Raccomandata
Incarto n. 39.2023.7
CL/gm
Lugano 28 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2023 di
contro
la decisione su reclamo del 6 giugno 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 3 febbraio 2023, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha ordinato a RI 1 ed alla moglie, RI 2, la restituzione dell'importo di fr. 1'100.- da loro percepiti a torto a titolo di assegni integrativi tra ottobre e novembre 2022, ritenuto che nel periodo in questione l’interessato aveva iniziato un’attività lucrativa, informandone, tuttavia, la Cassa unicamente oltre la metà del dicembre seguente (cfr. doc. 31).
Dopo avere inizialmente impugnato l’ordine di restituzione (cfr. doc. 33), e meglio come verrà precisato al consid. 2.7., RI 1 e la moglie – in particolare a fronte delle spiegazioni fornite loro dall’amministrazione in sede di colloquio del 9 maggio 2023, tenutosi presso gli uffici dello IAS – hanno ritenuto il gravame evaso, mantenendo unicamente la richiesta di condono della restituzione che avevano già formulato contestualmente al reclamo (cfr. doc. 37-37a).
1.2. Con decisione dell’11 maggio 2023, la Cassa ha negato ai coniugi il condono della restituzione suindicata, rilevando che nel caso di specie la loro “buona fede non è riconosciuta in quanto non ci avete comunicato tempestivamente che il signor RI 1 per i periodi dal 18 ottobre 2022 al 4 novembre 2022, dal 7 novembre 2022 al 18 novembre 2022, rispettivamente, dal 28 novembre 2022, ha svolto un’attività lavorativa c/o __________ nonché c/o __________ (cfr. doc. 40-40a).
1.3. A seguito del reclamo interposto dagli interessati, dapprima in forma orale il 9 maggio 2023, poi ribadito con mail del 16 maggio successivo (cfr. infra consid. 2.7. e doc. 41), con la decisione su reclamo del 6 giugno 2023 la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.2.).
L'amministrazione ha, in particolare, osservato che:
" (…) In sede di colloquio la Cassa comunica le modalità di calcolo con le quali viene determinato il diritto alle prestazioni. L’incontro del 9 maggio 2023 si è concluso informando i reclamanti che verrà emessa la decisione su condono – respinta – con la possibilità di inoltrare reclamo alla stessa. Il verbale redatto in due copie, relativo all’incontro citato c/o lo IAS è stato sottoscritto per accettazione dai reclamanti. (…)
Nel caso specifico, è unicamente in data 19 dicembre 2022, che la Cassa è venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività lavorativa del signor RI 1 presso la __________, rispettivamente c/o __________.
Nonostante i reclamanti fossero al corrente dell’inizio dell’attività lavorativa del signor RI 1 almeno dal 18 ottobre 2022, la comunicazione alla Cassa è pervenuta unicamente in data 19 dicembre 2022.
Dalle evenienze riportate risultano pertanto disattesi gli obblighi di informazione riportati tra l’altro su ogni decisione emessa, come pure sulla conferma d’inoltro delle prestazioni Laps. I ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica è da comunicare tempestivamente all’autorità decisionale competente per il pagamento della prestazione.
Non comunicando tempestivamente (sottolineatura nostra) l’inizio di un’attività lavorativa alla Cassa (sottolineatura nostra), come sopra chiaramente indicato, allorquando si beneficia di assegni calcolati proprio in base ad una lacuna di reddito (entrate insufficienti), si impedisce in particolare alla Cassa di verificare il diritto alle prestazioni.
In simili condizioni, nuovamente la buona fede dei reclamanti – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni chiestegli in restituzione – deve essere esclusa.
Il presupposto della buona fede deve essere esaminato in via prioritaria; per giurisprudenza qualora lo stesso faccia difetto, non è necessario entrare nel merito del presupposto dell’onere troppo grave. (…)
1.4. Contro la decisione su reclamo, gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…)
A inizio settembre 2022 abbiamo inoltrato la domanda di richiesta Assegni familiari e assistenza, a seguito del termine della disoccupazione del capo famiglia, RI 1, marito e padre e non dell’ancora chiara [recte: e dell’ancora non chiara] situazione lavorativa del [recte: della] coniuge, RI 2, per la nuova stagione (fine rapporto lavorativo ad agosto 2022 e inizio ancora incerto del prossimo lavoro).
Abbiamo atteso più di un mese e mezzo la decisione degli appositi uffici (12/10/2022) di 550.- per periodo dall’1-9-2022 al 30-11-2022, con indicazione precisa a fondo di trasmettere copie dei conteggi stipendio a fine del periodo indicato per nuova decisione da dicembre 2022. E così da noi è stato fatto scrupolosamente (ev. copia a disposizione per vostra visione).
In questo periodo, sono iniziate le nostre attività lavorative, una più regolare con un incarico annuale (RI 2) e una molto instabile, contratto prova con agenzia interinale, che ogni settimana si chiudeva con incertezza fino al venerdì sera, per la settimana successiva… (RI 1), iniziato a metà ottobre per tre settimane; poi arrivato un contratto determinato che abbiamo comunicato, nelle tempistiche indicate sopra.
L’aiuto finanziario arrivato degli assegni familiari è stato importante per sopperire (in ritardo) al “buco del mese di settembre 2022”, dove ancora non avevamo avuto nulla e non conoscevamo a cosa andavamo incontro – fine del termine quadro della disoccupazione per RI 1.
Ora il periodo lavorativo di RI 1 è concluso (è stato un contratto determinato fino a fine marzo 2023) e siamo TOTALMENTE scoperti di un’entrata che per la nostra famiglia è sempre stata fondamentale, con due figli adolescenti che devono poter crescere e studiare dignitosamente nel nostro Paese. Questo lo abbiamo subito annunciato all’URC di __________ che a suo tempo aveva chiuso il suo caso e ad aprile 2023 lui ha provato a reiscriversi per doverosa consulenza, ma finora senza nessuna possibilità concreta di lavoro. Cittadino svizzero, due formazioni AFC concluse con successo in Svizzera, padre e marito di famiglia!
Impugniamo la decisione per due semplici e chiari motivi:
Nei riguardi delle comunicazioni arrivate dall’Ufficio degli assegni familiari di Bellinzona, abbiamo agito in totale BUONA FEDE, seguendo le indicazioni dei loro fogli.
La comunicazione c’è stata, con tempi non tempestivi, ma impossibili d’effettuare per le dinamiche di lavoro delle prime tre settimane con l’agenzia, che non dava nessuna garanzia di continuità.
Ora non siamo nelle condizioni di poter versare somme di denaro, anche minime/rateali, in quanto abbiamo una semplice e chiara priorità, che riguarda IL LAVORO del capofamiglia, una concreta e dignitosa possibilità lavorativa, che deve poter garantire una sopravvivenza a tutta la famiglia, soprattutto per la crescita e formazione dei due figli minorenni.
Senza la speranza di una base lavorativa, non possiamo considerare questa richiesta, senz’altro legittima, per altre loro motivazioni, ma IMPOSSIBILE da effettuare per noi e, vogliamo e dobbiamo rimanere coerenti con la prima motivazione sopra (…).” (cfr. doc. I).
1.5. Nella risposta di causa del 30 giugno 2023, Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo ed ha postulato la reiezione dell'impugnativa osservando, in particolare, quanto segue:
" (…) volendo valutare l’adempimento del presupposto della buona fede, la Cassa ritiene che i ricorrenti erano consapevoli dei dati riportati sulle tabelle di calcolo e soprattutto ben informati sull’obbligo di annunciare ogni cambiamento, avendo ricevuto la decisione nel medesimo periodo della firma del contratto di lavoro del signor RI 1 presso la __________, rispettivamente c/o __________.” (cfr. doc. III).
1.6. Il 10 luglio 2023, i ricorrenti hanno trasmesso a questa Corte la decisione di accoglimento dell’assegno familiare integrativo (AFI) emessa il 12 ottobre 2022, evidenziando che a pagina 5 di tale provvedimento è riportata la seguente indicazione:
" Per poter emettere una decisione da dicembre 2022 la invitiamo a trasmetterci copia dei conteggi stipendio di ottobre e novembre 2022” (cfr. all. B a doc. V),
in riferimento alla quale i ricorrenti fanno, poi, valere, di essersi “in totale buona fede, (…) collegati per trasmettere le informazioni all’Ufficio cantonale degli assegni familiari”.
Gli insorgenti si sono, per il resto, riconfermati nelle proprie censure e pretese ricorsuali (cfr. doc. V).
1.7. Con duplica del 28 luglio 2023, la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa, osservando che:
" (…) Le argomentazioni sollevate dai ricorrenti in merito al fatto che con decisione 12 ottobre 2022 limitata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2022, si chiedeva – sulla base delle conosciute informazioni relative alla situazione professionale dei ricorrenti, fornite al momento della richiesta degli stessi – documenti aggiornati circa l’attività della signora RI 2, non giustifica gli stessi nell’aver omesso di informare circa l’inizio dell’attività del signor RI 1.” (cfr. doc. VII).
1.8. Con ulteriori osservazioni del 5 agosto 2023, i ricorrenti hanno comunicato al TCA quanto segue:
" (…) Siamo totalmente delusi e rammaricati che un ufficio cantonale che pensavamo al servizio dei reali importanti BISOGNI delle famiglie in difficoltà (con funzione SOCIALE), non abbia in nessun modo mostrato di aver considerato e preso in lettura e a carico le nostre motivazioni dello scritto del 10 luglio 2023, dove ribadiamo la nostra PRIORITARIA NECESSITA’, quella della concreta e dignitosa possibilità del capofamiglia, che ancora non c’è.
Solo dopo questa possibilità, trasformata in CONCREATA REALTA’, potremmo valutare la richiesta e le motivazioni dell’Ufficio cantonale di compensazione per gli assegni familiari. La cifra che loro richiedono passa per noi ora, totalmente in fondo alle nostre priorità, in quanto in cima c’è l’assoluto bisogno di soddisfare un vitto, un alloggio, spese di prima necessità nostre e dei nostri due figli che studiano e stanno cercando di crescere dignitosamente in questo Cantone dove sono nati e dove non abbiamo in nessun modo intenzione di sradicarli (trasferendoci) in questo delicato momento di cresciuta adolescenziale, solo perché molti aspetti in Ticino per il lavoro non funzionano!!!
Abbiamo informato e ribadiamo che:
Dal 31/3/2023 il capofamiglia (marito e padre, cittadino svizzero, formato con due AFC in Ticino), ha terminato attività lavorativa ed è alla ricerca di un dignitoso posto lavorativo (terminato il 4 mese senza un’entrata di salario per il capofamiglia!!);
Si è riscritto all’URC di Lugano, ma senza nessun riscontro di aiuto concreto per LAVORO finora… abbiamo preso contatto con il capoufficio dell’istituto per comprendere come possa accadere (comunicato il disservizio) e richiesto la possibilità di essere sostenuti e indirizzati a un concreto posto di lavoro. In atto in questo mese di agosto 2023.
Ricevuta conferma scritta dell’Ufficio della Cassa __________, che non ha diritto alle indennità di disoccupazione. Nei mesi precedenti, dopo la conclusione del suo impiego a marzo 2023, anche dagli altri Uffici sociali, abbiamo conferme scritte che non abbiamo diritto a sostegni sociali (assistenza e assegno integrativo).
Inoltre a fine agosto 2023, termina anche l’incarico scolastico annuale dell’altro genitore (madre e moglie) e, al momento, non abbiamo nessuna conferma di nuovi contratti da settembre 2023.
A seguito di questa paradossale difficile situazione che stiamo attraversando, ribadiamo al vostro Tribunale cantonale delle assicurazioni, la nostra richiesta di condono della cifra di fr. 1'100.- a noi richiesta per restituzione dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari di Bellinzona.
Tutto ciò facendo appello a un sentimento di giustizia e di sincero ascolto dei concreti bisogni familiari che in un Cantone e Paese come si presenta la Svizzera, riteniamo doveroso poter vedere succedere. Naturalmente, ciò potrà accadere prendendo sinceramente a carico queste nostre osservazioni scritte (…)” (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente, o meno, negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 1'100.-, da loro percepiti a torto a titolo di assegni integrativi tra ottobre e novembre 2022.
L’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.”
In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.3. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo (“determinazione del diritto”) e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2.4. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.".
Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R pag. 3).
2.5. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa ha negato la buona fede dei ricorrenti poiché i medesimi, pur essendo a conoscenza, d’un lato, degli obblighi di informazione incombenti loro – riportarti tanto sulla decisione emessa nei loro confronti, quanto sulla conferma d’inoltro delle richiesta delle prestazioni Laps – e, d’altro lato, dell’inizio di un’attività lavorativa da parte di RI 1 almeno dal 18 ottobre 2022, non ne hanno tempestivamente informato la Cassa, venutane a conoscenza solamente il 19 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).
Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere stati in buona fede allorquando hanno comunicato a dicembre 2022 che dal precedente mese di ottobre RI 1 svolgeva delle attività lavorative, ritenuto anche che prima di quel momento le attività lavorative reperite dal ricorrente non davano garanzia di continuità (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).
2.7. In concreto, dagli atti emerge che a fine settembre 2022 i ricorrenti si sono annunciati presso il loro Comune di domicilio chiedendo l’erogazione, per quanto concerne la presente vertenza, degli assegni familiari integrativi (AFI; cfr. doc. 1-3 plico Laps).
Così procedendo, i ricorrenti hanno confermato di essere stati resi attenti:
" (…) del fatto che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare immediatamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinante per l’erogazione delle prestazioni (art. 30 cpv. 1 Laps). In particolare (l’elenco non è esaustivo), deve essere immediatamente comunicata/o quanto segue (…) ogni variazione rilevante della situazione economica dell’unità di riferimento quale può essere l’inizio o la cessazione di una attività lavorativa, l’aumento o la diminuzione del reddito (…) o della sostanza” (cfr. doc. 1B plico Laps).
Al momento dell’inoltro della richiesta degli AFI, la coppia aveva comunicato che il ricorrente aveva terminato le indennità di disoccupazione cui aveva avuto diritto, senza però avere nel frattempo reperito una nuova occupazione (cfr. doc. 3b, 8).
Quando con decisione del 12 ottobre 2022 la Cassa ha calcolato le prestazioni spettanti a titolo di assegno familiare integrativo (AFI) all’unità di riferimento composta da quattro persone, il cui responsabile è RI 1 (cui si aggiungono la moglie, RI 2, ed i due figli, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008), per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2022, ha, conseguentemente, conteggiato unicamente i redditi da lavoro percepiti dalla ricorrente (cfr. doc. 10-10f).
Anche la decisione del 12 ottobre 2022 attirava l’attenzione dei beneficiari delle prestazioni circa l’obbligo di informare l’Amministrazione di “ogni cambiamento della situazione personale o economica”, e in particolare sul fatto che:
" (…) ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (…). In particolare quanto segue: (…) l’inizio o la cessazione di una attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (…)” (cfr. doc. 10a).
Giunti alla scadenza del periodo per il quale erano stati riconosciuti loro gli AFI sulla base della decisione 12 ottobre 2022, i ricorrenti hanno postulato l’erogazione delle prestazioni anche per il periodo seguente.
In tale contesto, il 14 dicembre 2022 la Cassa ha chiesto agli interessati di trasmettere copia dei “conteggi stipendi di ottobre e novembre 2022” (cfr. doc. 11), e meglio di quanto già la decisione del 12 ottobre 2022 li aveva resi attenti essere necessario per emettere una nuova decisione di riconoscimento, o meno, degli AFI per il periodo successivo al 30 novembre 2022 (“per poter emettere una decisione da dicembre 2022 la invitiamo a trasmetterci copia dei conteggi di stipendio di ottobre e novembre 2022”; cfr. doc. 10d).
Domenica 18 dicembre, RI 1 ha inviato via mail alla Cassa “i documenti che servono per i vostri calcoli” (cfr. doc 13). Altri sono stati trasmessi nei giorni successivi, e meglio il 20 dicembre 2022 (cfr. doc. 18).
Trattasi, in particolare, della seguente documentazione:
“Conteggio di stipendio: ottobre 2022” di RI 2, dal quale emerge che per il mese in questione ella ha percepito un salario pari a fr. 4'763.05 lordi (cfr. doc. 17a);
“Conteggio di stipendio: novembre 2022” di RI 2, dal quale emerge che per il mese in questione ella ha percepito un salario pari a fr. 4'763.05 lordi (cfr. doc. 17b);
“competenze mese di ottobre 2022” e di “novembre 2022” da cui risulta che il figlio della coppia, __________, al secondo anno di apprendistato quale “informatico AFC” (cfr. doc. 12) ha percepito uno stipendio lordo di fr. 950.- (cfr. doc. 16-16a);
“contratto di lavoro” dal quale risulta che dal 28 novembre 2022 il ricorrente sarebbe stato attivo presso __________, in qualità di meccanico di macchine edili e industriali con un salario mensile lordo fr. 4'670.- (cfr. doc. 15-15a);
Il certificato di salario di RI 1 per il mese di ottobre 2022 (“settimana(e) 42*, 43*, 44*”), dal quale emerge che il medesimo, attivo presso __________, aveva percepito fr. 1'894.49 (cfr. doc. 14);
Il certificato di salario di RI 1 per il mese di novembre 2022 (“settimana(e) 44*, 45*, 46*”), dal quale emerge che il medesimo, attivo presso __________, aveva percepito fr. 2'587.00 (cfr. doc. 14a)
Il “certificato” della __________, dal quale emerge che la società aveva “avuto alle proprie dipendenze” RI 1 “dal 18.10.2022 al 04.11.2022 e dal 07.11.2022 al 18.11.2022” (cfr. doc. 14b);
Il “contratto base per il personale a prestito” sottoscritto tra la __________ ed il ricorrente il 16 ottobre 2022 (cfr. doc. 18c-18e);
Il “contratto missione n. 49227” in ragione del quale RI 1 è stato attivo tramite la __________ presso la __________ dal 18 al 21 ottobre 2022 (cfr. doc. 18b).
Preso atto di tali elementi, ed in particolare delle attività lavorative svolte da RI 1 per il periodo in cui l’erogazione degli AFI era stata riconosciuta in base alla decisione del 12 ottobre 2022, con decisione del 3 febbraio 2023 la Cassa ha chiesto ai qui ricorrenti la restituzione di fr. 1'100.- dai medesimi percepiti a torto a titolo di AFI nei mesi di ottobre e novembre 2022, ritenuto in primo luogo che nel precedente calcolo non aveva potuto tenere in considerazione i salari percepiti in quel periodo da RI 1, che sino al 18/20 dicembre 2022 non aveva informato l’amministrazione di avere iniziato un’attività lavorativa, né di avere percepito dei redditi.
In secondo luogo, sebbene non sia questa la posta di calcolo rilevante ai fini della restituzione, la Cassa ha altresì inserito nel conteggio una sostanza immobiliare di proprietà della ricorrente, che nel primo calcolo, allegato alla decisione del 12 ottobre 2022, aveva erroneamente omesso di prendere in considerazione (cfr. doc. 31-31b). Trattasi del fondo di cui al mappale n. __________, di proprietà per ½ di RI 2, avente valore di reddito complessivo di fr. 12'854.00 ed un valore di stima totale di fr. 16'531.- (cfr. doc. 21-21b).
Il 25 febbraio 2023, i qui ricorrenti hanno presentato “reclamo contro la decisione di restituzione-assegno familiare integrativo e richiesta di condono”, chiedendo al contempo di essere sentiti, il condono della restituzione e che gli venisse accordata “la possibilità di visionare le tabelle di calcolo (averne a domicilio una copia) che (…) hanno portato alla decisione (…)” (cfr. doc. 33).
Il 15 marzo 2023 l’Amministrazione ha quindi proceduto alla trasmissione ai ricorrenti delle tabelle di calcolo (cfr. doc. 34 ed all.), preso nota delle quali RI 1 e RI 2 hanno comunicato di non avere “ulteriori osservazioni” in relazione ai calcoli che hanno portato alla richiesta di restituzione, riconfermandosi invece nella loro “richiesta di condono”, ribadendo la volontà di procedere ad un incontro con la resistente (cfr. doc. 35).
I qui ricorrenti hanno, quindi, avuto la possibilità di esprimere oralmente le proprie motivazioni in data 9 maggio 2023, e meglio come segue:
" (…) Considerato come la decisione di restituzione sia cresciuta in giudicato, l’oggetto riguarda unicamente il condono dell’importo chiesto in restituzione. (…) In sede di colloquio la Cassa conferma ai coniugi RI 2 e RI 1 i motivi per i quali è stata emessa la decisione di restituzione (inizio attività lavorativa del signor RI 1 – calcolo corretto).
Con reclamo del 25 febbraio 2023 si chiede di essere liberati dal pagamento. La Cassa spiega che non è possibile, in quanto non è stato comunicato tempestivamente l’inizio dell’attività lavorativa, come indicato sulle nostre decisioni “ogni cambiamento deve essere comunicato immeditatamente alla Cassa”.
A seguito delle:
Spiegazioni fornite in data odierna;
Alla visione delle tabelle di calcolo AFI inviate in data 15 marzo 2023
i signori RI 2 e RI 1 ritengono evaso il reclamo e l’incontro c/o IAS con scritto 25.02.2023 ma mantengono la richiesta di condono.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Cassa dichiara fin d’ora che la stessa non potrà essere favorevole.
I coniugi RI 1 contestano fin da subito tale decisione e già ora in sede di colloquio presentano reclamo a tale decisione, chiedendo di poter ricevere la presa di posizione (decisione su reclamo della Cassa) la quale sarà poi impugnata dagli stessi innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA). (…)” (cfr. doc. 37-37a).
Con mail dell’11 maggio, i qui ricorrenti hanno comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…) ci è sorto un dubbio a cui speriamo Lei e il suo ufficio possa dare chiara risposta.
Alleghiamo le copie delle tre registrazioni bancarie che attestano i tre vostri versamenti dell’autunno 2022, la vostra richiesta di restituzione (del 3/2/2023) ammonta a fr. 1'100.- (due mesi), ma negli incarti di mio marito abbiamo ricordato e attestato da contratto agenzia l’inizio della sua attività lavorativa al 18 ottobre 2022…non dovrebbe quindi ammontare la vostra richiesta a partire da questa data? Quindi una percentuale di 550.- (da 18 ottobre a fine mese di ottobre) per un mese? Mentre per il restante novembre capiamo benissimo il 550.- (…).”
e confermato la richiesta di condono della restituzione (cfr. doc. 38).
Con decisione dell’11 maggio 2023, la Cassa ha negato a RI 1 ed a RI 2 il condono della restituzione di fr. 1'100.- non ritenendo adempiuta la condizione della buona fede (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 40-40a).
Con mail del 15 maggio 2023, la Cassa ha fornito il seguente riscontro alla richiesta dei qui insorgenti dell’11 maggio precedente:
" (…) per calcolare i redditi percepiti nel corso del mese di ottobre e novembre 2022 a nome del signor RI 1, la Cassa ha preso in considerazione: (tabelle di calcolo già in vostro possesso)
Ottobre 2022
Conteggio stipendio ottobre 2022 __________
Novembre 2022
Conteggio stipendio novembre 2022 __________ e conteggio di 13 giorni c/o __________ (come indicato sul conteggio stipendio relativo al mese di dicembre 2022).
I conteggi bancari da voi allegati, si riferiscono alla prestazione AFI per i mesi di settembre, ottobre (pagamento del 14.10.2022) e novembre 2022 (pagamento del 03.11.2022).
Il diritto all’AFI del mese di ottobre 2022 non era più dato; la decisione di restituzione si riferisce unicamente ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Per quanto riguarda la domanda di condono, la Cassa in data 11 maggio 2023 ha inviato la relativa risposta. Vogliate comunicare se la stessa è stata da voi ritirata e se viene confermato il reclamo (orale di data 9 maggio 2023) alla decisione di condono respinta (…)” (cfr. doc. 39).
Con mail del 16 maggio 2023, i qui ricorrenti hanno confermato la loro “decisione di reclamo alla decisione di condono respinta, come annunciato e dichiarato in sede orale il 9/5/2023” (cfr. doc. 41).
Con decisione su reclamo del 6 giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), respinto il gravame presentato da RI 1 e RI 2 (cfr. doc. 42).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in particolare per quanto attiene alla mancata comunicazione da parte dei ricorrenti alla Cassa dell’inizio delle attività lavorative svolte, tra ottobre e novembre 2022, da RI 1, ritiene utile ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notifica in caso di cambiamento delle condizioni ed applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
In tal senso, giova rilevare sin d’ora che in concreto il fatto che i redditi conseguiti e quindi le attività lavorative svolte fossero un elemento determinante per il calcolo teso all’erogazione degli AFI, ai ricorrenti era ben chiaro, ritenuto come nel trasmettere le buste paga nel mese di dicembre 2022 ha indicato trattarsi dei “documenti che servono per i vostri calcoli” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 13).
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento (cfr. supra consid. 2.2.).
Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).
In concreto va, poi, osservato che nella decisione concernente il riconoscimento dell’assegno integrativo per il periodo settembre-novembre 2022 emessa a favore degli insorgenti il 12 ottobre 2022 è, come visto (cfr. supra consid. 2.7.), stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in particolare l’inizio di un’attività lavorativa (senza eccezioni relative, per esempio, a periodi prova o simili).
Pertanto gli assicurati, sapendo evidentemente che il ricorrente aveva iniziato a svolgere un’attività lucrativa, a maggior ragione dopo aver ricevuto la decisione del 12 ottobre, potevano e dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; supra consid. 2.3.) doveva essere informata immediatamente di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno, segnatamente dell’inizio di un’attività lavorativa. E questo a prescindere dal fatto che si trattasse di contratti di missioni, non continuativi, con periodi di prova o quant’altro.
Il rilevante cambiamento e quindi l’inizio dell’attività lavorativa, in questo caso, è però stato comunicato solo successivamente, e meglio oltre la metà di dicembre 2022, allorquando urgeva sottoporre all’amministrazione anche la richiesta di rinnovo delle prestazioni a valere dal dicembre 2022.
Ne consegue che la resistente non ha potuto tenere in considerazione nei conteggi che aveva fatto valere per i precedenti mesi di ottobre e novembre dell’attività svolta tra ottobre e novembre 2022 e dei redditi percepiti.
Quanto precede nonostante anche la domanda di rinnovo delle prestazioni AFI sottoscritta a settembre 2022 riportasse chiaramente l’indicazione per cui “le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare immediatamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni (art. 30 cpv. 1 Laps). In particolare (l’elenco non è esaustivo) deve essere immediatamente comunicata/o quanto segue: (…) ogni variazione rilevante della situazione economica dell’unità di riferimento quale può essere l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, l’aumento o la diminuzione del reddito (…)” (cfr. supra consid. 2.7.).
L’argomentazione ricorsuale secondo cui i ricorrenti avrebbero ossequiato il dovere di informazione incombente loro trasmettendo, in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni da dicembre 2022, le buste paga di ottobre e novembre (cfr. supra consid. 1.6.), non ne soccorre la posizione, ritenuto come le indicazioni presenti tanto nella decisione di riconoscimento degli AFI del 12 ottobre 2022, quanto nell’istanza tesa alla loro erogazione, nel senso di dover comunicare immediatamente (non dopo oltre due mesi), in particolare, l’inizio di un’attività lucrativa è chiara e non si presta ad essere fraintesa.
Già da una semplice lettura della decisione di accoglimento delle prestazioni, ben comprensibile anche per persone inesperte nella materia, risulta, infatti, chiaramente che ogni modifica della situazione finanziaria dell’unità di riferimento andava immediatamente comunicata alla Cassa, essendo in concreto chiaro a tutti, ricorrenti compresi, che non sapendo che l’insorgente aveva iniziato un’attività lucrativa la resistente, nel calcolo delle prestazioni effettuato il 12 ottobre 2022, non aveva potuto tenere conto delle maggiori entrate percepite, rispetto a quanto notole, dall’unità di riferimento di RI 1 e RI 2.
Gli insorgenti avrebbero perciò dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva conteggiato i nuovi redditi percepiti dal ricorrente e, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito. Ma non l’hanno fatto.
Del resto, di non avere tempestivamente informato la resistente circa l’inizio dell’attività lavorativa di RI 1 da ottobre 2022, contrariamente agli obblighi che incombevano loro, i ricorrenti sono ben consapevoli (“(…) La comunicazione c’è stata, con tempi non tempestivi”; cfr. Supra consid. 1.4. e doc. I) ed il fatto che il contratto di lavoro sottoscritto dal marito non desse certezza a proposito della prosecuzione degli impegni lavorativi, nulla muta al fatto che i ricorrenti avrebbero, in ogni caso, dovuto informare la Cassa che RI 1 stava lavorando e conseguendo dei redditi.
A mente di questa Corte, dunque, la violazione commessa dagli assicurati configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non può essere ammessa.
2.9. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione della Cassa del 6 giugno 2023.
Mancando, infatti, la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).
2.10. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti