuito patrocinio con la relativa documentazione (cfr. doc. XI);
pendente causa il TCA ha invitato l’USSI a indicare le basi legali sulle quali si è fondato per menzionare sulla decisione del 17 gennaio 2011, quali mezzi di diritto, il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. doc. XII);
l’amministrazione, il 25 marzo 2011, ha risposto che:
" (…)
La concessione dell’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio è regolata dalla Lag. La competenza per le relative decisioni ricade sull’autorità competente per il merito. Per le prestazioni USSI in genere si fa riferimento alla Laps che rinvia alla LPGA e entra quindi in considerazione la competenza del TCA. Nei casi relativi alle rette, come quello in esame, tuttavia si deve individuare nella Lfam, la base legale delle nostre decisioni, mentre la Las e di riflesso la Laps forniscono unicamente i parametri di valutazione.
Per la decisione sull’assistenza giudiziaria relativa e gratuito patrocinio, relativamente alla fase amministrativa presso l’USSI, precedente all’eventuale azione civile per il recupero del compenso, è da ritenere competente il nostro ufficio.
Relativamente ai mezzi di diritto contro quest’ultima decisione, la competenza non è di evidente definizione. Nella misura in cui si voglia ritenere che non è competente il TCA si deve prendere in considerazione una competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 44 Lfam. (…)” (Doc. XIII)
l’11 aprile 2011 il patrocinatore dei signori __________ ha comunicato che parte ricorrente non ritiene di formulare alcuna osservazione in particolare e si associa a quanto già esposto il 25 marzo 2011 dall’USSI (cfr. doc. XV);
giusta l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglia e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (L per le famiglie) la famiglia affidataria di cui all’art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 294 CCS, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi;
ai sensi dell’art. 67 del Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 il Dipartimento emana raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC (cpv. 1).
L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente dal fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentate legale del minorenne o da un’autorità tutoria o giudiziaria (cpv. 2);
Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (cpv. 3);
Se ciò non fosse possibile, l’USSI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente (cpv. 2).
L’USSI può delegare a terzi le azioni di regresso (cpv. 3);
Salvo diversa disposizione contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2). La procedura è quella prevista dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (cpv. 3);
per Dipartimento si intende Dipartimento della sanità e della socialità, il quale applica la legge per le famiglie e il suo regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e dei suoi Uffici (art. 1 R della L per le famiglie), segnatamente dell’USSI che, tra l’altro, ha il compito di calcolare il contributo di mantenimento a carico dei genitori, come pure di anticipare il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge) e, nei casi particolari stabiliti dal regolamento, i contributi delle famiglie ai centri educativi (art. 5 R della L per le famiglie);
l’art. 12 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag) prevede che l’Autorità competente per la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria è quella del merito;
giusta l’art. 35 cpv. 4 Lag, poi, il ricorso contro la decisione di rifiuto del beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione all’Autorità di seconda istanza; esso ha effetto sospensivo;
nella presente fattispecie la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio da parte dei coniugi __________ riguarda la procedura di determinazione da parte dell’USSI del contributo di mantenimento a carico dei genitori in caso di affido familiare dei figli retta dalla L per le famiglie (cfr. art. 24 L per le famiglie; 68, 69; 5 R della L per le famiglie);
come visto la L per le famiglie quale rimedio di diritto contro le decisioni dell’USSI contempla il ricorso al Consiglio di Stato (l’art. 44 L per le famiglie);
competente per il contenzioso sul diritto al gratuito patrocinio è, conseguentemente, ai sensi dell’art. 35 cpv. 4 Lag il Consiglio di Stato;
il ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;
gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);
il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio della buona fede, visto che l’USSI nella decisione del 17 gennaio 2011 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di inoltrare un ricorso davanti al TCA entro 15 giorni (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA 42.2010.41 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti