Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2010.41
Entscheidungsdatum
23.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2010.41

DC/sc

Lugano 23 febbraio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 22 marzo 2010 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 (cfr. Doc. A9).

L'11 aprile 2010 l'interessata ha inviato una lettera all'USSI (cfr. Doc. A8).

Con decisione dell'11 maggio 2010 l'amministrazione ha confermato la decisione del 22 marzo 2010, rilevando in particolare:

" (…)

In quanto nel suo specifico caso la domanda è stata inoltrata presso il Comune di domicilio in data 02 novembre 2009 e la documentazione richiesta è stata completata in data 09 novembre 2009. Pertanto, secondo l'art. 23 della Las, il suo diritto alle prestazioni assistenziali decorre dal 1° dicembre 2009.

Considerato quanto sopra scritto il nostro ufficio conferma la decisione del 22 marzo 2010.

Contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni." (Doc. A7)

1.2. Il 9 dicembre 2010 RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA il quale nel titolo porta le seguenti indicazioni:

" Rifiuto dell'accoglimento della prestazione assistenziale dall'ufficio del sostegno di Bellinzona

Errore da parte dell'ufficio della cassa __________ di __________

Indennità del mese di settembre e ottobre 2009 non indennizzato." (Doc. I)

Il 20 dicembre 2010 il Presidente del TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per completare il ricorso (cfr. Doc. II).

Il 9 dicembre 2010 la ricorrente ha in particolare rilevato:

" (…)

  1. Ho terminato il programma occupazione a fine ottobre. Mi sono presentata agli uffici LAPS di __________ il 2 novembre 2009. È stato in seguito visto che non sono state indennizzate i giorni del mese di settembre e ottobre pertanto unicamente le spese di viaggio. Il conteggio era trasmesso abitualmente verso metà del mese che seguiva in quanto dovevano ricevere il conteggio salari per sottrarre dal conteggio della cassa disoccupazione. Informo gli uffici USSI a Bellinzona il 24 novembre per via posta elettronica e inoltro ricorso l'11 di gennaio 2010 con risposta negativa e l'11 di maggio 2010 con risposta negativa per l'inconveniente avuto esponendo che gli stessi uffici non prendono in considerazione i mesi sopraccitati da indennizzare perché non è di loro competenza.

  2. Inoltro ricorso alla Sezione del lavoro a Bellinzona il 10 giugno 2010 e gli uffici delle misure attive di Bellinzona mi riferiscono che dovevo prendere contatto con l'ufficio di sostegno sociale e dell'inserimento (ultima risposta in data 30 novembre 2010).

  3. Il 9 dicembre 2010 inoltro ricorso al Vostro Tribunale delle assicurazioni.

Chiedo che il Tribunale obblighi a pagare i mesi che non sono stati retribuiti ossia il mese di settembre dal 22 del 2009 e il mese di ottobre 2009 (deducendo dal guadagno intermedio)." (Doc. IV)

1.3. Nella sua risposta del 31 gennaio 2011 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Nel caso in esame, la domanda per le prestazioni assistenziali è stata fatta il 2.11.2009 ed il 5.11.2009 è stata completata la documentazione e stabilito l'appuntamento allo sportello Laps. Correttamente la prestazione assistenziale è stata assegnata per il successivo mese di dicembre 2009.

La decisione impugnata risulta corretta e viene confermata.

Si rileva che il ricorso è possibile entro 30 giorni dalla decisione. Il ricorso in esame è stato inoltrato sette mesi dopo la decisione USSI. Già per tale motivo il ricorso non può essere accolto." (Doc. VI)

1.4. L'8 febbraio 2011 RI 1 ha inoltrato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. VIII) e il 15 febbraio 2011 l'USSI ha riconfermato la risposta di causa (cfr. Doc. X).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3. Nella presente fattispecie il TCA constata preliminarmente che l'USSI ha erroneamente denominato "decisione" l'atto amministrativo da lei emesso il 22 marzo 2010 (su questo tema cfr. STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010).

In realtà si tratta di una decisione su reclamo visto che, in quell'occasione, l'amministrazione ha confermato la precedente decisione del 22 marzo 2010 alla quale RI 1 si era opposta l'11 aprile 2010.

Il TCA nota poi che, contro questa decisione su reclamo, l'interessata non ha inoltrato nessun ricorso davanti al TCA entro il termine di 30 giorni previsto all'art. 33 cpv. 2 Laps.

Il "ricorso" del 9 dicembre 2010 deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.

È vero che nella decisione su reclamo dell'11 maggio 2010 l'amministrazione ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la possibilità di inoltrare un reclamo presso l'USSI entro 30 giorni dalla notifica.

Da questa errata indicazione RI 1 non può tuttavia ricavare nessun vantaggio visto che entro il termine di 30 giorni da quando è venuta a conoscenza della "decisione" dell'amministrazione non ha comunque inoltrato nessun reclamo presso l'USSI (sul tema cfr. STF 9C_791/2010 del 10 novembre 2010; STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010).

In quest'ultima sentenza l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:

" 3.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 131 V 472 consid. 5 p. 480; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références).

En application de ce principe, on admet généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a p. 19; 112 Ia 305 consid. 3 p. 310; cf. également art. 49 LTF et 38 PA). Il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 p. 107 et les références). Tel est notamment le cas si l'autorité procède à une deuxième notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 115 Ia 12 consid. 4a et 4c p. 19 ss)."

Diversa sarebbe stata la situazione se l'interessata avesse inoltrato un tempestivo reclamo presso un'autorità incompetente fidandosi sulle errate indicazioni ricevute dall'amministrazione. In quel caso il termine di ricorso sarebbe stato salvaguardato in applicazione del principio della buona fede.

2.4. A titolo abbondanziale il TCA ricorda che l'art. 61 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale (Las), in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.

Inoltre l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

Giusta l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

Il rinvio alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1 Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo cui:

" Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:

  1. il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"

Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato che:

" (…)

V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto, determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.

Nella presente fattispecie la ricorrente stessa ha affermato di essersi presentata presso gli uffici Laps di __________ il 2 novembre 2009 (cfr. doc. VIII), ciò che è pure confermato dagli atti (cfr. Doc. 9, Doc. 18). L'amministrazione ha poi sottolineato che il 5 novembre 2009 è stata completata la documentazione e stabilito l'appuntamento allo sportello Laps (per il 13 novembre 2009, cfr. Doc. 16).

Di conseguenza, a ragione, l'USSI ha stabilito per RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali del mese di dicembre 2009 (cfr. STCA 42.2009.21 del 25 agosto 2010).

Visto che la ricorrente si è annunciata presso lo sportello Laps soltanto nel novembre 2009, non entra in considerazione il versamento di prestazione assistenziali per il periodo precedente in applicazione del principio della buona fede, per mancate o non corrette informazioni da parte dei funzionari dell'USSI (per un diverso caso cfr. STCA 42.2010.1 del 27 settembre 2010).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile, in quanto tardivo.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

4

Cst

LTF

PA

Reg.Las

  • art. 14 Reg.Las

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