Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2008.10
Entscheidungsdatum
20.11.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2008.10

rs/DC/sc

Lugano 20 novembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 30 luglio 2008 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 30 luglio 2008 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 16 novembre 2007 con la quale ha negato a RI 1 - dal 1° dicembre 1998 (cfr. doc. M) risiedente presso la __________ di __________ - il diritto a prestazioni assistenziali postulate con domanda del 19 luglio 2007. L'USSI ha infatti ritenuto che il medesimo continuasse a essere domiciliato nel Cantone __________ (cfr. doc. A, L).

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali a partire dalla data di inoltro della relativa richiesta.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite la propria patrocinatrice, ha addotto, in particolare, di essere stato scolarizzato in Ticino e che nel settembre 1995 è stato trovato a vagare per le strade di . E’ stato indicato che, dopo la registrazione al controllo abitanti della città e l’istituzione di una misura di tutela (siccome non in grado di intendere e di volere), è stato collocato in diversi istituti dai quali fuggiva continuamente sentendosi costretto alla reclusione. Inoltre è stato precisato che il ricorrente, tornato in Ticino dopo una sua ennesima fuga, è stato ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________ per poi essere posto, su proposta di alcuni medici dell’ente ospedaliero, all’Istituto “” di __________. Al riguardo è stato puntualizzato che l’insorgente non ha mai tentato di allontanarsi dalla struttura in cui risiede da ormai più di otto anni.

L’avv. RA 1 ha, poi, affermato che nel 2005 l’Ufficio di vigilanza sulle tutele, con decisione 10 giugno 2006 la CTR __________ di __________, ha provveduto a seguire tali istruzioni e il 25 agosto 2006 la stessa l’ha nominata tutrice del ricorrente. Essa ha specificato che l’insorgente era confrontato a difficoltà economiche e che già nell’aprile 2006 era stata inoltrata una prima domanda di prestazioni assistenziali, in seguito rifiutata.

E’ stato in proposito segnalato, da un lato, che RI 1 è al beneficio di una rendita AI, di una PC e di un assegno per grandi invalidi. Dall’altro, che non rientrando la “__________” fra gli istituti per persone invalide adulte riconosciuti, il servizio PC ha rifiutato il pagamento dei costi scoperti. Di conseguenza nel luglio 2007 è stata presentata una domanda di prestazioni assistenziali, negate con decisione del 16 novembre 2007.

Per quanto concerne il domicilio del ricorrente, la patrocinatrice ha sottolineato come il suo centro di interessi non si sia in realtà mai spostato dal Ticino. Al riguardo è stato ribadito che RI 1 ha frequentato le scuole in Ticino, come pure vi ha svolto alcune attività lavorative ed era stato collocato in una struttura per disabili ticinese (__________).

L’avv. RA 1 ha osservato che a __________, dove nel 1995 è stato trovato a vagare, non aveva né conoscenti, né altri interessi e che entrambi i genitori – che non sono in grado di provvedere alle sue necessità di cura e finanziarie – risiedevano in Ticino. E’ stato precisato che la madre a tutt’oggi rende regolarmente visita al figlio.

Inoltre la rappresentante del ricorrente, relativamente alla circostanza che la “__________” non sia una struttura per invalidi adulti riconosciuta e sussidiata dal Cantone, ha rilevato come RI 1 abbia per atti concludenti, ossia non tentando mai di fuggire, dimostrato di apprezzare il metodo educativo e la gestione dell’Istituto che lo ospita. La stessa ha indicato che, quindi, per evidenti motivi sociali, un suo sradicamento e trasferimento presso un luogo sovvenzionato non risulta né proponibile né opportuno (cfr. doc. I).

1.3. Con risposta del 3 ottobre 2008 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 23 ottobre 2008 RI 1, tramite la propria patrocinatrice, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, rilevando segnatamente che la “__________”

  • aperta nel 1991 - è comunque riconosciuta da svariati Cantoni (fra cui __________, __________ e __________) e che la stessa, a dimostrazione della serietà e professionalità della struttura, fa parte delle aziende formatrici di apprendisti riconosciute. A tale scritto è stata, inoltre, allegata una dichiarazione del 14 ottobre 2008 del Dr. __________ (cfr. doc. V, O).

1.5. L’USSI, riguardo allo scritto del 23 ottobre 2008 dell’avv. RA 1, ha comunicato di non avere alcuna osservazioni da presentare, non essendo stati forniti ulteriori elementi comportanti la modifica della loro decisione (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale.

Più specificatamente deve essere verificato se ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali l’insorgente debba essere considerato domiciliato nel Cantone Ticino oppure no.

2.2. La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).

Nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”

L’art. 5 Las, afferente al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a)richiedenti l’asilo e

b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta l’art. 10 Las, poi:

Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977.

L’art. 13 Reg.Las, riguardante l’aiuto immediato a persone con sola dimora assistenziale nel Cantone, enuncia che:

" 1Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero possono beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di regola, all’importo necessario per rientrare a domicilio.

2Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni sanitari.”

La legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno1977 (Legge federale sull’assistenza, LAS) all’art. 4 sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

L’art. 5 LAS, per quanto attiene al ricovero in case di cura o istituti, nonché al collocamento in una famiglia, enuncia:

" La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non costituiscono domicilio assistenziale”

Ex art. 9 LAS:

" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”

Relativamente all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede, quale principio, che:

" 1 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.

3 Il Cantone designa l’ente pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.”

Ai sensi dell’art. 13 LAS afferente ai casi d’urgenza:

" 1Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.

2 ...”

2.4. L’art. 23 CC prevede che:

" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

Giusta l’art. 25 cpv. 2 CC il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.

Al riguardo è utile rilevare che l’art. 376 CC enuncia che

" 1 La tutela è costituita al domicilio del tutelato.

2 I Cantoni possono dichiarare competenti le autorità di tutela del luogo di attinenza per i loro cittadini domiciliati nel Cantone in quanto l’obbligo dell’assistenza incomba tutto o in parte al Comune di attinenza.”

Ex art. 377 CC:

" 1 Il cambiamento di domicilio può solo aver luogo col consenso dell’autorità tutoria.

2 Quando siasi verificato, la tutela passa all’autorità del nuovo domicilio.

3 In questo caso la tutela dev’essere pubblicata al nuovo domicilio.”

Inoltre secondo l’art. 26 CC, afferente alla dimora in uno stabilimento:

" La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.”

2.5. Nell’ambito dell’assicurazione invalidità l’Alta Corte ha emesso un giudizio 9C_100/2007 del 14 aprile 2008, pubblicato in DTF 134 V 236, con cui ha accolto il ricorso di un’assicurata - affetta da epilessia, disturbi di sviluppo e limitazione dell’intelligenza, nonché incapace di lavorare, residente in un istituto in Svizzera e affiliata come persona senza attività lucrativa presso la cassa cantonale vodese di compensazione - alla quale era stata negata un rendita di invalidità dell’AI sia ordinaria, poiché non adempiva le relative condizioni, che straordinaria per difetto di domicilio in Svizzera.

In quell'occasione il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) le point litigieux déterminant est celui de savoir si la recourante est domiciliée en Suisse au sens des art. 23 ss CC (par renvoi de l'art. 13 LPGA [RS 830.1] en relation avec les art. 39 LAI et 42 LAVS).

2.1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités). L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992; EUGEN BUCHER, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 23 CC).

Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un

BGE 134 V 236 S. 240 établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la force des choses ( Zwang der Umstände)", tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités).

2.2 Selon les constatations des premiers juges, la volonté de la recourante de se constituer un domicile en Suisse ne peut pas être déduite des circonstances du cas d'espèce, le fait de séjourner depuis octobre 2000 dans un établissement au sens de l'art. 26 CC ne suffisant pas à cet égard. Si la recourante a de nombreux liens avec la Suisse (naissance dans ce pays, scolarité en Suisse depuis 1989, pré-apprentissage à Y., permis de séjour B), ce sont ses parents qui ont choisi l'Institut X., parce qu'il semblait adapté aux problèmes de santé de leur fille. Par ailleurs, hormis les contacts nécessaires qu'elle entretient avec ses thérapeutes et les autres pensionnaires de l'institut, la recourante n'a en définitive pas de liens personnels autres que ceux tissés par l'intermédiaire de ses parents. L'autorité cantonale de recours a en conséquence retenu que les conditions permettant d'admettre l'existence d'un domicile en Suisse n'étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être rejeté.

2.3 La juridiction cantonale a nié que la présomption de l'art. 26 CC a été renversée, au motif que ce sont les parents de la recourante qui avaient choisi l'Institut X., parce que cet établissement paraissait adapté aux problèmes de santé présentés par leur fille. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. La circonstance retenue par les premiers juges - l'adéquation de l'établissement aux besoins de la recourante - ne permet en effet pas d'exclure qu'elle n'a pas elle-même choisi l'établissement (de concert avec sa mère), comme elle le fait valoir dans son recours. Par ailleurs, en appréciant les circonstances extérieures et objectives dont doit ressortir la volonté de l'intéressée de transférer le centre de son existence en Suisse, la juridiction cantonale n'a à tort (cf. art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) pas pris en considération des éléments de fait en faveur de l'existence d'une telle intention.

BGE 134 V 236 S. 241

Ainsi, en sus de la demande (puis l'obtention) d'une autorisation de séjour en Suisse, la recourante a entrepris d'autres démarches concrètes auprès de l'administration suisse en vue de s'y établir, en requérant, en particulier, son affiliation à l'AVS/AI suisse. A défaut d'exercer un travail, elle a été assujettie à l'AVS/AI en tant que personne sans activité lucrative au regard du critère du domicile en Suisse (cf. les art. 1a al. 1 let. a et 3 al. 1 1re phrase LAVS en relation avec les art. 1b et 2 LAI), cette affiliation apparaissant alors déterminante pour le système des règles de conflit prévu par le droit européen de la sécurité sociale (cf. en particulier le titre II du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n° 1408/71; RS 0.831.109.268.1]; infra consid. 4 ss). La recourante a de ce fait versé des cotisations à partir du 1er janvier 2003 (cf. extrait du compte individuel du 9 février 2004), sans que son affiliation ait été remise en cause avant la décision initiale de l'intimé. Il s'agit là d'une circonstance qui, si elle n'est pas déterminante à elle seule, constitue un indice sérieux de l'intention de faire de la Suisse le centre de ses intérêts. En ajoutant cet élément aux autres faits retenus par les premiers juges comme liens avec la Suisse (naissance et scolarité dans ce pays, pré-apprentissage à Y., autorisation de séjour en Suisse) et compte tenu de la présomption de capacité de discernement (dont il n'y a pas lieu d'admettre, au regard des constatations de la juridiction cantonale, qu'elle serait renversée), on doit déduire de l'ensemble des circonstances que la recourante a manifesté sa volonté de transférer son centre d'intérêts en Suisse. Partant, la présomption légale de l'art. 26 CC est renversée et la recourante est domiciliée en Suisse.

2.6. Per quanto concerne, invece, l’assistenza pubblica, questa Corte rileva che gli art. 4 e 5 LAS, menzionati sopra, non hanno subito alcuna modifica dalla loro entrata in vigore del 1° gennaio 1979.

Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge che:

" (…)

Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)” (FF 1976 III 1207)

Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994 n. 9) in merito all’art. 5 LAS sottolinea che:

" L’art. 5 LAS – combiné avec l’art. 9 al. 3 – règle le domicile d’assistance des pensionnaires de homes et d’établissements, de patients d’hôpitaux et de cliniques ainsi que des personnes majeures placées dans des familles nourricières. Il correspond à l’art. 6 al. 3 du Concordat de 1960 dont il reprend le principe selon lequel un séjour dans un home ou un établissement, qu’il soit volontaire ou involontaire, ne constitue pas un domicile à l’endroit où ceux-ci sont situés. En ce qui concerne précisément le séjour involontaire dans un home ou un établissement, l’art. 5 LAS correspond également à l’art. 26 CC en vertu duquel le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention n’est pas constitutif de domicile (au sens de droit civil). A la différence de ce que préconisent la doctrine et la pratique et la pratique récentes relatives à l’art. 26 CC, la LAS exclut également la constitution d’un domicile lorsqu’une personne entre volontairement dans un home, notamment dans un home pour personnes âgées, en vue d’y demeurer pour une durée indéterminée. C’est en toute connaissance de cause que le législateur a prévu que celui qui entre volontairement dans un home et qui constitue à cet endroit un domicile civil, voire d’autres domiciles, maintient son domicile d’assistance, en cas de besoin, là où il avait antérieurement son centre de vie. Il voulait ainsi éviter que les communes s’opposent à certains projets de construction de homes par crainte de se voir attribuer de la sorte une responsabilité en matière d’assistance. A relever que cette réglementation n’est pas inéquitable: les pensionnaires qui sont entrés volontairement dans un home et qui ont, à cet endroit, constitué non seulement leur domicile civil mais également leurs domiciles politiques et fiscal et y paient leurs impôts, ne tombent généralement pas dans le besoin. Aussi leur ancienne commune de domicile, qui constitue leur domicile d’assistance au sens de l’art. 9 al. 3 LAS, ne sera-t-elle que rarement appelée à verser des prestations. D’ailleurs, les pensionnaires de home ont généralement aussi payé des impôts dans leur ancienne commune de domicile.”

Ne discende che, a differenza dell’art. 26 CC, l’art. 5 LAS non permette deroghe al principio secondo cui la permanenza in un istituto non costituisce un nuovo domicilio. Risulta, dunque, irrilevante ai fini assistenziali che il collocamento avvenga in modo volontario o involontario a seguito di un provvedimento emanato da terzi.

2.7. In tale contesto giova segnalare, per quanto attiene alle prestazioni complementari, che con sentenza P 19/06 del 19 giugno 2007, pubblicata in DTF 133 V 309, il TF si è chinato sul caso di un’assicurata che ha chiesto l’assegnazione di una prestazione complementare nel Cantone dove viveva prima di entrare in un istituto per persone con problematiche fisiche gravi necessitanti in maniera durevole di assistenza e cure sito in un altro Cantone. La nostra Massima Istanza ha stabilito che una persona maggiorenne, capace di discernimento, che decide di propria iniziativa, vale a dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare a tempo indeterminato in un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e luogo dello stesso, assume un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento, nella misura in cui entrandovi trasferisce nello stesso il centro delle sue relazioni personali.

Contestualmente l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

Der Aufenthalt an einem Ort zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen nach Art. 26 ZGB keinen Wohnsitz.

Obwohl der Wortlaut nicht ohne weiteres darauf schliessen lässt, wird in Art. 26 ZGB eine widerlegbare Vermutung angestellt, wonach der Aufenthalt am Studienort oder in einer Anstalt nicht bedeute, dass auch der Lebensmittelpunkt an den fraglichen Ort verlegt worden ist; Art. 26 ZGB umschreibt somit im Ergebnis negativ, was Art. 23 Abs. 1 ZGB zum Wohnsitz in grundsätzlicher Hinsicht positiv festhält. Bei der Unterbringung in einer Anstalt, d.h. der Anstaltseinweisung durch Dritte, die nicht aus eigenem Willen erfolgt, wird man regelmässig eine Wohnsitznahme von vornherein ausschliessen müssen. Eine andere Sichtweise ist einzunehmen, wenn sich eine urteilsfähige mündige Person aus freien Stücken, d.h. freiwillig und selbstbestimmt zu einem Anstaltsaufenthalt unbeschränkter Dauer entschliesst und überdies die Anstalt und den Aufenthaltsort frei wählt. Sofern bei einem unter solchen Begleitumständen erfolgenden Anstaltseintritt der Lebensmittelpunkt in die Anstalt verlegt wird, wird am Anstaltsort ein neuer Wohnsitz begründet. Als freiwillig und selbstbestimmt hat der Anstaltseintritt auch dann zu gelten, wenn er vom "Zwang der Umstände" (etwa Angewiesensein auf Betreuung, finanzielle Gründe) diktiert wird (BGE 127 V 237 E. 2b und c S. 239 ff.; BGE 108 V 22 E. 2b und 3b S. 25 f.; Pra 2001 Nr. 131 S. 787 ff., E. 4a und b; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], BGE 133 V 309 S. 313 Soziale Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz. 44 ff.; Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Rz. 1018, 1020 f.).

(…)

3.3 Im hier zu beurteilenden Fall mag offenbleiben, ob das Heim Z. eine Anstalt im Sinne von Art. 26 ZGB ist oder nicht (vgl. dazu BGE 127 V 237 E. 2b am Anfang und am Ende sowie E. 2c am Ende S. 239 ff.). Wenn die Frage zu bejahen wäre, müsste jedenfalls die gesetzliche Vermutung, wonach der Lebensmittelpunkt von S. nicht an den Ort des Invalidenwohnheims übergegangen sei, als widerlegt gelten: Die angeführte Aktenlage lässt nämlich einzig den Schluss zu, dass sich der Versicherte freiwillig und eigenverantwortlich für einen unbefristeten Aufenthalt im Heim Z. entschieden hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerde führenden Stadt X. ändert daran der äussere Umstand nichts, dass "es mindestens in der Deutschschweiz keine andere vergleichbare Einrichtung gibt" (E. 3.1 hievor am Ende). Des Weitern muss aufgrund der erkennbaren Gegebenheiten gefolgert werden, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen von S. spätestens mit der im September 2004 rechtskräftig gewordenen Ehescheidung in das Heim Z. verlegt worden ist und damit in X. ein neuer Wohnsitz begründet wurde. Dass der Versicherte in dieser Stadt bloss "als Wochenaufenthalter gemeldet" ist, führt - entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung - zu keiner anderen Betrachtungsweise, weil für den zivilrechtlichen Wohnsitz nicht massgebend ist, wo eine Person angemeldet ist und ihre Schriften hinterlegt hat (BGE 127 V 237 E. 2c S. 241).

BGE 133 V 309 S. 314

Was den Einwand der Beschwerdeführerin anbelangt, die geltende gesetzliche Regelung benachteilige die Standortgemeinden von Institutionen zur Betreuung und Pflege Invalider, ist auf BGE 127 V 237 E. 2d am Ende S. 242 zu verweisen, wo das frühere Eidgenössische Versicherungsgericht in vergleichbarem Zusammenhang festhielt, es bleibe Sache des Gesetzgebers, Abhilfe zu schaffen und gegebenenfalls ergänzungsleistungsrechtlich eine vom zivilrechtlichen Wohnsitz abweichende Lösung vorzusehen.“

Analogamente all’art. 1a cpv. 3 vLPC, valido fino al 31 dicembre 2007, il nuovo art. 21 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che la determinazione e il versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del beneficiario.

Alla seconda frase del cpv. 1 del nuovo art. 21 LPC è stato, però, introdotto quanto segue:

" Il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento e il collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una persona maggiorenne o interdetta disposto dall’autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una nuova competenza”

Nel Messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del 7 settembre 2005, in FF 2005 pag. 5549 segg., il Consiglio federale aveva elaborato, quale seconda frase del nuovo art. 21 cpv. 1 LPC, una soluzione differente, precisando che “a proposito delle persone che vivono in un istituto, tra i Cantoni sono sorte controversie riguardo alla competenza in quanto la questione del domicilio spesso era difficilmente risolvibile. Pertanto il Consiglio federale ha ora la possibilità, sentiti i Cantoni, di emanare particolari disposizioni in materia” (FF 2005 pag. 5553).

E’ stata la Commissione degli affari giuridici del Consiglio agli Stati a proporre la modifica che è poi stata accettata sia dal Consiglio agli Stati in occasione della sessione primaverile del 21 marzo 2006 (cfr. BU CE 21.3.2006), che dal Consiglio nazionale durante la sessione autunnale del 20 settembre 2006 (cfr. BU CN 20.9.2006) ed è divenuta legge vigente.

Dai verbali dei dibattiti parlamentari del Consiglio agli Stati durante la sessione primaverile del 21 marzo 2006 risulta:

" (…)

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Absatz 1 von Artikel 21 ist wohl diejenige Bestimmung, die zu den ausführlichsten Beratungen in der Kommission Anlass gegeben hat. Worum geht es? Nach dem ersten Satz ist wie im geltenden Recht der Wohnsitz der Person, welche Ergänzungsleistungen bezieht, massgebend. Beim Wohnsitz handelt es sich um den zivilrechtlichen Wohnsitz, dies ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 1 des Gesetzentwurfes in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (ATSG). In letzterer Bestimmung ist festgelegt, dass sich der Wohnsitz einer Person nach den Artikeln 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches bestimmt. Der zweite Satz räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, in Heim-Fällen einen anderen Kanton als den Wohnsitzkanton als zuständig zu erklären. Die Frage der Anknüpfung bezüglich der Leistungspflicht nach ELG ist von besonderer Bedeutung, weil der zivilrechtliche Wohnsitz und der Aufenthaltsort auseinander fallen können. In solchen Fällen ist nicht der Kanton des Aufenthaltsortes, sondern der Kanton des Wohnsitzes für die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen zuständig. Ihre Kommission beantragt Ihnen, die Kompetenz des Bundesrates zu streichen und eine Regelung aufzunehmen, die mit der Regelung im Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger - das ist das ZUG - praktisch wortwörtlich übereinstimmt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ZUG von "Unterstützungswohnsitz" die Rede ist, während hier im ELG davon gesprochen wird, dass keine neue Zuständigkeit begründet wird. Der Sinn des Antrages der Kommission besteht darin, im Ergänzungsleistungsgesetz die gleichen Regeln in Bezug auf den hier erfassten Personenkreis zu haben wie im ZUG. Die zum ZUG entwickelte Praxis für Heim- und Anstaltsinsassen sowie Familienpfleglinge soll auch im ELG grundsätzlich Anwendung finden, soweit nicht neuerdings das ATSG Anpassungen verlangt. In der Kommission haben anderslautende Anträge zu längeren Diskussionen Anlass gegeben. Unklar war dabei der Begriff des Wohnsitzes. Es ist hier mit aller Deutlichkeit zuhanden der Materialien festzuhalten, dass die vorliegende Bestimmung keine Auswirkungen auf die Festlegung des zivilrechtlichen Wohnsitzes hat. Dieser bestimmt sich einzig und allein nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Diese Feststellung wird durch den zu Beginn meiner Ausführungen angebrachten Hinweis auf das ATSG unmissverständlich bestätigt. Ich erlaube mir, an dieser Stelle die einschlägige Regelung des Zivilgesetzbuches zu zitieren, es ist Artikel 26: "Der Aufenthalt an einem Orte zum Zweck des Besuches einer Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen keinen Wohnsitz." Hervorzuheben ist, dass das ZGB von "Unterbringung" spricht, was nach der herrschenden Lehre einen freiwilligen Eintritt ausschliesst. So schreibt Eugen Bucher im Berner Kommentar: "Die Unterbringung stellt eine Aufenthaltszuweisung durch Dritte dar, die nicht aus eigenem Willen erfolgte." Und weiter: "Von Unterbringung im Sinne des Gesetzes kann nicht mehr gesprochen werden, wenn der Betroffene aus freien Stücken sich für einen Anstaltsaufenthalt entschliesst, ohne auf einen solchen angewiesen zu sein, und überdies die Anstalt und damit den Ort des Aufenthalts frei wählt. Das gilt vor allem für den Eintritt in Altersheime, welcher in der Regel wohnsitzbegründend sein dürfte." Und im Basler Kommentar schreibt Daniel Staehelin neben Ausführungen, die sich mit denjenigen Buchers decken: "Wird dadurch" - gemeint ist der freiwillige, selbstbestimmte Eintritt einer urteilsfähigen, mündigen Person in eine Anstalt - "der Lebensmittelpunkt in die Anstalt verlegt, wie z. B. bei einem Pflegeheim, so begründet dies einen Wohnsitz." Es wird der Praxis obliegen, diese gesetzliche Regelung anhand von Einzelfällen zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Der Zweitrat wird die anstelle des bundesrätlichen Entwurfes neu eingefügte Bestimmung ebenfalls noch einmal überprüfen können. Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen.” (BU CE 2006 N° 313)

2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1 è nato il 20 gennaio 1974 a __________ nel Canton __________ (cfr. doc. 22).

Egli soffre delle conseguenze di un’emorragia cerebrale subita all’età di due anni con conseguente paresi cerebrale, diminuzione intellettiva e disturbi della personalità con incapacità di autogestirsi (cfr. doc. O).

Il ricorrente ha frequentato le scuole e ha svolto alcune esperienze professionali in Ticino (cfr. doc. I, C).

Dalla decisione del 11 luglio 1996 del __________ di __________ emerge che l’insorgente, dopo aver frequentato una scuola speciale in Ticino, nel 1989 ha seguito, contestualmente a un corso di orientamento, diverse settimane di prova lavorativa (ad esempio come muratore) che hanno dato però esiti negativi. Dalla fine del 1989 fino a metà 1990 è stato attivo presso una famiglia di contadini. A decorrere dal mese di novembre 1990 ha lavorato quale aiuto gommista, in seguito in un laboratorio protetto. Egli, dal dicembre 1993 al marzo 1994, è stato in __________. Al rientro il ricorrente ha abitato presso il __________ di __________ fino al mese di giugno 1994. Fino al mese di maggio 1994, inoltre, egli è stato impiegato come aiuto contadino. Ha fatto seguito un periodo di occupazioni e alloggi occasionali (cfr. doc. C; I).

Nel settembre 1995 RI 1 è stato trovato a vagare per le strade di __________. Egli a __________ è stato assistito dapprima privatamente e in seguito da istituzioni pubbliche. __________ ha registrato l’insorgente fra i propri abitanti e nel luglio 2006 è stato posto sotto tutela con la nomina di un tutore (cfr. doc. I, C).

Nel 1998 il ricorrente è stato ospedalizzato a __________ in condizioni fisiche e psichiche precarie. In seguito è stato proposto un collocamento alla __________ di __________ (cfr. doc. O), dove da allora risiede.

L’11 marzo 2005 l’Ufficio di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino, in riferimento a una richiesta del gennaio 2005 della __________ del Cantone __________, ha inviato a quest’ultima il seguente scritto:

" (…)

In base all’art. 376 CCS la tutela è costituita al domicilio del tutelato. Determinante è il concetto di domicilio ai sensi del codice civile, art. 23 e segg. CCS – ininfluente quello della polizia degli stranieri, fiscale o altro -. Pertanto il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, ossia il luogo dove risiede stabilmente e dove ha il centro delle relazione e degli interessi. Quale domicilio di una persona sotto tutela fa stato la sede dell’autorità tutoria che amministra la misura (art. 25 CCS): Secondo la dottrina dominante, l’espressione “sede dell’autorità tutoria” ha semplicemente lo scopo di unire il domicilio del pupillo a quello dell’autorità tutoria in relazione con gli art. 376 e 377 CCS. Ne risulta che il domicilio del pupillo resta dove aveva il domicilio al momento dell’istituzione della tutela anche se questo luogo è differente del luogo in cui l’autorità tutoria esercita la propria attività, riservato naturalmente il cambiamento di domicilio ai sensi dell’art. 377 CCS /DECSHENAUX/TERCIER, Personnes physiques et tutelle, 4ème ed., Berna 2001, pag. 122, N 398a).

Una volta stabilito, il domicilio di una persona continua a sussistere fintanto che non ne abbia acquisito un altro (art. 24 cpv. 1 CCS): Per una persona sotto tutela ciò sarà il caso quando ha costituito un domicilio di fatto in altro luogo ovvero quando si è stabilita durevolmente in un luogo creando lì il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi: in tal caso la misura potrà essere trasferita all’autorità tutoria del nuovo luogo di residenza (art. 377 CCS). Ciò non di meno ai sensi dell’art. 26 CCS, la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole o il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio o in un asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.

Pertanto, se una persona risiede in un luogo per degli scopi particolari,quand’anche il soggiorno duri da lungo tempo, di principio non può fondare lì il nuovo domicilio e la tutela istituita in suo favore non può essere trasferita all’autorità tutoria di questo luogo.

Tuttavia nel caso in esame e data la particolarità della fattispecie, ritenuto che verosimilmente al momento dell’istituzione della misura non vi erano motivi – se non legati alla malattia del signor RI 1 – per ritenere __________ il centro dei suoi interessi (cfr. RDT 2001 pag. 12 e seg.), per il bene del pupillo occorre trasferire la misura in Ticino.

Sarà pertanto nostra premura provvedere a contattare la Commissione tutoria di __________ affinché proceda in tal senso.” (Doc. E)

2.9. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che RI 1, prima di essere stato trovato a vagare a __________ nel settembre 1995, risiedeva ed era domiciliato in Ticino.

Egli, in effetti, vi aveva frequentato le scuole e vi aveva svolto alcune esperienze lavorative (cfr. consid. 2.8.).

Al riguardo giova sottolineare che dal certificato di assicurazione AVS-AI risulta che la prima Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che ha affiliato l’insorgente è stata quella del Cantone Ticino (cfr. doc. 24).

Di conseguenza appare con evidenza che il cambiamento di domicilio dal Cantone Ticino al Cantone __________ effettuato dalle autorità __________, allorché il ricorrente è stato trovato in condizioni di salute precarie nella città di __________ e collocato in strutture private e pubbliche, è avvenuto a torto.

In quel caso si sarebbe dovuto applicare l’art. 26 CC secondo cui il collocamento non volontario, segnatamente in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute non costituiscono domicilio (cfr. consid. 2.4., 2.5.).

Pertanto, quando RI 1 è rientrato in Ticino, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato domiciliato in questo Cantone, a prescindere dalla circostanza che fosse stato collocato, dopo un periodo di ospedalizzazione, presso l’Istituto “__________”.

Non risulta, del resto, che l’insorgente abbia dei legami particolari con il Cantone __________

Anche i suoi genitori, benché con il padre abbia avuto seri problemi (cfr. doc. O), sono domiciliati in Ticino, come si evince dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone.

Inoltre anche l’Ufficio di vigilanza sulle tutele, al momento in cui, nel 2005, si è chinato sul caso del ricorrente, ha considerato che “…nel caso in esame e data la particolarità della fattispecie, ritenuto che verosimilmente al momento dell’istituzione della misura non vi erano motivi – se non legati alla malattia del signor RI 1 – per ritenere __________ il centro dei suoi interessi (…), per il bene del pupillo occorre trasferire la misura in Ticino” (Doc. E), ossia ha reputato che il medesimo era domiciliato in Ticino.

Va, peraltro, evidenziato, che pure ai fini dell’assegnazione di una prestazione complementare l’insorgente è stato ritenuto domiciliato nel Cantone Ticino (cfr. doc. 27).

In proposito va ricordato che sia il tenore dell’art. 1a cpv. 3 vLPC, che quello dell’art. 21 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevedono che la determinazione e il versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del beneficiario (cfr. consid. 2.7.).

In simili condizioni, erroneamente l’USSI ha negato il diritto alle prestazioni assistenziali a RI 1 per difetto di domicilio in Ticino.

Gli atti di causa vanno, dunque, trasmessi all’amministrazione affinché effettui il calcolo volto alla determinazione dell’eventuale importo a cui ha diritto il ricorrente a titolo di prestazione assistenziale ed emetta la relativa decisione.

2.10. Per quanto attiene alla circostanza indicata abbondanzialmente dall’USSI, secondo cui il proprio intervento potrà essere soltanto transitorio in attesa che il ricorrente possa essere collocato in un istituto riconosciuto, essendo __________ un istituto non riconosciuto (cfr. doc. III), è utile rilevare che l’art. 20 cpv. 1 lett. f Las, afferente alle prestazioni speciali, enuncia che le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio le spese di collocamento in istituto.

Il Consiglio di Stato nel Messaggio concernente la modifica della legge sull’assistenza sociale dell’8 maggio 2002, pag. 4, ha unicamente indicato che le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento e che fra le spese più significative mirate a soddisfare tali bisogni vi sono le spese di collocamento in istituto di minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell’ambito della solidarietà privata.

Già l’art. 28 vLas prevedeva che le spese di permanenza in istituto sono a carico dello Stato, riservato il diritto di rimborso e di regresso.

In proposito nel Messaggio riguardante la legge dell’assistenza sociale del 5 giugno 1970, pag. 7, è stato precisato che “le spese di qualsiasi collocamento sono a carico dello Stato, coerentemente con le disposizioni fondamentali del disegno di legge, riservati i diritti di rimborso o di regresso disciplinati dall’art. 33 e seguenti, 37 e seguenti del progetto”.

L’USSI dovrà così pure pronunciarsi in merito alla durata dell’aiuto da parte della pubblica assistenza, specificando se il proprio intervento sarà o meno provvisorio, nonché valutando se vi sia spazio oppure no per casi limite nell’ipotesi in cui una persona risieda da molto tempo in un istituto non riconosciuto e la permanenza si sia rivelata positiva.

2.11. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato dal tutore, avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 22 vLPTCA applicabile in virtù dell’art. 32 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008; 30 Lptca; STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo del 30 luglio 2008 è annullata.

§§ RI 1, ai fini assistenziali, è domiciliato nel Cantone Ticino.

  1. Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché effettui il calcolo relativo alla prestazione assistenziale a cui ha eventualmente diritto il ricorrente ed emetta la relativa decisione, precisando la durata del proprio intervento ai sensi di quanto esposto al consid. 2.10.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà al ricorrente l’importo di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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