Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2010.22
Entscheidungsdatum
15.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2010.22

DC/sc

Lugano 15 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la sentenza del 23 giugno 2010 emanata da

Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona

in relazione alla decisione del 30 marzo 2010 dell'

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (restituzione di alimenti anticipati per i figli minorenni)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 30 marzo 2010 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 1'405.70 relativo ad alimenti ricevuti nel periodo dell'11 novembre 2007 al 30 aprile 2008 (Doc. 1 inc. DIP. 210.60 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

1.2. Il 23 giugno 2010 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso inoltrato da RI 1 contro la citata decisione (cfr. Doc. 2, inc. DIP.210.60).

Al riguardo l'esecutivo si è in particolare così espresso:

" (…)

L'USSI, sulla base del "mandato-procura-cessione" del 29 novembre 2007, con cui RI 1 ha ceduto i contributi alimentari anticipati, ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 2'042.50. Avendo questi fatto opposizione, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al pretore del Distretto di __________ di rigettare in via definitiva l'opposizione. La procedura si è conclusa con la sentenza 24 novembre 2009 (Inc. n. 16.2009.59) della Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello, con la quale l'opposizione di __________ è stata rigettata in via definitiva per fr. 636.80.

(…)

Nella fattispecie va innanzitutto ricordato che la ricorrente facendo domanda di anticipo e incasso di prestazioni alimentari per la figlia minorenne ha ceduto i suoi diritti nei confronti dell'obbligato. L'art. 27 cpv. 2 LAS stabilisce che lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento in caso di anticipo degli alimenti.

Ella ha sottoscritto in data 8 ottobre 2009 il documento "Mandato - Procura - Cessione" (agli atti) conferendo procura al Dipartimento della sanità e della socialità e per esso all'USSI, nonché al Servizio ricuperi e anticipo alimenti, affinché la rappresentasse nell'incasso delle prestazioni alimentari anticipate. Con tale procura ella ha conferito facoltà all'USSI di procedere in via bonale e giudiziaria per suo conto innanzi ad ogni Autorità civile, penale e amministrativa e di intraprendere ogni e qualsiasi procedura ritenuta utile alla risoluzione del mandato. Pertanto l'eccezione sollevata dalla ricorrente nel gravame che ella non è stata interpellata nella procedura che ha portato alla sentenza della Camera di cassazione civile e che di conseguenza la stessa non le è opponibile va respinta. Le altre argomentazioni sollevate dalla ricorrente del gravame non sono pertinenti.

Ora, ritenuta la chiara e insindacabile sentenza della Camera di cassazione civile del Tribunale di appello, che ha accolto l'istanza 11 marzo 2009 dello Stato del Cantone Ticino di rigettare l'opposizione interposta da __________ al PE per l'incasso di fr. 2'042.50, respingendo l'opposizione limitatamente a fr. 636.80, l'importo di fr 1'405.70 richiesto alla ricorrente con la decisione 30 marzo 2010 è corretto e va confermato. Per legge ella è tenuta a rimborsare quanto ricevuto in eccesso a titolo di anticipo alimenti." (Doc. A)

1.3. Contro la sentenza del Consiglio di Stato RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

La sua patrocinatrice sostiene che la ricorrente non ha ricevuto indebitamente l'anticipo alimenti in questione e sottolinea in particolare il mancato coinvolgimento di quest'ultima nella procedura che ha determinato l'importo posto in compensazione dall'ex marito:

" (…)

Il CdS dimentica di menzionare che in sede di rigetto dell'opposizione, l'USSI ha omesso di contestare con una motivazione corretta la compensazione fatta valere dal debitore dell'alimento limitatamente all'importo di CHF 1'405.70, importo che il padre della minore avrebbe asserita­mente versato in eccesso alla madre nel passato per contributi alimentari (cfr. sentenza di rigetto 4.6.2009, pag. 4 allegato alle osservazione al ricorso 26.5.2010 dell'USSL e sentenza di appello 24.11.2009 pag. 5 ad. 5, allegato alle osservazioni dell'USSI suddette: "sennonché, per tacere del fatto che le contestazioni sono sollevate per la prima volta in questa sede, all'udienza del 4 giugno 2009, l'istante essendosi limitato ad asserire che "operare tale compensazione non le sembrava corretto") e che per tale motivo sia la sentenza di rigetto che la sentenza di appello so­pradette hanno accolto la richiesta di compensazione del debitore del contributo alimentare.

Di tale fatto evidentemente la qui ricorrente non può e deve sop­portare le conseguenze.

(…)

Nella fattispecie, l'errore commesso dall'USSI è quello di non a­ver contestato in sede di rigetto nelle forme previste dalla legge l'ammontare e il principio stesso della compensazione fatta vale­re dal debitore originario dell'alimento.

In sede di ricorso l'USSI ha poi tentato di rimediare al proprio er­rore, motivando dettagliatamente la sua opposizione alla com­pensazione (pagamento sine causa, prescrizione ecc). La stessa è però stata considerata non solo tardiva dalla Camera di cassa­zione civile, ma pure appellatoria. Nell'ambito di un ricorso per cassazione, occorreva infatti dimostrare il carattere arbitrario della decisione del primo giudice (cfr. sentenza di cassazione ci­vile del TdA 24.11.2009 § 5 pag. 5 allegato alle osservazioni 26.5.2010 dell'USSI al ricorso al CdS della ricorrente).

L'USSI pertanto non è riuscita a ricuperare integralmente quanto da lei anticipato a titolo di alimenti per un suo er­rore e non perché non ne aveva il diritto.

Già solo per questo motivo, la richiesta di parziale restituzione rivolta alla ricorrente dev'essere annullata: manca infatti la prova che la stessa abbia ricevuto indebitamente l'anticipo percepito .

Prove: doc.

  • testi

Ne discende pure che il ragionamento del CdS, laddove sostiene che la ricorrente non può dolersi del risultato ottenuto dall'USSI, perché a suo tempo aveva rilasciato una procura a favore della stessa, dev'essere considerato arbitrario: infatti il diritto alla sur­rogazione esiste per legge e non può certo essere modificato dal rilascio di una procura firmata dalla cedente a favore dell'ente pubblico.

L'eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di ricorso al CdS di non essere stata interpellata nella procedura che ha portato alla sentenza della Carnera di Cassazione, al contrario di quanto so­stiene il CdS, è pertinente e dev'essere accolta: nel caso in cui la ricorrente avesse potuto partecipare alla procedura d'incasso l'errore formale fatto dall'USSI che ha portato al ricu­pero solo parziale degli alimenti anticipati non si sarebbe verifi­cato." (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta dell'8 settembre 2010 l'USSI ha proposto di respingere il ricorso e rileva in particolare:

" (…)

Si deve ritenere che la ricorrente ha percepito, oltre alle prestazioni anticipate dallo Stato, anche le prestazioni che nel contesto della decisione di rigetto parziale dell'opposizione hanno determinato la riduzione del debito alimentare del padre e quindi il riconoscimento del debito alimentare limitatamente a fr. 636.80. Ne consegue che avendo beneficiato di tali prestazioni cumulativamente alle prestazioni

anticipate dallo Stato, la stessa si è arricchita senza una causa legittima, poiché ha percepito di più di quanto dovuto quale contributo alimentare destinato alla figlia. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è dunque legittimato a chiedere alla signora il rimborso della somma citata già sulla base del principio giuridico generale secondo il quale quanto percepito indebitamente, ovvero senza causa legittima, deve essere restituito (art. 62 e seg. CO applicabili per analogia)." (Doc. III)

1.5. Anche il Consiglio di Stato nella risposta del 7 settembre 2010 propone di respingere il ricorso richiamando la sentenza del Pretore del Distretto di __________ del 4 giugno 2009 e quella della Camera di Cassazione civile del Tribunale di appello e sottolineando inoltre che è tutt'altro che dimostrata la tesi sostenuta dalla ricorrente che la sua partecipazione alle procedure avviate dall'USSI avrebbe permesso il recupero integrale di quanto anticipato (cfr. Doc. V)

in diritto

2.1. L'art. 65 cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.

Il TCA è quindi competente per trattare il presente tempestivo ricorso.

2.2. L'art. 27 cpv. 1 LAS prevede che lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento.

L'art. 27 cpv. 2 LAS precisa che l'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento.

Infine, secondo l'art. 27 cpv. 3 LAS, l'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere.

Il Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni all'art. 1 attribuisce all'USSI la competenza per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 della Legge e prevede all'art. 4 che l'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.

L'art. 6 del Regolamento stabilisce il genitore che richiede il versamento dell'anticipo, come pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.

Secondo l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento, la domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

L'Ufficio provvede, previa diffida all'obbligato degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2).

L'Ufficio rappresenta lo Stato nella relative cause giudiziarie (cpv. 3).

Infine, secondo l'art. 11 del Regolamento, l'anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere (cpv. 1). Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati (cpv. 2). È riservata l'azione penale (cpv. 3).

2.3. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell'incarto che l'USSI, nel periodo dal 1° novembre 2007 al 20 aprile 2008 ha anticipato a RI 1 degli alimenti per un importo complessivo di fr. 2'042.50, così corrisposto:

" (…)

Alimenti periodo 01.11.2007/32.12.2007

(Fr. 1'403.75 ./. AF Fr. 160.00 ./. accredito diretto di Fr. 920.00)

Fr. 323.75 x 2 mesi Fr. 647.50

Alimenti periodo 01.01.2008/30.04.2008

(Fr. 1'428.75 ./. Fr. 160.00 ./. accredito diretto di Fr. 920.00)

Fr. 348.75 x 4 mesi Fr. 1'395.00

Totale alimenti anticipati Fr. 2'042.50

=========="

(Doc. VI A3, incarto USSI, vedi pure decisione del 24 settembre 2008, Doc. VIB/39)

Questo importo è poi stato posto in esecuzione nei confronti del debitore degli alimenti __________, il quale si è opposto (cfr. Doc. VI A6). Con sentenza EF.2009.763 del 4 giugno 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l'opposizione in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 433.30. La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello, con sentenza 16.2009.59 del 24 novembre 2009, ha poi rigettato in via definitiva l'opposizione per fr. 636.80.

Di conseguenza l'USSI ha chiesto alla ricorrente di restituire personalmente l'importo di fr. 1'405.70 (fr. 2042.50 – fr. 636.80).

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale constata che nel corso dell'udienza del 4 giugno 2009 davanti al Pretore di __________ il rappresentante di quest'ultimo ha in particolare indicato, mediante una lettera del 27 dicembre 2007, sia a RI 1 sia all'USSI di avere un credito nei confronti della beneficiaria dell'anticipo alimenti (cfr. Doc. VI A11).

In effetti con scritto del 27 dicembre 2007 il patrocinatore di __________ ha segnalato a RI 1 di avere versato nel periodo dal 1999 al 2007 degli alimenti indicizzati per eccesso e da luglio 2005 a giugno 2007 alimenti superiori al dovuto, per cui ritiene di disporre di un credito di fr. 1'405.70 (cfr. Doc. VI B11).

Con una lettera di medesima data il rappresentante di __________ ha comunicato questa circostanza pure all'USSI (cfr. Doc. VI B12).

In uno scritto del 6 gennaio 2008 RI 1 ha inviato al patrocinatore di __________, con copia all'USSI, un altro conteggio da cui emerge invece, per il periodo dal 1999 al 2007 un credito complessivo a suo favore di fr. 811.05 (cfr. Doc. VI B13).

Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, con decisione del 24 settembre 2008 l'USSI ha accordato a RI 1 un anticipo alimenti di fr. 323.75 per i mesi di novembre e dicembre 2007 e di fr. 348.75 per i mesi da gennaio ad aprile 2008.

L'amministrazione è arrivata a questa conclusione dopo avere constatato che, nel periodo in questione __________ ha versato alimenti per un importo mensile di fr. 920.--, mentre dal 1° maggio 2008 ha versato l'importo dovuto di fr. 1'203.-- (cfr. Doc. VI B38).

Nella sentenza del 4 giugno 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha ammesso la compensazione di fr. 1'405.70 per contributi alimentari versati alla moglie in eccesso nel passato ("Ora, nel caso di specie, parte istante ha ritenuto pacifico che parte convenuta ha versato nel passato, in più alla ex moglie, fr. 1'405.70 per indicizzazioni, limitandosi ad asserire che, tuttavia operare tale compensazione non le sembrava corretto.", cfr. Doc. VI A12 pag. 4).

Nella sentenza 16.2009.59 del 24 novembre 2009 la Corte di cassazione civile del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile, sul punto della compensazione, il ricorso per cassazione inoltrato dallo Stato del Cantone Ticino rappresentato dall'USSI contro la sentenza pretorile ed ha in particolare rilevato:

" (…)

Per quel che concerne la compensazione, il ricorrente sostiene che la controparte non ha dimostrato il credito da lui vantato verso RI 1, che l'interessato ha proceduto a un pagamento sine causa non compensabile contro la volontà del creditore e che comunque sia l'eventuale credito è prescritto.

Sennonché, per tacere del fatto che le contestazioni sono sollevate per la prima volta in questa sede, all'udienza del 4 giugno 2009 l'istante essendosi limitato ad asserire che "operare tale compensazione non le sembrava corretto", il ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perchè un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. In concreto, il ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per cassazione occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto dal primo giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (COCCHI/TREZZINI, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I consid. 3.1). Ne discende che su questo punto il ricorso si avvera irricevibile. (…)" (Doc. VI A/20 pag. 5)

Alla luce di questi elementi, in particolare della sentenza della Pretura di __________, questo Tribunale deve concludere che, avendo RI 1 ottenuto in passato dall'ex-marito un importo a titolo di alimenti superiore a quello al quale aveva diritto, ha beneficiato, a torto, nel periodo dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008 di una somma di fr. 2'042.50 anziché di soli fr. 636.80.

Sulla base dell'art. 11 cpv. 2 del Regolamento ella è dunque tenuta a restituire all'USSI fr. 1'405.70.

A proposito delle allegazioni ricorsuali relative al fatto che l'amministrazione non si sarebbe correttamente opposta alla compensazione sollevata davanti al Pretore dal patrocinatore di __________, il TCA constata che il 29 novembre 2007 RI 1 ha dato la procura all'USSI affinché la rappresenti nell'incasso delle prestazioni alimentari.

Tale procura "dà facoltà all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di procedere in via bonale o giudiziaria per conto della/del mandante innanzi ad ogni Autorità civile, penale o amministrativa, di intraprendere ogni e qualsiasi procedura ritenuta utile alla risoluzione del mandato, in particolare di proporre transazioni, laddove le circostanze lo giustifichino, di avviare gli atti penali secondo l'art. 217 del Codice Penale Svizzero o di recedere dagli stessi. (cfr. doc. VI C/3).

Ora, per costante giurisprudenza, in materia di assicurazioni sociali, qui applicabile per analogia, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010)

2.4. L'art. 36 LAS stabilisce che le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps.

Secondo l'art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

Nel caso concreto RI 1 ha percepito l'anticipo alimenti, dopo avere immediatamente contrapposto il 6 gennaio 2008 un proprio calcolo, da cui risultava un credito a suo favore di fr. 811.05, a quello effettuato il 27 dicembre 2007 dal patrocinatore di __________ che faceva valere un credito di fr. 1'405.70.

Inoltre l'amministrazione, prima di emettere la decisione formale del 24 ottobre 2008, non si è confrontata in dettaglio su tutti i punti sollevati in questo scritto.

Infine, ma non da ultimo, RI 1 aveva conferito la procura all'USSI per cui poteva ritenere di venire contattata sulla questione dell'importo fatto valere in compensazione dell'ex-marito e sulle sue rispettive pretese.

Secondo questo Tribunale RI 1 potrebbe dunque avere ottenuto in buona fede l'importo ora chiesto in restituzione.

Questa questione esula comunque dalla presente vertenza. Infatti, per costante giurisprudenza, si giustifica di emettere una decisione sul condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso l'obbligo è stabilito definitivamente.

RI 1 potrà dunque inoltrare all'USSI una richiesta di condono una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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