Raccomandata
Incarto n. 39.2023.3
rs
Lugano 21 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione del 30 giugno 2022, ha riconosciuto ad RI 1 un assegno integrativo (AFI) di fr. 2'068.-- (importo massimo erogabile; cfr. doc. 12C) per il mese di aprile 2022.
L’amministrazione, per calcolare l’importo dell’AFI, ha tenuto conto di un’unità di riferimento composta della medesima, dei figli __________ (.2015), __________ (.2017) e __________ (__________.2022), oltre che del loro padre, __________ (cfr. doc. 12-12F). Nei redditi computabili Laps è stato conteggiato un reddito del lavoro di __________ di fr. 12'480 annui (fr. 15'600 reddito da attività dipendente – fr. 3'120 franchigia, pari al 20% del proprio reddito da lavoro fino a un massimo di 500 franchi al mese; cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a; cfr. doc. 12E).
1.2. Con ulteriore decisione del 30 giugno 2022 la Cassa ha concesso all’assicurata un assegno di prima infanzia (API) di fr. 8.-- per il mese di aprile 2022, considerando la medesima unità di riferimento dell’AFI.
Parimenti nei redditi computabili Laps è stato incluso un reddito del lavoro di __________ di fr. 12'480 annui (cfr. doc. 11E; consid. 1.1.). Dalla lacuna di reddito di fr. 21'393.-- è poi stato dedotto un reddito ipotetico giusta l’art. 52 cpv. 2 e 3 Laf di fr. 21'300.-- (cfr. doc. 11-11F).
1.3. Contro tali provvedimenti RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo il 22 luglio 2022, censurando, in primo luogo, il computo del reddito di __________, in quanto il datore di lavoro non gli stava versando alcunché, visto che da più di quattro mesi non andava a lavorare, non giustificando la sua assenza “in alcun modo e men che meno per motivi medici”. È stato precisato che tuttavia il suo disagio era evidente e che, da un lato “durante questi quattro mesi __________ trascorre le giornate dormendo, si risveglia la sera ed il fine settimana, allorquando sa che non è confrontato con i problemi quotidiani: rapporti con il datore di lavoro (al quale sa di dovere una risposta); richieste della compagna di muoversi per far fronte alle necessità amministrative (andare da un medico, ottenere le dichiarazioni del datore di lavoro, manifestarsi agli uffici pubblici, in particolare per quanto qui trattato). I sensi di colpa per i gravi disagi che sta causando alla compagna ed ai figli, in particolare di natura economica, non fanno che aggravare e perdurare la situazione”.
Dall’altro, a __________, il quale in precedenza non si era mai rivolto a un medico, avrebbe dovuto essere fissato un primo appuntamento medico entro pochi giorni.
In secondo luogo, è stato contestato il fatto di aver ritenuto il padre dei figli di RI 1 come suo convivente. Al riguardo è stato puntualizzato che il medesimo dispone di un suo appartamento a __________ che utilizza, anche se meno di un tempo e che imporgli la convivenza “non è oggettivamente possibile e scatenerebbe la reazione emotiva del medesimo (fuga, ritiro sociale, colpevolizzazione dei conviventi) e comporterebbe l’aggravamento (se mai possibile) o comunque il protrarsi della situazione attuale”.
La parte reclamante ha, quindi, chiesto di rivedere le decisioni per il mese di aprile 2022 e di emettere i provvedimenti relativi ai mesi da maggio a luglio 2022 non tenendo conto del reddito e della convivenza di __________ (cfr. doc. 13=C).
1.4. Con due distinte decisioni del 3 agosto 2022 la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 il diritto agli AFI di fr. 2'068.-- mensili e il diritto agli API di fr. 8.-- al mese anche per il lasso di tempo da maggio a 2022 a gennaio 2023 (cfr. doc. 15; 14).
1.5. Con scritto del 29 novembre 2022 (cfr. doc. D=21C) la Cassa ha evidenziato che RI 1 e __________ hanno in comune tre figli, come pure che con comunicazione elettronica del 5 aprile 2022 l’interessata aveva dichiarato che “il padre dei suoi figli ha dei rapporti seguiti sia con me che con loro”. La Cassa, considerando che la relazione perdura almeno da fine 2014 inizio 2015, in quanto __________ è nata nel mese di __________ 2015, ha concluso per una convivenza stabile ai sensi della Laps con centro degli interessi di __________ presso l’abitazione dei figli e di RI 1 e ha confermato l’unità di riferimento di cui alle decisioni del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Per quanto concerne il reddito conteggiato ai fini del calcolo, l’amministrazione ha indicato di avere effettuato degli accertamenti da cui è emerso che il contratto di tirocinio di __________ si è concluso il 30 giugno 2022.
Inoltre ha rilevato:
" (…) Dalla dichiarazione del datore di lavoro del signor __________ si evince "interrompe improvvisamente la propria attività non presentandosi per settimane e mesi interi senza dare notizia di sé, letteralmente sparendo dalla circolazione. Attualmente è da oltre quattro mesi, in concomitanza con la nascita del suo ultimo figlio, che non ho più notizie di lui" e ancora "__________ è tutt'ora alle dipendenze della __________. Nel corso degli ultimi mesi di assenza non gli è stato corrisposto il salario".
Per quanto concerne l'API, in ragione dell'articolo 52 cpv. 2 Laf (Legge sugli assegni di famiglia), se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.
Il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto, per l'anno 2022, è pari a CHF 35'478.00.
Con reclamo è stata appunto data informazione che il signor __________ non consegue un reddito, l'importo considerato a tale titolo è pertanto stralciato dal calcolo; considerato che l'UR è composta dai due genitori e non vi è la continuità del rapporto d'impiego, nel calcolo per la determinazione dell'API per il periodo dal 10 aprile 2022 al 30 settembre 2022, è computato l'importo di CHF 35'478.00 a titolo di reddito ipotetico con la conseguente perdita del diritto.
A seguito della modifica apportata ne consegue (cfr. tabelle di calcolo allegate), dal 01.04.2022 al 30.09.2022, il diritto ad un AFI mensile di CHF 2'068.00, per contro l'API è respinto.
Stando quanto precede, in ossequio ai principi generali del diritto delle assicurazioni sociali, la Cassa ha riscontrato come sussisterebbero gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Cassa assegna un termine di 20 giorni per comunicare (in forma scritta), se vi è intenzione di mantenere il reclamo; in tal caso la Cassa procederà all'emanazione della decisione su reclamo. (…)” (Doc. D=21C)
1.6. Il 20 dicembre 2022 l’avv. RA 1, per conto della sua assistita, ha chiesto una proroga fino al 15 gennaio 2023, facendo valere:
" (…) Ravviso che nel vostro scritto non avete tenuto conto degli accertamenti medici di cui al rapporto medico del dr. med. __________ del 9.11.2022 il quale riferisce in termini chiari che stante la patologia a carico di __________, ossia il convivente della signora RI 1 e padre dei tre figli, era presente dall'inizio del corrente anno, quindi ben prima della data dalla quale si riferisce la vostra decisione.
Sto attendendo ulteriori accertamenti medici al riguardo, per il che non posso completare la mia presa di posizione.
Nel vostro scritto riportate un reddito ipotetico di __________, giacché non avrebbe comprovato un impedimento a causa di malattia, di fr. 35'478.-.
Ravviso che __________ stava svolgendo un apprendistato quale montatore elettricista.
Il suo salario mensile non superava fr. 1'000.- mensili.
Sino all'estate scorsa il rapporto contrattuale di lavoro era in essere. Pertanto non può essergli conteggiato un salario ipotetico tanto elevato.
Ho richiesto i conteggi salariali al datore di lavoro di __________ sino all'ultimo giorno in cui ha lavorato. Non ne dispongo ancora. (…)” (Doc. E)
Dal certificato medico del 9 novembre 2022 del Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si evince:
" Dalla visita clinica del 13.10.2022 e da quanto emerso dall'anamnesi e anche grazie alle informazioni ricevute dalla collega generalista dr.ssa med. __________ di __________, appare evidente che il paziente soffra di una patologia concernente lo spettro dell'ansia di natura grave ed ingravescente nel corso degli ultimi mesi. Tale patologia, caratterizzata da fobie, ansie ed evitamenti, ha condotto il paziente ad un progressivo isolamento con conseguente compromissione estrema della qualità di vita, della socialità ed un degrado delle condizioni economiche e sociali del proprio nucleo familiare, data l'incapacità del paziente stesso a chiedere aiuto e a cogliere i possibili sussidi e opportunità che sono doverosi in condizioni simili e che già la generalista aveva proposto, così come la necessità di sottoporsi ad una visita psichiatrica specialistica in tempi precoci.
Dal punto di vista clinico psichiatrico posso affermare con certezza che l'inabilità lavorativa da me attestata contestualmente alla prima visita del 13.10.2022 (n.d.r “inabilità causa malattia al 100% dal 1.10.22 al 31.10.22 compreso”; cfr. doc. 19A) perduri almeno da un anno ovvero è da considerarsi a partire dal 1 gennaio 2022. (…)” (cfr. doc. 20A)
1.7. Dopo che la Cassa le ha procrastinato il termine come da sua richiesta del 20 dicembre 2022 (cfr. doc. E; F), la reclamante, l’11 gennaio 2023, ha chiesto l’emanazione di una decisione formale, precisando:
" (…) Accludo il certificato per il 2021, dal quale risulta un salario di fr. 15'600.- nel corso del 2021 al netto degli AF di base per le figlie __________ e __________. Il rapporto di lavoro è perdurato anche nel 2022. Pertanto il salario presuntivo da voi ritenuto non è corretto e dev'essere, nell'ipotesi a voi più favorevole, ridotto.
Accludo pure il certificato medico del 21.12.2022 della dr.ssa __________, che è la curante di __________ e lo è stata negli scorsi anni.
Essa conferma che l'ha contattata durante i mesi iniziali del 2022 allorquando non era in cura da alcuno; conferma altresì il ritiro sociale, il difficile accesso ai medici e le numerose assenze ingiustificate dal lavoro proprio ingiustificate poiché non sorrette da certificazioni mediche tempestive a motivo della situazione del leso.
Non ritenere la documentazione medica agli atti per valutare l'incapacità al lavoro di __________ (per il quale verrà presentata una domanda AI) è fuori discussione. È insito nella patologia stessa della persona, certificata medicalmente, un comportamento che gli impedisce di accedere ai medici. (…)” (Doc. G)
Nel certificato medico del 21 dicembre 2022 la dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato:
" (…) il paziente sopracitato è in mia cura dal 9/2014.
In numerose occasioni ha presentato periodi di isolamento con assenteismo dal lavoro e ritiro sociale.
Più volte ho tentato di convincerlo ad accettare una presa a carico psichiatrica, che proprio in ragione della sua patologia, ha sempre rifiutato.
So per certo, dopo essermi informata presso il datore di lavoro, che non si è più presentato a lavorare dal mese di aprile 2022 (l'ultima busta paga risale a marzo 2022).
Non ho alcun motivo di dubitare che l'assenza dal lavoro sia causata da un aggravamento del disagio psichico e quindi vada attribuita a malattia.
Non ho redatto certificati di inabilità lavorativa in quanto sono stata interpellata dal paziente solamente ad inizio settembre e a quel momento il contratto lavorativo non era più in essere.
In quella data ho riproposto la presa a carico psichiatrica, che il paziente ha finalmente accettato.” (allegato a doc. G)
1.8. Il 24 gennaio 2023 la Cassa, con decisione su reclamo (cfr. doc. H), ha respinto il reclamo di RI 1 e ha confermato il contenuto del suo scritto del 29 novembre 2022, ossia il computo di __________ nell’unità di riferimento della reclamante ai fini del calcolo dell’AFI e dell’API, nonché lo stralcio del reddito da lavoro del convivente, l’assegnazione di un AFI di fr. 2'068.-- da aprile a settembre 2022 e, specificatamente per l’API, il conteggio del reddito ipotetico di fr. 35'478, con la conseguente perdita del diritto all’API di fr. 8.-- mensili determinato con provvedimento del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.2.).
1.9. RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 24 gennaio 2023, chiedendo che il calcolo degli AFI e degli API a favore del suo nucleo famigliare composto della medesima, dei tre figli e di __________ per il periodo aprile - settembre 2022 venga effettuato tenendo presente l’inabilità lavorativa per malattia del convivente e, in via subordinata al mancato riconoscimento dell’incapacità al lavoro, alla luce del guadagno da ultimo percepito da lui (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto che __________, nato il __________ 1982, da nove anni stava svolgendo un tirocinio quale elettricista (nell’anno scolastico 2021/2022 il relativo ultimo anno) e che, nella misura in cui lo stipendio quale apprendista non era sufficiente, percepiva un aiuto sussidiario da parte dell’assistenza sociale. È stato, altresì, indicato che il medesimo, il quale da anni è soggetto a crisi in maniera più o meno ricorrente che hanno ritardato in modo inusuale la sua formazione e durante le quali trascorre la maggior parte del tempo a letto, nel corso del mese di febbraio 2022, in concomitanza della nascita del suo terzo figlio __________, è caduto in una profonda crisi depressiva (“il termine è generico e non ha una valenza medica”) che si è protratta per circa tre mesi per poi riprendere gradatamente un ritmo di vita più consono.
Al riguardo l’insorgente ha precisato, da un lato, che __________ nel periodo adolescenziale e post adolescenziale ha fatto un’importante esperienza di tossicodipendenza, come pure che soffre di disturbi compulsivi per il che vive con una serie di fissazioni, ad esempio concernente la pulizia di sé, del luogo in cui vive e dei suoi affetti più cari.
Dall’altro, che egli non vuole saperne dei medici, con i quali ritiene di avere avuto delle pessime esperienze, e che al di fuori delle proprie conoscenze più ristrette ha grosse difficoltà di approccio coni terzi.
È stato evidenziato che però negli ultimi anni ha fatto capo alla Dr. med. __________ di __________ con la quale ha maturato un rapporto improntato a una certa fiducia, benché il riferimento al medico sia sporadico e non abbia consentito una presa a carico. In ogni caso nell’estate 2022 la Dr. med. __________ gli ha consigliato di rivolgersi allo psichiatra Dr. med. __________ di __________, con il quale pare aver instaurato un rapporto di fiducia, sentendosi compreso.
La parte ricorrente ha poi affermato che __________ non lavora più dal febbraio 2022 e che il Dr. __________ gli ha prospettato la necessità di presentare una domanda di invalidità (cfr. doc. I pag. 2-4).
A mente dell’insorgente non è quindi ammissibile conteggiare un salario ipotetico a carico di __________.
A tale proposito ha rilevato:
" (…) Senza affermarlo esplicitamente, la CCC AFI/API ritiene che la documentazione agli atti, segnatamente di natura medica, non sia tale da comprovare il sussistere di una malattia inabilitante a far tempo dal 1.4.2022.
Che __________ non abbia prodotto un certificato medico a far tempo dal 1.4.2022 è pacifico. Nondimeno è stato documentato in termini che riteniamo oltremodo fedefacenti anche dal profilo medico il sussistere di una patologia invalidante. Proprio per la natura della malattia di cui __________ era affetto non era in grado di rendersi tempestivamente presso un medico per certificare la propria situazione. Nondimeno il curante, dr.ssa __________, ha accertato che __________ era usuale a tali assenze dal lavoro senza che potesse in qualche modo essere curato o altrimenti preso a carico. La circostanza, quantunque non medico, è stata confermata con dovizia di dettagli dal datore di lavoro, ossia la __________, nella persona del direttore __________. Infine il curante ha confermato alla luce di una presa a carico, per la quale avrà sicuramente svolto degli accertamenti anamnestici, oltre a quelli clinici, che l'inabilità al lavoro sussiste da tempo dall'inizio del 2022.
La presa di posizione della CCC AVS/AI non appare per nulla giustificata. Tanto è vero che non entra nel merito dell'aspetto medico.
Ritenere che il salario di __________ sia presuntivamente quasi il triplo di quello effettivamente conseguito l'anno precedente l'inabilità al lavoro (ovvero il più elevato degli ultimi nove anni almeno durante i quali ha sempre svolto un apprendistato) appare perlomeno ingiustificato. Ma anche al riguardo nessuna motivazione di alcun tipo. (…)” (Doc. I pag. 5)
1.10. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. Il 24 marzo 2023 l’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha osservato, da una parte, che non sussistono certificazioni mediche dirette che accertano l’incapacità al lavoro di __________ nel periodo aprile – settembre 2022, poiché la malattia di cui è portatore lo ha condotto a un isolamento tale che non solo non usciva di casa, ma per lungo periodo non usciva dal letto, evitando anche i medici.
Dall’altra, che il certificato di salario relativo al 2021, prodotto alla Cassa l’11 gennaio 2023 e pendente causa con il ricorso (cfr. allegato a doc. G), si riferisce allo stipendio da apprendista elettricista, formazione che stava svolgendo da quasi dieci anni. Secondo l’insorgente a torto, perciò, la Cassa ritiene che, siccome non lavorava più, il suo convivente potesse disporre di un salario superiore (cfr. doc. VI).
A tale scritto è stato allegato un ulteriore certificato medico allestito dal Dr. med. __________ il 24 marzo 2023 del seguente tenore:
" (…) desidero dettagliare meglio la patologia di cui il paziente sopracitato risulta affetto e per la quale, a partire da ottobre 2022, egli ha trovato le forze, grazie anche all'incessante lavoro motivazionale della collega dr.ssa __________, di rivolgersi al sottoscritto in qualità di specialista in Psichiatria e Psicoterapia per chiedere finalmente aiuto.
Risulta lampante come nell'anamnesi del paziente manchi un evento traumatico e/o un chiaro effetto scatenante: la patologia fobico-ossessiva e successivamente depressiva grave si è piuttosto venuta a manifestare e configurare nell'attuale gravità nel corso degli anni con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica, già ben prima dell'ottobre 2022, data in cui ho conosciuto il paziente e a partire dalla quale ho da subito deciso di avviare le pratiche Al per ottenere un aiuto adeguato e a mio parere dovuto, onde evitare se ancora possibile una cronicizzazione ulteriore della situazione assai compromessa ormai da lunghi anni.
Il paziente, ad una raccolta anamnestica e ricostruttiva delle vicende e dei vissuti psicopatologici, mostra sin dall'inizio dell'apprendistato un disagio e una difficoltà che si caratterizzavano per profondità e intensità come frutto di una patologia psichica invalidante e ingravescente, con condotte ossessive, fobiche ed evitanti assai invalidanti e che rendevano l'esecuzione dei compiti anche più semplici molto difficoltosa e spesso infruttuosa con conseguente frustrazione e incapacità a portare a termine ciò che gli veniva assegnato, sino all'evitamento e all'isolamento. Ritengo evidente quindi che la patologia di cui il paziente soffre e per la quale attualmente viene trattato sia insorta ben prima dell'ottobre 2022 proprio per questi due motivi fondamentali: da un parte l'assenza di un trauma o di un fattore scatenante nell'ottobre 2022, ma semplicemente tale data coincide con l'inizio della presa in carico specialistica a ben guardare proprio per il raggiungimento di una saturazione tale che ha finalmente permesso al paziente di chiedere aiuto in maniera efficace e in secondo luogo la natura stessa della patologia che, unitamente all'anamnesi, risulta evidente come si sia via via manifestata aggravandosi e compromettendo sempre di più lo stato psichico e la qualità di vita del paziente, nel corso di tutti gli anni dell'apprendistato. (…)” (Doc. VI1)
1.12. La ricorrente, dopo aver ottenuto alcune proroghe del termine (cfr. doc. VI pag. 2 – XI), il 15 maggio 2023 ha trasmesso il conto individuale AVS di __________ per dimostrare che il reddito da lui conseguito negli anni precedenti è molto inferiore al reddito ipotetico considerato dalla Cassa e non avrebbe superato l’importo di fr. 18'000.-- annui, compresi gli AF per i figli. Al riguardo è stato sottolineato che ciò è rilevante qualora non si volesse ritenere comprovata la malattia del convivente in assenza di accertamento medico (cfr. doc. XII + 1).
1.13. La parte resistente, il 25 maggio 2023, ha asserito che “la documentazione trasmessa dalla ricorrente in merito ai redditi conseguiti dal signor __________, la quale si riferisce ad un periodo differente (fino a marzo 2022) da quello oggetto della decisone impugnata (aprile – settembre 2022), non permette di scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione” e che “considerato come trattasi di famiglia biparentale, dove entrambi i genitori non svolgono un’attività lavorativa, come già indicato nella risposta di causa, la Cassa ha computato un reddito ipotetico minimo pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (cfr. art. 52 cpvv. 2-3 Laf)” (cfr. doc. XIV).
1.14. Il doc. XIV è stato inviato per conoscenza al rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali”, in RtiD II-2016, pag. 325 segg. (349); D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale, 2007, pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Ai sensi dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:
" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2…
3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”
Per gli anni 2021 e 2022 l’importo massimo dell’AFI corrispondeva a fr. 9'306.-- per il primo ed il secondo figlio, a fr. 6'204.-- per il terzo ed il quarto figlio e a fr. 3'102.-- per ogni ulteriore figlio (cfr. Decreto esecutivo sull’importo massimo dell’assegno integrativo per gli anni 2021-2022 del 2 dicembre 2020; BU 2020, 389).
Per gli anni 2023 e 2024 vanno applicati i seguenti massimali:
a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;
b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;
c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).
L’art. 52 Laf relativo all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
L’art. 52 cpv. 2 Laf, nella versione valida fino al 31 dicembre 2015, stabiliva che:
" 2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.”
Secondo l’art. 54 Laf inoltre:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”
2.2. Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) relativamente al reddito ipotetico enuncia:
" I. Prima formazione
Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.
II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito
Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982;
b) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
c) legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;
d) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;
e) legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;
f) legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive di reddito
Art. 24
1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi.
2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.
3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato senza riduzione se:
a) per la persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e
b) l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa.”
L’art. 25 Reg.Laf riguarda l’attività esigibile e il reddito ipotetico computabile (art. 52 cpv. 2 Laf):
" 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina qual è l’attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:
a) la formazione scolastica e professionale;
b) le precedenti esperienze professionali;
c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche.
2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.
3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all’abbandono dell’attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.
2.3. L’art. 2 cpv. 2 Reg.Laps, menzionato all’art. 22 Reg.Laf (cfr. consid. 2.2.), precisa che:
" Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:
a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;
d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.”
In una sentenza 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg., il TCA ha stabilito che l’unità di riferimento di una richiedente prestazioni assistenziali ordinarie dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, è composta anche del figlio, in quanto quest’ultimo deve essere considerato economicamente non indipendente.
In effetti il figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, né legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione registrata e senza figli era ancora in prima formazione.
La prima formazione non è stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando, conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo esteso E, ha concluso una formazione di livello secondario 2 corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il settembre 2013, allorché ha iniziato il corso di maturità professionale commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della formazione secondaria 2, ha svolto due corsi linguistici all’estero della durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2 previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione.
Inoltre anche dopo l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale il figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, ha effettuato un perfezionamento linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps.
Gli atti sono stati, pertanto, rinviati all’USSI per determinare il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo conto nell’unità di riferimento anche del figlio.
2.4. La modifica dell’art. 52 Laf (cfr. consid. 2.1.) è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma:
" 9. API: correttivo quando entrambi i genitori non lavorano
La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi, applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf. Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla prestazione assistenziale.
La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del diritto.
In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo di fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015, questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.
Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg. Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.
De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.
Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni sopra descritte. Si sottolinea che la misura non
interessa le famiglie monoparentali.
Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità quest’ultime già computate quale reddito.
La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile
richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.
Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini descritti.
Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il trasferimento sull'assistenza sociale è
valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato in 1.0 milioni di franchi.
La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al periodo di residenza.” (pag. 27-28)
Nel corso della Seduta del 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv. 2 del seguente tenore:
" 2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza giustificativi motivi, a questi computato computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg. (3459)).
L’allora Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si è così espresso:
" (…) Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.
Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti. Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuti AFI e API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)
Questo emendamento è stato respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.
Il complesso del disegno di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).
Il 22 febbraio 2016 è stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del Messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.
Nel suo Rapporto di maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in particolare rilevato:
" (…)
Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.
Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema e non quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio, peraltro esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima parte.
L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità, intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da consentirne la loro erogazione anche in futuro.
Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno, fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati di tasca propria, e
poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API. È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece
potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi, tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve essere preservato.
Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è computato quando il genitore è in prima formazione e
l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni
descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).
L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un esempio di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in presenza di famiglia biparentale.
Se la persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.
È infine ancora una volta importante rammentare i già citati programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal 2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag. 3-4)
Nel Rapporto di minoranza del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro che:
" (…)
● la misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)
La minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti considerazioni:
" (…)
4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e penalizzante
La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).
Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si veda computato un salario al 100%.
Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il
suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.
Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni anche parziali.
È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?
È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma
che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni.
Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo
nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)
Nella sua seduta del 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le conclusioni del Rapporto di maggioranza.
Per completezza giova rilevare che tramite un’iniziativa parlamentare del 22 giugno 2020, presentata nella forma elaborata, Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti hanno chiesto la modifica dell'art. 52 Laf, e meglio l’abrogazione dei cpv. 2, 3 e 4 (“Necessario abrogare il reddito ipotetico”), osservando in particolare che “l’introduzione del principio del reddito ipotetico nel 2016 ha fortemente penalizzato le famiglie di disoccupati, sottoccupati e indipendenti perché parte dal principio che se una persona non lavora abbastanza o non guadagna abbastanza è per colpa sua, non perché abbiamo un mercato del lavoro ormai allo sbando a causa di scelte politiche sbagliate”.
Tale iniziativa non è al momento stata evasa (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=135477).
2.5. A proposito delle disposizioni della Laf relative al reddito ipotetico, in una sentenza 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Nella presente fattispecie è incontestato che né il ricorrente né sua moglie, che fa parte della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato” –), esercitano un’attività lucrativa.
In simili condizioni se, sulla base delle precedenti norme della legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art. 52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr. consid. 2.2).
L’importo come tale del reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta corretto.
In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).
Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015, che la legge non ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto “ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).
Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2017 deve essere confermata. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 39.2017.1 del 24 aprile 2017 con cui questo Tribunale ha confermato il computo di un reddito ipotetico nel calcolo dell’API, poiché il marito (in Svizzera da meno di 5 anni) dell'assicurata svolgeva un tirocinio ma non era in prima formazione (cfr. art. 22 Reg.Laf). In effetti egli, quando ha iniziato l’apprendistato, aveva interrotto gli studi da più di due anni (cfr. art. 2 cpv. 2 Reg.Laps; consid. 2.3.).
2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, è madre di __________, __________ e __________, nati il __________ 2015, il __________ 2017 e il __________ 2022.
Il padre dei suoi tre figli è __________ (cfr. consid. 1.1.).
Nel ricorso è stato affermato che quest’ultimo, nel periodo adolescenziale e post adolescenziale, ha fatto un’importante esperienza di tossicodipendenza, come pure che soffre di disturbi compulsivi, che è soggetto a crisi in maniera più o meno ricorrente da anni e che proprio a motivo del perdurare delle assenze, dovute alle crisi che si manifestano fattualmente per un periodo che trascorre a letto, e per altre motivazioni collaterali alla sua patologia psichica, ha accumulato un ritardo inusuale nella sua formazione (cfr. doc. I; consid. 1.9.).
__________ stesso, il 30 giugno 2022, ha indicato che dopo il suo trasferimento in Ticino dalla Svizzera francese, dove ha trascorso un’infanzia felice, tutto è cambiato: non ha conseguito il diploma delle scuole dell’obbligo e non ha più voluto saperne della scuola. Egli ha lamentato il fatto che “nessuno si è preoccupato di capire perché un ragazzo di 15 anni non aveva più voglia di niente”. Ha poi precisato, da una parte, di avere iniziato alcune formazioni nel corso degli anni, ma di non averle portate a termine per vari motivi, come pure di aver lavorato negli ultimi undici anni come elettricista senza riuscire a concludere la formazione e ottenere il diploma. Dall’altra, che a quel momento si trovava in una brutta situazione e che a seguito di un severo esaurimento non aveva nessuna idea di cosa sarebbe stato fatto il suo futuro (cfr. doc. 9-9A).
Anche __________, socio e presidente della gerenza della __________ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), il 21 luglio 2022, ha confermato che __________, il quale aveva iniziato a lavorare presso la Sagl quale apprendista elettricista nel 2015, non ha terminato l’apprendistato (cfr. doc. 18F; 18C; 18B), in particolare poiché non voleva frequentare le lezioni.
Nel suo scritto __________ ha specificato che __________ non è in grado di garantire un’attività lavorativa economicamente spendibile, siccome interrompe per mesi interi l’attività senza dare notizia di sé. A quel momento era da quattro mesi – dalla nascita dell’ultimo figlio – che non aveva notizie di lui. Sapeva, per interposta persona, che “è entrato in un periodo nel quale rifiuta qualsivoglia rapporto con i terzi, appartandosi e passando le giornate a letto. Ciò, come detto, è occorso già innumerevoli volte. Lo scopo è quello di estraniarsi dalla realtà che non sa come affrontare (…)”.
__________, però, mai ha prodotto un certificato medico.
È stato sottolineato, in primo luogo, che il medesimo sarebbe una persona professionalmente molto capace e gran lavoratore, ma non ha alcuna flessibilità ed ha delle fissazioni, come quella della pulizia e dell’ordine. Inoltre i lavori che svolge, a suo parere, non sono mai fatti sufficientemente bene e vorrebbe rifarli. È meticoloso all’eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile per una ditta.
In secondo luogo, che risulta essere un buon padre, molto attento alle necessità dei figli e ha un buon rapporto con la madre dei suoi figli che si protrae ormai da dieci anni, la quale è a sua volta interamente dedicata alla cura dei figli e a mediare le intemperanze e i buchi neri di Martino (cfr. doc. 13B).
La Dr. med. __________, nel dicembre 2022, ha attestato che __________ ha presentato in numerose occasioni periodi di isolamento con assenteismo dal lavoro e ritiro sociale, che dall’aprile 2022 non si è più presentato a lavorare e che non ha alcun motivo di dubitare che l'assenza dal lavoro sia causata da un aggravamento del disagio psichico e che quindi vada attribuita a malattia (cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.).
Lo psichiatra Dr. med. __________, che ha iniziato a seguire __________ dall’ottobre 2022, anche grazie al lavoro motivazionale della Dr. med. __________ (cfr. doc. VI1), nel dicembre 2022 ha indicato di ritenere che l’inabilità lavorativa al 100% perduri almeno dal 1° gennaio 2022 e che appare evidente che questi soffra di una patologia dello spettro dell’ansia di natura grave e ingravescente nel corso degli ultimi mesi che l’ha condotto a un progressivo isolamento con conseguente compromissione estrema della qualità di vita, della socialità e degrado delle condizioni economiche e sciali del proprio nucleo famigliare, data la sua incapacità di chiedere aiuto e a cogliere opportunità che già la generalista gli aveva proposto, come la necessità di sottoporsi a una visita psichiatrica specialistica in tempi precoci (cfr. doc. 20A; consid. 1.6.).
Nel marzo 2023 il Dr. med. __________ ha asserito che la patologia fobico-ossessiva e successivamente depressiva grave si è venuta a manifestare e configurare nell'attuale gravità nel corso degli anni con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica, già ben prima dell'ottobre 2022, data in cui ha conosciuto il paziente e a partire dalla quale ha da subito deciso di avviare le pratiche Al per ottenere un aiuto adeguato e a suo parere dovuto, per evitare, se ancora possibile, una cronicizzazione ulteriore della situazione assai compromessa ormai da lunghi anni.
È stato segnatamente evidenziato che “il paziente, ad una raccolta anamnestica e ricostruttiva delle vicende e dei vissuti psicopatologici, mostra sin dall'inizio dell'apprendistato un disagio e una difficoltà che si caratterizzavano per profondità e intensità come frutto di una patologia psichica invalidante e ingravescente, con condotte ossessive, fobiche ed evitanti assai invalidanti e che rendevano l'esecuzione dei compiti anche più semplici molto difficoltosa e spesso infruttuosa con conseguente frustrazione e incapacità a portare a termine ciò che gli veniva assegnato, sino all'evitamento e all'isolamento” (cfr. doc. VI1; consid. 1.11.).
La Cassa, ai fini del calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti all’insorgente a decorrere dal mese di aprile 2022, con decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 che rinvia al suo scritto del 29 novembre 2022, ha confermato le precedenti decisioni del 30 giugno 2022 nella misura in cui nelle stesse era stata considerata un’unità di riferimento comprensiva, oltre che della medesima e dei tre figli, di __________ (cfr. doc. H; D=21A; 12C; 11C).
Inoltre l’amministrazione, visto che in sede di reclamo, era emerso che il convivente della ricorrente non lavorava più e non conseguiva dunque alcun reddito, per il conteggio dell’AFI non ha più tenuto conto - rispetto alla decisione iniziale del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.1.) - di alcun salario, ad eccezione degli AF di base per i tre figli, e ha concesso all’assicurata - come precedentemente allo stralcio del reddito da lavoro (cfr. doc. 12; 12C; 12E) - un assegno di fr. 2'068.-- mensili (cfr. doc. 21E-21F; D; H).
Per determinare l’API, invece, ha sì stralciato il reddito del lavoro di fr. 12'480, ma ha aumentato l’ammontare computato quale reddito ipotetico giusta l’art. 52 cpv. 2 Laf nel calcolo allegato alla decisione formale del 30 giugno 2022 di fr. 21'300 (cfr. doc. 11C) a fr. 35'478.-- [= al reddito ipotetico minimo ex art. 52 cpv. 3 Laf, pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps, ossia per il 2022 fr. 17'739 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo sulle soglie d’intervento per le prestazioni Laps per gli anni 2021-2022 del 2 dicembre 2020). Per il 2023 la soglia di intervento in questione ammonta a fr. 18'182 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 21 dicembre 2022 relativo alle soglie d’intervento per gli anni 2023 e 2024)], negando l’assegno (cfr. doc. 21H; D; H) che era stato riconosciuto con decisione del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.2.).
Al riguardo giova rilevare che la parte resistente, il 29 novembre 2022, ha in ogni caso prospettato all’assicurata la reformatio in pejus, assegnandole un termine per comunicare se intendesse mantenere il reclamo (cfr. art. 12 OPGA applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf; DTF 131 V 414; consid. 1.5.), ciò che la ricorrente ha confermato l’11 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.7.).
L’insorgente, con il ricorso, non ha più censurato la composizione della sua unità di riferimento stabilita dalla Cassa.
Nell’impugnativa, in proposito, è stato dichiarato che, quantunque disponesse di un domicilio separato, trascorreva parecchio tempo presso i suoi figli a __________, che dalla nascita di __________, o per meglio dire in concomitanza del buco nero verosimilmente conseguente alla sua nascita, ha soggiornato ininterrottamente preso il nucleo famigliare della compagna e dei figli, come pure che “(…) appare giustificato di includere __________ nel nucleo famigliare di riferimento facente capo ad __________ (…)” (cfr. doc. I pag. 2; 5).
La ricorrente ha, però, contestato il conteggio di un reddito ipotetico attribuibile a __________, chiedendo in particolare di tenere conto per il calcolo degli AFI e degli API dell’inabilità al lavoro per malattia (cfr. doc. I pag. 5; consid. 1.9.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, per quanto attiene all’assegno integrativo, la Cassa, come appena visto (cfr. consid. 2.6.), con decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 (cfr. doc. H) che ha confermato il contenuto dello scritto del 29 novembre 2022 (cfr. doc. D=21C; consid. 1.5.), ha stralciato il computo del reddito da apprendista del convivente della ricorrente tenuto conto nel calcolo dell’AFI del mese di giugno 2022 (cfr. doc. 12E), visto che il medesimo, non svolgendo più l’attività lavorativa, non percepiva alcuno stipendio (cfr. consid. 2.6.).
L’ammontare dell’AFI di fr. 2'068.-- riconosciuto all’insorgente con decisione del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.1.), è tuttavia rimasto invariato, in quanto coincideva già all’importo massimo erogabile per i tre figli, corrispondente, ai sensi dell’art. 49 Laf, alle soglie di intervento per i figli, ossia per il 2022 a fr. 24'816.--annui (fr. 9'306 + fr. 9'306 + fr. 6'204; cfr. consid. 2.1.), pari a fr. 2'068.-- al mese (cfr. doc. 21E-21F; D; H).
Ne discende che in relazione all’AFI l’insorgente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.1., pubblicata in DTF 147 V 268 dal consid. 4; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009; STFA I 239/05 del 22 marzo 2007).
L’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui agli art. 46 Laf e 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce, in effetti, che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.2.-2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).
2.8. Per quanto concerne il calcolo dell’assegno di prima infanzia, va evidenziato che il reddito ipotetico - che ex art. 52 cpv. 2 Laf deve essere computato allorché né il titolare del diritto, né alcuno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.1.) - non va conteggiato nel caso in cui il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato sia in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 Reg. Laps (cfr. art. 22 Reg. Laf; consid. 2.2.; 2.3.)
ll reddito ipotetico è, inoltre, ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi (cfr. art. 24 cpv. 1 Reg.Laf; consid. 2.2.).
In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente e qualora, in particolare, l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenti incapacità lavorativa, il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa se per la persona interessata viene altresì attestata un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni (cfr. art. 24 cpv. 3 Reg.Laf a contrario; consid. 2.2.).
In relazione alla prima formazione, va osservato che per formazione di livello secondario 2 secondo l’art. 2 cpv. 2 lett. b Reg.Laps (cfr. consid. 2.3.) si intende la formazione professionale di base che interviene al termine del ciclo della scolarità obbligatoria successivo alle scuole elementari e alle scuole medie (livello secondario 1; cfr. www.sbfi.admin.ch/diploma; STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg. e menzionata al consid. 2.3.).
Il livello secondario 2 si snoda su due grandi assi. Da un lato, la formazione professionale di base che sfocia nel conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o su un certificato federale di formazione pratica (CFP). Dall’altro, le formazioni generali che riuniscono i programmi che portano alla maturità (liceale, professionale e specializzata) come anche una formazione di cultura generale. Le formazioni transitorie e complementari completano l’offerta del livello secondario 2 (cfr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/livello-secondario-II.html).
__________, nel 2014, ha iniziato un tirocinio quale istallatore elettricista (cfr. doc. 18D).
Alla luce di quanto sopra, il tirocinio di istallatore elettricista con AFC costituisce di principio una formazione di livello secondario 2.
Tuttavia egli, nonostante il notevole numero di anni trascorsi, non ha ancora completato l’apprendistato (cfr. consid. 2.6.).
La direttiva “Comunicazione Laps 01/2023” relativa alla prima formazione emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) prevede che non si tratti di prima formazione quando la formazione dura da un numero di anni superiore a quanto previsto legalmente aumentato di due anni.
A titolo di paragone è utile rilevare che l’art. 49bis cpv. 1 OAVS, che regolamenta il diritto alla rendita per orfano (art. 25 LAVS) o alla rendita completiva per figlio (art. 35 LAI) per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
In una sentenza 9C_647/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 4.2. il Tribunale federale, nell’ambito del diritto a una rendita completiva per figlio in formazione, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière.
Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c p. 56). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 p. 67 s.; cf. arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2).”
In concreto la questione di sapere se il tirocinio del convivente della ricorrente sia ancora da considerare, nonostante l’inusuale durata dello stesso, quale prima formazione non merita di ulteriori approfondimenti.
Il medesimo, infatti, non è comunque in prima formazione, ritenuto che è incontestato che il medesimo nel corso del 2022 ha interrotto l’attività lavorativa (cfr. consid. 2.6.) e che non risulta averla ripresa.
Pertanto in casu il computo del reddito ipotetico ex art. 52 cpv. 2 Laf non può essere escluso in virtù dell’art. 22 Reg.Laf.
2.9. Nel caso di specie dalla documentazione nell’incarto, in particolare dalle dichiarazioni dell’ex datore di lavoro e dalle certificazioni mediche agli atti, emerge che __________ presenta effettivamente delle problematiche di salute, e meglio una patologia fobico-ossessiva e depressiva grave con progressivo isolamento (cfr. consid. 2.6.).
È vero che lo psichiatra Dr. med. __________, il quale, il 13 ottobre 2022 ha attestato un’inabilità lavorativa totale per il mese di ottobre 2022 e il 9 novembre 2022 ha precisato che tale incapacità perdura almeno dal gennaio 2022 (cfr. doc. 19A; 20A; dalla risposta di causa si evince d’altronde che lo specialista pure il 19 gennaio 2023 ha ritenuto __________ incapace al lavoro al 100% a causa di malattia dal 1° gennaio al 28 febbraio 2023; cfr. doc. III pag. 3), ha diagnosticato tale affezione solo a partire dall’ottobre 2022, in quanto in precedenza l’interessato si rifiutava di ricorrere all’aiuto dei medici.
È altrettanto vero, tuttavia, che la Dr. med. __________ ha puntualizzato che è la patologia stessa che ha impedito a __________ di fare capo tempestivamente a un medico specialista (cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.).
Il Dr. med. __________ ha del resto dichiarato che non è intervenuto un trauma o un fattore scatenante, bensì tale problematica si è venuta a configurare nel corso degli anni, già ben prima dell’ottobre 2022, con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica (cfr. doc. VI1; consid. 1.11.).
Ciò trova conferma nelle affermazioni del luglio 2022 da parte di __________, secondo cui __________ non è in grado di garantire un’attività lavorativa economicamente spendibile, siccome interrompe per mesi interi l’attività senza dare notizia di sé e ha delle fissazioni, come quelle della pulizia, dell’ordine e della meticolosità all’eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile per una ditta (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.).
Non va d’altronde dimenticato che nel ricorso è stato addotto che il medesimo ha incontrato grandi difficoltà già in giovane età nel periodo adolescenziale, facendo ricorso anche a sostanze stupefacenti (cfr. consid. 2.6.).
In simili condizioni non è possibile concludere con la necessaria tranquillità che __________ nel periodo determinante a far tempo dal mese di aprile 2022 non fosse incapace al lavoro (in misura totale o parziale) per malattia e quindi che a ragione l’amministrazione abbia tenuto conto di un reddito ipotetico.
La Cassa ha contestato il valore probante delle attestazioni mediche, in quanto rilasciate da medici curanti (cfr. doc. III pag. 3-4).
In effetti nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5).
In una sentenza STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medico curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
In casu, tuttavia, non vi sono agli atti certificazioni mediche di tenore contrario.
L’amministrazione, nonostante l’art. 24 cpv. 2 Reg.Laf preveda che “per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica” (cfr. consid. 2.2.), non ha proceduto ad alcuna verifica, ad esempio interpellando la dr. med. __________ e lo specialista psichiatra, né ha ordinato specifici approfondimenti medici.
In proposito va peraltro segnalato che il rappresentante della ricorrente, il 30 agosto 2022, aveva comunicato alla Cassa che __________ era stato preso a carico dal servizio psico-sociale cantonale (cfr. doc. 17).
Nemmeno tale servizio, però, risulta essere stato contattato dalla parte resistente.
In concreto si impone, pertanto, un complemento istruttorio per stabilire se il convivente dell’insorgente, nonché padre dei suoi tre bambini, nel lasso di tempo dal mese di aprile 2022 sia stato o meno inabile al lavoro e in che misura.
Al riguardo sarà altresì utile chiarire da quando __________ non ha più lavorato. __________ ha asserito che non ha più avuto sue notizie dalla nascita di __________, avvenuta il 19 febbraio 2022 (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.). La Dr. med. __________ ha, per contro, affermato che “so per certo, dopo essermi informata presso il datore di lavoro, che non si è più presentato a lavorare dal mese di aprile 2022 (l'ultima busta paga risale a marzo 2022)” (cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.; 2.6.).
Dall’estratto del conto __________ si evince, in effetti, che il medesimo ha ricevuto lo stipendio da parte della __________ fino al mese di marzo 2022. L’ultimo accredito è datato 31 marzo 2022 e riporta l’indicazione “Salaer 3/2022” (cfr. doc. 9H).
Con riferimento all’art. 24 cpv. 3 Reg.Laf (cfr. consid. 2.2.) andrà pure acclarato se il medesimo fosse oppure no in grado di occuparsi personalmente dei suoi tre figli di otto e sei anni, rispettivamente di pochi mesi.
L’assicurata non risulta, infatti, incapace al lavoro per malattia o infortunio (cfr. consid. 2.3.; 2.8.).
Va, tuttavia, tenuto in considerazione che la stessa ha partorito __________ il __________ 2022 e che l’art. 35a cpv. 3 della legge sul lavoro - LL
2.10. Nella fattispecie si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 e il rinvio degli atti alla Cassa per effettuare ulteriori accertamenti come indicato al consid. 2.9.
Nella procedura di reclamo non risulta d’altronde essere stata esperita una specifica istruttoria riguardo alla questione dell’incapacità lavorativa del convivente della ricorrente.
In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
L’amministrazione, se lo riterrà utile, potrà ad ogni modo fare capo alle indagini, in particolare mediche, intraprese dall’assicurazione invalidità contestualmente alla richiesta di prestazioni AI presentata da __________ con l’aiuto del Dr. med. __________ (cfr. doc. VI1; consid. 1.11.; 2.6.).
Dopo aver esperito gli accertamenti concernenti l’abilità lavorativa e la capacità di occuparsi dei figli di __________ (cfr. consid. 2.9.), la Cassa valuterà nuovamente l’applicazione al caso concreto degli art. 52 cpv. 2 Laf e 24 cpv. 1, rispettivamente cpv. 3 Reg.Laf e conseguentemente se l’insorgente abbia diritto o meno agli assegni di prima infanzia per il periodo dal mese di aprile al mese di settembre 2022, nonché il relativo importo.
2.11. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
2.12. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.9. e 2.10.
La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti