Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2023.2
Entscheidungsdatum
10.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 39.2023.2

rs

Lugano 10 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 29 dicembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha soppresso con effetto retroattivo dal 18 aprile 2022 il diritto agli assegni di formazione riconosciuto con le decisioni del 4 agosto 2021 e dell’8 luglio 2022 a RI 1 a favore della figlia __________ (__________ 2005) e ha stabilito che l’importo di fr. 1'108.05 corrispondenti agli assegni percepiti dal 18 aprile al 31 agosto 2022 deve essere restituito (cfr. all. A2 a doc. I).

La Cassa ha così motivato il provvedimento del 29 dicembre 2022:

" (…)

Nel caso concreto, dalle verifiche effettuate tra il mese di ottobre 2022 e dicembre 2022 derivate dalla notifica di doppio versamento trasmesso alla Cassa dal Registro degli assegni familiari (RAFam), è emerso che in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 let. c LAFam esclude nel suo caso la possibilità per la nostra Cassa di poterle mantenere il diritto agli assegni dal 18 aprile 2022.

Stante quanto precede, la soppressione del diritto alle prestazioni in oggetto è messa in atto retroattivamente in quanto:

L’erogazione illecita è causa dell’ottenimento degli assegni da parte sua;

Lei ha violato l’obbligo di informare.

L’art. 25 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Sempre nel caso concreto, l’importo totale da restituirsi ammonta a CHF 1'108.05, secondo il calcolo: CHF 108.05 (dal 18 aprile 2022 al 30 aprile 2022) + CHF 250.00 x 1 figlio x 4 mesi (dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022).

A titolo abbondanziale la informiamo che gli assegni in favore di __________, dal 18 aprile 2022, dovranno essere richiesti dalla signora __________ alla Cassa per gli assegni familiari competente.

Ritenuto che per quanto disposto dall’art. 20 cpv. 2 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (LAVS), possono essere compensati con prestazioni scadute, i cediti derivanti dalla LAFam (art. 25 lett. d LAFam), in presenza dell’accordo scritto da entrambe le parti - che dovrà essere trasmesso alla Cassa per gli assegni familiari competente - gli assegni familiari di cui alla presente decisione potranno essere oggetto di compensazione con gli assegni familiari che saranno riconosciuti a nome della signora __________ (marg. N. 538.4 delle Direttive concernenti la LAFam – DAFam). (…)” (all. A2 a doc. I)

1.2. Il 30 dicembre 2022 RI 1 ha interposto opposizione, chiedendo di stralciare la citazione sulla violazione dell’obbligo di informare e di correggere la limitazione al diritto di percepire gli assegni al 30 aprile 2022.

Al riguardo egli ha affermato di non aver violato il suo dovere di informare, precisando, da un lato, di non essere stato a conoscenza del nuovo rapporto di lavoro di __________, in quanto la stessa avrebbe omesso di informarlo. Dall’altro, che dal momento in cui l’ha saputo ha cercato a più riprese di regolare la questione con la Cassa, anche con messaggi di posta elettronica in cui ha chiesto di essere contattato telefonicamente, senza esito.

Il medesimo ha altresì evidenziato che dalla decisione della __________ emerge che __________ ha iniziato a percepire gli AF dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 3 1/2).

1.3. Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 29 dicembre 2022, rilevando:

" (…) anche ad una seconda analisi la presa di posizione iniziale della Cassa dev’essere confermata, in quanto il rapporto di lavoro della signora __________, presso __________, è iniziato il 18 aprile 2022.

Per l’eventuale compensazione, il signor RI 1 e la signora __________ dovranno regolare la questione tramite la __________.

L’art. 1 LAFam, prima frase, sancisce che le disposizioni della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga.

Per l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

L’obbligo succitato è anche riportato su ogni decisione emessa dalla Cassa.

L’opponente il 17 ottobre 2022 recita testualmente “[…] Da parte mia i rapporti con la signora __________ sono ridotti al minimo per cui sapevo di un suo nuovo posto di lavoro ma non a partire da quando. […].”.

La mancata e tempestiva informazione ha quindi portato l’insorgente a beneficiare di prestazioni che, di fatto, non gli erano dovute, pertanto non si ritiene necessario lo stralcio della citazione riguardante l’obbligo di informare. (…)” (all. A1 a doc. I)

1.4. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha ribadito la propria richiesta di limitare il suo diritto agli assegni familiari al 30 aprile 2022, anziché al 17 aprile 2022, poiché la decisione della __________ ha attribuito gli AF a __________ a partire dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. I).

1.5. Nella sua risposta del 6 marzo 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa evidenziando che dalla documentazione prodotta dalla __________ è chiaramente rilevabile che il rapporto di lavoro di __________ è iniziato il 18 aprile 2022 (cfr. doc. III).

1.6. Il 7 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente oppure non la Cassa ha negato al ricorrente il diritto agli assegni familiari a favore della figlia __________ con effetto retroattivo già dal 18 aprile 2022 e ha ordinato la restituzione degli assegni percepiti dal 18 aprile al 31 agosto 2022 per complessivi fr. 1'108.05.

2.2. Ai sensi dell'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."

Nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale”.

In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).

L’art. 13 cpv. 1 LAFam prevede che hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

2.3. Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2023, versione 21), a proposito degli art. 7 e 13 della legge, enunciano:

“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili

1/14 immediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5 luglio 2013, consid. 4.2 seg.).

(…).

404.1 Un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti

1/14 in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato (pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.

4.2 Determinazione dell'avente diritto prioritario

405 Priorità secondo la lettera a:

1/15 La persona che esercita un’attività lucrativa è prioritaria

rispetto a quella senza attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2013 – contrariamente a quanto precedentemente previsto da alcuni disciplinamenti cantonali – il diritto di un salariato non è più automaticamente prioritario rispetto a quello di un lavoratore indipendente. Nemmeno i Cantoni possono più stabilire una tale priorità.

406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o c: se

1/15 una persona con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) dimostra (presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l’autorità parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale congiunta, che il figlio vive prevalentemente nella sua economia domestica, non deve fornire indicazioni su altri eventuali aventi diritto. La priorità secondo la lettera b o c si applica anche se la persona presso cui il figlio vive prevalentemente esercita un’attività lucrativa indipendente e l’altra una dipendente.

(…).

406.1 Priorità secondo la lettera c:

1/17 In caso di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il controllo abitanti sia annunciato il figlio.”

(…).

504 - Il diritto nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste solo

1/10 durante il periodo del rapporto di lavoro (per le eccezioni, v. N. 513 segg.).

(…)

(…)

506 Vengono corrisposti assegni familiari interi anche in caso di

1/13 lavoro a tempo parziale. Se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese iniziato, gli assegni familiari sono versati solo in misura proporzionale (v. N. 512). (…)”

2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. L’art. 25 LPGA, concernente la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dalle carte processuali emerge, da una parte, che a RI 1, dipendente della __________, con decisioni del 4 agosto 2021 e dell’8 luglio 2022, sono stati attribuiti, in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. consid. 2.2.), gli assegni familiari di formazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam a favore della figlia __________, nata il __________ 2005 (cfr. doc. 2 1/6; 2 5/6).

Dall’altra, __________, madre di __________, con la quale vive (cfr. doc. 1 4/4), dal 18 aprile 2022 è impiegata presso __________ (cfr. doc. 1 3/4).

Siccome __________ ha iniziato a svolgere un’attività lavorativa a far tempo dal 18 aprile 2022, da tale data il diritto agli assegni di formazione, in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam (cfr. consid. 2.2.), spetta dunque alla medesima, ritenuto che la figlia vive con lei.

È vero che la madre di __________ ha chiesto gli assegni a partire dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 1 3/4).

È altrettanto vero, tuttavia, che, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, bensì già dal momento in cui quest’ultima ossequia le condizioni per avere diritto agli AF. Il comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui all’art. 7 LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si astenga dal far valere il suo diritto (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.; DTF 142 V 583 consid. 4.2.).

Ne discende che a ragione la Cassa ha limitato il diritto agli assegni familiari del ricorrente al 17 aprile 2022.

2.7. Visto che già dal 18 aprile 2022 l’avente diritto prioritario agli assegni familiari è la madre di __________, l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli AF dal 18 aprile al 31 agosto 2022.

In concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di attribuzione degli AF all’insorgente e risultano così realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo 18 aprile – 31 agosto 2022 (cfr. consid. 2.5.).

Del resto nella DTF 139 V 429, già menzionata sopra (cfr. consid. 2.2.; 2.6.), l’Alta Corte ha deciso che quando viene stabilito che una seconda persona ha diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam agli AF con effetto retroattivo, gli arretrati devono esserle versati, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).

Giova, altresì, ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, oggettivamente, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Pertanto a questo stadio della causa la questione di sapere se il ricorrente abbia o meno violato il proprio dovere di informare risulta irrilevante.

2.8. A proposito dell’importo da restituire, va considerato che l’insorgente non ha diritto agli assegni di formazione già dal 18 aprile (cfr. consid. 2.6.) e fino al 31 agosto 2022.

Di conseguenza la somma chiesta in restituzione dalla Cassa di fr. 1’108.05, che corrisponde, oltre che agli assegni di formazione percepiti da maggio ad agosto 2022 pari a fr. 1'000.-- (fr. 250 x 4 mesi; cfr. art. 5 cpv. 2 LAFam; doc. 2 5/6), anche all’importo di AF ricevuto per l’arco di tempo dal 18 al 30 aprile 2022 di fr. 108.05 (fr. 250 – fr. 141.95 riconosciutigli per il periodo 1° - 17 aprile 2022; cfr. doc. 2 5/6) - ossia l’ammontare mensile ridotto proporzionalmente -, si rivela corretta.

Va evidenziato che nella decisione del 29 dicembre 2022 la parte resistente ha indicato che “gli assegni familiari di cui alla presente decisione potranno essere oggetto di compensazione con gli assegni familiari che saranno riconosciuti a nome della signora __________” (cfr. all. A2 a doc. I; consid. 1.1.).

Nella decisione su opposizione è stato specificato che “per l’eventuale compensazione, il signor RI 1 e la signora __________ dovranno regolare la questione tramite la __________” (cfr. all. A1 a doc. I; consid. 1.3.).

Al riguardo è utile evidenziare che l’art. 25 lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia alla compensazione.

Giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura.

Le DAFam, dal canto loro, al p.to 538.4 prevedono, da un lato, che in determinati situazioni è possibile procedere a una compensazione tra le Casse, ad esempio in caso di concorso di diritti, se gli assegni familiari sono stati versati erroneamente al secondo avente diritto.

Dall’altro, che in tali casi, la Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari trasferisce l’importo dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati indebitamente. La condizione è che gli aventi diritto interessati abbiano dato il loro consenso a questa procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai N. 510.2 (situazione in cui non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga effettivamente il salario minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha sempre rapporti di lavoro di breve durata presso datori di lavoro diversi) e 529 (assicurato con più datori di lavoro dove non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi il salario più elevato o con più datori di lavoro che versano salari identici) che non riguardano ad ogni modo la concreta fattispecie.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

94