Raccomandata
Incarto n. 42.2009.2
DC/sc
Lugano 14 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 febbraio 2009 RA 1 ha inviato all'USSI, servizio asilanti, una richiesta di aiuto d'emergenza per RI 1, così motivata:
" (...)
Il mio mandante è giunto in Svizzera il 6 novembre 2008 e ha inoltrato domanda d'asilo. Con decisione del 2 dicembre 2008 l'UFM non entrava nel merito della suddetta domanda e contemporaneamente ordinava l'allontanamento e la sua esecuzione dalla Svizzera. Il 3 dicembre 2008 il mio mandante inoltrava ricorso contro la precitata decisione e il Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 21 gennaio 2008, lo ha definitivamente respinto.
Da quel momento la situazione del mio mandante è quella di un clandestino. Difatti, alloggiato temporaneamente presso il Ristorante __________ a __________, il mio mandante ha ricevuto la visita della Polizia il 5 febbraio scorso, la quale si è limitata ad eseguire lo "sfratto". Dopo qualche giorno all'addiaccio, il mio mandante ha recentemente trovato alloggio provvisorio presso __________ a __________.
Ai sensi dell'art. 81 LAsi le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della legge sull"asilo e che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni di aiuto sociale nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LAsi la concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale.
L'art. 11 del Regolamento cantonale concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo. le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007, dispone che alle persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con decisione di non entrata nel merito viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale. prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana.
È questo il caso del mio mandante. Egli ha difatti ricevuto una decisione di non entrata nel merito cresciuta in giudicato e pertanto può chiedere esclusivamente il soccorso d'emergenza. Quest'ultimo appare giustificato per permettere al mio mandante di riflettere sulla decisione recentemente notificatagli e per decidere se rientrare nel Paese d'origine o cercare fortuna altrove.
Si chiede pertanto e in virtù di quanto sopra che al mio mandante siano concesse le prestazioni di assistenza a titolo di soccorso d'urgenza secondo quanto stabilito dalle disposizioni surriferite, fissando un eventuale termine di percezione delle prestazioni stesse il quale non dovrebbe essere comunque inferiore a tre mesi. In qualità di mandatario del signor RI 1 La pregherei di inoltrare la decisione relativa alla presente richiesta direttamente al sottoscritto. Mi permetto inoltre di chiederle un'evasione rapida della presente domanda, date le condizioni esistenziali del mio mandante." (Doc. A)
Il 2 marzo 2009 RA 1 ha scritto all'USSI sollecitando l'evasione della richiesta (Doc. B).
1.2. Il 10 marzo 2009 il patrocinatore di RI 1 ha inoltrato presso il TCA un ricorso per denegata giustizia, rilevando:
" (...)
La modifica della Legge sull'asilo (LAsi) del 16 dicembre 2005 ha introdotto - a partire dal 1° gennaio 2008 - una distinzione tra l'aiuto sociale propriamente detto e l'aiuto d'urgenza (o soccorso d'emergenza). Quest'ultimo - che trova fondamento nell'art. 12 Cost. fed. - è destinato a richiedenti asilo rispetto ai quali è stata pronunciata una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato e a richiedenti asilo il cui termine di partenza, fissato dopo la crescita in giudicato della decisione dell'Ufficio federale della migrazione, è scaduto.
Ai sensi dell'art. 81 LAsi le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza.
Ai sensi dell'art. 82 LAsi la concessione di prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione di allontanamento passato in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza possono essere escluse dall'aiuto sociale.
Ai sensi dell'art. 83a LAsi lo straniero è tenuto a collaborare sia all'esecuzione di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che risulti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, sia alle indagini volte a chiarire se i presupposti del soccorso d'emergenza sono adempiuti.
Il principio della competenza cantonale viene poi ribadito all'art. 3 cpv. 3 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) secondo cui nel caso di persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza e nel caso di persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza sono rette dal diritto cantonale.
Sotto il profilo della legislazione cantonale, oltre alla Las e alla Laps, la disciplina dell'aiuto d'urgenza trova un addentellato legale nell'art. 11 del Regolamento cantonale concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007 a tenore del quale alle persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con decisione di non entrata nel merito viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana.
Il caso del ricorrente trova dunque la sua base legale in tale disciplina, posto che lo stesso è stato destinatario di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e che poteva richiedere per tale motivo esclusivamente il soccorso d'emergenza.
Conformemente ai disposti legali il ricorrente, in data 19 febbraio 2009, ha chiesto all'USSI di poter ricevere la prestazione che la LAsi definisce quale soccorso d'emergenza. Nell'istanza il ricorrente chiedeva inoltre un'evasione rapida della richiesta, considerando il fatto che dal 5 febbraio 2009 non aveva più un alloggio e i mezzi necessari ad una esistenza dignitosa.
Il 2 marzo 2009 il ricorrente sollecitava un'evasione in termini ragionevoli della sua richiesta. Anche tale richiesta è rimasta a tutt'oggi senza alcuna risposta da parte dell'USSI.
Appare dunque evidente che l'USSI, in questa concreta evenienza, si rende colpevole di diniego di giustizia o quantomeno di ritardata giustizia. Certo, dall'inoltro dell'istanza con la quale il ricorrente chiedeva di poter beneficiare dell'aiuto d'urgenza, non è trascorso nemmeno un mese un termine che, in linea di massima, potrebbe anche apparire ragionevole.
Occorre tuttavia tenere in considerazione il fatto che il ricorrente è stato escluso da ogni aiuto sociale e allontanato dall'alloggio che gli era stata assegnato durante la procedura d'asilo e che non dispone di alcun genere di reddito. La richiesta di soccorso d'urgenza serve a garantire la messa a disposizione dei mezzi necessari ad una esistenza dignitosa e proprio perché interviene in una situazione d'emergenza richiede un intervento rapido o quantomeno assunto in termini ragionevoli, da parte dell'autorità competente.
Risulta pertanto disatteso il principio di celerità di cui all'art. 6 n. 1 CEDU. La richiesta di aiuto d'urgenza infatti non sembra al punto tale complessa da dover richiedere tempi di trattazione così lunghi. Il ricorrente, d'altra parte, ha tenuto un comportamento conforme ai dettami legali, inoltrando all'autorità competente una richiesta oggettivamente fondata e sollecitando successivamente l'evasione in termini ragionevoli della stessa.
Da parte dell'autorità audita invece e fino ad oggi non è giunta alcuna risposta, nonostante fosse stata sollecitata ad evadere in termini ragionevoli l'istanza del ricorrente.
In simili condizioni è dunque d'uopo concludere che l'USSI ha commesso, nel presente caso, un diniego di giustizia, subordinatamente, un ritardo nell'evasione della procedura.
Si chiede pertanto a questo lodevole Tribunale di ordinare all'USSI di emanare, senza indugio, una decisione formale che si pronunzi sulla richiesta avanzata dal ricorrente in data 19 febbraio 2009." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 1° aprile 2009 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Con richiesta del 19 febbraio 2009, il ricorrente ha inviato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, servizio asilanti, una richiesta di aiuto d'emergenza, poi sollecitata con lettera del 2 marzo 2009.
II ricorrente da febbraio 2009 risiede presso __________ a __________, gestita dal __________.
Purtroppo a causa della situazione particolarmente difficile del servizio asilanti, la domanda non è stata evasa con la dovuta celerità. Il servizio asilanti è confrontato da settembre 2008 con un carico di lavoro (nuove domande e attribuzioni) aumentato di più del 50% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, la contemporanea assenza di una collaboratrice da fine dicembre 2008 per malattia e la partenza di un'altra a febbraio 2009. Da febbraio 2009, il servizio asilanti sta quindi gestendo un numero notevolmente maggiore di pratiche con 1.5 unità di personale in meno (su un team di 3.8 unità). Sono attualmente in corso le richieste di sostituzione del personale. Di conseguenza, anche nella gestione evasione della corrispondenza, vi sono dei ritardi.
Di questa particolare e grave situazione sono stati informati i nostri partners che si occupano della gestione dei richiedenti l'asilo: __________, ai quali è stata chiesto di eventualmente sollecitare via e-mail o telefonicamente quei casi particolarmente urgenti. Non ci risulta aver ricevuto solleciti diretti telefonici o via e-mail per il caso in oggetto.
Da rilevare inoltre che lo scorso 5 marzo 2009 la responsabile dell'USSI, __________, e __________, responsabile di __________ presso la quale il signor RI 1 alloggia, hanno avuto un incontro per discutere le possibilità di intervento dell'USSI nei diversi casi che hanno soggiornato nella struttura nel 2008. II caso del ricorrente non è stato presentato né sollecitato da parte di __________.
A seguito del ricorso in oggetto, l'USSI ha immediatamente contattato telefonicamente il signor __________ di __________. Poi, con e-mail del 26 marzo inviato in copia anche al rappresentante legale del ricorrente, lic.jur. __________ e dei collaboratori della Polizia Cantonale signori __________ e __________, ha sollecitato una risposta in merito alla richiesta formulata. A oggi non è pervenuta nessuna risposta e non ci risulta che il signor RI 1 si sia recato presso la Polizia cantonale per le verifiche del caso.
(...)
Prove: copia e-mail del 27 gennaio 2009
(...)
1.4. Il 17 aprile 2009 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (...)
In primo luogo occorre ribadire che il sovraccarico di lavoro dell'autorità - a cui si fa riferimento nella risposta dell'USSI del 1° aprile 2009 - non rappresenta di per sé un elemento suscettibile di giustificare le lentezza delle procedure. Da un punto di vista oggettivo il rispetto del principio di celerità di cui all'art. 6 n. 1 CEDU, impone alle autorità di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano essere evase in ossequio ai principi di un processo equo.
Nella sua risposta l'autorità di prime cure chiede di respingere il ricorso in quanto il ricorrente non ha osservato la bozza di Direttive con la quale l'USSI intende disciplinare, nel dettaglio, la procedura per la richiesta dell'aiuto d'urgenza. Tali Direttive prevedono che il richiedente l'aiuto d'urgenza debba presentarsi presso la Polizia cantonale per l'identificazione e la valutazione dello stato di indigenza. La Polizia invia poi copia del verbale di interrogatorio all'USSI il quale, sulla scorta di tali verifiche, emana una decisione di merito.
(...)
Nell'atto di risposta al ricorso del 10 marzo 2009 l'USSI sostiene, a torto, che il ricorrente non abbia dato seguito alla richiesta di procedere con l'identificazione presso la Polizia Cantonale. Il 26 marzo 2009 - quindi solo a seguito dell'inoltro del ricorso in esame - l'USSI, via posta elettronica, ha chiesto al responsabile di __________, signor __________, informazioni sul caso del signor RI 1. Copia di tale comunicazione è giunta pure al sottoscritto patrocinatore del ricorrente.
Il signor __________, alle ore 12.06 del 26 marzo 2009 così risponde alla richiesta di cui sopra: "Ciao Sara, come ti avevo scritto qualche giorno fa dovevo sentire __________ per capire quale era la situazione di RI 1, ossia se fosse già passato in polizia. Chiamo oggi __________ e fisso un appuntamento per RI 1 per verificare l'identità e lo stato di indigenza" (cfr. e-mail allegato).
In effetti il 26 marzo 2009 il signor __________ ha provveduto a fissare un appuntamento con il Sgt. __________ della Polizia cantonale di __________ per le verifiche richieste dall'USSI. Il 2 aprile 2009 il signor __________ ha accompagnato il ricorrente presso il posto di Polizia di __________ dove, sotto la direzione del Sgt. __________, si è provveduto al suo interrogatorio.
L'esito di quell'interrogatorio è stato, per certi versi, sorprendente. Il ricorrente, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato in applicazione delle misure coercitive previste dalla LStr e trasferito in una cella del Canton __________, verosimilmente in attesa di ottenere i documenti di viaggio per l'esecuzione dell'allontanamento verso la __________. Ora non può essere imputato al ricorrente il fatto che la Polizia non abbia provveduto tempestivamente all'invio del verbale di interrogatorio all'USSI e sulla scorta del quale quest'ultimo avrebbe poi dovuto evadere la richiesta di aiuto di urgenza. Su quanto avvenuto il 2 aprile 2009, si allega, quale mezzo di prova, la comunicazione che il signor __________ ha trasmesso all'USSI e a diversi enti che a titolo diverso intervengono nella questione legata all'aiuto d'urgenza (cfr. e-mail del signor __________ allegato) e che dimostra, contrariamente a quanto asserito dall'USSI nella risposta di causa, che il ricorrente ha rispettato quella bozza di Direttiva di cui si chiedeva immediata applicazione.
