Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2006.15
Entscheidungsdatum
30.11.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2006.15

DC/sc

Lugano 30 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2006 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. Il 6 novembre 2006 RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Cito a comparire i responsabili dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per mancato aiuto finanziario.

È dal mese di marzo 2005 che non ricevo alcun aiuto spingendo me e la mia famiglia nell'indigenza economica.

Onde evitare ulteriori problemi invito l'Ufficio indicato a versarmi gli arretrati dovuti, una prestazione urgente o a dibattere sul mio caso." (Doc. I)

1.2. Il 9 novembre 2006 il TCA ha assegnato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte e per produrre l'incarto completo (cfr. Doc. II).

Dopo avere chiesto una proroga (cfr. Doc. III), l'USSI il 28 novembre 2006 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" con decisione del 16 dicembre 2003 il sottoscritto Ufficio ha accolto la domanda di prestazione assistenziale presentata dal signor RI 1 in data 5 settembre 2003 allo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) di __________.

Avendo esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione il 5 settembre 2003 (vedi doc. 1) si sono assegnate le seguenti prestazioni:

Ø Fr. 2'167.- il mese (prestazione ordinaria di Fr. 1'728.- + prestazione speciale di Fr. 439.-) a decorrere dal 1° ottobre 2003 al 28 febbraio 2004 (vedi doc. 2),

Ø Fr. 2'669.- il mese (prestazione ordinaria) per il periodo 1° marzo 2004/31 maggio 2004 (vedi doc. 5),

Ø Fr. 2'050.- il mese (prestazione ordinaria) dal 1° giugno 2004 al 31 agosto 2004 (vedi doc. 8),

Ø Fr. 2'694.- il mese (prestazione ordinaria Fr. 2'354.- + prestazione speciale Fr. 340.-) dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005 (vedi doc. 10/11/1315),

Ø Fr. 1'000.- per il mese di settembre 2005 (vedi doc. 26),

Ø Fr. 1'500.- per il mese di gennaio 2006 (vedi doc. 27).

Il calcolo assistenziale considerava l'assegno integrativo per figli, precedentemente accordato ad entrambi i minorenni e poi dal 1° settembre 2004, a seguito del compimento dei 15 anni di __________, solo per __________ nato il 23.1.1993.

La prestazione assistenziale è stata revocata dallo scrivente ufficio il 28 febbraio 2006 (vedi doc. 15) in quanto che il Municipio del Comune di __________, con lettera del 1 ° febbraio 2005, comunicava la partenza per l'estero per il 27 febbraio 2005 (vedi doc. 16).

II 26 aprile 2005 lo stesso Comune ci segnalava l'avvenuto rientro dal __________ del signor RI 1 a partire dal 22 aprile 2005 (vedi doc. 18).

Dal rapporto della nostra funzionaria signora __________ (purtroppo da mesi assente per malattia) - vedi doc. 19 - si rileva che al momento del trasferimento all'estero il signor RI 1 ha chiesto ed ottenuto dall'amministratore della cassa pensioni dello Stato, di ritirare il "valore della prestazione di libero passaggio in caso di uscita" ammontante al 2 marzo 2005 a Fr. 115'910.70.

A seguito di questo evento l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) con decisione del 19 luglio 2005 ha ricalcolato l'assegno familiare integrativo (AFI) per il periodo 1° maggio 2005/31 agosto 2005 (vedi doc. 21) considerando questo fattore di sostanza; la concessione dell'AFI è poi stata rinnovata il 23 settembre 2005/27 luglio 2006 per il periodo 1 ° settembre 2005/31 agosto 2006 (vedi doc. 35 e 37).

II 13 giugno 2005 il signor RI 1 comunica all'USSI che gli rimangono ancora Fr. 5'000.- necessari per l'avvio dell'attività professionale futura.

Il 1° settembre 2005 rispettivamente il 28 novembre 2005 il signor RI 1 chiede e sollecita il rinnovo della domanda di assistenza affermando che 17'000.- che avrei dovuto ancora avere sono finiti all'ufficio esecuzioni e fallimenti secondo copia annessa" (vedi doc. 22/25).

La funzionaria dell'USSI assegna il 15 settembre 2005 per quel mese Fr. 1'000.- ­(vedi doc. 26) e il 13 gennaio 2006 Fr. 1'500.- per lo stesso mese.

II 3 aprile 2006 il signor RI 1 scrive all'USSI chiedendo una risposta concreta al suo caso.

II 20 aprile 2006, a seguito del protrarsi dell'assenza per malattia della funzionaria, l'USSI, tramite il capoufficio, risponde, con copia al Municipio del Comune di __________, precisando che, data la particolarità e la complessità del calcolo, che può essere di difficile comprensione per l'utente, è a disposizione qualora ritenesse opportuno un incontro. Si conclude che nel caso di non presentazione delle osservazioni entro 10 (dieci) giorni dall'invio, sarebbe stata emanata una decisione formale.

Nella lettera si elencavano i fattori di calcolo che portavano, a quel momento, al superamento del limite per l'ottenimento di una prestazione assistenziale (vedi doc. 35).

Dai nostri atti non risulta che il signor RI 1 abbia dato seguito.

Purtroppo per un biasimevole errore di gestione dell'incarto, lo stesso - dopo la stesura di questa comunicazione - è stato archiviato senza aver rilasciato, entro il termine indicato, la decisione formale.

Questa mattina, per la completazione degli atti, abbiamo chiesto ulteriori informazioni all'IAS - Ufficio AFI/API -; ebbene nell'ambito della revisione periodica il signor RI 1 è stato chiamato allo sportello regionale Laps in data 28 settembre 2006, sottoscrivendo il documento che costituisce la conferma della correttezza dei dati forniti (vedi doc. 49).

L'IAS il 26 ottobre 2006 ha emanato la decisione per il periodo 1° settembre 2006/31 agosto 2007 attribuendo al minore __________ l'importo di Fr. 688.- il mese (vedi doc. 48).

Abbiamo estrapolato per l'assistenza i dati inseriti a quel momento dallo sportellista Laps di __________.

Ebbene la tabella di calcolo (non ancora ufficiale) dà un superamento del limite mensile di Fr. 13'433.- (vedi doc. 50) determinato da altri redditi della proprietà fondiaria (Fr. 12'000.-) e dalla sostanza imponibile all'estero (Fr. 200'000.-)." (Doc. V)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. La Las è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 p. 8289ss.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Tali modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752ss.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Per quanto concerne la procedura, l’art. 60 cpv. 1 Las prevede che il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale (cpv. 3).

Secondo l’art. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003, il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

L’art. 2 recita che l’USSI è competente a, segnatamente, decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche (lett. a).

Giusta l’art. 65 cpv. 1 Las, contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

Secondo l’art. 33 cpv. 1 Laps, contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Contro la decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione (cpv. 2).

È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (cpv. 3).

2.3. La Laps (così come già era il caso del diritto previgente) non prevede quindi il diritto di adire direttamente il TCA (rispettivamente, il Consiglio di Stato), qualora l’autorità amministrativa ometta di rilasciare una decisione formale o una decisione su reclamo.

Tale mezzo giurisdizionale è comunque previsto sia dalla Legge cantonale di procedura per le cause amministrative (art. 45 LPAmm), sia dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (art. 56 cpv. 2 LPGA; cfr., in proposito, la DTF 130 V 90, in cui l'Alta Corte ha precisato che l’entrata in vigore della LPGA ha reso obsoleta la precedente giurisprudenza secondo cui il ricorso per denegata giustizia dev’essere presentato all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali), tanto da assurgere, secondo questa Corte, al rango di principio generale di procedura.

Lo scrivente Tribunale ammette dunque la propria competenza a statuire sul ricorso presentato da RI 1 il 6 novembre 2006.

In ogni caso, é auspicabile che il legislatore provveda a colmare la lacuna, introducendo nella Laps una norma che consenta all’amministrato di adire direttamente il TCA in caso di denegata o di ritardata giustizia.

2.4. Il diritto dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed. comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell’autorità adita. L’autorità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hottelier, Les garanties de procédure, in D. Thürer/J.F. Aubert/J.P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2006, p. 570).

2.5. La Costituzione federale é pure violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost. fed.: “… essere giudicato entro un termine ragionevole.”; in merito, cfr., pure, la STF del 18 luglio 2006 nella causa A., 2P.89/2006, nella quale l’Alta Corte ha rilevato che: “…, l’interdiction du déni de justice découle de l’art. 29 al. 1 Cst. et confère au justiciable le droit de recevoir une décision dans un délai raisonnable …”).

La nozione di termine ragionevole non si interpreta in modo puramente teorico.

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità (cfr. sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, p. 987).

Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati).

Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164s.).

È ammesso che il sovraccarico di lavoro delle autorità non rappresenta di per sé un elemento suscettibile di giustificare la lentezza delle procedure. Considerato da un punto di vista oggettivo, il principio di celerità impone alle autorità l’obbligo di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano essere liquidate in ossequio alle esigenze di un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU (sentenza CEDU del 13 luglio 1983 nella causa Zimmermann e Steiner c. Svizzera, Serie A n. 66; cfr., pure, B. Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, p. 171s. e M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Ed. CFPG, ad art. 45 n. 2).

In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)."

(RAMI succitata)

In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.6. In caso di accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).

2.7. Nella concreta evenienza il TCA constata che RI 1 il 3 aprile 2006 ha inviato all'USSI uno scritto del seguente tenore:

" È da quasi un anno che attendo una risposta concretualizzata al mio caso.

In questo periodo non ho potuto far fronte a certe fatture come il mutuo della mia abitazione, la quale, in caso che non pagassi, andrebbe all'asta.

Vi chiedo dunque di inviarmi gli arretrati della prestazione assistenziale, insieme a quella di fine giugno

Data alla quale dovrei ricevere esito positivo al mio progetto in __________ e quindi rimborsarli." (Doc. 34)

Il 20 aprile 2006 il Capoufficio dell'USSI, __________, ha così risposto:

" faccio riferimento allo scritto del 3 aprile ultimo scorso con il quale sollecita una risposta al suo caso.

Le comunico che la nostra collaboratrice sig.ra __________, funzionaria incaricata nella gestione del suo incarto è assente per malattia da oltre un mese e un suo rientro non è previsto in tempi brevi.

Di conseguenza, nell'ambito della distribuzione del carico lavorativo in sospeso, mi sto occupando della sua pratica.

Dai dati finanziari inseriti al momento della presentazione dell'istanza di revisione nell'ambito dell'assegno familiare integrativo, rilevo che lei è proprietario di una sostanza imponibile all'estero valutata in Fr. 120'000.-.

Questo importo, non essendo considerato quale sostanza primaria e quindi computata con il rispettivo debito di Fr. 251'146.- (sempre rilevato dai dati inseriti nel nostro sistema informatico), è interamente computato quale reddito; ne consegue pertanto che non esistono i presupposti per l'assegnazione di una prestazione assistenziale.

Infatti l'art. 22 della Legge sull'assistenza sociale stabilisce che nel reddito sono computati i seguenti fattori (trascrivo la parte di articolo di legge):

" la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100'000.- fr. per l'abitazione primaria e, per altre forme di sostanza, 10'000.- fr. per una persona sola, 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2'000.- fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile."

Nel suo caso, computando tale importo, non si determina una lacuna di reddito da coprire tramite l'attribuzione di un assegno mensile da parte dello scrivente Ufficio.

Qui di seguito mi permetto precisare i fattori di calcolo che portano ad una simile decisione:

● Sostanza primaria nel comune di domicilio Fr. 122'245.--

● Debito su sostanza primaria nel comune di domicilio Fr. 251'146.--

Sostanza primaria computabile Fr. -.-

● Sostanza non primaria nel comune di domicilio Fr. 2'831.--

● Sostanza non primaria in altri comuni del cantone Fr. 437.--

● Titoli e altri collocamenti di capitali Fr. 2'584.--

● Veicoli a motore e altri fattori della sostanza Fr. 2'000.--

● Sostanza imponibile all'estero Fr. 120'000.--

Fr. 127'852.--

Deduzione prevista ai sensi di legge (vedi indicazione) Fr. 24'000.--

Sostanza secondaria computabile Fr. 103'852.--

Considerato il fabbisogno stabilito dal

Dipartimento della sanità e della socialità per

la vostra unità di riferimento (mensile) Fr. 2'360.--

  • spese computabili (interessi passivi + spese di

gestione + premio cassa malati al lordo) Fr. 1'486.--

Fr. 3'846.--

./. sostanza computabile Fr. 103'852.-- : 12 Fr. 8'654.--

./. partecipazione al premio dell'assicurazione contro le

malattie (riconosciuto direttamente all'assicuratore) Fr. 610.--

./. assegno familiare integrativo Fr. 688.--

si ha un superamento del limite Fr. 6'106.--

Tenuto conto di quanto precede nessuna prestazione assistenziale può pertanto essere riconosciuta.

In questo calcolo non sono stati conteggiati eventuali redditi da attività indipendente o dipendente.

Data la particolarità e la complessità del calcolo, che può essere oggettivamente di difficile comprensione, le comunico di essere a sua disposizione qualora ritenesse opportuno un incontro.

Nel caso in cui non intendesse presentare osservazioni alla presente comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento, sarà emanata una decisione formale." (Doc. 35)

Il 6 novembre 2006 RI 1 con uno scritto al TCA, ha contestato il comportamento dell'USSI "per mancato aiuto finanziario".

Egli ha chiesto che l'USSI venga invitato "a versare gli arretrati dovuti, una prestazione urgente" o a dibattere sul suo caso (cfr. consid. 1.1).

Il 28 novembre 2006 il Capoufficio dell'USSI ha ammesso che, malgrado il chiaro tenore del suo scritto del 20 aprile 2006, una decisione formale non è ancora stata emessa (cfr. consid. 1.2).

In simili condizioni, visto il lungo tempo trascorso (7 mesi), questo Tribunale deve concludere che l'USSI ha commesso un diniego di giustizia (cfr. consid. 2.5).

L'amministrazione è dunque invitata ad emanare senza indugio una decisione formale a proposito delle prestazioni assistenziali chieste da RI 1. Tale decisione dovrà riferirsi a tutto il periodo per il quale RI 1 ha chiesto le prestazioni assistenziali.

2.8. Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza è garantito dall’art. 12 Cost. fed., il quale prevede che:

" chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."

A tale proposito in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B., 1P.294/2004, pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de securité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…)

4.- L’art. 12 Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse. Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun, elle porte seulement sur les moyens indispensables à la survie dans une situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les soins medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst. L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst. est donc, lui aussi, mal fondé."

In una sentenza del 3 gennaio 2006 nella causa X., 2P.310/2005, con la quale ha respinto, nella misura in cui è ammissibile, un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del TCA pubblicata in RTiD I-2006 pag. 36 seg., il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che:

" Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 Cost., che disciplina il diritto fondamentale all'aiuto minimo in situazioni di bisogno. Sennonché nel caso concreto oggetto di giudizio non è l'erogazione di mezzi indispensabili per poter sopravvivere, ma prestazioni assistenziali ordinarie riconosciute in virtù del diritto cantonale (e il cui ammontare, sia rilevato di transenna, è di solito più elevato rispetto a quello dell'aiuto minimo). Va poi osservato che il ricorrente non pretende né dimostra, perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 OG, che l'importo da lui percepito mensilmente sia insufficiente per poter condurre una vita dignitosa. Su questo punto il gravame sfugge pertanto ad un esame di merito. Ad ogni modo, non è dato da vedere in che le considerazioni sviluppate al riguardo dalla Corte cantonale potrebbero essere ritenute prive di pertinenza e, di conseguenza, inficiate d'arbitrio."

In un'altra sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, pubblicata in DTF 131 I 166, il TF ha precisato che:

" (...)

3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen).

Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343)." (STF del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, consid. 3.1.)

Al riguardo cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2006 nella causa X., 2P.67/2006, consid. 3.

Il TFA, dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:

" (…)

4.2.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes, cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin, quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays, condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N. 23 pag. 71)

In merito alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 2005 nella causa X., 2A.692/2004.

Anche l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale

  • a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

Dal canto suo l'art. 23 Las stabilisce che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate anche se l'interessato è colpevole del suo stato.

L'USSI è invitato ad esaminare la richiesta dell'assicurato anche con riferimento alle norme appena citate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di un diniego di giustizia, il ricorso é accolto.

§ All’USSI è fatto ordine di emanare - senza indugio - una decisione a proposito delle prestazioni assistenziali chieste da RI 1.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

BV

  • Art. 7 BV
  • Art. 12 BV

Cost

  • art. 12 Cost
  • art. 29 Cost

Cst

  • art. 12 Cst
  • art. 29 Cst

LPAmm

  • art. 45 LPAmm

LPGA

  • art. 56 LPGA

LRMCAS

  • art. 1 LRMCAS

OG

  • art. 90 OG

Gerichtsentscheide

29