Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2006.2
Entscheidungsdatum
07.06.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2006.2

DC/sc

Lugano 7 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2006 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2006 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 26 gennaio 2006, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisone del 7 dicembre 2005 con la quale ha rifiutato di aumentare le prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 489.-- mensili attribuite a RI 1 (cfr. Doc. A5 e A13).

La richiesta è stata inoltrata in quanto il richiedente non beneficia più di indennità di disoccupazione (cfr. Doc. A12: Conferma d'annullamento quale persona in cerca d'impiego), avendo deciso di completare la sua formazione iscrivendosi, dal mese di ottobre, ad un Master presso l'Università __________.

Nella decisione su reclamo l'USSI ha in particolare sottolineato quanto segue:

" (...)

Lo scrivente ufficio non ritiene che nella fattispecie debba, sulla base della sua specifica richiesta, sostituirsi, finanziariamente, al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, indennità - si ribadisce - sospesa unicamente per il fatto che la frequenza universitaria, scelta puramente personale, determina nei suoi confronti la conferma d'annullamento quale persona in cerca d'impiego.

Di conseguenza per quanto qui indicato lo scrivente ufficio non può precedere all'adeguamento del calcolo assistenziale." (Doc. A1)

1.2. Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

Egli ha innanzitutto rinviato esplicitamente alle seguenti considerazioni contenute nel suo reclamo:

" (...)

Con il rifiuto sopraccitato ci viene negato il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - che abbiamo provveduto a dimostrarvelo - l'art. 12 della Costituzione Federale della Confederazione Svizzera e l'art. i della Legge sull'assistenza sociale della Repubblica e Cantone Ticino, e chiedo ancora una volta che le stesse ci vengano concesse al più presto possibile - art. 23 della Legge sull'assis­tenza sociale della Repubblica e Cantone Ticino (allego alla pre­sente i richiami per l'affitto non pagato con cui il nostro locato­re ci da l'ultimo termine prima di rescindere il contratto di lo­cazione!).

Sono un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera, di professione giu­rista, è da anni che cerco di integrarmi socialmente e professio­nalmente, ho conseguito diversi certificati nelle lingue italiano, tedesco e inglese; in contabilità e informatica; ho lavorato presso diversi datori di lavoro e nonostante i miei sforzi non sono riu­scito a trovare un impiego duraturo e stabile, sia per motivi di salute (allegato troverete i certificati) sia per la congiuntura economica in generale.

Alcuni mesi fa da parte della Conferenza dei Rettori delle Univer­sità Svizzere ho ottenuto la raccomandazione di equivalenza del mio titolo universitario paragonandolo ad un Bachelor in giurisprudenza rilasciata da un'università svizzera (durata regolare degli studi: 4 anni) - purtroppo né questo fatto mi è stato d'aiuto perché per poter esercitare questa professione è necessario avere la cittadi­nanza svizzera.

Per quanto concerne la mia iscrizione al Master __________ presso l'Università __________ a __________ (per poter pagare la quota del semestre CHF 4'000,.-- mi sono dovuto indebitare da un mio amico), il 31 ot­tobre u.s. vi avevo mandato la copia per conoscenza della mia ri­chiesta per un prestito di studio (la quale in seguito è stata ri­fiutata - non come dite voi per carenza di requisiti - ho già in­oltrato il reclamo entro i termini previsti - quindi è ancora una domanda pendente - allego la copia del reclamo - peraltro speditovi via e-mail), vi posso dire che la tale scelta non era soltanto una scelta personale.

Questo master la cui durata è di un anno forma una nuova elite di professionisti abilitandoli di agire con la flessibilità e capacità presso le organizzazioni, istituzioni bancarie e finanziarie, com­pagnie globali, aziende di consulenza, camere di commercio, agenzie d'amministrazione pubblica, sia a livello nazionale sia a livello internazionale - quindi potrò aumentare sensibilmente le mie pos­sibilità di collocamento.

Da quanto descritto sopra io sto soltanto cercando di favorire il mio inserimento sociale e professionale onde evitare di restare passivo per troppo tempo diventando così una persona non recupe­rabile produttivamente - con costi non indifferenti per la società - e le misure ci sono come previsto dall'art. 20 della Legge sul­l'assistenza sociale della Repubblica e Cantone Ticino - le pre­stazioni speciali destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio: a) spese di formazione. (...)" (Doc. A3)

RI 1 ha poi rilevato:

" (...)

Aggiungo in particolare che è vero che io ho ottenuto la laurea in giurisprudenza in __________ e che mi è stata riconosciuta l'equivalenza. Tuttavia non si tratta di una parificazione completa non avendo io compiuto degli studi in Svizzera simili a quelli compiuti da cittadini svizzeri in Svizzera (il diritto essendo naturalmente diverso e per me stranieri).

E' vero che la disoccupazione non mi paga più nulla perché sono iscritto come studente al Master __________ presso l'__________ di cui produco il prospetto.

Non ho ricorso contro il rifiuto della disoccupazione perché solo che la legge è stata rispettata essendo io non collocabile in quanto studente.

Consegno pure le ultime decisioni di prestazioni assistenziali datate 07.02.06 e 20.12.05, dell'assegno familiare integrativo del 09.02.06 e il richiamo dell'affitto rimasto impagato per dicembre 2005.

Circa il mio stato di salute produco il certificato medico 13.01.06 dell'ospedale italiano e quello del 2.8.05 del dott. __________ per la disoccupazione.

In poche parole l'unico modo per uscire dal mio stato di indigenza finanziaria e perfezionarmi con il corso presso l'__________ sopra indicato: l'investimento per un maggiore aiuto finanziario a carico della LAPS mi permetterà di ricollocarmi meglio nel mondo del lavoro.

Chiedo pertanto che la decisione su reclamo sia annullata e che mi venga assegnata una prestazione più alta che mi permetta di vivere dignitosamente con la mia famiglia.

Allego pura la decisione 6 febbraio 2006 con la quale l'ufficio delle borse di studio e dei sussidi di Bellinzona mi concede un prestito di studio. (...)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 6 marzo 2006 l'USSI ha innanzitutto così illustrato le circostanze che hanno portato RI 1 a nuovamente maturare il diritto ad ottenere indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2005:

" (...)

Il signor RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali dalla sua attribuzione al Cantone in qualità di richiedente l'asilo sino al settembre 1991; altre prestazioni sono poi state concesse dall'ottobre 1995 al giugno 2001 allorquando era domiciliato prima a __________ e successivamente a __________. Quest'ultime sono state parzialmente ricuperate grazie al riconoscimento dell'assegno di famiglia previsto dalla relativa legge dell'11 giugno 1996 in vigore dal 1° luglio 1997.

Nel mese di maggio 2004 ha presentato una domanda di prestazione assistenziale avendo esaurito il diritto massimo attribuito dall'istituto delle assicurazioni sociali nell'ambito dell'assegno di prima infanzia (la figlia minore __________ ha compiuto i 3 anni il 17 maggio 2004) concesso integrativamente al salario conseguito quale ricezionista d'albergo.

Questa attività è cessata il 31 agosto 2004; in conseguenza al fatto che non aveva diritto, a quel momento, all'indennità di disoccupazione non, adempiendo le condizioni di legge (mancanza del numero dei giorni lavorativi si è proceduto all'adeguamento della prestazione assistenziale (nel frattempo è stato riconosciuto l'assegno integrativo per i due figli __________ e __________ nati 26 agosto 1997 rispettivamente il 17 maggio 2001).

Considerata la necessità ricorrente di una prestazione, lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno azionare nei suoi confronti un programma di inserimento professionale presso l'__________ di __________ con la competenza di aiutare il personale nei lavori di segretariato di formazione (misura attiva prevista dal Capitolo IIA della Legge sull'assistenza sociale).

E' stata riconosciuta una fase occupazionale di 6 (sei) mesi - corrispondente al periodo mancante per adempiere le condizioni per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione - , purtroppo, pur con la collaborazione del consulente del personale di riferimento dell'Ufficio regionale di collocamento, gli sforzi effettuati in questi mesi non hanno portato il soggetto ad un collocamento nel mercato ordinario del lavoro.

Di conseguenza il signor RI 1 ha dovuto far richiesta delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2005 (il contratto di inserimento ha avuto durata dal 1 ° novembre 2004 al 30 aprile 2005).

L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha di conseguenza concesso, e concede tuttora, una prestazione finanziaria integrativa sia alla disoccupazione, maturata grazie al periodo lavorativo di complemento a __________, sia all'assegno integrativo per i due figli minorenni come risulta dalle tabelle di calcolo. (...)" (Doc. III, pag. 2)

L'amministrazione ha poi sottolineato:

" (...)

Possiamo in questa sede aggiungere che l'USSI, data la particolarità dell'istanza, soggetto con più di 40 anni d'età e di conseguenza escluso dalla possibilità di poter ottenere la borsa di studio (si aggiunge qui che il Consiglio di Stato ha deciso di introdurre un limite di età oltre il quale di principio non viene più concesso l'assegno), ha sottoposto tre interrogativi ad alcuni Cantoni romandi per disporre di un loro parere qualora fossero confrontati con una simile richiesta.

Questi gli interrogativi (nostra traduzione del testo):

una persona al beneficio dell'indennità di disoccupazione e della prestazione d'assistenza che si iscrive volontariamente ad un Master a complemento della formazione, e che in conseguenza a ciò si vede privata dell'indennità di disoccupazione perché considerata persona non più "collocabile", come viene gestita nell'ambito assistenziale?

  1. si continua a versare la stessa prestazione come in precedenza?,

  2. l'aiuto sociale è adeguato subentrando a coprire quanto non più versato dalla disoccupazione?,

  3. si cessa completamente l'intervento assistenziale?

Queste le loro risposte:

Canton __________ (nostra traduzione del testo)

La persona rinuncia ad una prestazione al fine di seguire degli studi. Il principio di sussidiarietà vuole che si tenga conto della prestazione che l'avente diritto ha rinunciato volontariamente. Di conseguenza deve essere conteggiata in diminuzione del fabbisogno.

Nel Cantone poi le condizioni per intervenire nell'ambito di una formazione non sono soddisfatte in quanto cumulativamente deve trattarsi di prima formazione, di aiuto a complemento delle borse di studio e dello sforzo personale per diminuire l'ammontare della prestazione.

Canton __________ nostra traduzione del testo)

La persona ha già beneficiato di una prima formazione e quindi si trova nelle condizioni di poter lavorare. Di conseguenza ciò significa che, nell'ambito assistenziale, è escluso un aiuto per l'ottenimento del Master. Un funzionario dirigente sarebbe dell'idea di sopprimere la prestazione assistenziale di complemento attribuita.

Canton __________ (nostra traduzione del testo)

Una tale domanda determinerebbe un rifiuto già nell'entrata in materia poiché la persona può sostentarsi senza una formazione a livello di Master.

L'USSI non ritiene che nella fattispecie si debba intervenire con una prestazione in sostituzione del mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione; a nostro giudizio i costi causati da preferenze personali, per assecondare una seconda formazione o una riqualifica professionale, non devono essere sopportati dall'USSI, Ufficio che ha la responsabilità d'aiuto per garantire il fabbisogno limite.

Questa presa di posizione non è, a nostro giudizio, in contrasto con quanto indicato nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 accompagnante la modifica della Legge sull'assistenza (pag. 5 art. 20: Prestazioni speciali) laddove è indicato che le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni del tutto particolare, non considerati per la definizione del fabbisogno. Fra le più significative erano indicate anche i costi di formazione quando non ci sono gli estremi per accedere a borse di studio.

L'Ufficio scrivente è dell'avviso che nella fattispecie i titoli di studio del signor RI 1 dovrebbero più che bastare per un suo inserimento nel mercato ordinario del lavoro la cui competenza di accompagnamento spetta, quale persona iscritta alla disoccupazione , pur sempre al personale dell'Ufficio regionale di collocamento di __________."

(Doc. III, pag. 3-4)

1.4. Il 14 marzo 2006 RI 1 ha formulato le seguenti osservazioni:

" (...)

Nell'atto di risposta del 6 marzo 2006 l'USSI aggiunge, tra l'al­tro, che soggetto con più di 40 anni d'età e di conseguenza esclu­so dalla possibilità di poter ottenere la borsa di studio - ma il suddetto ufficio non fa nemmeno un cenno del fatto che l'ufficio­ delle borse di studio e dei sussidi mi ha concesso il prestito per gli studi!

Con questo prestito potrò coprire le rimanenti tasse semestrali e le spese vive del master che sto frequentando e, per vostra informazione mi rimane soltanto il semestre estivo che dura fino il 29 giugno 2006, quando avrò terminato le lezioni e gli esami. In se­guito mi resta uno stage di 3 mesi e la tesi del diploma.

Ora si solleva la questione come mai un ente statale mi aiuta e l'atro no, rimanendo esso sordo alle mie ripetute richieste per l'assistenza indispensabile come previsto dall'art. 23 della Legge sull'assistenza sociale - ledendo la dignità mia e della mia fami­glia?

Ci sono passati ormai 4 lunghi mesi e, per poter sopravivere, sono dovuto ricorrere ai debiti privati - ma anche quelli non ci sono più!

Addirittura nel mese di gennaio sono stato ricoverato ed operato in ospedale,e, in seguito curato - come dal certificato medico nel vo­stro possesso - ma nemmeno questo fatto ha potuto convincere i responsabili dell'USSI ad aiutarmi!

Allegato alla troverete una panoramica degli esami che ho superato al 1. semestre del master presso l'USI dal quale si può costatare che, malgrado tutti i problemi avuti, mi sono rimasti soltanto 3 esami da sostenere nella prossima sessione!

Temo, infine,che se non dovessi essere aiutato avrò delle conseguenze serie per quanto concerne il mio stato di salute, veri­ficabile dai certificati medici in precedenza consegnativi.

Ripeto, ancora una volta, di aver dimostrato la mia buona fede e, in attesa di una vostra sollecita decisione, che mi auguro sia favorevole, porgo i miei cordiali saluti." (Doc. V)

Al riguardo l'USSI il 22 marzo 2006 ha rilevato:

" (...)

Il 4 novembre 2005 il ricorrente presenta una domanda di borsa di studio per l'anno scolastico 2005/2006 per il Master __________ all'__________ di __________.

L'UBSS decide, con decisione inviata il 17 novembre 2005, che l'assegno è negato visto che la formazione inizia dopo il 40.mo anno d'età.

Infatti, nel Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995 è stato introdotto dal 1° settembre 2004 l'art. 1 b che stabilisce una limitazione di età per poter aver diritto agli assegni (si fa correttamente notare che è pendente presso il Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico contro questa limitazione che, a dipendenza dell'esito, potrebbe determinare la possibile di revisione di tale decisione).

II 1° dicembre 2005 il signor RI 1 contesta tale decisione e chiede di essere sentito. Il colloquio avviene il 30 gennaio 2006: vengono spiegate dal funzionario dirigente dell'UBSS le motivazioni alla base della decisione negativa.

Sentite le argomentazioni I'UBSS riconosce un prestito di studio di Fr. 14'000.- per consentirgli di pagare le seguenti spese:

Fr. 4'000.- per tassa semestre invernale 2005/2006,

Fr. 4'000.- per tassa semestre estivo 2006;

inoltre per sostenere le spese per la frequenza del semestre all'__________ di __________: Fr. 2'000.- ­per le spese di viaggio, Fr. 2'000.- per vitto e Fr. 2'000.- per libri, materiali ecc..

L'UBSS notifica questa decisione il 6 febbraio 2006 versando una prima rata di Fr. 7'000.­-- il 6 marzo 2006 e garantendo la seconda rata di Fr. 7'000.- quando il signor __________ documenterà l'effettiva iscrizione al semestre estivo.

La posizione dello scrivente ufficio, è indipendente dall'esito della domanda di prestito richiesto ed ottenuto dall'UBSS.

Ribadiamo che, nella fattispecie, a nostro giudizio, non sussistano gli estremi affinché l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento debba compensare, con una prestazione assistenziale maggiorata, un mancato introito garantito dall'indennità di disoccupazione indennità non più concessa dalla Cassa di disoccupazione __________ a seguito della conferma d'annullamento decretata dall'Ufficio regionale di collocamento il 31 ottobre 2005 per la frequenza del Master da parte del sig. RI 1." (doc. VII)

1.5. Il 12 aprile 2006 RI 1 ha rivendicato il versamento delle prestazioni assistenziali in quanto inabile al lavoro (cfr. Doc. IX).

Il 18 aprile 2006 l'USSI al riguardo ha precisato:

" (...)

Il calcolo assistenziale considera, quale reddito computabile, l'indennità di perdita di guadagno dall'assicurazione contro la disoccupazione (Fr. 95.85 x 21.7 giorni il mese).

Da informazioni telefoniche forniteci oggi dalla Cassa disoccupazione __________ di __________ il avrebbe diritto a percepire la disoccupazione per 1 mese di inabilità lavorativa; dopo di che se non fosse abile almeno nella misura del 50% cessa il diritto all'indennità che potrebbe essere sostituita qualora avesse stipulato un'assicurazione individuale (assicurazione non obbligatoria).

Se non fosse il caso l'intervento assistenziale decorrerebbe solo da tale data." (Doc. XI)

Il 20 aprile 2006 RI 1 ha in particolare precisato di non avere stipulato "nessuna assicurazione individuale per malattia" (Doc. XIII).

1.6. Il 22 maggio 2006 il Presidente del TCA ha sentito quale teste __________, consulente del personale presso l'URC di __________.

In quell'occasione ha pure avuto luogo la discussione di causa (cfr. Doc. XVII).

in diritto

2.1. L'art. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che lo stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste al altre leggi cantonale".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.2. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e al coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al riguardo cfr. pure il consid. 2.3.).

Il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

269.--

269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246; BU 6/2005 dell’11 febbraio 2005 pag. 62-63)

Il DSS il 20 gennaio 2006, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha stabilito che per l’anno 2006 gli importi della soglia di intervento corrispondono a quelli decisi per il 2005 (cfr. BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34).

L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale e l’ inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).

2.3. Nella presente fattispecie RI 1 è rimasto iscritto in disoccupazione dal 4 maggio 2005 al 2 novembre 2005 (cfr. Doc. XVII2 e A12).

Al momento in cui ha interrotto volontariamente il controllo della disoccupazione egli aveva ancora diritto a 269 indennità di disoccupazione, avendo beneficiato soltanto di 131 delle 400 indennità, al massimo, che gli spettavano (cfr. Doc. C2).

In simili condizioni, richiamato il principio della sussidiarietà alla base della Legge sull'assistenza sociale (cfr. consid. 2.1), secondo questo Tribunale giustamente l'amministrazione ha deciso di considerare quale reddito computabile USSI, in pratica quale reddito ipotetico (cfr. su questo concetto, in un altro contesto, sempre nell'ambito dell'assistenza sociale: la STF del 18 ottobre 2005 nella causa X, 29.156/2005) le indennità di disoccupazione alla quale il richiedente ha rinunciato per seguire il Master e di conseguenza di non aumentare le prestazioni assistenziali versate alla famiglia RI 1.

Il legittimo desiderio di RI 1 (che ha conseguito nel 1989 in __________ "il titolo universitario di __________ ", che "può essere paragonato ad un bachelor in giurisprudenza rilasciata da un'università Svizzera (durata regolare degli studi: 4 anni)", cfr. Doc. A16b, Raccomandazione di equivalenza del 3 maggio 2005) di ampliare le proprie conoscenze al fine di potere trovare un lavoro stabilire, doveva essere realizzato, con l'aiuto del consulente del personale, utilizzando qualcuno dei numerosi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti nel Capitolo 6 della LADI, introdotti dal legislatore nel 1982, molto potenziati in occasione della seconda revisione della LADI del 1995 e ancora riordinati in occasione della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003 (su questi temi cfr., D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea e Francoforte e Meno 1992, A Leu "Die arbeitsmarktlichen Massnahmen". Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band 15. Ed Schultess, Zurigo 2006; DTF 131 V 288; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04; STCA del 1° febbraio 2005 nella causa M., 38.2005.53).

Egli avrebbe ad esempio potuto presentare una richiesta di corso individuale a riqualificazione, di perfezionamento di reintegrazione utilizzando il formulario consegnatogli dal Consulente del personale (cfr. Doc. XVII, pag. 2: "Io non ho assegnato nessun corso. Ho solamente consegnato un formulario per un corso individuale, che compilato dalla __________ e dall'assicurato, sarebbe stato da me inviato all'Ufficio misure attive (UMA) per un preavviso").

Per quel che concerne specificatamente la questione del Master in "__________" che RI 1 sta seguendo, nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 è emerso quanto segue:

" (...)

Il sig. RI 1 puntualizza innanzitutto di avere consegnato al consulente del personale il formulario di equivalenza per gli studi quale impiegato di commercio, per cui non deve essere considerato un generico ma un impiegato di commercio. Al proposito il ricorrente sottolinea che si tratta di una maturità commerciale, e che l'equivalenza gli era stata data dall'allora UFIAML (oggi SECO). Chiede al teste se si ricorda questo aspetto.

Il teste risponde: non ricordo se l'assicurato già in quell'occasione mi aveva consegnato il formulario di equivalenza.

L'assicurato precisa di avere detto subito al sig. __________ che la raccomandazione stabiliva che il suo titolo equivaleva ad un "bachelor" quadriennale e che se fosse stato svizzero avrebbe potuto iscriversi per la pratica di avvocato.

Egli ha immediatamente detto al consulente del personale che se non avesse trovato nulla avrebbe seguito il "master".

Il consulente del personale ammette quanto appena affermato dal ricorrente, sottolinea tuttavia di avergli anche detto che non si tratta di "un ufficio corsi" e che pertanto doveva ritornare il formulario che gli era stato consegnato.

Il presidente del TCA chiede al ricorrente se ha ricevuto sì o no il formulario. La risposta è positiva. Precisa di averlo portato presso la segreteria dell'Università. La segretaria ha risposto che non si tratta di una scuola che organizza dei corsi, per cui non riempiva il formulario e che se il sig. __________ aveva bisogno di informazione poteva telefonare.

L'assicurato dichiara di avere riferito al suo consulente del personale il contenuto del colloquio.

Il teste risponde che effettivamente il sig. RI 1 si è espresso in questo modo e afferma di avere detto che se la segretaria dell'Università aveva bisogno di informazione doveva prendere contatto con lui. (...)" (Doc. XVII, pag. 3-4)

Certo da quanto appena esposto emerge che, in quell'occasione, il consulente del personale avrebbe verosimilmente dovuto assumere un atteggiamento più attivo e prendere direttamente contatto con la segreteria dell'USSI per cercare di risolvere il problema.

Resta il fatto che l'assicurato non ha mai trasmesso una domanda motivata all'URC, secondo quanto disposto dall'art. 60 cpv. 3 LADI.

Comunque non è per nulla scontato che, anche se la domanda fosse stata inoltrata, essa sarebbe stata accolta. In particolare si sarebbe posta la questione di sapere se siamo in presenza di una formazione di base o di una riqualificazione o di un perfezionamento. Queste problematiche esulano comunque dalla presente vertenza e avrebbero semmai interessato l'assicurazione contro la disoccupazione.

Decisivo, nell'ottica dell'assistenza sociale, è che l'assicurato avrebbe potuto beneficiare di numerose misure di perfezionamento e di riconversione, a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali misure sono ben più ampie di quella sin dall'inizio scelta e individuata da RI 1 nel Master che sta svolgendo (cfr. consid. 1.2. "In poche parole l'unico modo per uscire dal mio stato di indigenza finanziaria e perfezionarmi con il corso presso l'__________ sopra indicato")

Lo stesso ricorrente al riguardo ha sottolineato:

" (...)

Il sig. RI 1 sottolinea di avere voluto con questa formazione cercare una soluzione definitiva per uscire dal circolo PIP – Disoccupazione – Assistenza. Rileva di avere sempre trovato delle barriere insormontabili, come dimostrato anche all'udienza di questa mattina. I sig.ri dell'URC sono stati disposti ad offrirmi anche un apprendistato di 3 anni. Mi chiedo perché un apprendistato sì e il mio corso di un anno no. Sottolinea che il PIP l'ha trovato lui, che ne aveva già svolto uno in passato presso __________ e che anche il lavoro di ricezionista l'ha trovato lui. (...)" (Doc. XVII, pag. 5)

Con questo RI 1 ha così implicitamente riconosciuto che il consulente del personale gli ha anche proposto di beneficiare di assegni di formazione ai sensi dell'art. 66a LADI (al riguardo vedi tuttavia l'art. 66 cpv. 3 LADI).

Il TCA constata inoltre che RI 1 ha una buona conoscenza delle lingue italiano, tedesco e inglese, che egli dispone di un diploma quale impiegato di commercio e che si è iscritto per il collocamento cercando un lavoro quale impiegato di commercio, aiuto-contabile, ricezionista d'albergo (cfr. Doc. XVII2).

In simili condizioni se si considera che secondo l'art. 16 cpv. 1 LADI, "al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi lavoro", il ricorrente indipendentemente dalla messa in atto di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, era tenuto ad intensificare egli sforzi per trovare un'occupazione (cfr. Doc. XVII3 - XVII4).

In ogni caso egli avrebbe dovuto utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (indennità giornaliere e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) prima di chiedere ancora prestazioni assistenziali (cfr. al riguardo le significative affermazioni del sig. __________ nel corso dell'udienza "Il sig. __________ esprime il dispiacere che 15 anni dopo l'entrata nel nostro paese del sig. RI 1 come richiedente l'asilo prima e come rifugiato poi, siamo ancora qui a parlare di prestazioni assistenziali, segno che diversi servizi del Cantone non hanno contribuito a risolvere la situazione").

L'art. 20 Las prevede che "le prestazioni speciali sono destinate a coprire bisogni particolari quale ad esempio, spese di formazione".

Al riguardo nel Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della Legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si è così espresso:

" Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di redito rispetto alla soglia di un intervento. Sono evidenziate, fra le spese più significative mirate a soddisfare questi bisogni, le seguenti: i costi di formazione, quando non ci sono gli estremi per accedere a borse di studio; i costi della salute, quando non sussistono coperture assicurative; le spese per l'adozione di misure a favore dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale, obiettivi prioritari nell'ambito del sostegno sociale (art. 1 cpv. 2 Las); le spese di collocamento diurno di figli minorenni, e di collocamento in istituto di minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell'ambito della solidarietà privata; le spese di sepoltura (riservato l'art. 54 Las). Le prestazioni speciali possono anche essere destinate transitoriamente a spese vincolate (art. 8 Laps e art. 20 cpv. 2 Las) o a spese per l'alloggio (art. 9 Laps e art. 20 cpv. 2 Las). Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento." (pag. 4)

Secondo il TCA questa disposizione della Las deve essere intesa nel senso che tali prestazioni possono essere versate, in applicazione del principio di sussidiarietà, solo quando altre legislazioni (in particolare le assicurazioni sociali federali non possono intervenire per sostenere delle misure formative (ad esempio perchè l'assicurato ha esaurito il diritto alle prestazioni).

La soluzione adottata dall'USSI (computo quale reddito ipotetico delle indennità di disoccupazione per il calcolo della prestazioni assistenziale) si giustifica tanto più se si considera che nel caso concreto RI 1 ha potuto nuovamente beneficiare delle prestazioni della LADI in quanto è stato messo in atto un programma di inserimento professionale (PIP), proprio sulla base delle normative sull'assistenza sociale (cfr. art. 31 a seg. Las).

2.4. Infine per quel che riguarda la richiesta del ricorrente di ottenere le prestazioni assistenziali da lui richieste sulla base degli art. 12 Cost. fed. e 23 Las (cpv. 1: "Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili, non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato" e cpv. 2: "L'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, non può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale") va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, le disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un carattere sussidiario. Di conseguenza colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato

  • i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali per beneficiare di questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3; STF del 17 ottobre 2005 nella causa X., 2P.156/2005; STF dell'11 settembre 2001 nella causa A., 2P.115/2001).

Ora, nel caso presente, è sufficiente che il ricorrente si riannunci presso gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione per ottenere un'indennizzazione mensile netta di circa fr. 2'200.-- (cfr. Doc. C2).

In conclusione la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

2.5. A titolo abbondanziale va ricordato che nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 l'USSI ha dichiarato la propria disponibilità ad aumentare la prestazione assistenziale versata ad RI 1, a seguito dell'inabilità lavorativa del ricorrente. RI 1 si è pure impegnato a fare pervenire un certificato medico completo con particolare riferimento alla possibilità di uscire di casa malgrado il danno alla salute (cfr. Doc. XVII pag. 5 e consid. 1.5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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