Sia permesso ancora osservare come la necessità di un passaggio in Polizia per la verifica dell'identità e dello stato di indigenza, si configuri come un ulteriore elemento di ritardo nell'evasione di richieste di aiuto assistenziale, quale quella oggetto del presente gravame, che dovrebbero essere evase celermente, in considerazione del fatto che le persone che ne fanno richiesta sono escluse, dal momento del passaggio in giudicato di una decisione di non entrata nel merito da parte dell'Ufficio federale della migrazione, da ogni tipo di aiuto assistenziale e, una volta avvenuto lo sfratto da parte della forze di polizia, si trovano a vivere in condizioni che non rispettano il principio della dignità umana di cui all'art. 12 della Costituzione.
Pertanto, in virtù di quanto sopra, si chiede che il presente ricorso sia accolto." (Doc. V)
Il 28 aprile 2009 l'USSI al riguardo ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (...)
L'e-mail del 26 marzo era un sollecito a una precedente richiesta effettuata telefonicamente e in effetti viene scritto "Ciao __________, non mi hai più fatto sapere nulla in merito alla persona ospite (...) Come ti avevo detto a voce e come prevede la bozza di procedura (...)".
II ricorrente era ospitato presso __________ e, quindi, non vi era un'urgenza di decisione di intervento, se non per riconoscere successivamente a __________ il costo dell'alloggio.
In effetti l'attuale regolamento non precisa i disposti procedurali per la richiesta dell'aiuto d'emergenza, in quanto creato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prestazioni sociali in materia di richiedenti l'asilo del 1° gennaio 2008. Proprio per colmare e precisare le disposizioni legali vigenti, è stata creata la direttiva di applicazione, coinvolgendo tutti gli attori implicati direttamente nel settore.
La polizia cantonale aveva informato qualche giorno prima il patrocinatore del ricorrente sia del probabile fermo e incarcerazione del ricorrente in vista del rinvio coatto, che del fatto che il ricorrente era stato fermato dalla polizia la settimana precedente a __________ e denunciato per reati legati allo spaccio di stupefacenti. La decisione del fermo del ricorrente non deve quindi essere collegata alla richiesta dell'aiuto d'emergenza, anche se è vero che il fermo è stato messo in atto al momento della richiesta dell'aiuto. Quanto successo non pregiudica in ogni caso l'applicabilità della direttiva." (Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, proprio relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è così espresso:
" (...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.3. Nella concreta evenienza la richiesta di aiuto d'emergenza è stata inoltrata il 19 febbraio 2009.
Il ricorso per denegata giustizia presso il TCA (dopo un sollecito del 2 marzo 2009), è stato inoltrato il 10 marzo 2009, quindi meno di un mese dopo l'inoltro della domanda.
Ora, pur tenendo conto delle caratteristiche particolari dell'aiuto d'emergenza (cfr. STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009; DTF 134 I 214 (220-221); DTF 134 I 65 (70-71); STCA 42.2005.2-4 del 28 settembre 2005), un termine così ristretto per prendere la decisione non configura ancora un diniego di giustizia (al riguardo cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.2), se si tiene conto, da una parte, del carico di lavoro con il quale è confrontata l'amministrazione (cfr. consid. 1.3) e, d'altra parte, del fatto che comunque il ricorrente dal mese di febbraio 2009 risiedeva presso __________ (cfr. STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, consid. 6 e art. 11 del Regolamento del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2007 concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero).
Risulta peraltro dagli atti che il 27 gennaio 2009 l'USSI ha informato i partners coinvolti nella gestione dei richiedenti l'asilo delle necessità di procedere innanzitutto con l'identificazione da parte della polizia cantonale per poter eventualmente beneficiare dell'aiuto d'emergenza (cfr. Doc. 2), ciò che nel caso concreto, il 26 marzo 2009, non era ancora avvenuto (cfr. Doc. 3).
Alla luce di quanto appena esposto il ricorso per denegata giustizia deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti