Raccomandata
Incarto n. 42.2007.4
rs
Lugano 1 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 marzo 2007 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 22 marzo 2007 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 30 gennaio 2007 (cfr. doc. 44, 45) con cui a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'205.-- al mese per il periodo febbraio – aprile 2007, ad esclusione del mese di gennaio 2007.
L’amministrazione ha rifiutato di erogare prestazioni per il mese di gennaio 2007, in quanto il fabbisogno di tale mese doveva essere coperto dallo stipendio di dicembre 2006 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo (cfr. doc. IVbis; V) ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento di una prestazione assistenziale anche per il mese di gennaio 2007.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto che il salario del mese di dicembre 2006 non è stato destinato al mese di gennaio 2007 bensì al mese di dicembre stesso dato che l’ultimo assegno d’assistenza risaliva al mese di ottobre 2006. Essa ha precisato di aver chiesto al proprio datore di lavoro un anticipo sullo stipendio per affrontare le spese del mese corrente e che, inoltre, considerata la rottura del contratto di lavoro per il 22 del mese di dicembre 2006, si è ritrovata in indigenza nel mese di gennaio 2007. La ricorrente ha infine evidenziato che nel mese di gennaio 2007 ha dovuto ricorrere a indebitamento che a tutt’oggi rimane scoperto e che i creditori le reclamano, così come gli amici che le hanno prestato i soldi per vivere (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.4. Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’ex datore di lavoro della ricorrente, la __________ (cfr.doc. doc. VIII).
La __________ ha risposto il 10 aprile 2007 (cfr. doc. IX + 1-3).
1.5. I doc. VIII e IX 1-3 sono stati sottoposti alle parti per osservazioni (cfr. doc. X).
L’USSI si è pronunciato al riguardo con scritto del 18 luglio 2007 (cfr. doc. XI).
L’insorgente, per contro, è rimasta silente.
1.6. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI non ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.2. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2007 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni persona supplementare
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag. 27-28)
2.3. Nell’evenienza concreta RI 1 ha beneficiato delle prestazioni assistenziali nel periodo dal mese di aprile al mese di ottobre 2006 (cfr. doc. 38, 103).
Dal 23 ottobre al 22 dicembre 2006 la ricorrente ha poi lavorato presso la __________ quale collaboratrice segretaria con una retribuzione lorda di fr. 3'200.-- mensili (cfr. doc. 41, 40).
Nel mese di dicembre 2006 l’insorgente ha chiesto il rinnovo dell’assistenza sociale (cfr. doc. 40).
L’USSI le ha riconosciuto il diritto a una prestazione ordinaria per il lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di aprile 2007 (cfr. doc. 46, 44).
L’amministrazione le ha, invece, negato una prestazione per il mese di gennaio 2007, in quanto ha ritenuto che il salario del mese di dicembre 2006 fosse servito a coprire le spese per il mese successivo, ossia il mese di gennaio 2007 (cfr. doc. A9).
La ricorrente ha censurato il modo di operare dell’USSI, asserendo in particolare di avere chiesto un anticipo sullo stipendio del mese di dicembre 2006, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, è stato utilizzato per far fronte ai costi del mese di dicembre 2006 e non di gennaio 2007.
2.4. Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che l’art. 61 cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.1.), enuncia che
" Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda."
Dal tenore di questo disposto risulta che chi richiede l’aiuto assistenziale ha diritto, di principio, a una prestazione a fare tempo dal mese successivo all’inoltro della domanda, se adempie le relative condizioni, segnatamente se presenta una lacuna di reddito.
Ciò si verifica allorché il reddito disponibile residuale del richiedente, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 e 19 Las, consid. 2.2.; art. 22 Las).
E’ altresì utile osservare che questa Corte con sentenza 39.2006.3 del 20 luglio 2007, pubblicata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81, nel contesto degli assegni di famiglia, la cui regolamentazione prevista dalla Laps, in merito alla decorrenza del diritto, è identica a quella contemplata dalla Las (cfr. art. 23 Laps; 59 Las; 11 Reg.Laps), ha deciso che per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda non è determinante il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il Comune viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.
L’USSI ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).
Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).
Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.
Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).
Questa Corte, alla luce di quanto appena esposto, in particolare della circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Di conseguenza l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
2.5. Nel caso in esame dalla documentazione agli atti, segnatamente dagli estratti bancari relativi alla ricorrente e dal “Conteggio stipendio 23.10.2006/22.12.2006” allestito dalla __________ emerge che la medesima, all’inizio del mese di novembre 2006, e meglio il 3 novembre, ha ricevuto un anticipo di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 40).
Inoltre il 5 dicembre 2006, vista la richiesta di un ulteriore anticipo, l’ex datore di lavoro dell’insorgente le ha bonificato l’ammontare di fr. 2'394.30 (cfr. doc. 40; VIII; IX).
Il “Conteggio stipendio 23.20.2006/22.12.2006” menzionato indica che il salario netto a cui aveva diritto RI 1 per il periodo citato, comprensivo della quotaparte di tredicesima, nonché della somma concernente le vacanze di cui non ha usufruito, era pari a fr. 6'550.83 (cfr. doc. 40; IX1).
Pertanto, ritenuti i due anticipi effettuati di fr. 2000.-- e di fr. 2'394.30, alla fine del rapporto lavorativo al 22 dicembre 2006, all’insorgente spettavano ancora fr. 2'156.53 (fr. 6'550.83 – fr. 2'000.-- - fr. 2'394.30).
Tuttavia è stato precisato che questo importo corrispondeva a un contributo - 30% - a carico della cassa di disoccupazione e che rimaneva in sospeso in attesa della conferma da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 40; IX1).
Da un accertamento esperito dal TCA è poi emerso che, a prescindere dalla questione di sapere se l’assicurazione contro la disoccupazione abbia o meno riconosciuto un contributo del 30%, la somma di salario non ancora corrisposta alla ricorrente alla fine del rapporto di impiego, pari a fr. 2'156.53, le è stata versata dalla ex datrice di lavoro il 10 aprile 2007 (cfr. doc. IX1; IX2).
E’, quindi, altamente probabile che nel mese di gennaio 2007 la ricorrente si è ritrovata in una situazione di ristrettezza economica.
Infatti la parte della remunerazione bonificata a RI 1 già al 5 dicembre 2006, peraltro richiesta proprio dalla stessa quale anticipo, è verosimilmente stata utilizzata per far fronte alle spese del mese corrente.
Inoltre la somma a saldo dello stipendio le è stata corrisposta unicamente nel mese di aprile 2007.
In simili condizioni, l’USSI, quando nel gennaio 2007 ha emanato la decisione di prestazioni assistenziali relativa alla domanda di rinnovo inoltrata nel dicembre 2006 (cfr. doc. 40), ha a torto tenuto conto automaticamente per il mese di gennaio 2007 dello stipendio conseguito dalla ricorrente presso la __________, negandole così una prestazione assistenziale per tale mese.
In concreto l’amministrazione, non esaminando approfonditamente la fattispecie, e meglio non accertando se e quando il salario integrale era stato corrisposto all’insorgente, ha agito in modo superficiale e arbitrario.
Secondo la giurisprudenza, in effetti, un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Infine un provvedimento deve essere annullato solo se è arbitrario nel suo risultato, ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili, oppure ove esso non è motivato (cfr. DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4; DTF 124 V 137 consid. 2b; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
L’USSI, dopo aver proceduto a verificare il momento esatto in cui alla ricorrente è stato bonificato lo stipendio da parte della __________ e che lo stesso non era comunque ancora stato corrisposto integralmente, avrebbe dovuto stabilire se effettivamente o meno l’insorgente, nel mese di gennaio 2007, si trovava in una situazione di indigenza, e meglio avrebbe dovuto effettuare un calcolo dei suoi redditi e delle sue spese per il mese di gennaio 2007 senza tenere conto dello stipendio percepito dall’ex datore di lavoro.
L’amministrazione, nel contempo, avrebbe dovuto pure fissare le modalità per poter poi recuperare, al momento del versamento alla ricorrente dell’importo ancora scoperto dello stipendio attinente al periodo 23 ottobre-22 dicembre 2006, quanto corrisposto in esubero.
2.6. Nel caso concreto questo Tribunale constata che la ricorrente, nel mese di aprile 2007, ha in ogni caso ricevuto l’importo di fr. 2'156.53 a saldo dello stipendio per il periodo 23 ottobre – 22 dicembre 2006 (cfr. doc. IX; IX2).
Questo fatto deve essere considerato al fine della determinazione di un’eventuale prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007, visto che la stessa avviene ora retrospettivamente.
In simili circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda a determinare se la ricorrente ha diritto a una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007 e, se del caso, di quale importo.
A tal fine l’USSI dovrà computare lo stipendio ricevuto dalla __________ per il periodo dal 23 ottobre al 22 dicembre 2006 soltanto nella misura della somma di fr. 2'156.53 percepita nell’aprile 2007 e peraltro mai segnalata all’amministrazione prima dell’accertamento esperito da questa Corte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 22 marzo 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda a determinare l’eventuale diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2007 secondo quanto indicato al consid. 2.6.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti