Incarto n. 39.2023.4
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Lugano 30 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 febbraio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 7 febbraio 2023 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 21 dicembre 2022 (cfr. doc. 10) con la quale ha respinto la domanda di assegno familiare integrativo (AFI) inoltrata da RI 1 per il periodo a decorrere dal 1° novembre 2022, dopo avere computato un importo di fr. 8’909.-- a titolo di rinuncia di reddito.
L’amministrazione, al riguardo, ha precisato che la moglie dell’assicurato, dando motivo al datore di lavoro di licenziarla, ha indebitamente rinunciato ad un lavoro che le procurava un reddito e ha rilevato:
" (…) Nel caso di specie, la sinora __________, alle dipendenze di __________ dal 16 novembre 2020, ha ricevuto disdetta del rapporto di lavoro con effetto 4 ottobre 2022.
Nella lettera di licenziamento è stato indicato “Con la presente raccomandata intendiamo disdire il contratto di lavoro che ci lega con effetto a decorrere da subito il 04.10.2022, per il motivo di atto di violenza al posto di lavoro”.
In sede di reclamo e su richiesta della Cassa, sono state prodotte ulteriori osservazioni e più precisamente “per la disdetta del contratto d lavoro presso il __________ di __________ non abbiamo fatto le contestazioni per i seguenti motivi; dopo aver ricevuto la disdetta ho avuto un colloquio con il responsabile e abbiamo parlato del comportamento di mia moglie. Mi ha raccontato purtroppo, che era da tempo che il lavoro non andava bene, infatti non era la prima volta che si comportava in modo impulsivo con il personale e il capo di turno ed era già stata avvisata. Dopo quest’ultimo episodio, anche se è stata provocata dal colpo dato dalla sua collega, ha risposto con violenza anche se non avrebbe dovuto ed è stata licenziata”.
Evidentemente l’agire della signora __________ non può essere condiviso dalla Cassa.
(…).
Il reclamante non può pertanto esigere che la rinuncia al reddito e la conseguente impossibilità di contribuire al sostentamento della famiglia come quando la signora __________ era alle dipendenze di __________, non essendo le entrate attuali pari a quelle alle quali ha rinunciato, comportino per la Cassa di doversi assumere questo onere, tramite un versamento degli AFI.
Il calcolo per determinare l’importo annuo a titolo di rinuncia pari a CHF 8'909.00 è stato così effettuato:
reddito netto c/o __________
media salariale da gennaio 2022 a settembre 2022 CHF 22'269.00
./. indennità giornaliera di disoccupazione netta CHF 13'360.00
Per quanto concerne la differenza nel totale della spesa computata tra la decisione 19 agosto 2022 (totale CHF 46'655.00) e quella del 21 dicembre 2022 (totale CHF 45'566.00), sollevata dal reclamante, si precisa che la stessa è riferita al minor computo dell’importo di contributi AVS a nome della moglie, a seguito del cambiamento della situazione professionale.” (Doc. A1)
1.2. L’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto la concessione dell’AFI, facendo valere:
" (…) La decisione emanata nei nostri confronti non è corretta, come vedrete dagli allegati, noi abbiamo il diritto dell’assegno familiare integrativo (AFI), ultima decisione del 19-08-222 al 31-12-2022. Dopo il licenziamento della moglie le cose sono cambiate, avendo perso il lavoro indiscutibilmente per colpa sua, ha avuto due mesi di sospensione della Cassa __________. Questo è stato un colpo duro per la nostra famiglia, ma l’abbiamo comunque accettato perché, come si può vedere dagli allegati, è stata colpa di mia moglie.
Fino a qui è tutto chiaro, ma aspettavo la stessa decisione da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali. Potevano sospendere l’assegno integrativo per qualche mese, ma non toglierli del tutto. Per colpa di un licenziamento, mi sembra ingiusto chiuderlo definitivamente, infatti noi abbiamo diritto di averlo.
Non è giusto che a causa di un licenziamento, la famiglia debba subire conseguenze per tutta la vita. Siamo consapevoli della gravità di perdere il lavoro in questo modo, ma è anche da tenere conto il fatto che siamo una famiglia con tre figli, e l’assegno familiare integrativo è un aiuto molto importante. A causa di questa situazione abbiamo già avuto abbastanza problemi e disagi in famiglia. (…)” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, richiamando i contenuti della decisione su reclamo impugnata ed evidenziando che non sono stati prodotti ulteriori mezzi di prova, rispettivamente nuove argomentazioni (cfr. doc. III).
1.4. Il 13 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al ricorrente il diritto agli AFI dal mese di novembre 2022.
2.2. Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali”, in RtiD II-2016, pag. 325 segg. (349); D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale, 2007, pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che:
" Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
L’art. 47 Laf fissa le seguenti condizioni per poter beneficiare dell’assegno integrativo (AFI):
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).[36]
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:
" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2…
3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”
Per gli anni 2021 e 2022 l’importo massimo dell’AFI corrispondeva a fr. 9'306.-- per il primo ed il secondo figlio, a fr. 6'204.-- per il terzo ed il quarto figlio e a fr. 3'102.-- per ogni ulteriore figlio (cfr. Decreto esecutivo sull’importo massimo dell’assegno integrativo per gli anni 2021-2022 del 2 dicembre 2020; BU 2020, 389).
Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:
a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;
b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;
c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130; BU 2022, 333.).
2.3. Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps così regolamenta il reddito computabile:
" 1Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f)1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
2Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
L’art. 3a del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg.Laps) relativo alla rinuncia a redditi o sostanza, prevede quanto segue:
" 1Sussiste rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
2L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr. 10'000.-- a contare dall’anno successivo all’avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006.
3Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati.”
Il Consiglio di Stato, nel Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005, relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), a proposito dell’art. 6 cpv. 2 Laps, si è così espresso:
" (…)
2.3.2 Rinuncia a redditi
Giusta l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps, le entrate di cui all’art. 6 cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.
Nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, la legge prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato. Il TFA ha stabilito, con consolidata giurisprudenza, quando si deve ritenere per certa una rinuncia. Di regola, si deve presumere che tale rinuncia si sia verificata, quando l’assicurato ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali, oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
Per il calcolo della prestazione complementare AVS/AI si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000 franchi ogni anno. Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato. Una volta determinati gli elementi della sostanza sono riportati invariati al 1° gennaio dell’anno seguente, per poi essere diminuiti ogni anno, al più presto a partire dal 1° gennaio 1990.
Le entrate alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato, a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, dovrebbero sempre essere considerate nel calcolo, senza esaminare se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Non è infatti giustificato che lo Stato debba intervenire a sostegno di persone che hanno la possibilità di far fronte, almeno in parte, al loro sostentamento ed a quello delle persone che fanno parte della sua unità di riferimento.
Si ricorda che la previdenza in Svizzera è retta dal principio dei tre pilastri e pertanto, se ci fosse la necessità, l’interessato è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione per il sostentamento della sua unità di riferimento.
Va quindi modificato l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps nel senso sopra descritto. (…)”
2.4. Con sentenza 39.2017.12-13 del 25 settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 8, questo Tribunale, nel caso di un’assicurata che aveva dimissionato dal suo impiego, ha stabilito che a ragione la Cassa, ai fini del calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia, aveva computato il suo reddito da attività dipendente al quale aveva rinunciato.
Il TCA ha precisato che la scelta di rinunciare a un reddito sicuro prima di essersene procurato un altro e senza neppure iscriversi per il collocamento non poteva essere posta a carico della collettività degli assicurati.
L’argomentazione secondo cui il marito sospettava un tradimento da parte dell’assicurata sul posto di lavoro non è stato considerato sufficiente per ritenere non più adeguato il mantenimento provvisorio dell’occupazione in attesa di reperire un altro impiego e non corrispondeva a un «motivo imperativo» ai sensi dell’art. 3a cpv. 1 Reg. Laps per non computare il reddito al quale la ricorrente aveva rinunciato.
Secondo questo Tribunale tale soluzione si imponeva tanto più tenendo conto che il marito, al momento determinante della decisione su reclamo, non esercitava nessuna attività lucrativa.
Per quanto concerne il conteggio nel calcolo della prestazione complementare (cfr. consid. 2.3.) di un reddito ipotetico per rinuncia di un’attività lavorativa secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. g LPC valido fino al 31 dicembre 2020 (rispettivamente l’art. 11a cpv. 1 LPC in vigore dal 1° gennaio 2021) cfr. STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022 e STF 9C_602/2011 del 24 ottobre 2011.
2.5. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente è coniugato con __________ e hanno tre figli, e meglio __________, nata il __________ 2006, __________, nato il __________ 2008 ed __________ nato il __________ 2012 (cfr. doc. 2C).
La moglie dell’insorgente, il 16 novembre 2020, ha iniziato a lavorare presso il ristorante __________ di __________ quale “” () in virtù di un contratto di lavoro di durata indeterminata concluso il 13 novembre 2020, che prevedeva una durata dell’orario settimanale massima di17 ore (cfr. doc. 1).
La famiglia __________, in particolare nel periodo a far tempo dal 1° settembre 2022, ha beneficiato di assegni integrativi di fr. 368.-- mensili, determinati tenendo conto del reddito da attività dipendente conseguito sia dal ricorrente (fr. 47'871.-- lordi) che dalla moglie (fr. 24'221.-- lordi ; cfr. doc. 2-2F).
Il contratto di impiego è stato disdetto dal datore di lavoro il 4 ottobre 2022 con effetto immediato “per il motivo di atto di violenza sul posto di lavoro” (cfr. doc. 4).
__________ si è annunciata per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 6 ottobre 2022, dichiarando una disponibilità lavorativa del 40% (cfr. doc. 3).
La Cassa di disoccupazione __________, il 21 novembre 2022, ha sospeso la moglie dell’insorgente dal diritto all’indennità di disoccupazione per 41 giorni, ritenendo che la disoccupazione fosse imputabile a quest’ultima, in quanto l’atto di violenza commesso nei confronti di una collega, indipendentemente se fosse stata provocata o se il gesto non fosse intenzionale, non era giustificabile e costituiva per il datore di lavoro un valido motivo di disdetta (cfr. doc. 5).
La parte resistente, dal canto suo, con decisione del 21 dicembre 2022, ha negato all’assicurato il diritto all’assegno integrativo a partire dal mese di novembre 2022, poiché dal conteggio effettuato computando - oltre al suo reddito lordo da attività dipendente (fr. 47'871.--) e alle indennità di disoccupazione lorde percepite dalla moglie (fr. 14'491.--) - l’ammontare di fr. 8'909.-- a titolo di rinuncia di reddito in relazione all’impiego di __________ presso __________ perso per sua colpa (fr. 22'269 reddito netto presso __________ – fr. 13'360 indennità di disoccupazione nette = fr. 8'909; cfr. doc. A1), è emerso che il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. 10-10D; consid. 1.1.).
Nell’opposizione del 29 dicembre 2022 l’insorgente ha segnatamente asserito:
" (…) quello che è accaduto veramente è che: mentre la moglie stava lavorando è stata colpita da dietro da una sua collega (gomitata sulla sua schiena) e per istinto si è girata e l’ha colpita; hanno quindi sbagliato entrambe. Da una parte la reazione è giustificata, perché non ha avuto tempo di riflettere. Non sapendo spiegarsi oralmente la colpa è caduta tutta su di lei, pur non avendo la piena colpa. (…)” (Doc. 11)
Il 16 gennaio 2023 il ricorrente, interpellato al riguardo dalla Cassa, ha specificato che non è stata contestata la disdetta del contratto di lavoro, né è stata interposta opposizione contro la sanzione emessa dalla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 12; 13).
L’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 21 dicembre 2022 con decisione su reclamo del 7 febbraio 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che, a ragione, la Cassa, ai fini del calcolo dell’AFI e in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 Laps e dell’art. 3a cpv. 1 Reg.Laps (secondo cui sussiste rinuncia allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato in particolare a redditi senza obbligo legale o motivi imperativi e senza che sia stata conclusa una controprestazione di valore equivalente; cfr. consid. 2.3.), ha computato il reddito del lavoro netto (dedotte le indennità di disoccupazione percepite e in ogni caso conteggiate nel calcolo dell’AFI; cfr. doc. A1; consid. 1.1.; 2.5.) di complessivi fr. 8'909.-- al quale sua moglie ha rinunciato, fornendo motivo al datore di lavoro per disdire il contratto di impiego con effetto immediato il 4 ottobre 2023.
In effetti le conseguenze del comportamento di __________ sul posto di lavoro che ha condotto al suo licenziamento e quindi alla perdita del reddito sicuro, visto che beneficiava di un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 1), non possono essere poste a carico della collettività degli assicurati (cfr. STCA 39.2017.12.-13 del 25 settembre 2017 consid. 2.4., già menzionata al consid. 2.4.).
Quanto affermato dall’insorgente circa il fatto che la moglie, quando ha colpito una collega, sarebbe stata provocata da quest’ultima la quale le avrebbe inferto una gomitata sulla schiena di modo che la colpa non sarebbe stata solo della consorte, ma le è stata attribuita interamente non sapendo spiegarsi verbalmente (cfr. doc. 11), corrisponde d’altronde alla sua personale versione dei fatti. Si tratta di una semplice allegazione di parte non comprovata da debita documentazione.
Al riguardo giova sottolineare che __________ non ha ad ogni modo contestato la disdetta intimatale dal datore di lavoro il 4 ottobre 2022, né la sospensione di 41 giorni inflittale il 21 novembre 2022 dalla Cassa di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).
Come osservato dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), è vero che nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è stata applicata “soltanto” una sanzione.
Ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, infatti, un assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione se è disoccupato per colpa propria, ciò per farlo partecipare al danno provocato all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_650/2021 del 10 novembre 2021 consid. 2.3.; STFA C 131/04 del 9 febbraio 2005; DTF 122 V 40 consid. 4c/aa).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che, a differenza dell’AFI che è una prestazione selettiva destinata a coprire i costi aggiuntivi del figlio fino all'età di 15 anni (cfr. art. 48 Laf; D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125) e "La contribution du Tribunal des assurances du Canton du Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale" in CGRSS N° 33-2004 pag. 19 seg. (50-51); Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11; Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.1.2.1.; STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012; STCA 39.2005.11 del 21 novembre 2005) e applica il concetto della scala di equivalenza (nozione di natura economica atto a misurare e comparare i costi di unità domestiche composte da un diverso numero di individui sulla base del medesimo standard di vita. Tendenzialmente e a parità di condizioni, i costi per il singolo individuo diminuiscono all’aumentare del numero di individui che compongono l’unità domestica e contrario. Detto altrimenti, all’aumentare e al diminuire del numero di componenti dell’unità domestica di riferimento, il fabbisogno dell’unità domestica aumenta e diminuisce ma non in modo proporzionale; Belardinelli, Venticinque% per tutti, in: NF 3/2018, pag. 142 e Lewbel/Pendakur, EQUIVALENCE SCALES – Entry for The New Palgrave Dictionary of Economics, 2007; STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.1.2.), tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.3.), l’indennità di disoccupazione ammonta all’80 o al 70% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 LADI) indipendentemente dal numero dei componenti dell’unità di riferimento e dalle loro condizioni economiche.
Del resto nello scritto del 16 gennaio 2023 (cfr. doc. 13) il ricorrente ha indicato che la moglie aveva già avuto comportamenti impulsivi sul posto di lavoro, come pure che il datore di lavoro l’aveva già ripresa, e meglio:
" (…) dopo aver ricevuto la disdetta ho avuto un colloquio con il responsabile e abbiamo parlato del comportamento di mia moglie.
Mi ha raccontato purtroppo, che era da tempo che il lavoro non andava bene, infatti non era la prima volta che si comportava in modo impulsivo con il personale e il capo di turno ed era già stata avvisata. Dopo quest’ultimo episodio, anche se è stata provocata dal colpo dato dalla sua collega, ha risposto con violenza anche se non avrebbe dovuto ed è stata licenziata. (…)” (Doc. 13)
In simili condizioni non risulta, di conseguenza, alcun “motivo imperativo” giusta l’art. 3a cpv. 1 del Reg.Laps per non conteggiare il reddito al quale __________ ha rinunciato.
È poi utile ribadire che ai sensi dell’art. 3a cpv. 3 Reg.Laps gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati (cfr. consid. 2.3.).
L’art. 3 cpv. 2bis Reg.Laps, dal canto suo, prevede che la franchigia ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) non si applica ai redditi a cui l’assicurato ha rinunciato, ai redditi minimi e ai redditi ipotetici previsti dalla legge o dalle leggi speciali; questi redditi sono interamente computati.
In concreto, dunque, l’importo di fr. 8'909.-- computato dalla parte resistente, ottenuto deducendo dal reddito del lavoro netto di fr. 22'269.-- a cui ha rinunciato la moglie le indennità di disoccupazione nette di fr. 13'360.-- (cfr. decisione del 21 dicembre 2022, doc. 10; consid. 1.1.; 2.5.) e peraltro non specificatamente contestato nella sua entità dall’insorgente, non presta il fianco a critiche.
Va, infine, evidenziato che, visto il carattere sussidiario delle prestazioni sociali aventi lo scopo di coprire il costo aggiuntivo del figlio (AFI) compete innanzitutto ai genitori provvedere al mantenimento dei figli (cfr. art. 276 cpv. 1 CCS), come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. doc. A1).
La decisione su reclamo del 7 febbraio 2023 deve, pertanto, essere confermata.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti