__________Raccomandata
Incarto n. 39.2023.5
rs
Lugano 21 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni dell’8 giugno 2022 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha rifiutato a RI 1 la concessione di assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), richiesti nel maggio 2022 (cfr. doc. A4), poiché il reddito disponibile dell’unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Nella sua unità di riferimento sono stati tenuti conto, oltre che la medesima e le figlie __________ (.2008) e __________ (.2022), anche TERZ 1, padre di __________ e sua figlia __________ (__________.2001) (cfr. doc. A7; A10).
1.2. A seguito del reclamo dell’interessata del 24 giugno 2022 in cui ha sostenuto, in particolare, che TERZ 1 e conseguentemente sua figlia __________ non devono far parte della sua unità di riferimento (cfr. doc 14; al riguardo il 30 agosto 2022 ella ha dichiarato che “fra me e il Sig. TERZ 1 non c’è un rapporto sentimentale e le frequentazioni sono finalizzate agli interessi della figlia __________”; cfr. doc. A14), l’amministrazione, il 31 agosto 2022, ha emanato delle nuove decisioni formali nelle quali ha modificato la composizione dell’UR considerando unicamente la reclamante, __________ e __________.
A titolo di AFI è stato riconosciuto l’importo di fr. 1'038.-- mensili da aprile a settembre 2022 (cfr. doc. 22-22F fascicolo 1). L’API è, invece, stato comunque negato, siccome, tenendo conto della rendita completiva AI per __________ (essendo il padre al beneficio di una rendita AI; cfr. doc. 24), degli alimenti per __________, del reddito della sostanza immobiliare all’estero di proprietà dell’assicurata, della sostanza computabile Las e degli AFI, non risulta alcuna lacuna di reddito Laps (cfr. doc. 23 - 23D fascicolo 1).
1.3. Contro le decisioni del 31 agosto 2022 l’assicurata, il 29 settembre 2022, ha interposto reclamo inerente la sostanza immobiliare all’estero.
La Cassa, al riguardo, ha indicato che il reclamo verrà evaso non appena definita l’unità di riferimento (cfr. doc. A23 pag. 2).
1.4. Nel frattempo la Cassa ha chiesto alla Polizia di __________ di effettuare i necessari controlli al fine di conoscere la reale situazione familiare/abitativa di RI 1 (cfr. doc. 16; 27 fascicolo 1).
Dal Rapporto di servizio allestito dalla Polizia il 21 ottobre 2022 emerge che durante i due mesi di verifiche i controlli che hanno maggiormente fornito elementi utili sono i seguenti:
" 03.08.2022 ore 10:00, il veicolo di TERZ 1 si trova nei parcheggi sotterranei di __________, lo stesso è privo di targhe e risulta fuori circolazione (così fino al termine delle verifiche).
05.08.2022 ore 13:30 il veicolo della RI 1, __________ risulta essere nel box del palazzo di __________, regolarmente targato.
18.08.2022 ore 11:00 la RI 1 attende all'esterno di __________ a bordo della sua macchina __________; poco dopo, TERZ 1 giunge a piedi con delle buste in mano (apparentemente corrispondenza presa dalla sua bucalettere); i due partono assieme a bordo del veicolo RI 1 e si dirigono in direzione del centro città.
23.08.2022 ore 10:40 TERZ 1 esce dal garage di casa sua, in __________, con il veicolo della RI 1 per poi entrare nel garage della RI 1 pochi minuti dopo (verosimilmente, appare arrivato poco prima).
02.09.2022 ore 11:20 TERZ 1 esce dalla casa di RI 1 in monopattino e si dirige a casa sua in . ln quell'occasione, per coincidenza temporale, si era sul posto per i controlli del caso e si è potuta ascoltare la sua conversazione; una volta giunto sull'atrio d'entrata del palazzo, TERZ 1 si accorge di non avere le chiavi di casa; di conseguenza, chiama sua figlia chiedendole se fosse in casa perché ha dimenticato le chiavi di "". Vista la risposta negativa, TERZ 1 rientra nell'abitazione di RI 1 per poi nuovamente tornare a casa sua con le chiavi ed entrare.
19.09.2022 ore 12:20 si nota il TERZ 1 affacciarsi alla finestra di casa RI 1 (probabile bagno) con alle sue spalle la RI 1; diversamente, le tapparelle del salotto erano ancora completamente abbassate.
20.09.2022 ore 10:20 si esegue il controllo al domicilio della RI 1. Si suonava più volte, in quanto non rispondeva nessuno. Dopo qualche minuto si affacciava alla porta il TERZ 1 che indossava unicamente un paio di pantaloni (torso nudo e piedi nudi), visibilmente stanco (come se si fosse appena svegliato). Ci si annunciava come Controllo Abitanti e si chiedeva chi abitasse nell'appartamento; lo stesso, asseriva di non abitare lì, dove invece viveva soltanto la signora RI 1 da cui aveva avuto una figlia; sul momento (nonostante l'orario) ha riferito che entrambe dormissero ancora.
22.09.2022 ore 11:50 veicolo __________ di RI 1 è parcheggiato negli stalli degli ospiti del palazzo di __________ (domicilio TERZ 1), mentre a casa di RI 1 è presente il monopattino di proprietà TERZ 1. Alle ore 16:20 il monopattino è ancora presente a casa RI 1. Alle ore 16:50 si riusciva ad accedere al garage RI 1 e accertare che il veicolo __________ era regolarmente parcheggiato nel suo stallo; per contro, il monopattino non era più sul posto (si potrebbe quindi dedurre che TERZ 1 abbia usato il veicolo della RI 1).
23.09.2022 ore 08:40 il monopattino di TERZ 1 è presente nell'atrio del palazzo di casa sua (__________). Alle ore 10:10, in occasione della seconda verifica, il monopattino non è più presente; si suonava quindi al campanello di casa ma non rispondeva nessuno. Si verificava quindi immediatamente il domicilio di RI 1 dove si poteva notare il monopattino di TERZ 1 sotto casa.
26.09.2022 ore 11:50 il monopattino di TERZ 1 è a casa della RI 1; alle ore 16:00 è ancora presente nella medesima posizione.
27.09.2022 ore 15:00 il monopattino di TERZ 1 è a casa della RI 1.
19.10.2022 ore 11:30 il monopattino di TERZ 1 è a casa della RI 1.
20.10.2022 ore 11:20 Tapparelle tutte chiuse. Alle ore 11:25 si vede la RI 1 alzare le tapparelle di quella che si presume essere una camera. Dopo una decina di minuti si affaccia il TERZ 1 in maglietta e biancheria intima, Io si è poi visto vestirsi. Il monopattino era sotto casa.” (Doc. 28 fascicolo 1; A28)
La Polizia ha concluso che non è stato possibile provare con certezza che TERZ 1 risulti effettivamente e stabilmente risiedere presso l’appartamento di RI 1, benché si sia potuto accertare che TERZ 1 passi molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Al riguardo è stato precisato che “TERZ 1 usa abitualmente il monopattino per spostarsi da casa sua a quella della RI 1 e, quando lo fa, lascia abitualmente il mezzo sotto casa della RI 1 dove è stato visto quasi praticamente nella totalità dei controlli eseguiti. Inoltre, il veicolo della RI 1 viene usato anche dal TERZ 1" (cfr. doc. 28 fascicolo 1; A28).
1.5. Il 28 ottobre 2022 la Cassa ha comunicato all’assicurata, in considerazione del Rapporto di Polizia del 21 ottobre 2022, di ritenere corretto presupporre che vi sia una relazione e un aiuto reciproco tra lei e TERZ 1 e che quindi si può concludere che il centro degli interessi di quest’ultimo sia presso la sua economia domestica. L’amministrazione ha così invitato RI 1 a inoltrare la documentazione riguardante TERZ 1 a contare dal mese di marzo 2022 (cfr. doc. A21=29 fascicolo 1).
1.6. Su domanda dell’assicurata, il 15 novembre 2022, ha avuto luogo presso la Cassa un incontro tra la medesima, da una parte, e __________, Capo servizio, Servizio centrale delle prestazioni sociali e __________, del Servizio centrale delle prestazioni sociali, dall’altra (cfr. doc. A23).
In quell’occasione l’assicurata ha confermato di abitare unicamente con le figlie __________ e __________, come pure che TERZ 1 frequenta quest’ultima in qualità di padre, recandosi regolarmente a casa sua due-tre volte alla settimana, prevalentemente al mattino, per tenere la bambina e lasciare riposare lei, che gli presta saltuariamente il veicolo, per cui, in quelle circostanze, il monopattino si trova presso la sua abitazione e di non avere una relazione stabile e nemmeno sentimentale.
Dal verbale del 15 novembre 2022 si evince altresì:
" (…) È divorziata da poco, la figlia __________ ha già subito un forte trauma, ed è seguita da uno psicologo per cui la figlia __________ non accetta che la madre abbia un altro compagno. Non riesce a superare il trauma del divorzio. Conferma che non c'è una convivenza con il signor TERZ 1, principalmente a "causa" della figlia __________ e per questo sia lei che il signor TERZ 1 hanno due abitazioni diverse.
Attualmente la signora RI 1 non è disposta a "mettere in discussione" il suo equilibrio familiare (lei e le figlie).
Anche economicamente il signor TERZ 1 non può aiutare la signora RI 1.” (Doc. A23)
1.7. Con decisione del 30 novembre 2022 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a un assegno integrativo, in quanto il reddito disponibile dell’unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.
L’amministrazione, nell’unità di riferimento dell’assicurata, ha considerato, oltre alla medesima, alle figlie __________ e __________, anche TERZ 1, padre di __________ e sua figlia __________ (cfr. doc. A25).
1.8. Con ulteriore decisione del 30 novembre 2022 la Cassa ha pure negato a RI 1 il diritto all’assegno di prima infanzia per gli stessi motivi di cui sopra (cfr. doc. A24).
1.9. Il 21 febbraio 2023 l’amministrazione, a seguito del reclamo del 19 gennaio 2023 (cfr. doc. A26), ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato i provvedimenti del 30 novembre 2022 (cfr. consid. 1.6.; 1.7.).
La Cassa ha rilevato che, considerati il Rapporto di Polizia del 21 ottobre 2022 (cfr. consid. 1.3.) e il verbale relativo all’incontro del 15 novembre 2022 (cfr. consid. 1.5.), “non può che evidenziare come la reclamante e il signor TERZ 1 sono pronti a prestarsi assistenza reciproca” e che “conseguentemente, ritenuto che la legge non prevede deroghe nella sua applicazione, pur comprendendo la situazione della reclamante, non sussistono i presupposti affinché la Cassa possa riconoscere l’AFI risp. l’API, considerando una famiglia monoparentale a decorrere dal 1° novembre 2022”.
A titolo abbondanziale è stato precisato:
" (…) per quanto concerne il reclamo di data 29 settembre 2022 alle decisioni AFI risp. API datate 31 agosto 2022 – inerenti la sostanza immobiliare all’estero – lo stesso verrà evaso non appena la decisione su reclamo in merito all’unità di riferimento (UR) sarà passata in giudicato, come indicato a verbale nell’incontro in data 15 novembre 2022.” (Doc. A1)
1.10. RI 1, il 13 marzo 2023, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023, facendo valere quanto segue:
" (…) Un anno fa ho divorziato dal mio ex marito papà di __________ in quanto in una relazione con un uomo conosciuto qualche tempo prima rimasi incinta di __________. Con mio marito ero in crisi da anni e quindi nel dicembre 2021 fui costretta ad andar via dalla mia abitazione coniugale dopo continue minacce verbali e fisiche schivate quasi totalmente solo perché mi chiudevo a chiave in camera quando lui era in casa. Fui costretta a fare un contratto d'affitto per poter accedere alla richiesta di assistenza (era l'unico modo mi diceva l'ufficio Laps) e questo fu possibile solo perché mio padre mi anticipò a titolo di prestito del denaro che però ad oggi non riesco ancora a restituire. Dopo molti mesi dalla domanda di assistenza e nessuna risposta in merito, se non quelle degli impiegati Laps che mi dicevano che chi poteva aver diritto ad un aiuto se non io!, solo a Maggio 2022 seppi dagli impiegati della IAS che avevo diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia prima ancora dell'assistenza, così mi dicevano al telefono, quindi di fare domanda perché loro non avevano tenuto in considerazione in tutto questo tempo la domanda d'assistenza in quanto con la nascita di __________ avrei avuto maggiore tutela per me e le mie due figlie.
Così feci domanda per ottenere aiuto tramite AFI e API, nel frattempo l'uomo dal quale aspettavo una bambina ha cercato nei limiti del possibile di starmi vicino affinché la gravidanza procedesse al meglio. Mi vedeva sola e sperduta senza nessun riferimento né esperienza e molto angosciata. Inizialmente, presi dalla magia della notizia di una nuova vita dentro di me, c'era un pensiero di poter convivere col papà di __________, purtroppo, passando del tempo il sentimento è cambiato complice i rispettivi figli che si opponevano e le varie vicissitudini, discussioni e relative difficoltà che ognuno di noi ha dovuto affrontare. C'è stato di mezzo anche il trauma del divorzio di entrambi che ha lasciato strascichi psicologici in noi adulti e ancor di più nei rispettivi figli.
Ritornando al passato ho vissuto momenti terribili non avendo nessuna possibilità economica, ero incinta, divorziata senza lavoro e senza nessun tipo di risparmio in quanto, avendo dedicato la mia vita alla famiglia precedente, non disponevo di nulla a livello economico. Ho vissuto da dicembre 2021 a settembre 2022 in situazione disastrosa: i primi mesi non percepivo neppure l'assegno di 600 fr. dal mio ex marito né gli assegni famigliari a favore di . Ho vissuto chiedendo un prestito di circa 3000 mila franchi al sig. TERZ 1 che è quello che ha potuto darmi e poi chiesi alla Croce rossa che mi pagò alcune fatture ormai insolute da tempo e mi dava dei buoni spesa. A luglio però non avevo davvero più nessun tipo di possibilità e l'affitto che ero riuscita a pagare grazie all'anticipo del mio papà era ormai scaduto. Fui costretta a chiedere all'associazione ‘’ che sentendo la mia storia di una vita cambiata per dare la vita ad una nuova creatura fu subito pronta a pagare quel mese d'affitto che io non potevo. Ho ringraziato loro infinitamente. Finalmente i primi di settembre arrivarono i primi assegni integrativi (accolsero la domanda che inizialmente avevano respinto) è così grazie a quelli e la rendita suppletiva per __________ arrivati insieme comprensivi di tutti gli arretrati a partire dal 22 marzo potei finalmente dare un sospiro di sollievo!! (Ormai prima di allora ero arrivata al punto di dover dire a mia figlia che non potevo pagare un gelato che lei avrebbe voluto prendere con la sua mamma. Non potevo fare spesa figuriamoci un gelato. Anche i buoni spesa erano terminati. L'umiliazione per me è stata grandissima) La mia serenità però è durata pochissimo in quanto ad ottobre l’IAS mi ha bloccato gli assegni AFI, non ho più diritto secondo loro avendo visto collaborazione tra me e il sig. TERZ 1. Ovvio che ci sia collaborazione lo facciamo per il benessere di __________ poi lui ci tiene molto alla figlia è normale che venga a farle visita ed io glielo permetto perché è giusto così. Secondo la polizia siamo stati visti due volte uscire insieme e posso dichiarare e potete anche averne prova voi stessi che una mattina siamo andati dal pediatra mentre l'altra agli uffici Laps per la compilazione della domanda di prestazioni complementari di cui il sig. TERZ 1 era titolare e di conseguenza la figlia. C'era bisogno di alcuni dati suoi personali che io non conosco e quindi ci siamo recati insieme. Attualmente lui non ha più diritto alle complementari e non ne conosco il motivo mentre io sono alle prese con gli ennesimi documenti da presentare quindi non arrivo ancora ad un dunque non so se la bimba percepirà le complementari oppure no. Per il resto ho prestato l'auto qualche volta come la presterei ad un amico che me lo chiedesse ma da qui a parlare di un beneficio che deriva da un matrimonio ce ne vuole! Parlare di unità di riferimento pari a 5 e non 3 sembra esagerato in fondo vado a dormire la notte da sola e quando mia figlia __________ non c'è sono interminabili le ore che io passo con __________ che, per quanto sia stupendo è molto faticoso; che poi si voglia parlare di unità di riferimento esteso a TERZ 1 e la figlia per due ore sì e no (quando viene il più delle volte è tra le 10 e le 11:30 del mattino) su 24 per 3 o 4 volte alla settimana mi sembra inappropriato. È certo che se il sig. TERZ 1 avesse avuto in passato un minimo pensiero, oggi non potrei chiedergli neppure di essere 'ospitata' perché stufo della questione non ne vuol sapere nulla dei miei problemi. Inoltre ho saputo che a breve ritornerà probabilmente nella sua casa il figlio __________. Di conseguenza anche a livello logistico sarebbe impensabile. Ho avuto l'impressione che l’IAS stia lì non per aiutare chi è in difficoltà ma per scovare ogni piccola traccia che possa influire sul non erogare il possibile diritto del cittadino. (…)” (Doc. I)
1.11. La Cassa, con risposta del 29 marzo 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, puntualizzando di essere “certa nel ritenere che una relazione come quella in questione, vada considerata come una convivenza stabile ai sensi dell’art. 2a lett. a del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali” e rinviando ai contenuti della decisione impugnata.
A titolo abbondanziale è stato aggiunto che “le affermazioni della ricorrente riguardanti il diritto o meno alle prestazioni complementari (PC) e un eventuale cambio di domicilio di __________ (figlio di TERZ 1), non hanno rilevanza nella presente procedura” (Doc. III).
1.12. Il 19 aprile 2023 la ricorrente ha osservato:
" (…) non posso farvi cambiare opinione se è quello che pensate riguardo alla mia presunta relazione stabile col sig. TERZ 1 pur voi non avendo nessuna prova a riguardo se non supposizioni. In ogni caso io ho sempre dichiarato all’IAS la realtà dei fatti confermando che il papà di __________ veniva volentieri a trovare a casa mia la figlia, c'è stato qualche episodio di sesso in passato questo l'ho detto all’IAS, che in qualche momento si è potuto pensare pure a qualcosa di più concreto ma il pensiero è svanito abbastanza in fretta. Allora obietto sulla seconda raccomandata dove ho capito che potrei dover dare indietro gli assegni già erogati. Ebbene mi domando .. Secondo tutto ciò che ho dichiarato alla signora __________ nelle varie lettere, come è possibile che prima me li avete dati gli assegni avendo capito che c'era una reale necessità ed ora volete la restituzione degli stessi? D'altronde, se così fosse non saprei come fare in quanto le mie uniche entrate sono come già detto 600 fr. quale assegno di mantenimento per __________ dal quale detraggo già le varie spese straordinarie che sostengo per metà, riguardanti un corso che frequenta e le lezioni doposcuola ed altre spese varie, 200 fr assegno famigliare, 600 fr rendita AI per __________ e in più percepisco 350 euro da una rendita estera. Con questo denaro non riesco a pagare neppure l'affitto di casa per completo come potete pensare di richiedermi indietro ciò che in passato avevo proprio secondo voi (l’IAS) di diritto? A breve non potrò pagare neppure più l'affitto di casa con i soldi che attingo dal mio conto ormai quasi prosciugato. Quando ho deciso di portare avanti la gravidanza per dar la vita a __________ confidavo nelle Istituzioni, io chiedevo aiuto ma, ormai delusa, la mia unica speranza la ripongo nelle prestazioni complementari per __________ ma anche lì se ci fosse un diritto non so proprio di che importo si possa parlare.
Alla base di quello che vi ho detto non posso in alcun modo far fronte all'eventuale rivalsa dell’IAS su di me perché quel denaro io l'ho speso già tutto per sostenermi io e le mie figlie. (…)” (Doc. VII)
1.13. L’amministrazione, il 28 aprile 2023, ha precisato che “la frequenza a casa del co-genitore signor TERZ 1 per quanto possibile, rispettivamente la dichiarata relazione sessuale col medesimo, non possono, che portare a concludere esservi una situazione che va considerata come una convivenza stabile ai sensi della Laps. Ed in ogni caso in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali”.
A mente della Cassa le argomentazioni dell’insorgente, la quale sostiene debba esserci “qualcosa di più concreto”, non permettono di giungere a un differente giudizio.
Riguardo alle difficoltà economiche segnalate dalla ricorrente la parte resistente ha sottolineato che “ad oggi non è stata valutata né quindi intimata alcuna decisione di restituzione; potendosi comunque nell’evenienza pure domandare che ci si pronunci sul condono (art. 26 Laps)” (cfr. doc. IX).
1.14. Il 3 maggio 2023 TERZ 1, chiamato in causa dal Presidente del TCA il 17 aprile 2023 (cfr. doc. VI), ha dichiarato che “i fatti personali della signora RI 1 non mi riguardano. Rispondo esclusivamente per quanto concerne gli aspetti inerenti alla patria potestà nei confronti di __________” (cfr. doc. X).
1.15. La ricorrente, il 15 maggio 2023, ha specificato che “non abbiamo avuto più rapporti sessuali col sig. TERZ 1” e che sembra che quest’ultimo firmerà la convenzione alimentare (che in precedenza si era rifiutato di sottoscrivere; cfr. doc. A26).
Allo scritto l’assicurata ha allegato lo stralcio di una lettera inviata alla Cassa il 19 gennaio 2023 (cfr. doc. XIII+1).
In effetti il 7 giugno 2023 la medesima ha trasmesso copia del “Contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” concluso in quella data tra lei e TERZ 1, da cui emerge che __________ è affidata alle cure della madre, che, in particolare dal primo al terzo anno di età, il diritto di visita del padre si estende “A) mattina o pomeriggio (due ore) tre volte a settimana presso il domicilio della madre o altro luogo idoneo. B) Natale o Pasqua alternativamente” (cfr. doc. XV + 1).
Nella convenzione, per quanto concerne il mantenimento della bambina, è stato inoltre previsto:
" 3. Oltre all’assegno per i figli, sempre che quest'assegno non sia percepito dalla madre, il padre s'impegna a versare per la figlia un contributo alimentare pari alla rendita suppletiva AI dell'Assicurazione Invalidità.
Il padre s'impegna inoltre a richiedere e a versare altre prestazioni familiari, sociali o di formazione di cui ha diritto la figlia, sempre che questi contributi non siano già riscossi dalla madre o da altre persona avente diritto.
I genitori s'impegnano inoltre, tenuto conto delle loro effettive possibilità finanziarie, al pagamento delle spese straordinarie causate dalla figlia, in particolare quelle derivanti dalla formazione professionale e scolastica, educazione speciale, malattia o infortunio, cure non sufficientemente coperte da assicurazione, ecc.” (Doc. XV1)
1.16. Il 21 luglio 2023 è pervenuto al TCA un ulteriore scritto dell’insorgente in cui ha asserito che “il mese scorso non sono riuscita a pagare le mie fatture e non so quando potrò. Questo mese ho pagato l’affitto di casa grazie a fr. 400 che ho preso dai risparmi di mia figlia (…)” (cfr. doc. XVII). La medesima ha annesso alcune fatture, e meglio il 1° richiamo della tassa base rifiuti anno 2023 emessa dal Comune di __________ (cfr. doc. B1), la fattura dei premi LAMal del 15 maggio 2023 da cui sono stati dedotti i sussidi (cfr. doc. B2), la fattura dell’assicurazione veicoli a motore del maggio 2023 (cfr. doc. B3), la fattura dell’elettricità del 7 giugno 2023 (cfr. doc. B4), la fattura relativa ai contributi personali AVS e assegni familiari integrativi del 2 giugno 2023 (cfr. doc. B5) e il promemoria di pagamento delle assicurazioni complementari ai sensi della LCA del 17 luglio 2023 (cfr. doc. B6; B7).
1.17. I doc. XVII e B1-B7 sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente o meno la Cassa, con decisioni del 30 novembre 2022 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.), confermate dalla decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 (cfr. consid. 1.9.), abbia negato alla ricorrente il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia dal mese di novembre 2022 (cfr. doc. A1; consid. 1.9.), tenendo conto nella sua unità di riferimento di TERZ 1, padre di sua figlia __________, e di __________, figlia di quest’ultimo.
2.2. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:
" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2…
3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”
Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:
a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;
b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;
c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.
L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
" 1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfa i requisiti della Laps.
1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.4. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando:
" (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.
Con sentenza 39.2022.2 del 3 giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità di riferimento era stato inserito anche il marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.
In un giudizio 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.
Con sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e quindi doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.
Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.5. Nella presente fattispecie, chiamata a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza stabile, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps, applicabile anche agli AFI e API (cfr. consid. 2.3.), prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).
Ex art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).
In concreto l’assicurata e TERZ 1 hanno una figlia comune, __________, nata il __________ 2022 (cfr. doc. 5C fascicolo 3).
La ricorrente vive con quest’ultima e la figlia __________, nata il __________ 2008 dal matrimonio con __________, il cui divorzio è stato pronunciato il 9 marzo 2022 (cfr. doc. 10 fascicolo 3), in un appartamento in __________.
TERZ 1 risulta risiedere con la figlia __________, nata il __________ 2001 dal suo matrimonio con __________ (da cui è nato anche __________ il __________ 1999), sciolto per divorzio il 2 maggio 2022 (cfr. doc. 12 fascicolo 3), in un’abitazione (appartamento in PPP) in __________ di cui è comproprietario con la ex moglie in ragione di un mezzo ciascuno e che gli è stata attribuita in sede di divorzio (cfr. doc. 12A fascicolo 3).
Il 5 agosto 2022 l’assicurata ha dichiarato che:
" (…) Tra me e TERZ 1 c’è un buon rapporto, ci frequentiamo, lui è presente per la figlia __________ e si impegna a fare il suo ruolo di padre sia fisicamente che economicamente. In passato mi ha prestato dei soldi che in parte ho restituito ma il mio debito rimane. Parlare di una relazione stabile è prematuro, innanzitutto perché siamo entrambi divorziati da poco e oltre agli strascichi negativi che ci portiamo dietro c’è la vulnerabilità dei nostri rispettivi figli che hanno dovuto subire in silenzio senza nemmeno potersi opporre e con tutto il dispiacere provato. In primis parlo di mia figlia __________, ragazzina adolescente per la quale non mi sento di turbarla psicologicamente più di quello che ho già purtroppo fatto. Persino il mio viaggio in __________ per far conoscere la piccola __________ alla mia famiglia (genitori e fratelli) è avvenuto senza la presenza del sig. TERZ
Per questi motivi spiegati sommariamente le rispondo che il sig. TERZ 1 né risiede, né pernotta in casa mia, non c’è alcuna frequenza, non ha mai risieduto a casa mia. Sporadicamente e occasionalmente ha pernottato da me. Persino i nostri rapporti intimi sono limitati non vivendo insieme. Lui ha la sua vita, la sua casa, la sua economia domestica (spesa per mangiare, pagamenti vari) ed io la mia (…)” (Doc. A13)
L’insorgente e il padre di __________, dunque, nell’agosto 2022, nonostante avessero due abitazioni distinte, si frequentavano (avendo rapporti intimi) e si aiutavano, benché ritenessero che una relazione stabile fosse prematura, visto che erano divorziati da poco e per non creare maggior disagio ai loro figli, in particolare a __________. In ogni caso saltuariamente TERZ 1 pernottava dall’assicurata.
Ciò è emerso anche in occasione dell’incontro del 15 novembre 2022 tra la Cassa e la ricorrente, nel quale quest’ultima ha precisato che la figlia __________, che ha già vissuto un forte trauma a causa del divorzio ed è seguita da uno psicologo, non accetta che la madre abbia un compagno. L’assicurata ha pure indicato che “non c'è una convivenza con il signor TERZ 1, principalmente a "causa" della figlia __________ e per questo sia lei che il signor TERZ 1 hanno due abitazioni diverse” (Doc. A23; consid. 1.6.).
Una convivenza nel senso stretto di coabitazione non sussisteva, perciò, non per mancanza di volontà da parte dell’insorgente e di TERZ 1, bensì in special modo per non arrecare particolare disagio a __________ già sofferente a causa del divorzio dei genitori.
Dal Rapporto di Polizia del 21 ottobre 2022 (cfr. doc. 28 fascicolo 1, consid. 1.4.) risulta, peraltro, che TERZ 1 trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Il suo monopattino è stato visto sotto casa della ricorrente nella quasi totalità dei controlli effettuati da agosto a ottobre 2022 (cfr. doc. 28 fascicolo 1, consid. 1.4.).
Inoltre dagli atti emerge che l’insorgente e il padre di __________ si aiutavano reciprocamente. In particolare è stato indicato che TERZ 1 si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e che il medesimo le ha prestato del denaro.
La ricorrente dal canto suo gli permetteva di utilizzare la sua autovettura (cfr. doc. A23; A29; A13; consid. 1.6.).
In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.4.) e, dall’altro, che l’assicurata e TERZ 1 hanno una figlia comune nata nel marzo 2022, il TCA ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 30 novembre 2022, confermate dalla decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.9.), che il padre di __________, nel periodo a decorrere dal mese di novembre 2022, andava considerato convivente dell’insorgente e che la loro convivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.3.).
In proposito giova ricordare, da un lato, che con giudizio 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicato in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., menzionata al consid. 2.4., il TCA ha stabilito che per un certo periodo l’unità di riferimento di un beneficiario dell'assistenza sociale doveva essere considerata costituita anche da sua figlia di circa un anno e mezzo e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni e che, benché non abitassero sempre nel medesimo appartamento, aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi pure delle faccende domestiche del suddetto.
Dall’altro, che l’Alta Corte, in una pronunzia 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 - relativa alla STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018 -, entrambe menzionate al consid. 2.4., ha evidenziato che specificatamente in ambito AFI e API è possibile far rientrare, senza arbitrio, nella categoria dei conviventi le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.
Non consente d’altronde un esito differente della vertenza l’asserzione dell’assicurata secondo cui la medesima si sarebbe recata in __________ per far conoscere __________ ai suoi familiari senza TERZ 1 (cfr. doc. A13).
In effetti la ricorrente, al riguardo, ha soltanto precisato di aver ritenuto che non fosse opportuno. La stessa non ha in ogni caso addotto di non essersi fatta accompagnare da TERZ 1, ad esempio, poiché questi non era il suo compagno e non rivestiva un ruolo importante nella sua vita.
Riguardo all’inopportunità di un viaggio con il padre di __________ menzionata dall’insorgente, questo Tribunale si limita a ribadire quanto affermato dall’assicurata circa la figlia __________, e meglio che quest’ultima non accettava che la madre avesse un altro compagno (cfr. doc. A23; consid.1.6.).
Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa ha tenuto conto di TERZ 1 nell’unità di riferimento della ricorrente.
2.6. Per quanto attiene alla figlia di TERZ 1, __________, nata il __________ 2001, va osservato che nella “Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio” del febbraio 2022 è stato precisato che la medesima “ha interrotto la formazione in __________ presso la __________” (cfr. doc. 11C fascicolo 3).
Nel mese di marzo 2022 ella ha ripreso una formazione professionale presso la Scuola __________ (cfr. doc. 11D e 4 fascicolo 3) con l’intenzione di “riprendere la formazione in __________ presso la __________ nel settembre 2022” (cfr. doc. 11D fascicolo 3). Gli studi di __________ dureranno fino al 2025 (cfr. doc. 4 fascicolo 3).
L’art. 4 cpv. 1 lett. e) Laps prevede in particolare che l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto, dal partner convivente, se la convivenza è stabile e dai figli minorenni, anche dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti (cfr. consid. 2.3.).
Relativamente al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:
" 1Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno di 30 anni;
b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;
c) non ha figli;
d) è in prima formazione.
2Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:
a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;
d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.
3…”
Con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha deciso che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica.
Il TCA ha, in primo luogo, rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo mantenimento.
In secondo luogo, questo Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello stato finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art. 277 cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio sostentamento.
In tale ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.
Infatti, qualora le sue entrate fossero anche lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento.
Tuttavia l’art. 328 CC comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo, che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.
Questa Corte ha, pertanto, stabilito che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della forza derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost.
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2017.52 del 15 marzo 2018 e, in particolare in relazione alla nozione di prima formazione, STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N. 4 pag. 23 segg.
2.7. Nel caso di specie è pacifico che __________ abbia meno di 30 anni, non sia sposata, né legalmente divorziata, separata o vedova, non sia vincolata o non sia stata vincolata da un’unione domestica registrata e non abbia figli (cfr. doc. 5D fascicolo 3).
La Cassa l’ha considerata nell’unità di riferimento della ricorrente, ritenendola quindi in prima formazione (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b e c Reg.Laps).
In effetti l’interruzione del suo percorso formativo, prima di iniziare nel marzo 2022 la Scuola __________ (cfr. consid. 2.6.), non risulta essere stata superiore ai 24 mesi (cfr. art. 2 cpv. 2 Reg.Laps).
Dalle carte processuali si evince, tuttavia, che __________ è al beneficio di una rendita AI completiva a quella del padre (cfr. doc. A24; 15 fascicolo 3), di una pensione della previdenza professionale e di AF di base (cfr. doc. A24).
Al riguardo non emerge, però, che la parte resistente abbia esaminato la situazione finanziaria di __________, e meglio abbia appurato se la stessa non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, in quanto non dispone di risorse sufficienti a coprirne il fabbisogno - nel qual caso rientrerebbe nella stessa unità di riferimento del padre e dunque dell’assicurata - oppure se grazie alle proprie risorse possa mantenersi completamente - in tale evenienza non sarebbe compresa nell’unità di riferimento della ricorrente (cfr. STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.13., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg. e menzionata sopra).
La valutazione delle condizioni finanziarie della figlia maggiorenne in prima formazione di TERZ 1 è, del resto, decisiva per rispondere realmente allo scopo dell’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, che è quello di tener conto nell’unità di riferimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti per avvicinarsi il più possibile al reale rapporto di dipendenza economica dei figli nei confronti dei genitori (cfr. STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.13., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg. e menzionata sopra).
2.8. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 deve essere annullata e gli atti rinviati alla parte resistente per accertare, sulla base delle indicazioni fornite al consid. 2.7., se a far tempo dal mese di novembre 2022 nell’unità di riferimento dell’insorgente - composta della medesima, delle sue figlie __________ e __________, nonché del padre di quest’ultima (cfr. consid. 2.5.) - debba essere o meno compresa __________.
Effettuato quanto sopra, l’amministrazione emetterà una nuova decisione in merito al diritto della ricorrente agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 al mese di febbraio 2023.
In proposito giova rilevare che il potere cognitivo della presente Corte è infatti limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa (in casu: 21 febbraio 2023; cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).
Pertanto la Cassa, per il lasso di tempo successivo alla decisione su reclamo impugnata, ritenute le dichiarazioni dell’insorgente e di TERZ 1 segnatamente di marzo e maggio 2023 secondo cui quest’ultimo non vorrebbe più sapere nulla dei problemi e dei fatti personali di RI 1 e che egli risponde “esclusivamente per quanto concerne gli aspetti inerenti alla patria potestà nei confronti di __________” (cfr. doc. I pag. 3; X; XIII; consid. 1.10.; 1.14.; 1.15.), verificherà se la situazione relativa all’UR dell’assicurata sia cambiata e se, perciò, il diritto agli AFI e agli API dopo il mese di febbraio 2023 debba essere stabilito senza considerare TERZ 1 e sua figlia __________.
2.9. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 21 febbraio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa per verificare se nel periodo novembre 2022 - febbraio 2023 nell’unità di riferimento della ricorrente - composta della medesima, delle sue figlie __________ e __________, nonché di TERZ 1 - debba essere o meno compresa __________, conformemente a quanto indicato al consid. 2.7. e per emettere una nuova decisione in merito al suo diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia.
La Cassa resistente determinerà parimenti l’eventuale diritto agli AFI e agli API per il lasso di tempo successivo all’emanazione della decisione su reclamo del 21 febbraio 2023, accertando se la composizione riguardante l’unità di riferimento dell’assicurata sia cambiata, specificatamente in relazione a TERZ 1 (consid. 2.7.).
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti