Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2008.7
Entscheidungsdatum
29.09.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2008.7

rs/DC/sc

Lugano 29 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 18 marzo 2008 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 18 marzo 2008 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 15 gennaio 2008 (cfr. doc. A9) con cui ad RI 1 è stato concesso il rinnovo del diritto a una prestazione assistenziale per il periodo dal mese di gennaio 2008 al mese di marzo 2008.

Il relativo importo è stato fissato in fr. 608.-- mensili, invece di fr. 1'486.-- erogati per il periodo precedente (cfr. doc. A6, A7, A8).

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’erogazione di una prestazione assistenziale ammontante a fr. 1'492.-- mensili a fare tempo dal mese di gennaio 2008, nonché la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali il ricorrente ha addotto, in particolare, che nella sua situazione, rispetto al periodo fino alla fine di dicembre 2007 in cui ha percepito una prestazione dell’assistenza pubblica di fr. 1'486.--, nulla è cambiato, tranne il fatto che ha traslocato da un appartamento locato a __________ al rustico in __________ che è sempre stato di sua proprietà. A mente dell’insorgente questo trasferimento non può giustificare una riduzione così importante dell’aiuto sociale. Egli ha precisato che a sessant’anni, in cagionevole stato di salute con una somma di fr. 608.-- non può fare fronte al suo fabbisogno minimo.

Il ricorrente ha poi evidenziato di avere personalmente parzialmente riattato il rustico nel corso di lunghi anni e che si tratta di una modestissima abitazione senza alcun lusso sito in una valle discosta, come risulta dalle fotografie allegate.

Egli ha censurato il fatto che non si tenga conto, quali spese per l’alloggio, di un importo mensile per il riscaldamento e l’acquisto di legna, come neppure dell’elettricità.

Inoltre il ricorrente ha contestato il computo di una sostanza imponibile di fr. 7'971.-- allorché la situazione non si è modificata rispetto al 2007, il conteggio di un importo di fr. 500.-- quale valore del veicolo a motore quando il fisco nel 2006 l’ha valutato in fr. 300.-- e la mancata deduzione degli oneri per assicurazioni sociali.

Lo stesso ha pure sottolineato che, come emerge dalla notifica di tassazione per l’anno 2006 annessa al ricorso, i debiti privati sono pari a fr. 91'089.--, di cui fr. 50'000.-- sono relativi al debito ipotecario e la differenza concerne un debito contratto con un privato che aveva a suo tempo concesso l’importo senza pretendere interessi sul capitale.

Per quanto concerne il computo quale sostanza dell’assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto, l’insorgente ha indicato che la somma dell’assicurazione è stata riscattata nel 2005 e versata a sua figlia che non abita con lui.

Egli non comprende a cosa si fa riferimento per titoli e altri collocamenti di capitali, e meglio sino al 31 dicembre 2007 si sono considerati fr. 415.-- e ora ingiustamente si tiene conto di fr. 2'149.-- (cfr. doc. I).

1.3. L’USSI, in risposta, ha postulato un parziale accoglimento dell’impugnativa, osservando che l’importo di fr. 2'149 di titoli e di altri collocamenti in capitale non ha, in effetti, trovato conferma nella documentazione dell’incarto, risultando al 31 dicembre 2007 un saldo del conto corrente postale di fr. 593.

L’amministrazione ha, altresì, specificato, da un lato, che il ricorrente, non avendo mai comunicato di aver chiesto il riscatto dell’assicurazione vita nel 2005, ha violato l’obbligo di informare, dall’altro, che è comunque giustificata la richiesta di non conteggiare l’importo di riscatto, essendo stato versato alla figlia. L’USSI ha, però, sottolineato che andrà valutata un’eventuale richiesta di restituzione.

E’ stato poi riconosciuto che il valore della vettura accertato in ambito fiscale è effettivamente di fr. 300.--, come pure che deve essere computato quale spesa per l’alloggio, oltre al valore locativo, anche un importo per le spese accessorie pari al 15% del valore locativo dell’abitazione primaria ai sensi dell’art. 5 Reg.Laps. L’USSI ha rilevato che, dunque, a titolo di spesa per l’alloggio deve essere tenuto conto di un ammontare di fr. 2'608.-- (valore locativo di fr. 2'268.-- + fr. 340.-- per le spese accessorie).

Relativamente al contributo AVS, come pure alle spese di elettricità o acquisto di legna, l’amministrazione ha indicato che le stesse sono rimborsate non con la prestazione ordinaria, bensì con prestazioni speciali dietro presentazione di fatture.

Infine l’USSI ha osservato che, mentre il debito ipotecario di fr. 50'000.-- è stato comprovato dalla __________ nell’agosto 2007, dell’ulteriore debito privato non è mai stato informato (cfr. doc. V).

1.4. Il 13 giugno 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria rilasciato dal Comune di __________ (cfr. doc. VIII).

1.5. L’USSI, su richiesta di questa Corte (cfr. doc. IX), il 27 giugno 2008 ha inviato una tabella di calcolo in cui figurano le correzioni esposte nella risposta di causa e indicante che l’importo della prestazione assistenziale spettante ad RI 1 ammonta a fr. 1'300.-- mensili dal gennaio 2008 (cfr. doc. X+bis).

1.6. Il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato le proprie osservazioni al riguardo con scritto del 3 luglio 2008 (cfr. doc. XII).

1.7. L’amministrazione, il 1° settembre 2008, ha sottolineato, segnatamente, che a titolo di sostanza non deve essere computato alcunché, in quanto sia l’importo della sostanza immobiliare che quello relativo all’altra sostanza sono minori rispetto alla quota esente (cfr. doc. XIV).

1.8. Il 13 settembre 2008 l’avv. RA 1 ha ancora rilevato che solo per i mesi di luglio e agosto 2008 è stata versata al suo assistito una prestazione assistenziale di fr. 1'300.--, mentre da gennaio a giugno 2008 egli ha ricevuto fr. 608.-- al mese.

Egli, per conto dell’insorgente, ha poi esternato la sua incomprensione circa il computo del valore locativo dell’abitazione visto che si tratta di una modestissima casa sita in un paese che non è turistico e che si è spopolato nel corso degli anni. Al riguardo è stato specificato che sul mercato immobiliare non vi è alcuna domanda che possa giustificare tale importo.

Il legale ha, altresì, evidenziato che l’USSI non ha considerato le spese riguardanti l’acqua, l’energia elettrica, i rifiuti e la relativa tassa, la fognatura e il telefono, oltre ai costi medici e farmaceutici, ivi compresi quelli non coperti dalla cassa malati o la partecipazione del 10%. Egli ha così rinnovato la richiesta del riconoscimento di un ammontare mensile di perlomeno fr. 1'492.- dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. XVI).

1.9. Il doc. XVI, il 17 settembre 2008, è stato inviato all’USSI per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il termine di cinque giorni (cfr. doc. XV).

L’amministrazione è rimasta silente.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’importo della prestazione assistenziale riconosciuta ad RI 1 per il lasso di tempo dal mese di gennaio 2008 è o meno corretto.

2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 7 gennaio 2008, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

269.--

269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

  1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

  1. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

  1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

  2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

  3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

  4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

  1. gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
  2. LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.6. Nella presente evenienza, come già visto (cfr. consid. 1.1), l’USSI, con decisione del 15 gennaio 2008, confermata con decisione su reclamo del 18 marzo 2008, ha assegnato ad RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 608.-- a fare tempo dal mese di gennaio 2008 (cfr. doc. A, B, C).

Il ricorrente ha sollevato diverse obiezioni riguardo al calcolo effettuato dall’amministrazione.

In particolare egli ha censurato, da una parte, il computo dell’importo di fr. 7'971 a titolo di sostanza, rilevando che l’assicurazione vita è stata riscattata nel 2005 e versata alla figlia, che il valore del veicolo era di fr. 300.-- e non di fr. 500.-- e che la somma di titoli e di altri collocamenti di capitali non poteva essere di fr. 2'149.-- quando fino a dicembre 2007 era di fr. 415.-, nonché il conteggio del valore locativo quale reddito da sostanza immobiliare.

Dall’altra, la mancata considerazione di determinate spese, come i costi per il riscaldamento e l’acquisto di legna, l’elettricità il telefono, la tassa rifiuti e per la fognatura, i contributi delle assicurazioni sociali e le spese mediche e farmaceutiche.

Egli ha poi sottolineato che ha un debito complessivo di fr. 91'089 di cui fr. 50'000.- quale debito ipotecario e la differenza riguardante un debito contratto con terzi senza interessi (cfr. doc. I; XII; XVI).

2.7. Chiamato ad esaminare l'operato dell'USSI, il TCA rileva innanzitutto che, per quanto attiene ai redditi computabili, è stato conteggiato unicamente un reddito da sostanza immobiliare, e meglio il valore locativo dell’abitazione dell’insorgente a __________ (cfr. doc. A9; A1).

II reddito della sostanza immobiliare, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps - a cui rinvia l’art. 22 Las - e art. 20 LT, comprende in particolare i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento, il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a, b LT).

Dalle carte processuali si evince che RI 1 è proprietario di alcuni fondi nel Comune di __________.

Il rustico in cui vive è sito sulla particella N. 898 (cfr. doc. 80-82). Il valore di stima ammonta a circa fr. 36'200.-, come si evince dalle decisioni relative alla revisione generale delle stime del 2004 e dalla notifica di tassazione per l’anno 2006 (cfr. doc. 80-82, 11).

Secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).

Il ricorrente ha contestato il computo del valore locativo, in quanto si tratta di una modestissima casa sita in un paese che non è turistico e che si è spopolato nel corso degli anni. Al riguardo è stato specificato che sul mercato immobiliare non vi è alcuna domanda che possa giustificare tale importo (cfr. doc. XVI).

La __________ in __________, di cui __________ fa parte, unitamente a __________, __________, __________, __________ e __________, ora aggregati nel Comune di __________, risulta, però, apprezzata da turisti ed escursionisti (cfr. __________). Anche nella frazione di __________ vi è la possibilità di prendere in locazione casette e rustici di vacanza, come pure di acquistarne (cfr. __________).

Inoltre il fatto che l’abitazione sia modesta è comunque tenuto in considerazione dall’importo del valore locativo annuo considerato di fr. 2'268.-- (cfr. doc. A9; A1; Xbis), il quale in quanto tale non è stato censurato.

A ragione, dunque, l’amministrazione ha considerato che il rustico di __________ produce un reddito e ha computato nel calcolo volto alla determinazione della prestazione assistenziale a cui ha diritto il ricorrente un valore locativo di fr. 2'268.--.

Del resto va sottolineato, come verrà esposto più approfonditamente in seguito (cfr. consid. 2.12.), che per i proprietari di abitazione si tiene conto del valore locativo anche quale spesa per l’alloggio.

2.8. Riguardo alla sostanza, nella decisione formale 15 gennaio 2008, così come nella decisione su reclamo del 18 marzo 2008 (cfr. doc. A9, A1), è stata indicata una sostanza immobiliare nulla, poiché il valore di stima computato di fr. 36'282 è inferiore al debito ipotecario di fr. 50'000.--, nonché alla quota esente di fr. 100'000.-- (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las).

E’ stato, però, conteggiato un ammontare di fr. 7'971.-- quale “altra sostanza”, tenendo conto dei titoli e altri collocamenti di capitali, di un’assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto e del valore della vettura, dedotta la quota esente di fr. 10'000.-- ai sensi dell’art. 20 lett. a cfr. 2 Las (cfr. doc. A1; A9).

Con la risposta di causa l’USSI ha riconosciuto che effettivamente la somma di titoli e altri collocamenti di capitali a fine dicembre 2007 non era pari a fr. 2'149.--, bensì a fr. 593.--, che il valore del veicolo non è di fr. 500.--, siccome la notifica di tassazione 2006 indica fr. 300.-- e che l’assicurazione vita, essendo stata riscattata nel 2005 e versata alla figlia, non andava conteggiata (cfr. doc. V).

Nella nuova tabella di calcolo, allestita su richiesta del TCA, l’amministrazione ha, quindi, indicato che anche l’ ”altra sostanza”, come la sostanza immobiliare, risultava nulla, essendo inferiore alla quota esente di fr. 10'000.-- (cfr. doc. Xbis).

Questo Tribunale, in proposito, rileva che gli importi afferenti ai risparmi dell’insorgente e del valore della sua automobile trovano conferma agli atti (cfr. doc. 10, 11).

Questi importi, pertanto, devono essere considerati nel conteggio della pubblica assistenza.

2.9. Correttamente poi l’USSI, con la risposta di causa, ha proposto di non computare l’assicurazione sulla vita riscattata nel 2005 e versata alla figlia del ricorrente.

In effetti questa Corte con sentenza 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg., ha stabilito che nel calcolo della prestazione assistenziale di un’anziana non andava computato il valore dei fondi a cui aveva rinunciato donandoli ai figli. Il TCA ha rilevato che se si computassero i beni a cui una persona ha rinunciato, si contravverrebbe allo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere una persona che si trova in una situazione di bisogno concreto indipendentemente dalle cause della sua precarietà.

Tale principio è stato ripreso all’art. 22 lett.a cfr. 4 Las, entrato in vigore il 1° ottobre 2006, il quale sancisce che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato (cfr. consid. 2.5.).

Al riguardo il TF, in una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007 pubblicata in DTF 134 I 65, ha deciso che:

" (…)

3.1Giusta l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173, 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75). Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nel Cantone dei Grigioni, l'aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (RS/GR 546.250).

3.2 In materia di prestazioni complementari, a norma dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato. Una rinuncia ai sensi di questa disposizione è data, segnatamente, allorquando una persona assicurata rinuncia, senza obbligo giuridico, a elementi di sostanza, o può pretendere determinati elementi di reddito e di sostanza, senza però far valere i relativi diritti (DTF 123 V 35 consid. 1 pag. 37 con riferimenti; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 pag. 210 segg.). Affinché una rinuncia a elementi di reddito o di sostanza possa essere presa in considerazione, occorre che essa sia avvenuta «senza obbligo giuridico», rispettivamente «senza controprestazione adeguata», queste due condizioni non essendo da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 consid. 4.3 pag. 334).

3.3 A differenza di quanto vale in materia di prestazioni complementari (vedi per esempio sentenza P 55/05 del 21 gennaio 2007, nella quale questo Tribunale ha giudicato che la perdita di un importo di fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio, legato ad una truffa, costituisce sostanza cui l'assicurato ha rinunciato), l'aiuto in situazioni di bisogno nel senso dell'art. 12 Cost. non può essere ridotto o rifiutato ad una persona indigente, anche se quest'ultima è personalmente responsabile di questo suo stato; si tratta di una concretizzazione del principio di sussidiarietà dell'aiuto sociale, che costituisce l'ultima ancora di salvataggio dell'individuo (vedi per esempio DTF 121 I 367 consid. 3b pag. 375; Jean-François Aubert/ Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 5 all'art. 12 Cost.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, pag. 683, n. 1532; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 178; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, tesi Berna 2002, pag. 304). A questo riguardo, è unicamente determinante la situazione attuale ed effettiva dell'interessato al momento dell'esame del suo diritto a condizioni minime di esistenza (Müller, op. cit., pag. 170). In altri termini, i motivi che hanno condotto all'indigenza sono irrilevanti dal profilo della protezione offerta dall'art. 12 Cost. (vedi pure DTF 131 I 166 consid. 4.3 pag. 174 e i riferimenti ivi citati). Fermi questi presupposti, il Comune non poteva rifiutare la richiesta dell'insorgente applicando per analogia i principi validi in materia di rinuncia a elementi di reddito o di sostanza nell'ambito delle prestazioni complementari." (DTF 134 I 69-71)

Giova, in ogni caso, ricordare che la Las contempla un diritto di regresso a favore dell’USSI nei confronti di coloro che, in virtù delle norme del CCS, sono tenuti ad obblighi assistenziali verso la persona assistita (coniuge o parente nei gradi fissati nell’art. 328 CC), oppure dell’erede, del legatario o del donatore che profittassero dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione. Le possibilità di regresso sono limitate dalle stesse condizioni poste dal CC (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 8; RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

In particolare giusta l’art. 38 Las:

" I parenti obbligati all’assistenza secondo l’ art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti a norma dell’ art. 329 del Codice medesimo."

A tale proposito va rilevato che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

Siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.

La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.-- per le persone sole e di fr. 80'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 10'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2000, p.to F4; Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).

Tali redditi non sono stati oggetto di modifiche nelle Direttive COSAS 2005 (cfr. p.to F4).

Al riguardo il TF, nella sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, già menzionata sopra, ha rilevato che:

" (…)

4.3 Rispetto alle succitate disposizioni del Codice civile, l'aiuto sociale è sussidiario (Koller, op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC). Tuttavia, anche persone con pretese fondate sugli art. 328 e 329 CC possono trovarsi in una situazione di necessità, se queste pretese non sono esigibili nell'immediato (Müller, op. cit., pag. 170). Nella decisione in lite, il Comune opponente ha negato che fossero dati i presupposti per l'applicazione delle menzionate disposizioni, vista la capacità economica dei due figli (redditi imponibili di fr. 23'500.- rispettivamente fr. 58'000.-). Così il Comune non può ora invocare il principio della sussidiarietà e rimproverare al ricorrente di avere rinunciato ad esigere per via giudiziaria un contributo dai figli. D'altronde, conformemente alle direttive emanate dalla COSAS (n. F.4), per quanto riguarda il contributo dei parenti, nel limite del possibile è auspicabile negoziare un accordo tra le parti, atteso che i possibili rischi di ripercussioni sul beneficiario e sul suo progetto sociale non sono trascurabili. In caso di litigio, sarà l'autorità cui spetta l'obbligo e/o gli oneri di assistenza giusta l'art. 25 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) a dover procedere per le vie legali e richiedere i contributi per il futuro e quelli retroattivi al massimo per un anno prima dell'avvio dell'azione legale (Judith Widmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, Zurigo 2001, pag. 78 segg.). L'autorità subentra in tal caso nei diritti della persona assistita fino a concorrenza dei propri anticipi (art. 329 cpv. 3 in relazione con l'art. 289 cpv. 2 CC; DTF 133 III 507 consid. 5.2 pag. 510; Koller, op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC). Di conseguenza, nella concreta evenienza, l'aiuto non poteva essere rifiutato al ricorrente con l'argomento che quest'ultimo vantava una eventuale pretesa di mantenimento dalla realizzazione dei beni ceduti ai figli. Se il Comune (o l'autorità cantonale eventualmente competente) reputasse, tenendo conto di eventuali aumenti di sostanza e dei redditi immobiliari, essere questi beni destinati al mantenimento del ricorrente, può inoltrare un'azione fondata sugli art. 328 e 329 CC. In presenza di beni immobili la cui realizzazione, anche parziale, non è possibile o non può essere ragionevolmente pretesa, l'autorità potrà concludere con i parenti tenuti al sostentamento una convenzione speciale sull'esigibilità degli averi a seguito di alienazione o dopo il decesso dell'obbligato (direttive COSAS n. F.4)." (DTF 134 I 71-72)

Secondo l’art. 40 Las:

" L’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore."

Per quanto riguarda la procedura, l’art. 41 Las prevede che il diritto di regresso viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la procedura prevista dal Codice civile svizzero.

L’azione di regresso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo cinque anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta (art. 42 Las).

L’Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (art. 43 Las).

Inoltre a garanzia del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate segnatamente secondo gli art. 38 e 40 Las.

Perché sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a Registro fondiario. Il regolamento di applicazione ne fissa le modalità (art. 44, 45 Las).

L’ipoteca a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e segg. CCS, è iscritta, ad istanza dell’USSI, fino a concorrenza di due annualità di prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti.

Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli assistiti minorenni di età inferiore ai 16 anni e l’iscrizione è sempre rinnovabile.

L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua iscrizione ed avrà il diritto di subingresso (cfr. art. 18, 19 Reg.Las).

Sulla scorta di quanto esposto, nel caso in esame l’USSI ha la facoltà di intentare, se del caso, un’azione civile nei confronti della figlia dell’insorgente, sulla base dell’art. 38 Las che fa riferimento all’art. 328 CC o dell’art. 40 Las.

Al riguardo va rammentato che il termine di prescrizione dell’azione di regresso è di un anno dal giorno in cui l’autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, comunque, di 5 anni dal giorno della corresponsione della prestazione assistenziale.

2.10. In simili condizioni, non esistendo alcuna sostanza computabile, dal profilo dei debiti non merita di particolari approfondimenti la questione di sapere se RI 1, oltre al prestito ipotecario di fr. 50'000.--acceso con la __________ (cfr. doc. 61-64), ha contratto o meno un ulteriore debito con terzi di circa fr. 41'000.-- (fr. 91'000 – fr. 50'000.--), come da lui asserito (cfr. doc. I).

La soluzione di tale quesito si rivelerebbe ininfluente per l’esito della presente vertenza anche per il fatto che l’insorgente ha comunque affermato che per tale debito non venivano pretesi interessi sul capitale (cfr. doc. I).

Di conseguenza, ad eccezione degli interessi ipotecari, non vi sarebbero altri interessi passivi da computare nel calcolo quali spese (cfr. art. 22 lett. b cfr. 4 Las; consid. 2.).

2.11. La soglia di intervento, nel caso di specie, la cui unità di riferimento è formata da una persona, ammonta a fr. 1’060.-- al mese (cfr. consid. 2.4.).

Tale importo corrisponde a quello computato dall’USSI nel calcolo effettuato nel gennaio 2008 (cfr. doc. A9).

I costi attinenti al consumo di elettricità e al telefono, nonché la tassa per la nettezza urbana menzionati dal ricorrente (cfr. doc. I, XVI) sono, poi, già compresi nell’importo della soglia di intervento (cfr. Direttive COSAS 2005 p.to B 2.1.).

Pertanto a queste spese va fatto fronte mediante l'ammontare appena citato.

2.12. Per quanto attiene alla spesa per l’alloggio, il TCA rileva che l’art. 22 lett. c Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che, per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. consid. 2.5.).

La norma introdotta nel 2006 dalla Las all’art. 22 lett. c si differenzia dal regime previsto per la Laps, il cui art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali sancisce che:

" La spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.

b) per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie."

La Laps non fa dunque capo alle spese effettive, bensì a un importo fittizio calcolato sulla base della pigione netta.

L’art. 22 lett. c Las è, per contro, analogo alla regolamentazione di cui alla LPC, contrariamente a quanto addotto dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 3).

Ai sensi dell’art. 3b lett. b LPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art. 10 cpv. 1 lett. b valido dal 1° gennaio 2008), vanno, in effetti, computate le spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (effettive), nei limiti degli importi di fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. consid. 2.5.).

Nel contesto delle prestazioni complementari la pigione è, inoltre, riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto di domicilio nell'abitazione. Ciò nella misura del valore locativo (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021).

L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla, poi, un forfait annuo di fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le persone che abitano un immobile di loro proprietà.

In simili circostanze, vista la scelta del legislatore di distanziarsi, in relazione al calcolo della pigioni ai fini della determinazione del diritto all’assistenza sociale, dal regime Laps, riprendendo invece la soluzione adottata per le prestazioni complementari a livello federale, anche ai richiedenti le prestazioni assistenziali proprietari dell’abitazione in cui vivono va applicato per analogia il regime contemplato dalle prestazioni complementari (cfr. STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.10.; STCA 42.2007.8 del 31 marzo 2008 consid. 2.7.).

Nel caso in esame, a titolo di spese per l’alloggio in relazione all’abitazione di __________ deve, perciò, essere considerato, oltre all’ammontare di fr. 2’268.--, corrispondente al valore locativo di (cfr. consid. 2.7.), l’importo forfetario di fr. 1'680.--, per un ammontare complessivo di fr. 3’948.--.

Visto che si tiene già conto di un importo forfetario di fr. 1'680.-- è escluso che possano essere prese in considerazione ulteriori costi per riscaldamento, acqua e fognatura, come invece postulato dall’insorgente (cfr. STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.10.).

Riguardo all’asserzione formulata dall’USSI nella risposta di causa secondo cui le spese di elettricità e per l’acquisto della legna per il riscaldamento non sono riconosciute nell’ambito della prestazione ordinaria, bensì vengono semmai rimborsate con delle prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Laps dietro presentazione di fatture (cfr. doc. V pag. 3), l’amministrazione va resa attenta del fatto che la stessa, nella procedura decisionale per eventuali prestazioni speciali relative a questi costi, dovrà considerare che le spese per l’alloggio computate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria contemplano la somma forfettaria di fr. 1'680.-- per spese accessorie, e quindi che i costi di riscaldamento sono, perlomeno parzialmente, già coperti.

2.13. L’insorgente, con scritto del 13 settembre 2008, sostiene che con la prestazione assistenziale deve far fronte pure al pagamento della somma di fr. 92.-- a titolo di sua partecipazione al premio della cassa malati oltre al sussidio (cfr. doc. XVI).

Al riguardo è utile osservare che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.5.), quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.

Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.

A titolo di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13; STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.).

Il ricorrente è affiliato alla cassa malati __________ (cfr. doc. 53, 54).

Per il 2008 il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 3’853.50 (cfr. Decreto esecutivo concernente il premio riconosciuto ai singoli assicuratori malattie per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2008 del 10 ottobre 2007).

L’ammontare di fr. 3’853.50 è inferiore alla quota media cantonale ponderata per il 2008, corrispondente, per gli adulti a fr. 4'010.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2008 del 10 ottobre 2007).

Pertanto ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per il ricorrente del premio medio ponderato della __________ di fr. 3'853.-.

In casu l’USSI, quale premio complessivo della cassa malati, ha dunque rettamente conteggiato la somma di fr. 3’853.-- (cfr. doc. A1; A9), a prescindere dal premio effettivo a carico dell’insorgente.

Per quanto attiene alle spese mediche e farmaceutiche non assunte dalla LAMal, alla franchigia e alle partecipazioni ai costi che il ricorrente deve sostenere (cfr. doc. XVI), esse sono previste quali prestazioni speciali all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las.

Al riguardo va, tuttavia, osservato che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato emerge che è stata decisa una prassi più restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.14.).

2.14. RI 1 ha censurato l’omessa computazione dell’ammontare afferente ai contributi AVS di fr. 111.-- ogni trimestre (cfr. doc. I, XVI).

Al riguardo l’USSI, nella risposta di causa, ha indicato che “il contributo minimo AVS è una spesa riconosciuta per tramite di una prestazione speciale ai sensi dell’art. 20 Las” (cfr. doc. V pag. 4).

Va peraltro sottolineato che l’USSI ha già avuto occasione di precisare in altre vertenze in ambito di assistenza sociale che, nel caso in cui si giustifichi l’intervento assistenziale, l’importo dei contributi sociali è riconosciuto con versamenti trimestrali al fine di garantire l’effettivo pagamento alla Cassa cantonale di compensazione (cfr. STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid. 2.15.; STCA del 7 aprile 2006 nella causa B., 42.2006.5 consid. 2.11.).

Questa Corte prende atto che nel caso in esame i contributi sociali sono, dunque, assunti dall’assistenza sociale.

2.15. Alla luce di tutto quanto sopra esposto i redditi computabili a decorrere dal mese di gennaio 2008 sono costituiti dal reddito della sostanza immobiliare di fr. 2'268.-- (cfr. consid. 2.7.).

La sostanza computabile risulta nulla (cfr. consid. 2.8., 2.9).

Le spese computabili sono, invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 3’948.-- (cfr. consid. 2.12.), dagli interessi ipotecari di fr. 1'917.-- (cfr. doc. A1; A9; Xbis; XVI); dal premio della cassa malati pari al premio medio ponderato della __________ per il 2008 di fr. 3’853.-- (cfr. consid. 2.13.).

Esse, globalmente, corrispondono a fr. 9’718.-- all’anno.

Di conseguenza l’insorgente non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.).

Il disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 7’450.-- annui (redditi computabili di fr. 2’268.-- – spese computabili di fr. 9’718.--), corrispondente a fr. 621.-- al mese.

La soglia di intervento per il 2008 del ricorrente è pari a fr. 1'060.-- al mese (cfr. consid. 2.11.).

Come indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.).

In casu, come visto, non vi è alcun reddito disponibile residuale, bensì un disavanzo di fr. 621.-- al mese che va pure considerato.

I sussidi della cassa malati per il 2008 ammontano dal canto loro a fr. 269.-- mensili (cfr. doc. A1, A9, Xbis).

La lacuna di reddito Las mensile è pertanto pari a fr. 1'412.-- [(fr. 1’060.-- + fr. 621.--)

  • fr. 269.--].

Il ricorrente ha, dunque, diritto, per il periodo dal mese di gennaio 2008, a una prestazione assistenziale di fr. 1’412.--.

2.16. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’USSI (cfr. 22 LPTCA).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

2.17. Per la parte del ricorso in cui RI 1 è soccombente, egli può, invece, essere posto al beneficio del gratuito patrocinio sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere, infatti, intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA è per principio gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA).

Secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3 Lag prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.18. Nel caso in esame risulta dagli atti di causa che RI 1 vive grazie all'aiuto della pubblica assistenza.

Con la presente sentenza la prestazione assistenziale è stata, inoltre, fissata a fr. 1’412.-- mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008.

In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Va poi considerato che il ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.

Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su reclamo del 18 marzo 2008 è riformata nel senso che ad RI 1 è riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 1’412.-- mensili per il periodo dal 1° gennaio 2008.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).

  1. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

34

CC

CCS

  • art. 328 CCS
  • art. 329 CCS

Cost

LAS

LPC

  • art. 3b LPC
  • art. 3c LPC

LPGA

LPTCA

  • art. 20 LPTCA
  • art. 21 LPTCA

LT

OPC

  • art. 16a OPC

Reg.Laps

  • art. 4 Reg.Laps
  • art. 5 Reg.Laps

Reg.Las

  • art. 1 Reg.Las
  • art. 18 Reg.Las

v.LAVS

  • art. 85 v.LAVS

ZGB

Gerichtsentscheide

33